TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Principi generali)
1. La
circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme
del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto
delle normative internazionali e comunitarie in materia.
Le norme e i provvedimenti
attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obbiettivi di
una razionale gestione della mobilità, della protezione dell'ambiente e del risparmio
energetico.
2. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.
3. Il
Ministro dei lavori pubblici fornisce all'opinione pubblica i dati più significativi
utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune
categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed
educativo.
Art. 2 (Definizione e classificazione delle strade)
1. Ai fini dell'applicazione delle
norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata
alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate,
riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti
tipi:
A -
Autostrade;
B -
Strade extraurbane principali;
C -
Strade extraurbane secondarie;
D -
Strade urbane di scorrimento;
E -
Strade urbane di quartiere;
F -
Strade locali.
3. Le strade di cui al comma 2
devono avere le seguenti caratteristiche minime:
A - AUTOSTRADA: strada extraurbana
o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna
con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di
emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi
privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero
tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e
contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite
aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di
decelerazione e di accelerazione.
B - STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE:
strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna
con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a
raso, con
accessi alle proprietà laterali
coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla
circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di
utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree
di servizio, che comprendano spazi per la sosta,
con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
C - STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA:
strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
D - STRADA URBANA DI SCORRIMENTO:
strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due
corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina
pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate;
per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata,
entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
E - STRADA URBANA DI QUARTIERE:
strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per
la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla
carreggiata.
F - STRADA LOCALE: strada urbana
od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli
altri tipi di strade.
4. E' denominata "strada di
servizio" la strada affiancata ad unatrada principale (autostrada, strada extraurbana
principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il
raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa,
nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale
stessa.
5. Per le esigenze di carattere
amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le
strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade
"statali", "regionali", "provinciali", "comunali",
secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono
rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate
esclusivamente al traffico militare e denominate "strade militari", ente
proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale.
6. Le strade extraurbane di cui al
comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in:
A - Statali, quando: a)
costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile
principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i
capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero
costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla
rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare
importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o
presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio
nazionale.
B - Regionali, quando allacciano i
capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero
allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia
particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo,
turistico e climatico.
C - Provinciali, quando allacciano
al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più
capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i
capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di
carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
D - Comunali, quando congiungono
il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il
capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o
porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le
località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai
fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle
strade comunali.
7. Le strade urbane di cui al
comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei
centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che
attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti
8. Il Ministero dei lavori
pubblici, nel termine indicato dall' articolo 13, comma 5, procede alla
classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui
ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il
Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali,
le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal
regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono,
sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del
comma 5.
Le strade così classificate sono
iscritte nell'archivio nazionale delle strade previsto dall'articolo 226.
9. Quando le strade non
corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate
dal Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive
competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale
declassificazione sono indicati dal regolamento.
10. Le disposizioni di cui alla
presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 (*), emanato in attuazione
della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere
sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.
____________
(*) Il D.P.C.M. n. 377/1988 reca:
"regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante
istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale."
Art. 3 (Definizioni stradali e di
traffico)
1. Ai fini
delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
1) AREA DI
INTERSEZIONE: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più
correnti di traffico.
2) AREA PEDONALE:
zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza e
salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o
impedite capacità motorie, nonché per quelli ad emissioni zero aventi ingombro e
velocità tali da poter essere
assimilati ai velocipedi.
3) ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i
pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto
ai veicoli.
4) BANCHINA: parte
della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti
elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della
cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
5) BRACCIO DI
INTERSEZIONE: cfr.RAMO DI INTERSEZIONE.
6) CANALIZZAZIONE:
insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in
determinate direzioni.
7) CARREGGIATA: parte
della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie
di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.
8) CENTRO ABITATO:
insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e
fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo,
ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili,
costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con
accessi veicolari o pedonali sulla strada.
9) CIRCOLAZIONE: è
il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla
strada.
10) CONFINE STRADALE:
limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle
fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal
ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della
scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è
in trincea.
11) CORRENTE DI TRAFFICO:
insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su
una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una
determinata traiettoria.
12) CORSIA: parte
longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila
di veicoli.
13) CORSIA DI
ACCELERAZIONE: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli
sulla carreggiata.
14) CORSIA DI
DECELERAZIONE: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata
in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.
15) CORSIA DI EMERGENZA:
corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei
veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia
ammessa la circolazione degli stessi.
16) CORSIA DI MARCIA:
corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.
17) CORSIA RISERVATA:
corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie
di veicoli.
18) CORSIA
SPECIALIZZATA: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate
manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra
per la sosta o che presentano basse velocità o altro.
19) CUNETTA:
manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato
longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.
20) CURVA: raccordo
longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da
determinare con dizioni di limitata visibilità.
21) FASCIA DI
PERTINENZA: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. Eí
parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di
altre parti della strada.
22) FASCIA DI
RISPETTO: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli
alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni,
piantagioni, depositi e simili.
23) FASCIA DI SOSTA
LATERALE: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante
striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e
la relativa corsia di manovra.
24) GOLFO DI FERMATA:
parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi
di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.
25) INTERSEZIONE A
LIVELLI SFALSATI: insieme di infrastrutture (sovrappassi, sottopassi e rampe) che consente
lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.
26) INTERSEZIONE A
RASO (o A LIVELLO): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo
smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.
27) ISOLA DI
CANALIZZAZIONE: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile,
destinata a incanalare le correnti di traffico.
28) ISOLA DI
TRAFFICO: cfr. ISOLA DI CANALIZZAZIONE
29) ISOLA SALVAGENTE:
cfr. SALVAGENTE
30) ISOLA
SPARTITRAFFICO: cfr. SPARTITRAFFICO
31) ITINERARIO
INTERNAZIONALE: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti
dagli accordi internazionali.
32) LIVELLETTA:
tratto di strada a pendenza longitudinale costante.
33) MARCIAPIEDE:
parte della strada, esterna alla carreggiata,rialzata o altrimenti delimitata e protetta,
destinata ai pedoni.
34) PARCHEGGIO: area
o infrastruttura posta fuori della carreggiata destinata alla sosta regolamentata o non
dei veicoli.
35) PASSAGGIO A
LIVELLO: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della
sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria.
36) PASSAGGIO
PEDONALE (cfr. anche MARCIAPIEDE): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante
una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al
transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di
esso.
37) PASSO CARRABILE:
accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
38) PIAZZOLA DI
SOSTA: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina,
destinata alla sosta dei veicoli.
39) PISTA CICLABILE:
parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione
dei velocipedi.
40) RACCORDO CONCAVO
(CUNETTA): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al
di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.
41) RACCORDO CONVESSO
(DOSSO): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di
sopra della superficie stradale.Tratto di strada con andamento
longitudinale convesso.
42) RAMO DI
INTERSEZIONE: tratto di strada afferente una intersezione.
43) RAMPA (DI
INTERSEZIONE): strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.
44) RIPA: zona di
terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale
rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.
45) SALVAGENTE: parte
della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla
sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti
collettivi.
46) SEDE STRADALE:
superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di
pertinenza.
47) SEDE TRANVIARIA:
parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione
dei tram e dei veicoli assimilabili.
48) SENTIERO (o
MULATTIERA o TRATTURO): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di
pedoni o di animali.
49) SPARTITRAFFICO:
parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti
veicolari.
50) STRADA
EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati.
51) STRADA URBANA:
strada interna ad un centro abitato.
52) STRADA VICINALE
(o PODERALE o di BONIFICA): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
53) SVINCOLO:
intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.
54) ZONA A TRAFFICO
LIMITATO: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore
prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
55) ZONA DI
ATTESTAMENTO: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto,
destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in
corsie specializzate separate da striscie longitudinali continue.
56) ZONA DI
PRESELEZIONE: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio
di corsia, affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.
57) ZONA DI SCAMBIO:
tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di
traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca
posizione senza doversi arrestare.
58) ZONA
RESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione
dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di
inizio e di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.
Art.4 (Delimitazione del centro abitato)
1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro abitato.
2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'articolo 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.
Art. 5 (Regolamentazione della circolazione in
generale)
1. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'articolo 2.
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei lavori pubblici puo' diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro dei lavori pubblici dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.
3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.
Art. 6 (Regolamentazione della circolazione fuori dei
centri abitati)
1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre,nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe.
2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.
3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante della regione militare territoriale.
4.
L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'articolo 5, comma 3:
a) disporre,
per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di
alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e
improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di
carattere tecnico;
b) stabilire
obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o
tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della
circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
c) riservare
corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a
veicoli destinati a determinati usi;
d) vietare o
limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
e) prescrivere
che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la
marcia su neve o ghiaccio;
f) vietare
temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o
di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto
ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati.
5. Le ordinanze di cui al
comma 4 sono emanate:
a) per le
strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente
per territorio;
b) per le
strade regionali, dal presidente della giunta;
c) per le
strade provinciali, dal presidente della provincia;
d) per le
strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
e) per le
strade militari, dal comandante della regione militare territoriale.
6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.
7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazionedelle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati.
8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili, o per accertate necessito, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele.
9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica di cui all'articolo 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui all'articolo 2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro dei lavori pubblici. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza.
10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza.
11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici.
12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi,nonchè della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
14.
Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila.
Nei casi di sosta vietata la
sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire
duecentomila; qualora la violazione si prolunghi oltre le
ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di
ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.
15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finchè non spiriz il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi.
Art. 7
(Regolamentazione della
circolazione nei centri abitati)
1.
Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i
provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1, 2 e 4;
b) limitare la
circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate
esigenze di prevenzione degli in quinamenti e di tutela del patrimonio artistico,
ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori
pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell' ambiente, il Ministro
per i problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) stabilire la
precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata
intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'articolo 2, e, quando la
intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di
immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di
dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;
d) riservare
limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo
12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio
di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno
speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
e) stabilire
aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
f) stabilire,
previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei
veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di
controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative
condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero dei lavori
pubblici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le
aree urbane;
g) prescrivere
orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose;
h) istituire le
aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'articolo
185;
i) riservare
strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto,al fine di
favorire la mobilità urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'articolo 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (*), pubblicato nella G.U. n.97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
9. I comuni,con deliberazione della giunta,provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà,nonchè le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.
____________
(*) Il
testo dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità
edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati
agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei
nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti ai sensi dell'art. 17
della legge 6 agosto 1967 n. 765), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 16 aprile
1968, è il seguente:
"Art. 2
(Zone territoriali omogenee). - Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:
A) le parti del
territorio interessate ad agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o
di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che
possono considerarsi parte integrante per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B) Le parti del
territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A); si considerano
parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta dagli edifici esistenti non
sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondataria delle zone e nelle quali la
densità territoriale sia superiore
ad 1,5 mc/mq;
C) le parti del
territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle
quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui
alla precedente lettera B);
D) le parti del
territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
E) le parti del
territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere
agricolo delle stesse - il frazionamento della proprietà richieda insediamenti da
considerare come zone C);
F) le parti del
territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale".
Art. 8 (Circolazione nelle piccole isole)
1. Nelle
piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno di cura,
qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 km e le difficoltà ed i pericoli del
traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro dei lavori pubblici,
sentite le regioni e i comuni interessati,può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi
di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte
della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con medesimo
provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate
categorie di veicoli e di utenti.
2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previste dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
Art. 9 (Competizioni sportive su strada)
1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L' autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dal prefetto per le gare con veicoli a motore, sentite le federazioni nazionali sportive competenti, nonché per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per quelle di competenza del prefetto e possono essere concesse previo nulla osta dell' ente proprietario della strada.
3. Per le autorizzazioni di competenza del prefetto i promotori delle competizioni motoristiche devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero dei lavori pubblici, allegando il preventivo parere del C.O.N.I.. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno,qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico,nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente.
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta alla prefettura, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti.
5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero dei lavori pubblici il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. Il prefetto può concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.
6. L'autorizzazione della prefettura è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (*), e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici, ai fini della predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.
8. Chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da lire un milione a lire quattromilioni, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila,se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.
____________
(*) Il
testo dell'art. 3 della legge n. 990/1969 (Assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile della circolazione dei veicoli a motore e natanti) è il seguente:
"Art. 3 - Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi di veicoli a motore e le
relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se
l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazioni per la responsabilità
civile ai sensi della presente legge. L'assicuratore deve coprire la responsabilità
dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali
e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi
adoperati".
Art. 10 (Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità)
1. E' eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.
2. E'
considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro
dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'articolo 61,
ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'articolo 62; insieme con le cose
indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i
limiti dell'articolo 61, sempreché non vengano superati i limiti di massa stabiliti
dall'articolo 62;
b) il trasporto di blocchi di pietre naturali o di manufatti
indivisibili, prodotti siderurgici e industriali compresi i coils e i laminati grezzi,
eseguito con veicoli eccezionali, fino alla concorrenza della massa complessiva riportata
nelle rispet-tive carte di circolazione e comunque in numero non superiore a tre unità,
purché almeno un carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicoli eccezionali e
la predetta massa complessiva non sia superiore a 40 t se isolati ed 86 t se complessi; i
richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un
unico pezzo indivisibile.
