AUSTRIA

Dati Generali

Sigla Nazione A
Capitale VIENNA
Popolazione 7812000
Coordinate geografiche Europa centrale.Confina con la Rep.Ceca e la Rep.Slovacca a N, con la Germania a N e NW, con la Svizzera e Liechtenstein a W, con l'Italia e la Slovenia a S, con l'Ungheria e la Rep.Slovacca a E.
Religioni Cattolica (84%), protestante.
Lingue utilizzate Tedesco
Moneta Euro
Rete cellulare Telefono portatile e telefono fisso in auto:
L'utilizzo di un telefono portatile durante la guida è vietato (salvo che per i telefoni "viva voce").
AUSTRIA  Situazione climatica
Situazione climatica La primavera e l'autunno- in particolare i mesi di maggio, giugno e settembre- sono i periodi migliori per visitare Vienna e Salisburgo; luglio e agosto sono mesi spesso umidi e temporaleschi a Vienna, piovosi a Salisburgo; l'inverno è piuttosto freddo e nebbioso. Neve anche abbondante e gelo nei mesi invernali rallentano il traffico automobilistico e consigliano prudenza. Alcuni passi, in particolare nel Vorarlberg, possono essere temporaneamente chiusi.
AUSTRIA  La mappa

AUSTRIA  Visti e formalità valutarie
Formalità valutarie Nessuna
Documentazione necessaria per l'espatrio Carta d'identità. L'Austria  fa parte dello "spazio Schengen"; pertanto i cittadini italiani, pur dovendone esserne in possesso, non subiscono il controllo dei passaporti (o di altri documenti validi per l'espatrio) nei viaggi tra Austria ed Italia (o altri Paesi Schengen).
Per I cittadini italiani  Carta d’identità rilasciata dal Comune valida per l’espatrio, passaporto, passaporto collettivo, carta d’identità rilasciata ai dipendenti dello Stato.
Per I bambini che non hanno un proprio passaporto/carta d’identità o non sono registrati nel passaporto dei genitori, fino ai 15 anni può essere richiesto un sostitutivo della carta d’identità valido per l’espatrio presso la questura competente.
A seguito dell'entrata dell'Austria nello "spazio Schengen" (aprile 1998) sono diventati più severi i controlli alle frontiere "esterne", quelle cioè con paesi non membri dell'accordo, e in particolare a quelle terrestri con Rep. Ceca, Slovacchia, Ungheria e Slovenia.
I turisti che intendano dall'Austria recarsi in visita, anche breve, nei paesi vicini devono essere avvertiti che, mentre per la Slovenia (in quanto Paese confinante) e per l'Ungheria è sufficiente la carta d'identità valida, per l'ingresso in Slovacchia e in Rep. Ceca è ancora necessario il passaporto e che gli uffici consolari italiani non sono in grado di rilasciare "a vista" tale documento.
E nel caso della Rep. Ceca, inoltre, per i minori di età superiore ai 15 anni dovranno munirsi di passaporto individuale.
AUSTRIA  Situazione sanitaria
Situazione Sanitaria L’assistenza medica ospedaliera in Austria è di ottimo livello. Per entrare in Austria non sono prescritti vaccini di alcun genere.
In caso di viaggio in Austria si raccomanda portare con sé il modulo E 111 (attestato riguardante il diritto alle prestazioni sanitarie in uno stato membro) reperibile a titolo gratuito presso la competente Azienda Sanitaria Locale Italiana.
Per i cani e gatti è necessario il libretto sanitario per l’animale in lingua inglese o tedesca con timbro valido dell’avvenuta vaccinazione antirabbica non più vecchio di un anno o più recente di un mese.
AUSTRIA autostrade e pedaggi
Avvertenze

Il pedaggio per circolare sulle autostrade austriache si paga acquistando un apposito tagliando da applicare sul parabrezza, reperibile presso i distributori di benzina, gli uffici dell'Automobile Club (OeAMTC), le agenzie di assicurazione e i tabaccai.
Il costo è di 75E scellini o di 25 E o di 5E I portatori di handicap sono esonerati.

