Ares

Architettura Ambiente Restauro

 

STATUTO

 

Costituzione  e scopi

Art. 1

E’ costituita l’associazione Architettura Ambiente Restauro - Ares.

Il settore di interesse dell’Associazione comprende il recupero, il restauro, la manutenzione, il risanamento, il consolidamento, la riqualificazione, la valorizzazione, la salvaguardia, la promozione del patrimonio architettonico e ambientale.

 

Art. 2

L'Associazione ha carattere internazionale. Essa ha come fine:

·       di promuovere e divulgare studi e ricerche, di base e applicate, inerenti il settore di interesse dell’Associazione, e contribuire al loro sviluppo scientifico;

·       di facilitare agli associati l’aggiornamento tecnico, scientifico e culturale nel settore di interesse dell’Associazione e la conoscenza di esperienze e di interventi in ogni parte del mondo, allo scopo di elevare la qualità del loro lavoro;

·       di promuovere corsi di aggiornamento, di formazione, di specializzazione, iniziative sperimentali a carattere sia nazionale che internazionale, anche per i non iscritti;

·       di promuovere iniziative editoriali nel settore di interesse dell’Associazione;

·       di essere parte attiva nel processo di elaborazione normativa a scala locale, nazionale e internazionale a tutela del patrimonio architettonico e ambientale, anche attraverso il perseguimento di obiettivi di qualità nella progettazione e nella esecuzione delle opere;

·       di promuovere relazioni di effettiva ed efficace collaborazione fra i soci ed anche fra Ares e associazioni italiane ed estere aventi analoghe finalità ;

·       di appoggiare e promuovere iniziative culturali nel settore di interesse dell’Associazione, anche costituendo commissioni e gruppi di studio, e attività di ricerca e sviluppo in collaborazione con enti pubblici e privati, università, privati, aziende e centri di ricerca;

·       di promuovere la valorizzazione del territorio a ogni scala, attraverso iniziative mirate e strategiche comunque coinvolte con il settore di interesse dell’Associazione.

 

Art. 3

L'Associazione non ha scopi di lucro ed è estranea a qualsiasi impresa commerciale o industriale nonché a quanto concerne ogni rapporto di lavoro sia individuale che collettivo. Gli eventuali contributi da parte di aziende, enti, associazioni o privati non vincolano in alcun modo l’Associazione.

Tutte le cariche del Consiglio Direttivo sono svolte a titolo gratuito.

 

Art. 4

La sede legale e la segreteria dell'Associazione sono fissate in via Palmanova 213/A in Milano, Italia.

 

Associati

Art. 5

L'Associazione si compone di:

a) Soci ordinari (individuali e collettivi): possono essere Soci ordinari individuali i professionisti e gli operatori che, in Italia o all'estero, siano coinvolti nel settore di interesse dell’Associazione e quanti, a giudizio del Consiglio Direttivo, siano ritenuti idonei. Possono essere Soci ordinari collettivi gli Enti, le Istituzioni, le Associazioni e le Società coinvolte nel settore di interesse dell’Associazione. Ogni socio collettivo designerà un rappresentante.

b)   Soci sostenitori: sono Soci sostenitori le persone, gli enti e le società che versano annualmente un contributo speciale;

c) Soci onorari; possono essere Soci onorari le persone e gli enti che, in ogni parte del mondo, abbiano contribuito in modo riconoscibile allo sviluppo tecnico, culturale e scientifico del settore di interesse dell’Associazione;

d) Soci studenti: possono essere soci studenti gli iscritti alle Facoltà universitarie comunque coinvolte con il settore di interesse dell’Associazione, alle Scuole di Specializzazione, ai Dottorati e all'ultimo anno delle Scuole Secondarie Superiori.

 

Art. 6

Le quote sociali per i soci individuali o collettivi, ed il minimo di contributo speciale per i soci sostenitori, vengono fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.      

I soci studenti pagano metà quota di socio individuale. Ricevono a condizioni speciali

la stampa periodica dell'Associazione e le pubblicazioni.

I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota sociale.

 

Art. 7

I soci hanno diritto a:

a) partecipare all'attività dell'Associazione.

b) frequentare la sede sociale e rivolgersi ad essa per informazioni inerenti i suoi compiti.

c) ricevere gratuitamente la stampa periodica dell’Associazione;

d) ricevere a condizioni speciali le pubblicazioni dell'Associazione.

 

Art. 8

I soci onorari vengono nominati dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.

Non possono essere nominati soci onorari i membri in carica del Consiglio Direttivo.

Le schede di adesione dei soci individuali, collettivi, sostenitori e studenti devono essere

indirizzate all'Associazione e sottoposte alla ratifica al Consiglio Direttivo. I soci possono far parte di altre Associazioni od organismi, ed occupare in essi cariche a qualunque livello, purché non in contrasto con gli interessi dell’Associazione. Per ogni possibile controversia, sarà cogente il parere della maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo.

 

Art. 9

La qualità di socio si perde per:

a)   dimissioni,

b)  decadenza,

c)   radiazione.

