Porte tagliafuoco
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Sommario

 

Circolare Ministero dell’Interno 2 aprile 1991

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Aggiornamento delle certificazioni rilasciate dal Centro Studi ed Esperienze e da Laboratori Ufficiali autorizzati dal Ministero dell’Interno, in applicazione della Norme CNVVF/CCI UNI 9723 «Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura. Prove e criteri di classificazione»

Circolare ministero dell’Interno 5 ottobre 1992, n. 17

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Aggiornamento delle certificazioni rilasciate dal Centro Studi ed Esperienze e dai Laboratori Ufficiali autorizzati dal Ministero dell’Interno, in applicazione della Norma CNVVF/CCI UNI 9723 «Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione»

Lettera circolare Ministero dell’Interno n. 9734/4101 del 12 giugno 1993

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Certificazioni di resistenza al fuoco

Decreto Ministero dell’Interno 14 dicembre 1993

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Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura
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Art. 1 Classificazione

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Art. 2 Utilizzazione

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Art. 3 Definizioni

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Art. 4 Procedure per il rilascio dei certificati di prova e dell'omologazione

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Art. 5 Commercializzazione CEE

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Art. 6 Obblighi e responsabilità per il produttore

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Art. 7 Controlli

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Art. 8 Validità, rinnovo, decadenza e annullamento dell'omologazione

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Art. 9 Ricorsi

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Art. 10 Norme transitorie

Circolare Ministero dell’Interno 5 gennaio 1995, n. 1

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D.M. 14 dicembre 1993 concernente «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura». ­ Estensioni dell’omologazione

Lettera circolare Ministero dell’Interno n. NS 6664/4101 del 22 novembre 1997

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D.M. 14 dicembre 1993 concernente «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura». ­ Estensioni dell’omologazione

Decreto Ministero dell’Interno 16 febbraio 1998

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Differimento del termine previsto dal primo comma dell’art.10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993 concernente: «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura»

Lettera circolare Ministero dell’Interno n. NS 5822/4101 del 12 novembre 1998

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D.M. 26/03/85 - Laboratori autorizzati alla certificazione

Decreto Ministero dell'Interno 27 gennaio 1999

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Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura. Prove e criteri di classificazione

Decreto Ministero dell’Interno 28 febbraio 2000

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Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni

Circolare Ministero dell’Interno n. 23 del 17 novembre 2000

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Sipari di sicurezza dei teatri

Decreto Ministero dell’Interno 20 aprile 2001

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Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni

Lettera circolare Ministero dell'Interno n. NS 7014/4101 del 22 ottobre 2001

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Utilizzazione di porte resistenti al fuoco

Lettera circolare Ministero dell’Interno n. DCPST/A5/10505 del 5 novembre 2002

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Elenchi delle porte resistenti al fuoco omologate dal Ministero dell'Interno ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 1993 e delle porte omologate la cui validità è stata rinnovata

 

 

Circolare Ministero dell’Interno 2 aprile 1991

 

Aggiornamento delle certificazioni rilasciate dal Centro Studi ed Esperienze e da Laboratori Ufficiali autorizzati dal Ministero dell’Interno, in applicazione della Norme CNVVF/CCI UNI 9723 «Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura. Prove e criteri di classificazione».

 

La Commissione «UNI Comportamento all’incendio» ha elaborato la Norma CNVVF/CCI UNI 9723 «Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione», che in precedenza era stata pubblicata sotto forma di Progetto CNVVF/CCI UNI 39.00.57.6, previa approvazione del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi, e distribuito presso gli Ispettori Regionali e Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

Valutato il contenuto della stessa, conforme all’orientamento normativo europeo sull’argomento e non in contrasto con la circolare n. 91 del Ministero dell’Interno del 14 settembre 1961 e con la lettera-circolare n. 7853/3356/11 in data 19 aprile 1988, il Centro Studi ed Esperienze ed i Laboratori ufficiali autorizzati dal Ministero dell’Interno hanno dato attuazione, dall’inizio dell’anno 1990, alle relative procedure di prova, che peraltro erano state già indicate nel progetto di norma.

Pertanto in merito alla validità dei certificati già emessi secondo la norma in argomento, si dispone quanto segue:

 

- le certificazioni relative a prove di resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura emesse dopo il 1° gennaio 1990 avranno validità di cinque anni a decorrere dalla data di emissione avranno la possibilità di un solo rinnovo, anch’esso della durata di cinque anni, senza ripetizione delle prove, previa attestazione da parte del fabbricante che la produzione continua ad essere identica e conforme al prototipo già certificato. Tale disposizione sarà riportata nel certificato con la dizione «Il presente certificato di prova ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di emissione e possibilità di un solo rinnovo, della durata di cinque anni, senza ripetizione della prova, previa attestazione, da parte del produttore, di identità al prototipo già certificato».

 

Per i certificati rilasciati antecedentemente al 1° gennaio 1990 è ammessa la validità fino al 31 dicembre 1992 solamente per i certificati emessi in data successiva al primo gennaio 1988 e ciò per tener conto di due ordini di motivi:

 

- graduare nel tempo le nuove richieste di certificazione consentendo ai laboratori autorizzati di operare senza eccessivi sovraccarichi di lavoro;

- prendere atto dell’evoluzione avvenuta nei metodi di prova che negli anni ‘60 e ‘70 esaminavano solo i pannelli costituenti i vari elementi di chiusura (porte o altro) e non gli elementi completi e finiti.

 

Pertanto i certificati emessi antecedentemente al primo gennaio 1988 dovranno considerarsi privi di validità a decorrere dalla fine del mese successivo a quello di emissione della presente Circolare. Quanto sopra disposto va riferito esclusivamente alla resistenza al fuoco delle porte e degli altri elementi di chiusura, rientranti nel campo di applicazione determinato al punto 1 della norma CNVVF/CCI UNI 9723 già citata, salvo diverse disposizioni di legge riguardanti specifici impieghi particolari.

