Gruppi elettrogeni
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Sommario

 

Circolare Ministero dell'Interno n. 31 del 31 agosto 1978

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Norme di sicurezza per installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice.
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Premesse

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1. Generalità
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1.1 - Definizioni

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1.2 - Scopi

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1.3 - Campo di applicazione

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1.4 - Combustibili di alimentazione

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2. Installazioni
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2.1 - Ubicazione

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2.2 - Caratteristiche dei locali
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2.2.1 - Locale compreso nel volume di un edificio
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a) Attestazione

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b) Strutture

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c) Dimensioni

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d) Accesso e comunicazioni

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e) Porte

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f) Ventilazione

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2.2.2 - Locali isolati

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2.2.3 - Locali ubicati in terrazzo

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2.2.4 - Locali all’ aperto

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2.3 - Sistemazione dei gruppi

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3. Alimentazione dei motori
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3.1 - Alimentazione a gas
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3.1.1 - Costituzione dell’impianto

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3.1.2 - Dispositivo esterno di intercettazione

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3.1.3 - Misuratore

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3.1.4 - Tubazioni

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3.1.5 - Rubinetto di intercettazione

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3.1.6 - Pressione di alimentazione

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3.1.7 - Regolatori di pressione

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3.1.8 - Deposito del gas

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3.2 - Alimentazione a combustibile liquido
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3.2.1 - Sistema di alimentazione

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3.2.2 - Serbatoio incorporato

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3.2.3 - Serbatoi di servizio e di deposito

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3.2.4 - Dispositivi di controllo del flusso del combustibile

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4. Dispositivi di sicurezza dei motori
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4.1- Dispositivi di sicurezza

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4.2 - Intervento del dispositivo di arresto

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4.3 - Gruppi racchiusi entro involucri metallici

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5. Sistemi di scarico dei gas combusti
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5.1 - Materiali

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5.2 - Sistemazione

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5.3 - Protezioni delle tubazioni

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5.4 - Collegamento a più motori

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6. Sistema di lubrificazione

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7. Impianti elettrici

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8. Omologazione dispositivi

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9. Mezzi di estinzione portatili

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10. Deroghe

Lettera circolare Ministero dell’Interno n. 13148/4188 del 28 luglio 1990

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Gruppi di cogenerazione costituiti da motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice. Criteri per la concessione di deroghe

 

 

Circolare Ministero dell'Interno n. 31 del 31 agosto 1978

 

Norme di sicurezza per installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice

 

Molte delle attività soggette, ai sensi delle vigenti disposizioni, alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei VV.F., prevedono l’installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice di energia elettrica o a macchina operatrice per la produzione di energia sia come fonte normale che di emergenza e sia per altri usi.

L’impiego di tali complessi va diffondendosi ancor più con l’introduzione sul mercato, in linea con la politica dell’economia del combustibile, di gruppi elettrogeni con sistema di recupero dell’energia termica dissipata.

Al fine di assicurare uniformità di indirizzi nell’applicazione dei criteri di prevenzione incendi e come caso di estensione analogica, con modifiche ed adattamento, dei vigenti criteri di sicurezza disciplinanti gli impianti termici per quanto concerne i locali ed altre normative in ordine alle installazioni e i dispositivi di sicurezza, questo Ministero ha predisposto una stesura delle norme di sicurezza per l’installazione dei motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice.

Si invitano pertanto i Comandi in indirizzo ad applicare, nell’espletamento del servizio di prevenzione incendi, i predetti criteri di sicurezza, allegati alla presente, sia per quanto attiene gli impianti inseriti in attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi (alberghi, ospedali, scuole, caserme, supermercati, attività industriali, agricole, ecc.) che per gruppi provvisti di recupero di energia termica dissipata che, essendo assimilabili a centrali termiche di riscaldamento, sono di per se stessi soggetti al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Si pregano i Sigg. Ispettori Regionali a far conoscere il proprio parere e le eventuali osservazioni dopo aver sentito anche l’avviso dei Comandi Provinciali stessi a seguito delle esperienze acquisite nel corso dell’applicazione della normativa in argomento.

 

ALLEGATO

 

1. GENERALITA'

 

1.1 - Definizioni

Ai fini delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:

Gruppo. E’ il complesso derivante dall’accoppiamento di un motore a combustione interna o turbine a gas con un generatore di energia elettrica o macchina operatrice.

