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LA RELAZIONE DEL SOTTOSEGRETARIO ALLA FUNZIONE PUBBLICA,
LEARCO SAPORITO Roma, 28 gennaio 2003. |
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1 - Una premessa al tema del "nuovo" ruolo che il
Segretario comunale/Segretario provinciale è chiamato a svolgere nel
"nuovo contesto amministrativo" (riforma del Titolo V) Crediamo che, dopo la riforma
voluta dalla legge n. 127/97 e, più recentemente, a seguito delle
modifiche al titolo V della Costituzione, sia giunto il tempo per
interrogarsi sul futuro del Segretario comunale, del Segretario
provinciale. E lo diciamo mentre qualcuno ha
messo in dubbio la sopravvivenza di questa figura professionale, anche se
un giornalista ebbe a scrivere che i segretari comunali sono quelli che
fanno, in silenzio, l’Italia (1). Non possiamo non ricordare come
il Segretario, fino al 1997, sia stato ritenuto il punto di riferimento
dei decisori politici della burocrazia dell'Ente locale. Egli era colui
che "doveva" sapere tutto ed era responsabile di tutto; in
considerazione di ciò egli godeva arche d una certa autonomia nei
confronti degli organi politici. La legge n. 127/97 ha
ridimensionato il ruolo del Segretario. Infatti, ha limitato le sue
funzioni ponendo l'accento su quelle di consulente al servizio dell'Ente.
Inoltre essendogli affiancata la figura del direttore generale, si sono
creati i presupposti per un certo dualismo, dato che chi è deputato a
"gestire" può essere persona diversa da chi è tenuto a
conoscere le "regole" per farlo. Il fatto, poi, che si sia
stabilito che la sua nomina rientri nella competenza diretta del decisore
politico, ha determinato l'insorgenza di una situazione
politico-amministrativa diversa rispetto al passato. Alla luce della normativa
richiamata, la più attenta dottrina ha inteso porre in evidenza le
conseguenze di tale sistema: a) è il decisore politico a
nominare, appunto, il Segretario sulla base di una valutazione che si
fonda sull'"intuitus personae> ; b) dato che il Segretario si
configura prevalentemente come consulente dell'istituzione locale, la
fiducia del Sindaco non dovrebbe scaturire che dalla professionalità e
dalla cultura che il candidato possiede (art. 15 del d.P.R. 4 dicembre
1997, n. 465 ); Ma sembra, a tal riguardo, che
non sempre il decisore politico sia disponibile ad adottare questo
parametro per effettuare la nomina. E' da sottolineare, poi, il
rischio che, a causa del "dualismo Segretario/Direttore
generale", venga a mancare, nel contesto organizzativo (che, in
ragione delle dimensioni dell'ente può essere più o meno articolato e
complesso), un punto di riferimento preciso per i dipendenti; le deleterie
conseguenze che il dualismo genera sono facilmente immaginabili. Una certa quale perplessità (e
anche forte, perché mette a repentaglio la stessa obbligatorietà della
presenza della figura del Segretario nell'ambito del Comune) è stata
espressa dalla dottrina in ordine agli effetti che la legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione, può avere su questa figura professionale. Il fatto che tale legge di
riforma costituzionale sembra avere attribuito alle regioni la potestà
legislativa in tutte le materie non espressamente riservate alla
legislazione dello Stato, ha generato la convinzione che esse potrebbero
legiferare in materia. D'altra parte, è altrettanto
noto che, in tema di enti locali, lo Stato avrebbe mantenuto legislazione
esclusiva solo per quanto riguarda la materia elettorale, gli organi di
governo e le funzioni fondamentali di comuni, province e città
metropolitane. Vi sono, quindi, una serie di
elementi che meritano attenta considerazione. Tanto che si è avvertita
l'esigenza di muovere i primi passi nel rispetto di una serie di
linee-guida: - sarebbe opportuno procedere
alla riscrittura del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, alla
luce dei nuovi principi costituzionali; - sarebbero da ritenere
implicitamente abrogate le parti del suddetto T.U. in contrasto con le
specifiche disposizioni innovative della riforma costituzionale. Dal momento che le disposizioni
legislative, che prevedono la presenza della figura del Segretario
comunale nel contesto ordinamentale del Comune (o della Provincia), non
possono essere considerate norme di principio, si registra un ordinamento
dottrinale che pone in dubbio la imperatività della previsione di essa.