3. E'
considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli:
a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la
sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente
meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in
lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;
c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma
del veicolo;
d) isolati o costituenti autotreno ovvero autoarticolati, purché
il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da
particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati
esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61;
e) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati
allestiti per il trasporto esclusivo di containers o casse mobili di tipo unificato,
eccedenti le dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite nell'articolo 62;
f) mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n),
quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;
g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti
di animali vivi.
4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.
5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.
6. I
trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla
circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade
statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria. Non sono soggetti ad
autorizzazione i veicoli:
a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorchÇ per effetto del carico, non eccedano
in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con il limite massimo di
13,44 m per gli autoveicoli isolati, 20,16 m per gli autotreni e 17,36 m per gli
autoarticolati; tale eccedenza puï essere anteriore e posteriore, oppure soltanto
posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli
autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano
comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate
nell'articolo 167,comma 4;
b) di cui al comma 3, lettera e) e lettera g), quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con
il carico e le altre dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite
dall'articolo 62, a con dizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso
siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate
nell'articolo 167, comma 4.
7. I
veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera e che
eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione
alla circolazione a condizione che:
a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali
dell'articolo 61;
b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'articolo 226
risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello
stesso articolo 226;
c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano
limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;
d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui al l'articolo 34. Qualora
non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono
richiedere l' apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.
8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse pió caricato non superi le 13 t, non può eccedere:
a) veicoli
a motore isolati:
1) due assi : 20 t;
2) tre assi : 33 t;
3) quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
b) complessi di veicoli:
1) quattro assi: 44 t;
2) cinque o pió assi: 56 t;
3) cinque o pió assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54
t.
9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista la scorta della polizia stradale, questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalità previste dal comma 17. L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto nonchÇ alle opere di rafforzamento necessarie.
11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.
12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.
13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall'articolo 61.
14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorchÇ presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto all'articolo 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a nome e nelladisponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.
15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dallo articolo 93.
16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi d'opera.
17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada.
18. Chiunque, senza aver ottenuto l'autorizzazione, esegua uno dei trasporti eccezionali indicati nei commi 2, 3 e 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali indicati nel comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire quattro milioni.
19. Chiunque esegua trasporti eccezionali ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.
21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell'articolo 54, comma 1,lettera n),è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.
22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'articolo 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo ä soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.
24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18,19, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a sessanta giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a sei mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 19, 21 e 22 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio fino a che non sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da uno a tre mesi.
26. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine agricole eccezionali e
alle macchine operatrici eccezionali.
TITOLO II
DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Capo I - Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche
Art. 13 (Norme per la costruzione e la gestione delle strade)
1. Il Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base della classificazione di cui all'articolo 2, le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi ad eccezione di quelle di esclusivo uso militare. Le norme devono essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al rispetto dell'ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o storico. Le norme che riguardano la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Ministero dell'ambiente, che viene richiesto di specifico concerto nei casi previsti dalla legge.
2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per le strade esistenti allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono l'adeguamento, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti.
3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro due anni dalla entrata in vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalità di cui al comma 1, le norme per la classificazione delle strade esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.
5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.
6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati la cartografia,il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito decreto che il Ministro dei lavori pubblici emana sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale.
7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni del traffico per l'acquisizione di dati che abbiano validitÖ temporale riferita all'anno nonché per adempiere agli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale.
8. Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente articolo, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza strada le, di cui all'articolo 35, comma 3, ha il compito di acquisire i dati dell'intero territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli annualmente nonché comunicarli agli organismi internazionali. Detta struttura cura altresì che i vari enti ottemperino alle direttive, norme e tempi fissati nel presente articolo e nei relativi decreti.
Art. 14 (Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade)
1. Gli enti
proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della
circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo,
nonché delle attrezzature, impianti e servizi
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
2. Gli enti
proprietari provvedono, inoltre:
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;
b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al
presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute
nelle autorizzazioni e nelle concessioni.
3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Per le strade vicinali di cui all'articolo 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.
Art. 15 (Atti vietati)
1. Su tutte
le strade e loro pertinenze è vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere,le piantagioni e gli
impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la
piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica
stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e
nelle relative opere di raccolta e di scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui
terreni sottostanti e) far circolare bestiame, fatta eccezione per
quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
f) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie,
insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote
dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle
cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque
natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1,lettere a),b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 16 (Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati)
1. Ai
proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei
centri abitati è vietato:
a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei
terreni laterali alle strade;
b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade,
edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o
piantagioni ovvero recinzioni. Il regolamento,in relazione alla tipologia dei divieti
indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2,comma 2,nonché alle strade vicinali,
determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra,
prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma
entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici.
Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 17(Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati)
1. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve devesi assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.
2. All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
4. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 18 (Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati)
1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
6. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 19 (Distanze di sicurezza dalle strade)
1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri a segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonché di stabilimenti che interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica o la regolarità della circolazione stradale, è stabilita dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di esse, dal prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e dei vigili del fuoco.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni.
3. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 20 (Occupazione della sede stradale)
1. Sulle strade di tipo A), B), C), e D) ä vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata puï essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico.
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni puï essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'articolo 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, i comuni, limitatamente alle occupazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del codice,possono autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del presente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell' obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 21 (Opere, depositi e cantieri stradali)
1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.
3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 22 (Accessi e diramazioni)
1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada, non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, ne nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.
2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.
3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.
4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1.
6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, ne le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.
7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.
8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.
9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando pió proprietà, compor-tino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.
10.Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. E' comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.
11.Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistentiprivi di autorizzazione, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
12.Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 23 (Pubblicità sulle strade e sui veicoli)
1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano rendere difficile la comprensione o ridurne la visibilità e l'efficacia, ovvero arrecare disturbo agli utenti della strada o distrarre l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per I conducenti degli altri veicoli.
3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o aritistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblici posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornomento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine pratico, I comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posozionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti I cartelli indicanti servozo o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade.
8. E' parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste da questo codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, I comuni possono limitarla a determinate ore mod a particolari periodi dell'anno.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministero dei lavori pubblici può impartire Agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuate del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamernto di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire duemilioni trecentocinquantamila.
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila.
13. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo a carico dell'autore e a proprie spese di rimuovere tutte le opere, cartelli, manifesti ed ogni altro impianto e forma di pubblicità, secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI. Quando la rimozione importa la necessità di entrare nel fondo altrui, la rimozione non può avvenire se non dopo quindici giorni dalla diffida notificata dall'ente proprietario della strada a terzo.
Art. 24 (Pertinenze delle strade)
1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.
2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio.
3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.
4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate,secondo le modalità fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione, o limitino la visibilità.
5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono apparte nere anche a soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento.
6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento dell'autorità pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge e indicato nell'articolo 26, o li trasforma o ne varia l'uso stabilito in tale provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni.
7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della rimozione dell'impianto e delle opere realizzate abusivamente, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione di cui al comma 7 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività esercitata fino all'attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. L'attuazione successiva non esime dal pagamento della somma indicata nel comma 7.
Art. 25 (Attraversamenti ed uso della sede stradale)
1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralcino la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada.
2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell'autorità competente di cui all'articolo 26.
3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.
4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della sede stradale.
5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni.
6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II,del titolo VI.
8. La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino all'attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 26 (Competenza per le autorizzazioni e le concessioni)
1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni; l' eventuale delega è comunicata al Ministero dei lavori pubblici o al prefetto se trattasi di ente locale.
2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.
3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tranviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Ministro dei trasporti, se trattasi di linea ferroviaria, e l'ente proprietario della strada e, se trattasi di strade militari, di concerto con il Ministro della difesa.
Art. 27 (Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni)
1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate al competente ufficio dell'A.N.A.S., e, in caso di strade in concessione, all'ente concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione non consentono al concessionario di adottare il relativo provvedimento.
2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 interessanti strade non statali sono presentate all'ente proprietario della strada.
3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.
4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.
5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi ä fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.
7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione.
8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.
9. L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente titolo puï chiedere un deposito cauzionale.
10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia conforme,che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell'articolo 12.
11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio,la sospensione è definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 28 (Obblighi dei concessionari di determinati servizi)
1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero dei trasporti o alla regione competente. Nel regolamento sono indicate le modalità di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga.
2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni.
Art. 29 (Piantagioni e siepi)
1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 30 (Fabbricati, muri e opere di sostegno)
1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.
2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto, sentito l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie.
3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando le spese al proprietario.
4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.
5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S., per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con decreto del presidente della regione, su proposta del competente ufficio tecnico.
6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, è a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.
7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di cui ai commi 2 e 3.
8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
Art. 31 (Manutenzione delle ripe)
1. I
proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a
monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale,
ivi comprese le opere di sostegno di cui all'articolo 30, lo scoscendimento del terreno,
l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi
o di altro materiale sulla strada.
Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare
di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 32 (Condotta delle acque)
1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.
2. Salvo quanto è stabilito nell'articolo 33, coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto di concessione rilasciato dall'ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.
3. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione.
4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.
5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati nel comma 1, quando non siano ottemperati spontaneamente dall'obbligato.
6. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
Art. 33 (Canali artificiali e manufatti sui medesimi)
1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.
2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a meno che non ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in contrario.
3. I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali artificiali che attraversano la strada devono, nel caso di ricostruzione, essere eseguiti con strutture murarie o in cemento armato, in ferro o miste secondo le indicazioni e le prescrizioni tecniche dell'ente proprietario della strada in relazione ai carichi ammissibili per la strada interessata. Non sono comprese in questa disposizione le opere ricadenti in località soggette a servitó militari per le quali si ravvisa l'opportunità di provvedere diversamente.
4. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con le prescrizioni sopra indicate è obbligatoria da parte dei proprietari o utenti delle acque ed è a loro spese:
a) quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da canali artificiali
b) quando, a giudizio dell'ente proprietario, i manufatti presentano condizioni di insufficiente sicurezza.
5. E', altresì, a carico di detti proprietari la manutenzione dei manufatti ricostruiti.
6. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar luogo all'allargamento della sede stradale, il relativo costo è a carico dell'ente proprietario della strada, fermo restando a carico dei proprietari, possessori o utenti delle acque, l'onere di manutenzione dell'intero manufatto.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
Art. 34 (Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali)
1. I mezzi d'opera di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n), devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata.
2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad integrazione dell'indennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50%, e deve essere versata insieme alla normale tariffa alle porte controllate manualmente.
3. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono in un apposito capitolo di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
4. Il regolamento determina le modalità di assegnazione dei proventi delle somme di cui al comma 3 agli enti proprietari delle strade a esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture.
5. Se il
mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al comma 1, il conducente è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila. Se non è stato corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal medesimo
comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma terzo della legge 24
gennaio 1978, n.27, e successive modificazioni, a carico del proprietario.
____________
(*) Il testo dell'art. 1, terzo comma, della legge n. 27/1978
(Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), aggiunto dall'art. 5, quarantanovesimo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è il seguente: Per i veicoli e gli autoscafi iscritti nei pubblici registri, qualora il pagamento sia effettuato entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito, si applica a carico del proprietario del veicolo o autoscafo una sopratassa pari al dieci per cento dell'importo dei tributi dovuti per il veicolo o autoscafo cui il pagamento si riferisce. La sopratassa è elevata al venti per cento se il pagamento è effettuato entro il secondo mese successivo alla scadenza del termine stabilito. Qualora il versamento sia effettuato successivamente la sopratassa è pari all'importo del tributo dovuto. In caso di insufficiente pagamento le predette sopratasse sono dovute sulla parte dei tributi non corrisposta. L'importo delle sopratasse non può essere inferiore a lire cinquemila.
Capo II - Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale
Art. 35 (Competenze)
1. Il Ministero dei lavori pubblici è competente ad impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, sentito il Ministero dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza, su tutte le strade, eccetto quelle di esclusivo uso militare, in ordine alle quali è competente il comando militare territoriale. Stabilisce,inoltre, i criteri per la pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari delle strade, coordinando questi ultimi nei casi e nei modi previsti dal regolamento e, comunque, ove si renda necessario.
2. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme del regolamento per l'esecuzione del presente codice alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia. Analogamente il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme regolamentari relative alle segnalazioni di cui all'articolo 44.
3. L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che è posto alle dirette dipendenze del Ministro dei lavori pubblici. All'Ispettorato sono demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre attribuzioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui al presente codice,le quali sono svolte con autonomia funzionale ed operativa.
Art. 36 (Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana)
1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico.
2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. L'elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Le province provvedono all'adozione di piani del traffico per la viabilità extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate. La legge regionale può prevedere, ai sensi dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (*), che alla redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate all'articolo 17 della stessa, provvedano gli organi della città metropolitana.
4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico, ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.
