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Proposta
di deliberazione del Cda Emilia Romagna Oggetto:
Convenzioni di Segreteria – Indirizzi procedimentali.
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art. 98 del d.lgs. 267/2000 (T.U. ordinamento enti locali); -
art. 10 del Dpr 465-1997 (Regolamento per l‘albo dei Segretari); - Deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione dell’Agenzia nazionale 135/2000, 270/2001 e 181/2002;
RICORDATO
che il provvedimento dell’Agenzia ha natura costitutiva e non ricognitiva
rispetto all’inquadramento del Segretario. Cioè un eventuale nuovo
inquadramento giuridico in altra fascia del Segretario parte solo dalla
delibera dell’Agenzia; CONSIDERATO
che: 1.
I Comuni (o le Province) hanno autonomia nella decisione di
convenzionarsi; 2.
Le convenzioni sono generalmente rivolte al risparmio economico o ad
un migliore ed omogenea funzionalità di strutture comunali; CONSIDERATO
altresì: 1.
che il Segretario è una figura prevista dalla legge come
obbligatoria in ogni Comune o Provincia; 2.
il ruolo e le funzioni cui è chiamato il Segretario: cioè quanto
prevede come competenze obbligatorie l’art. 97 del d.lgs. 267/2000 (che
normalmente è di gran lunga inferiore a quello realmente svolto dal
Segretario, sia che abbia incarichi ulteriori che no); 3.
Nel contratto nazionale di lavoro dei Segretari del 16.5.2001,
all’art. 3 comma 1, viene affermato che l’esigenza di incrementare e
mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla
collettività, va contemperata con l’interesse alla valorizzazione ed alla
crescita della professionalità della categoria dei segretari e del
riconoscimento della rilevanza dell’apporto degli stessi nella gestione
dei processi di innovazione in atto e nel governo degli enti; RITENUTO
che quindi ogni volontà di convenzionamento dell’ufficio del Segretario
Comunale non possa prescindere da questi elementi di giudizio e che quindi: 1 – nel
servizio del Segretario va
assicurato l’effettivo svolgimento del ruolo e delle funzioni; 2 – il
servizio svolto deve assicurare comunque l’efficienza e l’efficacia; 3 – non è
possibile, anche solo per logica, immaginare un’assenza di limiti fisici,
naturali, logistici nella decisione di convenzionamento; 4 – la
convenzione può anche comportare: a) la modificazione dei carichi di lavoro
e b) la cessazione di Segretari dal proprio lavoro; 5 – la spesa
sostenuta dagli enti convenzionati si riduce, ma se un Segretario viene a
trovarsi senza incarico, la sua spesa viene posta a carico dell’Agenzia
(ovvero di tutti i Comuni e Province);
CONSIDERATO, in
prospettiva, altresì:
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Non va dimenticato che i Segretari rappresentano un patrimonio di
professionalità importante per le autonomie locali. E che per sempre meglio
rendere il servizio agli enti, gli enti locali stessi stanno investendo
grossi sforzi nella formazione continua manageriale e di direzione dei
Segretari, attraverso la Sspal (Scuola Superiore per la Pubblica
Amministrazione Locale). -
L’obiettivo finale è quello di dare al Segretario anche gli strumenti di
analisi e di gestione manageriale, al fine di evitare la diarchia segretario
/ direttore generale e condensare nell’unica figura del segretario il
soggetto che accompagna gli amministratori nella gestione dell’ente
locale. -
Va ribadito che l’istituto della convenzione non può costituire un mezzo
surrettizio di revoca del segretario, ma uno strumento volto a garantire, in
armonia con le esigenze delle amministrazioni, l’effettivo ed ottimale
espletamento delle funzioni da parte del segretario e che quindi rispettino
i principi del buon e corretto andamento della p.a. nonché quello di
adeguatezza organizzativa degli enti interessati. RICORDATO
che: -
l’ambito di attività
dell’Agenzia regionale è limitato a quanto contenuto nell’art. 6 del
Dpr 465/1997, cioè “l’adozione dei provvedimenti e degli atti relativi
alla gestione dei segretari comunali iscritti alla sezione regionale
dell’albo sulla base dei criteri generali fissati dal consiglio nazionale
di amministrazione”; -
Nell’esplicazione dell’attività sono presenti obblighi di
informazione o di concertazione con le rappresentanze sindacali previsti
dagli artt. 7 e 8 del contratto stipulato il 16.5.2001. RITENUTO
pertanto che vada affermata la necessità che la convezione, prima che a
logiche di risparmio economico-finanziarie, risponda ai requisiti di
adeguatezza e fattibilità, ovvero: che deve essere assicurato lo
svolgimento integrale del ruolo e delle funzioni del Segretario, e che la
convenzione deve rispondere anche ad esigenze di funzionalità, di efficacia
e di efficienza e non solo quindi a criteri finanziari; RITENUTO
quindi che la rispondenza a tali requisiti andrebbe verificata di volta in
volta sulla base dei seguenti elementi: -
la quantità degli enti convenzionati, -
la popolazione interessata, -
i servizi erogati direttamente dagli enti, -
l’entità dei bilanci, -
la contiguità territoriale.
RITENUTO
pertanto utile individuare dei parametri di minima con i quali dover
giudicare l’adeguatezza e fattibilità delle proposte di convenzione, da
indicare alle Amministrazioni quali linee per una corretta gestione
dell’istituto convenzionale; SENTITA l’Anci e l’Upi; SENTITI i sindacati rappresentativi
dei Segretari Comunali; D
E L I B E R A 1
– Al fini di collaborazione e di indirizzo alle Amministrazioni sul
procedimento di Convenzionamento dell’Ufficio del Segretario Comunale, si
dichiara che sono ritenuti rispondenti ai parametri di adeguatezza e
fattibilità le Convenzioni se riguardano: a1)
3 Comuni con meno di 1.000 abitanti ciascuno; a2)
2 Comuni con meno di 10.000 abitanti ciascuno; a3)
2 Comuni di cui uno con meno di 15.000 abitanti ed 1 con meno di 1.000
abitanti; b)
i Comuni devono appartenere alla medesima Provincia, o essere limitrofi, e
comunque non devono essere distanti oltre … km. l’uno dall’altro; 2
– situazioni particolari saranno verificate di volta in volta sulla base
dei seguenti elementi: -
la quantità degli enti convenzionati, -
la popolazione interessata, -
i servizi erogati direttamente dagli enti, -
l’entità dei bilanci, -
la contiguità e la morfologia territoriale.
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