Gruppo elettrogeno. E’ il complesso formato da un generatore di energia elettrica mosso da un motore a combustione interna o turbina a gas.

Gruppo elettrogeno con recupero di calore. Gruppo elettrogeno munito di dispositivo per il recupero e l’utilizzazione dell’energia termica dissipata.

Installazione mobile. Gruppo montato su carrello, generalmente impiegato come riserva o integrazione dell’installazione fissa.

Serbatoio incorporato. Serbatoio montato su motore.

Serbatoio di servizio. Serbatoio per il rifornimento di olio combustibile o gasolio posto in apposito locale.

Serbatoio di deposito. Serbatoio costituente il deposito per il contenimento di liquidi infiammabili e combustibili.

Potenza del motore. La potenza sviluppata e misurata in kW alle flangie di accoppiamento alle condizioni normali di temperatura e pressione.

Resistenza al fuoco. Attitudine di un elemento da costruzione (componente o struttura) a conservare, durante un periodo determinato, la stabilità, la tenuta, e/o l’isolamento termico richiesto.

Reazione al fuoco. Grado di partecipazione del materiale combustibile ad un fuoco al quale è sottoposto.

Filtro a prova di fumo. Disimpegno, aerato a mezzo di canna di ventilazione della sezione non inferiore a 0,10 m2 sfociante al di sopra della copertura dell’edificio e munito di doppia porta resistente al fuoco, o tenuto in sovrappressione a mezzo di impianto di ventilazione meccanica.

Muro tagliafuoco. Muro avente l’attitudine ad assicurare simultaneamente la stabilità al fuoco, la tenuta al fuoco e l’isolamento termico.

Altezza degli edifici. E’ l’altezza massima misurata dal livello del pavimento dell’ultimo piano al livello del piano esterno accessibile ai carri di soccorso dei Vigili del Fuoco.

Edifici di grande altezza o multipiani. Edifici di altezza:

- superiore a 30 m se destinati ad abitazione;

- superiore a 24 m per le altre destinazioni (al pubblico, alla collettività ed in genere a pluralità di persone).

Regolatore di pressione. Il regolatore di pressione è un dispositivo che mantiene la pressione a valle tendenzialmente costante entro un campo prefissato indipendentemente dalle variazioni della pressione a monte e/o della portata di gas.

 

1.2 - Scopi

 

Le presenti norme hanno lo scopo di indicare i criteri di sicurezza contro i rischi d’incendio e di esplosione nelle installazioni fisse e mobili di motori a combustione interna o turbina accoppiati a macchine generatrici di energia elettrica o macchine operatrici.

 

1.3 - Campo di applicazione

Le presenti norme si applicano ad installazioni aventi potenza termica complessivamente compresa tra 25 e 1.200 kW a servizio di attività civili, industriali ed agricole. Le presenti norme non si applicano ad installazioni inserite in processi di produzione industriale, ad installazioni antincendio, e ad installazioni impiegate al movimento di qualsiasi struttura.

Non si applicano ai gruppi motopompa e motocompressori di liquidi infiammabili e combustibili o di gas combustibili; per tali gruppi si applicano le vigenti nonne in materia.

 

1.4 - Combustibili di alimentazione

I motori e le turbine possono essere alimentati a gas di rete o metano, o g.p.l., o benzina, o gasolio, o olio combustibile.

 

2. INSTALLAZIONI

chiarimento: può essere consentita l'installazione nel medesimo locale di impianti per la produzione del calore e di gruppi elettrogeni, con opportuni accorgimenti, se entrambi gli impianti sono alimentati a gasolio. La coesistenza non è assolutamente consentita se il gruppo elettrogeno riveste funzioni di emergenza e se il gruppo elettrogeno e l'impianto di produzione del calore hanno alimentazione gas-gas o gasolio-gas.

 

2.1 - Ubicazione

 

I gruppi possono essere installati all’aperto o in locali chiusi isolati o facenti parte di edifici.

Se installati in edifici possono essere ubicati in locali ai piani fuori terra.

Per i gruppi alimentati a gasolio, ad olio combustibile o a gas aventi densità rispetto all’aria inferiore a 0,8 è consentita l’ubicazione al primo piano interrato.

Per i gruppi alimentati a g.p.l. è consentita l’installazione solo in locali siti al piano terra.

