30 agosto 2002 | |
Per l'interpello
sull'Ici la risposta al comune |
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L'agenzia delle Entrate non ha alcuna competenza sulle questioni relative ai rimborsi Ici 1993 connessi alle revisioni degli estimi catastali: lo conferma la risoluzione n. 287 del 29 agosto, in risposta ad una istanza di interpello di un Comune. La questione posta, in realtà, presenta profili di sicuro interesse anche per lo Stato e rivela una situazione di diffuso disagio nelle amministrazioni locali. Ci si riferisce anche alla recente pubblicazione del Dm 6 giugno 2002 n. 159, contenente la revisione delle tariffe d'estimo in oltre 200 comuni, in alcuni casi di medie dimensioni (Campobasso, Pavia, Montecatini). Tale revisione scaturisce dal procedimento di impugnazione delle rendite attivato davanti alle Commissioni censuarie per effetto della legge 75/93. I termini per la pubblicazione delle decisioni delle Commissioni censuarie sono stati da ultimo riaperti dalla legge 448/2001, ma la disciplina di riferimento rimane quella originaria. La vicenda si è arricchita con la legge 342/2000 che ha stabilito (articolo 74), con disposizione interpretativa, che gli effetti della revisione in parola decorrono, ai fini dell'Ici, a partire dal primo gennaio 1993. Da ciò il fondato timore dei comuni di vedersi "sommergere" dalle istanze di rimborso dei contribuenti che avessero pagato su una rendita superiore a quella corretta, dal 1993 a oggi. Si aggiunga a questo la peculiarità dell'anno 1993 che è gestito dai comuni, sotto il profilo degli accertamenti e dei rimborsi, e che vede tuttavia coinvolto lo Stato, al quale compete una entità di gettito corrispondente all'aliquota del 4 per mille. I rapporti tra Erario e autonomie locali sono nello specifico regolati dal Dm 367/99, che non riconosce ai comuni i rimborsi legati agli estimi rettificati, alla luce della consolidata interpretazione ministeriale espressa prima della pubblicazione dell'articolo 74. I dubbi investono altresì i termini per le istanze di rimborso, poiché, da un lato, l'articolo 13 del Dlgs 504/92, prevede il termine decadenziale di tre anni, decorrenti dalla data del pagamento ovvero da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, dall'altro, il Dm 367/99 ha fissato in sei mesi dalla sua entrata in vigore la scadenza dei rimborsi 1993. In particolare, con riferimento alle rettifiche di rendite già pubblicate in passato, vi è chi sostiene che il medesimo articolo 74 della legge 342/2000 abbia riaperto i termini per le istanze. Occorre, dunque, non solo stabilire con chiarezza quali sono le domande di rimborso da ritenersi tempestive, ma anche dare ufficialmente atto della sopravvenuta modifica delle norme del Dm 367/99, al fine di garantire i comuni sulla sussistenza della compartecipazione dello Stato ai rimborsi in parola. Nonostante il quadro di obiettiva incertezza, le Entrate hanno correttamente declinato qualsiasi competenza in materia, richiamando la risoluzione 1/2002 dell'Ufficio per il federalismo fiscale. In tale documento, l'Amministrazione ha osservato la stretta e indissolubile connessione tra interpello e potestà di accertamento. La risposta data in sede di interpello infatti vincola il soggetto deputato ad effettuare i controlli a rispettare l'interpretazione data. |