TRATTATO
CEE
TRATTATO
CHE ISTITUISCE LA
COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
( Legge
14 ottobre 1957, n. 1203 )
Il 1°
gennaio 1986 è entrato in vigore
il trattato
di adesione
del Regno
di Spagna
e
della Repubblica portoghese.
Art. 2.
La Comunità ha il compito di promuovere
uno sviluppo armonioso delle attività economiche,
un'espansione continua ed equilibrata,
una stabilità accresciuta,
strette relazioni fra gli Stati
Art. 4.
L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata
da:
1. un Parlamento europeo
2. un Consiglio
3. una Commissione
4. una Corte di Giustizia
Art. 7.
È vietata ogni discriminazione effettuata
in base alla nazionalità
Art. 48.
La libera circolazione dei lavoratori
all'interno della Comunità
importa il diritto:
1. di rispondere a offerte di lavoro effettive;
2. di spostarsi liberamente nel territorio degli Stati membri
Art. 50.
Gli Stati membri favoriscono gli scambi di giovani lavoratori.
REGOLE
DI CONCORRENZA
Art. 85
Sono incompatibili con il mercato comune e vietati
1. tutti gli accordi tra imprese
2. tutte le decisioni di associazioni d'imprese e
3. tutte le pratiche concordate
che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri
e
che abbiano per oggetto o per effetto
1. di impedire
2. restringere o
3. falsare
il gioco della concorrenza
all'interno del mercato comune.
Art. 86.
È incompatibile con il mercato comune e vietato
lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese
di una posizione dominante
sul mercato comune
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