 

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Circolare ministero dell’Interno 5 ottobre 1992, n. 17

 

Aggiornamento delle certificazioni rilasciate dal Centro Studi ed Esperienze e dai Laboratori Ufficiali autorizzati dal Ministero dell’Interno, in applicazione della Norma CNVVF/CCI UNI 9723 «Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione»

 

Da una breve ricognizione effettuata dal Centro Studi ed Esperienze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presso i laboratori autorizzati ad emettere certificazioni in applicazione della norma indicata in oggetto, questo Ministero ha potuto constatare che i suddetti laboratori, anche per l’immissione sul mercato di modelli inediti di porte, sono pressati da una quantità notevole di domande di esecuzione di prove. Tale circostanza, congiunta alla maggiore com­plessità delle procedure stabilite dalla Norma CNVVF/CCI UNI 9723 nonché alla nota quanto inevitabile interruzione, da parte degli stessi laboratori, dell’attività certificativa ripresa nel luglio 1992, sta comportando tempi di risposta più lunghi del previsto e, pertanto, si rende necessaria la modifica del termine di validità dei certificati di resistenza al fuoco di cui al quarto comma della circolare 7 MI.SA. (91) dal 2 aprile 1991.

Ciò posto, la validità fino al 31 dicembre 1992, stabilita dalla predetta circolare per certificati di resistenza al fuoco relativi a porte e altri elementi di chiusura, emessi in data successiva al 1° gennaio 1988 e antecedentemente al 1° gennaio 1990, viene prorogata al 31 dicembre 1993.

Poiché, inoltre, sono pervenute a questo Ministero alcune richieste di chiarimento circa il concetto di «termine di validità» di una certificazione emessa da un laboratorio legalmente riconosciuto nonché di una omologazione o di una approvazione di tipo rilasciata dal competente ufficio di questa Direzione Generale, si stabilisce, per uniformità di comportamento e norma, che con il suddetto termine va riguardato esclusivamente il limite ultimo entro il quale un determinato prodotto può essere installato nelle attività disciplinate da specificate norme di prevenzione incendi; pertanto, la scadenza dei suddetti attestati comprovanti l’idoneità di materiali o dispositivi vari ad essere impiegati nelle attività già menzionate e soggette al controllo da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, non comporta la rimozione dei materiali o dispositivi già installati entro il periodo di validità degli attestati stessi. Rimangono ovviamente a carico dei titolari delle attività in questione, le responsabilità e gli obblighi derivanti dall’applicazione del penultimo comma dell’art. 15 DPR 577/82.

Non fa eccezione a quanto appena disposto neanche il caso delle porte classificate nella resistenza al fuoco e oggetto della presente circolare, la cui data di scadenza delle relative certificazioni è correlata all’entrata in vigore di una nuova procedura di prova; in tale circostanza, infatti, non è stato emanato alcun provvedimento ministeriale che preveda specificatamente l’adeguamento delle porte poste precedentemente in opera secondo la vecchia normativa e che stabilisca tempi e modalità per la progressiva attuazione dell’adeguamento stesso.

 

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Lettera circolare Ministero dell’Interno n. 9734/4101 del 12 giugno 1993

 

Certificazioni di resistenza al fuoco

 

La Direzione del Centro Studi ed Esperienze ha trasmesso a questo Ministero le risoluzioni 18/92 e 19/92, inerenti la resistenza al fuoco dei materiali e già fatte pervenire ai laboratori autorizzati.

Nell’inviare le sopracitate risoluzioni la Direzione del Centro Studi ed Esperienze ha sottolineato l’importanza di un accurato esame, in sede di istruzione pratiche di prevenzione incendi da parte degli addetti, dei certificati di prove di resistenza al fuoco. Secondo il Centro Studi, infatti, vengono pubblicizzati o annessi alle pratiche di prevenzione incendi certificati, mancanti di parti anche importanti, sostituite dalla dicitura «Omissis».

Pertanto la risoluzione 18/92 dispone quanto segue:

«Con decorrenza immediata tutti i certificati di prove secondo la circolare 91, in analogia a quelli di prove secondo la UNI 9723, dovranno presentare la dicitura, evidenziata: "il presente rapporto di prova consta di n. pagine e non può essere riprodotto e/o pubblicizzato se non integralmente"».

Per quanto riguarda le certificazioni di resistenza al fuoco di controsoffitti si riporta di seguito la risoluzione 18/92:

«Con decorrenza immediata i certificati riguardanti prove di resistenza al fuoco, oltre a specificare la presenza o meno di corpi illuminanti e la loro descrizione, dovranno riportare (Solo quelli senza corpi illuminanti) la seguente dichiarazione: "il presente certificato è valido per controsoffitti conformi al campione ed in assenza di corpi illuminanti"».

 

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Decreto Ministero dell’Interno 14 dicembre 1993

 

Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura

 

(Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993)

 

Il Ministro dell'interno:

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente, tra l'altro, il nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1985, recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1982, recante modifiche alla struttura organizzativa del Servizio tecnico centrale della D.G.P.C. e S.A. nonché delle Scuole centrali antincendi e del Centro studi ed esperienze;

Vista la norma UNI-VVF 9723, concernente la resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura - prove e criteri di classificazione;

Ritenuta la necessità di provvedere all'emanazione di norme, criteri e procedure per la classificazione di resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura ai fini della prevenzione incendi;

Espletata la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317;

 

Decreta:

 

Art. 1

Classificazione

 

La classificazione di resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura, si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI-CNVVF 9723.

