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LA
FIGURA DEL SEGRETARIO COMUNALE DOPO LA MODIFICA DEL TITOLO V DELLA
COSTITUZIONE. |
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In
Italia da anni si è aperta
quella che potremmo definire la questione dello Stato
federale. L’ultimo
decennio del secolo appena trascorso è stato caratterizzato
dall’irrompere sulla scena di una forza politica che, sia pure tra mille
contraddizioni, si è fatta carico di proporre un nuovo assetto dello
Stato , passando dalla secessione al federalismo, per approdare, da
ultimo, alla devoluzione. Un
problema delicato, che non ha ancora trovato una stabile soluzione, che ha
preoccupato e preoccupa chi ha a cuore le sorti dell’unità del Paese,
primo fra tutti il Capo dello Stato che non si stanca mai di ripetere che
l’articolo 5 della costituzione che sancisce l’unità e
l’indivisibilità dello Stato deve essere la stella polare di qualsiasi
riforma. Nell’ambito
di tale percorso ancora non chiaro e lineare si è inserita una, forse non
ben meditata, riforma del titolo V della costituzione, approvata da una
maggioranza parlamentare assai risicata e, tra l’altro, alla vigilia di
una delicata competizione elettorale che si è conclusa con un radicale
cambiamento della maggioranza parlamentare. Tale
riforma, non organica, improvvisata, sta creando nella sua lacunosa e
frammentaria applicazione problemi di una certa delicatezza senza, per
altro, essere riuscita a rafforzare il quadro delle autonomie. La
figura che rischia di pagare un prezzo altissimo sull’altare della
riforma del titolo V della costituzione è quella del segretario comunale.
Tale figura è ormai entrata nel mirino della storia e rischia di ricevere
l’ultimo, risolutivo colpo. Vediamo di cosa si tratta. Con
la legge costituzionale 3/2001 sono stati riscritti gli articoli 114, 117
, 118 e 119 della. costituzione. L’art.114,
ad esempio, recita:” I Comuni…………sono enti autonomi con propri
statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla
costituzione”. L’art.117,
inoltre, aggiunge:” I Comuni ……hanno potestà regolamentare in
ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite”. L’art.118,
poi, stabilisce:” Le funzioni amministrative sono attribuite ai
Comuni…….sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione
ed adeguatezza. I Comuni ……sono titolari di funzioni amministrative
proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale secondo le
rispettive competenze”. L’art.119,
infine, afferma:” I Comuni…… hanno autonomia finanziaria di entrata
e di spesa- I Comuni……hanno risorse autonome”. Qualche
Comune ( prima Castel di Tora, poi Lauro) ha ritenuto che in questo nuovo
scenario costituzionale, i Comuni avessero la più ampia potestà di
organizzare le proprie strutture e, pertanto, lo Stato non avesse più
alcun potere legislativo di imporre, in modo indistinto e generalizzato,
la figura del segretario comunale, ormai alle dipendenze dell’Agenzia
autonoma. In
tale contesto il Comune di Castel di Tora ha pensato di abrogare dal
proprio statuto l’articolo
che prevedeva la presenza della figura del segretario comunale, mentre il
Comune di Lauro ha modificato lo statuto rendendo eventuale e facoltativa
la presenza del segretario nella sua struttura organizzativa. C’è da dire che sia il Tar del
Lazio che quello della Campania hanno sospeso le deliberazioni prima
citate ritenendo che la figura del segretario comunale non può ritenersi
ipso iure abrogata con l’entrata in vigore della legge cost.3/2001. In
effetti la pretesa di sopprimere la figura dei segretari comunali
attraverso la modifica degli statuti dei Comuni viola apertamente taluni
principi sanciti dalla carta costituzionali ( anche quelli introdotti con
la riforma apportata con la legge cost.3/2001) e taluni principi generali
dell’ordinamento giuridico. Contrasta sicuramente con l’art.97 della
costituzione che prevede una riserva di legge per la disciplina del
pubblico impiego. L’art.97 , infatti, stabilisce:” I pubblici uffici
sono organizzati secondo le disposizioni di legge, in modo che siano
assicurati buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”.