Entro il volume degli edifici di grande altezza è fatto divieto di installare impianti di potenza superiore a 50 kW ad eccezione di impianti alimentati a gas di rete o metano purché questi siano installati sul terrazzo più elevato dell’edificio.

Quando si tratta di edifici destinati, in tutto o in parte, a cinema, teatro, sale di riunione, scuole, chiese, ospedali e simili, è vietata l’installazione di impianti a gas o a benzina in locali contigui o sottostanti ad ambienti destinati ad affluenza di pubblico o raggruppamento di persone o passaggio di gruppi di persone.

 

2.2 - Caratteristiche dei locali

 

2.2.1 - Locale compreso nel volume di un edificio

 

Il locale deve avere le seguenti caratteristiche:

 

a) Attestazione

Almeno una parete o parte di essa (non inferiore al 50%) deve essere attestata in spazio a cielo libero (strade, cortili, giardini, intercapedini scoperte o superiormente grigliate affacciantesi su spazio a cielo libero, terrapieni).

Ai fini delle presenti norme può considerarsi spazio a cielo libero anche lo spazio antistante a parete con aggetti aventi rapporto maggiore di 2 fra l’altezza d’impostazione dal piano di campagna e sporgenza.

Se lo spazio a cielo libero è costituito da cortile chiuso sui lati, questo deve avere le pareti prospicienti distanti fra loro almeno m. 3,50 e superficie in metri quadrati non inferiore a quella calcolata moltiplicando l’altezza della parete più bassa, espressa ,in metri, per 3.

Se la parete è attestata su intercapedine, questa deve essere ad esclusivo servizio del locale caldaia; deve avere larghezza minima non inferiore a m. 0,60 e, al piano grigliato, sezione netta non inferiore ad una volta e mezzo la superficie di aerazione del locale stesso. Quando l’intercapedine immette su cortile, questo deve presentare i requisiti fissati al comma precedente.

Se la parete è attestata su terrapieno, il dislivello fra la quota del piano di campagna ed il soffitto del locale deve essere almeno di m. 0,60, onde consentire la realizzazione di aperture di aerazione.

Dette aperture dovranno immettere a cielo libero ed avere altezza non inferiore a cm. 50.

 

b) Strutture

Le strutture orizzontali e verticali devono avere una resistenza al fuoco di almeno 120 minuti.

 

c) Dimensioni

L’altezza libera interna dal pavimento al soffitto non deve essere inferiore a 2,50 m.

La distanza, su almeno tre lati, tra le pareti del locale ed il perimetro d’ingombro del gruppo non deve essere inferiore a 0,60 m.

 

d) Accesso e comunicazioni

L'accesso al locale può avvenire:

- direttamente dall’esterno;

- tramite disimpegno aerato dall’esterno con aperture di aerazione non inferiori a m2 0,30 o a mezzo di condotta di ventilazione sfociante ad un’altezza di m. 10 al di sopra del livello del pavimento con l’estremità distante non meno di m. 1,50 da finestre, porte o aperture praticabili;

- da intercapedini regolamentari superiormente grigliate a servizio esclusivo del locale stesso;

- attraverso filtro a prova di fumo.

Per impianti di potenza inferiore a 50 kW installati in fabbricati destinati a collettività, a pubblico spettacolo ed a particolari destinazioni (ad esempio scuole, ospedali, caserme, teatri, cinematografi, biblioteche, grandi magazzini, alberghi ecc.) l’accesso al locale deve realizzarsi direttamente da spazi a cielo libero oppure da intercapedini regolamentari superiormente grigliate a servizio esclusivo del locale stesso.

Il locale non deve avere apertura di comunicazione diretta con locali destinati ad altri usi.

Per i locali ove sono installati gruppi alimentati a combustibile liquido l’apertura di accesso deve avere la soglia sopraelevata di almeno 20 cm.

 

e) Porte

Le porte del locale e del disimpegno devono essere apribili verso l’esterno, incombustibili e munite di congegno di autochiusura. Quelle che si aprono verso i locali interni devono essere anche a tenuta di fumo.

 

f) Ventilazione

Le aperture di aerazione dovranno avere una superficie non inferiore ad 1/30 della superficie in pianta del locale per impianti di potenza fino a 400 kW e non inferiore ad 1/20 della superficie in pianta del locale per gli impianti di potenza superiore a 400 kW con un minimo di:

a) 0,50 m2 per gli impianti di potenza fino a 400 kW;

b) 0,75 m2 per gli impianti di potenza fino a 800 kW;

c) 1,00 m2 per gli impianti di potenza fino a 1200 kW.