Non solo: secondo alcuni il Segretario comunale non sarebbe un
"organo di governo", per cui la potestà legislativa regionale
potrebbe esercitarsi a regolare il suo status. Sembra giunto, ormai, il tempo
per trarre delle riflessioni in ordine alla vicenda
giuridico-istituzionale di interesse. E lo si può fare, ormai, perché si
è proceduto ad una accurata analisi di più enti di quelli che abbiano
sperimentato le diverse soluzioni organizzative. In tal modo si è in grado di
valutare quale delle diverse soluzioni sia più utile e soprattutto se i
benefici derivanti dall'introduzione della nuova figura del city manager
possano giustificare il maggior costo a carico dei bilanci locali. Oggi non è più prematuro trarre
conclusioni che potrebbero apparire affrettate. Anticipando, qui, le
conclusioni del ragionamento svolto, possiamo dire che va assicurata una
risposta positiva in ordine alla compatibilità della previsione
legislativa che impegna i comuni e le province a dotarsi del segretario
con l'autonomia normativa e o organizzativa che è riconosciuta nel 1990
agli enti stessi (articoli 2, comma 4, e 89, comma 1, l.. n. 142). La conferma viene dall'analisi
che si può ormai svolgere intorno alle funzioni di cui il Segretario è
titolare. Si può affermare che nelle
funzioni di consulenza giuridico-amministrativa rientrano le funzioni di
consulenza e assistenza giuridico-amministrativa che egli deve rendere, in
generale, nei confronti degli organi di governo. Consulenza che tocca la conformità
dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, e
nel corso delle riunioni degli organi collegiali anche per evitare che il consiglio e la giunta
incorrano in errores in procedendo. Questa funzione deve essere letta
anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 147 dello stesso
testo unico, che include fra i controlli interni anche quelli diretti a
garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa. Sempre in questo gruppo rientra
la, competenza consultiva del segretario, chiamato a rendere i pareri di
regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione nel caso
in cui l'ente non abbia, responsabili di servizio. Riguardo alle funzioni notarili,
spetta al segretario curare la verbalizzazione delle riunioni del
consiglio della giunta; inoltre egli è tenuto a rogare i contratti nei
quali l'ente è parte autenticare scritture private e atti unilaterali da
produrre nell'interesse dell'ente. Comunque, egli è chiamato a
svolgere delle funzioni di natura gestionale. Infatti, il segretario
sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina la
loro attività ma solo quando manca il direttore generale; esercita,
inoltre, le altre funzioni attribuitegli dallo statuto o dai regolamenti o
conferitegli temporaneamente dal sindaco. E ora, uno sguardo alle funzioni
che svolge quando riveste l'incarico di direttore generale. Nel caso in
cui 1'ente non si avvalga della figura professionale del direttore
generale e il sindaco decida di conferire le relative funzioni al
segretario, questi deve attuare gli obiettivi e gli indirizzi fissati
dagli organi di governo, sovrintendere alla gestione dell'ente perseguendo
livelli di efficacia e di efficienza e, a tal fine, predisporre il piano
dettagliato degli obiettivi e la proposta di Peg. In merito, c'è da chiedersi se
questi compiti non vengano svolti da quel Segretario che non è direttore
generale. Ma il quadro delle responsabilità
non è completo. Infatti, il segretario, fra l'altro, è titolare di
numerosi altri compiti, alcuni previsti dallo stesso testo unico. Egli è, tra l'altro,
destinatario delle segnalazioni sugli squilibri di bilancio, che il
responsabile del servizio finanziario è tenuto a effettuare quando
riscontra fatti e circostanze che vi incidano (articolo 153, comma 6). Ha
l'obbligo di trasmettere il bilancio di previsione all'organo regionale di
controllo (articolo 174, comma 3); assume la responsabilità, unitamente
al responsabile del servizio finanziario, della rendicontazione nei
termini dei contributi straordinari assegnati all'ente da amministrazioni
pubbliche (articolo 158, comma 1). 2. Ripercorrere la storia è utile... per evitare il
moltiplicarsi di situazioni di precarietà nel rapporto di servizio Si è fatto cenno al tempo in cui
la figura del Segretario comunale (e provinciale) ha formato oggetto di
una trasformazione, giuridica e funzionale: ciò è avvenuto con l'entrata
in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127. Non possiamo non ricordare come
la nuova normativa, contenuta nell'art. 17, commi 67-86, di tale legge,
sia stata il risultato di un intenso e lungo dibattito fra le associazioni
di categoria e il mondo delle autonomie. Soprattutto da parte delle
organizzazioni rappresentative degli enti locali, dopo le profonde
modifiche apportate al sistema autonomistico dall'elezione diretta del
Sindaco e del Presidente della Provincia, si è rivendicato un ruolo
diverso e decisivo dell'Ente locale nella nomina del Segretario. Mentre, quindi, con la legge 8
giugno 1990, n. 142, si prefigurava una situazione in cui la futura legge
sullo status del Segretario si sarebbe limitata a coordinare, in modo
sistematico, le diverse disposizioni concernenti 1a categoria, con la
legge n. 127/1997 si è invece affermata la volontà di riscrivere
totalmente la relativa disciplina, giungendo, per certi versi, a
conclusioni antitetiche rispetto a quelle del legislatore del 1990. È bene ricordare come tale
mutamento dì prospettiva non sia stato improvviso. Infatti, già nella legge 28
dicembre 1995, n. 549, che pure concerneva misure di razionalizzazione
della finanza pubblica e che, quindi, poca attinenza avrebbe dovuto avere
con la materia in esame, venivano introdotti, all'art. 1, i commi 84 e 85,
che riguardavano, appunto, a figura del Segretario comunale e provinciale. Con tali disposizioni si
sopprimeva 1a previsione di una legge per la disciplina della nomina e
della revoca del Segretario e si stabiliva, invece, che la nomina e la
revoca sarebbero dovute avvenire d'intesa con il Sindaco e con il
Presidente della Provincia. La portata di tali disposizioni,
se attuate, sarebbe stata tale da scardinare immediatamente l'intero
sistema. Un certo tempo, quindi, è
trascorso... 'Tempo utile per riflettere. Ma non sembra, alla distanza,
che sia servito a innovare. Siamo tutti ben consapevoli del
fatto che la riforma, introdotta con la legge n. 127/1997, ha recepito la
richiesta più pressante proveniente dai sindaci, ossia la possibilità di
scelta del Segretario. Tale richiesta, è stata
determinata - come già evidenziato - dall'insofferenza verso la
situazione giuridica in cui si trovava il Segretario, funzionario statale,
che dipendeva funzionalmente dall'Ente ma era amministrato dallo Stato. Nel quadro di un'ampia revisione
del modello organizzativo degli enti locali, la legge n. 127 citata, nei
commi da 67 all'86 dell'art.17, ha definito il nuovo status del Segretario
comunale e provinciale, sulla base dell'evoluzione subita dall'istituto e
in aderenza all'assetto più decisamente autonomistico che il sistema dei
poteri locali veniva acquisendo. Il collegamento del Segretario
allo Stato, viene ridotto ad una mera collocazione formale nel contesto
dell'apparato o organizzativo statuale “lato sensu”, attenuata e
mediata dalla dipendenza organica non più dal Ministero dell'interno,
bensì da un ente strumentale. Una professione, tante funzioni RUOLO PROFESSIONALE - è una figura fortemente
professionale (articolo 43, comma 3, del d.lgs. 29/1993; ora, art . ...
