CORTE
DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE CIVILI - Sentenza 28 gennaio 2003, n. 1241
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor D. P., nominato Segretario generale del Comune di Greve in
Chianti in data 17 settembre 1998, a seguito della revoca dell'incarico
disposta dal Sindaco con atto del 9 dicembre 1998, conveniva dinanzi al
Tribunale di Firenze il Comune di Greve in Chianti e la sezione regionale
Toscana dell'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali, deducendo l'illegittimità di tale provvedimento e
chiedendo la condanna del comune convenuto al risarcimento dei danni.
Su tale domanda il tribunale adito si pronunciava con sentenza non
definitiva del 22 novembre 1999, dichiarando la propria giurisdizione, e
successivamente con sentenza definitiva del 21 gennaio 2000 rigettava la
domanda dell'attore.
Il Comune di Greve in Chianti impugnava la prima sentenza con appello
diretto nei confronti del Petronilla e della Agenzia autonoma per la
gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali; il Petronilla
proponeva appello avverso la sentenza definitiva del tribunale, e nel
giudizio così promosso intervenuta l'Unione nazionale dei segretari
comunali e provinciali. Riunite le cause, la Corte di appello di Firenze
con la sentenza oggi denunciata, ritenuta la propria giurisdizione,
dichiarava inammissibile l'intervento dell'Unione nazionale dei segretari
comunali e provinciali; dichiarava l'illegittimità dell'atto di revoca e
condannava il Comune di Greve in Chianti al risarcimento del danno
liquidato in somma corrispondente ai compensi che il signor Petronilla
avrebbe maturato dalla data di risoluzione dell'incarico fino al 6 aprile
1999, oltre interessi di legge.
Avverso questa sentenza il Comune di Greve in Chianti propone ricorso per
cassazione con quattro motivi. Domenico Petronilla resiste con
controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi.
Gli altri intimati non si sono costituiti. Il comune ricorrente e il
signor Petronilla hanno depositato memorie.
La causa è stata assegnata a queste Sezioni unite per la decisione sulla
questione di giurisdizione sollevata con il primo motivo di ricorso
principale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi proposti avverso la stessa sentenza devono essere riuniti ai
sensi dell'articolo 335 c.p.c.
2. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione dei
principi generali in materia di giurisdizione sul rapporto di servizio dei
segretari comunali e provinciali, nonché dell'articolo 68 del decreto
legislativo 29/1993.
Si assume che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata,
un diverso regime di giurisdizione in relazione alla medesima figura è
previsto in vari casi relativi al rapporto dei dirigenti pubblici; che
anche nei riguardi di funzionari legali alla pubblica amministrazione da
rapporti di pubblico impiego di diritto comune è devoluta alla
giurisdizione amministrativa la cognizione di controversie relative ad un
provvedimento discrezionale che incide su interessi legittimi e non su
diritti soggettivi.
L'attività di servizio del segretario comunale va riferita ad un rapporto
contrattuale con il datore di lavoro Agenzia autonoma per la gestione
dell'albo dei segretari comunali e provinciali e ad un rapporto
pubblicistico, fondato su norme legislative, statutarie e regolamentari e
sui provvedimenti unilaterali di nomina e di revoca dell'amministrazione
locale; la revoca, in particolare, costituisce un provvedimento
discrezionale adottato nel pubblico interesse, che come presupposto non un
inadempimento contrattuale (tale da comportare l'esercizio del potere
disciplinare da parte dell'agenzia datrice di lavoro) ma una violazione
dei doveri di ufficio, connesso all'espletamento, discrezionalmente
valutato, delle pubbliche funzioni.
Nella specie, la domanda principale del ricorrente attiene alla legittimità
dell'esercizio del potere amministrativo, e la cognizione della
controversia spetta al giudice amministrativo.
