Art. 1 (PRINCIPI E PIANO D’AZIONE)

La Repubblica Italiana, in ottemperanza ai principi di pace sanciti nella sua Carta Costituzionale, in particolare all’art. 11, nello Statuto delle Nazioni Unite, nella risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 53/25 del 10 novembre 1998 che ha proclamato il periodo 2001-2010 "Decennio internazionale della promozione di una cultura della nonviolenza e della pace a beneficio dei bambini del mondo" e nella risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 53/243 del 13 settembre 1999 "Dichiarazione e Programma d’azione su una cultura di Pace", delibera il seguente piano d’azione per la diffusione di una cultura di pace e di nonviolenza a beneficio dei bambini italiani per il periodo 2002-2010.

Art. 2 (DEFINIZIONE)

La Repubblica riconosce che la pace non è solo assenza di conflitti, ma necessita anche di un processo di partecipazione positivo e dinamico in cui viene incoraggiato il ricorso al dialogo e i conflitti vengono risolti in uno spirito di reciproca comprensione e cooperazione.

Riconosce che la diffusione di una cultura di pace non può prescindere dall'eliminazione di tutte le forme di discriminazione e intolleranza, siano esse basate sulla razza, sul colore della pelle, sul sesso, sulla lingua, sulla religione o siano esse di tipo politico o di altro genere, perché solo attraverso queste trasformazioni si può instaurare nelle società un clima atto a favorire la pace tra gli individui, i gruppi e le nazioni.

Riconosce parimenti che la nonviolenza non è solo assenza di violenza, ma strategia per la risoluzione costruttiva dei conflitti mediante tecniche utili alla comprensione, prevenzione e risoluzione pacifica dei conflitti stessi sia a livello di stati sia a livello di società civile.

Art. 3 (MODALITA’ DI ATTUAZIONE)

Per dare attuazione al piano di cui all’art. 1 la Repubblica individua i seguenti soggetti come attori principali:

Art. 4 (RUOLO DELLE REGIONI)

Le Regioni, a partire dall’entrata in vigore della presente legge, elaborano piani triennali di interventi volti alla diffusione di una cultura di pace e di nonviolenza, come precedentemente definiti all’art. 2, rivolti

I piani triennali di interventi dovranno definire:
Art. 5 (PIANI TRIENNALI)

Nell’elaborazione e nell’attuazione dei piani regionali di cui all’art. 4 ogni Regione dovrà:

Art. 6 (RAPPORTI CON IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE)

Nella formazione dei giovani che opteranno per il Servizio Civile Nazionale, di cui alla legge n.64 del 6 Marzo 2001, le Regioni inseriranno come temi qualificanti quelli della pace e della risoluzione nonviolenta dei conflitti.

Art.7 (NORME FINANZIARIE)

Per dare attuazione alla presente legge ogni anno la Repubblica stanzia la somma di 1.600.000 € suddivisi per Regione in base alla percentuale di popolazione giovanile. Le Regioni che già dispongono di Leggi Regionali per la diffusione di una cultura di pace ricevono un maggior contributo rispetto alla quota prima calcolata del 10%.