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22/10/2002
200205818 Consiglio di Stato, sez. VI, 22 ottobre 2002, n. 5818 –
Accesso ai documenti Il rimedio giurisdizionale offerto dall'art.25 l. 7 agosto
1990 n.241, è caratterizzato dal fine di assicurare la trasparenza
dell'azione amministrativa e favorirne lo svolgimento imparziale, a
prescindere dall'esistenza di una lesione della posizione giuridica del
richiedente e quindi, a fortiori, della sua attualità, ferma la necessità
della sussistenza, in capo al ricorrente, di quella «situazione
giuridicamente rilevante» che l'art.22 della stessa legge richiede per
l'accesso ai documenti (C. Stato, sez.V, 9.12.1997, n.1489). Per avere un interesse qualificato ed
una legittimazione ad accedere alla documentazione amministrativa è
necessario 1) trovarsi in una posizione differenziata ed avere 2) una
titolarità di posizione giuridicamente rilevante, che significa non
titolarità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo (ossia
posizioni giuridiche soggettive piene e fondate) ma di una posizione
giuridica soggettiva allo stato anche meramente potenziale (come è quella
del soggetto escluso da una procedura di gara alla quale avrebbe interesse
a partecipare, o del soggetto che si vede escluso da una trattativa
privata dopo alcuni iniziali contatti avuti con l’amministrazione e ciò
indipendentemente dalla legittimità del mancato invito alla gara o della
piena liceità della decisione di non proseguire oltre nei contatti
finalizzati alla trattativa privata o dall’effettivo svolgimento di
detti contatti e dagli affidamenti creati). Il limite è dato dalla
necessità di evitare che l’accesso si trasformi in azione popolare: per
questo C. Stato, sez.VI, 1.3.2000, n.1122, ha ritenuto che il diritto di
accesso ai documenti della p.a. non può essere trasformato in uno
strumento di «ispezione popolare» sull'efficienza di un servizio
pubblico, in quanto, ai sensi dell'art.22 l. 7 agosto 1990 n.241, per
esercitare tale diritto occorre una situazione giuridicamente
legittimante, la quale, anche se non deve necessariamente assumere la
consistenza di diritto soggettivo o di interesse legittimo, deve però
essere giuridicamente tutelata non potendosi identificare con il generico
e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività
amministrativa (nella specie, è stato riconosciuto legittimo il
provvedimento che aveva negato al Codacons l'accesso a tutti gli atti
posti in essere dall'amministrazione postale con riguardo allo smarrimento
degli oggetti inviati a mezzo posta). |
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18/10/2002
200205736 Consiglio di Stato, sez. IV, 18 ottobre 2002, n. 5736 –
Inquadramento dei segretari comunali I segretari comunali, invece di essere assoggettati al procedimento di inquadramento nei profili professionali in base alla tipologia della prestazione lavorativa, come la generalità degli impiegati civili dello Stato, furono direttamente inquadrati nelle qualifiche funzionali con l'art. 40 della legge n. 312 del 1980 cit. (nella settima e nell'ottava qualifica funzionale). Ciò rende ragione delle autonome previsioni di cui sono stati destinatari, come in tutti gli accordi collettivi, anche nel D.P.R. n. 44 del 1990, recante recepimento dell'accordo collettivo per il personale dei Ministeri per il triennio 1988-1990. L'art. 8 del D.P.R. cit., infatti, ha cosi disposto per i segretari comunali: a) attribuzione del trattamento economico dell'ottava qualifica e della nona qualifica dopo un biennio di effettivo servizio senza demerito (settimo comma); b) incremento del trattamento economico dei segretari di nona qualifica al compimento degli anni di effettivo servizio sottoindicati dei seguenti importi: - 5 anni: lire duemilioni; - 10 anni: lire quattromilioni; - 15 anni: lire seimilioni (dodicesimo comma). Per la generalità degli impiegati civili dello Stato, invece, l'art. 9 D.P.R. cit., dopo aver disposto al primo comma che la retribuzione individuale di anzianità era incrementata di determinati importi annui lordi per il personale in servizio nel periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988 (primo comma), ha disposto l'attribuzione di determinate maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità al personale con almeno cinque anni di effettivo servizio (quarto comma) e l'aumento in misura raddoppiata o quadruplicata di tale maggiorazione nei confronti del personale con dieci o venti anni di servizio (quinto comma). Ora, mentre l'incremento della retribuzione individuale di anzianità di cui al primo comma, avendo come titolo giustificativo il servizio prestato nel biennio 1987-1988, spetta a tutti, e quindi anche ai segretari comunali, per i quali non v'è una distinta previsione, le maggiorazioni della medesima di cui al quarto e quinto comma, avendo come presupposto le anzianità di 5, 10 o 20 anni, non spettano ai segretari comunali che, per lo stesso titolo, hanno diritto alle più favorevoli attribuzioni di cui all'art. 8, pur esse dirette a dare rilievo retributivo alle anzianità pregresse. |