3. Con il secondo motivo dello stesso ricorso principale, deducendosi
violazione dell'articolo 17 della legge 127/97, si assume che l'atto di
revoca dell'incarico trova fondamento nella rottura del rapporto
fiduciario con l'amministrazione locale, da porre in relazione con di
doversi di collaborazione del segretario.
Con il terzo motivo, denunciandosi un'ulteriore violazione della stessa
norma, si censura la valutazione compiuta dalla corte territoriale in
ordine alla gravità della violazione dei doveri di ufficio.
Il quarto motivo, che prospetta ancora la violazione dell'articolo 17
della legge 127/97, attiene ugualmente alla suddetta valutazione del
giudice di merito, con riferimento alle specifiche circostanze del caso
concreto.
4. Il primo motivo del ricorso incidentale, con la denuncia dei vizi di
violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2043 e 1226 Cc, nonché
difetto di motivazione, investe la statuizione relativa all'accertamento
del danno derivante dalla revoca dell'incarico.
Con il secondo motivo, denunciandosi i vizi di violazione e/o falsa
applicazione degli articoli 184 e 245 Cpc nonché difetto di motivazione,
il ricorrente incidentale si duole della mancata ammissione di mezzi
istruttori richiesti per dimostrare la sussistenza del pregiudizio subito
dalla parte.
5. Il primo motivo del ricorso principale è infondato.
L'articolo 17 della legge 127/97 (snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo), ha
disciplinato la figura dei segretari generali dei comuni e delle province
con i commi 67 e seguenti prevedendo che gli stessi sono iscritti in un
albo nazionale (articolato in sezione regionali), cui accedono per
concorso, e sono dipendenti dell'agenzia autonoma appositamente istituita,
con personalità giuridica di diritto pubblico, per la gestione dell'albo
stesso (commi 67, 75 e 76).
Il successivo comma 70 prevede l'assegnazione delle mansioni di segretario
nel singolo comune o provincia, dietro nomina del sindaco o del presidente
della provincia con durata corrispondente a quella dei loro rispettivi
mandati elettorali.
Il comma 71 stabilisce che il segretario può essere revocato con
provvedimento motivato del sindaco (o del presidente della provincia),
previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri di ufficio.
Secondo il comma 72, il segretario non confermato, revocato o comunque
privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la
durata massima di quattro anni, durante i quali l'agenzia esercita i
poteri di pertinenza del datore di lavoro, affidandogli incombenze
inerenti alla gestione dell'albo, attività di consulenza, mansioni presso
altre amministrazioni; in tale posizione, conserva il trattamento
economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti, ma con
detrazione di compensi percepiti per le corrispondenti indennità nel caso
di collocamento in disponibilità "per mancato raggiungimento di
risultati imputabili al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti
violazioni dei doveri di ufficio" (salva l'applicazione di diversa
sanzione).
A tale normativa, integrata dal regolamento approvato con d.P.R. 465/97,
deve farsi riferimento nel caso di specie, non trovando applicazione
ratione temporis la nuova disciplina introdotta con il Testo unico delle
leggi sull'ordinamento locale di cui al decreto legislativo 267/00.
Al riguardo, queste Sezioni unite (sentenze 205/01 e ordinanza 2418/02)
hanno già avuto occasione di affermare la giurisdizione del giudice
ordinario, in relazione agli articoli 29 e 45 del decreto legislativo
80/1998, per controversie relative all'assegnazione del segretario da
parte del consiglio d'amministrazione dell'agenzia al comune od alla
provincia che lo abbia nominato secondo le disposizioni dell'articolo 15
sesto comma del citato d.P.R. 465/97. Con tali decisioni si è rilevato
che l'assunzione delle mansioni di segretario a seguito della nomina dà
vita non ad un rapporto d'impiego con l'ente territoriale, in sostituzione
di quello costituitosi con l'agenzia per effetto dell'iscrizione all'albo,
ma ad mero rapporto organico o di servizio a tempo determinato, il quale
si inserisce all'interno e nell'ambito del rapporto d'impiego con
l'agenzia medesima.
