18/11/2002 200206393
Consiglio di Stato, sez. V,
18 novembre 2002, n. 6393
RISARCIMENTO DEL DANNO
Nel giudizio amministrativo, la declaratoria giurisdizionale della
illegittimità di un atto amministrativo non costituisce un elemento sul
quale la parte interessata può innestare una domanda di risarcimento del
danno, senza dare puntuale e ragionevole dimostrazione del rapporto di
causa ed effetto che si instaura tra atto illegittimo e danno , senza
fornire una sua plausibile quantificazione. ( vedi: C.d S., V sez.n3863
dell’11 luglio 2001) e , quindi, senza cercare di ricostruire gli
elementi che configurano un comportamento colpevole di tale gravità,
tenuto anche conto del contesto in cui si sviluppa l’azione
amministrativa, da rendere risarcibile il danno proprio in quanto sussiste
la colpa dalla pubblica amministrazione, sul piano della violazione delle
regole di normale diligenza e perizia amministrativa.( C d S. n.6281,VI
sez, del 18 dicembre 2001). In sostanza non è possibile costruire uno
schema di automatica equivalenza giuridica tra annullamento di un atto
amministrativo, comportamento illegittimo della pubblica amministrazione e
risarcibilità del danno ingiusto ricevuto dal soggetto destinatario degli
effetti lesivi dell’atto annullato. Il risarcimento presuppone la
ricostruzione: a) del nesso causale tra atto annullato e danno, b) la
ragionevole quantificabilità del danno;c) l’enucleazione di un elemento
di colpa che emerge in quanto l’errore commesso dall’apparato
amministrativo non sia scusabile , tenuto anche conto del contesto in cui
si è sviluppata l’azione amministrativa ( C.d S. n.3169,IV sez. 14
giugno 2001). |
23/11/2002 200206459
Consiglio di Stato, sez. IV,
23 novembre 2002, n. 6459
REVOCAZIONE ERRORE DI FATTO
In tema di revocazione l'errore di fatto, il quale può dar luogo a
revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 n. 4 Cod. proc. civ.,
consiste nell'erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia
nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente
esclusa oppure nella supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui
verità è positivamente stabilita. Peraltro l’errore revocatorio è
deducibile solo se il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia
costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per
revocazione abbia pronunciato e presuppone quindi il contrasto tra due
diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla
sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un
lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e
non di valutazione o di giudizio e, dall'altro, quella risultante dagli
atti e documenti non sia stata contestata dalle parti. (
cfr. Cass. civ. 28.10.2000 n. 14256). Infine,
l’errore di fatto deve essere decisivo: in tal senso, come insegna la
giurisprudenza, l'erronea affermazione dell'esistenza di un fatto la cui
realtà, invece, debba ritenersi positivamente esclusa in base al tenore
degli atti o documenti di causa può costituire motivo di revocazione
della sentenza ai sensi dell'art. 395 n. 4 Cod. proc. civ., solo se
sussiste un rapporto di causalità necessaria fra l'erronea supposizione e
la pronuncia in concreto resa dal giudice di merito, dovendosi invece
escludere che tale mezzo di impugnazione possa essere utilizzato in
relazione ad errori incidenti su fatti che, non decisivi in se stessi,
devono essere valutati in un più ampio contesto probatorio, anche quando,
nell'ambito appunto della globale valutazione degli elementi di prova,
l'elemento pretermesso avrebbe potuto in concreto assumere un rilievo
decisivo. (Cass.
civ. Sez. lav. 28.8.1997 n. 8118).
REVOCAZIONE
DOCUMENTI DECISIVI
Quanto al motivo di cui all’art. 395 n. 3 (ritrovamento del documento
decisivo), la giurisprudenza è pacificamente orientata nel senso che il
relativo vizio revocatorio è deducibile solo in relazione a documenti non
prodotti in giudizio: l’errore di percezione rispetto agli atti di causa
rileva invece nella diversa prospettiva del motivo di cui al n. 4 del
citato articolo del codice di rito. (
ex multis Cass. Sez. I
9.11.1994 n. 9314 e Cons, Stato Sez. IV 2.6.2000 n. 3169 ).
REVOCAZIONE ERRORE DI FATTO
L’art. 23 ultimo comma della legge 6.12.1971 n. 1034, come modificato
dall’art. 1 della legge 21 luglio 2000 n. 205, nel prevedere che
"Entro trenta giorni dalla data dell'iscrizione a ruolo del
procedimento di appello avverso la sentenza la segreteria comunica al
giudice di primo grado l'avvenuta interposizione di appello e richiede la
trasmissione del fascicolo di primo grado", detta una regola
procedurale ( finalizzata allo snellimento dell’attività propedeutica
al giudizio di secondo gardo) la cui eventuale violazione di per sè non
concreta l’errore di fatto e non è dunque rimediabile mediante
revocazione per il motivo di cui all’art. 395 n. 4 del Codice di rito.
Peraltro, va comunque osservato che nel contesto della disposizione ora
trascritta, analoga a quella dettata dall’art. 347 cod. proc. civ. per i
giudizio civili di appello, l’acquisizione del fascicolo relativo al
giudizio che ha dato luogo alla sentenza impugnata non è comminata a pena
di nullità (cfr. Cass., sez. III, 26-09-2000, n. 12756 ). |