(vedi anche D.M. 27 gennaio 1999 - art. 1)

Il laboratorio di scienza delle costruzioni del Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno cura gli adempimenti di cui agli articoli 1, comma 2, e 5, del decreto ministeriale 26 marzo 1985 stabilendo, in particolare, i criteri per l'approntamento della campionatura di prova e predisponendo la modulistica occorrente per il rilascio del certificato di prova per quanto non espressamente previsto dalla norma UNI-CNVVF 9723.

 

Art. 2

Utilizzazione

 

Le porte ed altri elementi di chiusura da impiegarsi nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi devono essere omologati.

La dichiarazione di conformità di cui al successivo art. 3, quinto comma, sarà tenuta, a cura del responsabile dell'attività, a disposizione dei competenti organi di controllo.

 

Art. 3

Definizioni

 

a) Per «omologazione» si intende la procedura tecnico-amministrativa con la quale sono effettuate le prove sul prototipo del prodotto, è certificata la classe di resistenza al fuoco del medesimo ed è emesso, da parte del Ministero dell'interno, il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione del prototipo stesso, prima della immissione del prodotto sul mercato, per la utilizzazione nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi.

b) Per «laboratorio» si intende il laboratorio di scienza delle costruzioni del Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno o altro laboratorio autorizzato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985, che provvede alla esecuzione delle prove e all'emissione del certificato di prova ai fini dell'omologazione del prodotto.

c) Per «certificato di prova» si intende il rapporto rilasciato dal laboratorio nel quale si certifica la classe di resistenza al fuoco del campione sottoposto ad esame.

d) Per «produttore» si intende il fabbricante del prodotto nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sul prodotto, si presenti come fabbricante dello stesso.

Si considera altresì produttore chi importa o commercializza un prodotto di importazione.

e) Per «dichiarazione di conformità» si intende la dichiarazione rilasciata dal produttore attestante la conformità del prodotto al prototipo omologato e contenente, tra l'altro, i dati del Marchio di conformità di cui all'art. 3.6.

f) Per «marchio di conformità» si intende l'indicazione permanente ed indelebile apposta dal produttore sul prodotto conforme a quanto stabilito al punto 16 della norma UNI 9723 e riportante altresì gli estremi dell'atto di omologazione.

g) Per «prototipo omologato» si intende il campione, parte del campione medesimo e/o documentazione idonea alla completa identificazione e caratterizzazione del prodotto, conservato dal laboratorio che rilascia il certificato di prova.

 

Art. 4

Procedure per il rilascio dei certificati di prova e dell'omologazione

 

1. Per l'ottenimento del certificato di prova ai fini dell'omologazione del prototipo si adotta la seguente procedura:

il produttore inoltra al Laboratorio la domanda corredata della documentazione tecnica occorrente;

verificata la correttezza della documentazione di cui sopra, il Laboratorio richiede entro trenta giorni l'invio della campionatura di prova nonché il pagamento degli importi previsti dalle vigenti disposizioni per l'esecuzione delle prove medesime;

l'interessato deve inviare la campionatura richiesta e la ricevuta del versamento di cui sopra entro sessanta giorni dalla data della comunicazione del Laboratorio che, ricevuto quanto specificato, iscriverà la pratica, entro i successivi quindici giorni, nello specifico elenco cronologico, dandone comunicazione al richiedente;

decorsi sessanta giorni senza che l'interessato abbia provveduto in merito, la pratica viene archiviata per decorrenza dei termini;

entro centoventi giorni dall'iscrizione della pratica, il Laboratorio provvede al rilascio del certificato di prova.

2. Per ottenere l'omologazione, il produttore deve inoltrare al Ministero dell'interno apposita domanda corredata del certificato di prova.

Valutata la documentazione presentata, il Ministero dell'interno provvederà, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, a rilasciare all'interessato l'atto di omologazione del prodotto.

Semestralmente, il Ministero dell'interno renderà noto l'elenco aggiornato dei prodotti omologati.

Indipendentemente da ciò, al fine di permettere anche l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 7 del presente decreto, il Ministero dell'interno comunicherà tempestivamente ai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le nuove omologazioni, gli aggiornamenti, nonché i provvedimenti di annullamento delle omologazioni stesse.

3. Invio della documentazione.

Le domande con i relativi allegati e le ricevute dei versamenti di cui ai commi 1 e 2 debbono essere inoltrate tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

 

Art. 5

Commercializzazione CEE

 

Le porte ed altri elementi di chiusura legalmente fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea od originari degli Stati firmatari dell'accordo SEE, sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

(modificato da D.M. 27 gennaio 1999, art. 6)

 

Art. 6

Obblighi e responsabilità per il produttore

 

Il produttore è tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla osservanza dei seguenti adempimenti, sotto la personale responsabilità civile e penale:

garantire la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione;

emettere per ogni prodotto la dichiarazione di conformità;

apporre sul prodotto il marchio di conformità.

 

Art. 7

Controlli

 

Il Ministero dell'interno ha facoltà di sottoporre a controllo, anche con metodi a campione, i prodotti.

Gli accertamenti di cui al comma precedente possono essere effettuati presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti e gli utilizzatori.

A tal fine, con l'ottenimento di atti di omologazione del prodotto, il produttore si impegna a consentire l'accesso ai locali di produzione e deposito, a fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica della qualità dei prodotti stessi, ed a consentire il prelievo di quanto necessario alle operazioni di controllo.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti criteri, modalità e tariffe per i servizi resi dall'amministrazione.