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Consiglio di Stato, sez. IV, 18 ottobre 2002, n. 5714 –
contratti della pubblica amministrazione e scelta del contraente Il sistema di individuazione dell’offerta aggiudicataria
secondo il criterio della maggiore vantaggiosità economica si connota per
la pluralità di elementi di cui occorre tener conto, variabili in base al
tipo di appalto, ed attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al
costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell’opera,
servizio o fornitura che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso
nel capitolato d’oneri e nel bando sono menzionati tutti gli elementi di
valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente,
nell’ordine decrescente di importanza loro attribuita. L’elencazione
di tali elementi di valutazione dell’offerta è esemplificativa. Il
prezzo è solo uno degli elementi di valutazione dell’offerta e
l’ordine di importanza degli stessi deve essere indicato, ai fini di
trasparenza, imparzialità e rispetto della par condicio sin dal bando e
dal capitolato. La tendenza legislativa in atto è quella di ridurre il
margine di discrezionalità dell’Amministrazione, prestabilendo, a
livello regolamentare, i parametri in base ai quali valutare i diversi
elementi economici e tecnici dell’offerta (cfr. il d.P.C.M. 27 febbraio
1997, n. 116, che in materia di appalti di servizi, individua, ai sensi
dell’art. 23, d.lgs. n. 157 del 1995, parametri ed elementi di
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; tale decreto,
vigente e osservato dalla Consip al momento di adozione del bando e del
disciplinare, è stato successivamente abrogato dall’art. 53, l. 1 marzo
2002, n. 39). La determinazione dei parametri di valutazione e
ponderazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa va fatta
tenendo conto della distinzione tra “elementi” e “parametri” di
valutazione; infatti, i primi (merito tecnico, caratteristiche
qualitative, prezzo, tempo, etc.), sono “elementi” variabili secondo
il contratto, che solo in seguito si trasfondono in punteggi numerici, e
cioè in “parametri” di valutazione e di ponderazione; pertanto,
mentre l’“elemento” costituisce la caratteristica dell’offerta in
base alla quale deve scaturire un valutazione da parte
dell’Amministrazione, il parametro è quel dato numerico volto a
garantire, in relazione alla natura del servizio un corretto rapporto
prezzo-qualità (negli esatti termini cfr. Cons. Stato, Ad. gen., 16
maggio 1996, n. 77). Conseguentemente, nella individuazione dei parametri
e dei connessi punteggi numerici, nonché nella successiva fase della
ponderazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
l’indicazione di uno o di più criteri di valutazione ulteriori rispetto
a quelli già individuati dalla legge va rimessa alla scelta discrezionale
delle Amministrazioni interessate. Specie nella licitazione privata
aggiudicata col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si
riconosce espressamente che l’attribuzione dei punteggi legati a
valutazioni di ordine tecnico è espressione di discrezionalità non solo
tecnica ma amministrativa. La stazione appaltante, infatti, esercita una
scelta di opportunità circa l’uso dei mezzi più idonei per la miglior
cura dell’interesse pubblico di riferimento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3
febbraio 2000, n. 661). CONTRATTI
DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE
PRINCIPI
GENERALI La libertà di concorrenza è un principio generale del
diritto comunitario, di cui le istituzioni degli stati membri devono tener
conto nell’esercizio del loro potere discrezionale; esso è applicabile
non soltanto agli atti normativi, ma anche a quelli amministrativi; esso
implica che i provvedimenti incidenti sulla libertà di concorrenza dei
cittadini, tutelata dal diritto comunitario, debbano essere idonei (id est
adeguati all’obiettivo da perseguire) e necessari (nel senso che nessun
altro strumento ugualmente efficace ma meno negativamente incidente, sia
disponibile); rimane inteso che non avendo il giudice amministrativo, di
regola, poteri sindacatori di merito, il riscontro della proporzionalità
dell’azione amministrativa, dovrà svolgersi - in presenza dell’ampia
discrezionalità di cui gode l’amministrazione nell’apprezzamento
delle situazioni di fatto e nella ponderazione dei contrapposti interessi
pubblici e privati coinvolti e segnatamente in materia di individuazione
dei parametri di selezione delle offerte economicamente più vantaggiose -
ab externo, sulla congruità e non contraddittorietà dell’istruttoria
compiuta ed esternata nella motivazione del provvedimento. PROCESSO
