Considerato
che, ai sensi dell'art. 97, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Segretario
comunale č dipendente dell'Agenzia Autonoma per la Gestione del relativo
Albo, mentre č in rapporto organico con il comune dove č assegnato, e
che la nomina di un Segretario comunale presso un comune costituisce
"conferimento di incarico dirigenziale", ne deriva che, in base
all'art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001, la cognizione della controversia
relativa alla nomina di un Segretario comunale spetta al Giudice Ordinario
in funzione di Giudice del Lavoro.
GIURISDIZIONE E COMPETENZA - SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - NOMINA -
CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE - SPETTA AL GIUDICE ORDINARIO IN FUNZIONE DI
GIUDICE DEL LAVORO
T.A.R. PUGLIA-LECCE, SEZ. II - Sentenza 20 gennaio 2003, n. 198
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
- Illegittimitā per violazione di legge con riferimento all'art. 3 della
legge 7.8.1990 n. 241 per carenza o assoluta insufficienza della
motivazione;
Considerato che:
- ai sensi dell'art. 97, comma 1. D.Lg.vo n. 267/2000 il Segretario
Comunale č dipendente dell'Agenzia Autonoma per la Gestione del relativo
Albo, mentre č in rapporto organico con il Comune dove č assegnato;
- la nomina di un Segretario Comunale presso un Comune costituisce
"conferimento di incarico dirigenziale";
- pertanto, ai sensi dell'art. 63, comma 1, D.Lg.vo n. 165/2001, la
cognizione della controversia in esame spetta al Giudice Ordinario in
funzione di Giudice del Lavoro.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione
integrale delle spese di giudizio.
Ritenuto l'affare ai fini della decisione di merito con sentenza in forma
semplificata ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 205 del 2000;
P.Q.M.
IL Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Seconda Sezione di
Lecce DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso in epigrafe per DIFETTO DI
GIURISDIZIONE.
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