11/10/2002 200205505
Consiglio di Stato, sez. V, 11 ottobre 2002, n. 5505
La normativa regolamentare comunale di polizia mortuaria e sui cimiteri in
tanto è legittima in quanto non viene a porsi in contrasto con la
normativa regolamentare adottata dal Governo, in virtù di quanto previsto
dall'art. 4 delle disposizioni preliminari al codice civile. La normativa
comunale che impone, a pena di decadenza, il rinnovo della concessione
cimiteriale perpetua al trascorrere di ogni trentennio è in contrasto con
la disposizione di cui all'art. 93 del regolamento governativo approvato
con D.P.R. n.803/1975 (il cui contenuto è stato poi ripetuto nell'art. 92
del D.P.R. 10.9.1990 n.285). Detta disposizione statale, dopo aver
precisato che le concessioni cimiteriali rilasciate dopo l'entrata in
vigore del regolamento, non possono avere una durata superiore ai 99 anni,
salvo rinnovo, prevede per quelle anteriori, di durata superiore ai 99
anni, la facoltà di revoca da parte del Comune quando siano trascorsi 50
anni dalla tumulazione dell'ultima salma e si verifichi una grave
situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia
possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di
nuovo cimitero. Consente poi al Comune, con l'atto di concessione, di
imporre al concessionario determinati obblighi tra cui quello di costruire
la sepoltura entro un tempo determinato, pena la decadenza della
concessione. Con la conseguenza che nella normativa statale, per le
concessioni di durata superiore ai 99 anni rilasciate anteriormente al
D.P.R. n.803/1975, l'esercizio del potere discrezionale di revoca
nell'interesse pubblico viene ancorato a due precisi presupposti
(superamento di 50 anni dall'ultima tumulazione e grave insufficienza del
cimitero), che debbono concorrere entrambi per la legittimità del
provvedimento di revoca, mentre la decadenza viene consentita rispetto
all'inosservanza di determinati obblighi a carico del concessionario da
precisare con l'atto di concessione (o con la convenzione che sovente
l'accompagna).
Con l'entrata in vigore del D.P.R. n.803/1975, debbono ritenersi abrogate
in parte qua le disposizioni regolamentari comunali che imponevano il
rinnovo della concessione cimiteriale ogni trentennio.
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11/10/2002 200205504
Consiglio di Stato, sez. V, 11 ottobre 2002, n. 5504
La questione della retribuibilità o meno delle mansioni superiori svolte
dal dipendente pubblico ha dato luogo ad orientamenti giurisprudenziali
non sempre univoci, ma ormai può ritenersi consolidato l'indirizzo nel
senso che per la retribuibilità occorrono non solo un'espressa previsione
normativa ma anche altri due presupposti e cioè un preventivo
provvedimento di incarico (senza alcuna valenza per attestati successivi)
e la disponibilità del relativo posto in organico come del resto
recentemente confermato dall'art. 52 D. L.vo 30.3.2001 n.165.
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01/10/2002 200205117
Consiglio di Stato, sez. V, 1° ottobre 2002, n. 5117
Il rilascio della sanatoria edilizia, ai sensi degli artt.31 e segg. della
legge n.47 del 1985, se da un lato rende legittimo l’edificio che era,
strutturalmente e funzionalmente, abusivo, dall’altro non conferisce
nessun ulteriore automatico beneficio o vantaggio, attuale potenziale.
In particolare, con la sanatoria edilizia non può automaticamente
essere variata la destinazione urbanistica del terreno dove insiste
l’edificio condonato e nemmeno può ritenersi mutata la relativa
normativa urbanistica.
L’art.7 della legge regionale del Veneto n.24 del 1985, pur se
letteralmente riferito in generale agli “edifici esistenti ubicati nelle
zone di protezione delle strade” per i quali “sono consentite le
seguenti opere: … ristrutturazione edilizia …”, deve interpretarsi
nel senso che tale disposizione riguardi soltanto le costruzioni rurali, e
ciò nel rispetto dello spirito e delle lettera della legge regionale che
reca una specifica disciplina di settore. Tale valutazione trova precisa
conferma nelle finalità dichiarate dalla legge (tra cui in particolare
quella di “favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale
esistente”: art.1), nella definizione degli oggetti (art.2, dove sono
elencate esclusivamente tipologie rutali) e nel secondo comma
dell’art.4, che recita: “la destinazione d’uso di costruzioni
esistenti non più funzionali alle esigenze del fondo è disciplinata
dallo strumento urbanistico”, complesso normativo di riferimento che
rivela il limite settoriale della disciplina legislativa.
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