Ascensori e montacarichi
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Sommario

 

Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497

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Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato.
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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1. Campo di applicazione

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Art. 2. Categorie

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Art. 3. Definizioni

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Capo II - Norme comuni agli ascensori ed ai montacarichi di tutte le categorie
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Art. 4. Vano di corsa

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Art. 5. Strutture portanti del macchinario e delle pulegge di rinvio

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Art. 6. Locali del macchinario e delle pulegge di rinvio

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Art. 7. Accessi ai locali del macchinario e delle pulegge di rinvio

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Art. 8. Illuminazione

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Art. 9. Protezione antincendio

Circolare M.I. n. 32 del 26 marzo 1965.

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Norme per ascensori e montacarichi in servizio privato. Protezione antincendio.
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Premessa

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Note esplicative

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Edifici civili - Criteri di sicurezza antincendi orientativi per l’installazione di ascensori e montacarichi negli edifici civili

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Edifici industriali - Criteri di sicurezza antincendi per l’installazione di ascensori e montacarichi negli edifici industriali

Lettera circolare M.I. n. P 1274/4135 del 20 ottobre 1998

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Ascensori elettrici con macchinario installato all’interno del vano corsa. Ammissibilità ai fini della prevenzione incendi

D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162

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Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio (stralcio)

 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497

(Gazzetta Ufficiale n. 298 del 16 novembre 1963)

 

Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato.

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

Campo di applicazione.

 

Le presenti norme si applicano agli ascensori e montacarichi in servizio privato anche se accessibili al pubblico.

Le presenti norme non si applicano agli ascensori e ai montacarichi per miniere e per navi, a quelli aventi corsa minore di 2 m, agli apparecchi di sollevamento a trazione funicolare scorrenti su guide inclinate, e agli ascensori in servizio pubblico.

 

Art. 2.

Categorie.

 

Agli effetti delle presenti norme, gli ascensori ed i montacarichi secondo le loro caratteristiche sono classificati nelle seguenti categorie:

Categoria A: ascensori adibiti al trasporto di persone.

Categoria B: ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone.

Categoria C: montacarichi adibiti al trasporto di cose con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico.

Categoria D: Montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose con cabina non accessibile alle persone e di portata non inferiore a Kg. 25.

Categoria E: ascensori e cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone.

Un ascensore di categoria B può essere adibito anche al trasporto di sole persone addette alla azienda utente.

Un montacarichi si definisce con cabina non accessibile alle persone e quindi appartenente alla categoria D, quando il bordo inferiore delle aperture di carico è ad altezza non minore di 0,80 m. dal piano di calpestio, e la cabina ha una altezza libera non maggiore di 1.20 m. oppure è provvista di ripari intermedi fissi, estesi a tutta la sezione della cabina, tali che gli spazi liberi risultanti siano di altezza non maggiore di 1,20 m.

La portata di un montacarichi di categoria D non può essere maggiore di 250 kg.

 

Art. 3.

Definizioni.

 

(omissis)

 

Capo II

NORME COMUNI AGLI ASCENSORI ED AI MONTACARICHI DI TUTTE LE CATEGORIE

 

Art. 4.

Vano di corsa.

 

4.1 Nel vano di corsa non devono essere disposte canne fumarie, condutture o tubazioni che non appartengano all'impianto.

4.2 Le eventuali riseghe perimetrali nelle pareti della fossa devono essere raccordate verso l'alto con smusso non maggiore di 45° rispetto alla verticale.

4.3 Nel vano di corsa comune a più impianti la fossa di ciascun impianto deve essere separata dalle altre con robuste protezioni di materiale incombustibile di altezza non minore di 2 m.

 

Art. 5.

Strutture portanti del macchinario e delle pulegge di rinvio.

 

(omissis)

 

Art. 6.

Locali del macchinario e delle pulegge di rinvio.

 

6.1 Nei locali del macchinario e delle pulegge di rinvio non devono essere disposte canne fumarie, condutture o tubazioni non destinate all'impianto.

6.2 I locali del macchinario e delle pulegge di rinvio devono avere dimensioni sufficienti per permettere l'ispezione e la manutenzione agevole da tutte le parti.

6.3 L'altezza del locale del macchinario, nelle posizioni alle quali si deve accedere per la manutenzione, deve essere non minore di 2 m.