5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dei lavori pubblici per l'inserimento nel sistema informativo previsto dall'articolo 226, comma 2. Allo stesso adempimento è tenuto il presidente della provincia quando sia data attuazione alla disposizione di cui al comma 3.
6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro dei lavori pubbici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro per i problemi delle aree urbane, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto. Il piano urbano del traffico viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale fissato dalla regione ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire la integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le autorità indicate dall'articolo 27,terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, convocano una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni, anche statali, interessate.
8. E' istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, l'albo degli esperti in materia di piani di traffico, formato mediante concorso biennale per titoli. Il bando di concorso è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica.
9. A partire dalla data di formazione dell'albo degli esperti di cui al comma 8 è fatto obbligo di conferire l'incarico della redazione dei piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati appartenenti al proprio Ufficio tecnico del traffico, agli esperti specializzati inclusi nell'albo stesso.
10.I comuni
e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero dei
lavori pubblici a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero
provvede alla esecuzione d'ufficio del piano e alla sua realizzazione.
____________
(*) Il testo dell'art. 3, comma 4, della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie
locali) è il seguente:"4. La regione determina gli obiettivi della programmazione
economico-sociale e territoriale e su questa base ripartisce le risorse destinate al
finanziamento del programma di investimenti degli enti locali". Ä Il testo dell'art.
17 della stessa legge n. 142/1990 è il seguente: "Art. 17 (Aree metropolitane). Ä
1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano,
Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui
insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione e in ordine alle attività
economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e
alle caratteristiche culturali e alle ;caratteristiche territoriali.
2. La regione procede alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana,
sentiti i comuni e le province interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio di una provincia si procede
alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali e all'istituzione di nuove
province ai sensi dell'articolo 16 considerando l'area metropolitana come territorio di
una nuova provincia.
4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come autorità metropolitana con
specifica podestà statuaria ed assume la denominazione di "città
metropolitana".
5. In attuazione dell'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
(statuto speciale per la Sardegna), la regione Sardegna puï con legge dare attuazione a
quanto previsto nel presente articolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari".
Ä Il testo dell'art.19 della citata legge n. 142/1990 è il seguente:"Art. 19
(Funzioni della città metropolitana e dei comuni).Ä 1. La legge regionale, nel ripartire
fra i comuni e la città metropolitana le funzioni amministrative, attribuisce alla città
metropolitana, oltre alle funzioni di competenza provinciale, le funzioni normalmente
affidate ai comuni quando hanno percepito carattere sovracomunale o debbono, per ragioni
di economicità ed efficienza, essere svolte in forma coordinata nell'area metropolitana,
nell'ambito delle seguenti materie:
a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;
b) viabilità, traffico e trasporti;
c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
f) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.
2. Alla
città metropolitana competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi ad essi
attribuiti.
3. Ai comuni dell'area metropolitana restano le funzioni non attribuite espressamente alla
"città metropolitana". Ä Il testo dell'art. 27, comma 3, della legge n.
142/1990, più volte citata è il seguente: "3. Per verificare la possibilità di
concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della
provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le
amministrazioni interessate."
Art. 37 (Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale)
1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:
a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;
c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali;
d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di competenza del comune.
2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi. L'apposizione e la manutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti.
3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro dei lavori pubblici, che decide in merito.
Art. 38 (Segnaletica stradale)
1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:
a) segnali verticali;
b) segnali orizzontali;
c) segnali luminosi;
d) segnali ed attrezzature complementari.
2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui all'articolo 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui all'articolo 43.
3. E' ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione.
4. Quanto stabilito dalle presenti norme e dal regolamento per la segnaletica stradale fuori dai centri abitati, si applica anche nei centri abitati alle strade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocità pari o superiore a 70 km/h.
5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro denominazione, il significato, i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali, rifrangenza,illuminazione), le modalità di tracciamento, apposizione ed applicazione (distanze ed altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di obbligatorietà. Sono, inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettive didascalie costituiscono esplicazione del significato anche ai fini del comportamento dell'utente della strada. I segnali sono, comunque, collocati in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide.
6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di uniformità sul territorio nazionale, fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale vigente.
7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale ä stata collocata.
8. E' vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal regolamento.
9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla installazione dei complessi segnaletici di direzione, in corrispondenza o prossimità delle intersezioni stradali.
10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte all'uso pubblico. Nelle aree private non aperte all'uso pubblico l'utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli prescritti dal regolamento.
11. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade di uso pubblico è ammessa l'installazione di segnaletica stradale militare, con modalità particolari di apposizione, le cui norme sono fissate dal regolamento. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a consentire l'installazione provvisoria o permanente dei segnali ritenuti necessari dall'autorità militare per la circolazione dei propri veicoli.
12. I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede promiscua sono tenuti a rispettare la segnaletica stradale, salvo che sia diversamente disposto dalle presenti norme.
13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
14. Nei confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono agli obblighi di cui al presente articolo o al regolamento o che facciano uso improprio delle segnaletiche previste, il Ministero dei lavori pubblici ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemperanza nel termine di quindici giorni dall'ingiunzione, provvede il Ministro dei lavori pubblici ponendo a carico dell'ente proprietario della strada le spese relative, con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
15. Le violazioni da parte degli utenti della strada delle disposizioni del presente articolo sono regolate dall'articolo 146.
Art. 39 (Segnali verticali)
1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:
A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;
B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:
a) segnali di precedenza;
b) segnali di divieto;
c) segnali di obbligo;
C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:
a) segnali di preavviso;
b) segnali di direzione;
c) segnali di conferma;
d) segnali di identificazione strade;
e) segnali di itinerario;
f) segnali di località e centro abitato;
g) segnali di nome strada;
h) segnali turistici e di territorio;
i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;
l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.
2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e diapposizione.
3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento si applica il comma 13 dell'articolo 38.
Art. 40 (Segnali orizzontali)
1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire.
2. I segnali orizzontali si dividono in:
a) strisce longitudinali;
b) strisce trasversali;
c) attraversamenti pedonali o ciclabili;
d) frecce direzionali;
e) iscrizioni e simboli;
f) strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata;
g) isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata;
h) strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea;
i) altri segnali stabiliti dal regolamento.
3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le continue, eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza, indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata; le discontinue delimitano le corsie di marcia o la carreggiata.
4. Una striscia longitudinale continua può affiancarne un'altra discontinua; in tal caso esse indicano ai conducenti, marcianti alla destra di quella discontinua, la possibilità di oltrepassarle.
5. Una striscia trasversale continua indica il limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche o il segnale di "fermarsi e dare precedenza" o il segnale di "passaggio a livello" ovvero un segnale manuale del personale che espleta servizio di polizia stradale.
6. Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo, se necessario, per rispettare il segnale "dare precedenza".
7. Nel regolamento sono stabilite norme per le forme, le dimensioni, i colori, i simboli e le caratteristiche dei segnali stradali orizzontali, nonché le loro modalità di applicazione.
8. Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate: le discontinue possono essere oltrepassate sempre che siano rispettate tutte le altre norme di circolazione. E' vietato valicare le strisce longitudinali continue, tranne che dalla parte dove è eventualmente affiancata una discontinua.
9. Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate solo dai veicoli in attività di servizio di pubblico interesse e dai veicoli che debbono effettuare una sosta di emergenza.
10. E' vietata:
a) la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da una striscia continua;
b) la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per il cambio di corsia;
c) la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie riservate.
11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento o altri segnali di pericolo in prossimità degli attraversamenti stessi.
Art. 41 (Segnali luminosi)
1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie
a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;
b) segnali luminosi di indicazione;
c) lanterne semaforiche veicolari normali;
d) lanterne semaforiche veicolari di corsia;
e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;
f) lanterne semaforiche pedonali;
g) lanterne semaforiche per velocipedi;
h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;
i) lanterna semaforica gialla lampeggiante;
l) lanterne semaforiche speciali;
m) segnali luminosi particolari.
2. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di forma circolare e di colore:
a) rosso, con significato di arresto;
b) giallo, con significato di preavviso di arresto;
c) verde, con significato di via libera.
3. Le luci delle lanterne semaforiche di corsia sono a forma di freccia colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalla freccia.
4. Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico sono a forma di barra bianca su fondo nero, orizzontale con significato di arresto, verticale o inclinata a destra o sinistra con significato di via libera, rispettivamente diritto, a destra o sinistra, e di un triangolo giallo su fondo nero, con significato di preavviso di arresto.
5. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche per non vedenti. Le luci delle lanterne semaforiche pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero. I colori sono:
a) rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di effettuare l'attraversamento, né di impegnare la carreggiata;
b) giallo, con significato di sgombero dell'attraversamento pedonale e consente ai pedoni che si trovano all'interno dello attraversamento di sgombrarlo il più rapidamente possibile e vieta a quelli che si trovano sul marciapiede di impegnare la carreggiata;
c) verde, con significato di via libera e consente ai pedoni l'attraversamento della carreggiata nella sola direzione consentita dalla luce verde.
6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile.
7. Le luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili sono rossa a forma di X, con significato di divieto di percorrere la corsia o di impegnare il varco sottostante la luce, e verde a forma di freccia, con significato di consenso a percorrere la corsia o ad impegnare il varco sottostante la luce.
8. Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente articolo sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento del grado di protezione e delle caratteristiche geometriche, fotometriche, cromatiche e di idoneità indicati dal regolamento e da specifiche normative.
9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale; in ogni caso i veicoli non possono impegnare l'area di intersezione se i conducenti non hanno la certezza di poterla sgombrare prima dell'accensione della luce rossa; i conducenti devono dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai ciclisti ai quali sia data contemporaneamente via libera; i conducenti in svolta devono, altresì, dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ai veicoli della corrente di traffico nella quale vanno ad immettersi.
10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza.
11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.
12. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle per i veicoli di trasporto pubblico hanno lo stesso significato delle corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali, ma limitatamente ai soli veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalle frecce o dalle barre; di conseguenza, i conducenti di detti veicoli devono attenersi alle stesse disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11.
13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i velocipedi risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il pedone o il ciclista ha l'obbligo di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che consentano il passaggio ai veicoli che interferiscono con la sua traiettoria di attraversamento.
14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, gialla o rossa a forma di bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso comportamento dei veicoli nel caso di lanterne semaforiche veicolari normali di cui rispettivamente ai commi 9, 10 e 11.
15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni.
16. Durante il periodo di accensione delle luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili, i conducenti non possono percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti alla luce rossa a forma di X; possono percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti la luce verde a forma di freccia rivolta verso il basso. E' vietato ai veicoli di arrestarsi comunque dinnanzi alle luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili anche quando venga data l'indicazione della X rossa.
17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1, lettera i), i veicoli possono procedere purché a moderata velocità e con particolare prudenza, rispettando le norme di precedenza.
18. Qualora per avaria o per altre cause una lanterna semaforica veicolare di qualsiasi tipo sia spenta o presenti indicazioni anomale, il conducente ha l'obbligo di procedere a minima velocità e di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che consentono il passaggio. Se, peraltro, le indicazioni a lui dirette sono ripetute da altre lanterne semaforiche efficienti egli deve tener conto di esse.
19. Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni, colori e simboli dei segnali luminosi, nonché le modalità di impiego e il comportamento che l'utente della strada deve tenere in rapporto alle varie situazioni segnalate.
Art. 42 (Segnali complementari)
1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto:
a) il tracciato stradale;
b) particolari curve e punti critici;
c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.
2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità.
3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e le modalità di impiego e di apposizione.
Art. 43 (Segnalazioni degli agenti del traffico)
1. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico.
2. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica stradale ovvero delle norme di circolazione.
3. Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le seguenti:
a) braccio alzato verticalmente significa: "attenzione, arresto" per tutti gli utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano più in grado di fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza; se il segnale è fatto in una intersezione, esso non impone l'arresto ai conducenti che abbiano già impegnato l'intersezione stessa;
b) braccio o braccia tesi orizzontalmente significano: "arresto" per tutti gli utenti, qualunque sia il loro senso di marcia, provenienti da direzioni intersecanti quella indicata dal braccio o dalle braccia, e per contro "via libera" per coloro che percorrono la direzione indicata dal braccio o dalle braccia.
4. Dopo le segnalazioni di cui al comma 3, l'agente potrà abbassare il braccio o le braccia; la nuova posizione significa ugualmente "arresto" per tutti gli utenti che si trovano di fronte all'agente o dietro di lui e "via libera" per coloro che si trovano di fianco.
5. Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza della circolazione, possono altresì far accelerare o rallentare la marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti veicolari o singoli veicoli, nonché dare altri ordini necessari a risolvere situazioni contingenti, anche se in contrasto con la segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione.
6. Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni eventualmente necessarie per la regolazione del traffico, nonché modalità e mezzi per rendere facilmente riconoscibili e visibili a distanza, sia di giorno che di notte, gli agenti preposti alla regolazione del traffico e i loro ordini, anche a mezzo di apposito segnale distintivo.
