VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

L'imprenditore o il professionista che ha ricevuto l'incarico deve verificare se il progetto di intervento che si ha intenzione di realizzare possa o meno comportare l’applicazione della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale.

Si tratta di verificare se tale intervento rientri o meno in un elenco nazionale o nei vari elenchi regionali ed in particolare se vi rientri per definizione o perché è superata la soglia dimensionale che ne stabilisce l'applicabilità.

L' elenco nazionale contiene 19 tra opere e progetti: vedi allegato 1.

LE LEGGI

Il Legislatore italiano non è ancora riuscito ad operare un'organico recepimento della direttiva 85/337/CEE, norma europea di riferimento del sistema di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). La normativa nazionale in materia di VIA risulta infatti frammentaria e disordinata, mancando di una vera e propria legge quadro. Nel frattempo la direttiva 85/337/CEE è giunta alla sua seconda edizione, la direttiva 97/11/CE.

Da un anno la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati ha approvato un progetto di legge identificato come AC 5100 sulla valutazione d'impatto ambientale che rappresenta il completo recepimento della nuova normativa europea, ma ancora il Parlamento non l'ha preso in considerazione.

A seguito dell' - "Atto di indirizzo e coordinamento ... concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale" - , DPR 12 aprile 1996, e' di recente emanazione anche la legge regionale n.9 del 18 maggio 1999. Attraverso queste disposizioni l'elenco dei progetti sottoposti a VIA è stato ampliato. A seguito delle modifiche introdotte con L.R. 16 novembre 2000 n.35, inoltre, l'operatività della L.R. n.9 è pressochè completa e quindi, qualsiasi dei progetti e delle opere indicate negli elenchi regionali ricade adesso nel campo di applicazione della legge stessa ed è quindi sottoposto alle sue procedure, a far tempo dal 6 dicembre 2000, data di entrata in vigore della L.R. n.35.

Sono invece esclusi i progetti destinati a scopi di difesa nazionale e gli interventi disposti in via d'urgenza, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e del territorio da pericoli imminenti, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza.

IL PROCEDIMENTO

L'esame dei progetti avviene attraverso due modalità distinte, a seconda che questi rientrino negli Allegati A o B della legge. I primi sono sottoposti da subito alle procedure previste per la valutazione di impatto ambientale, i secondi passano invece attraverso una fase di verifica, denominata screening, nel corso della quale l'autorità competente decide se sottoporre o meno il progetto alla disciplina della VIA.

LO SCREENING

Vengono sottoposti allo screening i progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, sempre se non ricadenti all'interno di aree naturali protette, nel qual caso si passa direttamente all'applicazione del VIA. Sono sottoposti a screening anche impianti, opere o interventi già realizzati per i quali il proponente intende chiedere una trasformazione od un ampliamento, a seguito dei quali tale impianto, opera o intervento finisce per detenere caratteristiche e dimensioni rientranti fra quelli previsti negli allegati A1, A2, A3, B1, B2, B3.

Il proponente può sempre richiedere che progetti comunque non ricadenti negli allegati A o B siano sottoposti alla procedura di screening.

Per le attivita' produttive, le soglie dimensionali di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3 sono incrementate del 30% nei seguenti casi:

a) progetti localizzati nelle aree industriali ecologicamente attrezzate, individuate nei modi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. n. 112 del 1998;

b) progetti di trasformazione od ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del Regolamento CEE/1836/93 del 29 giugno 1993, concernente il sistema comunitario di ecogestione ed audit. 7.

Le soglie dimensionali di cui agli allegati B.1, B.2 e B.3 sono incrementate del 20% per le attivita' produttive da insediare nelle aree industriali esistenti, dotate delle infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Ad oggi la Provincia non ha ancora individuato specificatamente, su proposta dei Comuni interessati, le aree che possiedono le predette caratteristiche.

La Giunta regionale, con direttive vincolanti, pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione, per tipologia di progetto, specifica:

a) i contenuti e le metodologie per la predisposizione degli elaborati relativi alla procedura di verifica (screening) e dei S.I.A.;

b) le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati ricompresi nella valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva ;

c) i casi e le modalita' di autocertificazione di stati di fatto e del possesso di requisiti nel rispetto della normativa statale e della disciplina comunitaria;

d) le caratteristiche dei progetti di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3 assoggettati alla procedura di verifica (screening) anche in relazione agli elementi indicati nell'Allegato D.