 

Art. 8

Validità, rinnovo, decadenza e annullamento dell'omologazione

 

L'omologazione ha validità cinque anni ed è rinnovabile, su istanza del produttore ad ogni scadenza, per un ulteriore periodo di cinque anni. Tale rinnovo non comporta la ripetizione delle prove tecniche di cui al precedente art. 1 qualora la vigente normativa di prova non sia variata e il produttore dichiari che il prodotto non ha subìto modifiche, salvo che gli esemplari prodotti non siano incorsi in provvedimenti di annullamento di omologazione. Negli altri casi, il rinnovo comporterà l'effettuazione, in tutto o in parte, delle prove di cui all'art. 1 secondo quanto stabilito dal Centro studi ed esperienze, in relazione a variazioni di normativa o a modifiche apportate sul prodotto.

L'omologazione decade se il prodotto subisce una qualsiasi modifica o, ai soli fini della produzione, con l'entrata in vigore di una nuova normativa di classificazione che annulla o modifica, anche solo parzialmente, quella vigente all'atto del rilascio dell'omologazione stessa. La nuova normativa stabilirà i tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte. I prodotti in opera, se conformi alla normativa vigente al momento della posa in opera, sono ammessi per i tempi e con le modalità che saranno stabiliti dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività.

I tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte dovranno essere compatibili con quelli stabiliti per i prodotti posti in opera dalle norme di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività.

Il Ministero dell'interno ha facoltà di annullare l'omologazione se:

viene rilevata la non conformità di esemplare di prodotto al prototipo omologato;

il produttore non ottempera in tutto o in parte agli obblighi fissati agli articoli 6 o 7.

L'annullamento o la decadenza dell'omologazione comportano il divieto di apposizione del marchio di conformità e il divieto di emissione della dichiarazione di conformità per il prodotto oggetto dell'annullamento o della decadenza.

 

Art. 9

Ricorsi

 

Avverso i provvedimenti di annullamento dell'omologazione o di diniego sono esperibili i rimedi amministrativi e giurisdizionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, ed alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni.

 

Art. 10

Norme transitorie

 

1. Ai fini dell'art. 2 del presente decreto, a decorrere dalla data del 1° gennaio 1995 potranno essere costruite, commercializzate e installate solo porte o elementi di chiusura i cui prototipi siano omologati.

2. Per l'ottenimento dell'omologazione potranno essere utilizzati anche i certificati emessi, da laboratori autorizzati, in conformità alla norma UNI-CNVVF 9723 dal 1° gennaio 1990 alla data di emanazione del presente decreto.

 

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Circolare Ministero dell’Interno 5 gennaio 1995, n. 1

 

D.M. 14 dicembre 1993 concernente «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura». Estensioni dell’omologazione

 

Con l’emanazione del D.M. 14 dicembre 1993 che, recependo la norma UNI-9723, ha introdotto l’istituto dell’omologazione per le porte classificate nella resistenza al fuoco, e stato anche sancito il principio della estendibilità dei risultati di prova relativi ad una determinata porta ad altri elementi di chiusura differenti dal primo manufatto per para­metri non influenti ai fini della classificazione stessa. È stato conseguentemente chiesto da più parti a questo Ministero quali siano le modalità con cui possa attuarsi il suddetto principio di estendibilità dei risultati.

A tale riguardo, va premesso innanzitutto che nell’ambito dei prodotti inseriti in regimi omologativi, i documenti comprovanti l’idoneità dei prodotti stessi ad essere installati nelle attività soggette a specifiche norme di prevenzione incendi, sono unicamente gli atti di omologazione emessi da questo Ministero. Pertanto, come in tutti gli altri settori di prodotto, anche nel caso delle porte, ogni singolo modello di manufatto risulterà appartenente ad una determinata classe di resistenza al fuoco solo se provvisto dello specifico atto di omologazione che, in conformità alla norma UNI-VVF 9723, potrà essere rilasciato sulla base delle prove di laboratorio condotte sul prototipo stesso o, in applicazione del già citato principio di estendibilità dei risultati di prova, su altro prototipo già omologato da questo Ministero (omologazione per estensione).

Ciò stante, stabilito dallo stesso D.M. 14 dicembre 1993 il procedimento per l’ottenimento dell’omologazione relativa ad un determinato prototipo di porta, fissati dalla stessa nonna UNI-VVF 9723 i criteri di estendibilità degli esiti di prova tra due modelli di porta, si forniscono le seguente disposizioni al fine di regolamentare le richieste di omologazione di manufatti che non comportino la ripetizione di prove di laboratorio:

 

1) la validità del certificato di prova rilasciato dal C.S.E. o da un laboratorio autorizzato ai sensi del D.M. 26 marzo 1985, è riferibile esclusivamente al prototipo sottoposto a prova.

Ai sensi del D.M. 14 dicembre 1993, la validità del certificato in parola non è estendibile ad altri manufatti ne la stessa è assoggettabile ad alcun ter­mine di scadenza.

Qualora il suddetto prototipo presenti caratteristiche tali da rendere incerta l’applicazione di alcune procedure di prova, il laboratorio autorizzato, prima della effettuazione delle prove stesse, porrà il necessario quesito al laboratorio di Scienza delle Costruzioni del C.S.E. che, ai sensi del D.M. 26 marzo 1985, elaborerà la necessaria risoluzione di chiarimento. Tutte le risoluzioni devono avere carattere esclusivamente interpretativo della norma e saranno preventivamente concordate con questo Ministero che provvederà alla loro successiva divulgazione.

 

2) Sulla base del certificato di cui al precedente punto 1), il produttore richiede il relativo atto di omologazione secondo le procedure previste all’art. 4 del D.M. 14 dicembre 1993.

 

3) Una volta ottenuta l’omologazione del suddetto prototipo, il produttore che realizzi altri modelli di porta diversi dal prototipo citato ma ai quali siano applicabili i criteri di estendibilità dei risultati di prova indicati al punto 3 della norma UNI-VVF 9723, potrà inviare per ciascuno dei secondi modelli apposita istanza di «Estensione dell’omologazione».