Art. 44 (Passaggi a livello)
1. In corrispondenza dei passaggi a livello con barriere può essere collocato, a destra della strada, un dispositivo ad una luce rossa fissa, posto a cura e spese dell'esercente la ferrovia, il quale avverta in tempo utile della chiusura delle barriere, integrato da altro dispositivo di segnalazione acustica. I dispositivi, luminoso e acustico, sono obbligatori qualora trattasi di barriere manovrate a distanza o non visibili direttamente dal posto di manovra. Sono considerate barriere le sbarre, i cancelli e gli altri dispositivi di chiusura equivalenti.
2. In corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere deve essere collocato, sulla destra della strada, a cura e spese dell'esercente la ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente che entra in funzione per avvertire in tempo utile della chiusura delle semibarriere, integrato da un dispositivo di segnalazione acustica. Le semibarriere possono essere installate solo nel caso che la carreggiata sia divisa nei due sensi di marcia da spartitraffico invalicabile di adeguata lunghezza. I passaggi a livello su strada a senso unico muniti di barriere che sbarrano l'intera carreggiata solo in entrata sono considerati passaggi a livello con semibarriere.
3. Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed orizzontali obbligatori di presegnalazione e di segnalazione dei passaggi a livello, le caratteristiche dei segnali verticali, luminosi ed acustici, nonché la superficie minima rifrangente delle barriere, delle semibarriere e dei cavalletti da collocare in caso di avaria.
4. Le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello e quelle per assicurare la visibilità delle strade ferrate hanno carattere di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
Art. 45 (Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni)
1.Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.
2. Il Ministero dei lavori pubblici può intimare agli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle province, alle imprese o persone autorizzate o incaricate della collocazione della segnaletica, di sostituire, integrare, spostare,rimuovere o correggere, entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per caratteristiche, modalità di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizioni delle presenti norme e del regolamento, dei decreti e direttive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con altra segnaletica, nonché a provvedere alla collocazione della segnaletica mancante. Per la segnaletica dei passaggi a livello di cui all'articolo 44 i provvedimenti vengono presi d'intesa con il Ministero dei trasporti.
3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione, la sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero la correzione e quanto altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle norme di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero dei lavori pubblici, che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli uffici centrali o periferici.
4. Le spese relative sono recuperate dal Ministro dei lavori pubblici, a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in opera dai soggetti autorizzati, l'ente proprietario della strada può intimare, ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare, rimuovere immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni, i segnali che non siano conformi alle norme di cui al comma 2 o che siano anche parzialmente deteriorati o non più corrispondenti alle condizioni locali o che possano disturbare o confondere la visione di altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine indicato nella intimazione, l'ente proprietario della strada provvede d'ufficio, a spese del trasgressore. Il prefetto su richiesta dell'ente proprietario ne ingiunge il pagamento con propria ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione.
7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
8. La fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle imprese autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale di cui all'articolo 35, comma 3, che provvede, a mezzo di specifico servizio, ad accertare i requisiti tecnico-professionali e la dotazione di adeguate attrezzature che saranno indicati nel regolamento. Nel regolamento sono, altresì, stabiliti i casi di revoca dell'autorizzazione.
9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque difformi dai prototipi omologati o approvati è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto della violazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
TITOLO III
DEI VEICOLI
Capo I - Dei veicoli in generale
Art. 46 (Nozione di veicolo)
1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento.
Art. 47 (Classificazione dei veicoli)
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:
a) - categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
- categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
- categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
- categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
- categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
d) - categoria 0: rimorchi (compresi i semirimorchi);
- categoria 01: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
- categoria 02: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
- categoria 03: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
- categoria 04: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.
Art. 48 (Veicoli a braccia)
1. I veicoli a braccia sono quelli:
a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;
b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.
Art.
49 (Veicoli a trazione animale)
1. I veicoli a
trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più animali e si distinguono in:
a) veicoli destinati
principalmente al trasporto di persone;
b) veicoli destinati
principalmente al trasporto di cose;
c) carri agricoli
destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.
2. I veicoli a
trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.
Art. 50
(Velocipedi)
1. I velocipedi sono
i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per
mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul
veicolo.
2. I velocipedi non
possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.
Art. 51
(Slitte)
1. La circolazione
delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini, a trazione animale, è ammessa
soltanto quando le strade sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad
evitare il danneggiamento del manto stradale.
2. Chiunque circola
con slitte in assenza delle condizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
Art. 52
(Ciclomotori)
1. I ciclomotori
sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:
a) motore di
cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
b) capacità di
sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h.
2. I ciclomotori a
tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le
dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con
decreto del Ministro dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle
corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti
emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa,
recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario.
3. Le
caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel
regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche
suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni
tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.
4. Detti veicoli,
qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e
2 sono considerati motoveicoli.
Art.
53 (Motoveicoli)
1. I motoveicoli
sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:
a) motocicli:
veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due
compreso il conducente;
b) motocarrozzette:
veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo
quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
c) motoveicoli per
trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci
di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;
d) motocarri:
veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
e) mototrattori:
motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione
deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi
dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore;
f) motoveicoli per
trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di
persone in particolari condizioni, e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di
speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) motoveicoli per
uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate
permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e
dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;
h) quadricicli a
motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona
oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la
cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a
trazione elettrica,
capaci di sviluppare
su strada orizzontale una velocità massima
fino a 80 km/h. Le
caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora
superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.
2.
Sono,altresì,considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti
da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d),
f) e g).
3. Nel regolamento
sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti
specifici e motoveicoli per uso speciale.
4. I motoveicoli non
possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa
complessiva a pieno carico di un motoveicolo non puï eccedere 2,5 t.
5. I motoarticolati
possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.
6. I motoveicoli di
cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le
persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.
Art. 54
(Autoveicoli)
1. Gli autoveicoli
sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono
in:
a) autovetture:
veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello
del conducente;
b) autobus: veicoli
destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del
conducente;
c) autoveicoli per
trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a
3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di
cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
d) autocarri:
veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto
delle cose stesse;
e) trattori
stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per
trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in
particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali
attrezzature relative a tale scopo;
g) autoveicoli per
uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali
attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è
consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle
attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature
stesse;
h) autotreni:
complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una
motrice. Ai soli fini della applicazione dell'articolo 61, commi 1 e 2, costituiscono
un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari
attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono
superate le dimensioni massime di cui all'articolo 61, il veicolo o il trasporto è
considerato eccezionale;
i) autoarticolati:
complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
l) autosnodati:
autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su
questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi
rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei
viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti
possono essere effettuate soltanto in officina;
m) autocaravan:
veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti
al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;
n) mezzi d'opera:
veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il
trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di
escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il
ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o
complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa
stabiliti nell'articolo 62 e non superiori a quelli di cui all'articolo 10, comma 8, e
comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'articolo 61. I mezzi d'opera
devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso
misto su strada e fuori strada.
2. Nel regolamento
sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di
autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per
usi speciali.
Art.
55 (Filoveicoli)
1. I filoveicoli
sono veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea di
contatto per l'alimentazione; sono consentite la installazione a bordo di un motore
ausiliario di trazione, non necessariamente elettrico, e l'alimentazione dei motori da una
sorgente ausiliaria di energia elettrica.
2. I filoveicoli
possono essere distinti, compatibilmente con le loro caratteristiche, nelle categorie
previste dall'articolo 54 per gli autoveicoli.
Art. 57
(Macchine agricole)
1. Le macchine
agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività
agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio
trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti
agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono,
altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività.
2. Ai fini della
circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:
a) SEMOVENTI:
1) trattrici
agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi,
prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti
agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente
equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della
trattrice agricola;
2) macchine agricole
operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali
apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;
3) macchine agricole
operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere
equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente.
La massa complessiva non puï superare 0,7 t compreso il conducente;
b) TRAINATE:
1) macchine agricole
operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di
attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili
dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero
3);
2) rimorchi
agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono
eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa
complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante
della trattrice traente;
3. Ai fini della
circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema
equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40
km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici,
purché muniti di sovrappattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con
carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la
velocità di 15 km/h.
4. Le macchine
agricole di cui alla lettera a),numeri 1) e 2),e di cui alla lettera b), numero 1),possono
essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso
quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto
esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente.
Art.
58 (Macchine operatrici)
1. Le macchine
operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare
su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In
quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo
spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere,
nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.
2. Ai fini della
circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:
a) macchine
impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture
stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine
sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli
destinati alla movimentazione di cose.
3. Le macchine
operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate
con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del
conducente.
4. Ai fini della
circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non
pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la
velocità di 15 km/h.
Art.
59 (Veicoli con caratteristiche atipiche)
1. Sono considerati
atipici i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i
microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli che per le
loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti negli articoli dal 52 al
58.
2. Il Ministro dei
trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:
a) la categoria, fra
quelle individuate nei suddetti articoli, alla quale i veicoli atipici devono essere
assimilati ai fini della circolazione e della guida;
b) i requisiti
tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di
equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.
Art.
60 (Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e
collezionistico)
1. Sono considerati
appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli
autoveicol d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e
collezionistico.
2. Rientrano nella
categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A.
perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini
della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa
costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli
equipaggiamenti, alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione.
Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico della Direzione
generale della M.C.T.C..
3. I veicoli d'epoca
sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro
circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o
raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di
svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono
essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione è compresa la località sede
della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da
parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella
autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la
velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di
veicolo;
b) il trasferimento
di proprietà degli stessi deve essere comunicato alla Direzione generale della M.C.T.C.,
per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
4. Rientrano nella
categoria dei motoveicoli ed autoveicoli di interesse storico o collezionistico tutti
quelli di cui risulti l'iscrizione nei registri previsti dall'articolo 5, comma
trentaquattresimo del decreto-legge 30 dicembre 1982,n.953 (*), convertito con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n.53. I detti veicoli, qualora non iscritti
al P.R.A. alla data di entrata in vigore del presente codice, per poter circolare devono
essere reimmatricolati ed iscritti nei registri del P.R.A., secondo le norme del presente
codice. La reimmatricolazione è ammessa quando i motoveicoli e gli autoveicoli rivestono
le caratteristiche di valore storico o collezionistico necessarie per individuare tale
tipo di veicoli, determinate dal regolamento.Il regolamento stabilisce anche le
caratteristiche ed i requisiti tecnici che i predetti veicoli devono presentare e che si
ricollegano ai requisiti previsti al momento della costruzione, con le modificazioni
necessarie per adattarli alle attuali esigenze della circolazione.I medesimi veicoli sono
iscritti in apposito elenco presso la Direzione generale della M.C.T.C..
5. I veicoli di
interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i
requisiti previsti per questo tipo di veicoli determinati dal regolamento ai sensi del
comma 4.
6. Chiunque circola
con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui
al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a
lire quattrocentomila se si tratta di autoveicoli, o da lire cinquantamila a lire
duecentomila se si tratta di motoveicoli.
____________
(*) Il testo del trentaquattresimo comma dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982 (Misure in
materia tributaria) è il seguente: "Gli autoveicoli e i motocicli d'interesse
storico, inseriti nei registri: Automotoclub storico italiano, Storico Lancia, Italiano
FIAT, Italiano Alfa Romeo, sono esenti dalle tasse e dalla sopratassa indicata nel
trentaquattresimo comma".
Art.
61 (Sagoma limite)
1. Fatto salvo
quanto disposto nell'articolo 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni
veicolo compreso il suo carico deve avere:
a) larghezza massima
non eccedente 2,50 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute
ai retrovisori, purché mobili;
b) altezza massima
non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea
urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia
di 4,30 m;
c) lunghezza totale,
compresi gli organi di traino, non eccedente 7,50 m per i veicoli ad un asse e 12 m, con
l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati a due o più assi.
2. Gli
autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli
organi di traino, di 16,50 m,sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel
regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di
persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza
massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di
18,35 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento.
3. Le
caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono stabilite
con decreto del Ministro dei trasporti.
4. La larghezza
massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata
(ATP) può raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai
retrovisori,purché mobili.
5. Ai fini della
inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce
le condizioni da soddisfare e le modalità di controllo.
6. I veicoli che per
specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di
sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come
veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel
regolamento.
7. Chiunque circola
con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di
sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto
eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire duemilioni. Per la prosecuzione del viaggio si applicano le
disposizioni contenute nell'articolo 164, comma 9.
Art. 62
(Massa limite)
1. La massa limite
complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nell'articolo 10 e nei
commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in
ordine di marcia e da quella del suo carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un
asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a tre o più assi.
2. Con esclusione
dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio
trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2, la massa
complessiva a pieno carico non può eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell'unità
posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o più assi.
3. Salvo quanto
diversamente previsto dall'articolo 104, per i veicoli a motore isolati muniti di
pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada
non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la
distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa complessiva a pieno
carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25
t se si tratta di veicoli a tre o più assi;26 t e 32 t, rispettivamente, se si tratta di
veicoli a tre o a quattro o più assi quando l'asse motore è munito di pneumatici
accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei
trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici
di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t.