d.lgs. n. 165/200 I ) - egli dipende dall'Agenzia
autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali
(vigilata dal Ministero dell'interno). - è obbligatoriamente presente
in ogni ente locale (Comuni; Città metropolitana; Provincia…) FUNZIONI
- funzioni di consulenza
giuridico-amministrativa (collaborazione prestata agli organi dell'ente in
ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo
statuto e ai regolamenti; partecipazione con funzioni consultiva,
referente e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta;
espressione del parere di regolarità tecnica nel caso in cui l'ente non
abbia responsabili dei servizi) - funzioni notarili (cura della
verbalizzazione delle riunioni del Consiglio e della Giunta; rogito di
tutti i contratti nei quali l'ente è parte e autenticazione delle
scritture private e degli atti unilaterali nell'interesse dell'ente) - funzioni di direttore generale
(le funzioni di direttore generale sono esercitate quando attribuite) - funzioni varie (ricevimento
delle segnalazioni sugli eventuali squilibri di bilancio effettuate dal
responsabile del servizio finanziario; obbligo di trasmettere il bilancio
di previsione all'organo regionale di controllo; responsabilità,
collegialmente al responsabile del servizio finanziario, della
rendicontazione nei termini dei contributi straordinari assegnati all'ente
da amministrazioni pubbliche; esercizio di ogni altra funzione
attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal decisore
politico di vertice) NOMINA da parte del decisore politico
monocratico di vertice (sindaco e presidente della Provincia) il
segretario dipende funzionalmente dal Capo dell’amministrazione,
(sindaco/presidente) - la nomina ha durata
corrispondente a quella del mandato del decisore politico (sindaco o
presidente della Provincia che lo ha nominato) - il segretario cessa
automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del decisore
politico (sindaco o presidente della Provincia), continuando a esercitare
le funzioni fino alla nomina del nuovo segretario - la nomina è disposta non prima
di 60 giorni e non oltre i 120 giorni dalla data di insediamento del
decisore politico (sindaco o presidente della Provincia], decorsi i quali
i segretario è confermato REVOCA - il segretario pub essere
revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della
Provincia, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri di
ufficio. Peraltro, la qualifica di
dipendente pubblico (non più di dipendente statale), espressamente
conferita al Segretario, e l'iscrizione all'albo professionale sembrano
confermare l'intento del legislatore, del resto già in qualche modo
emergente dalla legge n. 142/1990, di assicurargli una certa indipendenza
professionale. Per assicurare una certa quale
completezza al quadro della normativa di interesse occorre richiamare che,
successivamente alla legge n. 127/ 1997, sono stati poi emanati con d.P.R.
4 dicembre 1997 n. 465, il regolamento di attuazione dalla stessa legge
previsto, che integra la disciplina legislativa riguardante l'ordinamento
della figura in esame, e con d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 396, il
regolamento sull'organizzazione e funzionamento della Scuola superiore per
la formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali,
anch'esso previsto dalla legge n. 127. L'ultimo passaggio
dell'evoluzione normativa ora richiamata, è, infine, costituito dal
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, che ha riordinato e coordinato le
disposizioni legislative vigenti in materia, tra le quali anche quelle
riguardanti il Segretario comunale e provinciale contenute nella predetta
legge n. 127/1997; ora esse sono confluite negli artt. 97-106, costituenti
il capo Il del titolo IV, relativo a organizzazione e personale. La legge (art. 97, comma 4, T.U.)