L’istanza dovrà essere corredata dalla documentazione tecnico-illustrativa necessaria alla identificazione completa del prodotto e dovrà riportare gli estremi dell’omologazione del manufatto assunto co­me prototipo di riferimento. La suddetta documentazione tecnica-illustrativa dovrà risultare timbrata e firmata in ogni pagina dal produttore stesso.

Non possono essere trattati, nelle risoluzioni, problemi relativi ai criteri di estensione delle omologazioni. Pertanto le risoluzioni già emesse saranno riassunte e contenute in una apposita futura circolare.

 

4) Questo Ministero, esaminata e valutata l’istanza di estensione sulla base esclusiva dei citati criteri riportati al punta 3 della norma UNI-VVF 9723, rilascerà, in bollo, l’atto di estensione dell’omologazione richiesto o ne motiverà il diniego.

La procedura regolamentata nella presente circolare, consentendo di omologare modelli di porta in derivazione di altri prototipi già omologati, riduce notevolmente gli oneri economici e temporali dei produttori e, pertanto, si prega di collaborare dando la più ampia diffusione alla circolare stessa i cui contenuti sono di immediata pratica attuazione.

 

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Lettera circolare Ministero dell’Interno NS 6664/4101 del 22 novembre 1997

 

D.M. 14 dicembre 1993 concernente «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura». ­ Estensioni dell’omologazione

 

Le porte resistenti al fuoco sono classificate secondo quanto specificato dalla norma UNI 9723 CNVVF e devono essere omologate per essere impiegate dove è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.

Per ottenere l’omologazione del prototipo il produttore deve inoltrare al Ministero dell’Interno apposita istanza corredata del certificato di prova.

Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 3 della predetta norma UNI 9723 CNVVF, il fabbricante può chiedere di estendere l’omologazione a porte diverse rispetto al prototipo.

Attualmente il produttore presenta un’istanza d’omologazione per estensione per ogni dimensione prodotta e per ogni variazione di tipo (procedura regolamentata dalla circolare n. 1 del 5 gennaio 1995). Già ora la prassi in vigore comporta il rilascio di numerosi atti, ed è prevedibile che tale numero aumenti in maniera considerevole con l’ormai prossimo recepimento del primo foglio d’aggiornamento della norma UNI 9723 CNVVF,in quanto tale documento contiene nuovi e più ampi criteri di estensione.

Tanto premesso, al fine di semplificare le procedure, le estensioni potranno essere rilasciate secondo due modalità:

- per ogni modello prodotto, come finora è stato effettuato (circolare M.I. n. 1 del 5 gennaio 95);

- per l’intero campo di applicazione del risultato sperimentale, previsto dall’art. 3 della norma UNI 9723 CNVVF e successive integrazioni (dopo il recepimento con apposito decreto). L’omologazione, in questa seconda versione, sarà rilasciata una sola volta e sarà relativa non ad un singolo modello, ma alla serie di porte cui si possono applicare i criteri di estensione dei risultati previsti dal citato art. 3.

Per ottenere questo tipo di omologazione per estensione il costruttore dovrà inviare al Ministero dell’Interno la seguente documentazione:

- domanda in bollo contenente gli estremi dell’omologazione di base ed il relativo campo di estensione;

- nota tecnica descrittiva, contenente i calcoli dei limiti di estensibilità e la loro correlazione con la norma;

- prospetto, sezione verticale ed orizzontale completi dei riferimenti dimensionali correlati alle estensioni, da fornire su carta e possibilmente su file di formato «dwg» oppure «dxf».

 

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Decreto Ministero dell’Interno 16 febbraio 1998

(Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1998)

 

Differimento del termine previsto dal primo comma dell’art.10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993 concernente: «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura»

 

Vista la legge 27 dicembre 1941, n.1570, recante nuove norme per l’organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.577, recante l’approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1993, recante «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura»;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1997 con il quale era stato prorogato al 31 dicembre 1997 il termine previsto dal primo comma dell’art. 10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993;

 

Decreta:

 

Art. 1

Generalità

 

A decorrere dalla data del 1° gennaio 1998 potranno essere costruite, commercializzate e installate solo porte resistenti al fuoco i cui prototipi siano omologati.

 

Art.2.

Utilizzazione di porte resistenti al fuoco

 

I comandanti provinciali dei vigili del fuoco hanno facoltà di accettare fino al 31 dicembre 1998 30 aprile 1999 (modificato dal D.M. 30 gennaio 1999) l’installazione nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di porte resistenti al fuoco, diverse dal prototipo, a condizione che in sede di rilascio del certificato di prevenzione incendi sia presentata la seguente documentazione:

1. omologazione del prototipo;

2. dichiarazione in cui il produttore sotto la propria personale responsabilità garantisce:

la classe di resistenza al fuoco,

di aver impiegato nell’estensione del risultato sperimentale al nuovo modello di porta i soli criteri previsti dall’art. 3 della norma UNI-9723 CNVVF.

Si rende, altresì, noto in allegato l’elenco aggiornato delle porte resistenti al fuoco omologate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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Lettera circolare Ministero dell’Interno n. NS 5822/4101 del 12 novembre 1998

 

D.M. 26/03/85 - Laboratori autorizzati alla certificazione

 

A seguito di richieste di chiarimenti formulate da alcuni Comandi Provinciali, si richiama l’attenzione sull’elenco dei laboratori autorizzati ad emettere certificazione di prodotti e materiali antincendio ai sensi del D.M. 26/03/85.