4. Nel rispetto
delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre
assi non può superare 24 t, quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi
non può superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato
non può superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o più assi.
5. Qualunque sia il
tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più caricato non deve eccedere 12 t.
6. In corrispondenza
di due assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 t, se la distanza assiale
è inferiore a 1m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed
inferiore a 1,3 m il limite non può superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o
superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non può eccedere 20 t.
7. Chiunque circola
con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall'articolo 167, i
limiti di massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento è soggetto alle
sanzioni previste dall'articolo 10.
Art. 63
(Traino veicoli)
1. Nessun veicolo
può trainare o essere trainato da più di un veicolo, salvo che ciò risulti necessario
per l'effettuazione dei trasporti eccezionali di cui all'articolo 10, e salvo quanto
disposto dall'articolo 105.
2. Un autoveicolo
può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non è più atto a circolare per
avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall'articolo 159. La
solidità dell'attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida devono
rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione.
3. Salvo quanto
indicato nel comma 2, il Ministero dei trasporti può autorizzare, per speciali esigenze,
il traino con autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi.
4. Nel regolamento
sono stabiliti i criteri per la determinazione della massa limite rimorchiabile, nonché
le modalità e procedure per l'agganciamento.
5. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Capo
II - Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi
Art.
64 (Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e
delle slitte)
1. I veicoli a
trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace
e disposto in modo da poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente
manovrato.
2. Sono vietati i
dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale.
3. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo e dell'articolo 69 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 65
(Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte)
1. Nelle ore e nei
casi previsti dall'articolo 152, comma 1, i veicoli a trazione animale e le slitte devono
esser muniti di due fanali anteriori che emettano in avanti luce bianca e di due fanali
posteriori che emettano all'indietro luce rossa, disposti sui lati del veicolo. Devono,
altresì, essere muniti di due catadiottri bianchi anteriormente, due catadiottri rossi
posteriormente e di un catadiottro arancione su ciascun lato.
2. I veicoli di cui
al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile di pericolo.
3. Chiunque circola
con un veicolo a trazione animale o con una slitta non provvisti di dispositivi di
segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei medesimi è prescritto, ovvero con
dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo
69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 66
(Cerchioni alle ruote)
1. I veicoli a
trazione animale, di massa complessiva a pieno carico sino a 6 t, possono essere muniti di
cerchioni metallici, sempre che tale massa non superi 0,15 volte la somma della larghezza
dei cerchioni, espressa in centimetri. In ogni altro caso i veicoli devono essere muniti
di ruote gommate.
2. La larghezza di
ciascun cerchione non può essere mai inferiore a 50 mm; i bordi del cerchione a contatto
della strada devono essere arrotondati con raggio non inferiore allo spessore del
cerchione metallico; nella determinazione della larghezza si tiene conto dei raccordi
nella misura massima di 5 mm per parte.
3. La superficie di
rotolamento della ruota deve essere cilindrica senza spigoli, sporgenze o discontinuità.
4. I comuni
accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la massa complessiva a pieno carico
consentita per ogni veicolo a trazione animale destinato a trasporto di cose.
5. Chiunque circola
con un veicolo a trazione animale non rispondente ai requisiti stabiliti dal presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 67
(Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte)
1. I veicoli a
trazione animale e le slitte devono essere muniti di una targa contenente le indicazioni
del proprietario, del comune di residenza, della categoria di appartenenza, del numero di
matricola e, per quelli destinati al trasporto di cose, della massa complessiva a pieno
carico, nonché della larghezza dei cerchioni.
2. La targa deve
essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle indicazioni prescritte o
quando le indicazioni stesse non siano più chiaramente leggibili.
3. La fornitura
delle targhe è riservata ai comuni che le consegnano agli interessati complete delle
indicazioni stabilite dal comma 1. Il modello delle targhe è indicato nel regolamento. Il
prezzo che l'interessato corrisponderà al comune è stabilito con decreto del Ministro
dei lavori pubblici.
4. I veicoli a
trazione animale e le slitte sono immatricolati in apposito registro del comune di
residenza del proprietario.
5. Chiunque circola
con un veicolo a trazione animale o con una slitta non munito della targa
prescritta,ovvero viola le disposizioni del comma 2, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
6. Chiunque
abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione animale o slitte, ovvero usa
targhe abusivamente fabbricate, è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
7. Alle violazioni
di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della
targa non rispondente ai requisiti indicati o abusivamente fabbricata, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
|
Art. 68
(Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi)
1. I velocipedi
devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a) per la frenatura:
di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace
sulle rispettive ruote;
b) per le
segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le
segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse
e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed
analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di
segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle
ore e nei casi previsti dall'articolo 152, comma 1.
3. Le disposizioni
previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono
usati durante competizioni sportive.
4. Con decreto del
Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali
nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che
consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.
5. I velocipedi
possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le
cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.
6. Chiunque circola
con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di
segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel
presente articolo e nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
7. Chiunque circola
con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
8. Chiunque produce
o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi
al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non
costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire duemilioni.
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Art. 69
(Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione
animale, delle slitte e dei velocipedi)
1. Nel regolamento
sono stabiliti, per i veicoli di cui agli articoli 49, 50 e 51, il numero, il colore, le
caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e le
caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di frenatura dei veicoli a
trazione animale e dei velocipedi, nonché, limitatamente ai velocipedi le caratteristiche
dei dispositivi di segnalazione acustica.
Art.
70 Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte)
1. I comuni sono
autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale.
Tale servizio si svolge nell'area comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le
zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. I veicoli a
trazione animale destinati a servizi di piazza, oltre alla targa indicata nell'articolo
67, devono essere muniti di altra targa con l'indicazione "servizio di piazza".
I comuni possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento
delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza.
2. Il regolamento di
esecuzione determina:
a) i tipi di vettura
a trazione animale con le quali può essere esercitato il servizio di piazza;
b) le condizioni ed
i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza con vetture a trazione
animale;
c) le modalità per
la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque anni;
d) le modalità per
il rilascio delle licenze di cui al comma 1.
3. Nelle località e
nei periodi di tempo in cui è consentito l'uso delle slitte possono essere destinate
slitte al servizio di piazza. Si applicano,in quanto compatibili,le norme sul servizio di
piazza a trazione animale.
4. Chiunque destina
vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto
la relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila. Se la licenza è stata ottenuta, ma non ne sono
osservate le condizioni, la sanzione è del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila. In tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della licenza.
5. Dalla violazione
prevista dal primo periodo del comma 4 consegue la sanzione accessoria della confisca del
veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Capo
III - Veicoli a motore e loro rimorchi
Sezione
I - Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione
Art.
71 (Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro
rimorchi)
1. Le
caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che
interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione
dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette
ad accertamento e sono indicate nel regolamento.
2. Il Ministro dei
trasporti, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente per gli aspetti
di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente
le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli
a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli
blindati.
3. Il Ministro dei
trasporti, con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati,
stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai
commi 1 e 2, nonché le modalità per il loro accertamento.
4. Qualora i decreti
di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie le
prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; in alternativa a
quanto prescritto nei richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto comunitario,
l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche
contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le
Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti.
5. Con provvedimento
del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. - sono approvate tabelle e
norme di unificazione riguardanti le materie di propria competenza.
6. Chiunque circola
con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di
merci pericolose, la sanzione amministrativa è da lire duecentomila a lire ottocentomila.
Art.
72 (Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi)
1. I ciclomotori, i
motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di
segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi
silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di
segnalazione acustica;
d) dispositivi
retrovisori;
e) pneumatici o
sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli e
i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per
la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:
a) dispositivi di
ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine
con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna
categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti;
b) segnale mobile di
pericolo di cui all'articolo 162;
c) contachilometri
avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.
3. Gli autoveicoli
possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi
anche urbani, oppure per la ricezioni di segnali ed informazioni sulle condizioni di
viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di
soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.
4. I filoveicoli
devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto
applicabili a tale tipo di veicolo.
5. I rimorchi devono
essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di
cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì
essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.
6. Il Ministro dei
trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi
supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e
5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di
particolari norme di comportamento.
7. Il Ministro dei
trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di
equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro
trasporto.
8. I dispositivi di
cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei trasporti
- Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreti del Ministro
dei trasporti, salvo quanto previsto nell'articolo 162. Negli stessi decreti è indicata
la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
9. Nei decreti di
cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi,
le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali
e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei
dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità
dell'apposizione.
10. Qualora le norme
di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le
prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei
dispositivi presenti al comma 7;in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti,
l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche
contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le
Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti.
11. L'omologazione
rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere
riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi
internazionali.
12. Con decreto del
Ministro dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di
unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive,
funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.
13. Chiunque circola
con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi
prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti
provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila.
Art.
73 (Veicoli su rotaia in sede promiscua)
1. I veicoli su
rotaia, per circolare in sede promiscua, devono essere muniti di dispositivi di
illuminazione e di segnalazione visiva e acustica analoghi a quelli degli autoveicoli.
Inoltre devono essere muniti di dispositivi tali da consentire al conducente l'agevole
visibilità anche a tergo. Negli stessi il campo di visibilità del conducente, in avanti
e lateralmente, deve essere tale da consentirgli di guidare con sicurezza.
2. Con decreto del
Ministro dei trasporti sono stabilite le caratteristiche e le modalità di installazione
dei dispositivi di cui al comma 1, nonché le caratteristiche del campo di visibilità del
conducente.
3. Chiunque circola
in sede promiscua con un veicolo su rotaia mancante di alcuno dei dispositivi previsti dal
presente articolo o nel quale alcuno dei dispositivi stessi, ivi compreso il campo di
visibilità, non sia conforme per caratteristiche o modalità di installazione e
funzionamento a quanto stabilito ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Art.
74 (Dati di identificazione)
1. I ciclomotori, i
motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione:
a) una targhetta di
identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;
b) un numero di
identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con una struttura portante o
equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o alterato.
2. La targhetta e il
numero di identificazione devono essere collocati in punti visibili, su una parte del
veicolo che normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione del
veicolo stesso.
3. Nel caso in cui
il numero di identificazione del telaio o della struttura portante sia contraffatto,
alterato, manchi o sia illeggibile, deve essere riprodotto, a cura degli uffici della
Direzione generale della M.C.T.C., un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio
con punzone dell'ufficio stesso.
4. Nel regolamento
sono stabilite le caratteristiche, le modalità di applicazione e le indicazioni che
devono contenere le targhette di identificazione, le caratteristiche del numero di
identificazione, le caratteristiche e le modalità di applicazione del numero di ufficio
di cui al comma 3.
5. Qualora le norme
del regolamento si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le
prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; è fatta salva la
facoltà per gli interessati di chiedere, per l'omologazione, l'applicazione delle
corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni
emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa,
recepite dal Ministero dei trasporti.
6. Chiunque
contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del
costruttore, ovvero il numero di identificazione del telaio, è punito con l'arresto da
quattro a dodici mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni, salvo che
il fatto costituisca più grave reato.
Art. 75
(Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e
omologazione)
1. I ciclomotori, i
motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla
circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro
corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali
previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale
velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento è
limitato al solo motore.
2. L'accertamento di
cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici della
Direzione generale della M.C.T.C. con modalità stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve
esibire a corredo della domanda di accertamento.
3. I veicoli
indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, sono
soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai
commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti. Con lo stesso decreto è indcata la documentazione che
l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
4. I veicoli di tipo
omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui
all'articolo 85 o a servizio di piazza,di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per
trasporto di persone di cui all'articolo 87, sono soggetti all'accertamento di cui al
comma 2.
5. Fatti salvi gli
accordi internazionali, l'omologazione totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero,
può essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.
6. L'omologazione
può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento
sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel comma 2.
7. Sono fatte salve
le competenze del Ministero dell'ambiente.
Art.
76 (Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione
di conformità)
1. L'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto con esito favorevole all'accertamento
di cui all'articolo 75, comma 2, rilascia al costruttore del veicolo il certificato di
approvazione.
2. Alla richiesta di
accertamento deve essere unito il certificato di origine del veicolo, rilasciato dal
medesimo costruttore. Quando si tratta di veicoli di tipo omologato in uno Stato membro
delle Comunità europee che, a termine dell'articolo 75, comma 4, sono soggetti
all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, il certificato di origine
è sostituito dalla dichiarazione di conformità di cui al comma 6.
3. Il rilascio del
certificato di approvazione è sospeso per i necessari accertamenti qualora emergano
elementi che facciano presumere che il veicolo o parte di esso siano di illecita
provenienza.
4. Nel regolamento
sono stabilite le caratteristiche e il contenuto del certificato di approvazione e del
certificato di origine.
5. La Direzione
generale della M.C.T.C., visto l'esito favorevole dell'accertamento sul prototipo di cui
all'articolo 75, comma 3, rilascia al costruttore il certificato di omologazione ed il
certificato che contiene la descrizione degli elementi che caratterizzano il veicolo.