elenca in modo specifico un gruppo di funzioni che costituiscono il nucleo
delle funzioni tradizionali della figura del Segretario. E da esse occorre
prendere le mosse per verificare se, oggi, continuano ad essere utili,
necessarie ad assicurare quell'unità dell'ordinamento che deriva dalla
lettura dell'art. 1 della Costituzione. 3. Un "nuovo" ruolo del Segretario comunale
oppure la riscoperta di un ruolo "essenziale", in particolare a
supporto dei decisori politici dei (piccoli) Comuni? L'assetto odierno delle autonomie locali (Comuni; Città metropolitane;
Province...) non è probabilmente quello definitivo Troppo numerosi ed evidenti sono gli scompensi che la concreta
applicazione della recente normativa ha determinato. L'individuazione dei principi ispiratori dell'attuale processo di
riforma e l'esame degli effetti negativi prodottisi, mediante una
panoramica ampia ma nello stesso tempo anche sintetica della situazione
attuale, può costituire la base utile all'individuazione dei possibili
correttivi da introdurre.. Non c'è alcun dubbio che la legislazione (statale e regionale)
antecedente l'entrata in vigore della 1. cost. n. 3/2001 abbia confermato
la centralità del Comune e della Provincia nell'organizzazione pubblica,
al fine di favorire la realizzazione del principio di sussidiarietà
verticale ed orizzontale. Tali enti, in virtù della loro maggior vicinanza con i cittadini,
infatti, sono quelli che si trovano nelle condizioni di coglierne meglio i
bisogni e le esigenze e di sollecitarne la partecipazione e l'intervento
attivo in ambiti tradizionalmente pubblici Al contempo, si sono poste le basi per una sostanziale
responsabilizzazione delle autonomie locali sotto il profilo economico e
finanziario. La finanza degli enti locali è sempre più basata su entrate proprie,
di natura sostanzialmente tributaria, piuttosto che trasferimenti
erariali, provenienti cioè dallo Stato. Quanto più l'ente sarà gestito in modo efficace, efficiente ed
economico tante più risorse saranno disponibili per la realizzazione di
opere pubbliche e per il perseguimento degli obiettivi prospettati con il
programma elettorale. Gli amministratori locali dovranno, quindi, rispondere di fronte alla
collettività che li ha eletti, dei tributi e delle aliquote imposte in
rapporto al risultati ottenuti in termini di servizi resi e di prestazioni
erogate (accountabiIìty). Dal 1993 ad oggi ci si è prodigati per pervenire all'abrogazione delle
norme che imponevano, con carattere generale, modellì organizzativi
predefiniti, assegnando ai singoli enti il compito di predisporre
l'organizzazione interna ritenuta maggiormente idonea al perseguimento
degli interessi della collettivìtà locale e quindi dei programmi
risultanti dal programma elettorale. La legge si limita a stabilire solamente gli elementi essenziali che
debbono caratterizzare tutti gli enti locali, qualunque sia la struttura
organizzativa adottata. Così, ad esempio, tutti gli enti debbono prevedere un Segretario
comunale o provinciale, per l'assolvimento dei compiti che la normativa
gli assegna. Per il resto, Comuni e Province non rinvengono praticamente
altra limitazione che quella derivante dalle proprie disponibilità e
capacità finanziarie. La competenza alla definizione dell'organizzazione dell'ente spetta
principalmente alla Giunta comunale, che vi provvede attraverso il
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. L'assegnazione della competenza alla Giunta, anziché al Consiglio,
consente di introdurre nell'organizzazione, in modo rapido ed agevole, gli
adeguamenti ed anche le modifiche sostanziali che si ritengano necessarie
od opportune. La struttura organizzativa adottata dall'ente acquisisce quindi il
carattere della flessibilità. Contestualmente si è proceduto alla soppressione pressoché totale dei
controlli amministrativi di legittimità sugli enti locali mediante
l'abolizione del visto di legittimità del Segretario comunale ed il
ridimensionamento della competenza dei Comitati Regionali di Controllo. Ciò sul presupposto che il riscontro della legittimità sui singoli
atti e provvedimenti amministrativi competa all'autorità giudiziaria e
non alla struttura burocratica, la quale ha invece il diverso compito di
raggiungere in modo legittimo gli obiettivi stabiliti dall’autorità
politica dell'ente di appartenenza per il soddisfacimento degli interessi
della collettività amministrata. Tale linea-guida è stata affiancata da un movimento culturale che ha
inteso considerare come innovativa l'introduzione del controllo di
gestione, dei controlli interni e di altri strumenti di verifica e
monitoraggio dell'attività svolta dai dirigenti, mutuandoli
dall'esperienza privatistica ed adattandoli alle specificità del contesto
pubblico. La verifica di legittimità degli atti e dei comportamenti adottati non
sembra più assumere rilievo autonomo ma si verrebbe a svolgere nel
contesto della valutazione dell'attività di perseguimento degli obiettivi
assegnati, acquisendo così un significato sostanziale diverso da quello
attribuitogli dalla precedente normativa. Secondo tale orientamento un atto od un comportamento perfettamente
legittimo potranno cosi essere valutati negativamente qualora siano stati
la causa o la concausa del mancato raggiungimento dell'obiettivo, sempre
che il funzionario avesse la possibilità di adottare un diverso atto o
comportamento anch'esso perfettamente legittimo ma maggiormente idoneo al