 

Laboratori autorizzati ad emettere certificazioni di resistenza al fuoco:

 

- C.S.E. - Piazza Scilla, 2- 00178 Roma

- CSI - Viale Lombardia, n.20 - 20021 BOLLATE (MI) - tel. 39-2-383301

- Istituto Giordano - via Rossini, 2 - 47041 BELLARIA (RN) - tel. 39-541-343030

- Istituto per la Tecnologia del Legno - via Biasi, 75 - 38010 S. MICHELE ALL’ADIGE (TN) - tel. 39-461-660111.

 

... omissis ...

 

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Decreto Ministero dell'Interno 27 gennaio 1999

 

Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura. Prove e criteri di classificazione

 

(Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1999)

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, recante disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1993, recante «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il parere favorevole espresso nella riunione n. 208 del 14 ottobre 1997 dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Esperita, con notifica 98/0051/1, la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, che codifica la prassi istituita dalla direttiva 83/189/CEE e successive modifiche;

Visto il parere favorevole espresso, con comunicazione SG (98) D/52848, dalla Commissione europea che ha prescritto di modificare il primo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993;

 

Decreta:

 

Art. 1

Classificazione

 

La classificazione di resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI-CNVVF 9723 e nel primo foglio di aggiornamento UNI-CNVVF 9723: 1990/A1.

 

Art. 2

Omologazione

 

Devono essere omologate, secondo la procedura tecnico-amministrativa di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1993, le porte ed altri elementi di chiusura, per le quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco ed aventi le dimensioni compatibili con i seguenti limiti massimi:

 

a) per porte di qualsiasi tipologia (con esclusione di quelle scorrevoli):

a1) fino al 15% in larghezza oltre la misura massima compatibile con la bocca del forno di prova;

a2) fino al 100% in altezza oltre la misura massima compatibile con la bocca del forno di prova;

b) per porte scorrevoli:

b1) fino al 50% in larghezza o altezza o area oltre la misura massima compatibile con la bocca del forno di prova.

 

Art. 3

Benestare all'installazione

 

1. In attesa dell'emanazione di norme sulle porte di grandi dimensioni, per quelle aventi misure superiori a quanto indicato all'articolo precedente, il produttore deve presentare al Centro studi ed esperienze dei vigili del fuoco apposita istanza, corredata della documentazione indicata al comma 2, intesa ad ottenere il parere tecnico sulla resistenza al fuoco.

Acquisito tale parere favorevole, il Ministero dell'interno rilascerà:

1.1. un «benestare di tipo» per l'installazione di porte fino ai seguenti limiti massimi:

a) chiusure scorrevoli con larghezza non superiore a 8 metri, altezza non superiore a 4,5 metri ed area non superiore a 28 m2;

b) chiusure ad anta a rotazione verticale con larghezza non superiore a 6 metri, larghezza della singola anta non superiore a 3 metri, altezza non superiore a 4 metri ed area non superiore a 16 m2;

c) chiusure complesse con larghezza non superiore a 6 metri, altezza non superiore a 4 metri ed area non superiore a 18 m2.

1.2. un «benestare a singola installazione» per porte con dimensioni maggiori rispetto a quelle riportate al punto 1.1.

2. In allegato all'istanza di cui al comma 1, il produttore dovrà presentare la seguente documentazione tecnica:

a) relazione descrittiva della porta e di tutte le sue componenti;

b) elaborati grafici dettagliati;

c) rapporti delle prove di resistenza al fuoco delle porte alle quali si fa riferimento;

d) descrizione degli ulteriori accorgimenti previsti per garantire la resistenza al fuoco di porte di grandi dimensioni;

e) valutazione del progettista sulla resistenza al fuoco della porta di grandi dimensioni: tale valutazione sarà basata anche su eventuali relazioni di calcolo.

3. Il parere tecnico del Centro studi ed esperienze di cui al comma 1 rientra tra i servizi a pagamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previsti dall'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966.

 

Art.4

Responsabilità per il produttore

 

Il produttore è tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e sotto la propria responsabilità civile e penale, a garantire la rispondenza della porta a quanto riportato nell'atto di omologazione o nel benestare, nonché le prestazioni di resistenza al fuoco della classe di appartenenza dichiarata.

 

Art. 5

Tolleranze delle misure

 

In sede di verifica e controllo, rispetto a quanto indicato dal laboratorio di prova (nel caso dell'omologazione) o dal Centro studi ed esperienze (nel caso del benestare), sono accettabili le seguenti tolleranze:

 

Misure lineari +- 5%
Massa volumica dei materiali isolanti + - 10%
Peso dell'intero serramento e delle componenti +- 6%
Requisito E e requisito I - 8% (rispetto al valore della classe di appartenenza)

 

Art. 6

Commercializzazione

 

Il primo comma dell'art. 5 del decreto del Ministero dell'interno 14 dicembre 1993 «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura» è sostituito dal seguente:

«Le porte ed altri elementi di chiusura legalmente fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea od originari degli Stati firmatari dell'accordo SEE, sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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Decreto Ministero dell’Interno 28 febbraio 2000

 

Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni

 

(Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000)

 

IL MINISTRO DELL’INTERNO

 

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1993 recante: «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura»;

Visto il proprio decreto 19 agosto 1996 recante: «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il proprio decreto 27 gennaio 1999 recante «Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura»;

Visto il proprio decreto 17 maggio 1999 recante «Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni»;

Considerato che, fino a quando non sarà emanata una norma europea per le porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni oppure fino a quando non saranno attivate le procedure tecnico-amministrative previste dall’art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, si rende indispensabile - garantendo i necessari requisiti di sicurezza - tutelare gli interessi privati consentendo la commercializzazione e l’installazione delle porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni;

Ritenuti congrui, a tale scopo, i termini del 31 dicembre 2001 per le porte per le quali il produttore deve ottenere il «benestare alla singola installazione», con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri, e del 31 dicembre 2002 per le porte per le quali il produttore deve ottenere il «benestare di tipo»;

 

Decreta:

 

Art. 1

Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni

 

L’installazione di porte resistenti al fuoco, aventi dimensioni comprese nei limiti di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, alle condizioni riportate nel seguente articolo 2, è consentita;

1) fino al 31 dicembre 2001 per le porte per le quali il produttore deve ottenere il «benestare alla singola installazione» con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri;

2) fino al 31 dicembre 2002 per le porte per le quali il produttore deve ottenere il «benestare di tipo».

