Grandi magazzini
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Sommario

Circolare M.I. n. 75 del 3 luglio 1967

bulletOggetto: Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc.
bullet1. Ubicazione e separazione
bullet2. Uscite e scale
bullet3. Depositi e comunicazioni
bullet4. Impianti termici e di condizionamento
bulletImpianti elettrici, di segnalazione e di spegnimento

Lettera circolare M.I. n. 5210/4118/4 del 17 febbraio 1975

bulletOggetto: Chiarimenti riguardanti l'applicazione del punto 97 dell'elenco allegato al decreto interministeriale n. 1973 del 27 settembre 1965 – parziali modifiche alla circolare n. 75 del 3 luglio 1967.
bulletClassificazione
bulletDensità di affollamento
bulletCapacità di deflusso
bulletLarghezza delle vie di uscita
bulletLarghezza delle scale

 

CIRCOLARE M.I. n. 75 del 3 luglio 1967

 

Oggetto: Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc.

 

E’ noto che al n. 97 del Decreto Interministeriale del 27 settembre 1965 n. 1973, emanato ai sensi dell'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, è previsto che i «depositi e grandi magazzini di vendita di abiti, biancheria, maglieria ed altri simili indumenti; grandi empori per la vendita di oggetti di genere vario; supermercati», siano sottoposti ai controlli di prevenzione incendi.

In relazione ad alcuni quesiti rivolti a questo Ministero, circa le principali caratteristiche costruttive e di ubicazione che debbono richiedersi ai locali per tali attività, si è reso necessario, allo scopo di dare uniformità d'indirizzo ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, d'indicare i seguenti essenziali criteri di sicurezza che vanno applicati in occasione dell'esame di nuovi progetti dei grandi magazzini di vendita e dei grandi empori sia su richiesta diretta della Società, sia in sede di esame delle Commissioni edilizie Comunali.

1) I grandi empori di vendita, in linea di massima, devono essere ubicati in edifici esclusivamente a ciò destinati. Possono essere ubicati anche in edifici di diverse destinazioni, purché queste non siano alberghi, cliniche, scuole o locali di pubblico spettacolo e l'altezza dell'edificio sia inferiore a 31 metri in gronda. In tal caso però i locali dell'emporio, oltre ad avere accessi, scale ed ascensori indipendenti, devono essere separati con strutture resistenti al fuoco sia nel senso verticale che nel senso orizzontale da locali di diversa destinazione.  

chiarimento: l’art. 5.1. punto b) del D.M. 9 aprile 1994 consente che le attività ricettive siano ubicate in edifici o locali, anche contigui a “locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi (att. 87);  al contrario, il punto 1) della Circolare n. 75 del 3 luglio 1967, non consente la presenza di attività ricettive in edifici contenenti esercizi commerciali di superficie complessiva superiore a 400 mq. In tale caso prevale l’applicazione del D.M. 9/4/1994 in quanto norma di rango superiore rispetto alla circolare.

Il punto d) dell’art. 5.2. precisa inoltre che, qualora tali attività non siano pertinenti, devono essere separate dall'attività ricettiva mediante strutture di caratteristiche almeno REI 90.

2) I locali di vendita e gli uffici dei grandi empori debbono avere uscite di sicurezza in numero e ampiezza tali da permettere una rapida evacuazione degli occupanti in caso di emergenza. Il tipo, il numero, l'ubicazione e la larghezza delle uscite sono da determinarsi tenendo conto del massimo numero possibile di persone presenti, delle caratteristiche costruttive dell'edificio, del numero e superficie dei piani dell'emporio, del quantitativo e distribuzione della merce. Per la determinazione del numero delle persone presenti in ogni piano, bisogna riferirsi alle condizioni di massimo affollamento ipotizzabile e che comunque non dovrà essere inferiore:

a) ad una persona ogni 2,5 mq. della superficie lorda dei piani interrati e del piano terra;

b) di una persona ogni 5 mq. per i piani superiori;

c) di una persona ogni 10 mq. per le aree adibite ad uffici, magazzini e spedizioni.

Le uscite debbono immettere in ampi disimpegni, direttamente aerati dall'esterno, dai quali si possa accedere alle scale che devono condurre all’esterno.