6. Per ciascun
veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore rilascia all'acquirente
la dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione, redatta sul modello approvato dal
Ministero dei trasporti, per i veicoli di tipo omologato in Italia in base ad omologazione
nazionale, attesta che il veicolo è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il
costruttore assume la piena responsabilità ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve
tenere una registrazione progressiva delle dichiarazioni di conformità rilasciate.
7. Nel caso di
veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da quello che ha costruito
l'autotelaio, ogni costruttore rilascia, per la parte di propria competenza,la
certificazione di origine che deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità,
o dal certificato di origine relativi all'autotelaio. Nel caso di omologazione in più
fasi, le relative certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni di conformità. I
criteri e le modalità operative per le suddette omologazioni sono stabilite dal Ministro
dei trasporti, con proprio decreto.
8. Chiunque rilascia
la dichiarazione di conformità di cui ai commi 6 e 7 per veicoli non conformi al tipo
omologato è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni.
Art.
77 (Controlli di conformità al tipo omologato)
1. Il Ministero dei
trasporti ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all' accertamento della
conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i
quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità. Ha facoltà, inoltre,
di sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o di revocare
l'omologazione stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato
rispetto della conformità al tipo omologato.
2. Con decreto del
Ministro dei trasporti, sentiti i Ministeri interessati, sono stabiliti i criteri e le
modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I
relativi oneri sono a carico del titolare dell'omologazione.
3. Chiunque produce
o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato è soggetto, se il fatto
non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
unmilione a lire quattromilioni.
4. Sono fatte salve
le competenze del Ministero dell'ambiente.
Art.
78 (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in
circolazione e aggiornamento della carta di circolazione
1. I veicoli a
motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti
uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche
alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento
indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro
sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale
della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei
conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento
sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali,nonché i dispositivi di
equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della
documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità
per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola
con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel
certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il
telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte
visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in
tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte
visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire duemilioni.
4. Le violazioni
suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.
79 (Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione)
1. I veicoli a
motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di
massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e
l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.
2. Nel regolamento
sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a
quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli,
particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i
dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e
delle emissioni inquinanti.
3. Qualora le norme
di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le
prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.
4. Chiunque circola
con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali
prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti o non
egolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Art. 80
(Revisioni)
1. Il Ministro dei
trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per
l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e
dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza
per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni
inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi
8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione generale
della M.C.T.C.. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato
il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che
hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni
contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con
quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei
veicoli a motore.
3. Per le
autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto
promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima
immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze
previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
4. Per i veicoli
destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del
conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a
noleggio con conducente e per i veicoli atipici, la revisione deve essere disposta
annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai
sensi dei commi 5 e 6.
5. Gli uffici della
Direzione generale della M.C.T.C., anche su segnalazione degli organi di polizia stradale
di cui all'articolo 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di
sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento
la revisione di singoli veicoli.
6. I decreti
contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento
acustico ed atmosferico, sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente.
7. In caso di
incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in
conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la
circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2,
intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione del provvedimento di revisione singola.
8. Il Ministro dei
trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni
operative degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto
dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere
al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno
carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in
concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono
la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e
gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli,
esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di
autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti
attività di autoriparazione di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 5 febbraio
1992, n. 122 (1). Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai
consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente
costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo
registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
9. Le imprese di cui
al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e
di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le
revisioni, precisati nel regolamento;il titolare della ditta o, in sua vece, il
responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali
precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della
concessione. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto le modalità tecniche
e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.
10. Il Ministero dei
trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle officine
delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a
revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui
all'ottavo comma sono effettuati, con le modalità di cui all'articolo 19, primo, secondo,
terzo e quarto comma,della legge 1 dicembre 1986,n.870 (2),da personale della Direzione
generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in
qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex
carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle
officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello
Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero dei trasporti, la cui denominazione
viene conseguentemente modificata dal Ministro del tesoro.
11. Nel caso in cui,
nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle
necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità
dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.
12. Il Ministro dei
trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le
tariffe per le operazioni di revisione svolte dalla Direzione generale della M.C.T.C. e
dalle imprese di cui al comma 8,nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle
officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti - Direzione
generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 10.
13. Le imprese di
cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni
del Ministro dei trasporti, trasmettono all'ufficio provinciale competente della Direzione
generale della M.C.T.C. la carta di circolazione, la certificazione della revisione
effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi
prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte
dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà
procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato
tale adempimento,la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici della
Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro da parte delle officine,che provvederanno
a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la
certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti
la carta di circolazione.
14. Chiunque circola
con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una
volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui
si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione.
Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta
di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
15. Le imprese di
cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti
uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. il mancato rispetto dei termini
e delle modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti ai sensi del comma 13, sono
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire duemilioni. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre
violazioni, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. revoca la
concessione.
16. L'accertamento
della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di
cui al comma 8.
17. Chiunque produce
agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Da
tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
____________
(1) Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge n. 122/1992 (Disposizioni in materia di
sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione) è
il seguente:
1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un registro delle
imprese esercenti attività di autoriparazioni. Il registro è articolato in quattro
sezioni, ciascuna relativa ad una delle attività di cui al comma 3 dell'art. 1, e in un
elenco speciale delle imprese di cui all'art. 4.
(2) Il testo dell'art. 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n. 870/1986 (Misure urgenti
straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione del Ministero dei trasporti) è il seguente:
1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6) della tabella 3, allegata alla presente legge, possono essere effettuate - a richiesta degli interessati - presso le sedi da essi predisposte e con tutte le spese a loro carico. In tal caso il personale sarà compensato con una indennità oraria commisurata alla diaria di missione.
2. Qualora i servizi
vengano effettuati oltre 10 chilometri dalla sede dell'ufficio, al personale sarà
riconosciuta, sempre a carico dei richiedenti, l'indennità di missione ed il rimborso
delle spese di trasporto prevista dalle vigenti disposizioni, il cui onere sarà a carico
dei richiedenti.
4. Per lo
svolgimento dei servizi di cui ai commi precedenti il personale è autorizzato a servirsi
del proprio mezzo di trasporto ed il rimborso delle spese, stabilito dalle vigenti norme,
sarà anch'esso a carico degli interessati richiedenti.
Art.
81 (Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti - Direzione
generale della M.C.T.C.)
1. Gli accertamenti
tecnici previsti dal presente codice in materia di veicoli a motore e di quelli da essi
trainati sono effettuati da dipendenti appartenenti ai ruoli della Direzione generale
della M.C.T.C. della VI, VII, VIII e IX qualifica funzionale o dirigenti, muniti di
diploma di laurea in ingegneria o architettura, ovvero diploma di perito industriale,
perito nautico, geometra o maturità scientifica.
2. I dipendenti di
cui al comma 1, muniti di diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o
maturità scientifica, vengono abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici a
seguito di apposito corso di qualificazione con esame finale, secondo le modalità
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
3. Il regolamento
determina i profili professionali che danno titolo all'effettuazione degli accertamenti
tecnici di cui ai commi precedenti.
4. Con decreto del
Ministro dei trasporti vengono fissate le norme e le modalità di effettuazione del corso
di qualificazione previsto dal comma 2.
Sezione II - Destinazione ed uso dei veicoli
Art.
82 (Destinazione ed uso dei veicoli)
1. Per destinazione
del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.
2. Per uso del
veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.
3. I veicoli possono
essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.
4. Si ha l'uso di
terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone
diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si
intende adibito a uso proprio.
5. L'uso di terzi
comprende:
a) locazione senza
conducente;
b) servizio di
noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
c) servizio di linea
per trasporto di persone;
d) servizio di
trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea
per trasporto di cose;
f) servizio di
piazza per trasporto di cose per conto terzi.
6. Previa
autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., gli autocarri possono
essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone.
L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione
viene rilasciata dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus
destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via
eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti
ministeriali, in servizio di linea e viceversa.
7. Nel regolamento
sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o
agli usi cui può essere adibito.
8. Ferme restando le
disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un
uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
9. Chiunque, senza
l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo
destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
10. Dalla violazione
dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II,del
titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.
Art.
83 (Uso proprio)
1. Per gli autobus
adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto specifico di persone
ugualmente adibiti a uso proprio, la carta di circolazione può essere rilasciata soltanto
a enti pubblici, imprenditori, collettività, per il soddisfacimento di necessità
strettamente connesse con la loro attività, a seguito di accertamento effettuato dalla
Direzione generale della M.C.T.C. sulla sussitenza di tali necessità, secondo direttive
emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali.
2. La carta di
circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto di cose in conto proprio
è rilasciata sulla base della licenza per l'esercizio del trasporto di cose in conto
proprio; su detta carta dovranno essere annotati gli estremi della licenza per l'esercizio
dell'autotrasporto in conto proprio così come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n.298
(*),e successive modificazioni. Le disposizioni di tale legge non si applicano agli
autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
3. Per gli altri
documenti di cui deve essere munito il veicolo adibito al trasporto di cose in conto
proprio restano salve le disposizioni stabilite dalle norme speciali in materia.
4. Chiunque adibisce
ad uso proprio un veicolo per trasporto di persone senza il titolo prescritto oppure violi
le condizioni o i limiti stabiliti nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
5. La violazione di
cui al comma 4 importa la sanzione accessoria della sospensione della carta di
circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI.
6. Chiunque adibisce
ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il titolo prescritto o viola le
prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza è punito con le sanzioni previste
dall'articolo 46 della legge 6 giugno 1974, n.298.
____________
(*) La legge n. 298/1974 reca: "Istituzione dell'albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e
istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada".
Il testo dell'art. 46 della citata legge è il seguente: "Art. 46 (Trasporti
abusivi). - Fermo quanto previsto dall'articolo 36 della presente legge, chiunque disponga
l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli senza licenza o senza
autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o
nell'autorizzazione, è punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da lire
centomila a lire trecentomila. Quando l'accertamento dei reati di cui al precedente comma
avviene durante l'esecuzione del trasporto, da parte degli ufficiali e degli agenti di
polizia e dei funzionari, a cui spettano la prevenzione e l'accertamento dei reati a norma
del successivo art. 60, si procede al sequestro del veicolo". La misura minima e
massima della sanzione pecuniaria di cui al primo comma dell'articolo soprariportato è
stata successivamente moltiplicata per due (legge 24 novembre 1981, n. 113, quarto comma).
La misura attuale della sanzione è quindi "da lire duecentomila a lire
seicentomila".
Art. 84
(Locazione senza conducente)
1. Agli effetti del
presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il
locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le
esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.
2. E' ammessa,
nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri
delle Comunità europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi,
autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa
stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti
veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione
dello Stato membro.
3. L'impresa
italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di
autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed
autoarticolati muniti di autorizzazione,acquisiti in disponibilità mediante contratto di
locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli
autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.
4. Possono, inoltre,
essere destinati a locazione senza conducente:
a) i veicoli ad uso
speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno
carico non sia superiore a 6 t;
b) i veicoli aventi
massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone,
nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi
destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
5. La carta di
circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza.
6. Il Ministro dei
trasporti, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, è autorizzato a
stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di
circolazione.
7. Chiunque adibisce
a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni se
trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da lire cinquantamila a lire duecentomila se
trattasi di altri veicoli.
8. Alla suddetta
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI.
Art. 86
(Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi)
1. Il servizio di
piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che
regolano il settore.
2. Chiunque guidi un
taxi senza essere munito della relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Dalle violazioni
conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della carta di circolazione e
della confisca del veicolo, ai sensi delle disposizioni del capo I, sezione II, del titolo
VI.
3. Chiunque, pur
essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero
alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e della licenza,
ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.
87 (Servizio di linea per trasporto di persone)
1. Agli effetti del
presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di linea quando l'esercente,
comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari
autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da
una particolare categoria di persone.
2. Possono essere
destinati ai servizi di linea per trasporto di persone: gli autobus, gli autosnodati, gli
autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni
destinati a tale trasporto.
3. La carta di
circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base del nulla osta emesso dalle
autorità competenti ad accordare le relative concessioni.
4. I suddetti
veicoli possono essere utilizzati esclusivamente sulle linee per le quali l'intestatario
della carta di circolazione ha ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali limitazioni
imposte in detto titolo. Il concedente la linea può autorizzare l'utilizzo di veicoli
destinati al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa, purché non sia
pregiudicata la regolarità del servizio. A tal fine la carta di circolazione deve essere
accompagnata da un documento rilasciato dall'autorità concedente, in cui sono indicate le
linee o i bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli possono essere
utilizzati.
5. I proprietari di
autoveicoli immatricolati a uso servizio di linea per trasporto di persone possono locare
temporaneamente e in via eccezionale, secondo direttive emanate con decreto del Ministro
dei trasporti, ad altri esercenti di servizi di linea per trasporto persone parte dei
propri veicoli, con l'autorizzazione delle rispettive autorità competenti a rilasciare le
concessioni.
