Ares
Architettura
Ambiente Restauro
STATUTO
Costituzione e scopi
Art. 1
E’ costituita
l’associazione Architettura Ambiente Restauro - Ares.
Il settore di
interesse dell’Associazione comprende il recupero, il restauro, la
manutenzione, il risanamento, il consolidamento, la riqualificazione, la
valorizzazione, la salvaguardia, la promozione del patrimonio architettonico e
ambientale.
Art. 2
L'Associazione ha
carattere internazionale. Essa ha come fine:
·
di promuovere e divulgare studi e
ricerche, di base e applicate, inerenti il settore di interesse
dell’Associazione, e contribuire al loro sviluppo scientifico;
·
di facilitare agli associati
l’aggiornamento tecnico, scientifico e culturale nel settore di interesse
dell’Associazione e la conoscenza di esperienze e di interventi in ogni parte
del mondo, allo scopo di elevare la qualità del loro lavoro;
·
di promuovere corsi di aggiornamento,
di formazione, di specializzazione, iniziative sperimentali a carattere sia
nazionale che internazionale, anche per i non iscritti;
·
di promuovere iniziative editoriali nel
settore di interesse dell’Associazione;
·
di essere parte attiva nel processo di
elaborazione normativa a scala locale, nazionale e internazionale a tutela del
patrimonio architettonico e ambientale, anche attraverso il perseguimento di
obiettivi di qualità nella progettazione e nella esecuzione delle opere;
·
di promuovere relazioni di effettiva ed
efficace collaborazione fra i soci ed anche fra Ares e associazioni italiane ed
estere aventi analoghe finalità ;
·
di appoggiare e promuovere iniziative
culturali nel settore di interesse dell’Associazione, anche costituendo
commissioni e gruppi di studio, e attività di ricerca e sviluppo in
collaborazione con enti pubblici e privati, università, privati, aziende e centri
di ricerca;
·
di promuovere la valorizzazione del
territorio a ogni scala, attraverso iniziative mirate e strategiche comunque
coinvolte con il settore di interesse dell’Associazione.
Art. 3
L'Associazione non ha
scopi di lucro ed è estranea a qualsiasi impresa commerciale o industriale
nonché a quanto concerne ogni rapporto di lavoro sia individuale che
collettivo. Gli eventuali contributi da parte di aziende, enti, associazioni o
privati non vincolano in alcun modo l’Associazione.
Tutte le cariche del
Consiglio Direttivo sono svolte a titolo gratuito.
Art. 4
La sede legale e la
segreteria dell'Associazione sono fissate in via Palmanova 213/A in Milano,
Italia.
Associati
Art. 5
L'Associazione si
compone di:
a) Soci ordinari (individuali e collettivi):
possono essere Soci ordinari individuali i professionisti e gli operatori che,
in Italia o all'estero, siano coinvolti nel settore di interesse
dell’Associazione e quanti, a giudizio del Consiglio Direttivo, siano ritenuti
idonei. Possono essere Soci ordinari collettivi gli Enti, le Istituzioni, le
Associazioni e le Società coinvolte nel settore di interesse dell’Associazione.
Ogni socio collettivo designerà un rappresentante.
b)
Soci sostenitori:
sono Soci sostenitori le persone, gli enti e le società che versano annualmente
un contributo speciale;
c) Soci onorari; possono essere Soci
onorari le persone e gli enti che, in ogni parte del mondo, abbiano contribuito
in modo riconoscibile allo sviluppo tecnico, culturale e scientifico del
settore di interesse dell’Associazione;
d) Soci studenti: possono essere soci
studenti gli iscritti alle Facoltà universitarie comunque coinvolte con il
settore di interesse dell’Associazione, alle Scuole di Specializzazione, ai
Dottorati e all'ultimo anno delle Scuole Secondarie Superiori.
Art. 6
Le quote sociali per
i soci individuali o collettivi, ed il minimo di contributo speciale per i soci
sostenitori, vengono fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
I soci studenti
pagano metà quota di socio individuale. Ricevono a condizioni speciali
la stampa periodica
dell'Associazione e le pubblicazioni.