AMMINISTRATIVO
ATTO
IMPUGNABILE È inammissibile l’impugnativa
dell’aggiudicazione provvisoria, atto infraprocedimentale che non arreca
una concreta, diretta ed attuale lesione alla sfera patrimoniale o morale
del ricorrente, cosicché l’eventuale suo annullamento non comporterebbe
vantaggio alcuno; l’impugnazione di un atto preparatorio rispetto a
quello finale, che di regola deve essere avvenire solo quando il primo
abbia lesività immediata, deve essere seguita dal gravame contro il
provvedimento conclusivo, la dove manchi un rapporto di presupposizione -
consequenzialità immediata, diretta e necessaria, giacché
l’aggiudicazione definitiva è frutto sovente di nuove ed ulteriori
valutazioni di interessi. CONTRATTI
DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE
SCELTA
DEL CONTRAENTE Deve escludersi che le stazioni appaltanti debbano effettuare
in sede di aggiudicazione provvisoria o definitiva, un controllo sulla
sussistenza di eventuali illeciti anticoncorrenziali, a meno che non sia
intervenuta, in relazione alla stessa o ad analoga fattispecie, una
decisione espressa dell’Autorità garante, ovvero una sentenza della
Corte di appello territoriale (ai sensi dell’art. 33, l. n. 287 del
1990) che abbiano accertato la presenza di un siffatto illecito. Solo in
tal caso, oppure quando si presentino fattispecie in tutto identiche a
quelle già conosciute e sanzionate dalle su menzionate autorità, sarebbe
doverosa la valutazione, da parte della stazione appaltante, della
sussistenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri di autotutela
ordinari, e, di riflesso, ammissibile l’impugnativa proposta dal
concorrente pretermesso avverso il diniego di esercizio dell’autotutela,
ovvero contro l’aggiudicazione definitiva. La normativa di settore
affida, infatti, esclusivamente all’Autorità garante ed alle Corti di
appello territoriali il compito ed i poteri di accertare tali peculiari
illeciti; sarebbe quindi illogico, oltre che praeter legem, richiedere
alle stazioni appaltanti un accertamento antitrust che esula dalle loro
competenze. Può, quindi, concludersi che l’illecito anticoncorrenziale
posto in essere da uno o da alcuni dei concorrenti può e deve essere
apprezzato dall’Amministrazione in corso di gara, ai fini
dell’esercizio già in tale fase dei suoi poteri di autotutela, e può
essere valutato dal Giudice amministrativo ai fini dell’annullamento del
provvedimento di aggiudicazione definitiva: - quando la distorsione della
libera concorrenza derivi da un vizio specifico della lex specialis del
procedimento, che, a prescindere dalla condotta dei concorrenti, sia stata
concepita in modo irrazionale e sia tale da alterare o da favorire
direttamente l’alterazione dello svolgimento della gara (situazione che,
per quanto detto, non ricorre nel caso di specie); - oppure quando, pur
essendo legittimo il bando di gara, già durante lo svolgimento della gara
intervenga una determinazione dell’Autorità garante, ovvero una
sentenza della Corte di appello territoriale che accerti un illecito
anticoncorrenziale rispetto allo specifico procedimento (o tali Autorità
si siano già pronunciate in relazione ad un’identica fattispecie).
Quando, invece, la lex specialis della gara sia di per sé legittima e non
intervenga in corso di gara una pronunzia delle Autorità competenti che
accerti un illecito anticoncorrenziale, l’Amministrazione dovrà
procedere all’aggiudicazione, salva la possibilità di esercitare in
seguito – ricorrendone i presupposti - i suoi poteri di autotutela in
relazione a tale provvedimento, se e quando dovesse successivamente
intervenire una siffatta pronunzia. Si osserva, per inciso, che in tal
caso dovrebbe, comunque, escludersi una responsabilità extracontrattuale
dell’Amministrazione, perché la stessa durante la gara, per quanto di
sua competenza, ha operato diligentemente in relazione agli elementi dalla
stessa conosciuti o conoscibili. In sede di gara indetta per l’aggiudicazione di un
contratto, la Pubblica amministrazione è tenuta ad applicare le regole
fissate nel bando, atteso che questo, unitamente alla lettera d'invito,
costituisce la lex specialis della gara che non può essere disapplicata
nel corso del procedimento, neppure nel caso in cui talune delle regole in
essa contenute risultino non più conformi allo jus superveniens, salvo
naturalmente l’esercizio del potere di autotutela. Tale soluzione è
giustificata in base al rilevo per cui il bando è atto amministrativo a
carattere normativo, lex specialis della procedura, rispetto alla quale
l’eventuale jus superveniens di abrogazione o di modifica di clausole
non ha effetti innovatori. RISARCIMENTO
DEL DANNO
Non è accoglibile la domanda di
risarcimento del danno qualora difetti l’indispensabile requisito
dell’annullamento degli atti amministrativi presupposti. |
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