Proposta di deliberazione del Cda Emilia Romagna

Oggetto: Convenzioni di Segreteria – Indirizzi procedimentali.

          RICORDATO che il procedimento di convenzionamento delle Segreterie Comunali è delineato dalle seguenti norme ed atti:

 

- art. 98 del d.lgs. 267/2000 (T.U. ordinamento enti locali);

- art. 10 del Dpr 465-1997 (Regolamento per l‘albo dei Segretari);

- Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia nazionale 135/2000, 270/2001 e 181/2002;      

  

      RICORDATO che il provvedimento dell’Agenzia ha natura costitutiva e non ricognitiva rispetto all’inquadramento del Segretario. Cioè un eventuale nuovo inquadramento giuridico in altra fascia del Segretario parte solo dalla delibera dell’Agenzia;

        CONSIDERATO che:

1.      I Comuni (o le Province) hanno autonomia nella decisione di convenzionarsi;

2.      Le convenzioni sono generalmente rivolte al risparmio economico o ad un migliore ed omogenea funzionalità di strutture comunali;

 

        CONSIDERATO altresì:

1.      che il Segretario è una figura prevista dalla legge come obbligatoria in ogni Comune o Provincia;

2.      il ruolo e le funzioni cui è chiamato il Segretario: cioè quanto prevede come competenze obbligatorie l’art. 97 del d.lgs. 267/2000 (che normalmente è di gran lunga inferiore a quello realmente svolto dal Segretario, sia che abbia incarichi ulteriori che no);

3.      Nel contratto nazionale di lavoro dei Segretari del 16.5.2001, all’art. 3 comma 1, viene affermato che l’esigenza di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività, va contemperata con l’interesse alla valorizzazione ed alla crescita della professionalità della categoria dei segretari e del riconoscimento della rilevanza dell’apporto degli stessi nella gestione dei processi di innovazione in atto e nel governo degli enti;

 

        RITENUTO che quindi ogni volontà di convenzionamento dell’ufficio del Segretario Comunale non possa prescindere da questi elementi di giudizio e che quindi:

1 – nel servizio del Segretario  va assicurato l’effettivo svolgimento del ruolo e delle funzioni;

2 – il servizio svolto deve assicurare comunque l’efficienza e l’efficacia;

3 – non è possibile, anche solo per logica, immaginare un’assenza di limiti fisici, naturali, logistici nella decisione di convenzionamento;

4 – la convenzione può anche comportare: a) la modificazione dei carichi di lavoro e b) la cessazione di Segretari dal proprio lavoro;

5 – la spesa sostenuta dagli enti convenzionati si riduce, ma se un Segretario viene a trovarsi senza incarico, la sua spesa viene posta a carico dell’Agenzia (ovvero di tutti i Comuni e Province);

 

  

        CONSIDERATO, in prospettiva, altresì:

- Non va dimenticato che i Segretari rappresentano un patrimonio di professionalità importante per le autonomie locali. E che per sempre meglio rendere il servizio agli enti, gli enti locali stessi stanno investendo grossi sforzi nella formazione continua manageriale e di direzione dei Segretari, attraverso la Sspal (Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione Locale).

 - L’obiettivo finale è quello di dare al Segretario anche gli strumenti di analisi e di gestione manageriale, al fine di evitare la diarchia segretario / direttore generale e condensare nell’unica figura del segretario il soggetto che accompagna gli amministratori nella gestione dell’ente locale.

 - Va ribadito che l’istituto della convenzione non può costituire un mezzo surrettizio di revoca del segretario, ma uno strumento volto a garantire, in armonia con le esigenze delle amministrazioni, l’effettivo ed ottimale espletamento delle funzioni da parte del segretario e che quindi rispettino i principi del buon e corretto andamento della p.a. nonché quello di adeguatezza organizzativa degli enti interessati.

 

          RICORDATO che:

-  l’ambito di attività dell’Agenzia regionale è limitato a quanto contenuto nell’art. 6 del Dpr 465/1997, cioè “l’adozione dei provvedimenti e degli atti relativi alla gestione dei segretari comunali iscritti alla sezione regionale dell’albo sulla base dei criteri generali fissati dal consiglio nazionale di amministrazione”;

 -  Nell’esplicazione dell’attività sono presenti obblighi di informazione o di concertazione con le rappresentanze sindacali previsti dagli artt. 7 e 8 del contratto stipulato il 16.5.2001.

 

        RITENUTO pertanto che vada affermata la necessità che la convezione, prima che a logiche di risparmio economico-finanziarie, risponda ai requisiti di adeguatezza e fattibilità, ovvero: che deve essere assicurato lo svolgimento integrale del ruolo e delle funzioni del Segretario, e che la convenzione deve rispondere anche ad esigenze di funzionalità, di efficacia e di efficienza e non solo quindi a criteri finanziari;

 

       RITENUTO quindi che la rispondenza a tali requisiti andrebbe verificata di volta in volta sulla base dei seguenti elementi:

-         la quantità degli enti convenzionati,

-         la popolazione interessata,

-         i servizi erogati direttamente dagli enti,

-         l’entità dei bilanci,

-         la contiguità territoriale.

 

      RITENUTO pertanto utile individuare dei parametri di minima con i quali dover giudicare l’adeguatezza e fattibilità delle proposte di convenzione, da indicare alle Amministrazioni quali linee per una corretta gestione dell’istituto convenzionale;

 

      SENTITA l’Anci e l’Upi;

      SENTITI i sindacati rappresentativi dei Segretari Comunali;

 

D E L I B E R A

1 – Al fini di collaborazione e di indirizzo alle Amministrazioni sul procedimento di Convenzionamento dell’Ufficio del Segretario Comunale, si  dichiara che sono ritenuti rispondenti ai parametri di adeguatezza e fattibilità le Convenzioni se riguardano:

a1) 3 Comuni con meno di 1.000 abitanti ciascuno;

a2) 2 Comuni con meno di 10.000 abitanti ciascuno;

a3) 2 Comuni di cui uno con meno di 15.000 abitanti ed 1 con meno di 1.000 abitanti;

b) i Comuni devono appartenere alla medesima Provincia, o essere limitrofi, e comunque non devono essere distanti oltre … km. l’uno dall’altro;  

2 – situazioni particolari saranno verificate di volta in volta sulla base dei seguenti elementi:

-         la quantità degli enti convenzionati,

-         la popolazione interessata,

-         i servizi erogati direttamente dagli enti,

-         l’entità dei bilanci,

-         la contiguità e la morfologia territoriale.