I soci onorari non
sono tenuti al versamento della quota sociale.
Art. 7
I soci hanno diritto
a:
a) partecipare
all'attività dell'Associazione.
b) frequentare la
sede sociale e rivolgersi ad essa per informazioni inerenti i suoi compiti.
c) ricevere
gratuitamente la stampa periodica dell’Associazione;
d) ricevere a
condizioni speciali le pubblicazioni dell'Associazione.
Art. 8
I soci onorari
vengono nominati dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.
Non possono essere
nominati soci onorari i membri in carica del Consiglio Direttivo.
Le schede di adesione
dei soci individuali, collettivi, sostenitori e studenti devono essere
indirizzate
all'Associazione e sottoposte alla ratifica al Consiglio Direttivo. I soci
possono far parte di altre Associazioni od organismi, ed occupare in essi
cariche a qualunque livello, purché non in contrasto con gli interessi
dell’Associazione. Per ogni possibile controversia, sarà cogente il parere
della maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo.
Art. 9
La qualità di socio
si perde per:
a)
dimissioni,
b)
decadenza,
c)
radiazione.
I soci che intendono
dimettersi dall'Associazione devono darne avviso con lettera
raccomandata, inviata
al Presidente.
Le dimissioni saranno
operanti a partire dall'anno successivo.
I soci non in regola
con i pagamenti vengono dichiarati morosi e perdono la qualifica di
soci qualora non
provvedano a regolarizzare la loro posizione entro tre mesi dal ricevimento del
secondo sollecito.
La radiazione può
essere pronunciata per gravi motivi dal Consiglio Direttivo con
maggioranza dei due
terzi dei votanti.
Organi dell'Associazione
Art. 10
Gli organi
dell'Associazione sono:
·
l'Assemblea Generale;
·
il Consiglio Direttivo;
·
il Comitato Esecutivo.
Detti organi si
intendono di livello nazionale.
In ogni nazione, dove
l’Associazione possa essere rappresentata con soci, sede e un’attività
riconosciuta, potrà essere costituita una Associazione nazionale che avrà lo
stesso nome (Ares), mentre il sottotitolo sarà nella lingua madre del Paese. Le
Associazioni nazionali nomineranno delegati (di norma il Presidente e il
Coordinatore Nazionale) atti a rappresentarle in sede internazionale.
Allo stesso modo, in
ogni regione delle singole nazioni, dove l’Associazione possa essere
rappresentata con soci, sede e un’attività riconosciuta, potrà essere
costituita una Associazione regionale. Le Associazioni regionali nomineranno
delegati (di norma il Presidente e il Coordinatore Regionale) atti a rappresentarle
in sede nazionale.
Le Associazioni
nazionali, infine, potranno eleggere un Consiglio Direttivo e un Comitato
Esecutivo internazionali, con compiti di coordinamento e indirizzo.
L’Assemblea Generale
Art. 11
L'Assemblea Generale
è costituita da tutti i soci aventi diritto al voto che lo esercitano in
presenza o per delega o per referendum secondo le modalità che potranno essere
definite in sede di Assemblea Generale.
Non hanno diritto al
voto i soci studenti e quelli non in regola con il pagamento delle quote
sociali.
L'Assemblea, a
maggioranza assoluta:
·
elegge i cinque membri del Consiglio
Direttivo, il quale designa al suo interno il Presidente, il Vice Presidente,
il Tesoriere, il Coordinatore Nazionale e il Segretario Generale. I membri del
Consiglio Direttivo sono scelti fra i Soci ordinari individuali e i
rappresentanti dei soci collettivi e sostenitori;
·
elegge il Collegio dei Revisori (in
numero di tre membri effettivi e due supplenti);
·
delibera sulle questioni di maggiore
rilievo presentate dal Consiglio;
·
esamina e approva il programma annuale
predisposto dal Consiglio direttivo;
·
approva i bilanci annuali preventivi e
consuntivi;
inoltre,
a maggioranza di due terzi
·
delibera su ogni modifica dello
statuto;
·
delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione.
Il Presidente e il
primo Consiglio Direttivo, con le varie cariche nel suo seno, vengono
nominati nell’atto
costitutivo dell'Associazione.