raggiungimento dello scopo. La legittimità degli atti adottati e dei comportamenti tenuti sono,
dunque, il presupposto indefettibile per la valutazione positiva
dell'operato del dirigente. Oggi, l'esperienza maturata nel campo ci aiuta, a svolgere qualche
riflessione. Chi si pone, oggi, a tutela della garanzia della legittimità
dell'azione amministrativa degli enti locali? Soprattutto, a seguito della
soppressione delle tipologie di controlli previsti dalla normativa
precedente; cosa che è avvenuta con la legge cost., n. 3/2001. Se il quadro è questo, è non è dei più sereni, si
avverte l'esigenza di dichiarare l'obbligatorietà della presenza del
Segretario comunale o provinciale presso ciascun ente locale. La legislazione gli assegna espressamente funzioni generiche ed
indeterminate, comportandone, di fatto, il congelamento. Se ne garantisce,
in altri termini, la sopravvivenza ma si attribuisce al Sindaco ed al
Presidente della Provincia il potere di riservargli una posizione centrale
nell'organizzazione dell'ente e nel perseguimento degli obiettivi
localmente determinati o di relegarlo ai margini della struttura,
privandolo di qualunque compito significativo, con tutta una gamma di
soluzioni intermedie rimesse sempre alla volontà del decisore politico. 4. Gli esiti della riforma del ruolo del Segretario comunale sui Comuni
di minore entità. Le dimensioni della grandissima maggioranza dei Comuni italiani sono
ridotte o ridottissime. E' questo un dato di fatto di cui non hanno tenuto conto i Governi che
ci hanno preceduto. La riforma del ruolo del Segretario comunale ha prodotto su tali enti
effetti indesiderati particolari, che si assommano di frequente a quelli
provocati negli enti di maggiori dimensioni. Si è potuto constatare che le spese per il personale sono cresciute in
modo consistente in conseguenza soprattutto dell'attribuzione delle
indennità contrattuali ai dipendenti incaricati delle posizioni
organizzative o della responsabilità degli uffici c dei servizi. Alle maggiori spese, purtroppo, non ha corrisposto una generale ed
effettiva conduzione dell'attività secondo principi di imparzialità,
legalità, efficacia, efficienza ed economicità. Ne è invece derivato, quasi esclusivamente, un considerevole aumento
della pressione della fiscalità locale. Al fine di assicurare anche negli
enti più piccoli l'effettività del principio di separazione tra compiti
gestionali e di indirizzo e controllo, la legge ha prescritto
l'assegnazione delle funzioni di carattere dirigenziale al personale
inquadrato in categoria C o D (corrispondenti alle precedenti VI, VII o
VIII qualifiche funzionali). Ma l'assenza, all'interno dell'ente, di dirigenti non costituisce certo
un fatto che valga da solo a conferire ai dipendenti apicali presenti,
appartenenti per lo più a categorie medio-basse, le capacità necessarie
allo svolgimento delle funzioni proprie della dirigenza, essendo le stesse
in relazione all'individuo e non al concreto contesto organizzativo dove
questo opera. L'attribuzione della responsabilità degli uffici e dei servizi, con o
senza riconoscimento delle posizioni organizzative, si risolve dunque
frequentemente nell'assegnazione delle funzioni proprie della qualifica
dirigenziale a personale collocato in categorie anche ulteriormente
inferiori a quella immediatamente sottostante, per il tempo determinato
dal Sindaco e non stabilito da alcuna norma di legge o contrattuale. La procedura di reclutamento dagli stessi sostenuta per l'assunzione
nell'ente risulta in relazione alla categoria di effettivo inquadramento e
quindi all'assolvimento di funzioni di carattere esecutivo od
impiegatizio. Ci si è dimenticati volutamente di un fatto: che il personale
incaricato delle posizioni organizzative e della responsabilità degli
uffici e dei servizi è spesso in possesso di competenze tecniche modeste
e l'inesistente o scarsa preparazione professionale allo svolgimento di
funzioni dirigenziali lo rende particolarmente sensibile alle pressioni
della parte politica. Senza contare che frequentemente uno stesso lavoratore è nominato dal
Sindaco responsabile di aree o settori assolutamente eterogenei, con
nessun altro dipendente assegnato oltre se stesso. La ristrettezza dei contesti di riferimento, costituiti spesso da
qualche centinaio di cittadini, e le scarse risorse a disposizione,
rendono praticamente impossibile ogni tentativo di distinzione tra attività
di indirizzo e controllo ed attività di carattere gestionale. L'autorità politica, in aggiunta, non è in grado di esercitare
l'attività di indirizzo e di controllo più che per effettiva incapacità,
per mantenere un forte potere decisionale in relazione ai casi specifici e
concreti. 5. L'albo nazionale dei segretari
comunali e provinciali: una separazione "fittizia" dal Ministero
dell'interno. Di peculiare rilievo rispetto al
precedente ordinamento è l'istituzione dell'albo nazionale dei segretari
comunali e provinciali (art. 98 TU.). In sostanza si tratta non di un
albo professionale, bensì di un ruolo. Infatti, nella sua corretta
accezione l'albo, che è previsto per i liberi professionisti, è
destinato a rendere pubblico il possesso dei requisiti di idoneità degli
iscritti per l'esercizio dell'attività professionale, mentre, invece, il
Segretario comunale, secondo l'attuale ordinamento, non ha con il Comune
un rapporto di incarico professionale, ma è in realtà funzionario
