STATUTO

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STATUTO dell’ Associazione Culturale Naturalmente

Art. 1) –In virtù dell’art. 18 della Costituzione e in base agli artt. 36 e segg. del Codice Civile, su iniziativa dei Soci fondatori, , è costituita un’associazione con denominazione "Naturalmente" con sede in Trieste in Via Cumano n.4.

Art. 2) - L’associazione è libera e a carattere volontario, senza finalità di lucro e senza alcun indirizzo politico o religioso; ha per scopo la realizzazione e la valorizzazione di iniziative e servizi nell’ambito del benessere fisico mentale e spirituale, dell’alimentazione naturale e biologica, delle arti e terapie naturali in genere, della musica, dell’hobby e del tempo libero. Nello spirito della sua istituzione potrà promuovere, sostenere ed attuare con ogni mezzo consentito e nelle forme garantite dall’ordinamento giuridico, la diffusione di corsi, seminari ed incontri in genere tra soci, nella propria sede o in altri circoli e associazioni. Potrà incaricare degli esperti o personale estraneo all’associazione, a tenere dei corsi, conferenze o seminari .Al fine di realizzare lo scopo associativo, potrà svolgere in via non prevalente attività commerciali; i cui proventi saranno destinati al finanziamento dello scopo associativo.

Art. 3) - Gli associati, denominati anche soci, danno il loro contributo associativo, culturale ed economico necessario alla vita dell’associazione. I soci rinnovano ogni anno la loro iscrizione, senza alcun vincolo. Il numero degli associati è illimitato e potranno iscriversi tutti i cittadini che ne faranno richiesta ed avranno il consenso del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile. La quota associativa dev’essere versata per l’intero ammontare annuo a prescindere dal momento dell’adesione. Tutti i soci sono tenuti a versare la propria quota associativa entro il 31 gennaio di ogni anno o, nel caso si tratti di nuovi Aderenti, al momento della presentazione della domanda di adesione. L’associato si considera dimissionario se entro un mese dal termine fissato annualmente dal Consiglio Direttivo o entro un mese dall’ammissione, se successiva, non versa il contributo sociale.

I soci si distinguono in: fondatori, effettivi, aderenti e sostenitori. a) FONDATORI sono coloro i quali hanno costituito l’Associazione.b) EFFETTIVI sono i cittadini italiani e stranieri che hanno compiuto il 18° anno di età, godono dei diritti civili, hanno partecipato alla fondazione dell’associazione, oppure concorrono direttamente alla realizzazione dell’obiettivo sociale con la loro attività personale. I soci fondatori sono considerati a tutti gli effetti soci effettivi, anche se l’assemblea dovesse esonerarli dal versamento delle quote annuali, hanno diritto di voto. c) ADERENTI sono coloro i quali desiderano aderire alle attività dell’associazione, partecipando personalmente alle stesse, anche finanziariamente pagando le relative quote associative.d) SOSTENITORI sono coloro i quali versano unicamente la quota annuale, anche di entità superiore all’importo minimo fissato dall’Assemblea, essi, come gli aderenti, non hanno diritto di voto.

A tutti gli associati possono essere attribuite dal Consiglio Direttivo varie funzioni operative, essi devono rispettare i loro incarichi con serietà e moralità. Agli incaricati, possono essere attribuiti compensi per la propria opera.

Art. 4) La qualità di socio non è trasmissibile e si perde: a) per recesso, quando il socio ne dia comunicazione al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata se socio fondatore o effettivo, con semplice comunicazione scritta o verbale se socio aderente; la dichiarazione di recesso avrà decorrenza immediata, salvo il pagamento dei contributi ancora dovuti per l’anno in corso; b) per decadenza, nel caso in cui per un intero anno non abbia pagata la quota dovuta, senza bisogno di alcuna formalità; c) per esclusione, in caso di indegnità morale o per violazione dei doveri statutari. Sull’esclusione delibera l’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 5) - L’associazione è retta dai seguenti organi: Assemblea dei soci; Consiglio Direttivo e Revisore. Tutte le cariche sociali sono riservate ai soci effettivi e sono gratuite, tranne quanto previsto dall’art. 3). Dette cariche hanno la durata di tre anni ed è consentita la rielezione.

Art. 6) - L’assemblea dei soci è organo dell’associazione. Essa può essere ordinaria e straordinaria. L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno entro il 31 dicembre per approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed è convocata dal Presidente. L’assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, dal Consiglio Direttivo su propria delibera o su richiesta di almeno 1/3 dei soci effettivi.