 

2.2.2 - Locali isolati

 

I locali possono avere strutture realizzate con materiali incombustibili o di classe 1 di reazione al fuoco. In questo ultimo caso, il locale non deve distare meno di tre metri dal più vicino edificio. Se l’isolamento è limitato a tre pareti la parte comune deve avere le caratteristiche di muro tagliafuoco della resistenza di 120 minuti.

Le aperture di ventilazione non devono essere inferiori a quelle stabilite al punto 2.2.1 lettera f).

 

2.2.3 - Locali ubicati in terrazzo

 

I locali, sempre che non siano adiacenti ad ambienti destinati ad altro uso, possono essere realizzati anche con le strutture previste al precedente punto 2.2.2.

Le aperture di ventilazione non devono essere inferiori a quelle stabilite al precedente punto 2.2.1 lettera f).

 

2.2.4 - Locali all’aperto

 

Le installazioni all’aperto non devono essere poste ad una distanza inferiore a 3 m. da depositi di sostanze combustibili. Le installazioni possono essere protette dagli agenti atmosferici a mezzo di tettoie.

 

2.3 - Sistemazione dei gruppi

 

2.3.1 - Nello stesso locale possono essere sistemati due o più gruppi contigui e/o sovrapposti su un massimo di due strati purché la potenza complessiva max non risulti superiore a 1200 KW.

I gruppi possono essere alimentati con combustibili diversi.

I gruppi possono essere racchiusi entro involucro a tenuta o non. In tal caso le distanze dalle pareti e dal soffitto si misurano dalle superfici esterne dell’involucro.

 

3. ALIMENTAZIONE DEI MOTORI

 

3.1 - Alimentazione a gas

 

3.1.1 - Costituzione dell’impianto

 

A partire dalla condotta principale di distribuzione (da rete cittadina o da impianto di stoccaggio), l’installazione comprende i seguenti elementi:

- la presa della derivazione;

- la derivazione od allacciamento stradale;

- un dispositivo esterno d’intercettazione;

- il misuratore (eventuale);

- il tratto dal misuratore al motore ad impianto interno.

 

3.1.2 - Dispositivo esterno di intercettazione

 

Il dispositivo, collocato sulla tubazione principale di adduzione del gas, deve avere una sezione libera di passaggio non inferiore al diametro nominale del tubo sul quale sarà inserito.

Esso risulterà collocato all’esterno dell’edificio o del locale isolato in posizione facilmente e sicuramente raggiungibile.

 

3.1.3 - Misuratore

 

Il misuratore deve essere posto all’esterno del locale isolato o dell’edificio in nicchia aerata, in luogo asciutto ed accessibile. In mancanza di cortili aperti o di idonei punti esterni allo stabile il misuratore può essere installato in ambiente aerato e separato dal locale di utilizzazione del gas ad esso esclusivamente destinato oppure in appositi manufatti in muratura costruiti nell’interno del locale di utilizzazione del gas, in adiacenza a parete attestata a spazi a cielo aperto. Tali manufatti devono essere aerati direttamente dall’esterno tramite canali d’aerazione; il misuratore può essere accessibile dall’interno per il solo personale dell’azienda erogatrice del gas, tramite sportello metallico a tenuta di gas.

 

3.1.4 - Tubazioni

 

a) L’impianto interno deve essere realizzato in tubi di acciaio zincato saldabile a basso tenore di carbonio equivalente con o senza saldatura o di rame. Negli attraversamenti di muri, la tubazione deve essere posta in guaina sigillata verso la parete interna del locale.

b) Le tubazioni dei sistemi di alimentazione a g.p.l. devono essere collocate sempre a vista. Per gli altri sistemi di alimentazione è consentito il collocamento delle tubazioni sottotraccia purché le stesse siano affogate in malte cementizie e con riferimenti atti a permetterne l’individuazione. Le tubazioni non devono attraversare canne fumarie e non devono essere usate per collegamenti di terra.

c) L’impianto interno non deve presentare prese libere.

d) Prove di tenuta. Prima di mettere in servizio un impianto di distribuzione interna di gas e quindi prima di allacciarlo al contatore, si deve verificarne accuratamente la tenuta.