dipendente dall'Agenzia, cui è appunto affidata, la gestione dell'albo. Articolato in sezioni regionali,
all'albo si accede per concorso. Ed è bene ricordare che il
numero complessivo degli iscritti non possa essere superiore al numero dei
comuni e delle province ridotte del numero delle sedi unificate,
maggiorato di una percentuale determinata ogni 2 anni dal Consiglio di
amministrazione dell'Agenzia prevista dall'art. 102 del TU., in modo da
garantire un adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei
presidenti di Provincia (art. 98, comma 2). L'iscrizione all'albo è
subordinata al possesso dell'abilitazione conseguita presso la Scuola
superiore per la formazione e specializzazione dei dirigenti della
pubblica Amministrazione locale, ovvero presso la sezione autonoma della
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno. Al relativo corso si accede
mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in
giurisprudenza, scienze politiche ed economia e commercio. L'albo è articolato secondo la
previsione della legge in fasce professionali, in cui i segretari sono
iscritti in base alla qualifica ed all'anzianità posseduta. Per ampliare il bacino di scelta
dei sindaci e conservare, quindi, gli equilibri nelle dotazioni organiche
delle singole fasce si è previsto, in alcuni casi espressamente
disciplinati, il passaggio alla fascia superiore (in presenza dell'idoneità
a Segretario generale o dell'anzianità di qualifica di almeno 5 anni). Inoltre, è stata fatta la scelta
di costituire un albo chiuso; non è consentita infatti l'iscrizione a
soggetti estranei alla categoria, e solo in fase di prima applicazione è
stata prevista la possibilità di iscrizione per i vicesegretari, purché
abbiano svolto per almeno 4 anni le relative funzioni. Sempre nell'ottica di
privilegiare il rapporto fiduciario tra Segretario e Sindaco, di
consentire la più ampia probabile scelta e di agevolare le possibilità
di trasferimento per i segretari, è stato previsto che l'iscrizione nella
sezione dell'albo della Regione in cui si presta servizio o in cui si ha
la residenza, possa essere contestuale all'inserimento negli elenchi
aggiuntivi di altre tre sezioni regionali; la successiva iscrizione è
condizionata alla disponibilità del contingente stabilito dal Consiglio
di amministrazione ed alla scelta del Sindaco. Il complesso delle regole che
presidiano l'istituzione di un ente strumentale come l'Agenzia, con le sue
articolazioni regionali, si dimostra, ormai, congrua? Oppure, la competenza legislativa
esclusiva che la dottrina sembra riconoscere alle Regioni sul tema è tale
da poter mettere in crisi l'apparato istituzionale così come è stato
architettonicamente definito? A questo punto c'è da pensare a
un nuovo sistema ordinamentale, che faccia riferimento a istituzioni
pubbliche di livello statale di più lunga tradizione... 6. Il contesto in cui opera quale professionalità
richiede? E con, quali strumenti si può acquisire? Si è fatto cenno
all'atteggiamento culturale di Governi che pensavano di
"copiare" modelli gestionali esteri, mentre erano intenti a
trasferire al sistema delle periferie pezzi dello Stato. La soppressione
dei controlli di legittimità, di carattere formale, non è stata
accompagnata dall'introduzione di strumenti idonei a garantire che
l'attività amministrativa intesa al perseguimento degli indirizzi e degli
obiettivi si svolga nel rispetto sostanziale della normativa nazionale. I nuclei di valutazione ed i
servizi di controllo interno, laddove istituti, non rappresentano un
efficace scudo contro comportamenti arbitrari in quanto per lo più
composti da individui di fiducia dell'amministrazione, soggetti anch'essi
al mancato rinnovo dell'incarico ed alla revoca. Il compito dei componentì il
nucleo consiste molto spesso nel reperire e fornire all'autorità politica
gli elementi per giustificare decisioni già assunte... A fronte della situazione
prospettata, il Segretario comunale non ha gli strumenti per svolgere un
ruolo che si dimostri un valido correttivo ed una affidabile garanzia per
i cittadini ed i dipendenti. Anche nel caso in cui gli siano
conferite le funzioni di Direttore Generale, infatti, tutti i poteri gli
derivano dal Sindaco, il quale nello stesso modo in cui li ha conferiti può anche decidere di toglierli. La condizione giuridica ed
economica del Segretario, così come per i dipendenti, dipende in
grandissima parte dalla volontà del capo dell'amministrazione. La possibilità della non
riconferma a seguito del rinnovo dell'amministrazione, ed il conseguente
collocamento in disponibilità, influisce pesantemente su qualunque
decisione e comportamento, determinando un sostanziale ed indiscutibile
allineamento con le posizioni del Sindaco. Situazioni in tutto analoghe e
disciplinate dettagliatamente dalia normativa nazionale, risultano
considerate e trattate in modo anche molto differenziato in relazione al
Comune nel quale si verificano. Non esiste alcun meccanismo che
possa garantire l'applicazione uniforme, su tutto il territorio nazionale,
di una certa, disposizione di legge, neppure qualora l'ordinamento
attribuisca ad essa il carattere della tassatività e dell'inderogabilità. Ciò determina a volte gravi
disparità di trattamento ed evidenti violazioni del principio di
eguaglianza, con nessun altro rimedio per il cittadino se non il ricorso
all'autorità giudiziaria, la quale tuttavia non è in grado di fornire