Per quanto riguarda l'ubicazione può seguirsi il criterio di disporre le uscite in modo che siano raggiungibili con percorsi non superiori a 30 metri.

Per la determinazione della larghezza uscite (porte e larghezza di scale) possono applicarsi, in analogia, le disposizioni contenute nelle norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo (circolare n. 16 del 15 febbraio 1951), con l'avvertenza che una scala può servire anche vari piani purché la stessa sia dimensionata opportunamente in modo da accogliere il flusso crescente delle persone verso l'esterno in fase di sfollamento.

Almeno la metà delle scale deve essere a prova di fumo.

Le uscite di sicurezza predette devono risultare chiaramente segnalate anche in caso di spegnimento occasionale dell'impianto di illuminazione dell'emporio e devono essere mantenute sempre sgombre da materiali o da altri impedimenti che possono ostacolarne l'utilizzazione.

3) I depositi di riserva dei grandi magazzini non devono essere ubicati in locali facenti parte dello stesso edificio, compresi quelli cantinati sottostanti gli edifici stessi.  

chiarimento: le attività di vendita che, pur se aventi superficie complessiva maggiore di 400 mq, sono caratterizzate da una limitata area riservata alla sosta del pubblico, il settore retro-bancone non può farsi ricadere nella fattispecie dei depositi di riserva o di scorta merci, in quanto costituente parte integrante dell'esercizio di vendita utilizzato, per tale scopo, dai soli commessi.

Se a tal uso vengono adibiti locali posti in adiacenza al fabbricato del grande magazzino, essi devono risultare separati mediante strutture murarie del tipo tagliafuoco, con esclusione di qualsiasi apertura e devono avere accesso indipendente da ampie aree a cielo scoperto e sempreché la destinazione del fabbricato consenta l'ubicazione di tali depositi.

Per la scorta di merci, necessaria al normale fabbisogno dei reparti di vendita, è consentita l'utilizzazione dei locali ubicati nei piani interrati del fabbricato nel quale ha sede il grande emporio.

In tal caso detti locali devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere dotati di accesso diretto dall'esterno;

b) essere separati orizzontalmente dai piani sovrastanti mediante strutture aventi la resistenza al fuoco di 180 minuti primi;

c) essere compartimentati mediante divisori resistenti al fuoco in relazione anche alle caratteristiche della merce immagazzinata; le eventuali porte di comunicazione devono possedere gli stessi requisiti dei divisori;

d) per le comunicazioni tra il magazzino ed i piani sovrastanti a mezzo di scale e montacarichi, è ammessa la creazione di appositi vani, circoscritti da strutture resistenti al fuoco, con passaggio attraverso disimpegno in diretta comunicazione con aree esterne scoperte;

e) essere aerati a mezzo di finestre realizzate anche su muri prospicienti intercapedini.

4) Gli impianti termici o di condizionamento dovranno risultare isolati, con strutture resistenti al fuoco, rispetto ai locali di vendita ed a quelli eventuali adibiti a magazzini di riserva e dovranno essere muniti di accesso indipendente. Per quanto attiene alle altre prescrizioni relative all'installazione degli impianti termici, si applicano quelle attualmente in vigore (circolare n. 103 del 27 ottobre 1964).  

chiarimento: le installazioni di forni a legna all'interno di centri commerciali possono essere consentite purché subordinate all'adozione delle misure di sicurezza sia strutturali che gestionali di seguito indicate:

- il locale ospitante la camera di combustione dovrà avere una parete ed un'uscita attestate su spazio scoperto, intercapedine antincendio o percorso protetto;

- deposito legna in apposito locale compartimentato;

- limitazione della quantità di legna in deposito riferita strettamente alla quantità necessaria al consumo giornaliero;

- assenza di materiali combustibili a distanze inferiori a 3 m dalla bocca della camera di combustione;

- camino della camera di combustione sfociante direttamente all'esterno o, in caso di attraversamento degli ambienti soprastanti, incamiciamento con controtubo di adeguata resistenza al fuoco;

- realizzazione di idonea aerazione dei locali;

- divieto di combustione in assenza del personale addetto alla rivendita e degli addetti antincendio del centro commerciale.