Se qualche parte dell’impianto non è in vista, la prova di tenuta deve precedere la copertura della tubazione.

Prima di allacciare le apparecchiature, l’impianto deve essere provato con aria o gas inerte ad una pressione di almeno 100 mbar; la durata della prova deve essere di almeno 30 min. La tenuta deve essere controllata mediante manometro ad acqua, od apparecchi di equivalente sensibilità; il manometro non deve accusare una caduta di pressione fra due letture eseguite dopo 15 e 30 min. Se si verificano delle perdite, queste devono essere ricercate con l’ausilio di una soluzione saponosa; le parti difettose devono essere sostituite e le guarnizioni rifatte. E’ vietato riparare dette parti con mastici, ovvero cianfrinarle. Eliminate le perdite occorre rifare la prova di tenuta.

e) Tubi flessibili. E’ consentito che il collegamento delle tubazioni di alimentazione di ciascun motore sia realizzato con tubi flessibili, metallici o non, purché questi presentino i seguenti requisiti:

- risultare a perfetta tenuta sotto una pressione 15 bar (1500 kPa) ed una temperatura di funzionamento di 90°C;

- avere uno sviluppo il più breve possibile e posti in posizione tale da renderne agevole l’ispezione.

Le tubazioni non metalliche combustibili possono essere impiegate se costituite con materiale di classe 1 di reazione al fuoco.

 

3.1.5 - Rubinetto di intercettazione

 

Ciascun gruppo deve essere munito di un proprio rubinetto di arresto indipendente ed applicato alla tubazione di alimentazione con sezione libera di passaggio corrispondente al diametro di questa.

Quando il collegamento delle tubazioni con il motore è realizzato con tubo flessibile il rubinetto deve essere posto immediatamente a monte di questo.

 

3.1.6 - Pressione di alimentazione

 

La pressione di alimentazione dell’impianto interno non deve essere superiore a 40 mbar (4 kPa).

 

3.1.7 - Regolatori di pressione

 

I regolatori di pressione sistemati all’interno del locale possono essere muniti o non di valvole di sicurezza. Se muniti di valvole di sicurezza questa deve avere un tubo di sfogo con l’estremità posta all’esterno del locale o dell’edificio a non meno di m. 1,50 da qualsiasi apertura o presa d’aria.

 

3.1.8 - Deposito del gas

 

Quando il gas di alimentazione proviene da deposito in bombole o in serbatoio di accumulo il sistema di stoccaggio ed il sistema di fornitura del gas fino alla presa delle alimentazioni, devono essere realizzati conformemente alle vigenti disposizioni in materia.

 

3.2 - Alimentazione a combustibile liquido

 

3.2.1 - Sistema di alimentazione

 

L’alimentazione del serbatoio incorporato deve avvenire solo per circolazione forzata.

 

3.2.2 - Serbatoio incorporato

 

a) Ciascun motore non deve avere più di un serbatoio incorporato, che deve essere saldamente ancorato all’intelaiatura, protetto contro le vibrazioni, gli urti ed il calore del motore e del tubo di scappamento.

b) I serbatoi devono essere in acciaio con giunti saldati.

c) La capacità del serbatoio deve essere proporzionata alla potenza del motore e comunque non deve essere superiore a lt. 50 per potenze fino a 100 kW ed a lt. 120 per potenze superiori.

d) Di norma l’alimentazione del serbatoio incorporato deve avvenire tramite sistema di tubazioni fisse.

 

3.2.3 - Serbatoi di servizio e di deposito

 

a) I serbatoi incorporati possono essere riforniti direttamente da serbatoi di deposito e/o a mezzo di serbatoi di servizio;

b) L’installazione dei serbatoi di gasolio e di olio combustibile è disciplinata dalla Circolare ministeriale n. 73 del 29 luglio 1971;

c) I serbatoi di deposito di benzina non possono essere sistemati entro locali o su terrazzi. L’installazione di detti serbatoi è disciplinata dalle norme di cui al D.M. 31 luglio 1934.

 

3.2.4 - Dispositivi di controllo del flusso del combustibile

 

a) I serbatoi incorporati devono essere muniti di una tubazione di scarico del troppo pieno nel serbatoio di servizio o di deposito.

Tale condotta deve essere priva di valvole o di saracinesche di qualsiasi genere.

 b) I serbatoi devono essere muniti dei seguenti dispositivi di sicurezza che intervengono automaticamente quando il livello del carburante nel serbatoio incorporato supera quello massimo consentito:

- dispositivo di intercettazione del flusso;

- dispositivo di arresto delle pompe di alimentazione;

- dispositivo di allarme ottico e acustico.

