Decreto Ministeriale 4 febbraio 2000, n. 73 (in Gazz. Uff., 30 marzo, n. 75).

Regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale.

Il Ministro delle comunicazioni:

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, che ha approvato il regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi; Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 settembre 1996, n. 537,

recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle relative funzioni; Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualità del servizio;

Visto l'art. 1, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria 1998, che ha delegato il Governo a recepire la predetta direttiva 97/67/CE; Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha trasposto la predetta direttiva 97/67/CE ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, che ha designato quale autorità di regolamentazione del settore postale il Ministero delle comunicazioni e l'art. 5 che prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale per il rilascio delle licenze individuali, relative ai singoli servizi non riservati, rientranti nell'ambito del servizio universale; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 24 gennaio 2000;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota GM/122492 del 3 febbraio 2000;

Adotta il seguente regolamento:

 

 

 

Art. 1.

 

Oggetto ed ambito di applicazione.

 

1. L'Autorità di regolamentazione per il settore postale, individuata nel Ministero delle comunicazioni dall'art. 2, comma 1,del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è detta di seguito«Autorità».

2. Si intendono recepite nel presente regolamento le definizioni contenute nell'art. 1 del decreto legislativo n. 261 del 1999.

3. Il presente regolamento fissa, le disposizioni per il rilascio delle licenze individuali per l'offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, rientranti nel campo di applicazione del servizio universale postale da intendersi quale definito dall'art. 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999.

4. é necessario il previo rilascio di una licenza individuale per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) per la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg, compresi gli invii di corrispondenza il cui peso o prezzo siano superiori ai limiti previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999;

b) per la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;

c) per i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati che non siano attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie e che superino i limiti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999.

5. Il rilascio della licenza è necessario anche nel caso di svolgimento di singole fasi dei servizi sopra descritti.

 

Art. 2.

 

Procedura di rilascio della licenza individuale.

 

1. I soggetti con sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), di cui alla legge 28 luglio 1993, n. 300, interessati all'ottenimento di una licenza individuale, sono tenuti a presentare od a trasmettere, a mezzo di invio raccomandato con avviso di ricevimento, all'Autorità una domanda redatta conformemente allo schema riportato nell'allegato 1 al presente decreto contenente le necessarie informazioni sul richiedente e sull'attività che si intende svolgere nonchè le indicazioni sugli impegni da assumere in relazione alla licenza richiesta.

2. Il termine per il rilascio della licenza individuale o per il rifiuto della stessa è di novanta giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda da parte dell'Autorità, che comunica l'avvio del procedimento istruttorio entro quindici giorni dal ricevimento della domanda.

3. Qualora la domanda non risulti completa, il termine di cui al comma 2 resta sospeso fino al ricevimento di quanto richiesto dall'Autorità. In caso di mancato riscontro entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda si intende rinunciata.

4. L'offerta del servizio non può essere avviata prima del ricevimento della comunicazione del rilascio della relativa licenza individuale.

5. La licenza individuale non può essere rilasciata se gli amministratori della società richiedente risultano condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione.

6. Il rilascio di licenza individuale a società non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE) è subordinato al rispetto del principio di reciprocità, fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali.

7. Ogni variazione degli elementi di cui alla domanda ed alla relativa documentazione, che sia intervenuta successivamente al rilascio della licenza individuale, è comunicata, entro trenta giorni dalla avvenuta variazione, all'Autorità la quale, entro i successivi trenta giorni, dispone gli opportuni aggiornamenti della licenza ovvero, con decisione motivata, richiede all'interessato di presentare una nuova domanda di licenza.

8. La licenza individuale ha una validità non superiore a sei anni, è rinnovabile, previa richiesta da presentare almeno tre mesi prima della scadenza, e non può essere ceduta a terzi senza il previo consenso dell'Autorità.

 

 

Art. 3.

 

Obblighi connessi alla licenza individuale.