Il segretario comunale, infatti, oltre che componente importante
dell’organizzazione comunale, è un pubblico ufficio, soggetto alla
riserva di legge, dipendente di un’Agenzia autonoma e non del Comune. Se
dopo la riforma introdotta dalla legge 127/97 ( la c.d. Bassanini bis ) si
volesse considerare quella svolta dal segretario comunale una professione,
non si può fare a meno di rilevare che l’art.117, comma 3, della
costituzione attribuisce alla
legislazione concorrente la materia delle professioni. E’ chiaro, perciò,
che pretendere di sopprimere o modificare tramite uno statuto comunale una
professione costituisce palese violazione della norma costituzionale prima
citata. Ammesso
e non concesso che lo statuto sia soggetto solo ai principi
costituzionali abbiamo visto che la soppressione della figura del
segretario comunale contrasta con l’art.97 e 117 della costituzione
vigente. C’è da aggiungere, però, che lo statuto deve rispettare la
legislazione statale che ha competenza esclusiva in materia di organi di
governo e funzioni fondamentali dei Comuni. Deve
rispettare, inoltre, la legislazione statale e quella regionale nelle
materie loro riservate. Il
nuovo ordinamento della figura del segretario comunale è stato introdotto
con una legge fondamentale che ha rappresentato e rappresenta tuttora una
tappa fondamentale nel processo di modernizzazione della pubblica
amministrazione, in genere, e dei comuni, in particolare. Pertanto la
presenza del segretario comunale risponde
al rispetto di un principio generale dell’ordinamento giuridico dal
quale lo statuto di un comune non può e non deve prescindere. Con
queste prime riflessioni abbiamo dimostrato l’infondatezza dei dubbi
sulla incostituzionalità della figura del segretario comunale dopo la
riforma del titolo V della costituzione. La
partita, però, è tutt’altro che conclusa, il problema è
prevalentemente politico e dal punto di vista politico ed istituzionale
deve trovare la sua definitiva e stabile soluzione. Sarebbe grave se i
segretari si arroccassero in una difesa della loro esistenza nelle aule
dei tribunali ponendo le loro speranze di sopravvivenza nelle sentenze,
spesso mutevoli, di questo o quel giudice. E
bisogna ammettere che la categoria dei segretari appare consapevole della
delicatezza del momento che sta vivendo e sta sviluppando una profonda
riflessioni sulle ragioni del proprio essere e
sulle prospettive del suo incerto futuro. I
segretari hanno capito che se vogliono avere un ruolo all’altezza del
loro passato devono rifuggire dalla tentazione di puntare su una riforma
gattopardesca che lasci le cose come stanno. Hanno
capito che devono assecondare una radicale trasformazione del loro ruolo
per renderlo confacente alle esigenze del vivere moderno, alle esigenze
dei comuni che giustamente aspirano a vedere esaltato il proprio ruolo
autonomo all’interno di uno Stato moderno, unito e solidale che saprà
trovare nella ricchezza della diversità delle sue articolazioni
territoriali di base la ragione fondante del suo essere Stato al servizio
dei cittadini. Dopo
la totale abolizione dei controlli operata dalla legge cost.3/2001non c’è
più posto, infatti, per un
ritorno al passato, per una riconquista del ruolo di garanti o di
controllori per conto di uno Stato centralista. Il controllo di legittimità
di questi tempi non interessa più a nessuno; forse, anzi sicuramente, non
è giusto, ma non è tempo di battaglie donchisciottesche contro i mulini
a vento del terzo millennio. Neanche
le tradizionali funzioni di assistenza amministrativa e consulenza
giuridica possono da sole garantire un futuro al segretario comunale. Non
rimane altra scelta che puntare sulla unicità delle funzioni di
segretario e di direttore facendo diventare il segretario responsabile
istituzionalmente della direzione del Comune. Il
nuovo segretario deve essere per la struttura burocratica dell’ente
quello che il sindaco è per la direzione politica. Queste
due figure devono convergere in modo parallelo per soddisfare al meglio le
sempre crescenti esigenze delle collettività amministrate sfatando le
maldicenze degli ultimi mesi che vedrebbero gli uni contro gli altri
armati. Se
per assecondare tale ineluttabile tendenza sarà necessario il cambiamento
del nome, ben venga l’introduzione nell’organizzazione dell’ente
locale della figura del “
direttore comunale”. Tale
nuova figura saprà ereditare la migliore esperienza del segretario
comunale diventando oltre che direttore anche consulente, assistente
amministrativo e, perché no?, garante interno ed intelligente della
complessiva conformità dell’azione dell’ente ai princìpi
costituzionali ed a quelli dell’ordinamento giuridico siano essi di
fonte statale, regionale o comunale. Su questa strada, e solo su questa
strada, il segretario comunale potrà trovare un futuro degno del suo
passato all’interno del nuovo assetto istituzionale che prenderà corpo
con la conclusione del processo di riforme che speriamo si possa
concludere ridisegnando uno Stato delle autonomie unito e solidale che
saprà evitare fratture e
divisioni che potrebbero mettere a repentaglio la sua stessa esistenza. E
in quest’ottica, e cioè nell’ottica di una riforma federalista che
non divida ma unisca il Paese, il nuovo “direttore comunale” potrà
rappresentare l’ultimo presidio di un minimo di omogeneità della
cultura e dell’amministrazione locale evitando che l’autonomia
degeneri nell’anarchia.
La
Rocca Michelangelo Segretario
della convenzione Borgofranco-Settimo
Vittone (TO)
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