6. Chiunque utilizza
in servizio di linea un veicolo non adibito a tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee
diverse da quelle per le quali ha titolo legale, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
7. La violazione di
cui al comma 6 importa la sanzione accessoria della sospensione della carta di
circolazione da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.
88 (Servizio di trasporto di cose per conto terzi)
1. Agli effetti del
presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto
terzi quando l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di
trasporto ordinati dal mittente.
2. La carta di
circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il
servizio ed è accompagnata dall'apposito documento previsto dalle leggi specifiche che
disciplinano la materia, che costituisce parte integrante della carta di circolazione. Le
disposizioni della legge 6 giugno 1974, n.298 (*), non si applicano agli autoveicoli
aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
3. Chiunque adibisce
al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le
prescrizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione o nella carta di circolazione è
punito con le sanzioni previste dalla legge 6 giugno 1974, n. 298.
____________
(*) Per la legge n. 298/1974 si veda in nota all'art. 83.
Art.
89 (Servizio di linea per trasporto di cose)
1. Il servizio di
linea per trasporto di cose è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la
materia.
Art.
90 (Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza)
1. Il servizio di
piazza di trasporto di cose per conto terzi è disciplinato dalle norme specifiche di
settore; la carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta
per effettuare il servizio.
2. Chiunque utilizza
per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza veicoli non adibiti a tale
uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire duemilioni.
Sezione
III - Documenti di circolazione e immatricolazione
Art. 98
(Circolazione di prova)
1. Le fabbriche
costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari,
commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, le
fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici, gli esercenti di officine di
riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto, non sono soggetti all'obbligo di
munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 i veicoli che
facciano circolare per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive,
dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento. I detti veicoli,
però, devono essere provvisti di una autorizzazione per la circolazione di prova,
rilasciata dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.. Sul veicolo
in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell'autorizzazione o un suo
dipendente munito di appo- sita delega.
2. La validità
dell'autorizzazione è annuale; può essere confermata previa verifica dei requisiti
necessari.
3. Chiunque adibisce
un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. La
stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il
titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.
4. Se le violazioni
di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento
di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila; ne consegue in quest'ultimo caso
la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.
99 (Foglio di via)
1. Gli autoveicoli,
i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di accertamento e di controllo
della idoneità tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, per
partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate
di veicoli nuovi ed usati, per i quali non è stata pagata la tassa di circolazione,
devono essere muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciati da un
ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C..
2. Il foglio di via
deve indicare il percorso, la durata e le eventuali prescrizioni tecniche. La durata non
può comunque eccedere i giorni sessanta. Tuttavia, per particolari esigenze di
sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati, l'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. può rilasciare alla fabbrica costruttrice uno speciale
foglio di via, senza limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni.
3. Chiunque circola
senza avere con sé il foglio di via e/o la targa provvisoria di cui al comma 1 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila.
4. Chiunque circola
senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche del foglio di via è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire
duecentomila.
5. Ove le violazioni
di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per più di tre volte, alla successiva la sanzione
amministrativa è del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila e
ne consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 100
(Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
rimorchi)
1. Gli autoveicoli
devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di
immatricolazione.
2. I motoveicoli
devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono
essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.
4. I rimorchi e i
carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti
posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.
5. Le targhe
indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.
6. I veicoli in
circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di una targa che è trasferibile
da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati la targa deve essere
applicata posteriormente al veicolo rimorchiato.
7. Nel regolamento
sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di
prova e di riconoscimento.
8. Nel regolamento
è stabilito il marchio ufficiale che le targhe di ogni tipo, con esclusione di quelle
ripetitrici, devono portare.
9. Il regolamento
stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
a) i criteri per la
formazione dei dati di immatricolazione;
b) la collocazione e
le modalità di installazione;
c) le
caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità,
nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.
10. Sugli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che
possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola
le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
12. Chiunque circola
con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con l'arresto da tre a
nove mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
13. Chiunque viola
le disposizioni dei commi 5, 6 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
14. Chiunque
falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse,
falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni
di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
targa non rispondente ai requisiti indicati. Dalla violazione di cui al comma 12 deriva la
sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI.
Art.
101 (Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe)
1. La produzione e
la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati sono riservate
allo Stato. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentiti il Ministro del tesoro
e il Ministro delle finanze, stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del
costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle
attività previste dall'articolo 208, comma 2. Il Ministro dei trasporti, con proprio
decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, assegna annualmente
i proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero dei lavori pubblici nella
misura del venti per cento e alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura
dell'ottanta per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad adottare, con propri
decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
2. Le targhe sono
consegnate agli intestatari dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., all'atto
dell' immatricolazione dei veicoli.
3. Le targhe del
veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere restituiti all'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. in caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al
P.R.A. entro novanta giorni dal rilascio del documento stesso.
4. Nel caso di
mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l'ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C., su apposita segnalazione dell'ufficio del P.R.A. provvede, tramite gli
organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione.
5. Chiunque
abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è
soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
6. La violazione di
cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 102
(Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa)
1. In caso di
smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all'articolo 100,
l'intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia
agli organi di polizia che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.
2. Trascorsi
quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di
una sola delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l'intestatario deve
richiedere alla Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo,
con le procedure indicate dall'articolo 93.
3. Durante il
periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione del veicolo previa apposizione
sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le
indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello,
nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa
originaria.
4. I dati di
immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per
deterioramento tali dati non siano più leggibili, l'intestatario della carta di
circolazione deve richiedere all'ufficio competente della Direzione generale della
M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'articolo
93.
5. Nei casi di
distruzione di una delle targhe di cui all'articolo 100, comma 1, l'intestatario della
carta di circolazione sulla base della ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una
nuova immatricolazione del veicolo.
6. L'intestatario
della carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di
una sola delle targhe di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di
prova non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di
cui al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
7. Chiunque circola
con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 103
(Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a
motore e dei rimorchi)
1. La parte
interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo
deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la distruzione,
la demolizione o la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il
certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe. L'ufficio del P.R.A. ne
dà immediata comunicazione all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione e
delle targhe. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio
delle informazioni tra il P.R.A. e la Direzione generale della M.C.T.C..
2. Le targhe ed i
documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati d'ufficio tramite gli organi di
polizia, che ne curano la consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi
centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'articolo
159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato
reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito
o alienato ai sensi dello stesso articolo. L'ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli
adempimenti previsti dal comma 1.
3. I gestori di
centri di raccolta e di vendita di motoveicoli, autoveicoli e rimorchi da avviare allo
smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami non possono alienare, smontare o
distruggere i suddetti mezzi senza aver prima adempiuto, qualora gli intestatari o gli
aventi titolo non lo abbiano già fatto, ai compiti di cui al comma 1. Gli estremi della
ricevuta della avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici
competenti devono essere annotati su appositi registri di entrata e di uscita dei veicoli,
da tenere secondo le norme del regolamento.
4. Agli stessi
obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri
luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 nel caso di demolizione
del veicolo prevista dall'articolo 215, comma 4.
5. Chiunque viola le
disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. La sanzione è da lire
cinquecentomila a lire duemilioni se la violazione è commessa ai sensi dei commi 3 e 4.
Capo
IV - Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici
Art.
104 (Sagome e masse limite delle macchine agricole)
1. Alle macchine
agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma
limite le norme stabilite dall'articolo 61 rispettivamente per i veicoli in genere e per i
rimorchi.
2. Salvo quanto
diversamente disposto dall'articolo 57, la massa complessiva a pieno carico delle macchine
agricole su ruote non può eccedere 5 t se a un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre o
più assi.
3. Per le macchine
agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici,tali che il carico unitario
medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando,
se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia
inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al comma 2 non possono superare
rispettivamente 6 t, 14 t e 2O t.
4. La massa massima
sull'asse più caricato non può superare 1O t; quella su due assi contigui a distanza
inferiore a 1,2O m non può superare 11 t e, se a distanza non inferiore a 1,2O m, 14 t.
5. Qualunque sia la
condizione di carico della macchina agricola semovente, la massa trasmessa alla strada
dall'asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 2O% della massa
della macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve essere inferiore al 15%
per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole
semicingolate.
6. La massa
complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere 16 t.
7. Le trattrici
agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato devono
rispondere alle seguenti prescrizioni:
a) lo sbalzo
anteriore del complesso non deve risultare superiore al 6O % della lunghezza della
trattrice non zavorrata;
b) lo sbalzo
posteriore del complesso non deve risultare superiore al 90 % della lunghezza della
trattrice non zavorrata;
c) la lunghezza
complessiva dell'insieme, data dalla somma dei due sbalzi e del passo della trattrice
agricola, non deve superare il doppio di quella della trattrice non zavorrata;
d) la sporgenza
laterale non deve eccedere di 1,6O m dal piano mediano verticale longitudinale della
trattrice;
e) la massa del
complesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve superare la massa ammissibile
accertata nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento, nei limiti delle masse
fissati nei commi precedenti;
f) il bloccaggio
tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il
trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice, a meno che
l'attrezzatura sia equipaggiata con una o più ruote liberamente orientabili intorno ad un
asse verticale rispetto al piano di appoggio.
8. Le macchine
agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste nei
commi dall' 1 al 6 e le trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o
semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine
agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione
valida per un anno e rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le
strade statali e dalla regione di partenza per la rimanente rete stradale.
9. Nel regolamento
sono stabilite posizioni, caratteristiche fotometriche, colorimetriche e modalità di
applicazione di pannelli e dispositivi di segnalazione visiva,atti a segnalare gli
ingombri dati dalle macchine agricole indicate nei commi 7 e 8; nel regolamento saranno
indicate le condizioni e le cautele da osservare durante la marcia su strada.
1O. Chiunque circola
su strada con una macchina agricola che supera le sagome o le masse fissate è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire
duemilioni.
11. Chiunque circola
su strada con una macchina agricola eccezionale in violazione delle norme sul bloccaggio
degli attrezzi, sui pannelli e dispositivi di segnalazione visiva di cui al comma 9 oppure
senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
12. Chiunque circola
su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con sé l'autorizzazione è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila. Il viaggio potrà proseguire solo dopo la esibizione
dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta a titolo
di sanzione pecuniaria.
13. Dalle violazioni
di cui ai commi 1O e 11 consegue la sanzione amministrativa accessoria prevista dai commi
24 e 25 dell'articolo 10
Art. 105
(Traino di macchine agricole)
1. I convogli
formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non possono superare
la lunghezza di 16,50 m.
2. Nel limite di cui
al comma 1 le trattrici agricole possono trainare un solo rimorchio agricolo o non più di
due macchine operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla
trattrice.
3. Alle trattrici
agricole con attrezzi portati anteriormente è fatto divieto di traino di macchine
agricole rimorchiate sprovviste di disposivo di frenatura, anche se considerate parte
integrante del veicolo traente.
4. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila .
Art.
106 (Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine
agricole)
1. Le macchine
agricole indicate nell'articolo 57, comma 2, devono essere costruite in modo che, ai fini
della circolazione stradale, garantiscano sufficiente stabilità sia quando circolano
isolatamente, sia quando effettuano il traino, se previsto, sia, infine, quando sono
equipaggiate con attrezzi portati o semiportati dei quali deve essere garantito il
bloccaggio tridimensionale. Le macchine agricole semoventi devono essere inoltre costruite
in modo da consentire un idoneo campo di visibilità, anche quando sono equipaggiate con
cabina di guida chiusa, con dispositivi di protezione del conducente e con attrezzi
portati o semiportati. Il sedile del conducente deve essere facilmente accessibile e
confortevole ed i comandi adeguatamente agibili.
2. Le macchine
agricole semoventi indicate nell'articolo 57, comma 2, lettera a),escluse quelle di cui al
punto 3), devono essere munite di:
a) dispositivi per
la segnalazione visiva e per l'illuminazione;
b) dispositivi per
la frenatura;
c) dispositivo di
sterzo;
d) dispositivo
silenziatore del rumore emesso dal motore;
e) dispositivo per
la segnalazione acustica;
f) dispositivo
retrovisore;
g) ruote o cingoli
idonei per la marcia su strada;
h) dispositivi
amovibili per la protezione dalle parti pericolose;
i) dispositivi di
agganciamento, anche amovibili, se predisposte per il traino;
l) superfici
trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del parabrezza.
3. Le macchine
agricole semoventi indicate nell'articolo 57, comma 2, lettera a), punto 3), devono essere
munite, con riferimento all'elencazione del comma 2,dei dispositivi di cui alle lettere
b), c), d), g) ed h); devono inoltre essere munite dei dispositivi di cui alla lettera a),
anche se amovibili; nel limite di massa di 0,3 t possono essere sprovviste dei dispositivi
di cui alla let-tera b).
4. Le macchine
agricole trainate indicate nell'articolo 57, comma 2, lettera b), devono essere munite dei
dispositivi di cui al comma 2, lettere a),b),g),h) ed i); le macchine agricole trainate di
cui all'articolo 57, comma 2, lettera b), punto 1), se di massa complessiva inferiore od
uguale a quella rimorchiabile riconosciuta alla macchina agricola traente per macchine
operatrici trainate prive di freni, possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla
lettera b) del comma 2. Sulle macchine agricole trainate, esclusi i rimorchi agricoli, è
consentito che i dispositivi di cui alla lettera a) siano amovibili.
