Art. 45 - Funzioni e compiti della Regione

 

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) la determinazione dei criteri per la programmazione, l'individuazione e la realizzazione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, e per la gestione dei servizi relativi alle aree stesse non demandata ai consorzi industriali;

b) i sistemi informativi e telematici e le banche dati relativi alle attività del settore;

c) l'adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali;

d) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione di aree industriali;

e) il sostegno all'imprenditoria femminile, entro i limiti consentiti dalla legislazione vigente;

f) la definizione di proposte ai fini dell'adozione di criteri differenziati per l'attuazione sul territorio regionale delle misure di cui all'articolo 3 del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415 (Modifiche della legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), convertito con legge 19 dicembre 1992, n. 488, con particolare riferimento a:

1) la programmazione e vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree depresse nel proprio ambito territoriale;

2) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione di agevolazioni alle attività produttive;

3) la programmazione ed al coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale;

g) la determinazione dei criteri e delle modalità per l'individuazione dei distretti industriali;

h) i consorzi per lo sviluppo industriale.

 

2. E' altresì riservato alla Regione, per delega dello Stato, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati allo Stato stesso e non conferiti agli enti locali ed in particolare quelli concernenti:

a) la concessione di agevolazioni di qualsiasi genere all'industria, ivi comprese quelle per:

1) le piccole e medie imprese;

2) le aree rientranti in programmi comunitari;

3) i programmi di innovazione e di trasferimento tecnologico;

4) lo sviluppo dell'occupazione;

5) lo sviluppo dei servizi reali all'industria;

6) l'accertamento di speciali qualità delle imprese richieste dalla legge;

7) il sostegno allo sviluppo ed alla internazionalizzazione delle imprese;

8) il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine;

b) la determinazione di interventi per agevolare l'accesso al credito e dei criteri per l'ammissibilità al credito agevolato, nonché i controlli sulla sua effettiva destinazione;

c) la promozione dell'associazionismo;

d) la determinazione delle modalità di attuazione degli strumenti della contrattazione programmata, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, per quanto attiene alle relazioni tra Regione e gli enti locali, anche in ordine alle competenze da affidarsi ai soggetti responsabili;

e) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni per le attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse.

 

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