I soci che intendono dimettersi dall'Associazione devono darne avviso con lettera

raccomandata, inviata al Presidente.

Le dimissioni saranno operanti a partire dall'anno successivo.

I soci non in regola con i pagamenti vengono dichiarati morosi e perdono la qualifica di

soci qualora non provvedano a regolarizzare la loro posizione entro tre mesi dal ricevimento del secondo sollecito.

La radiazione può essere pronunciata per gravi motivi dal Consiglio Direttivo con

maggioranza dei due terzi dei votanti.

 

Organi dell'Associazione

Art. 10

Gli organi dell'Associazione sono:

·       l'Assemblea Generale;

·       il Consiglio Direttivo;

·       il Comitato Esecutivo.

Detti organi si intendono di livello nazionale.

In ogni nazione, dove l’Associazione possa essere rappresentata con soci, sede e un’attività riconosciuta, potrà essere costituita una Associazione nazionale che avrà lo stesso nome (Ares), mentre il sottotitolo sarà nella lingua madre del Paese. Le Associazioni nazionali nomineranno delegati (di norma il Presidente e il Coordinatore Nazionale) atti a rappresentarle in sede internazionale.

Allo stesso modo, in ogni regione delle singole nazioni, dove l’Associazione possa essere rappresentata con soci, sede e un’attività riconosciuta, potrà essere costituita una Associazione regionale. Le Associazioni regionali nomineranno delegati (di norma il Presidente e il Coordinatore Regionale) atti a rappresentarle in sede nazionale.

Le Associazioni nazionali, infine, potranno eleggere un Consiglio Direttivo e un Comitato Esecutivo internazionali, con compiti di coordinamento e indirizzo.

 

L’Assemblea Generale

Art. 11

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci aventi diritto al voto che lo esercitano in presenza o per delega o per referendum secondo le modalità che potranno essere definite in sede di Assemblea Generale.

Non hanno diritto al voto i soci studenti e quelli non in regola con il pagamento delle quote sociali.

L'Assemblea, a maggioranza assoluta:

·       elegge i cinque membri del Consiglio Direttivo, il quale designa al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Coordinatore Nazionale e il Segretario Generale. I membri del Consiglio Direttivo sono scelti fra i Soci ordinari individuali e i rappresentanti dei soci collettivi e sostenitori;

·       elegge il Collegio dei Revisori (in numero di tre membri effettivi e due supplenti);

·       delibera sulle questioni di maggiore rilievo presentate dal Consiglio;

·       esamina e approva il programma annuale predisposto dal Consiglio direttivo;

·       approva i bilanci annuali preventivi e consuntivi;

inoltre, a maggioranza di due terzi

·       delibera su ogni modifica dello statuto;

·       delibera  in merito allo scioglimento dell'Associazione.

Il Presidente e il primo Consiglio Direttivo, con le varie cariche nel suo seno, vengono

nominati nell’atto costitutivo dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata di norma dal Presidente almeno una volta l’anno, secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo. Potrà essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo ogni qual volta questo, a maggioranza assoluta, lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un quinto dei soci indirizzata al Presidente.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci;

in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

In caso di referendum, varrà quanto espresso dalla maggioranza dei votanti. I soci ordinari individuali e collettivi, sostenitori e onorari hanno diritto a un voto. I soci studenti non hanno diritto al voto. Sono ammesse deleghe per un massimo di cinque per ogni socio presente. Per partecipare all’Assemblea, sia direttamente che per delega, gli associati devono essere in regola con il pagamento dei contributi.

 

Il Consiglio Direttivo

Articolo l2

Il Consiglio Direttivo è composto

·       dal Presidente dell'Associazione;

·       dai due Vice Presidenti;

·       dal Segretario Generale;

·       dal Tesoriere;

·       dal Coordinatore Nazionale.

Il Consiglio Direttivo:

·       nomina i Delegati regionali e provinciali che possono chiedere di partecipare alle

riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto al voto;

·       decide i programmi generali e particolari sull'attività dell'Associazione;

·       nomina, ove sia richiesto dalla complessità della ricerca e delle attività, uno o più responsabili. Questi rispondono del lavoro affidato loro e ne riferiscono con rapporti periodici al Consiglio Direttivo;

·       fissa annualmente le quote sociali per i soci ordinari individuali e collettivi ed il minimo di

contributo speciale per i soci sostenitori;

·       approva i conti amministrativi resi dal Tesoriere;

·       stabilisce la sede dei convegni, ne propone i programmi ed eventualmente nomina un comitato organizzatore per la loro attuazione;

·       stabilisce la costituzione delle sedi regionali o provinciali.

·       può nominare un Segretario tecnico che operi coordinando e raccordando
l'attività del Segretario Generale alla segreteria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno tre  volte l'anno. Esso può essere

convocato in via straordinaria dal presidente dell'Associazione motu proprio ovvero su richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo può deliberare purché siano presenti il Presidente o il Vice

Presidente e almeno due consiglieri, ossia la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo.

In caso di parità dei voti decide il voto del Presidente.

In caso di vacanza del posto di Presidente o di uno dei consiglieri, il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, si integra per cooptazione fra i soci.