Art. 7) - Le assemblee vengono convocate mediante avvisi affissi nella sede dell’associazione almeno 10 giorni prima della data stabilita, con firma del Presidente. Gli avvisi devono specificare il luogo, la data e l’ora della prima convocazione e della seconda convocazione nonché l’ordine del giorno dei lavori. L’assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 8) - L’assemblea ordinaria: approva il bilancio preventivo e consuntivo; fissa annualmente le quote associative; delibera i programmi di massima delle attività associative; nomina il Consiglio Direttivo ed il Revisore ai quali competerà comunque il rimborso delle spese sostenute; delibera in ordine ad eventuali compensi da attribuire al Presidente ed ai membri del Consiglio; delibera su argomenti di ordinaria amministrazione che non competono al Consiglio Direttivo.

Art. 9) - L’Assemblea straordinaria delibera su questioni istituzionali, normative e patrimoniali e sulle modifiche da apportare allo Statuto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, che devono essere oltre la metà degli associati con diritto di voto; delibera lo scioglimento dell’associazione con il voto favorevole espresso da almeno i 2/3 .
Art. 10) - Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti i soci iscritti, mentre il diritto al voto spetta soltanto ai soci effettivi, purché in regola con le quote. I soci fondatori, che hanno sempre diritto al voto, possono farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio munito della relativa delega senza limite di numero.

Art. 11) - I compiti del Consiglio Direttivo sono: deliberare sui programmi di attività annuale sulla base degli indirizzi datigli dall’assemblea; predisporre bilanci preventivi e consuntivi e proporre le quote associative annuali; valutare l’ammissione dei nuovi soci; predisporre atti e contratti, sottoponendo all’approvazione dell’assemblea generale quelli eccedenti l’ordinaria amministrazione; predisporre l’ordine del giorno per l’assemblea generale e dare esecuzione alle deliberazioni di quest’ultima; assegnare i compiti ai suoi membri; fissare le mansioni agli associati.

Art. 12) - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione. Il Presidente può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione esclusi quelli spettanti all’assemblea straordinaria. La responsabilità del Presidente che abbia agito in nome e per conto dell’associazione continua anche dopo la cessazione dall’incarico per gli atti svolti nel periodo in cui ha ricoperto tale carica. Provvede alla convocazione dell’assemblea dei soci e cura la esecuzione degli atti dalla stessa deliberati ed è responsabile dell’attuazione degli scopi dell’associazione. Stipula i contratti e firma la corrispondenza . Garantisce il rispetto delle norme statutarie.

Art. 13) - Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nel caso in cui questi ne sia impedito per assenza o per altra causa.

Art. 14) - Il Segretario dell’associazione ha i seguenti compiti: provvede al disbrigo della normale corrispondenza, al tesseramento, all’aggiornamento del libro soci e del libro cassa, alla conservazione dei documenti; cura la stesura dei verbali e la distribuzione dei comunicati interni, provvede all’inoltro delle convocazioni; cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese; svolge tutte le mansioni che di volta in volta gli vengono affidate dal Presidente.

Art. 15) - Il Revisore procede a verifiche di cassa, al controllo dei documenti e delle registrazioni contabili, redigendone verbale. Presenta infine la relazione annuale sul bilancio.

Art. 16) – Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del revisore, nonché il Libro degli Aderenti. I libri sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

Art. 17) – Ai sensi dell’art.37 del Codice Civile, il patrimonio dell’associazione è costituito: dai beni mobili ed immobili di proprietà acquistati o provenienti da lasciti o donazioni; dall’introito delle quote sociali; da utili derivanti dalle eventuali attività svolte; da contributi, lasciti ed erogazioni in denaro; da redditi patrimoniali. Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori, nella complessiva misura di 100 € versati dai fondatori.

Art. 18) - Per l’adempimento dei suoi compiti la Associazione dispone delle seguenti entrate: Dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono alla Associazione; Dei redditi derivanti dal suo patrimonio; Degli introiti realizzati dalla sua attività.

Art.19) - Tale entrate, oltre ad essere destinate al finanziamento dello scopo associativo, serviranno in parte a sostenere le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione della sede dell’Associazione.

Art. 20) - I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto .Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ne per successione a titolo particolare ne per successione a titolo universale, ne per atto tra vivi a causa di morte.

Art. 21) - In caso di scioglimento, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti a finalità di utilità generale o ad altre associazioni con finalità analoga. Lo scioglimento verrà deliberato dall’assemblea a maggioranza di almeno i due terzi dei soci con diritto di voto.

Art. 22) - Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del C.C. e le leggi in materia. Per tutte le norme non previste dalle leggi e dallo statuto valgono le decisioni prese dall’assemblea a maggioranza assoluta .

Art. 23) - Con la sottoscrizione del presente statuto se ne accettano tutti i suoi punti da parte dei sottoscrittori stessi. Lo stesso vale per i nuovi iscritti per il semplice fatto di essere ammessi all’Associazione.