I turisti che si rechino in Austria in auto devono essere avvertiti che, in caso di infrazione alle norme di circolazione (sono considerate gravi soprattutto le infrazioni ai limiti di velocità), la Polizia austriaca può, in mancanza di pagamento contestuale, provvedere a confisca a titolo di garanzia di beni personali 
Al rientro in Austria da Paesi vicini non appartenenti all'Unione Europea, i turisti devono ricordare che vigono i limiti di importazione in franchigia della Comunità Europea per alcuni prodotti (tabacchi, alcoolici, profumi, ecc.). Le infrazioni comportano multe severe, oltre al sequestro dei prodotti in eccesso.

Normativa l'uso di droghe, anche leggere, è considerato reato.
Chi deve portare con sè sostanze stupefacenti per motivi terapeutici (es. metadone), deve essere provvisto di un certificato medico rilasciato dalla competente autorità italiana e tradotto in tedesco.
AUSTRIA  Documenti auto
Assicurazione minima obbligatoria

Il massimale minimo obbligatorio per i danni materiali e corporali è di 15 milioni di öS per ogni veicolo a motore, eccettuati gli autobus, i pullman e gli autocarri.

Qualsiasi veicolo o rimorchio immatricolato all'estero che circoli in Austria deve essere coperto da assicurazione di responsabilità civile verso terzi che sia riconosciuta in Austria.

Assicurazioni estere accettate

Ai conducenti di veicoli (compresi i rimorchi e i ciclomotori) con targa ufficiale d'immatricolazione valida rilasciata in uno dei paesi di seguito indicati non è richiesto il possesso della Carta Verde per circolare in Austria essendo sufficiente la polizza assicurativa nazionale in loro possesso:

Belgio, Cipro, Croazia, Irlanda (esclusi i rimorchi), Danimarca (comprese le Is. Faroer), Islanda, Italia, Finlandia, Francia, Germania,Gibilterra, Gibilterra, Grecia, Isole Anglo-Normanne, Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco (Princ.), Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito (compr. Is. di Man), Rep. Ceca, Rep. S. Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria, Vaticano.

Carta Verde

E' obbligatoria la Carta Verde per i veicoli immatricolati nei seguenti paesi:

Albania, Andorra, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Estonia, Iran, Israele, Lettonia, Macedonia (FYROM), Malta, Marocco, Moldova, Polonia, Romania, Tunisia, Turchia, Ucraina,

nonchè per i seguenti veicoli:

  • ciclomotori immatricolati in Ungheria e Svizzera;
  • veicoli militari o veicoli ufficiali della N.A.T.O.;
  • veicoli immatricolati in Ungheria con targa supplementare con le lettere DT o CK;
  • veicoli con targhe di immatricolazione doganali o temporanee emesse in: Germania, Irlanda, Paesi Bassi, o, successivamente alla scadenza dell'anno di validità indicato sulla targa di immatricolazione, di: Liechtenstein, Lussemburgo e Svizzera.

La carta verde non è richiesta per i ciclomotori provenienti dal Belgio, dall'Irlanda e dal Regno Unito solo se non sono muniti di targa di immatricolazione o se sono muniti soltanto di targhe di assicurazione.

Assicurazione a breve termine

E' possibile contrarre un'assicurazione a breve termine (chiamata "gelbe Karte" - carta gialla) alla frontiera . Questa assicurazione di responsabilità civile copre i veicoli e i rimorchi per un mese a partire dalla data di emissione del certificato. E' valida per tutti i paesi dell'UE come pure per l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera. I premi sono:

  • motociclo, rimorchio: 14,53 €
  • autovettura privata,veicolo per il trasporto di merci fino a 3 Tonnellate:
    87,21 €
  • autopullman, autocarro sup. a 3 Tonnellate, veicolo articolato: 421,50 €
Patente Italiana vedi sezione: codice della strada La patente
AUSTRIA  Viabilità
Rete stradale ordinaria 109.480 km
Rete autostradale 1470 km Dal 1°gennaio 1997 Vignette obbligatoria in Austria(tagliando adesivo)
Rete ferroviaria 5624 km (3246 elettrificati)
Aereoporti Vienna, Linz, Salisburgo.
Carburanti benzina senza piombo (95 ottani): 0,82 euro/l
benzina senza piombo (98 ottani): 0,9 euro /l***
diesel: 0,7 euro/l
Telefoni utili OeAMTC.
Schubertring 1-3
A-1010 Vienna.
Tel. 0043 1 711990. Fax 0043 1 7131807
Internet: http://www.oeamtc.at
e-mail: oeamtc@apanet.at
Soccorso stradale 120 operativo 24 ore su 24.
AUSTRIA  Norme varie
Norme di guida
Senso di marcia Circolazione a destra, sorpasso a sinistra.