Nei montacarichi di categoria D l'altezza del locale del macchinario può essere minore di 2 m. purché vi sia un piano praticabile fisso esterno dal quale si possa fare la manutenzione agevole di tutte le parti e l'altezza tra il piano praticabile ed il soffitto sia non minore di 2 m. Nel caso che tali montacarichi abbiano portata non maggiore di 50 kg il piano praticabile e la scala per raggiungerlo possono essere asportabili e l'altezza tra il piano praticabile ed il soffitto deve essere non minore di 1,8 m.

6.4 Dove particolari esigenze lo impongono, per le sole pulegge di rinvio sono tollerate coperture scorrevoli o ribaltabili.

6.5 Nel locale del macchinario deve essere disposto:

    a) un interruttore generale a mano, di tipo protetto contro contatti accidentali, per togliere tensione all'impianto, salvo che alla linea di illuminazione. L'interruttore deve essere disposto in posizione ben accessibile.

Se nello stesso locale sono installati i macchinari di più impianti, gli interruttori generali relativi devono essere contraddistinti.

Nei montacarichi di categoria D, aventi portata non maggiore di 50 kg, l'interruttore generale può essere disposto fuori del locale del macchinario, in prossimità di questo.

Negli ascensori di categoria A e B e nei montacarichi di categoria C installati in edifici civili nei quali vi sia personale di custodia, deve essere disposto un interruttore generale, o un comando per l'interruttore generale, in locale facilmente accessibile al personale di custodia. Dove non vi è personale di custodia, l'interruttore generale o il comando per l'interruttore generale deve essere disposto al piano terreno, in posizione facilmente accessibile, in una custodia sotto vetro;

    b) un volantino cieco per la manovra a mano dell'argano, quando sia prescritta.

    Sull'argano deve essere indicato il senso di rotazione per far salire e far scendere la cabina ed il rapporto di riduzione dell'argano. Negli argani senza riduttore non è ammessa la manovra a mano con volantino.

    c) un attrezzo ad azione manuale continua per aprire il freno dell'argano;

    d) un cartello con le istruzioni per la manovra a mano dell'argano, quando sia prescritta;

    e) uno schema elettrico dell'impianto, o uno schema dei circuiti di sicurezza, con le istruzioni per fare le prove di isolamento.

6.6 I locali del macchinario e delle pulegge di rinvio devono essere chiusi a chiave durante il servizio. La chiave deve essere affidata al personale di custodia, o a persona incaricata.

6.7 Sulla porta di accesso dei locali del macchinario e delle pulegge di rinvio deve essere applicato un cartello con l'indicazione: <<Ascensore (o Montacarichi) Vietato l'accesso agli estranei>>. Un altro cartello deve indicare il nome ed il recapito del manutentore.

 

Art. 7.

Accessi ai locali del macchinario e delle pulegge di rinvio.

 

7.1 I locali del macchinario e delle pulegge di rinvio devono avere accesso diretto, agevole e sicuro.

7.2 Le scale verticali e le scale asportabili non sono ammesse, salvo quanto indicato per i montacarichi di categoria D aventi portata non maggiore di 50 kg.

 

Art. 8.

Illuminazione.

 

8.1 Il vano di corsa per la cabina, quando è completamente chiuso con pareti opache, deve essere provvisto d'impianto di illuminazione.

8.2 Gli ambienti dove sono disposti gli accessi dei piani, o le aperture di carico, devono essere provvisti d'impianto di illuminazione.

8.3 I locali del macchinario e delle pulegge di rinvio devono essere provvisti d'impianto di illuminazione e di una presa per lampada portatile. L'interruttore deve essere disposto in prossimità dell'accesso, dal lato della battuta della porta.

8.4 I corridoi e le scale di accesso ai locali del macchinario e delle pulegge di rinvio devono essere provvisti di impianto di illuminazione.

 

Art. 9.

Protezione antincendio.

 

9.1 Quando il vano di corsa è completamente chiuso le pareti devono essere di materiale incombustibile, e le porte dei piani, o i portelli delle aperture di carico ed i relativi telai di battuta devono aver sufficiente resistenza al fuoco.

9.2 La aperture per il passaggio delle funi e delle catene nel vano di corsa devono essere le più piccole possibili.

9.3 Le canne fumarie adiacenti al vano di corsa o al locale del macchinario, devono essere isolate termicamente da questi.