 

1. Il titolare di una licenza individuale di cui all'art. 2 è tenuto:

a) ad osservare le esigenze essenziali indicate nell'art. 1, comma 2, lettera u ), del decreto legislativo n. 261 del 1999;

b) a fornire informazioni agli utenti, nelle sedi della ditta o dei mandatari della medesima, circa le caratteristiche del servizio offerto con specifico riguardo alle condizioni generali di accesso, ai prezzi ed al livello di qualità, dandone comunicazione all'Autorità;

c) a non impiegare personale che risulti condannato a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione;

d) ad adottare un sistema di contabilità separata e certificata che distingua i ricavi del servizio reso in base alla licenza individuale dai ricavi ottenuti per effetto delle altre attività non soggette a licenza;

e) a contribuire al finanziamento del costo di fornitura del servizio universale sulla base dell'art. 10 comma 2, del decreto legislativo n. 261 del 1999;

f) ad effettuare il versamento dei contributi riguardanti l'istruttoria e l'attività di verifica e controllo;

g) ad istituire una procedura di reclamo semplice, rapida e non onerosa per valutare le denunce di disservizi presentate dagli utenti.

 

Art. 4.

 

Obblighi di servizio universale.

 

1. L'Autorità di regolamentazione, ove ne ravvisi la necessità, può disporre, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, obblighi di servizio universale al momento del rilascio della licenza individuale, valutando la possibilità di concedere una riduzione della misura della contribuzione al fondo di compensazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 261 del 1999.

 

Art. 5.

 

Contributi.

 

1. La licenza individuale, nonchè le richieste di modifica, di estensione, di riduzione o di variazione di qualsiasi natura, sono assoggettate al pagamento di contributi finalizzati alla copertura dei costi amministrativi sostenuti dall'Autorità:

a ) per l'istruttoria della pratica;

b) per le verifiche ed i controlli della gestione del servizio e del mantenimento delle relative condizioni.

2. I contributi di cui al comma 1 sono fissati ad anno, compreso quello di decorrenza della licenza individuale, e sono versati entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo quanto previsto per l'avvio dell'attività.

3. Con il decreto di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 261/1999, sono stabiliti:

a ) la misura dei contributi e l'aggiornamento degli stessi;

b) le modalità di pagamento ed i relativi termini con riferimento all'avvio dell'attività ed all'attività medesima a regime;

c) la procedura da utilizzare in caso di mancato pagamento.

4. Nei casi di sospensione, revoca e decadenza della licenza individuale, i contributi versati rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.

 

 

Art. 6.

 

Pubblico registro.

 

1. Presso l'Autorità è tenuto un pubblico registro delle licenze individuali rilasciate ai sensi del presente regolamento.

 

 

Art. 7.

 

Controlli e verifiche.

 

1. Il titolare di licenza individuale è sottoposto a controlli da parte degli organi competenti, il cui personale ha facoltà di accedere negli uffici e nelle sedi della ditta o dei mandatari della medesima al fine di verificare le modalità di svolgimento del servizio e di richiedere, se del caso, documentazione inerente l'attività oggetto della licenza.

2. Il titolare di licenza individuale tiene presso ciascun ufficio o sede idonea documentazione, anche fiscale, che renda possibile la verifica del rispetto della riserva prevista dall'art. 4 del decreto

legislativo n. 261 del 1999 nonchè dei dati relativi alla raccolta, al trasporto, allo smistamento ed alla distribuzione degli invii postali di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto.

 

Art. 8.

 

Sospensione - revoca - decadenza.

 

1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento, ivi compreso quello del versamento dei contributi, la licenza individuale, previa diffida, può essere sospesa fino a trenta giorni.

2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell'applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.

3. La decadenza dalla licenza individuale è pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal presente regolamento.

4. L'Autorità irroga le sanzioni di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 261 del 1999, indipendentemente dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

 

 

Art. 9.

 

Disposizione transitoria.

 

1. Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, offra al pubblico i servizi di cui all'art. 1, comma 4, deve, entro sessanta giorni dalla data anzidetta, presentare la domanda di licenza individuale di cui all'art. 2: in attesa del rilascio della licenza nei termini previsti dall'art. 2, comma 2, è consentita la prosecuzione dell'attività.

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