Oltre ai predetti criteri di carattere costruttivo i Comandi cureranno altresì l'attuazione delle prescrizioni relative agli impianti elettrici, di segnalazione d'incendio e di spegnimento ed alle risorse idriche tenuto conto della quantità e della natura delle sostanze immagazzinate e del grado di compartimentazione dei locali.

Per meglio uniformare le misure di sicurezza riguardanti le attività di cui trattasi, si dispone che i Comandi Provinciali inviino a questo Ministero i progetti in loro esame, corredati da un'esauriente relazione illustrativa delle caratteristiche dei locali, della merce immagazzinata e degli impianti previsti con motivato parere di approvazione o meno del progetto e le eventuali condizioni proposte.

Infine, in occasione delle periodiche visite di prevenzione incendi, i comandi cureranno di applicare, anche agli attuali grandi magazzini e grandi empori i criteri innanzi specificati suggerendo le possibili modifiche onde assicurare le necessarie condizioni di sicurezza.

 

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LETTERA CIRCOLARE M.I. n. 5210/4118/4 del 17 febbraio 1975

 

Oggetto: Chiarimenti riguardanti l'applicazione del punto 97 dell'elenco allegato al decreto interministeriale n. 1973 del 27 settembre 1965 – parziali modifiche alla circolare n. 75 del 3 luglio 1967.

 

Sono pervenuti a questo Ministero, da parte di alcuni Comandi Provinciali VV.F., quesiti riguardanti la regolamentazione delle attività commerciali sia in relazione alla classificazione di cui all'elenco allegato al D.I. n. 1973 del 27 settembre 1965, sia in relazione alle definizioni e limiti dei singoli esercizi.

Per quanto concerne la specificazione delle attività riportate al n. 97 dell'elenco suddetto, sotto le indicazioni generiche di “grandi magazzini di vendita di abiti, biancheria, maglieria ed altri simili indumenti, grandi empori per la vendita di oggetti di genere vario, supermercati”, devono intendersi tutte le attività commerciali di vendita di prodotti combustibili o in prevalenza combustibili svolgentesi in edifici o locali ove si preveda un'affluenza di persone che possono dar luogo ad un affollamento tale da creare rischi di panico in caso di incendio o di incidente di altra natura.

Pertanto gli esercizi commerciali svolgenti le dette attività, ai fini delle presenti disposizioni, sono classificati in:

1) Grandi magazzini: empori al dettaglio che raggruppano in assortimenti organizzati un'ampia e completa gamma di articoli

2) Supermercati alimentari: unità di vendita al dettaglio con un assortimento completo di tutti i prodotti alimentari di normale e diffusa domanda, integrati da un limitato numero di articoli non alimentari di più corrente consumo.

3) Ipermercati e centri commerciali: grandi unità di vendita al dettaglio o raggruppamento di grandi unità normalmente sviluppantesi su uno o due piani di superficie notevolmente superiore alle dimensioni tradizionali dei grandi magazzini.

4) Supermercati e aziende specialistiche: unità di vendita al dettaglio di varie dimensioni indirizzate prevalentemente su un unico settore merceologico. Rientrano tra gli altri in questo gruppo i supermercati del mobile o complessi commerciali per la vendita di mobili e arredi ed i complessi di vendita di tessuti, abiti, biancheria e abbigliamento in genere.  

chiarimento: gli esercizi commerciali per la vendita di ferramenta e di articoli vari per la casa o di materiale edile, idraulico e elettrico, possono considerarsi unità di vendita al dettaglio indirizzate prevalentemente su uno specifico settore merceologico e pertanto possono essere ricompresi, ai fini del calcolo della densità di affollamento, nel punto 4 – Supermercati e aziende specialistiche – della circolare prot. n° 5120/4118/4 del 17 febbraio 1975.

5) Grandi magazzini e supermercati all'ingrosso: unità di vendita all'ingrosso che comprendono i prodotti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4).

Non rientrano nella predetta classificazione e pertanto non sono soggetti alle visite e ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali VV.F., gli esercizi commerciali di cui sopra la cui superficie globale di vendita sia inferiore a 400 m2.

