Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775

(in Gazz. Uff. 8 gennaio, n. 5).

Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici.

TITOLO III

Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.

CAPO I

Autorizzazione all'impianto di linee elettriche.

Art. 111.

-- Le domande di autorizzazione per costruzione di nuove linee o per varianti a quelle esistenti, corredate dal piano tecnico delle opere da costruire, sono presentate al prefetto o al ministro dei lavori pubblici, secondo la rispettiva competenza, per tramite dell'ufficio del genio civile, il quale, ove non abbiano già provveduto i richiedenti, ne dà notizia alle autorità di cui all'art.120 ed al pubblico mediante avviso nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

La domanda rimane depositata presso l'ufficio del genio civile, a disposizione delle autorità suddette e del pubblico, durante l'istruttoria. Copia della domanda e del progetto è trasmessa al ministro delle comunicazioni perché ne disponga l'immediato esame da parte degli uffici dipendenti sia per quanto riguarda gli attraversamenti, gli accostamenti e gli appoggi, sia per quanto concerne l'influenza generale della linea sul servizio telegrafico e telefonico.

Art. 112.

-- Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni e opposizioni all'ufficio del genio civile.

Le autorità di cui all'art. 120 devono comunicare all'ufficio del genio civile le loro eventuali osservazioni e opposizioni e specificare le condizioni a cui intendono che l'autorizzazione sia vincolata.

Sul merito delle domande e sulle opposizioni e richieste pervenutegli, il genio civile riferisce al ministro dei lavori pubblici o al prefetto secondo la rispettiva competenza.

Art. 113.

-- Nei casi d'urgenza può essere autorizzato in via provvisoria l'inizio delle costruzioni delle linee di trasmissione e distribuzione per le parti che non riguardino opere pubbliche e quando sia intervenuto il consenso di massima del ministero delle comunicazioni che può essere subordinato a condizioni da precisare non oltre tre mesi dalla presentazione dei progetti.

Per le parti riguardanti opere pubbliche e zone militarmente importanti, l'autorizzazione provvisoria deve essere pure subordinata al consenso di massima delle autorità interessate a mente dell'art. 120.

L'autorizzazione provvisoria è accordata:

a ) dal ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, per le linee la cui tensione normale di esercizio è uguale o superiore a sessantamila volta;

b ) dall'ingegnere capo del genio civile, che ne riferirà immediatamente al ministero dei lavori pubblici, per le linee la cui tensione è superiore a cinquemila ed inferiore a sessantamila volta;

e ) dal prefetto, sentito l'ufficio del genio civile, per le linee non superiori a 5000 volta.

Per ottenere l'autorizzazione provvisoria il richiedente deve obbligarsi, con congrua cauzione, da depositare alla cassa depositi e prestiti, ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nel decreto di autorizzazione definitiva o a demolire le opere in caso di negata autorizzazione.

Art. 114.

-- Quando il ministero delle comunicazioni si sia pronunciato in senso contrario alla domanda presentata o il richiedente non creda di poter accettare le condizioni formulate dal ministero stesso, l'autorizzazione definitiva o provvisoria all'impianto delle linee è data con decreto del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle comunicazioni sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici.

 

TITOLO III

Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.

CAPO II

Servitù di elettrodotto.

 

Art. 120.

-- Le condutture elettriche che debbono attraversare zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, zone demaniali marittime e lacuali, strade pubbliche, ferrovie, tranvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche costruite dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate o che debbono avvicinarsi a tali linee o ad impianti radio-telegrafici o radio-telefonici di Stato o che debbano attraversare zone adiacenti agli aeroporti o campi di fortuna ad una distanza inferiore ad un chilometro dal punto più vicino dal perimetro dei medesimi e quelle che debbano passare sui monumenti pubblici o appoggiarsi ai medesimi e quelle che debbono attraversare beni di pertinenza militare o appoggiarsi ad essi, non possono essere autorizzate in nessun caso se non si siano pronunciate in merito le autorità interessate.

Per le modalità di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, l'interessato deve stipulare gli appositi atti di sottomissione con le competenti autorità.

Art. 127.

-- Quando sul percorso di una conduttura elettrica esistano altre condutture o linee telefoniche o telegrafiche, debbono essere accettate, per la tutela del regolare esercizio di ciascuna conduttura o linea, le prescrizioni della parte che ha titolo di preminenza per motivi di pubblico servizio, oppure, a parità di titoli, per ragioni di preesistenza.

Se tali prescrizioni esigano lo spostamento o la modificazione delle linee e condutture, il ministro dei lavori pubblici, in caso di contestazione, dà le opportune disposizioni.

Le spese all'uopo occorrenti sono a carico della parte che rende necessario lo spostamento o la modificazione, salvo quanto è disposto nell'art. 122.

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