20 settembre 2002 | |
Comuni
salvi sugli estimi dell'Ici: ai contribuenti riduzioni dal 2003 |
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Gli estimi rideterminati con il decreto ministeriale 159/2002 non sono retroattivi e hanno efficacia, ai fini Ici, solo dal primo gennaio 2003: lo afferma il dipartimento delle Politiche fiscali con la circolare 7 di ieri, in linea con quanto anticipato dal Sole 24 Ore il 16 settembre. Il chiarimento interessa 268 Comuni che si sono visti accogliere, dalle Commissioni censuarie, i ricorsi contro le rendite catastali presentati in virtù della riapertura dei termini disposta dalla legge 449/97. La circolare si sofferma inoltre sulla disposizione interpretativa dell'articolo 74, ultimo comma, della legge 342/00, e conferma che l'applicazione degli estimi ridotti vale solo per le istanze di rimborso dell'Ici '93 presentate nei termini. La revisione delle rendite. L'articolo 2 del Dl 16/93 (legge 75/93) ha dato ai Comuni la possibilità di impugnare, davanti alle Commissioni censuarie, le rendite fissate dall'ultima revisione del Catasto. Le nuove tariffe avrebbero avuto effetto, ai fini delle imposte dirette, a partire dal 1992, mentre ai fini di tutti gli altri tributi, a partire dal 1994. La circolare ricorda che, secondo l'interpretazione contenuta nell'articolo 74 della legge 342/00, gli estimi "rettificati" - pubblicati con il decreto legislativo 568/93 - hanno effetto, ai fini Ici, dal 1993. L'evoluzione legislativa. Va ricordato che l'articolo 49, comma 13, della legge 449/97 ha riaperto i termini per i ricorsi. Mentre l'articolo 22 della legge 146/98 ha abrogato questa norma. Il Consiglio di Stato, con il parere 1338/99, ha chiarito che l'abrogazione non aveva avuto effetto sulle decisioni nel frattempo intervenute. L'articolo 9, comma 11, della legge 448/01 ha poi previsto il varo di un decreto ministeriale che avrebbe dovuto pubblicare le rendite stabilite secondo i nuovi ricorsi. Si arriva così al decreto ministeriale 159/02, che pubblica i dati catastali rettificati, in gran parte in diminuzione, relativi a 268 Comuni. L'efficacia delle rendite rettificate. La circolare del dipartimento delle Politiche fiscali parte dalle disposizioni dell'articolo 9 della legge 448/01, che impone agli uffici di annotare le nuove rendite negli atti catastali entro sessanta giorni dalla loro entrata in vigore. Da qui sarebbe desumibile il principio secondo cui l'efficacia delle rendite è legata all'entrata in vigore del decreto di pubblicazione. Né, d'altro canto - afferma la circolare -, si potrebbe invocare il richiamo (legge 449/97) alle disposizioni dell'articolo 2 del Dl 16/93, poiché esso sarebbe limitato alla sola disciplina procedurale dei ricorsi davanti alle Commissioni censuarie, e non anche agli effetti delle decisioni delle commissioni. La circolare osserva inoltre che l'efficacia delle rettifiche consentite dal Dl 16/93 era correlata al varo del decreto legislativo di pubblicazione delle rendite modificate. Poiché il decreto è stato approvato alla fine del 1993, questo spiega, anche sotto il profilo temporale, la limitata retroattività, inizialmente disposta solo ai fini Irpef e poi estesa anche ai fini Ici. Al contrario - aggiunge la circolare -, questo meccanismo non può valere per la procedura prevista dalla legge 449/97, che si è svolta «dal punto di vista giuridico e cronologico, completamente al di fuori di una possibile operatività della delega legislativa di cui al Dl 16 del 1993». E poiché si tratta di rendite autonome, queste si applicano dunque dall'entrata in vigore del decreto 159/02. Ai fini Ici occorre applicare la regola contenuta nell'articolo 5, comma 1, Dlgs 504/92, secondo cui valgono le rendite risultanti in Catasto al primo gennaio di ciascun anno. I contribuenti devono quindi tener conto degli estimi modificati solo a partire dall'anno successivo. Legge 342/00 e Ici '93. Per effetto della legge 342/00, gli estimi pubblicati nel Dlgs 568/93 hanno efficacia, ai fini Ici, a partire dal 1993. La circolare, richiamando il consolidato orientamento della Cassazione, precisa che la novità influisce solo sui rapporti pendenti alla data della sua emanazione. Pertanto, se il rapporto tributario è ormai esaurito, per essere decorso il termine per la domanda di rimborso o per non avere il contribuente impugnato il provvedimento di diniego di rimborso del Comune, nessuna restituzione potrà essere effettuata a favore dei contribuenti. Ugualmente, laddove la rettifica degli estimi avesse comportato un aumento delle rendite, i Comuni non potranno procedere ad alcun addebito, nel rispetto del principio di affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza 525/2000. |