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Adunanza della Sezione Prima - 3 luglio 2002 | ||
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oggetto: |
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VISTA la relazione prot. n. 1316/ROSSI II del 14 maggio 2002 (pervenuta alla Sezione in data 31 maggio 2002), con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni – Serv. per il trattamento normativo – chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al quesito indicato in oggetto; ESAMINATI gli atti e udito il relatore-estensore Presidente f.f. Giuseppe Faberi; PREMESSO
: Il
richiedente Dipartimento della funzione pubblica espone che alcune
amministrazioni dello Stato ed enti pubblici non economici nazionali hanno
chiesto il parere del Dipartimento stesso circa la possibilità di
procedere, nel corrente anno, ad assunzioni di unità di personale
dirigenziale nel caso in cui la procedura concorsuale si sia conclusa nel
2001, ma per le quali non si sia proceduto alla sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro entro il 31 dicembre 2001. Al
riguardo si premette che il divieto di procedere alle assunzioni per il
2002 disposto dall’art. 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, ed applicabile alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici
non economici nazionali, concerne tutte le assunzioni, pure in esito a
procedure concorsuali concluse nel 2001 o deliberate sempre nel 2001, per
le quali non si sia proceduto alla effettiva sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro entro il 31 dicembre 2001, in quanto è con la
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro medesimo che si
realizza la fattispecie dell’assunzione alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 35, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (mentre l’effettiva presa di servizio,
che comporta l’opzione per il nuovo impiego per coloro che sono già
dipendenti di pubbliche amministrazioni, può essere posticipata anche ad
un momento successivo). La
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro è necessaria qualora
l’assunzione avvenga in seguito a procedura di reclutamento per concorso
pubblico, procedura distinta da quella riservata solo agli interni,
trattandosi in quest’ultimo caso di progressione di carriera, e la
stipulazione del contratto individuale, sempre secondo il Dipartimento,
appare necessaria anche per le unità dirigenziali da assumere che siano
già dipendenti della stessa pubblica amministrazione che ha bandito il
concorso ovvero di altra pubblica amministrazione, in quanto in un
concorso pubblico, l’attuale dipendenza di alcuni candidati da pubbliche
amministrazioni non rileva né ai fini della procedura concorsuale, né ai
fini della successiva eventuale assunzione, (dovendosi di contro
considerare i partecipanti al concorso pubblico, che siano già dipendenti
pubblici, alla stregua di quelli esterni all’amministrazione, salvo che
la legge non disponga diversamente con puntuali disposizioni). Costituisce,
pertanto, assunzione quella disposta a seguito del superamento di un
concorso pubblico, pur con riserva per i candidati interni, dovendosi
intendere per procedura concorsuale pubblica un procedimento nettamente
distinto da quello costituente mera procedura di avanzamento in carriera,
secondo la distinzione operata dalla giurisprudenza della Corte
Costituzionale (Ordinanza n. 2 del 2001) e della Corte di Cassazione
(Cassazione, Sezione Unite, 11 giugno 2001, n. 7859). Pertanto
non costituisce assunzione sia l’inquadramento in una qualifica
superiore che derivi dal superamento di una procedura per la progressione
interna nell’ambito del sistema di classificazione ovvero di un concorso
riservato esclusivamente ai dipendenti dell’amministrazione che lo
bandisce, sia l’inquadramento disposto ai sensi di disposizioni legali o
contrattuali. Tanto
premesso, si pone in concreto la questione relativa al blocco delle
assunzioni anche per i candidati vincitori o idonei di concorsi pubblici
banditi ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 29 del 1993, ed ora ai sensi
dell’art. 28 del d.lgs. n. 165 del 2001, già dipendenti
dell’amministrazione che bandisce il concorso o di altre pubbliche
amministrazioni, nel caso in cui questi – come si ritiene – debbano
considerarsi alla stregua dei candidati esterni alla pubblica
amministrazione, con la conseguenza che in entrambi i casi le assunzioni
configurano una nuova assunzione, come tale soggetta al divieto di cui in
oggetto. In
effetti, la “ratio”
del blocco delle assunzioni disposto dall’art. 19 della legge 448/2001
è quella di impedire, nell’ottica di un contenimento della spesa
