Tar Lecce
 

SEGRETARI COMUNALI, LE COMPETENZE AL GIUDICE ORDINARIO

Considerato che, ai sensi dell'art. 97, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Segretario comunale č dipendente dell'Agenzia Autonoma per la Gestione del relativo Albo, mentre č in rapporto organico con il comune dove č assegnato, e che la nomina di un Segretario comunale presso un comune costituisce "conferimento di incarico dirigenziale", ne deriva che, in base all'art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001, la cognizione della controversia relativa alla nomina di un Segretario comunale spetta al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.

GIURISDIZIONE E COMPETENZA - SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - NOMINA - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE - SPETTA AL GIUDICE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

T.A.R. PUGLIA-LECCE, SEZ. II - Sentenza 20 gennaio 2003, n. 198

Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
- Illegittimitā per violazione di legge con riferimento all'art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241 per carenza o assoluta insufficienza della motivazione;
Considerato che:
- ai sensi dell'art. 97, comma 1. D.Lg.vo n. 267/2000 il Segretario Comunale č dipendente dell'Agenzia Autonoma per la Gestione del relativo Albo, mentre č in rapporto organico con il Comune dove č assegnato;
- la nomina di un Segretario Comunale presso un Comune costituisce "conferimento di incarico dirigenziale";
- pertanto, ai sensi dell'art. 63, comma 1, D.Lg.vo n. 165/2001, la cognizione della controversia in esame spetta al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Ritenuto l'affare ai fini della decisione di merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 205 del 2000;

P.Q.M.

IL Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Seconda Sezione di Lecce DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso in epigrafe per DIFETTO DI GIURISDIZIONE.