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La commissione degli 8 cavalieri della tavola rotonda
della grafologia italiana, da chi era composta?
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- Prof. Alberto Bravo: docente del corso di Grafologia della Consulenza
Peritale e docente del corso di Metodologia della Consulenza Peritale
- Prof. Federico
Gresta: docente del corso di
Psicofisiologica della Motricità Grafica
- Prof. Dario
Cingolani: docente del corso di
Grafologia Comparata
- Prof. Pacifico
Cristofanelli: docente del corso
di Tecniche Peritali, docente del corso di Esercitazioni Grafologiche,
docente del corso di Esercitazioni Grafologiche per l’età evolutiva
- Prof.ssa Alessandra
Millevolte: docente del corso di
Grafologia della consulenza professionale e docente del corso
complementare di Elementi di Grafologia della Consulenza Professionale
- Prof.ssa Iride
Conficoni: docente del corso di
Tecnica e Metodologia Grafologica I°
- Prof.ssa Isabella
Zucchi: docente del corso Grafologia Dinamica
- Prof. Fabio
Carbonari: docente del corso di
Esercitazioni Grafologiche per la consulenza Famigliare e docente del
corso di Metodologia della consulenza famigliare
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LA LAUREA (BREVE) VINTA SENZA
LOTTERIA
Università di Urbino, corso di laurea in grafologia, 30 iscritti a sessione,
chiuso nel 2005 dal ministro Moratti perché non soddisfava i requisiti
minimi di un corso di laurea: "Troppi professori a contratto".
Il corso di laurea nasce prima come scuola di grafologia diretta ai fini
speciali, istituita nel mese di luglio 1997.
Il 10/11/1977, il Rettore dell’Ateneo di Urbino Prof. Carlo Bo e il
presidente dell’Istituto grafologico Dott. Lamberto Torbidoni apponevano la
firma al documento che ufficializzava la Scuola ed il 19/11/1977 iniziavano
le prime lezioni. Il corso aveva una durata triennale e prevedeva un numero
di iscritti pari a 30 studenti. La Scuola Superiore di Studi Grafologici è
durata poco più di 10 anni (1977 – 1989), fin quando un decreto rettorale
del 05/08/89 istituì nell’Università degli Studi Urbino la Scuola Diretta
Ai Fini Speciali Di Studi Grafologici, che sostituì la precedente; in
pratica, con tale provvedimento veniva a cambiare la veste giuridica della
Scuola. Difatti, mentre prima si
trattava di una struttura aggregata all’Università, la nuova Scuola entrava
nell’organico dell’ateneo, che dovette includere nel proprio statuto anche
la scuola di grafologia.
La Scuola Speciale svolse la sua attività per circa 8 anni, dal 1989 al
1997; l’8 agosto del 1996 un decreto del Ministero dell’Università e della
ricerca scientifica la parificava a Diploma Universitario in consulenza
grafologica. Cambiava anche il numero di iscritti, che da 30 diventava 50,
con una selezione nel caso vi fossero maggior numero di richieste; la
frequenza diventava obbligatoria con almeno il 70% di presenze durante
l’anno scolastico.
Il Diploma Universitario durò fino al 2002, quando un decreto del
Ministero dell’Università stabilì che il Diploma si trasformasse in Laurea
Triennale in Tecniche Grafologiche. Nel 2005, durante il Ministero Moratti,
veniva constatato che la Laurea Triennale in Tecniche Grafologiche non
aveva i requisiti minimi previsti, ovvero, gli insegnanti non avevano la
qualifica per svolgere l’attività di docenti poiché non laureati in
Grafologia. Di conseguenza il corso di laurea cessava di esistere,
lasciando la possibilità agli ultimi studenti di laurearsi, fino all’ultima
sessione di febbraio 2006.
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LA CARRIERA
Il ragioniere Alberto Bravo:
diventa grafologo conseguendo "magicamente" la laurea mentre è
studente e contemporaneamente docente. Eh vai!
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Alberto
Bravo è diplomato in ragioneria, consegue il diplomino di grafologo
alla scuola diretta ai fini speciali presso l'Università di Urbino.
Quindi studia tre anni dopo il diploma di scuola superiore e così da
ragioniere diventa grafologo. A questo punto, inizia ad insegnare nella
medesima scuola diretta ai fini speciali, la seguente materia: Grafologia
Peritale.
Nel 1999 accade la magia: il corso precedente diventa magicamente diploma
universitario e tutti gli insegnanti si trovano spiazzati, poiché con la
qualifica conseguita precedentemente non hanno più il titolo per
insegnare. Quindi, nel 1999 il Rettore vara la possibilità, per
coloro che avevano conseguito il precedente titolo, di iscriversi al
terzo anno direttamente.
Nella delibera n° 2019 del 9.12.1999 al paragrafo 12, il rettore delega
al Consiglio del Corso di Laurea di Grafologia di decidere sul
conseguimento del titolo, anche senza alcuna frequenza, da parte di
coloro i quali possedevano stima e notorietà nel mondo della grafologia
(con pubblicazioni varie, attestati di stima e quant'altro), ripresentando
una tesi. A questo punto 8 docenti sui 13 del medesimo corso, si
autoreferenziavano come luminari della grafologia e come d'incanto
diventano diplomati universitari. Ma come per Harry Potter, abbiamo anche
la terza puntata.
Nel 2002 il diploma diventa laurea breve perché nascono le lauree brevi.
A questo punto Bravo di nome e di fatto nel cogliere le occasioni al
volo, pensa bene di conseguire anche il titolo di dottore nonostante
fosse nella condizione di essere sia studente (col numero di matricola
212228) e sia docente nel medesimo corso di laurea. Domanda: ma una
lettura all'art. 13 della legge 390 del 2.12.1991, è stata fatta dal
rettore o chi per lui?
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Tesi di laurea di Alberto Bravo (bravissimo!)
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Art. 13
Legge 390 del 2.12.1991
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«1. Le
università, sentito il senato degli studenti, possono disciplinare con
propri regolamenti forme di collaborazione degli studenti ad attività
connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle
attività di docenza di cui all'articolo 12 della legge 19
novembre 1990, n. 341, allo svolgimento degli esami, nonché
all'assunzione di responsabilità amministrative. L'assegnazione delle
predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel
bilancio delle università, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a
carico del bilancio dello Stato, e sulla base di graduatorie annuali
formulate secondo i criteri di merito e reddito di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera a). 2. La prestazione richiesta allo studente per le
collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo, esente
dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone
fisiche. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di
lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei
pubblici concorsi. Le università provvedono alla copertura assicurativa
contro gli infortuni. 3. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel
rispetto dei seguenti princìpi: a) i compensi possono essere assegnati a
studenti che abbiano superato almeno i due quinti degli esami previsti
dal piano di studio prescelto con riferimento all'anno di iscrizione; b)
le prestazioni dello studente non possono superare un numero massimo di
150 ore per ciascun anno accademico; c) a parità di condizioni del
curriculum formativo, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate;
d) al termine di ciascun anno viene fatta una valutazione sull'attività
svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi
attivati».
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