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Certo il diritto all'accreditamento a fini pensionistici delle maternità, avvenute al di fuori dell'impiego, prima del 1994 
di Giovanni Salvadorini

 

    Registriamo, grazie alle e-mail di segnalazione rimesseci da utenti di reform, un ritardo abbastanza esteso o comunque incertezze per quanto riguarda le richieste di riconoscimento - ai fini pensionistici - della contribuzione (figurativa) per i periodi di gravidanza, di parto e di post-partum avuti al di fuori, nella maggior parte dei casi prima, dell'inizio del rapporto lavorativo presso l'Amministrazione indipendentemente dalla data in cui si sono registrati tali periodi, cioè anche per periodi precedenti il 1994.

     Questa la successione delle norme:

  • inizialmente l'ordinamento (d.lgs. 30.12.1992. n.503, comma 1 dell'art.14 intitolato "Riscatto dei periodi non coperti da assicurazione") prevedeva - fra il resto (cinque anni di contribuzione in costanza di rapporto alla data della domanda, mancanza della copertura assicurativa dei periodi, insussistenza di cumulo con il riscatto del periodo di studio) - che i periodi corrispondenti ai congedi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro si verificassero successivamente, in pratica da lì ad un anno, cioè a partire dal 1 gennaio 1994 (escludendo le gravidanze e le maternità avvenute fino a quella data, quelle in corso, quelle dei dodici mesi successivi, la disposizione aveva un impatto assai modesto considerando anche la condizione del possesso di almeno cinque anni di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro),

  • il d.lgs. 16.9.1996, n. 564, contenete norme "in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione", riproduceva, al comma 4 dell'art.2 , il diritto ai contributi figurativi per i periodi corrispondenti ai congedi di maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro unitamente al requisito del possesso di almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro; poiché la disposizione non ripeteva né richiamava la decorrenza dal 1994 prevista dal d.lgs. 503/92, interveniva l'INPDAP a precisare, con circolare 14.2.1997, n.9 , che i periodi di maternità potevano - ai sensi del precedente decreto - essere riconosciuti utili ai fini pensionistici solo se non erano anteriori al gennaio 1994;

  • anche il d.lgs. 26.3.2001, n.151, contenente le norme del t.u. sulla tutela ed il sostegno alla maternità, riproduceva, all' art. 25, comma 2 , il dettato del precedente d.lgs. 564/96 ma, contemporaneamente, con la lettera j) dell'art.86 , espressamente abrogava i commi 1 e 3 dell'art. 14 del d.lgs. 503/92.


    Probabilmente la memoria della circolare e l'esatta riproposizione del testo della vecchia disposizione nel T.U. hanno tratto in inganno diversi uffici ed interessate che non sono andate a verificare il contenuto dell'elenco delle norme abrogate.
    Abrogazione che, a parte la nota questione della capacità abrogatoria dei testi unici, è apparsa comunque opportuna ai più, essendo assai evidente la non manifesta infondatezza dell'incostituzionalità delle disposizioni abrogate (questa volta espressamente) per violazione dell'art. 3 Cost.(principio di uguaglianza).
    Non si registra, comunque, a questo punto, più alcun dubbio sul diritto a richiedere l'accreditamento di mesi impiegati, mentre non correva rapporto di lavoro, nella maternità registratisi in qualunque periodo, prima o dopo il 1994.
    Poiché non ci risulta che l'INPDAP sia a tutt'oggi intervenuto ad emettere una circolare di aggiornamento di quanto evidenziato nel febbraio 1997, abbiamo pensato di doverlo fare noi al fine di consentire, agli uffici cui era sfuggita la novità, di informare le dipendenti della necessità della domanda per evitare un ingiusto danno quanto meno rispetto alle colleghe che hanno già positivamente provveduto. Per facilitare il compito, accludiamo un

 

 

MODULO DI DOMANDA

 

 

Dr. Giovanni Salvadorini
 (Componente Comitato Settore Regioni Enti locali)
 (Componente Comitato Pensioni Privilegiate)
 

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