9.4 Gli impianti, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati negli edifici civili aventi altezza di gronda maggiore di 24 m, e gli impianti installati negli edifici industriali devono avere ubicazione e protezioni antincendio rispondenti ai regolamenti del locale Comando dei vigili del fuoco o della Direzione generale dei servizi antincendio. In questi impianti il vano di corsa e il locale del macchinario devono essere isolati dagli altri ambienti interni dell'edificio per mezzo di pareti cieche di materiale incombustibile e di porte cieche, e devono avere in alto una apertura od un camino per scaricare, all'aria libera, il fumo che si formasse in essi a causa di un eventuale incendio.

 

Art. 10 e seguenti.

(omissis)

 

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Circolare M.I. n. 32 del 26 marzo 1965. 

 

Oggetto: Norme per ascensori e montacarichi in servizio privato. Protezione antincendio. 

 

Come è noto, con il D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 (pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1963), sono state dettate le norme per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato.

Per quanto riguarda la materia antincendio, l’art. 9 del decreto prevede, tra l’altro, che gli impianti, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati negli edifici civili aventi altezza di gronda maggiore di 24 metri, e gli impianti installati negli edifici industriali devono avere ubicazione e protezione antincendio rispondenti ai regolamenti del locale Comando dei Vigili del Fuoco o della Direzione Generale dei Servizi antincendi. 

Tale regolamento è stato approntato a cura di questa Direzione Generale e sarà emanato tra breve.

Nel frattempo, ad evitare che da una sosta nell’attività di prevenzione derivi pregiudizio al settore produttivo interessato, i Comandi Provinciali VV.F. potranno rilasciare ugualmente il nulla osta di competenza previo accertamento della sussistenza delle condizioni volute ai fini della prevenzione antincendio in generale.

Per tali condizioni saranno osservate le norme dei vigenti regolamenti comunali ove esistono. In mancanza ed in ogni caso dovrà essere tenuta presente la necessità che non esistano comunicazioni tra il vano degli ascensori e gli ambienti interrati o comunque adibiti a depositi od attività pericolose.

Sotto il profilo giuridico, si ritiene opportuno far presente che con l’esercizio del potere regolamentare l’Amministrazione tende a disciplinare in forma astratta e generale la propria attività che la legge le consente o le fa obbligo di svolgere nei singoli casi concreti.

Fin quando, peraltro, non intervenga un provvedimento che rechi tale disciplina, è ovvio che l’attività amministrativa non può subire né soste né arresti, dovendo svolgersi con continuità per sua funzione istituzionale.

In base ai cennati principi, per quanto riguarda la fattispecie, i Comandi, in attesa del preannunciato regolamento, svolgeranno come sopra accennato, la loro attività di prevenzione ispirandosi ai criteri generali.

Le presenti direttive valgono per le opere la cui realizzazione è stata iniziata a decorrere dal 6 novembre 1964, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 1497 del 29 maggio 1963 per la parte che qui interessa.

 

Note esplicative 

 

Ricordiamo che un importante criterio di prevenzione incendi negli edifici è quello della compartimentazione, che consiste nella divisione dell’edificio stesso in due o più zone separate fra loro da muri e solai continui aventi funzione tagliafuoco, in grado cioè di impedire il passaggio di calore, fiamme e fumo da un compartimento all’altro per un determinalo tempo e limitando quindi l’incendio al compartimento ove è nato.

L’ideale per tali strutture tagliafuoco sarebbe l’assoluta assenza di aperture , ma purtroppo nella  pratica ciò non è sempre possibile. Ciò si verifica tra l’altro anche nel caso degli ascensori, che ci interessa, che per adempiere al fine per il quale sono stati concepiti e vengono impiegati comportano l’attraversamento dei solai degli edifici con la creazione di aperture che, senza particolari provvedimenti, renderebbero impossibile la funzione tagliafuoco dei solai stessi costituendo un tiraggio dell’incendio e creando condizioni più favorevoli alla propagazione dell’incendio verso l’alto.

Le norme di prevenzione per gli ascensori di cui diremo appresso hanno lo scopo di eliminare o quanto meno ridurre i suddetti inconvenienti.

