Articolo 53
Motoveicoli.
1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due,
tre o quattro ruote, e si distinguono in:
a)
motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non
superiore a due compreso il conducente;
b)
motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci
di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed
equipaggiati di idonea carrozzeria;
c)
motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto
di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello
del conducente;
d)
motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
e)
mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale
classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la
definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono
essere abbinati a ciascun mototrattore ;
f)
motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto
di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale
scopo;
g)
motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari
attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è
consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo
operativo delle attrezzature;
h)
quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose
con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai
trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55
t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di
sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le
caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli,
qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati
autoveicoli.
2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i
motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un
semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).
3. Nel regolamento sono elencati i tipi di
motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e
motoveicoli per uso speciale.
4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di
larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a
pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.
5. I motoarticolati possono raggiungere la
lunghezza massima di 5 m.
6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e
g) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate
al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.