 

Art. l3

Il Consiglio Direttivo dura in carica fino all’assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio dalla nomina. Il mandato dei componenti scade contemporaneamente per tutti, qualunque sia stata l'epoca della loro elezione, anche per i Consiglieri cooptati. I membri sono rieleggibili.

 

Art. 14

Il Presidente, a tutti gli effetti, rappresenta l'Associazione.

I Vice Presidenti affiancano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituiscono a ogni effetto in caso di impedimento o assenza.

Il Segretario Generale provvede a far eseguire le decisioni prese dagli organi sociali, raccoglie i verbali delle riunioni, coordina la predisposizione del Bollettino o di altra forma di informazione ai soci, cura la stampa degli atti dei convegni di corsi, seminari, conferenze, ricerche ecc.., organizzati dall'Associazione, organizza le differenti attività.

Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione dei fondi dell'Associazione e provvede al

ritiro e al trasferimento degli stessi, ai pagamenti ed alle riscossioni, firmando per quietanza i relativi documenti. Come il Presidente, su delega del Consiglio, può aprire un conto corrente a nome dell'Associazione e depositarvi e ritirare somme e valori restandone responsabile; può delegare, in caso di impedimento, il Segretario Generale. Egli è tenuto alla redazione del bilancio consuntivo e preventivo entro il mese di gennaio di ogni anno; l’esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il Tesoriere può delegare le sue funzioni tecniche a un professionista esterno all’Associazione, ma rimane comunque responsabile della gestione dei Fondi dell’Associazione.

Il Coordinatore Nazionale affianca il Presidente nell’attività di coordinamento delle attività e delle iniziative, con particolare riferimento al coordinamento fra le varie Associazioni regionali. Insieme al Presidente, di norma rappresenta le Associazioni nazionali in sede internazionale.

Le cariche possono essere cumulative con un massimo di due funzioni.

 

Il Comitato Esecutivo

Art. 15

Il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio Direttivo. Esso è composto dai responsabili dei Comitati che organizzano e gestiscono la normale attività dell’Associazione. I Comitati sono di norma tre, ma il Consiglio ha la facoltà di crearne di nuovi, o di sopprimerne alcuni o tutti, in funzione delle esigenze dell’Associazione. I tre Comitati di base sono: il Comitato tecnico, che organizza le attività tecnico-scientifiche dell’Associazione ; il Comitato economico, che gestisce i rapporti con l’esterno e la ricerca dei fondi in collaborazione con gli altri organi dell’Associazione ; il Comitato comunicazione, che organizza la circolazione delle informazioni fra gli associati e fra l’associazione e l’esterno. Ogni Comitato può essere costituito da un massimo di cinque membri, e può organizzare i soci disponibili, interni ed esterni ai Comitati, in gruppi di lavoro, commissioni e sottocommissioni sulla base di un programma oggetto di relazione periodica al Comitato Esecutivo.

 

Collegio dei Revisori

Art. 16

Il Collegio dei Revisori, di istituzione facoltativa, ha il compito della supervisione dei conti dell'Associazione; è composto di tre membri effettivi e due supplenti, che rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili. I revisori prestano la loro opera gratuitamente. I revisori esaminano gli inventari, i bilanci e i conti annuali dell'Associazione. Assistono, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e fanno scrivere sul verbale le eventuali osservazioni e proposte.

 

Delegati regionali e Provinciali

Art. 17

Ove l’Associazione non abbia una rappresentanza regionale con soci, sede, organi di rappresentanza e un’attività riconosciuta, il Consiglio Direttivo può nominare Delegati Regionali e Provinciali che provvedono all'attività culturale dell'Associazione nella propria Regione o nell’ambito territoriale di competenza.

 

Art. 18

I programmi e la condotta delle sedi regionali e dei delegati locali (regionali, provinciali) comunque organizzati, devono conformarsi alle direttive e al programma del Consiglio Direttivo nazionale, così come questo farà riferimento al Consiglio Direttivo internazionale una volta che questo sarà costituito. Il Consiglio Direttivo nazionale stabilisce le modalità di collaborazione e di eventuale contribuzione fra le rappresentanze locali e la struttura nazionale di Ares. Allo stesso modo, ogni livello decisionale dell’Associazione fa riferimento al livello superiore.

 

Patrimonio sociale

Art. 19

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito dai beni e dal fondo di riserva risultanti dalle elargizioni, donazioni, lasciti o altre liberalità di terzi all'Associazione senza destinazione speciale, dalle quote sociali, dalle somme derivanti dall’organizzazione e/o gestione di congressi, convegni, corsi ed altre attività affini, dagli interessi del capitale, da proventi vari, da entrate provenienti da studi, ricerche e servizi affidati all'Associazione, da contributi da parte di Enti Pubblici o Privati.

 

Scioglimento dell’Associazione

Art. 20

Quando la proposta di scioglimento dell'Associazione fosse stata deliberata dalla Assemblea dei soci, con la maggioranza dei due terzi, questa nominerà il Comitato liquidatore dei beni, con i poteri che riterrà di conferirgli.