29 agosto 2002 | |
Stop
per i professionisti nella lite con il Territorio |
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ROMA - Non alterano il mercato delle libere professioni le prestazioni dell'agenzia del Territorio a favore della Regioni Toscana e Marche: il Tar Lazio interviene nella vicenda che vede contrapposti geometri e ingegneri, da un lato, e agenzia dall'altro. E giunge dopo che i soggetti interessati erano pervenuti a un accordo chiarificatore. Sulle convenzioni tra Territorio e regioni il Tar, con le sentenze 7300, 7301, 7306 e 7307 del 23 agosto, ha rigettato i ricorsi del Consiglio nazionale degli ingegneri e della federazione degli Ordini della Toscana e del Consiglio nazionale dei geometri. Le convenzioni riguardano la gestione, da parte dell'agenzia, di servizi estimativi e di consulenza tecnica specialistica. In uno dei ricorsi era stato contestato che non ci sarebbe una norma di legge ad autorizzare la convenzione. Ma secondo il Tar, il Dlgs 300/1999 permette a Regioni ed enti locali di attribuire «alle agenzie fiscali in tutto o in parte, la gestione delle funzioni a esse spettanti, regolando con autonome convenzioni le modalità di svolgimento dei compiti e degli obblighi che ne conseguono». I giudici amministrativi spiegano che «l'autonomia regolamentare riconosciuta alle Agenzie fiscali e alle Regioni è così ampia da giustificare» anche la convenzione che i professionisti contestavano. Inoltre, i giudici hanno ritenuto che non si possono ritenere violate le norme poste a tutela degli ordinamenti professionali. Infatti, la convenzione specifica che l'attività dell'agenzia è di preventiva ricognizione e di coordinamento e di supporto per l'aggiornamento della documentazione in possesso della regione, potendo «fornire suggerimenti sulle modalità delle operazioni che saranno sempre svolte sotto la direzione di un tecnico regionale iscritto all'Albo». Bocciata anche la contestazione dello svolgimento da parte del Territorio di servizi estimativi nel settore immobiliare, perché affiderebbe all'agenzia attità che dovrebbero essere svolte sotto il suo controllo. Ma per il Tar «l'intervento di un organo istituzionalmente qualificato nella fase di stima di un bene immobile, renderà del tutto superflua o meno pregnante qualsiasi attività di controllo successivo». La libertà di azione di cui l'agenzia gode in base al proprio statuto, secondo il Tar, non altera neppure le regole della libera concorrenza nel mercato comunitario delle prestazioni di servizi e delle libere professioni e non si traduce in una «sleale competizione per quel che riguarda i corrispettivi» come denunciato invece dai professionisti. |