18/11/2002 200206391
Consiglio di Stato, sez. V, 18 novembre 2002, n. 6391
APPELLO
Diversamente da quanto si verifica nell’appello civile (in cui
l’interesse ad agire in giudizio sussiste solo in presenza della
soccombenza, intesa come situazione di fatto nella quale la sentenza di
primo grado abbia tolto o negato alla parte un bene della vita
accordandolo all’avversario), nell’appello amministrativo, relativo a
giudizi di impugnazione, sussiste l’interesse ad impugnare in via
principale una pronuncia quando l’interesse fatto valere con
l’impugnazione potrebbe non essere integralmente soddisfatto dal
semplice annullamento del provvedimento ove l’amministrazione sia tenuta
ad un comportamento positivo successivo all’annullamento. In tali
ipotesi l’appellante, può far accertare le modalità dell’esercizio
del potere che incombe sull’amministrazione stessa, con la conseguenza
che l’avvenuto annullamento posto in primo grado dal provvedimento
impugnato per accoglimento di alcune censure (o, il che è lo stesso,
attraverso una conformazione successiva dell’attività amministrativa
che adempie alla stessa funzione dell’accoglimento solo di alcuni
motivi) non esclude l’ammissibilità dell’appello da parte
dell’originario ricorrente, per ottenere un giudicato completamente
satisfattivo dei propri interessi.
AUTORITA' INDIPENDENTI (ATTIVITA', ORGANIZZAZIONE) GARANZIA DELLE
COMUNICAZIONI
In ordine agli aspetti di tutela di interesse generali collegati al
diritto alla salute, già la legge 31 luglio 1997, n. 249 (art. 1, comma 6
lettera a) n. 15 come parzialmente modificato con l’articolo 3 del
decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15 convertito in legge con modificazioni
dall’articolo 1 della legge 29 marzo 1999, n. 78) attribuiva
all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la vigilanza sui tetti
di radiofrequenze compatibili con la salute umana, specificandosi che il
rispetto di quegli indici (o tetti) costituiva condizione obbligatoria per
il rilascio di atti d’assenso all’istallazione di apparati con
emissioni elettromagnetiche. Sempre la norma da ultimo citata (art. 1
comma 6 lettera a) sub 15) dispone che i tetti di radiofrequenza
compatibili con la salute umana sono fissati con decreto del Ministero
dell’ambiente, d’intesa con il Ministero della sanità e con il
Ministero delle comunicazioni, sentiti l’Istituto superiore di sanità e
l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente. Il relativo
decreto è stato emanato il 10 settembre 1998, n. 381. Prevede quel
regolamento (recante norme per la determinazione dei tetti di frequenza
compatibili con la salute umana) che le regioni e le province autonome,
nell’ambito delle proprie competenze anche se sempre nel rispetto delle
potestà riconosciute all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
disciplinino l’installazione e la modifica degli impianti di
radiocomunicazione in modo da presidiare i limiti di compatibilità con la
salute dei cittadini e i valori (di esposizione di aree di sezioni
verticali del corpo umano e fonti elettromagnetiche) nonché per
raggiungere obiettivi di qualità e di raccordare l’attività di
controllo e vigilanza anche in collaborazione con la stessa Autorità
(articolo 4 comma 3 d.m. 10 settembre 1998, n. 381).
La legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici 22 febbraio 2001, n. 36 ha disciplinato
all’articolo 8 le competenze delle regioni, delle province e dei comuni,
così prescrivendo: "1. Sono di competenza delle regioni, nel
rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo
Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità
indipendenti: a) l’esercizio delle funzioni relative
all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per
telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per
radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel
rispetto del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), e dei
principi stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 5; b) la
definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a
150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati
ai sensi dell’articolo 4 e dell’obligo di segnarle; c) le modalità
per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di
cui al presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione
amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici preesistenti; d) la realizzazione e la gestione, in
coordinamento con il catasto nazionale di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi
stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di
esposizione della popolazione; e) l’individuazione degli strumenti e
delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1); f) il concorso
all’approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti
per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti
dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. 2.
Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le
regioni si attengono ai principi relativi alla tutela della salute
pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela
dell’ambiente e del paesaggio. 3. In caso di inadempienza delle regioni,
si applica l’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. Le regioni nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze
che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto
dalla legge 31 luglio 1997, n. 249. 5. Le attività di cui al comma 1,
riguardanti aree interessate da installazioni militari o appartenenti ad
altri organi dello Stato con funzioni attinenti all’ordine e alla
sicurezza pubblica sono definite mediante specifici accordi dai comitati
misti paritetici di cui all’articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n.
898, e successive modificazioni. 6. I comuni possono adottare un
regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e
territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici". Il potere regolamentare
conferito dall’ultimo comma dell’articolo 8 della legge n. 36 del 2001
ai comuni è senz’altro subordinato ai precetti dei precedenti commi e
in particolare a quanto previsto dal primo comma lettera a), che assegna
alla regione e non al comune l’esercizio delle funzioni relative
all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per
telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per
radiodiffusione e dal comma 4, che conferisce alla regione la potestà di
definire le competenze in materia di comuni e province. |