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE

nessuno nel caso delle motociclette

In caso di inquinamento atmosferico elevato, possono essere introdotte limitazioni o divieti di circolazione applicabili a tutti i veicoli ad eccezione delle ambulanze, i veicoli in servizio di polizia e dei pompieri, veicoli per il trasporto pubblico e simili.

Vi sono 3 livelli di allerta:

  • "Vorwarnstufe" (preallarme): in genere questo viene annunciato alla radio o alla televisione e le autorità chiedono agli automobilisti di limitare i loro spostamenti in automobile
  • "Warnstufe I"
  • "Warnstufe II"

In questi due ultimi casi, i livelli di emissione sono elevati e il governatore della provincia può imporre un divieto di circolazione.  

TASSO ALCOLICO NEL SANGUE

Limite consentito:
Il tasso massimo d'alcolemia è di 0,049%.
Il conducente con un tasso di alcolemia fra 0,05% e 0,08% è passibile di ammenda. A partire da un tasso di 0,08%, il conducente è punito con l'ammenda e con la sospensione della patente.

Test di rilevamento:
Qualora un conducente sia sospettato di trovarsi in stato di ubriachezza durante la guida o quando è responsabile di un veicolo, la polizia ha facoltà di sottoporlo al test dell'alito. In caso di positività del test, il conducente dovrà sottoporsi a visita medica.
Se si presume che un conducente o un pedone in stato di ebbrezza siano stati la causa di un incidente grave, la polizia ha facoltà di sottoporli a un prelievo del sangue.
La polizia ha altresì facoltà di ritirare la patente di guida del conducente in stato di ubriachezza e le chiavi del veicolo al fine di impedirgli di continuare ad utilizzarlo.
La guida sotto l'influenza dell'alcol ha conseguenze legali gravi. Le ammende variano da 200E a 5900E. Nel caso si tratti di un visitatore, gli può essere negato il diritto di guidare in territorio austriaco.
Un conducente che rifiuti di sottoporsi all'alcotest è passibile delle stesse sanzioni previste per chi conduce un veicolo con un tasso di alcolemia pari o superiore allo 0,16%.

MULTE AD ALTRE SANZIONI

Multe sul posto:
In caso di infrazione delle regole della circolazione, l'agente di polizia è autorizzato ad infliggere nonchè ad incassare l'ammenda sul posto fino ad un importo massimo di 35E , rilasciandone ricevuta. Nel caso di ammenda di importo superiore, l'agente può richiedere al conducente una cauzione e il rimanente dovrà essere pagato entro le due settimane successive (il pagamento delle ammende può avvenire per mezzo di divise straniere correnti).

Violazione delle regole della circolazione:
Le sanzioni variano a seconda delle province

Infrazione e relativa Ammenda in Euro

Eccesso di velocità

  • fino a 10 Km/h: 11
  • 11 a 19 Km/h: 22
  • 20 a 25 Km/h: 44
  • 26 a 30 Km/h: 66
  • oltre 30 Km/h: l'ammenda varia a seconda delle circostanze individuali
     (gravità, recidiva, reddito), ritiro patente per 3 mesi nel caso una persona sia stata messa in pericolo

Sosta e stazionamento vietati:da 11 a 22, 60 a 73 (in caso di intralcio alla circolazione)

Mancato rispetto della precedenza: da 36 a 73 (più elevata qualora l'infrazione abbia costituito pericolo per altri), ritiro patente per 3 mesi nel caso una persona sia stata messa in pericolo.

Sorpasso in zona di divieto:da 73 a 140, ritiro patente per 3 mesi nel caso una persona sia stata messa in pericolo.

Alcolemia:

  • 0,05-0,08%: 200Ea 3500E, ritiro patente per 3 settimane (seconda infrazione); 
  • 0,08 e oltre: 590 a 5900 ritiro patente per minimo 4 mesi (non è previsto un periodo massimo se il tasso di alcolemia supera lo 0,12%; la patente può essere ritirata a vita).