risposte in tempi ragionevoli e non rappresenta quindi un valido rimedio. Anche gli standard di qualità
delle prestazioni rese ai cittadini variano notevolmente in relazione al
Comune di residenza, creando sperequazioni che solo occasionalmente
trovano corrispondenza in una pressione tributaria differenziata. La riforma ha fornito agli organi
rappresentativi delle collettività locali gli strumenti per perseguire
gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti. Non ha, invece, introdotto i
correttivi necessari a consentire che l'autonomia di Comuni e Province si
sviluppasse in modo coerente con gli interessi generali, come formalizzati
nella normativa statale e regionale. Lo scollamento esistente tra
normativa statale e regionale ed interessi reali della collettività ne ha
comportato la diffusa percezione quale fattore di inutile rigidità e di
ostacolo alla soddisfazione delle esigenze delle comunità locali. La svalutazione, assieme alla
normativa, ha riguardato anche i soggetti aventi il compito dì
assicurarne il rispetto. La figura del Segretario
comunale, sotto questo profilo, ha sofferto e soffre per colpe in gran
parte non proprie. Anziché agire in profondità
sulle cause di inadeguatezza della legge, infatti, l'ordinamento ha
preferito colpirne, più sbrigativamente, i rappresentanti. Il federalismo territoriale,
basato cioè su Comuni e Province, reca così sin dalla nascita il germe
della propria fine. L'azione degli enti locali deve
necessariamente raccordarsi ed armonizzarsi con gli interessi di rilievo
più generale. Gli atti normativi (quali la
legge, i decreti, i d.P.R., ecc.), non costituiscono ostacoli da aggirare
ma disposizioni da osservare scrupolosamente nel loro significato
sostanziale, in quanto espressione di tali interessi. Sappiamo che la recente riforma
degli enti locali è chiaramente ispirata ad un federalismo che si ritiene
possa essere a ragione qualificato come territoriale, in quanto fondato
sull'azione delle amministrazioni territoriali- a diretto e maggiore
contatto con i cittadini, Comuni e Province. La concreta realizzazione di tale
ipotesi federalista richiede quale indefettibile presupposto che esistano
solidi ed efficaci strumenti idonei ad assicurare che l'operato delle
autonomie locali si svolga nei limiti consentiti dalla legislazione
nazionale e regionale. Occorre garantire che l'interesse
locale si realizzi nel rispetto di quello generale, concorrendo anzi al
suo soddisfacimento. Ciò costituisce la maggiore e più solida garanzia
dell'effettività dei poteri attribuiti e del consolidamento
dell'autonomia riconosciuta. Il Segretario comunale e
provinciale ha da sempre costituito la chiave di volta delle
amministrazioni locali. I correttivi all'attuale situazione debbono dunque
passare per tale figura. E' opportuno chiarire subito che il ruolo tradizionalmente
svolto dal Segretario di garante della legittimità e quindi di soggetto
terzo ed imparziale rispetto all'autorità politica dell'ente nel quale
svolge la propria attività, è da rivitalizzare. Gran parte dei Comuni italiani è
dì dimensioni piccole o piccolissime, con capacità finanziarie
corrispondentemente ridotte o ridottissime. Si tratta, quindi, di enti privi
dei mezzi necessari per far ricorso a risorse umane altamente qualificate
diverse dal Segretario comunale. Anche nel caso in cui tali
risorse fossero disponibili inoltre, l'orientamento dell'azione pubblica
verso i risultati apprezzati dall'utenza ne comporterebbe il prioritario
utilizzo per la soddisfazione degli interessi della collettività
amministrata. Le considerazioni svolte
mantengono quindi la propria validità anche nella prospettiva
dell'accorpamento degli enti di minori dimensioni. Il testo unico ha riservato una
sorpresa di particolare rilievo per i segretari comunali e provinciali.
Nel testo definitivo del provvedimento è scomparso, infatti, il
riferimento al ruolo di "funzionario o dirigente pubblico" del
segretario contenuto nell'articolo 17, comma 67, della legge 127/1997. In realtà non si tratta di una
novità assoluta. Già l'atto di indirizzo per la
disciplina contrattuale del rapporto di lavoro dei segretari comunali e
provinciali rivolto dal Governo all'Aran conteneva la precisa indicazione
circa la peculiarità della natura professionale dei segretari comunali e
spiegava come fosse indifferente ai fini della loro qualificazione il
riferimento contenuto nella legge 127/1997 al ruolo di "funzionario o
dirigente". Lo stesso Consiglio di Stato, nel
parere reso sul testo unico, aveva formulato osservazioni sulla
qualificazione del segretario comunale come "dirigente o funzionario
pubblico", ritenendola superata dalla "privatizzazione (anche)
dei segretari comunali e provinciali" e dall'atto di indirizzo
adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della
disciplina contrattuale del rapporto di lavoro della categoria. La nuova formulazione prevista
dal testo unico accentua, quindi, la peculiarità della figura dei
segretari comunali che, peraltro, è sempre stata una prerogativa di
questa categoria anche nell'ordinamento previgente la riforma del 1997. E' curioso registrare un fatto: che lo status economico dei
Segretari comunali/provinciali è notevolmente migliorato; ma la loro
responsabilità sembra essersi ridotta... Anzi lo Stato, creando nuovi
apparati, nuove istituzioni ha voluto dire ciò che non aveva avuto la
possibilità di dire per quasi cinquanta anni. Ora si tratta di continuare