Per i progetti relativi alle attività produttive è lo sportello unico che attiva le procedure di screening, cura gli adempimenti relativi al deposito, trasmissione e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, trasmette la domanda del proponente e relativa documentazione all'autorità competente, acquisisce le relative determinazioni.

Screening - schema delle competenze

PROGETTI
AUTORITA' COMPETENTI
B.1
Regione
B.1 inferiori alle soglie, ma attivate su richiesta del proponente
Regione
B.2 la cui localizzazione interessi il territorio di due o piu' Province
Regione
B.2 qualora la Provincia sia il proponente
Regione
Qualsiasi progetto la cui localizzazione interessi il territorio di due o piu' Province, attivato su richiesta del proponente
Regione
B.2
Provincia
B.2 inferiori alle soglie, ma attivate su richiesta del proponente
Provincia
B.3 la cui localizzazione interessi il territorio di due o piu' Comuni
Provincia
B.3 qualora il Comune sia il proponente
Provincia
Qualsiasi progetto la cui localizzazione interessi il territorio provinciale, attivato su richiesta del proponente
Provincia
B.3
Comune
B.3 inferiori alle soglie, ma attivate su richiesta del proponente
Comune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'autorita' competente svolge le procedure di verifica (screening) e di V.I.A. su richiesta del proponente ovvero dello sportello unico per le attivita' produttive. Nell'espletamento delle procedure l'autorita' competente istituisce un apposito ufficio. I Comuni possono istituire un ufficio competente intercomunale ovvero avvalersi dell'ufficio competente della Provincia, tramite apposite convenzioni.

Per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorita' competente puo' avvalersi, tramite convenzione onerosa, delle strutture dell'ARPA dell'Emilia-Romagna di cui alla L.R. 19 aprile 1995, n. 44.

Per i progetti assoggettati alla procedura di verifica il proponente presenta all'autorita' competente ( ovvero allo sportello unico in caso di attività produttive ) una domanda, allegando i seguenti elaborati:

a) il progetto preliminare;

b) una relazione relativa alla individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto;

c) una relazione sulla conformita' del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica.

L'autorita' competente puo' richiedere, per una sola volta, le integrazioni e i chiarimenti necessari. La richiesta sospende i termini del procedimento. Gli elaborati sono depositati presso l'autorita' competente e presso i Comuni interessati. Sul Bollettino Ufficiale della Regione e' pubblicato l'annuncio dell'avvenuto deposito nel quale siano specificati: l'oggetto e la localizzazione del progetto, il proponente e l'indicazione dei luoghi e dei termini di deposito.

Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, chiunque puo' prendere visione degli elaborati depositati e puo' presentare osservazioni all'autorita' competente. Per i progetti relativi alle attivita' produttive di cui all'art. 6 le forme di partecipazione previste al comma 4 si concludono entro 30 giorni dalla pubblicizzazione della domanda effettuata a norma del comma 2 dell'art. 6 del DPR n. 447 del 1998.

L'autorita' competente, sulla base dei criteri indicati nell'Allegato D, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'annuncio di avvenuto deposito, verifica se il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di V.I.A., esprimendosi sulle osservazioni presentate in contraddittorio con il proponente. La decisione dell'autorita' competente puo' avere uno dei seguenti esiti:

a) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di V.I.A.;

b) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di V.I.A. con prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo;

c) accertamento della necessita' di assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di V.I.A.

Trascorso il termine di 60 giorni, in caso di silenzio dell'autorita' competente, il progetto si intende comunque escluso dalla ulteriore procedura di V.I.A..

L'autorita' competente provvede a far pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la decisione presa.

La verifica positiva obbliga il proponente a conformare il progetto alle prescrizioni in essa contenute. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.

Sia in caso di verifica positiva che in caso di silenzio dell'autorità il proponente dovrà in ogni caso sottoporre il progetto al vaglio delle amministrazioni competenti per il rilascio di autorizzazioni o altri atti di assenso. Il procedimento potrà essere esperito tramite il servizio dello sportello unico in caso di attività produttive.