5. Le prescrizioni
tecniche relative alle caratteristiche costruttive delle macchine agricole e ai
dispositivi di cui le stesse devono essere munite, quando non espressamente previste dal
regolamento, sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell' agricoltura e delle foreste, fatte salve le competenze del Ministro dell'
ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Con lo stesso strumento possono
essere stabilite caratteristiche, numero e modalità di applicazione dei dispositivi di
cui al presente articolo.
6. Le macchine
agricole indicate nell'articolo 57, comma 2, devono inoltre rispondere alle disposizioni
relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene
del lavoro, nonché per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento.
7. Qualora i decreti
di cui al comma 5 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive del Consiglio o della
Commissione delle Comunità europee, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle
predette direttive; per l'omologazione si fa salva la facoltà, per gli interessati, di
richiedere l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei
regolamenti o nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite -
Commissione economica per l'Europa, accettati dal Ministero competente per la materia.
8. Con gli stessi
decreti può essere reso obbligatorio il rispetto di norme di unificazione attinenti alle
disposizioni dei commi 1, 2,3,4,5 e 6.
Art. 107
(Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole)
1. Le macchine
agricole di cui all'articolo 57, comma 2, sono soggette all'accertamento dei dati di
identificazione, della potenza del motore quando ricorre e della corrispondenza alle
prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche disposte a norma di legge. Il regolamento
stabilisce le categorie di macchine agricole operatrici trainate che sono escluse
dall'accertamento di cui sopra.
2. L'accertamento di
cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte degli uffici della Direzione
generale della M.C.T.C. secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e
della previdenza sociale, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia
di emissioni inquinanti e di rumore.
3. Per le macchine
agricole di cui al comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie,
l'accertamento viene effettuato su un prototipo mediante omologazione del tipo, secondo
modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Comitato
interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del
Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Fatti salvi gli
accordi internazionali, l'omologazione totale o parziale rilasciata da uno Stato estero
può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità.
TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI A CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
Art. 121 (Esame di idoneità)
1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.
2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive della Comunità Europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.
3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati professionali di cui all'art. 116 e per l'idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui all'art. 123 sono effettuati da dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C.
4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4.
6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. idoneo allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.
7. Le prove d'esame sono pubbliche.
8. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.
9. A partire dal primo gennaio 1995 la prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.
10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.
11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il 5° giorno precedente la data della prova entro il termine di validità dell' autorizzazione per l'esercizzazione di guida. Nel limite di detta validità. E' consentito ripetere per una volta soltanto, una delle due prove di esame .
12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell' esame di guida, il competente ufficio provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.
Art. 122 (Esercitazioni di guida)
1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un' autorizzazione per esercitarsi alla guida.
2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione d'istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età superiore a sessanta anni.
3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.
4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica "P". Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta "scuola guida". Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento.
5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore, sono consentite in luoghi poco frequentati.
6. L'autorizzazione è valida per sei mesi.
7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.
8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Art. 123 (Autoscuole)
1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte delle province ed a vigilanza tecnica da parte degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C..
3. I compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento e per la limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e alla estensione del territorio.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono ottenere l'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente. Nel caso di società od enti l'autorizzazione può essere rilasciata a persona delegata dal legale rappresentante della società od ente secondo quanto previsto dal regolamento.
5. L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata.
6. L'autorizzazione non può essere rilasciata ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1.
7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro dei trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte.
8. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.
9. L'autorizzazione è revocata quando:
a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
1O. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.
11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell' immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
13. Nel
regolamento saranno stabilite le modalità per il rilascio della autorizzazione di cui al
comma 2. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte
degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la legge 8 agosto
1991, n. 264 (*).
____________
(*) Per il titolo della legge n. 264/1991 si veda in nota all'art. 92
Art. 124 (Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici)
1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'articolo 116, comma 3, e precisamente:
a) della categoria A, per la guida delle macchine agricole indicate dall'articolo 115, comma 1, lettera c);
b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, nonché delle macchine operatrici;
c) della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A e B, previste dall'articolo 116, comma 5.
3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.
4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito ai sensi dell'articolo 116, comma 13. All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui all'articolo 116, comma 12.
Art. 125 (Validità della patente di guida)
1. Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente della categoria B e per quella dei veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie B e C.
2. La patente speciale di guida delle categorie A, B, C e D rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione.
3. Chiunque, munito di patente di categoria B, C o D, guida un autoveicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella della patente di cui è in possesso, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
4. Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle categorie A, B, C o D, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero, munito di patente speciale delle categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso o per la cui guida è prevista una patente di categoria diversa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 126 (Durata e conferma della validità della patente di guida)
1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato ilcinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni, e a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.
2. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella della categoria C sono valide per cinque anni, e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. La patente della categoria D è valida per cinque anni.
3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, può stabilire termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'età dei conducenti o ai loro requisiti fisici e psichici determinando altresì in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente.
4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 119,comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'articolo 116, comma 8, deve essere effettuato ogni due anni. Detto accertamento biennale dovrà effettuarsi anche nei confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 2O t, e macchine operatrici.
5. La validità della patente può essere confermata da ogni prefettura; a tal fine occorre presentare un certificato medico, di data non anteriore a tre mesi e rilasciato da uno dei sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici descritti. Nel caso dell'articolo 116, comma 5, la visita ä effettuata dalla commissione di cui all'articolo 119, comma 4.
6. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al prefetto del luogo di residenza e al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.
7. Chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 127 (Permesso provvisorio di guida)
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente il titolare deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, i quali rilasciano attestazione di resa denuncia.
2. La prefettura competente, previa presentazione della attestazione di cui al comma 1 e della dichiarazione di assunzione di responsabilità ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968, n.15 e 11 maggio 1971, n.390 (*), rilascia un documento provvisorio di guida della validità massima di un mese.
3. In caso di accertata distruzione, la domanda di duplicato può essere presentata immediatamente.
4.
Trascorso un mese senza che il documento smarrito o sottratto sia stato rinvenuto o
recuperato, l'interessato ne richiede il duplicato presentando all'ufficio provinciale
della Direzione generale M.C.T.C. la relativa domanda indirizzata al prefetto del luogo di
residenza.
____________
(*) Per il titolo delle leggi n. 15/1968 e n. 390/1971 si veda in nota all'art. 95
Art. 128 (Revisione della patente di guida)
1. I prefetti e gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell' esame di idoneità sono comunicati al prefetto per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente. L'esito della visita medica è comunicato anche ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C..
2. Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Alla stessa sanzione soggiace chiunque circoli nonostante sia stato dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma 1, temporaneamente inidoneo alla guida.
3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 129 (Sospensione della patente di guida)
1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.
2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell'articolo 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'articolo 119.In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici. Dei suddetti provvedimenti di sospensione viene data comunicazione ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C..
3. La patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare o dal prefetto che ha disposto la revisione ai sensi dell'articolo 128. Per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove è stato commesso il fatto di cui al comma 1 e all'articolo 222 e seguenti. Quest'ultimo segnala il provvedimento all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la patente e lo annota, ove possibile, sul documento di guida.
4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di giorni venti dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato ed ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all'interessato.
Art. 130 (Revoca della patente di guida)
1. La patente di guida è revocata dal prefetto del luogo di residenza del titolare della stessa, secondo le norme di cui al capo I,sezione II, del titolo VI:
a) quando il titolare non sia in possesso,con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti dall'articolo 119;
b) quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 120;
c) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'articolo 128, risulti non più idoneo;
d) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.
2. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dallo articolo 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all'articolo 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata.
Art. 131 (Agenti diplomatici esteri)
1. Le violazioni alle disposizioni del presente codice commesse da agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia, o da altre persone che, con riguardo a tali violazioni, godano, nei limiti previsti dalle norme internazionali, delle immunità spettanti agli agenti suddetti, sono segnalate dagli uffici o comandi dai quali dipendono coloro che le hanno accertate al Ministero degli affari esteri, per le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica.
2. Per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera e alle altre persone indicate nel comma 1, il Ministero dei trasporti, su richiesta del Ministero degli affari esteri, rilascia, ai sensi delle vigenti norme, previe visita e prova, quando prescritte, la carta di circolazione e provvede all'immatricolazione, assegnando speciali targhe di riconoscimento, nei tipi e nelle caratteristiche determinate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
3. Le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe speciali di cui al comma 1 da soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 sono perseguite nei modi ordinari di legge, oltre alla segnalazione per via diplomatica nei confronti del titolare dell'autoveicolo.
4. La validità delle speciali targhe di riconoscimento e delle carte di circolazione rilasciate a norma del comma 2 scade al momento in cui cessa lo status diplomatico di colui al quale il veicolo appartiene. La relativa restituzione deve aver luogo non oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità, salvo gli accordi speciali con le organizzazioni internazionali.
Art. 132 (Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri)
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia.
3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.
4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Art. 133 (Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione)
1. Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, quando circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente della sigla distintiva dello Stato di origine.
2. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali.
3. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che stranieri che circolano in Italia è vietato l'uso di sigla diversa da quella dello Stato di immatricolazione del veicolo.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Art. 134 (Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri)
1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel regolamento.
2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1 scaduta di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 135 (Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri)
1. I conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente o il loro permesso, purché non siano residenti in Italia da oltre un anno.
2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito, essi devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni internazionali.
3. I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto, altresì, il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente o del permesso rilasciati dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.
4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
5. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o di idoneità, quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
6. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale, rilasciati da uno Stato estero, sono tenuti alla osservanza di tutte le prescrizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.
Art. 136 (Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della comunità europea)
1. I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro della comunità economica europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della suddetta patente, la patente di guida delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente senza soste nere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121. La patente sostituita è restituita, da parte dell'autorità italiana che ha rilasciato la nuova patente, all'autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il certificato di abilitazione professionale, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sé stante.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di reciprocità, anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi non comunitari, fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali.
3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici, fisici e morali stabiliti ripettivamente dagli articoli 119 e 120. Il controllo dei requisiti psichici e fisici avviene a norma dell'articolo 126, comma 5.
4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici non è richiesto qualora si dimostri che il rilascio della patente da sostituire, emessa da uno Stato membro della comunità europea, è stato subordinato al possesso di requisiti psichici e fisici equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova patente non può essere accordata una validità che vada oltre il termine stabilito per la patente da sostituire.
5. Nel caso in cui è richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti commi, di patente rilasciata da uno Stato estero, già in sostituzione di una precedente patente italiana, è rilasciata una nuova patente di categoria non superiore a quella originaria, per ottenere la quale il titolare sostenne l'esame di idoneità.
6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente o altro prescritto documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste per chi guida senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale.
7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validità, ovvero a coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità.
Art. 137 (Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida)
1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli Stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., previa esibizione dei documenti di circolazione nazionali.
2. I prefetti rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente.
Art. 138 (Veicoli e conducenti delle Forze armate)
1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento.
2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli enti competenti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 10, comma 6. All'eventuale scorta provvede il predetto comando competente.
3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:
a) all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida,che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate;
b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera a).
4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.
5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l'esame di idoneità, la patente di guida per veicoli delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, sempreché la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorità dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare può ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti, purché gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti.
8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d'intesa tra il Ministero dal quale dipendono l'arma o il corpo e il Ministero dei trasporti.
9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.
1O. In ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato e della Protezione civile.
12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile, è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 125, comma 3. La patente di guida è sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza.
Art. 139 (Patente di servizio per il personale che esplica servizio di polizia stradale)
1. Il personale già in possesso di patente di guida, che esplica il servizio di polizia stradale indicato nell'articolo 12, comma 1, per guidare i veicoli immatricolati per tale esclusivo impiego ai sensi dell'articolo 93, comma 11, deve essere munito di una patente speciale di servizio, che indichi le generalità dell'intestatario, tutti i dati atti alla sua identificazione, la sua qualifica ed il corpo, ufficio o comando da cui dipende.
2. La patente di servizio è rilasciata dal prefetto della provincia nella quale l'agente o dipendente esplica il servizio di polizia stradale, su richiesta del corpo, comando o ufficio cui appartiene. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio di tale patente.
3. La patente rilasciata dall' autorità militare ai sensi dell'articolo 138 è alternativa a quella prevista dal comma 1.
TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 140 (Principio informatore della circolazione)
1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono.
Art. 141 (Velocità)
1. E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi, quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.
5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.
6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.
7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.
8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
9. Chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 142 (Limiti di velocità)
1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h sulle strade urbane di scorrimento, previa l'apposizione degli appositi segnali.
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro dei lavori pubblici. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro dei lavori pubblici può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento il Ministro dei lavori pubblici può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante inallegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h intutti gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) ed l) dell'articolo 54, comma 1: 70 km/hfuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiorea 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulleautostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/hfuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 tse adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'articolo 82,comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/hsulle autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'articolo 141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila .
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l), le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da quattro a otto mesi.
Art. 143