I conducenti che percorrono un'autostrada o un tratto di superstrada senza essere provvisti di "vignette" dove questa è obbligatoria sono passibili di un'ammenda da 66 E a 2190E. I turisti possono pagare in divisa straniera o con carta di credito.

I conducenti che guidano o consentano ad altri di guidare un veicolo senza patente di guida in corso di validità, o con patente scaduta, rischiano un'ammenda nell'ordine di 2200E, e in caso di incidente, di non essere coperti dall'assicurazione.

Il conducente che si consideri innocente può rifiutarsi di pagare l'ammenda e chiedere che il suo caso sia sottoposto all'autorità giudiziaria. Tuttavia rischia di dover corrispondere una cauzione pari all'importo dell'ammenda, che verrà rimborsato se sarà riconosciuta l'innocenza.

La polizia austriaca ha facoltà di chiedere ai conducenti stranieri di corrispondere una cauzione pari all'importo dell'ammenda fino ad un importo massimo di 1350E. In caso di rifiuto, o di impossibilità a pagare, è prevista la confisca di effetti personali per un valore pari all'importo della cauzione.

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO

I veicoli con targa estera devono presentare sul retro della vettura la targa nazionale e la sigla identificativa del paese di provenienza ( nel caso di vetture italiane la lettera "I" di Italia in nero su fondo ellittico bianco). E' accettata come identificativo internazionale anche l'"euro-targa" nella quale la" I" per Italia è già integrata. La violazione di quest'obbligo comporta una sanzione amministrativa, cui si aggiunge la possibilità di inibire il prosieguo del viaggio.

Casco di protezione per motociclisti:
E' obbligatorio indossare il casco sia per il conducente che per il passeggero di un ciclomotore o di un motociclo. Le infrazioni sono punite con l'ammenda da 8 a 25 E. L'esenzione è possibile per motivi sanitari e deve essere certificata da attestato di un'autorità competente.

Cinture di sicurezza, seggiolino per bambini:
Gli occupanti dei sedili muniti di cinture di sicurezza sono tenuti ad indossarle. Chiunque non indossi la cintura di sicurezza se il veicolo viene fermato dagli agenti di polizia è passibile di diffida oppure di un'ammenda sul posto di 8E. Se questa non viene corrisposta seduta stante o nei giorni successivi, l'importo può essere aumentato fino a 25E e può essere comminata la pena suppletiva di 24 ore di detenzione.

Bambini: I bambini di età inferiore agli anni 12 e di altezza inferiore a m. 1,50 devono viaggiare assicurati ad una cintura adatta alla loro taglia o collocati nel seggiolino speciale nei posti anteriori come in quelli posteriori, sia che si tratti di veicolo immatricolato in Austria o immatricolato all'estero. I veicoli privi di sistema di protezione adeguato (ad esempio, gli autocarri, le autovetture a 2 posti) non possono trasportare bambini di età inferiore ai 12 anni. (Tale norma non si applica agli autobus scolastici o altri, nè ai veicoli agricoli o dell'amministrazione forestale.) I bambini di età inferiore a 12 anni di altezza superiore a m. 1,50 sono tenuti ad indossare la cintura di sicurezza per adulti. I bambini di età superiore ai 12 anni, di altezza inferiore a m. 1,50 sono tenuti ad indossare una cintura di sicurezza adattata alla loro taglia.

Triangolo: Qualsiasi veicolo a più di due ruote, immatricolato in Austria o all'estero, deve essere munito di un triangolo di segnalazione di veicolo fermo conforme al Regolamento 27 della UE. Se il veicolo è fermo in seguito a guasto o incidente su una strada extra-urbana, in luogo di visibilità nulla, o se si è dovuto fermare per causa di intemperie, ecc. il conducente deve immediatamente segnalarne la presenza ponendo il triangolo a una distanza sufficiente dal lato posteriore e a meno di un metro dal bordo della strada. Le luci di emergenza, o qualunque altro segnale luminoso, possono essere utilizzati unicamente in subordine al triangolo di segnalazione di veicolo fermo; non possono cioè sostituirlo.

Pneumatici: La profondità del profilo dei pneumatici deve essere di 1,6 mm per i veicoli privati, di 2 mm per gli autocarri e gli autobus, e di 1 mm per i ciclomotori. Tuttavia, se le autorità austriache preposte valutano che l'usura degli pneumatici di un veicolo in temporanea importazione costituisca pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, possono vietare l'ingresso del veicolo stesso in Austria.