 

4. DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEI MOTORI

 

 4.1- Ciascun motore deve essere dotato dei seguenti dispositivi di sicurezza:

a) dispositivo automatico di arresto del motore sia per eccesso di temperature dell’acqua di raffreddamento che per caduta di pressione e/o di livello dell’olio lubrificante;

b) dispositivo automatico d’intercettazione del flusso del combustibile per arresto del motore o per mancanza di corrente elettrica.

 

4.2 – L’intervento del dispositivo di arresto deve provocare anche l’esclusione della corrente elettrica dei circuiti di alimentazione, eccettuati quelli di illuminazione del locale.

 

4.3 - Gruppi racchiusi entro involucri metallici

 

Lo spazio libero interno dell’involucro deve essere ventilato a mezzo di sistema di ventilazione forzata con funzionamento continuo o discontinuo se azionato dal segnale di un rivelatore di gas o vapore di tipo approvato posta nell’interno dell’involucro stesso.

In alternativa al sistema di ventilazione forzata, può essere installato all’interno dell’involucro un rivelatore di gas o vapore, di tipo approvato, che, in presenza di gas o vapori in concentrazione superiore al 50% del limite inferiore d’infiammabilità determini l’arresto dell’alimentazione del combustibile, l’esclusione dell’impianto elettrico e la segnalazione (visiva ed acustica) del guasto.

Se l’involucro metallico contiene al suo interno del materiale coibente, questo deve avere caratteristiche non inferiori a quelle per materiali di classe 1 di reazione al fuoco.

 

5. SISTEMI DI SCARICO DEI GAS COMBUSTI

 

5.1 - Materiali

 

Le tubazioni di gas di scarico dei motori devono essere di acciaio, di sufficiente robustezza ed a perfetta tenuta; sono consentiti i raccordi in ghisa.

 

5.2 - Sistemazione

 

Le tubazioni dei gas combusti devono essere sistemate in modo da scaricare direttamente, o tramite camino, all’esterno; ove i gas caldi e le scintille non possano arrecare danno, l’estremità del tubo di scarico deve essere posta ad almeno 1,50 m. da finestre, porte o aperture praticabili o prese d’aria di ventilazione e a quota non inferiore a 3 m. sul piano praticabile.

 

5.3 - Protezioni delle tubazioni

 

a) le tubazioni all’interno del locale devono essere protette con materiali coibenti per assicurare, sulla superficie esterna delle stesse, temperature inferiori di almeno 100°C alle temperature di autoignizione dei carburanti impiegati;

b) le tubazioni devono essere adeguatamente protette o schermate per la protezione delle, persone da accidentali contatti;

c) i materiali per la coibentazione e la protezione devono essere incombustibili o combustibili di classe 1 di reazione al fuoco.

 

5.4 - Collegamento a più motori

 

E’ ammesso il collegamento a unica tubazione di scarico di più collettori di scarico di ciascun motore posto nello stesso locale, a condizione che sia previsto per ciascun collettore una saracinesca manuale.

 

6. SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE

 

6.1 - I serbatoi dell’olio lubrificante debbono essere a tenuta; i vapori dell’olio debbono essere riciclati nel motore o condensati in apposito contenitore. Un eventuale sfogo dei vapori deve essere direttamente collegato con l’area esterna mediante tubo di ventilazione la cui estremità deve distare almeno 1,50 metri da porte, finestre, aperture praticabili e prese d’aria.

 

7. IMPIANTI ELETTRICI

 

7.1 - Gli impianti e dispositivi elettrici posti a servizio sia dell’impianto che dei locali relativi, devono essere eseguiti a regola d’arte in osservanza della legge 1° marzo 1968 n. 186.

I comandi dei circuiti, esclusi quelli incorporati nell’impianto, devono essere centralizzati su quadro da situare il più lontano possibile dai gruppi e in posizione facilmente accessibile.

Tutti i circuiti devono far capo ad un interruttore generale, da installarsi all’esterno dei locali e in posizione sicuramente raggiungibile.

