16/10/2002  200205611  Consiglio di Stato, sez. V, 16 ottobre 2002, n. 5611

L’utilizzazione delle graduatorie anche oltre i termini e le modalità prefissate nella singola procedura concorsuale, risponde a finalità ed esigenze che prescindono dal comprensibile interesse del singolo (l’idoneo) alla copertura effettiva del posto, e che sono proprie dell’Amministrazione, finalità per cui è principale interesse di questa ovviare alla vacanza sopravvenuta di posti in organico avvalendosi della graduatoria di un precedente concorso, piuttosto che procedere all’avvio di un nuovo (costoso e lungo) procedimento concorsuale; tuttavia tale possibilità di "scorrimento" della graduatoria è un istituto eccezionale (nel senso che pur sempre consente a candidati dichiarati idonei di divenire vincitori effettivi, e preclude l’apertura di nuovi concorsi), possibilità che può essere legittimamente esercitata nel contesto di alcune indispensabili circostanze: a) lo scorrimento della graduatoria è sempre e comunque una facoltà dell’Amministrazione; b) per il legittimo esercizio di tale eccezionale facoltà occorre non solo la disponibilità del posto, ma l’interesse concreto e riconosciuto dell’Amministrazione a procedere alla sua copertura
Il comma 47, dell’art.1 della L. 23 dicembre 1996, n.662, si riferisce necessariamente a graduatorie "al momento" in corso di validità (cioè alla data di entrata in vigore della legge) non potendosi riconoscere a tale disposizione la possibilità di ripristinare l’utilizzazione di graduatorie ormai esaurite.