Luci:
Uso delle luci: E' obbligatoria la guida con i fari anabbaglianti accesi in caso di scarsa visibilità per nebbia o forte pioggia. E' vietata la guida con le sole luci di posizione accese. E' consentito al conducente di segnalare il proprio avvicinamento facendo uso dei fari. E' consentito l'uso dei fari antinebbia solo in caso di nevicata o di nebbia quando la visibilità è inferiore a 50 m. Se i fari antinebbia sono posti a più di 40 cm dal lato del veicolo, è necessario utilizzare contemporaneamente anche i fari anabbaglianti. Le luci di emergenza non possono essere utilizzate che in caso di veicolo fermo o di veicolo che stia trasportando scolari o militari, al fine di proteggerli quando salgono o scendono dal veicolo. Possono anche essere utilizzate dal conducente di un taxi quale segnale di emergenza. In caso di veicolo guasto, possono essere utilizzate in aggiunta al triangolo.
Alla guida dei ciclomotori e delle motociclette è obbligatorio tenere il faro anabbagliante acceso sia di notte che di giorno: Questa disposizione si applica sia nei confronti dei residenti che dei visitatori.

Cassetta pronto soccorso:
Qualsiasi veicolo, compresi i motocicli, immatricolato in Austria o all'estero, deve essere provvisto di "trousse" di pronto soccorso che deve essere contenuta in una scatola ermetica solida.

N.B.: Oltre ai regolamenti sopra menzionati, i veicoli temporaneamente importati in Austria devono essere equipaggiati in conformità alle disposizioni delle Convenzioni sulla circolazione stradale del 1949 o del 1968.

GOMME CHIODATE E CATENE PER NEVE

I pneumatici chiodati possono essere montati unicamente sui veicoli, dotati di pneumatici radiali metallici, di peso totale autorizzato non superiore a 3.500 Kg. e di peso massimo per asse non superiore a 1.800 Kg. I pneumatici chiodati devono essere montati su tutte le ruote. Se un autoveicolo che traina un rimorchio è munito di pneumatici chiodati, ne deve essere dotato anche il rimorchio su tutte le quattro ruote. I pneumatici chiodati possono essere utilizzati dal 15 novembre al primo lunedì successivo al Lunedì di Pasqua . Tuttavia locali disposizioni possono prolungare detto periodo. Dette norme valgono anche per i veicoli immatricolati all'estero. I conducenti di veicoli muniti di pneumatici chiodati non devono superare la velocità di 80 km/h sulle strade extraurbane e i 100 km/h sulle autostrade. Se immatricolati in Austria, i veicoli muniti di pneumatici chiodati devono recare sul lato posteriore il disco regolamentare raffigurante un pneumatico chiodato. Tale disco è ottenibile presso l' OeAMTC, le stazioni di servizio, ecc.

L'impiego delle catene da neve è consentito in Austria; la velocità massima consigliata è di 40 km/h.

D'inverno, le gomme da neve sono indispensabili. Quando la percorribilità delle strade è precaria, le autorità austriache possono stabilire che le autovetture montino le catene sulle ruote motrici. L'obbligo è indicato mediante l'apposito segnale stradale internazionale. E' possibile affittare le catene da neve presso gli uffici dell' ÖAMTC o ai principali posti di frontiera. E' necessario versare una cauzione pari al prezzo di acquisto delle catene, vale a dire circa 75/200E. Se le catene non vengono utilizzate, all'atto della restituzione viene rimborsata la cauzione, dedotto il costo dell'affitto pari a 1.5E giornalieri (massimo 40 gg.). Nel caso invece che le catene siano state utilizzate, non si dà luogo alla restituzione.

AUTOSTRADE

Modalità di pagamento:
Dal 1° gennaio 1997 è obbligatorio esporre sul parabrezza del veicolo l'apposito contrassegno autostradale ("Pickerl") per poter utilizzare le seguenti autostrade:

  • A1 West-Autobahn
  • A11 Karawanken-Autobahn
  • A2 Süd-Autobahn
  • A12 Inntal-Autobahn
  • A3 Süd-Ost-Autobahn
  • A14 Rheintal-Autobahn
  • A4 Ost-Autobahn
  • A21 Wiener-Autobahn
  • A7 Mühlkreis-Autobahn
  • A22 Donauufer-Autobahn
  • A8 Innkreis-Autobahn
  • A23 Süd-Ost-Tangente
  • A9 Pyhrn-Autobahn
  • A25 Linzer-Autobahn
  • A10 Tauern-Autobahn.