Qualora l'autorita' competente si pronunci invece per l'assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di V.I.A., il proponente puo' richiedere l'indizione della conferenza di servizi ai fini della definizione, nei 30 giorni successivi, degli elementi costitutivi dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) e della documentazione e degli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per l'effettuazione della conferenza di servizi. Alla domanda e' allegato il piano di lavoro per la redazione del S.I.A.

Per una maggiore comprensione dei diversi passaggi si consulti il diagramma di flusso dello screening.

LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

La V.I.A. si applica ai progetti di cui agli:

a) Allegati A.1, A.2 e A.3;

b) Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette definite dalla L. 6 dicembre 1991, n. 394 e dalla L.R. 2 aprile 1988, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni. In questi casi le soglie dimensionali, per l'assoggettamento, sono ridotte del 50%;

c) Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l'esito della procedura di screening.

Su richiesta del proponente sono assoggettati alla procedura di V.I.A. i progetti compresi negli Allegati B.1, B.2 e B.3. Il proponente, quando il progetto riguarda l'insediamento di attività produttive, è infatti incentivato all'attivazione di procedura di VIA in quanto questa, se positiva, comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, di competenza della Regione, della Provincia, del Comune e dell'Ente Gestore di area naturale protetta.

VIA - schema delle competenze

PROGETTI
AUTORITA' COMPETENTI
A.1
Regione
A.1 inferiori alle soglie, ma attivate su richiesta del proponente
Regione
A.2
Provincia
A.2 la cui localizzazione interessi il territorio di due o piu' Province
Regione
A.2 qualora la Provincia sia il proponente
Regione
A.2 inferiori alle soglie, ma attivate su richiesta del proponente
Provincia
A.3
Comune
A.3 la cui localizzazione interessi il territorio di due o piu' Comuni
Provincia
A.3 qualora il Comune sia il proponente
Provincia
A.3 inferiori alle soglie, ma attivate su richiesta del proponente
Comune
B.1, B.2, B.3 nelle aree protette
Regione, Provincia, Comune
B.1, B.2, B.3 quando richiesto dallo screening
Regione, Provincia, Comune
B.1, B.2, B.3 quando richiesto dal proponente
Regione, Provincia, Comune
Qualsiasi progetto appartenente agli allegati A o B la cui localizzazione interessi il territorio di due o piu' Regioni
Regione + Regioni cointeressate
Qualsiasi progetto non appartente agli allegati A o B, la cui localizzazione interessi il territorio di due o piu' Province, attivato su richiesta del proponente
Regione
Qualsiasi progetto non appartente agli allegati A o B, la cui localizzazione interessi il territorio provinciale, attivato su richiesta del proponente
Provincia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I progetti assoggettati alla procedura di V.I.A. sono corredati da uno Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), elaborato a cura e spese del proponente, che contiene gli elementi e le informazioni indicati nell'Allegato C.

Per i progetti relativi alle attività produttive è lo sportello unico che attiva le procedure di VIA, cura gli adempimenti relativi al deposito, trasmissione e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, trasmette la domanda del proponente e relativa documentazione all'autorità competente, acquisisce le relative determinazioni.

LO SCOPING ( FASE PRELIMINARE DI DEFINIZIONE DEGLI ELABORATI )

E' facolta' del proponente richiedere all'autorita' competente l'effettuazione di una fase preliminare, volta alla puntuale definizione:

a) dei contenuti del S.I.A.;

b) della documentazione e degli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per l'effettuazione della conferenza di servizi.

Il proponente a tal fine presenta all'autorita' competente un elaborato che, sulla base dell'identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione del S.I.A.. Il S.I.A. deve comunque contenere le seguenti informazioni:

a) la descrizione del progetto definitivo;

b) la descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla vigente normativa;

c) una relazione sulla conformita' del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;

d) la descrizione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli impatti ambientali negativi, nonche' delle misure di monitoraggio;

e) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti.