pubblica e di un riassetto dell’organizzazione amministrativa,
l’assunzione di ulteriore (o più remunerato) personale – sia pure già
in servizio presso pubbliche amministrazioni – a copertura di posti
vacanti presso le singole amministrazioni pubbliche, onde assicurare l’invarianza
non solo delle unità in servizio, ma anche, nei limiti tracciati dalla
legge, della spesa complessiva per oneri di personale a tempo
indeterminato, in presenza, oltretutto, di eventuali eccedenze risultanti
in alcuni settori (come è reso evidente, del resto, dalla deroga al
blocco in caso di incremento del personale a seguito dei processi di
mobilità). Nondimeno,
il richiedente Dipartimento della Funzione Pubblica ritiene che tali
conclusioni, relative all’applicabilità del blocco delle assunzioni per
l’anno 2002 anche ai vincitori o idonei di concorsi pubblici per la
qualifica di dirigente che siano già dipendenti della medesima o di altra
pubblica amministrazione, necessitino di opportuna verifica, trattandosi,
comunque, di procedure selettive per la progressione in carriera, anche se
diversa, e pertanto viene richiesto il parere del Consiglio di Stato in
materia. CONSIDERATO
: La
questione sottoposta, in questa sede, al parere del Consiglio di Stato può
– in buona sostanza – così venire sintetizzata nelle sue implicazioni
logico-giuridiche: a)
se sia – anzitutto – necessaria la stipulazione di un contratto
individuale anche per l’assunzione di unità dirigenziali che siano già
dipendenti della stessa (o di altra) pubblica amministrazione che ha
bandito il relativo concorso; b)
anche nell’ipotesi affermativa di quanto indicato sub
a) se si tratti o meno di vera e propria
“assunzione”, a tutti gli effetti, nel posto dirigenziale, a seguito
dell’espletamento e del superamento del relativo concorso pubblico, pure
nel caso di quei vincitori o idonei che siano già dipendenti della
medesima amministrazione che ha bandito il concorso (o comunque di altra
amministrazione pubblica). L’eventuale
dubbio – come precisato dal richiedente Dipartimento - potrebbe infatti
nascere dal fatto che, in tali fattispecie, si potrebbero pur comunque
ipotizzare delle (sostanziali) procedure selettive per una finalità di
“progressione in carriera” (anche se diversa) riferita a soggetti già
appartenenti alla stessa (o ad altra) P.A. Conseguenza
– poi – della soluzione dei quesiti sopra precisati sarebbe, nel caso
in esame, l’applicabilità o meno della speciale normativa concernente
il blocco delle assunzioni per l’anno 2002 (ex
art. 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448) ed applicabile
alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici non economici
nazionali (anche nel caso di procedure concorsuali, concluse o deliberate
nel 2001, per le quali non si sia proceduto alla effettiva sottoscrizione
del contratto individuale di lavoro entro il 31 dicembre 2001). In
ordine a quanto sopra, si ritiene – con riferimento ai punti indicati sub a) e sub b) – che non possono esservi dubbi circa la necessità della
stipulazione di un nuovo contratto individuale di lavoro anche
nell’ipotesi di candidati dirigenti, già appartenenti alla stessa (o ad
altra) amministrazione, che siano stati ammessi, superandoli, ai relativi
concorsi di reclutamento. È
infatti principio generale, applicabile in tutte le ipotesi di assunzione
o comunque di accesso per pubblico concorso nelle amministrazioni
pubbliche, che questo si formalizzi solo mediante uno specifico contratto
individuale di lavoro (cfr. art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165),
essendo del tutto irrilevante in tali casi (come del resto evidenziato dal
richiedente Dipartimento della Funzione Pubblica) la precedente dipendenza
di alcuni candidati dalla stessa (o da altra) pubblica amministrazione. Poiché,
con riguardo al caso in esame, è chiaro che l’accesso alla qualifica
dirigenziale avviene – a regime – solo mediante concorso in forza
dell’art. 28 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, non vi è
dubbio che, a seguito del superamento di questo, il rapporto di lavoro
dirigenziale con la P.A. non possa che instaurarsi mediante uno specifico
(eventualmente nuovo) contratto di lavoro anche nell’ipotesi di soggetto
già appartenente alla P.A. stessa. Tale
conclusione (che è del resto conforme anche all’orientamento della
giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia: cfr. Ord. Corte
Cost. 4 gennaio 2001, n. 2, la quale ha – in sostanza – affermato il
generale principio che le procedure concorsuali pubbliche, concluse con
unica graduatoria sono da considerare di assunzione anche per chi è già
dipendente dell’amministrazione ove venga immesso in una nuova