L'Assemblea è
convocata di norma dal Presidente almeno una volta l’anno, secondo le modalità
definite dal Consiglio Direttivo. Potrà essere convocata in via straordinaria
dal Consiglio Direttivo ogni qual volta questo, a maggioranza assoluta, lo
ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un quinto dei soci indirizzata
al Presidente.
L'assemblea è valida
in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci;
in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
In caso di
referendum, varrà quanto espresso dalla maggioranza dei votanti. I soci
ordinari individuali e collettivi, sostenitori e onorari hanno diritto a un
voto. I soci studenti non hanno diritto al voto. Sono ammesse deleghe per un
massimo di cinque per ogni socio presente. Per partecipare all’Assemblea, sia
direttamente che per delega, gli associati devono essere in regola con il
pagamento dei contributi.
Il Consiglio Direttivo
Articolo l2
Il Consiglio
Direttivo è composto
·
dal Presidente dell'Associazione;
·
dai due Vice Presidenti;
·
dal Segretario Generale;
·
dal Tesoriere;
·
dal Coordinatore Nazionale.
Il Consiglio Direttivo:
·
nomina i Delegati regionali e
provinciali che possono chiedere di partecipare alle
riunioni
del Consiglio Direttivo senza diritto al voto;
·
decide i programmi generali e
particolari sull'attività dell'Associazione;
·
nomina, ove sia richiesto dalla
complessità della ricerca e delle attività, uno o più responsabili. Questi
rispondono del lavoro affidato loro e ne riferiscono con rapporti periodici al
Consiglio Direttivo;
·
fissa annualmente le quote sociali per
i soci ordinari individuali e collettivi ed il minimo di
contributo
speciale per i soci sostenitori;
·
approva i conti amministrativi resi dal
Tesoriere;
·
stabilisce la sede dei convegni, ne
propone i programmi ed eventualmente nomina un comitato organizzatore per la
loro attuazione;
·
stabilisce la costituzione delle sedi
regionali o provinciali.
·
può nominare un Segretario tecnico che
operi coordinando e raccordando
l'attività del Segretario Generale alla segreteria dell'Associazione.
Il Consiglio
Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno. Esso può essere
convocato in via
straordinaria dal presidente dell'Associazione motu proprio ovvero su richiesta della maggioranza assoluta dei
suoi componenti.
Il Consiglio
Direttivo può deliberare purché siano presenti il Presidente o il Vice
Presidente e almeno
due consiglieri, ossia la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo.
In caso di parità dei
voti decide il voto del Presidente.
In caso di vacanza
del posto di Presidente o di uno dei consiglieri, il Consiglio Direttivo, a
maggioranza assoluta, si integra per cooptazione fra i soci.
Art. l3
Il Consiglio
Direttivo dura in carica fino all’assemblea che approva il bilancio relativo al
terzo esercizio dalla nomina. Il mandato dei componenti scade
contemporaneamente per tutti, qualunque sia stata l'epoca della loro elezione,
anche per i Consiglieri cooptati. I membri sono rieleggibili.
Art. 14
Il Presidente, a
tutti gli effetti, rappresenta l'Associazione.
I Vice Presidenti
affiancano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituiscono a
ogni effetto in caso di impedimento o assenza.
Il Segretario
Generale provvede a far eseguire le decisioni prese dagli organi sociali,
raccoglie i verbali delle riunioni, coordina la predisposizione del Bollettino
o di altra forma di informazione ai soci, cura la stampa degli atti dei
convegni di corsi, seminari, conferenze, ricerche ecc.., organizzati
dall'Associazione, organizza le differenti attività.
Il Tesoriere ha la
responsabilità della gestione dei fondi dell'Associazione e provvede al
ritiro e al
trasferimento degli stessi, ai pagamenti ed alle riscossioni, firmando per
quietanza i relativi documenti. Come il Presidente, su delega del Consiglio,
può aprire un conto corrente a nome dell'Associazione e depositarvi e ritirare
somme e valori restandone responsabile; può delegare, in caso di impedimento,
il Segretario Generale. Egli è tenuto alla redazione del bilancio consuntivo e
preventivo entro il mese di gennaio di ogni anno; l’esercizio finanziario
decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il Tesoriere può delegare le sue funzioni
tecniche a un professionista esterno all’Associazione, ma rimane comunque
responsabile della gestione dei Fondi dell’Associazione.
