29/10/2002  200205942 - Consiglio di Stato, sez. IV, 29 ottobre 2002, n. 5942

29/10/2002  200205941 - Consiglio di Stato, sez. IV, 29 ottobre 2002, n. 5941
CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE - SCELTA DEL CONTRAENTE
Mentre l’art.12, del D.Lgs. 157/1995, intitolato "Esclusione dalla partecipazione alle gare", enumera una serie di situazioni soggettive dell’imprenditore, quali lo stato di fallimento e la presenza di precedenti penali, che costituiscono condizioni ostative a detta partecipazione, per converso l’art.13 si limita, con elencazione non tassativa, ad indicare i documenti idonei a dare dimostrazione della sussistenza della necessaria capacità economica e finanziaria, con l’intento, chiaramente enunciato nel secondo comma, di imporre alle Amministrazioni appaltanti di precisare nel bando su quali documenti intendano effettuare detto accertamento. Rimane, pertanto, del tutto integra la facoltà delle stazioni appaltanti di individuare i parametri di misurazione della capacità economica e finanziaria necessaria per l’assunzione di un determinato servizio, parametri che, a differenza delle condizioni di cui all’art.12 cit., vanno opportunamente calibrati caso per caso. Quanto rilevato in ordine alla facoltà delle Amministrazioni appaltanti di chiedere nel bando ulteriori referenze in ordine alla capacità economico-finanziaria delle società partecipanti alla gara trova, del resto, esplicita conferma nell’art.31 della direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992 (che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi), direttiva attuata col D.Lgs. n.157 del 1995 cit.. Stabilisce, infatti, tale disposizione (art.31 direttiva cit.) che: << 1. In linea di massima, la prova della capacità finanziaria ed economica del prestatore di servizi può venire fornita mediante una o più delle seguenti referenze: idonee dichiarazioni bancarie o prova di un’assicurazione contro i rischi d’impresa; la presentazione del bilancio o di estratti dello stesso, qualora la pubblicazione del bilancio sia prescritta dal diritto societario del paese nel quale il prestatore di servizi è stabilito; una dichiarazione del fatturato globale dell’impresa e del fatturato per i servizi cui si riferisce l’appalto, relativa ai tre ultimi esercizi finanziari. Le amministrazioni precisano, nel bando di gara o nell’invito a presentare offerte, la referenza o le referenze di cui al paragrafo 1 da esse scelte, nonché le eventuali altre referenze da presentare >>. A sua volta l’art.13 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n.157, di attuazione della direttiva predetta in materia di appalti pubblici di servizi, estende a tale materia le disposizioni contenute nell’art.13 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n.358, in materia di appalti pubblici di forniture, norma quest’ultima che così recita:<< 1. La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: idonee dichiarazioni bancarie; bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa; dichiarazione concernente l’importo globale delle forniture (ergo: dei servizi) e l’importo relativo alle forniture (ergo: ai servizi) identiche a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi. 2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati, nonché gli altri eventuali che ritengano di richiedere >>. In base alle summenzionate disposizioni dell’ordinamento nazionale e di quello comunitario, deve, pertanto, ammettersi che l’amministrazione appaltante possa richiedere nel bando (o nella lettera di invito) ulteriori referenze in ordine alla capacità economico-finanziaria delle società partecipanti alla gara.
La P.A., nella predisposizione del bando, esercita un potere attinente al merito amministrativo e non una semplice valutazione tecnica laddove inserisce disposizioni ulteriori rispetto al contenuto minimo ex lege previsto; queste ultime, quindi, saranno censurabili in sede giurisdizionale soltanto allorché appaiano viziate da eccesso di potere per illogicità o per incongruenza rispetto al fine pubblico della gara (cfr. C.G.A., 21 novembre 1997, n.500).
Il reale contenuto precettivo dell’art.13 D.Lgs. 157/95 è quello di imporre all’Amministrazione, ai fini del rispetto del principio della trasparenza, nonché a garanzia della par condicio dei singoli partecipanti, la predeterminazione degli elementi sui quali essa procederà ad effettuare la verifica dell’affidabilità economica e finanziaria dei concorrenti rispetto al servizio che intende appaltare. Se, dunque, è questo lo scopo della norma, allora è altrettanto chiaro che è nel bando, lex specialis della procedura ad evidenza pubblica, che l’Amministrazione deve procedere alla predeterminazione di detti parametri, avvenendo, invece, la valutazione delle offerte e, conseguentemente, l’aggiudicazione dell’appalto secondo criteri puramente matematici e, dunque, del tutto oggettivi.