ad innovare, abbattendo i costi e destinando le risorse all'innalzamento
della cultura di questi dirigenti. 7. La Scuola di formazione per i segretari comunali e
provinciali. Diventa, quindi, indispensabile
un richiamo all'agenzia formativa che è stata istituita nel 1998. Con lo strumento utilizzato per
l'esercizio dei nuovi compiti e funzioni attribuite ai segretari comunali
e provinciali e, quindi, per il conseguimento degli obiettivi di
efficienza e produttività che da loro si attendono, assumono rilievo la
formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale. Con il d.P.R. n. 396/1998 si è
emanato il regolamento che disciplina l'organizzazione, il funzionamento e
l'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la
specializzazione dei dirigenti della pubblica Amministrazione locale e
delle scuole regionali ed interregionali. L'istituzione di una Scuola
siffatta trova giustificazione nell'esigenza di provvedere alla formazione
professionale anche dei dirigenti ed equiparati degli enti locali, che
finora non hanno avuto, diversamente da quelli del comparto ministeri, un
organismo istituzionalmente a ciò preposto. Significativa, in tal senso, è
la scelta della denominazione della Scuola stessa, che non reca un
riferimento esplicito ai segretari comunali e provinciali, ma con una
locuzione generale e onnicomprensiva è finalizzata alla "formazione
e specializzazione dei dirigenti della pubblica Amministrazione
locale". In tal anodo, viene efficacemente
evidenziata anche la già rimarcata "flessibilità" del nuovo
ruolo del Segretario, che risulta inserito in modo inscindibile
nell'organizzazione burocratica dei comuni e delle province, postulandone
una formazione professionale omogenea con quella del personale dell'Ente
in cui è chiamato a svolgere le proprie funzioni. L'attività della Scuola è
stata, poi, improntata in modo da attuare il massimo decentramento
nell'attività di aggiornamento e perfezionamento professionale, con la
possibilità di istituire anche scuole regionali ed interregionali, in
modo da fornire la più ampia autonomia nell'insegnamento di materie che
siano più aderenti possibile alle varie realtà locali. La diversità di attività
formativa curata nelle predette scuole trova, comunque, il suo momento
unificatore nella programmazione didattica definita dal Comitato
tecnico-scientifico della Scuola superiore, alla quale, peraltro, resta
riservata la gestione dei corsi di formazione iniziale finalizzati al
rilascio dell'abilitazione per l'iscrizione all'albo. Tali corsi possono essere gestiti
direttamente dalla nuova Scuola, ovvero, previa convenzione, con
l'apposita Sezione autonoma della Scuola superiore dell'Amministrazione
dell'interno (S.S.A.I.), (art. 104, comma 2, TU.). Alla sede centrale
della Scuola sono riservati, altresì, - in base all'art. 1, commi 3 e 4,
del regolamento - i corsi di specializzazione e le relative prove
selettive per il conseguimento della idoneità a Segretario generale. Quanto all'organizzazione
dell'attività formativa il regolamento prevede (art. 4, comma 3) che i
direttori delle scuole regionali ed interregionali formulano proposte al
Direttore della Scuola "centrale" per la definizione dei piani
di studio e dei programmi didattici. Per lo svolgimento dei corsi di
aggiornamento e di perfezionamento dei segretari comunali e provinciali,
le scuole regionali ed interregionali possono avvalersi di convenzioni con
la Scuola superiore della pubblica Amministrazione, con la S.S.A.I., con
le università, con il Formez, nonché con gli altri istituti, enti e
società di formazione e di ricerca pubblici e privati che presentino i
necessari requisiti di organizzazione e qualificazione professionale. Quanto ai contenuti dei corsi di
aggiornamento e di perfezionamento - oltre a quelli già illustrati con
riferimento in generale all'attività formativa della Scuola nel suo
complesso - va ricordato che nei relativi programmi dovranno trovare posto
le nuove tecniche di gestione manageriale e una conoscenza complessiva
delle tecniche di controllo di gestione e di qualità dei servizi
pubblici. Proprio a tal fine si prevede " lo scambio di
esperienze", a cui prima si è fatto cenno, con esponenti
dell'imprenditoria pubblica e privata nazionale, comunitaria e
internazionale nonché di pubbliche amministrazioni estere. Va ricordato, infine, che le sedi
regionali ed interregionali potranno occuparsi anche dell'attività di
elaborazione di studi e ricerche, con attenzione particolare rivolta alle
tematiche relative agli enti locali. Tali sedi potranno, quindi,
organizzare seminari e congressi rivolti sia a segretari comunali sia al
personale degli enti locali, allo scopo di approfondire e comprendere le
varie innovazioni legislative in corso di evoluzione. Su questi percorsi istituzionali, sulla loro effettiva
efficacia occorre meditare. Nell'interesse dei cittadini, del sistema
delle imprese. ******************************* (1) Il giornalista Alfredo Ferruzza svolse una indagine sui segretari comunali e provinciali, riportata dal settimanale "Gente" nei nn. 36, 37 e 38 del settembre 1964: la stessa, arricchita da alcune pagine tratte da "Ricordi di un Segretario comunale" , di Giusto Poveroté, e da una parte "storica", si ritrova nel volumetto di Alfredo Ferruzza - Gino Tani Gerardo Coppa, "Gli eroi sconosciuti che fanno in silenzio l'Italia", Noccioli Editore, Firenze , 1966. |
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