A parziale modifica della Circolare n. 75 del 3 luglio 1967 ed in attesa che venga emanata una nuova normativa, si dispone che i Comandi Provinciali VV.F. si attengano ai seguenti criteri per la determinazione del massimo affollamento ipotizzabile per la predisposizione di un sistema organizzato delle vie di uscita.

 

Densità di affollamento

 

1. - Per grandi magazzini e supermercati alimentari:

a) 0,4 persone/ m2 per il piano interrato e piano terra;

b) 0,2 persone/ m2  per i piani superiori;

c) 0,1 persone/ m2 per le aree adibite ad uffici e servizi.

2. - Per ipermercati e centri commerciali:

a) 0,2 persone/ m2 per le aree adibite a vendita;

b) 0,05 persone/ m2  per le aree adibite ad uffici e servizi.

3. - Per supermercati e aziende specialistiche:

3.1 - Aziende specialistiche:

a) 0,1 persone/ m2 per i piani interrati e piani terra;

b) 0,05 persone/ m2 per i piani superiori;

c) 0,05 persone/ m2  per le aree adibite ad uffici e servizi.

3.2 - Supermercati di mobili e di arredi - esercizi commerciali all'ingrosso:

a) 0,05 persone/ m2  per i piani interrati e piani terra;

b) 0,04 persone/ m2 per i piani superiori;

c) 0,05 persone/ m2  per le aree adibite ad uffici e servizi.

Capacità di deflusso

1) 50 per il piano terra;

2) 37,5 per i piani interrati;

3) 33 per i piani superiori di edifici a più di tre piani fuori terra;

4) 37,5 per i piani superiori di edifici a tre piani fuori terra.

Larghezza delle vie di uscita

Le vie di uscita devono essere dimensionate in funzione del massimo affollamento ipotizzabile.

La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (m 1,20) con tolleranza non superiore all'8%. La misurazione della larghezza delle uscite sarà eseguita nel punto più stretto della luce.

Larghezza delle scale

Le scale ed i pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle vie di uscita di cui fanno parte.

E' consentito che una stessa scala serva più piani. In tal caso la larghezza delle scale sarà commisurata:

- per edifici a 3 piani fuori terra, alla somma delle capacità di deflusso del 2° e 1° piano;

- per edifici a più piani fuori terra, alla somma delle capacità di deflusso dell'ultimo e penultimo piano quando la capacità di deflusso da ogni piano sottostante rimanga uguale a quella dell'ultimo e penultimo piano. Per capacità di deflusso maggiori dai piani sottostanti la larghezza, a partire da tali piani, dovrà essere pari alla somma delle due capacità massime.

Se la scala serve anche il piano interrato la larghezza del pianerottolo del piano terreno e della porta di uscita a livello stradale deve essere uguale alla somma delle larghezze della rampa a servizio dei piani fuori terra e quella del piano interrato.

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni valgono le definizioni di cui alla lettera circolare del 21 ottobre 1974 prot. n. 27030/4122/1, che in appresso si riportano:

- Vie di uscita. Percorso orizzontale e/o sub-verticale che conduce da un punto interno qualsiasi dell'edificio all'esterno, su strada pubblica o in luogo sicuro. Il percorso può comprendere corsie, corridoi, spazi di locali intermedi, vani di porte di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi.

- Modulo di uscita. Unità di misura della larghezza delle vie di uscita. Esprime la larghezza media occupata da una persona e si assume uguale a 0,60 m.

- Densità di affollamento. Massimo numero prevedibile di persone presenti per unità di superficie lorda del pavimento (persone/ m2 ).

- Massimo affollamento ipotizzabile. Massimo numero prevedibile di persone presenti a qualsiasi titolo in ogni piano dell'edificio. E’ determinato dal prodotto della densità di affollamento per la superficie lorda del pavimento.

- Superficie lorda. Superficie lorda del pavimento di qualsiasi piano è la superficie del  piano o parte di esso compresa entro il perimetro esterno dei muri o pareti delimitanti il piano stesso o parte di esso.

- Capacità di deflusso o di sfollamento. Numero massimo consentito di persone che possono defluire attraverso un'uscita di “modulo uno”.

 

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Aggiornato il: 29-09-02 .

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