29/10/2002  200205930  -  Consiglio di Stato, sez. IV, 29 ottobre 2002, n. 5930
DIPENDENTI COMUNALI E PROVINCIALI - PIANTA ORGANICA
La " trasformazione" di una pianta organica, effettuata attraverso la variazione di posti di determinate qualifiche in altre superiori, significa, in realtà, modificare, sempre e comunque, l’organico medesimo, attraverso il meccanismo della diminuzione del numero dei posti nelle qualifiche inferiori con corrispondente aumento di quelle superiori e tale trasformazione verso l’alto comporta necessariamente un aumento di spesa corrente del Comune a causa della maggiore onerosità delle retribuzioni proprie dei livelli superiori; pertanto, siffatti provvedimenti, ai sensi dell’art. 7 del D.L.7 maggio 1980, n.153, convertito dalla legge 7 giugno 1980, n.299, devono essere sottoposti all’esame della C.C.F.L.,. il cui sindacato si esercita correttamente allorquando c’è una deliberazione modificativa della pianta organica dell’Ente, come conseguenza di una scelta discrezionale di quest’ultimo, il quale ridisegna la propria struttura organizzativa in relazione a nuove esigenze funzionali ed operative.
DIPENDENTI COMUNALI E PROVINCIALI - STATO GIURIDICO
Non può ammettersi alcun nesso di causalità tra l’elevazione di classe del Comune e la riqualificazione del personale in servizio, che, pertanto, non ha diritto all’automatica attribuzione della qualifica superiore rispetto a quella in godimento


24/10/2002  200205846  -  Consiglio di Stato, sez. V, 24 ottobre 2002, n. 5846
CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE  -  OFFERTE ANOMALE
Competente alla verifica dell’anomalia delle offerte, ai sensi dell’art. 5 della legge n.14/1973, è la Giunta municipale e non la Commissione preposta alla gara. La norma prevede, in particolare, al terzultimo comma, che: "qualora l’offerta risultata aggiudicataria, ed eventualmente altre offerte presentino manifestamente un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, o gravi squilibri fra i prezzi unitari, l'ente appaltante verifica la composizione delle offerte e, non oltre dieci giorni dalla data della gara, chiede agli offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, le analisi di tutti o di alcuni dei prezzi unitari e le altre giustificazioni necessarie". Ebbene, stando al tenore di tale norma, all’epoca vigente, la disposizione assegna, in effetti, direttamente all’ente appaltante il compito di verificare la composizione delle offerte che presentino un manifesto carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione; laddove i compiti relativi alla specifica valutazione delle offerte sono, nei commi precedenti, affidati, con differente terminologia, alla autorità che presiede alla gara e, quindi, alla Commissione valutatrice (cfr. anche Sez.IV, n.1267 del 15 luglio 1999). È da notare, in particolare, che la peculiare procedura di cui al citato art.5 è caratterizzata dal fatto che la verifica si svolge in un momento successivo a quello dell’aggiudicazione provvisoria e condiziona quest’ultima; con la conseguenza che la Commissione valutatrice è, in quel momento, ormai spogliata dei propri poteri, spettando all’organo deliberante dell’Amministrazione, in sede di approvazione, operare i riscontri ritenuti necessari in presenza di offerte che appaiano manifestamente basse in modo anomalo. Vero che l’organo deliberante può normalmente avvalersi di un organo tecnico ai fini della concreta effettuazione della verifica in parola; ma, in tal caso, spetta allo stesso organo deliberante conferire – in base a proprie specifiche scelte - l’incarico di cui si tratta, eventualmente conferendolo agli uffici tecnici comunali o alla stessa Commissione valutatrice o anche al funzionario tecnico comunale ad essa preposto; ma non compete alla detta Commissione procedere preventivamente ed autonomamente in tal senso, i relativi compiti, in base alla norma ora detta, essendo da ritenere, come si ripete, esauriti al momento della provvisoria aggiudicazione. Né in contrario potrebbe utilmente invocarsi la disciplina di cui alla legge n.142/1990 sulla autonomie locali, sopravvenuta alla legge n.14/1973, dal momento che in questa sede non si fa questione della competenza della Giunta Municipale quale organo deliberante, cui è demandata l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva; ed è rispetto a tale organo deliberante che deve porsi la questione di eventuali residui compiti della Commissione in sede di verifica dell’anomalia delle offerte.


01/10/2002   200205116  -  Consiglio di Stato, sez. V, 1° ottobre 2002, n. 5116
CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  -  RINNOVO

Il diniego di rinnovo tacito dei contratti con le P.A. non è stato introdotto per la prima volta dall’art. 44 della l. n.724/94 ma era già previsto dalla disposizione di cui all’art. 6 della l. n.537/1993 che altrettanto disponeva espressamente il “divieto del rinnovo tacito dei contratti con le P.A. per la fornitura di beni e di servizi”.