Secondo quanto indicato nell’art. 9.4 del D.P.R. 1497, sono soggetti alle norme di protezione antincendio i seguenti impianti:

 - negli edifici civili aventi altezza in gronda superiore a 24 m, quelli aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m;

 - negli edifici industriali tutti;

è da tenere presente a tale proposito che analoghe protezioni antincendio vengono imposte dai Comandi dei Vigili del fuoco anche per impianti installati in edifici civili alti meno di 24 m, o con corsa sopra il piano terreno inferiore a 20 m, quando questi abbiano particolare destinazione (alberghi, ospedali, collegi, grandi magazzini, supermarkets, scuole e simili).

Sino a questo momento non sono state ancora emanate, in proposito, da parte della Direzione Generale dei Servizi Antincendi delle norme di protezione antincendio a carattere nazionale e quindi vanno adottate le protezioni antincendio stabilite dai singoli Comandi Provinciali dei vigili del Fuoco, presso i quali occorrerà assumere precise informazioni.

I criteri esposti qui di seguito hanno quindi carattere informativo.

 

Edifici civili 

Criteri di sicurezza antincendi orientativi per l’installazione di ascensori e montacarichi negli edifici civili. 

 

(Le norme di prevenzione incendi da applicare dovranno essere chieste al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competenti per territorio).

 

Il vano corsa. Deve essere isolato dagli altri ambienti dell’edificio e dal locale macchinario per mezzo di pareti cieche tagliafuoco con resistenza al fuoco di 1-2 ore;

nella parte alta del vano corsa deve essere realizzata un’apertura diretta all’aria libera di superficie complessiva pari a circa il 5% dell’area della sezione del vano corsa, ma non inferiore a 0,20 m2. Tale ventilazione può essere ottenuta anche tramite camini, che attraversano il locale macchinario;

il vano corsa deve essere separato dal locale macchinario mediante strutture (muri e/o solai) tagliafuoco aventi resistenza al fuoco di 1-2 ore. In tali strutture sono ammesse solo aperture di limitata superficie per il passaggio dei cavi;

nel vano corsa non possono essere disposte canne fumarie, condutture o tubazioni che non appartengano all’impianto. Le canne fumarie adiacenti al vano corsa od al locale macchinario debbono essere isolate termicamente da questi;

 

- il macchinario deve essere posto in apposito locale in alto, sopra o lateralmente al vano corsa ed essere isolato dagli altri ambienti dell’edificio come il vano corsa;

il locale macchinario deve essere aerato direttamente all’esterno con una superficie pari a circa il 5% della superficie del pavimento, con un minimo di 0,1 mq;

 

le aperture per la ventilazione del vano corsa e del vano macchinario debbono essere - almeno in parte - prive di infissi per garantire in ogni circostanza la dovuta ventilazione;

la porta di accesso al locale macchinario deve essere incombustibile;

 

- le porte di accesso al vano corsa debbono avere una certa resistenza al fuoco ed essere, preferibilmente, a doppia parete metallica con interposizione di materiali coibenti incombustibili. Esse debbono essere costruite in modo da assicurare una sufficiente tenuta del fumo (gioco fra le parti mobili limitato a circa 5 mm, percorso del fumo attraverso i giochi della porta non inferiore a 3 volte il gioco stesso - eventuali guarnizioni incombustibili). Può essere ammessa nella porta una specchiatura della superficie massima di 0,10 mq a condizione che sia eseguita con doppio vetro retinato o di sicurezza rispondente alle norme di cui agli articoli 14 e 15 del D.P.R. 29/5/1963, n. 1497;

 

la corsa degli ascensori e montacarichi deve essere limitata al piano terreno. Nessuna comunicazione è ammessa tra il vano corsa ed altri locali quali cantine, negozi, laboratori, magazzini, soffitte od altri locali comunque adibiti ad attività pericolose;

quando il numero degli ascensori è superiore a due è bene che questi vengano disposti in due vani corsa distinti. Il locale macchinario può essere comune;

 

la cabina dell’ascensore deve essere preferibilmente realizzata completamente in materiali incombustibili. Possono essere ammessi, in quantità limitata, materiali combustibili del tipo autoestinguente.