 

8. OMOLOGAZIONE DISPOSITIVI

 

8.1 - I dispositivi di cui ai precedenti punti 3.2.4, 4.1, ed i tubi flessibili di cui al punto 3.1.4 lettera e) devono essere del tipo approvato dal Ministero dell’Interno a seguito di prove eseguite presso il Centro Studi ed Esperienze Antincendi.

 

9. MEZZI DI ESTINZIONE PORTATILI

 

9.1 - Per la protezione antincendi deve essere prevista l’installazione di estintori portatili di tipo approvato per fuochi di classe B e C con contenuto di agente estinguente non inferiore a 6 kg.

Il numero di estintori deve essere:

- uno per installazioni di gruppi di potenza fino a 400 kW;

- due per potenze fino a 800 kW;

- tre per potenze fino a 1200 kW.

 

10. DEROGHE

 

10.1 - Qualora per motivi tecnici, di cui dovrà essere fatta menzione, non potessero osservarsi integralmente le presenti norme di sicurezza, la Direzione Generale della protezione Civile e dei Servizi Antincendi potrà concedere deroghe purché nel suo complesso, a motivo di particolari accorgimenti adottati, la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice presentino le condizioni di sicurezza che sarebbero realizzabili con l’adozione integrale delle presenti norme di sicurezza.

 

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Lettera circolare Ministero dell’Interno n. 13148/4188 del 28 luglio 1990

 

Gruppi di cogenerazione costituiti da motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice. Criteri per la concessione di deroghe

 

Da parte del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi è in avanzata fase di elaborazione l’aggiornamento delle norme di sicurezza relative agli impianti di produzione di calore; in tale sede si è rilevata la necessità di dare prioritariamente risposta a numerose incertezze interpretative e conseguenti richieste di pareri in merito all'argomento indicato in oggetto.

Al riguardo è stato approvato, da parte del citato Comitato, l’allegato documento nel quale vengono esplicitate le condizioni che devono essere osservate al fine di consentire la corretta installazione di impianti costituiti da motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice, noti peraltro come <<impianti di cogenerazione>>o <<gruppi elettrogeni>>.

In attesa della definitiva e completa revisione della specifica normativa questo Ministero concederà, in linea di massima, le deroghe a quanto indicato al paragrafo 2 dell’Allegato alla circolare n. 31 del 31 agosto 1978 prevedendo quali misure alternative le condizioni riportate nell'allegato alla presente lettera-circolare.

Si pregano pertanto gli Uffici in indirizzo di tener conto di quanto sopra nella istruttoria delle istanze di deroga che fin da ora verranno presentate in proposito e che, ovviamente, dovranno essere trasmesse secondo le modalità contenute nell’art. 21 del D.P.R. n. 577/82; in tale caso dovrà essere esplicitamente dichiarato che: <<... sono previste le misure di sicurezza alternative contenute nella lettera-circolare n. 13148/4188 del 28 luglio 1990>>.

Torneranno utili eventuali elementi ed osservazioni da parte di codesti Uffici.

 

 

ALLEGATO

 

Lettera-circolare n. 13148/4188 del 28/7/1990

 

Gli impianti costituiti da motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice, di seguito definito <<gruppo di cogenerazione>>, possono essere ubicati in locali aventi l’attestazione della parete realizzata in conformità al disposto della Circolare M.I.S.A. n. 68 del 25 novembre 1969.

I suddetti <<gruppi di cogenerazione>> possono essere installati all’interno di locali ubicati sulle terrazze di copertura dei fabbricati alla condizione che ciò avvenga nella piena osservanza della lettera-circolare n. 26493/4183 del 9 novembre 1974 e con l'ulteriore condizione che la superficie delle aperture di ventilazione non siano inferiori ad 1,5 volte quelle stabilite nel punto 2.2.1. lettera f) della Circolare n. 31 M.I.S.A. del 31 agosto 1978.

Gli impianti in argomento possono essere sistemati anche sovrapposti tra loro o a generatori di calore a condizione che i dispositivi di sicurezza di ogni singola apparecchiatura siano sempre accessibili, il mantello superiore del TOTEM sia a distanza dal soffitto non inferiore a 50 cm e l'aerazione sia incrementata in relazione alla presenza dei diversi gruppi considerando la potenza termica complessiva (caldaia + cogeneratore).

Ai fini dell'applicazione delle norme CEI 64-2 i locali contenenti i gruppi di cogenerazione sono da considerare luoghi di classe 3.

 

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Aggiornato il: 29-09-02 .

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