Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali
in dignità e diritti. Essi sono dotati
di ragione e di coscienza e devono agire gli uni
verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti
e tutte le libertà enunciate nella presente
Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni
di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione,
dì opinione politica o di altro genere,
di origine nazionale o sociale, di ricchezza,
di nascita o di altra condizione.
2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita
sulla base dello statuto politico, giuridico internazionale
del paese o del territorio sia indipendente, o
sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non
autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di
sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà
ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in
stato di schiavitù o di servitù;
la schiavitù e la tratta degli schiavi
saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto
a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli,
inumane o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento
della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto,
senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela
da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una
eguale tutela contro ogni discriminazione che
violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi
incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità
di ricorso a competenti tribunali nazionali contro
atti che violino i diritti fondamentali a lui
riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena
uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti
ad un tribunale indipendente e imparziale, al
fine della determinazione dei suoi diritti e dei
suoi doveri nonché della fondatezza di
ogni accusa penale gli venga rivolta.
Articolo 11
1) Ogni individuo accusato di un reato è
presunto innocente sino a che la sua colpevolezza
non sia stata provata legalmente in un pubblico
processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie
necessarie per la sua difesa.
2) Nessun individuo sarà condannato per
un comportamento commissivo od omissivo che, al
momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse
reato secondo il diritto interno o secondo il
diritto internazionale. Non potrà del pari
essere inflitta alcuna pena superiore a quella
applicabile al momento in cui il reato sia stato
commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto
ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata,
nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua
corrispondenza, né a lesioni del suo onore
e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto
ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze
o lesioni.
Articolo 13
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà
di movimento e dì residenza entro i confini
di ogni Stato.
2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi
paese, incluso il proprio, e di ritornare nel
proprio paese.
Articolo 14
1) Ogni individuo ha il diritto di cercare e di
godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2) Questo diritto non potrà essere invocato
qualora l'individuo sia realmente ricercato per
reati non politici o per azioni contrarie ai fini
e
ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1) Ogni Individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
privato della sua cittadinanza, né del
diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
1) Uomini e donne in età adatta hanno il
diritto di sposarsi e di fondare una famiglia,
senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza
o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo
al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto
del suo scioglimento.
3) Il matrimonio potrà essere concluso
soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri
coniugi.
4) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale
della società e ha diritto ad essere protetta
dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà
sua personale o in comune con altri.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà
di pensiero, di coscienza e di religione tale
diritto include la libertà di cambiare
di religione o di credo, e la libertà di
manifestare isolatamente o in comune, e sia in
pubblico che in privato, la propria religione
o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche,
nel culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà
di opinione e di espressione incluso il diritto
di non essere molestato per la propria opinione
e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni
e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo
a frontiere.
Articolo 20
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà
di riunione e di associazione pacifica.
2) Nessuno può essere costretto a far parte
di un'associazione.
Articolo 21
1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al
governo del proprio paese, sia direttamente, sia
attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2) Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni
di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio
paese.
3) La volontà popolare è il fondamento
dell'autorità del governo; tale volontà
deve sere espressa attraverso periodiche e veritiere
elezioni, effettuate a suffragio universale eguale,
ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente
di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società,
ha diritto alla sicurezza sociale, nonché
alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale
e la cooperazione internazionale ed in rapporto
con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato,
dei diritti economici sociali e culturali indispensabili
alla sua dignità ed al libero sviluppo
della sua personalità.
Articolo 23
1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera
scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti
condizioni di lavoro ed alla protezione contro
la disoccupazione.
2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto
ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una
remunerazione equa e soddisfacente che assicuri
a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza
conforme alla dignità umana ed integrata,
se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4) Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati
e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago,
comprendendo in ciò una ragionevole limitazione
delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
1) Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita
sufficiente a garantire la salute e il benessere
proprio e della sua famiglia, con particolare
riguardo all'alimentazione al vestiario, all'abitazione,
e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari;
ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione,
malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia
o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza
per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2) La maternità e l'infanzia hanno diritto
a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini
nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere
della stessa protezione sociale.
Articolo 26
1) Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione
deve essere gratuita almeno per quanto riguarda
le classi elementari e fondamentali. l'istruzione
elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione
tecnica e professionale deve essere messa alla
portata di tutti e l'istruzione superiore deve
essere egualmente accessibile a tutti sulla base
del merito.
2) L'istruzione deve essere indirizzata al pieno
sviluppo della personalità umana ed al
rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali. Essa deve
promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia
fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi,
e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per
il mantenimento della pace.
3) I genitori hanno diritto di priorità
nella scelta del genere di istruzione da impartire
ai loro figli.
Articolo 27
1) Ogni individuo ha diritto di prendere parte
liberamente alla vita culturale della comunità,
di godere delle arti e di partecipare al progresso
scientifico ed ai suoi benefici.
2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli
interessi morali e materiali derivanti da ogni
produzione scientifica, letteraria e artistica
di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale
e internazionale nel quale i diritti e le libertà
enunciati in questa Dichiarazione possano essere
pienamente realizzati.
Articolo 29
1) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità,
nella quale soltanto è possibile il libero
e pieno sviluppo della sua personalità.
2) Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue
libertà, ognuno deve essere sottoposto
soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite
dalla legge per assicurare il riconoscimento e
rispetto dei diritti e delle libertà degli
altri e per soddisfare le giuste esigenze della
morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale
in una società democratica.
3) Questi diritti e queste libertà non
possono in nessun caso essere esercitati in contrasto
con i fini e i principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può
essere interpretato nel senso di implicare un
diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona
di esercitare un'attività o di compiere
un atto mirante alla distruzione di alcuni dei
diritti e delle libertà in essa enunciati.
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