qualifica) non può – nella specie – venir contraddetta neppure nella
differente ottica che considera invece come meri “concorsi interni” (e
non già concorsi di “assunzione”) quelli previsti per coloro che, già
appartenenti ad una P.A. vengono sottoposti a specifici e riservati
procedimenti selettivi di tipo concorsuale finalizzati a realizzare la
progressione di carriera del personale già assunto (cfr. in ordine alla
distinzione tra i concorsi pubblici di “assunzione”, ancorché con
riserva per i candidati interni, e le vicende selettive – ancorché di
tipo concorsuale - costituenti invece una mera procedura di avanzamento in
carriera, Cassazione – Sez. Unite, 11 giugno 2001, n. 7859). Nella
fattispecie in esame, infatti, la stipula di uno specifico nuovo contratto
di lavoro conseguente al superamento del concorso per l’accesso alla
qualifica di dirigente ex
art. 28 del d.lgs. 165/2001 appare coessenziale e necessaria – in tutti
i casi – all’assunzione della qualifica, stante la giuridica
impossibilità di ricondurre – in nessuna delle ipotesi concorsuali
previste dal comma 2, lett. a) e b), dell’art. 28 del d.lgs. n. 165/2001
– il conseguimento della qualifica dirigenziale stessa ad una
ipotizzabile “progressione di carriera” dei vincitori del concorso
medesimo (ove già dipendenti della P.A.). Tali
conclusioni risultano peraltro decisamente suffragate pure dalla recente
sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2002 del 9 maggio 2002, nella
quale (richiamandosi al riguardo anche le precedenti sentenze n. 320 del
1997 e n. 1 del 1999) si afferma, in generale, che il passaggio ad una
fascia funzionale superiore comporta “l’accesso ad un nuovo posto di
lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto,
quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso” in
quanto proprio questo metodo offre le migliori garanzie di selezione dei
soggetti più capaci. Da
quanto precede deriva quindi, in definitiva, l’applicabilità del blocco
delle assunzioni ex art. 19, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, anche in esito alle procedure concorsuali per l’assunzione
di personale dirigenziale (ancorché concluse nel 2001 o comunque
deliberate nel 2001), in ordine alle quali non si sia proceduto alla
effettiva sottoscrizione del contratto individuale di lavoro entro il 31
dicembre 2001 (in quanto, come pure evidenziato dal richiedente
Dipartimento della Funzione Pubblica, è con la sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro medesimo che si realizza la fattispecie
dell’assunzione, anche nel caso di assunzione nella qualifica
dirigenziale, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Relativamente
a tale ultima conclusione si deve ancora aggiungere che essa risulta –
in ogni caso – confermata indirettamente pure dallo stesso disposto
dell’art. 19 sopra menzionato, là dove – tra le eccezionali deroghe
al predetto divieto di assunzione per l’anno 2002 – fa salve, in
materia di assunzioni di dirigenti pubblici nelle amministrazioni statali,
esclusivamente quelle relative “ai vincitori del secondo corso-concorso
di formazione dirigenziale indetto dalla Scuola Superiore della pubblica
amministrazione di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18
marzo 1997, IV serie speciale, n. 22” (oltreché quelle concernenti il
personale appartenente alla carriera diplomatica), con esclusione pertanto
di tutte le altri ipotesi. P.Q.M. Nelle
suesposte considerazioni è il parere. Per estratto dal verbale IL SEGRETARIO DELL’ADUNANZA (Elvio
Piccini) V i s t o IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE f.f.
(Giuseppe Faberi)
Sezione Prima Adunanza
del 3 Luglio 2002
N.
Prot. 1849/02
M
A S S I M A (Q
U E S I T O) -
Il diritto di procedere alle assunzioni per l’anno 2002, disposto
dall’art. 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ed
applicabile alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici non
economici nazionali (concernente tutte le assunzioni, pure in esito a
procedure concorsuali concluse nel 2001 o deliberate sempre nel 2001, per
le quali non si sia proceduto alla effettiva sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro entro il 31 dicembre 2001) è riferibile anche alle
procedure concorsuali relative ad assunzioni di unità di personale
dirigenziale nel caso in cui, pur essendosi conclusa la procedura
concorsuale nel 2001, non si sia tuttavia proceduto alla stipula del
relativo contratto individuale di lavoro (solamente con il quale si
realizza la fattispecie dell’assunzione o, comunque, dell’accesso,
alla qualifica dirigenziale anche da parte di chi sia già in precedenza
dipendete della stessa – o comunque di altra – Pubblica
amministrazione). |