Il Coordinatore
Nazionale affianca il Presidente nell’attività di coordinamento delle attività
e delle iniziative, con particolare riferimento al coordinamento fra le varie
Associazioni regionali. Insieme al Presidente, di norma rappresenta le
Associazioni nazionali in sede internazionale.
Le cariche possono
essere cumulative con un massimo di due funzioni.
Il Comitato Esecutivo
Art. 15
Il Comitato Esecutivo
è nominato dal Consiglio Direttivo. Esso è composto dai responsabili dei
Comitati che organizzano e gestiscono la normale attività dell’Associazione. I
Comitati sono di norma tre, ma il Consiglio ha la facoltà di crearne di nuovi,
o di sopprimerne alcuni o tutti, in funzione delle esigenze dell’Associazione.
I tre Comitati di base sono: il Comitato tecnico, che organizza le attività
tecnico-scientifiche dell’Associazione ; il Comitato economico, che
gestisce i rapporti con l’esterno e la ricerca dei fondi in collaborazione con
gli altri organi dell’Associazione ; il Comitato comunicazione, che
organizza la circolazione delle informazioni fra gli associati e fra l’associazione
e l’esterno. Ogni Comitato può essere costituito da un massimo di cinque
membri, e può organizzare i soci disponibili, interni ed esterni ai Comitati,
in gruppi di lavoro, commissioni e sottocommissioni sulla base di un programma
oggetto di relazione periodica al Comitato Esecutivo.
Collegio dei Revisori
Art. 16
Il Collegio dei
Revisori, di istituzione facoltativa, ha il compito della supervisione dei
conti dell'Associazione; è composto di tre membri effettivi e due supplenti,
che rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili. I revisori prestano
la loro opera gratuitamente. I revisori esaminano gli inventari, i bilanci e i
conti annuali dell'Associazione. Assistono, senza diritto di voto, alle
riunioni del Consiglio Direttivo e fanno scrivere sul verbale le eventuali
osservazioni e proposte.
Delegati regionali e Provinciali
Art. 17
Ove l’Associazione
non abbia una rappresentanza regionale con soci, sede, organi di rappresentanza
e un’attività riconosciuta, il Consiglio Direttivo può nominare Delegati
Regionali e Provinciali che provvedono all'attività culturale dell'Associazione
nella propria Regione o nell’ambito territoriale di competenza.
Art. 18
I programmi e la
condotta delle sedi regionali e dei delegati locali (regionali, provinciali)
comunque organizzati, devono conformarsi alle direttive e al programma del
Consiglio Direttivo nazionale, così come questo farà riferimento al Consiglio
Direttivo internazionale una volta che questo sarà costituito. Il Consiglio
Direttivo nazionale stabilisce le modalità di collaborazione e di eventuale
contribuzione fra le rappresentanze locali e la struttura nazionale di Ares.
Allo stesso modo, ogni livello decisionale dell’Associazione fa riferimento al
livello superiore.
Patrimonio sociale
Art. 19
Il patrimonio sociale
dell'Associazione è costituito dai beni e dal fondo di riserva risultanti dalle
elargizioni, donazioni, lasciti o altre liberalità di terzi all'Associazione
senza destinazione speciale, dalle quote sociali, dalle somme derivanti
dall’organizzazione e/o gestione di congressi, convegni, corsi ed altre
attività affini, dagli interessi del capitale, da proventi vari, da entrate
provenienti da studi, ricerche e servizi affidati all'Associazione, da
contributi da parte di Enti Pubblici o Privati.
Scioglimento dell’Associazione
Art. 20
Quando la proposta di
scioglimento dell'Associazione fosse stata deliberata dalla Assemblea dei soci,
con la maggioranza dei due terzi, questa nominerà il Comitato liquidatore dei
beni, con i poteri che riterrà di conferirgli.