In taluni casi particolari può essere prescritto che qualche ascensore sia realizzato a prova di fumo (vedi fig. 2.a e 2.b) (fra il vano corsa e tutti gli altri ambienti deve essere previsto un filtro a prova di fumo, ossia un balcone esterno od un disimpegno ventilato) con alimentazione elettrica indipendente o preferenziale.

 

Edifici industriali

Criteri di sicurezza antincendi per l’installazione di ascensori e montacarichi negli edifici industriali.

 

(Le norme di prevenzione incendi da applicare dovranno essere chieste al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio).

- il vano corsa non può essere ubicato nella tromba delle scale a servizio del fabbricato;

il vano corsa deve essere isolato dagli altri ambienti dell’edificio e dal locale macchinario a mezzo di strutture (muri e/o solai) tagliafuoco aventi una resistenza al fuoco di 1-2 ore;

il vano corsa deve essere aerato, nella parte alta, direttamente all’aria libera mediante una o più aperture di ventilazione di superficie complessiva di circa il 5% dell’area della sezione del vano corsa, ma non inferiore a 0,2 mq. Tale ventilazione può essere ammessa anche mediante camini che attraversano il locale macchinario, Le aperture debbono essere, almeno in parte, prive d’infissi per garantire in ogni circostanza la dovuta ventilazione;

nel vano corsa non possono essere disposte canne fumarie, condutture o tubazioni che non appartengano all’impianto. Le canne fumarie adiacenti al vano corsa od al locale macchinario debbono essere isolate termicamente da questi;

- il macchinario deve essere posto in apposito locale in alto, sopra o lateralmente al vano corsa ed essere isolato dagli altri ambienti dell’edificio come il vano corsa ;

- il locale macchinario dev’essere aerato direttamente all’esterno con una superficie pari a circa il 5% della superficie del pavimento, con un minimo di 0,1 mq; tali aperture debbono essere, almeno in parte, prive d’infisso per garantire in ogni circostanza la dovuta ventilazione;

- la porta di accesso al locale macchinario deve essere incombustibile;

- le porte di accesso al vano corsa debbono avere una certa resistenza al fuoco ed essere, preferibilmente, a doppia parete metallica con interposizione di materiali coibenti incombustibili. Esse debbono essere costruite in modo da assicurare una sufficiente tenuta del fumo (gioco fra le parti mobili inferiore a circa 5 mm - percorso del fumo attraverso i giochi della porta non inferiore a 3 volte il gioco stesso - eventuali guarnizioni incombustibili). Può essere ammessa nella porta una specchiatura della superficie massima di 0,10 m2 a condizione che sia eseguita con doppio vetro retinato o di sicurezza, rispondente alle norme di cui agli articoli 14 e 15 del D.P.R. 29.5.1963, n. 1497;

- la corsa degli ascensori e montacarichi deve essere limitata al piano terreno. Nessuna comunicazione è ammessa tra il vano corsa ed altri locali;

quando il numero degli ascensori o montacarichi è superiore a 2, è bene che vengano posti in vani corsa distinti. Il locale macchinario può essere comune;

- la cabina dell’ascensore o del montacarichi deve essere realizzata preferibilmente completamente in materiale incombustibile. Possono essere ammessi, in quantità limitata, materiali combustibili di tipo autoestinguente;

quando gli edifici siano destinati ad attività pericolose (quelle elencale nella tabella A del D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689) debbono inoltre essere osservate le due seguenti prescrizioni:

essere del tipo a prova di fumo;

avere le soglie delle porte del vano corsa a tutti i piani rialzate, in modo da impedire che liquidi sparsi a terra vadano a finire nel vano corsa. Il rialzo deve essere di circa 10 cm e può essere raccordato con scivolo.

Nota: In alcuni casi può essere consentito che gli ascensori ed i montacarichi possano raggiungere i piani interrati a condizione che non sussistano particolari rischi e che gli impianti siano realizzati a prova di fumo.

Si ricorda, infine, che molto spesso gli ascensori sono dotati di dispositivi funzionanti con cellula fotoelettrica che, per la presenza di fumo in caso d’incendio, hanno un comportamento anomalo e pericoloso, come ad esempio quello di impedire la chiusura delle porte dell’ascensore fermo al piano dell’incendio od addirittura di chiamare la cabina a tale piano aprendone le porte senza possibilità di poterle richiudere e ripartire.

