18/11/2002  200206391
Consiglio di Stato, sez. V, 18 novembre 2002, n. 6391
APPELLO

Diversamente da quanto si verifica nell’appello civile (in cui l’interesse ad agire in giudizio sussiste solo in presenza della soccombenza, intesa come situazione di fatto nella quale la sentenza di primo grado abbia tolto o negato alla parte un bene della vita accordandolo all’avversario), nell’appello amministrativo, relativo a giudizi di impugnazione, sussiste l’interesse ad impugnare in via principale una pronuncia quando l’interesse fatto valere con l’impugnazione potrebbe non essere integralmente soddisfatto dal semplice annullamento del provvedimento ove l’amministrazione sia tenuta ad un comportamento positivo successivo all’annullamento. In tali ipotesi l’appellante, può far accertare le modalità dell’esercizio del potere che incombe sull’amministrazione stessa, con la conseguenza che l’avvenuto annullamento posto in primo grado dal provvedimento impugnato per accoglimento di alcune censure (o, il che è lo stesso, attraverso una conformazione successiva dell’attività amministrativa che adempie alla stessa funzione dell’accoglimento solo di alcuni motivi) non esclude l’ammissibilità dell’appello da parte dell’originario ricorrente, per ottenere un giudicato completamente satisfattivo dei propri interessi.
AUTORITA' INDIPENDENTI (ATTIVITA', ORGANIZZAZIONE) GARANZIA DELLE COMUNICAZIONI

In ordine agli aspetti di tutela di interesse generali collegati al diritto alla salute, già la legge 31 luglio 1997, n. 249 (art. 1, comma 6 lettera a) n. 15 come parzialmente modificato con l’articolo 3 del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15 convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 29 marzo 1999, n. 78) attribuiva all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, specificandosi che il rispetto di quegli indici (o tetti) costituiva condizione obbligatoria per il rilascio di atti d’assenso all’istallazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Sempre la norma da ultimo citata (art. 1 comma 6 lettera a) sub 15) dispone che i tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana sono fissati con decreto del Ministero dell’ambiente, d’intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l’Istituto superiore di sanità e l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente. Il relativo decreto è stato emanato il 10 settembre 1998, n. 381. Prevede quel regolamento (recante norme per la determinazione dei tetti di frequenza compatibili con la salute umana) che le regioni e le province autonome, nell’ambito delle proprie competenze anche se sempre nel rispetto delle potestà riconosciute all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, disciplinino l’installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione in modo da presidiare i limiti di compatibilità con la salute dei cittadini e i valori (di esposizione di aree di sezioni verticali del corpo umano e fonti elettromagnetiche) nonché per raggiungere obiettivi di qualità e di raccordare l’attività di controllo e vigilanza anche in collaborazione con la stessa Autorità (articolo 4 comma 3 d.m. 10 settembre 1998, n. 381).
La legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 22 febbraio 2001, n. 36 ha disciplinato all’articolo 8 le competenze delle regioni, delle province e dei comuni, così prescrivendo: "1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti: a) l’esercizio delle funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 5; b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell’articolo 4 e dell’obligo di segnarle; c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti; d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione; e) l’individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1); f) il concorso all’approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. 2. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le regioni si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell’ambiente e del paesaggio. 3. In caso di inadempienza delle regioni, si applica l’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 4. Le regioni nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249. 5. Le attività di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni militari o appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all’ordine e alla sicurezza pubblica sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all’articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni. 6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici". Il potere regolamentare conferito dall’ultimo comma dell’articolo 8 della legge n. 36 del 2001 ai comuni è senz’altro subordinato ai precetti dei precedenti commi e in particolare a quanto previsto dal primo comma lettera a), che assegna alla regione e non al comune l’esercizio delle funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione e dal comma 4, che conferisce alla regione la potestà di definire le competenze in materia di comuni e province.