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GRAFOLOGIA & MENTE
STORIA DI UN CORSO DI LAUREA CON 30 STUDENTI (DI CUI 8 ERANO SIA STUDENTI E SIA DOCENTI)

La commissione degli 8 cavalieri della tavola rotonda della grafologia italiana, da chi era composta?

- Prof. Alberto Bravo: docente del corso di Grafologia della Consulenza Peritale e docente del corso di Metodologia della Consulenza Peritale
- Prof.
Federico Gresta: docente del corso di Psicofisiologica della Motricità Grafica
- Prof.
Dario Cingolani: docente del corso di Grafologia Comparata
- Prof.
Pacifico Cristofanelli: docente del corso di Tecniche Peritali, docente del corso di Esercitazioni Grafologiche, docente del corso di Esercitazioni Grafologiche per l’età evolutiva
- Prof.ssa
Alessandra Millevolte: docente del corso di Grafologia della consulenza professionale e docente del corso complementare di Elementi di Grafologia della Consulenza Professionale
- Prof.ssa
Iride Conficoni: docente del corso di Tecnica e Metodologia Grafologica I°
- Prof.ssa
Isabella Zucchi: docente del corso Grafologia Dinamica
- Prof.
Fabio Carbonari: docente del corso di Esercitazioni Grafologiche per la consulenza Famigliare e docente del corso di Metodologia della consulenza famigliare

 

LA LAUREA (BREVE) VINTA SENZA LOTTERIA
Università di Urbino, corso di laurea in grafologia, 30 iscritti a sessione, chiuso nel 2005 dal ministro Moratti perché non soddisfava i requisiti minimi di un corso di laurea: "Troppi professori a contratto".
Il corso di laurea nasce prima come scuola di grafologia diretta ai fini speciali, istituita nel mese di luglio 1997.
Il 10/11/1977, il Rettore dell’Ateneo di Urbino Prof. Carlo Bo e il presidente dell’Istituto grafologico Dott. Lamberto Torbidoni apponevano la firma al documento che ufficializzava la Scuola ed il 19/11/1977 iniziavano le prime lezioni. Il corso aveva una durata triennale e prevedeva un numero di iscritti pari a 30 studenti. La Scuola Superiore di Studi Grafologici è durata poco più di 10 anni (1977 – 1989), fin quando un decreto rettorale del 05/08/89 istituì nell’Università degli Studi Urbino la Scuola Diretta Ai Fini Speciali Di Studi Grafologici, che sostituì la precedente; in pratica, con tale provvedimento veniva a cambiare la veste giuridica della Scuola. Difatti, mentre prima si trattava di una struttura aggregata all’Università, la nuova Scuola entrava nell’organico dell’ateneo, che dovette includere nel proprio statuto anche la scuola di grafologia.
La Scuola Speciale svolse la sua attività per circa 8 anni, dal 1989 al 1997; l’8 agosto del 1996 un decreto del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica la parificava a Diploma Universitario in consulenza grafologica. Cambiava anche il numero di iscritti, che da 30 diventava 50, con una selezione nel caso vi fossero maggior numero di richieste; la frequenza diventava obbligatoria con almeno il 70% di presenze durante l’anno scolastico.
Il Diploma Universitario durò fino al 2002,
quando un decreto del Ministero dell’Università stabilì che il Diploma si trasformasse in Laurea Triennale in Tecniche Grafologiche. Nel 2005, durante il Ministero Moratti, veniva constatato che la Laurea Triennale in Tecniche Grafologiche non aveva i requisiti minimi previsti, ovvero, gli insegnanti non avevano la qualifica per svolgere l’attività di docenti poiché non laureati in Grafologia. Di conseguenza il corso di laurea cessava di esistere, lasciando la possibilità agli ultimi studenti di laurearsi, fino all’ultima sessione di febbraio 2006.

 

 

 

 

 

LA CARRIERA
Il ragioniere Alberto Bravo:
diventa grafologo conseguendo "magicamente" la laurea mentre è studente e contemporaneamente docente. Eh vai!

Alberto Bravo è diplomato in ragioneria, consegue il diplomino di grafologo alla scuola diretta ai fini speciali presso l'Università di Urbino. Quindi studia tre anni dopo il diploma di scuola superiore e così da ragioniere diventa grafologo. A questo punto, inizia ad insegnare nella medesima scuola diretta ai fini speciali,  la seguente materia: Grafologia Peritale.
Nel 1999 accade la magia: il corso precedente diventa magicamente diploma universitario e tutti gli insegnanti si trovano spiazzati, poiché con la qualifica conseguita precedentemente non hanno più il titolo per insegnare.  Quindi, nel 1999 il Rettore vara la possibilità, per coloro che avevano conseguito il precedente titolo, di iscriversi al terzo anno direttamente.
Nella delibera n° 2019 del 9.12.1999 al paragrafo 12, il rettore delega al Consiglio del Corso di Laurea di Grafologia di decidere sul conseguimento del titolo, anche senza alcuna frequenza, da parte di coloro i quali possedevano stima e notorietà nel mondo della grafologia (con pubblicazioni varie, attestati di stima e quant'altro), ripresentando una tesi. A questo punto 8 docenti sui 13 del medesimo corso, si autoreferenziavano come luminari della grafologia e come d'incanto diventano diplomati universitari. Ma come per Harry Potter, abbiamo anche la terza puntata.
Nel 2002 il diploma diventa laurea breve perché nascono le lauree brevi. A questo punto Bravo di nome e di fatto nel cogliere le occasioni al volo, pensa bene di conseguire anche il titolo di dottore nonostante fosse nella condizione di essere sia studente (col numero di matricola 212228) e sia docente nel medesimo corso di laurea.  Domanda: ma una lettura all'art. 13 della legge 390 del 2.12.1991, è stata fatta dal rettore o chi per lui?

 





Tesi di laurea di Alberto Bravo (bravissimo!)
 

 

 



 

Art. 13 Legge 390 del 2.12.1991

«1. Le università, sentito il senato degli studenti, possono disciplinare con propri regolamenti forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza di cui all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative. L'assegnazione delle predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle università, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, e sulla base di graduatorie annuali formulate secondo i criteri di merito e reddito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a). 2. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo, esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Le università provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni. 3. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi: a) i compensi possono essere assegnati a studenti che abbiano superato almeno i due quinti degli esami previsti dal piano di studio prescelto con riferimento all'anno di iscrizione; b) le prestazioni dello studente non possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno accademico; c) a parità di condizioni del curriculum formativo, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate; d) al termine di ciascun anno viene fatta una valutazione sull'attività svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi attivati».

 

 

 

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