29/10/2002 200205942
- Consiglio di Stato, sez. IV, 29 ottobre 2002, n. 5942
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- Consiglio di Stato, sez. IV, 29 ottobre 2002, n. 5941
CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE - SCELTA DEL CONTRAENTE
Mentre l’art.12, del D.Lgs. 157/1995, intitolato "Esclusione
dalla partecipazione alle gare", enumera una serie di situazioni
soggettive dell’imprenditore, quali lo stato di fallimento e la presenza
di precedenti penali, che costituiscono condizioni ostative a detta
partecipazione, per converso l’art.13 si limita, con elencazione non
tassativa, ad indicare i documenti idonei a dare dimostrazione della
sussistenza della necessaria capacità economica e finanziaria, con
l’intento, chiaramente enunciato nel secondo comma, di imporre alle
Amministrazioni appaltanti di precisare nel bando su quali documenti
intendano effettuare detto accertamento. Rimane, pertanto, del tutto
integra la facoltà delle stazioni appaltanti di individuare i parametri
di misurazione della capacità economica e finanziaria necessaria per
l’assunzione di un determinato servizio, parametri che, a differenza
delle condizioni di cui all’art.12 cit., vanno opportunamente calibrati
caso per caso. Quanto rilevato in ordine alla facoltà delle
Amministrazioni appaltanti di chiedere nel bando ulteriori referenze in
ordine alla capacità economico-finanziaria delle società partecipanti
alla gara trova, del resto, esplicita conferma nell’art.31 della
direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992 (che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi), direttiva attuata col
D.Lgs. n.157 del 1995 cit.. Stabilisce, infatti, tale disposizione (art.31
direttiva cit.) che: << 1. In linea di massima, la prova della
capacità finanziaria ed economica del prestatore di servizi può venire
fornita mediante una o più delle seguenti referenze: idonee dichiarazioni
bancarie o prova di un’assicurazione contro i rischi d’impresa; la
presentazione del bilancio o di estratti dello stesso, qualora la
pubblicazione del bilancio sia prescritta dal diritto societario del paese
nel quale il prestatore di servizi è stabilito; una dichiarazione del
fatturato globale dell’impresa e del fatturato per i servizi cui si
riferisce l’appalto, relativa ai tre ultimi esercizi finanziari. Le
amministrazioni precisano, nel bando di gara o nell’invito a presentare
offerte, la referenza o le referenze di cui al paragrafo 1 da esse scelte,
nonché le eventuali altre referenze da presentare >>. A sua volta
l’art.13 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n.157, di attuazione della direttiva
predetta in materia di appalti pubblici di servizi, estende a tale materia
le disposizioni contenute nell’art.13 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n.358,
in materia di appalti pubblici di forniture, norma quest’ultima che così
recita:<< 1. La dimostrazione della capacità finanziaria ed
economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più
dei seguenti documenti: idonee dichiarazioni bancarie; bilanci o estratti
dei bilanci dell’impresa; dichiarazione concernente l’importo globale
delle forniture (ergo: dei servizi) e l’importo relativo alle forniture
(ergo: ai servizi) identiche a quella oggetto della gara, realizzate negli
ultimi tre esercizi. 2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara
quali dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati, nonché
gli altri eventuali che ritengano di richiedere >>. In base alle
summenzionate disposizioni dell’ordinamento nazionale e di quello
comunitario, deve, pertanto, ammettersi che l’amministrazione appaltante
possa richiedere nel bando (o nella lettera di invito) ulteriori referenze
in ordine alla capacità economico-finanziaria delle società partecipanti
alla gara.
La P.A., nella predisposizione del bando, esercita un potere attinente al
merito amministrativo e non una semplice valutazione tecnica laddove
inserisce disposizioni ulteriori rispetto al contenuto minimo ex lege
previsto; queste ultime, quindi, saranno censurabili in sede
giurisdizionale soltanto allorché appaiano viziate da eccesso di potere
per illogicità o per incongruenza rispetto al fine pubblico della gara (cfr.
C.G.A., 21 novembre 1997, n.500).
Il reale contenuto precettivo dell’art.13 D.Lgs. 157/95 è quello di
imporre all’Amministrazione, ai fini del rispetto del principio della
trasparenza, nonché a garanzia della par condicio dei singoli
partecipanti, la predeterminazione degli elementi sui quali essa procederà
ad effettuare la verifica dell’affidabilità economica e finanziaria dei
concorrenti rispetto al servizio che intende appaltare. Se, dunque, è
questo lo scopo della norma, allora è altrettanto chiaro che è nel
bando, lex specialis della procedura ad evidenza pubblica, che
l’Amministrazione deve procedere alla predeterminazione di detti
parametri, avvenendo, invece, la valutazione delle offerte e,
conseguentemente, l’aggiudicazione dell’appalto secondo criteri
puramente matematici e, dunque, del tutto oggettivi. |
29/10/2002 200205930
- Consiglio di Stato, sez. IV, 29 ottobre 2002, n. 5930
DIPENDENTI COMUNALI E PROVINCIALI - PIANTA ORGANICA
La " trasformazione" di una pianta organica, effettuata
attraverso la variazione di posti di determinate qualifiche in altre
superiori, significa, in realtà, modificare, sempre e comunque,
l’organico medesimo, attraverso il meccanismo della diminuzione del
numero dei posti nelle qualifiche inferiori con corrispondente aumento di
quelle superiori e tale trasformazione verso l’alto comporta
necessariamente un aumento di spesa corrente del Comune a causa della
maggiore onerosità delle retribuzioni proprie dei livelli superiori;
pertanto, siffatti provvedimenti, ai sensi dell’art. 7 del D.L.7 maggio
1980, n.153, convertito dalla legge 7 giugno 1980, n.299, devono essere
sottoposti all’esame della C.C.F.L.,. il cui sindacato si esercita
correttamente allorquando c’è una deliberazione modificativa della
pianta organica dell’Ente, come conseguenza di una scelta discrezionale
di quest’ultimo, il quale ridisegna la propria struttura organizzativa
in relazione a nuove esigenze funzionali ed operative.
DIPENDENTI COMUNALI E PROVINCIALI - STATO GIURIDICO
Non può ammettersi alcun nesso di causalità tra l’elevazione di
classe del Comune e la riqualificazione del personale in servizio, che,
pertanto, non ha diritto all’automatica attribuzione della qualifica
superiore rispetto a quella in godimento |