Inoltre, detto contrassegno è obbligatorio per percorrere i seguenti tratti di strade a scorrimento veloce:

  • S4 Mattersburger
  • S6 Semmering
  • S16 Arlberg
  • S18 Bodensee
  • S31 Burgenland
  • S33 Kremser
  • S35 Brucker
  • S36 Murtal.

I prezzi (2002) in Euro sono, rispettivamente per: un anno (*), 2 mesi (**), 10 gg.:

  • motocicletta: 29,00; 10,90; 4,30
  • vettura privata con o senza rimorchio: 72,60; 21,80; 7,60
  • veicolo di peso compreso fra 3,5 e 7,5 tonnellate: 581,30; 127,10; 25,40
  •  veicolo di peso
    -da 7,5 a 12 tonn.: 726,70; 145,30; 29,00
    -superiore a 12 tonnellate  -;  -;  -.

(*) 14 mesi (dal 1° dicembre al 31 gennaio dell'anno successivo)
(**) per un periodo equivalente a 2 mesi (per esempio dal 05.01 al 05.03 oppure dal 31.07 al 30.09.

Il contrassegno è in vendita presso gli uffici dell'ÖAMTC, gli uffici postali, le compagnie di assicurazione, alcune stazioni di servizio, nonchè ai posti di dogana alla frontiera con la Svizzera. In Italia il contrassegno è ottenibile presso la maggioranza degli A.C. provinciali e di frontiera.
Le sanzioni per l'utilizzazione di strade, sulle quali vige l'obbligo dell'adesivo, sprovvisti di adesivo valido possono arrivare fino a un massimo di 4500E.
N.B.: Con l'introduzione del contrassegno suddetto non sono stati affatto aboliti i pedaggi già esistenti su altri tratti stradali, autostradali e gallerie. Ecco alcuni pedaggi indicativi, in Euro, su alcuni tratti, risp. per MOTO, AUTO, AUTO+CARAVAN:

  • Traforo dell'Arlberg 7,00; 9,00; 13,00
  • Autostr. del Brennero (A13) 7,00; 7,95; 10,00
  • Strada del Felbertauern 8,00; 10,00; 10,00
  • Strada del Gerlos 3,60; 6,50; 6,50
  • Strada del Grossglockner 16,70; 25,40; 25,40 (alta stagione)
  • Strada della Silvretta(1) 10,10; 11,00; vietato
  • Strada del Timmelsjoch (Passo Rombo) (2) 6,50; 7,60; vietato
  • Traforo del Karawanken 6,50; 6,50; 9,50
  • Autostrada dei Tauri 7,00; 10,00; 12,50
  • Autostrada del Pyhrn traforo di Gleinalm 7,00; 7,95; 9,95
  • Autostrada del Pyhrn traforo di Bosruck 4,00; 5,00; 7,00

1) Chiusa d'inverno fra Galtür e Partenen; autocaravan fino a 3,5 T: 13,40 Euro oltre 3,5 T: 16,70 Euro
2) Chiusa d'inverno; riduzione per Andata/Ritorno.

E' possibile acquistare una carta-sconto che dà diritto a una riduzione dei pedaggi sopra indicati, il cui costo è di 58 Euro.

CONVENZIONI DOGANALI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI VEICOLI

L'Austria ha aderito ai seguenti accordi internazionali:

  • Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo (New York, 1954);
  • Protocollo addizionale alla Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo, relativo all'importazione di documenti e di materiale di propaganda turistica (New York, 1954);
  • Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali privati (New York, 1954);
  • Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali commerciali (Ginevra, 1956)
  • Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea per uso privato delle imbarcazioni da diporto e degli aeromobili (Ginevra 1956); 
  • Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci sotto copertura di Carnet TIR (Ginevra, 1959)
  • Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci sotto copertura di Carnet TIR (Ginevra, 1975)
  • Convenzione doganale relativa all'ammissione temporanea (Istanbul 1990).