(vedi D.M. 20 aprile 2001 - art. 1)

 

Art. 2

Condizioni per l’utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni

 

L’installazione delle porte resistenti al fuoco, di cui all’articolo 1, con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri, è consentita a condizione che, in sede di rilascio del certificato di prevenzione incendi, sia presentata la seguente documentazione:

 

a) estensione dell’omologazione del prototipo fino ai limiti massimi previsti dall’art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999;

b) dichiarazione in cui il produttore, per ogni esemplare commercializzato e sotto la propria personale responsabilità, indica le dimensioni della porta e garantisce le effettive prestazioni di resistenza al fuoco, che dovranno essere non inferiori alla classe REI o RE indicata nell’atto di omologazione di cui al punto a);

c) relazione descrittiva della porta e degli accorgimenti tecnici adottati per garantire le suddette prestazioni di resistenza al fuoco, firmata dal produttore.

(vedi D.M. 20 aprile 2001 - art. 2)

 

Art. 3

Sipari di sicurezza dei teatri

 

I sipari di sicurezza per i teatri devono essere muniti del «benestare alla singola installazione» previsto dall’art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999 ed avere le caratteristiche e specifiche tecniche previste dall’articolo 5.2.4 del decreto ministeriale 19 agosto 1996.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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Circolare Ministero dell’Interno n. 23 del 17 novembre 2000

 

Sipari di sicurezza dei teatri

 

Nei teatri con capienza superiore a mille posti, ai sensi dell’articolo 5.2.1 del D.M. 19 agosto 1996, il boccascena deve essere munito di sipario metallico di sicurezza allo scopo di proteggere il pubblico presente nella sala da un eventuale incendio nella scena.

I sipari esistenti, pertanto, devono essere rispondenti alle caratteristiche e specifiche tecniche previste all'articolo 5.1.4. del D.M. 19 agosto 1996 tenendo presente che la richiesta resistenza al fuoco (REI 60) deve essere assicurata prescindendo dal contributo dell'impianto di raffreddamento ad acqua.

I nuovi sipari (e quelli esistenti se soggetti a modifiche o adeguamenti), ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 28 febbraio 2000, oltre a possedere le caratteristiche e specifiche suddette, devono essere muniti anche del «benestare alla singola installazione» previsto all'articolo 3 del D.M. 27 gennaio 1999.

Per il rilascio di tale «benestare alla singola installazione» dovrà essere attuata la seguente procedura amministrativa uniformata a quella vigente per l'omologazione dei prodotti antincendio:

a) il produttore deve presentare al Centro Studi ed Esperienze di Roma-Capannelle apposita istanza in bollo (corredata dalla documentazione tecnica prevista all'articolo 3, comma 2, del D.M. 27 gennaio 1999 e del rapporto sulla prova di resistenza al fuoco effettuata su un campione rappresentativo del sipario secondo quanto stabilito dallo stesso Centro Studi ed Esperienze) intesa ad ottenere il parere tecnico sulla resistenza al fuoco del sipario che si intende installare; l'espressione del parere tecnico in argomento rientra tra i servizi a pagamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco previsti all'art. 1 della legge 966/1965;

b) il produttore, acquisito tale parere tecnico (se favorevole), presenta apposita istanza in bollo (corredata dal parere, in copia conforme, rilasciato dal Centro Studi ed Esperienze) a questo Ministero (Servizio Tecnico Centrale - Ispettorato Attività e Normative Speciali di Prevenzione Incendi) intesa ad ottenere il rilascio del «benestare alla singola installazione».

Per uniformità di indirizzo dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, si raccomanda alle SS.LL. la corretta ottemperanza di quanto sopra disposto ai fini dell'attuazione della procedura in argomento.

 

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Decreto Ministero dell’Interno 20 aprile 2001

 

Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni

 

(Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001)

 

IL MINISTRO DELL’INTERNO

 

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1993 (nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993) recante «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura»;

Visto il proprio decreto 27 gennaio 1999 (nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1999) recante «Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura»;

Visto il proprio decreto 28 febbraio 2000 (nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000) recante «Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni»;

Considerato che, fino a quando non sarà emanata una norma europea per le porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni oppure fino a quando non saranno attivate le procedure tecnico-amministrative previste dall’art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, si rende indispensabile, garantendo i necessari requisiti di sicurezza tutelare gli interessi privati consentendo la commercializzazione e l’installazione delle porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni;

 

Decreta:

 

Art. 1

Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni

 

L’installazione delle porte resistenti al fuoco di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, e con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri, è consentita, fino all’emanazione della nuova norma europea per le porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni, alle condizioni riportate nell’art. 2 del presente decreto.