Per la definizione dei contenuti del S.I.A. nonche' della documentazione e degli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, l'autorita' competente convoca la conferenza di servizi. L'autorita' competente, sulla base delle indicazioni della conferenza di servizi, si esprime entro 60 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine si intende convalidato l'elaborato di presentato dal proponente.

La definizione degli elementi documentali e progettuali necessari, determinati in conferenza dei servizi, vincolano l'autorita' competente e le amministrazioni convocate.

Per una maggiore comprensione dei diversi passaggi si consulti il diagramma di flusso dello scoping.

LA PROCEDURA DI V.I.A.

La domanda per attivare la procedura di V.I.A., presentata allo sportello unico ovvero all'autorita' competente, contiene il S.I.A. ed il relativo progetto definitivo, predisposto in conformita' a quanto dicono le disposizioni ed agli eventuali esiti della fase di definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping).

L'autorita' competente puo' richiedere, per una sola volta, le integrazioni ed i chiarimenti necessari. La richiesta sospende i termini del procedimento.

Il proponente puo' richiedere che non sia resa pubblica, in tutto o in parte, la descrizione dei processi produttivi. allegando una specifica illustrazione, destinata ad essere resa pubblica, in merito alle caratteristiche del progetto ed agli effetti finali sull'ambiente. Il personale dell'ufficio competente ha accesso alle informazioni in merito ai progetti soggetti alla procedura di V.I.A. anche se sottoposte a segreto industriale o commerciale, con l'obbligo di rispettare le disposizioni che tutelano la segretezza delle predette informazioni.

Il S.I.A. ed il relativo progetto definitivo sono depositati presso la Regione, le Province ed i Comuni interessati. Sul Bollettino Ufficiale della Regione nonche' su un quotidiano diffuso nel territorio interessato, e' pubblicato l'annuncio dell'avvenuto deposito, nel quale sono specificati: il proponente; l'oggetto, la localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto; l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito. L'autorita' competente trasmette, inoltre, il progetto ed il S.I.A., corredato dalla documentazione sopradescritta alle amministrazioni convocate alla conferenza di servizi e agli enti di gestione di aree naturali protette qualora il progetto interessi il loro territorio.

L'autorita' competente indice, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito degli elaborati sul Bollettino Ufficiale della Regione, una conferenza di servizi per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto. Dell'indizione della conferenza di servizi e' data tempestiva comunicazione alla Regione.

La conferenza di servizi provvede anche all'esame del progetto e si svolge con le modalita' stabilite dagli artt. 14 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241, come modificato ed integrato dall'art. 17 della L. 15 maggio 1997, n. 127 e, come da ultimo modificato dalla Legge di Semplificazione 1999 ( L. 24 novembre 2000 n.340).

L'ufficio VIA competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, predispone un rapporto sull'impatto ambientale del progetto e lo invia alle amministrazioni convocate. Il rapporto sull'impatto ambientale e', altresi', inviato al proponente che puo' fornire le proprie controdeduzioni o richiedere di essere sentito dalla conferenza di servizi. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante la volonta' dell'ente su tutti gli atti di propria competenza. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato ed indicare le specifiche modifiche e prescrizioni ritenute necessarie ai fini dell'assenso. Le determinazioni conclusive possono motivatamente discostarsi dai pareri non vincolanti espressi nell'ambito della conferenza di servizi.

Il parere previsto al comma 2 dell'art. 5, del D.P.R. 12 aprile 1996 e' reso, dalle Province, dai Comuni e dagli Enti di gestione di aree naturali protette interessati, in sede di conferenza di servizi. I lavori della conferenza di servizi si concludono entro 100 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Tale termine e' ridotto a 85 giorni per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening). Nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamenti od indagini di particolare complessita', l'autorita' competente puo' prorogare, con propria motivata deliberazione, il termine fino ad un massimo di ulteriori 60 giorni.

Chiunque puo', entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, può prendere visione degli elaborati depositati dal proponente e presentare, in forma scritta, osservazioni all'autorita' competente. Tale termine e' ridotto a 30 giorni per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening)

L'autorita' competente comunica le osservazioni presentate al proponente, il quale ha facolta' di presentare le proprie controdeduzioni entro il ventesimo giorno precedente alla conclusione della conferenza di servizi. L'autorita' competente puo' promuovere, nei casi di particolare rilievo, una istruttoria pubblica con le amministrazioni, le associazioni ed i soggetti interessati per fornire una completa informazione sul progetto e sul S.I.A. e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). Alla istruttoria e' data adeguata pubblicita' e deve essere invitato il proponente.