 

LIMITI DI VELOCITA'

Limiti di velocità generali

Nei centri urbani: Nei centri urbani i veicoli non devono superare i 50 Km/h, salvo indicazione contraria. L'inizio di un centro abitato viene indicato dal pannello con il nome della località. Nella città di Graz il limite di velocità è di 30 Km/h (salvo indicazione contraria). I ciclomotori non devono superare i 45 Km/h sia all'interno che al di fuori dei centri abitati. In presenza di bambini, persone handicappate o anziane, l'automobilista è tenuto a una condotta di guida attenta che gli consenta di fermarsi in qualsiasi momento.

Al di fuori dei centri abitati :

Autostrada:

  • motocicletta, autovettura privata, autocarro fino a 3.500 Kg: 130 Km/h (1)
  • veicolo con rimorchio di peso massimo non sup. a 750 Kg: 100 Km/h
  • autobus: 100 Km/h (2)
  • veicolo con rimorchio di peso massimo superiore a 750 Kg:
    - se il peso del rimorchio non supera quello dell'autoveicolo e il peso massimo dell'insieme dei due veicoli non supera i 3.500 Kg: 100 Km/h
    - altri: 70 Km/h
  • veicolo articolato, autocarro di peso sup. a 3.500 Kg (3): 80 Km/h

Altre strade:

  • motocicletta, autovettura privata, autocarro fino a 3.500 Kg: 100 Km/h
  • veicolo con rimorchio di peso massimo non sup. a 750 Kg: 100 Km/h
  • autobus: 80 Km/h
  • veicolo con rimorchio di peso massimo superiore a 750 Kg:
    - se il peso del rimorchio non supera quello dell'autoveicolo e il peso massimo dell'insieme dei due veicoli non supera i 3.500 Kg: 80 Km/h
    - altri: 60 Km/h
  • veicolo articolato, autocarro di peso sup. a 3.500 Kg (3): 70 Km/h (4)

(1) 110 Km/h durante la notte dalle ore 22 alle ore 5 sulle seguenti autostrade:  A10 (Tauern), A12 (Inntal), A13 (Brenner), A14 (Rheintal)

(2) 90 Km/h dalle ore 22 alle ore 5 sulle autostrade indicate alla nota 1

60 Km/h sulla maggior parte delle strade del Tirolo.

La velocità minima consentita sulle autostrade e sulle strade di scorrimento rapido è attualmente di 60 Km/h e non vi è consentita la circolazione dei veicoli non concepiti per mantenere tale velocità.

Limiti di velocità particolari

I veicoli equipaggiati con pneumatici chiodati non possono superare i 100 Km/h sulle autostrade e gli 80 Km/h sulle altre strade.
La velocità massima consigliata per i veicoli muniti di catene è di 40 Km/h.

 

Animali domestici
Cani e gatti

I cani o i gatti di oltre 12 settimane che entrano o ritornano in Austria o che solamente transitano attraverso l'Austria, devono essere accompagnati da un certificato veterinario di buona salute oppure da un certificato internazionale di vaccinazione. Il certificato deve recare le seguenti indicazioni in lingua tedesca:

  1. nome e indirizzo del proprietario
  2. descrizione dell'animale (razza, sesso, età e colore)
  3. data e descrizione della vaccinazione antirabbica, la quale deve essere stata effettuata almeno 30 giorni e non oltre un anno prima dell'arrivo in Austria

Se il certificato è in lingua diversa dal tedesco, esso deve essere accompagnato da una traduzione ufficiale in tedesco. I cani e i gatti non accompagnati da un certificato in corso di validità dovranno essere visitati da un veterinario austriaco alla frontiera, ma ciò è possibile soltanto presso alcuni valichi di frontiera.

N.B. E' possibile importare un totale di 3 cani o gatti.

Non vi è alcuna formalità per i cani adibiti all'accompagnamento dei ciechi.

 

Altri animali E' consentito importare fino a 3 piccoli animali domestici (es.: conigli, porcellini d'India o topolini) e fino a 20 pesci d'acquario a persona. Gli animali con zoccoli, gli uccelli rapaci, le scimmie, le oche, ecc. non sono considerati domestici e quindi non ne è consentita l'importazione.

 

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