 

Art.2

Condizioni per l’utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni

 

L’installazione delle porte resistenti al fuoco di cui all’art. 1 del presente decreto, con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri, è consentita a condizione che, in sede di rilascio del certificato di prevenzione incendi, sia presentata la seguente documentazione:

a) estensione dell’omologazione del prototipo fino ai limiti massimi previsti dall’art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999;

b) relazione descrittiva della porta e degli ulteriori accorgimenti tecnici adottati per garantire le prestazioni di resistenza al fuoco, firmata dal produttore;

c) dichiarazione in cui il produttore, per ogni esemplare commercializzato e sotto la propria personale responsabilità:

c1) indica le dimensioni della porta;

c2) garantisce le effettive prestazioni di resistenza al fuoco, che dovranno essere non inferiori alla classe REI oppure RE indicata nell’atto di omologazione di cui al punto a) ;

c3) attesta di aver apposto sulla porta il marchio con l’indicazione permanente ed indelebile degli estremi dell’atto di omologazione di cui alla precedente lettera a), il numero distintivo annuale e il nome del produttore;

d) dichiarazione in cui il produttore attesta di avere predisposto il fascicolo tecnico che dovrà contenere almeno la seguente documentazione:

d1) elaborati grafici dettagliati della porta e di tutte le sue componenti;

d2) manuale delle istruzioni per l’installazione, uso e manutenzione della porta;

d3) valutazione del progettista sulla resistenza al fuoco della porta basata anche su eventuali relazioni di calcolo;

d4) relazione del progettista sui materiali impiegati e gli accorgimenti tecnici adottati in relazione alle dimensioni della porta.

Il suddetto fascicolo tecnico dovrà essere conservato dallo stesso produttore ed esibito per i controlli con le modalità previste dall’art. 7 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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Lettera circolare Ministero dell'Interno n. NS 7014/4101 del 22 ottobre 2001

 

Utilizzazione di porte resistenti al fuoco

 

La presente lettera circolare riporta alcuni chiarimenti per l’utilizzazione delle porte resistenti al fuoco nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e per la presentazione della relativa documentazione tecnica che il produttore deve allegare ad ogni fornitura.

 

1)  Porte resistenti al fuoco omologate

 

Il produttore di una porta resistente al fuoco omologata ai sensi dei decreti ministeriali 14 dicembre 1993 (in G.U. n. 303 del 28.12.93) e 27 gennaio 1999 (in G.U. n. 45 del 24.02.99) , deve allegare copia della seguente documentazione :

- atto di omologazione del prototipo (all. II , comma 2.1 , del decreto ministeriale 4 maggio 1998);

- dichiarazione di conformità al prototipo omologato (all. II , comma 2.1 , del decreto ministeriale 4 maggio 1998);

- atto di estensione dell’omologazione per le porte aventi dimensioni diverse dal prototipo omologato (art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999);

-  libretto di installazione, uso e manutenzione con i relativi disegni esplicativi (art. 4 del decreto ministeriale 10 marzo 1998);

L’installatore, a propria firma, deve rilasciare dichiarazione di corretta posa in opera (all. II , comma 2.1 , del decreto ministeriale 4 maggio 1998) secondo quanto indicato nel suddetto libretto di installazione, uso e manutenzione.

 

2) Porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni non omologate

 

Le porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni non omologate (decreto ministeriale 20 aprile 2001) possono essere installate nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi a condizione che, in sede di rilascio del certificato di prevenzione incendi, sia presentata la seguente documentazione in copia :

a) Estensione dell’omologazione del prototipo fino ai limiti massimi previsti dall’articolo 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999 (porte di qualsiasi tipologia – escluse le scorrevoli – : + 15 % larghezza , + 10 % altezza ; porte scorrevoli : + 50 % larghezza o altezza o area) ;

b) Relazione descrittiva della porta e degli ulteriori accorgimenti tecnici adottati per garantire le prestazioni di resistenza al fuoco, firmata dal produttore ;

c) Dichiarazione in cui il produttore, per ogni esemplare commercializzato e sotto la propria personale responsabilità:

- indica le dimensioni della porta;

- garantisce le effettive prestazioni di resistenza al fuoco, che dovranno essere non inferiori alla classe REI oppure RE indicata nell’atto di omologazione di cui al punto a);

- attesta di aver apposto sulla porta il marchio con l'indicazione permanente ed indelebile degli estremi dell'atto di omologazione di cui alla precedente lettera a), il numero distintivo annuale e il nome del produttore ;

d)  Dichiarazione in cui il produttore attesta di avere predisposto il fascicolo tecnico contenente:

- Elaborati grafici dettagliati della porta e di tutte le sue componenti;

- Manuale delle istruzioni per l’installazione, uso e manutenzione della porta;

- Valutazione del progettista sulla resistenza al fuoco della porta basata anche su eventuali relazioni di calcolo;

- Relazione del progettista sui materiali impiegati e gli accorgimenti tecnici adottati in relazione alle dimensioni della porta.

Si precisa che la predisposizione del suddetto fascicolo tecnico é obbligatoria anche per le porte marcate CE che ricadono nel campo di applicazione della “direttiva macchine 98/37/CE del 22 giugno 1998” e per i sipari di sicurezza dei teatri muniti di “benestare alla singola installazione” (art. 3 del decreto ministeriale 28 febbraio 2000circolare n° 23 MI.SA. del 17 novembre 2000).

Tale fascicolo tecnico dovrà essere conservato dal produttore ed esibito per i controlli disposti da questo Ministero con le modalità previste dall’articolo 7 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993.

 

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Lettera circolare Ministero dell’Interno n. DCPST/A5/10505 del 5 novembre 2002

Elenchi delle porte resistenti al fuoco omologate dal Ministero dell'Interno ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 1993 e delle porte omologate la cui validità è stata rinnovata

 

Si comunica che gli elenchi (aggiornati alla data del 30 ottobre 2002) delle porte resistenti al fuoco, omologate dal Ministero dell’Interno ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 1993 e delle porte omologate la cui validità è stata rinnovata, sono disponibili nel sito www.vigilfuoco.it

 

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