L'autorita' competente delibera la valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.), entro 120 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione esprimendosi contestualmente sulle osservazioni, i contributi e le controdeduzioni. Tale termine e' ridotto a 105 giorni per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening). In materia di lavori pubblici la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), e' resa nei termini previsti dal comma 5 dell'art. 7, della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

La deliberazione, a cura dell'autorita' competente, e' comunicata al proponente ed alle amministrazioni interessate ed e' pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Per una maggiore comprensione dei diversi passaggi si consulti il diagramma di flusso della procedura di VIA.

EFFETTI DELLA VIA

La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva per i progetti relativi alle attivita' produttive comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, di competenza della Regione, della Provincia, del Comune e dell'Ente di gestione di area naturale protetta regionale.

La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva per i progetti e le opere pubbliche o di interesse pubblico comprende e sostituisce tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa. Essa ha altresi' il valore di concessione edilizia qualora il Comune territorialmente competente, valutata la sussistenza di tutti i requisiti ed ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta cui e' subordinato il suo rilascio, si sia espresso positivamente. La VIA positiva, in questo caso, puo' costituire variante agli strumenti urbanistici qualora tali modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel S.I.A., con apposito elaborato cartografico, e l'assenso dell'amministrazione comunale sia ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva obbliga il proponente a conformare il progetto alle eventuali prescrizioni in essa contenute per la realizzazione ed il monitoraggio nel tempo dell'impianto, opera o intervento. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.

La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) negativa preclude la realizzazione dell'intervento o dell'opera.

In relazione alle caratteristiche del progetto, la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva stabilisce la propria efficacia temporale, in ogni caso non inferiore a tre anni, anche in deroga ai termini inferiori previsti per gli atti ricompresi e sostituiti. L'autorita' competente, a richiesta del proponente, puo' prorogare tale termine per motivate ragioni.

MONITORAGGIO E CONTROLLI

Il proponente deve trasmettere all'autorita' competente i risultati del monitoraggio prescritto in sede di approvazione del progetto nonche' informare l'autorita' competente delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della realizzazione e della gestione dell'impianto, opera o intervento.

L'autorita' competente per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale si avvale delle strutture dell'ARPA dell'Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44. Si avvale inoltre delle strutture dell'ARPA per l'eventuale gestione dei dati e delle misure nell'ambito del sistema informativo sull'ambiente ed il territorio.

SANZIONI

Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo delle amministrazioni interessate, l'autorita' competente vigila sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nonche' delle prescrizioni contenute nella valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ovvero nell'atto conclusivo della procedura di verifica (screening).

Nei casi di impianti, opere o interventi realizzati senza aver acquisito la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva ovvero senza l'effettuazione della procedura di verifica (screening) in violazione della presente legge, l'autorita' competente dispone la sospensione dei lavori nonche' la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a spese e cura del responsabile, definendone i termini e le modalita'. In caso di inerzia l'autorita' competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese e' effettuato con le modalita' e gli effetti previsti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Nei casi in cui il progetto e' realizzato in parziale o totale difformita' dalle prescrizioni contenute nella valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), ovvero nell'atto conclusivo della procedura di verifica (screening), l'autorita' competente, previa eventuale sospensione dei lavori, diffida il proponente ad adeguare l'impianto, opera o intervento. Il provvedimento di diffida stabilisce i termini e le modalita' di adeguamento. Qualora il proponente non si adegui a quanto stabilito nella diffida, l'autorita' competente revoca la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ovvero l'atto conclusivo della procedura di verifica (screening) e applica quanto detto al punto precedente.

SPESE ISTRUTTORIE

Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate dalla presente legge, sono a carico del proponente e sono determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o dell'intervento, in una misura comunque non superiore al 0,05%, dall'autorita' competente secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale nelle direttive di cui all'art. 8. Le spese istruttorie sono quantificate con l'atto conclusivo del procedimento.