L’ascensore non deve comunque essere adoperato in caso d’incendio, salvo che non si tratti di impianto con apposita alimentazione preferenziale ed a prova di fumo.

 

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Lettera circolare M.I. n. P 1274/4135 del 20 ottobre 1998 

 

Oggetto: Ascensori elettrici con macchinario installato all’interno del vano corsa. Ammissibilità ai fini della prevenzione incendi. 

 

Alcuni Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco hanno recentemente ricevuto richieste di pareri su progetti di insediamenti civili ed industriali che prevedono l’installazione di ascensori elettrici privi del locale macchinario, essendo questo posizionato all’interno del vano corsa ed hanno formulato quesiti sulla ammissibilità di tale soluzione ai fini della prevenzione incendi.

La normativa di prevenzione antincendi sugli ascensori, a decorrere dal D.P.R. n. 1497 del 1963, si è sempre posta l’obiettivo di realizzare il vano di corsa degli ascensori in modo da garantire la compartimentazione antincendio dell’edificio servito, al fine di limitare la propagazione verticale dell’incendio e dei prodotti della combustione.

Con riferimento al locale del macchinario, i requisiti antincendio previsti sono gli stessi del vano di corsa.

Ciò premesso, la soluzione impiantistica di cui in oggetto è da considerare ammissibile alla luce di quanto stabilito dalla Direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 7 settembre 1995, n. 213).

La suddetta Direttiva, al fine di consentire la libera circolazione di tutti i tipi di ascensore ha stabilito di armonizzare le disposizioni nazionali in materia a decorrere da1 1° 1uglio 1997 fissando:

- i requisiti essenziali di sicurezza e salute cui devono rispondere gli ascensori, tenendo presenti tutti i rischi causati dagli ascensori stessi, cui sono esposti gli utenti, nonché gli occupanti della costruzione;

- le procedure per valutare la conformità degli ascensori ai requisiti essenziali di sicurezza e salute.

Tale Direttiva non richiede come requisito essenziale tassativo l’installazione del macchinario in apposito locale, separato dal vano di corsa.

Pertanto non può essere frapposto alcun ostacolo alla commercializzazione e messa in servizio di ascensori che adottino la soluzione priva del locale macchinario, purché dispongano di:

- attestato dell’esame CE del tipo, rilasciato da un organismo notificato, che sancisca la conformità alle disposizioni della Direttiva stessa (ai fini della commercializzazione);

- dichiarazione CE di conformità, rilasciata dall’installatore di cui all’art. l, comma 4, della Direttiva e redatta secondo le previsioni dell’allegato II della medesima (ai fini della messa in esercizio).

Quanto sopra premesso e ferma restando l’osservanza delle vigenti disposizioni di protezione antincendio del vano di corsa (compartimentazione, aerazione) i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, nell’espletamento dell’attività di prevenzione incendi, accetteranno come ammissibili soluzioni che prevedono l’installazione del macchinario all’interno del vano di corsa, a condizione che sia comprovata la conformità dell’ascensore alla Direttiva 95/16/CEE, acquisendo:

- in fase di richiesta di parere sul progetto, l’attestazione dell’esame CE del tipo, rilasciata da organismo notificato;

- in fase di richiesta del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, la dichiarazione CE di conformità di rilasciata dall’installatore.

 

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D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162

(Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1999)

 

Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio.

 

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Allegato 1

 

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3. RISCHI PER LE PERSONE NELLA CABINA

3.1. Le cabine degli ascensori devono essere completamente chiuse da pareti cieche, compresi pavimenti e soffitti, ad eccezione di aperture di ventilazione, e dotate di porte cieche. Le porte delle cabine devono essere progettate ed installate in modo che la cabina non possa effettuare alcun movimento, tranne quelli di ripristino del livello di cui al punto 2.3, terzo comma, se le porte non sono chiuse, e si fermi in caso di apertura delle porte.

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4. ALTRI RISCHI

 

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4.2. Quando debbono contribuire alla protezione dell'edificio contro l'incendio, le porte di piano, incluse quelle che comprendono parti vetrate, debbono presentare un'adeguata resistenza al fuoco, caratterizzata dalla loro integrità e dalle loro proprietà relative all'isolamento (non propagazione della fiamma) e alla trasmissione di calore (irraggiamento termico).

… omissis …

 

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Aggiornato il: 29-09-02 .

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