Questo principio deve essere richiamato nel caso in esame, per rilevare
che anche il rapporto di dipendenza funzionale tra il segretario e
l'amministrazione locale, in quanto inserito nell'ambito del rapporto di
impiego con l'agenzia autonoma per la gestione dell'albo, risulta fondato
sulla stessa base paritetica, in quanto soggetto alla medesima disciplina,
risultante dal quadro normativo delineato dal decreto legislativo 29/1993
e successive modificazioni (espressamente richiamato dall'articolo 17
comma 74 della legge 127/97), nel quale opera la regola generale secondo
cui, ferma restando la qualificazione di atti amministrativi soltanto per
gli atti disciplinanti le linee fondamentali dell'organizzazione degli
uffici, per gli atti di indirizzo politico-amministrativo (articolo 3
decreto legislativo 29/1993, nel testo sostituito dall'articolo 3 del
decreto legislativo 80/1990) e per gli atti relativi alle procedure
concorsuali (quarto comma articolo 68 29/1993) ogni atto di gestione di
tali rapporti risulta privo di connotazione autoritativamente
discrezionale e rappresenta espressione non di una potestà
amministrativa, ma - come prevede il citato articolo 4 del decreto
legislativo 29/1993 - della capacità e dei poteri del privato datore di
lavoro; regola che trova ulteriore conferma nel disposto dell'articolo 18
del decreto legislativo 387/98, con cui è stato modificato l'articolo 68
comma 1 del citato decreto legislativo 29/1993, stabilendosi la
devoluzione al giudice ordinario delle controversie concernenti il
conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali (che implica la
cognizione da parte del giudice ordinario di atti anche discrezionali
direttamente incidenti sul rapporto).
In questo senso si è espressa la giurisprudenza di questa Sezioni unite (cfr.
Cassazione, Sezioni unite, 41/2000; 9650/01); ed anche la Corte
costituzionale con la sentenza 275/01 ha rilevato che in base a tale
normativa tutti i rapporti dei dipendenti della amministrazione pubblica
(compresi i dirigenti) risultano modellati secondo il regime di diritto
privato del diritto del lavoro, con l'attribuzione alla cognizione del
giudice ordinario delle controversie inerenti ai suddetti rapporti, che
coinvolgono posizioni di diritto soggettivo.
Si può osservare che tale assetto non è successivamente mutato, quanto
al criterio di riparto della giurisdizione, con il decreto legislativo
165/01 - che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche - e le successive modifiche
della legge 145/02.
Si deve quindi concludere che tutti gli atti di gestione del rapporto di
lavoro del segretario comunale, compresi quelli posti in essere dalla
amministrazione locale nell'ambito del rapporto funzionale con la stessa
instaurata (tra cui la revoca dell'incarico ai sensi dell'articolo 17
comma 71 della legge 127/97) rappresentano, secondo la regola generale
sopra richiamata, manifestazione dei poteri propri del privato datore di
lavoro, mentre corrispondono ugualmente al privato le situazioni
soggettive nelle quali restano fissate le vicende del rapporto di lavoro.
Pertanto, la controversia nella quale si deduce la lesione di situazioni
soggettive derivante da uno di tali atti appartiene alla giurisdizione del
giudice ordinario.
Tale principio trova applicazione nel caso di specie, tenuto conto
dell'epoca in cui è stato adottato il provvedimento di revoca, posteriore
alla data del 30 giugno 1998, stabilita dall'articolo 45 comma 17 decreto
legislativo 80/1198 come discrimine temporale per il trasferimento alla
giurisdizione ordinaria delle controversie in materie di rapporti di
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
6. La causa va rimessa alla sezione lavoro di questa Corte per l'ulteriore
corso del giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il primo motivo del ricorso
principale e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Rimette la
causa alla sezione lavoro della Corte di cassazione per l'ulteriore corso
del giudizio. |