D.M. 5 dicembre 1996, n. 706

Regolamento recante norme per la concessione di agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile.

 

 

 

Capo I - Campo di applicazione e ripartizione delle disponibilità finanziarie

 

1. Definizioni.

 

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

 

a) legge: la legge 25 febbraio 1992, n. 215 (2);

 

 

b) nuove attività: l'avvio di nuove attività o l'acquisto di attività preesistenti in uno dei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge;

 

c) progetti aziendali innovativi: i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge;

 

d) servizi reali: i servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché allo sviluppo di sistemi di qualità;

 

e) corsi di formazione: i corsi di formazione imprenditoriale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge;

 

f) servizi di consulenza e assistenza: i servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge;

 

g) piccole imprese: le imprese che rientrano nei limiti dimensionali indicati dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) del presente regolamento;

 

h) Ministero: il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

 

 

2. Requisiti soggettivi.

 

- 1. I soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge, possono accedere agli interventi previsti dalla legge stessa solo se rientrano nella definizione comunitaria di piccole imprese e, cioè:

 

a) hanno un massimo di 50 dipendenti e

 

b) hanno un fatturato annuo non superiore ai 5 milioni di ECU, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 2 milioni di ECU e c) fanno capo per non più di un quarto ad una o più imprese che non rispondono ai predetti requisiti, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.

 

2. Il tasso di conversione lira/ECU, da applicare in relazione a quanto previsto dal presente regolamento, è quello determinato, ai sensi del decreto ministeriale 1° giugno 1993 (3), dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'applicazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (4).

 

 

 

3. Misura delle agevolazioni.

 

- 1. I contributi in conto capitale, i crediti d'imposta e i finanziamenti agevolati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), articolo 5 e articolo 8 della legge, in relazione agli investimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge medesima, sono concessi secondo le seguenti misure massime, in equivalente sovvenzione lordo:

 

a) zone di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE 2052/88 e successive modifiche e integrazioni, così come ripartite dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 9 dicembre 1992: 65% per la zona A, 55% per la zona B e 40% per la zona C;

 

b) zone per le quali è prevista la deroga di cui all'articolo 92.3.c) del Trattato CEE: 20%;

 

c) restanti zone: 15%.

 

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 non possono essere concesse se per le stesse spese oggetto della domanda sono state ottenute le agevolazioni previste da altre leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano. A tal fine la domanda contiene la dichiarazione di non aver ottenuto o richiesto altre agevolazioni e l'impegno a non richiederle per il futuro.

 

3. L'elenco delle zone di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) è riportato nell'allegato 1.

 

4. Le percentuali di cui al comma 1 sono determinate con riferimento all'investimento complessivo ammesso ad agevolazione.

 

5. Rimane ferma l'applicazione delle misure d'aiuto previste dagli articoli della legge citati nel comma 1, se gli importi delle agevolazioni richieste risultano complessivamente pari o inferiori al limite degli aiuti "de minimis" di 100.000 ECU, così come definito dalla Commissione delle Comunità Europee, a condizione che qualsiasi altro aiuto supplementare concesso alla medesima impresa a titolo della regola "de minimis", sommato all'aiuto richiesto, non ecceda il limite di 100.000 ECU su un periodo di tre anni. L'impresa assume l'impegno di rispettare il predetto limite di cumulo.

 

6. Le agevolazioni di cui al comma 1 non possono essere concesse, ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti alle imprese, per investimenti relativi ai seguenti settori:

 

a) produzioni siderurgiche di cui all'allegato 1 del Trattato CECA (Codice NACE 221);

 

b) costruzioni e riparazioni navali (codice NACE 361,1 e 362,2);

 

c) produzioni di fibre tessili artificiali (codice NACE 260).

 

7. Rimane ferma la disciplina contenuta nella legge per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento.

 

 

 

4. Ripartizione delle disponibilità finanziarie.

 

- 1. Gli stanziamenti di cui all'articolo 3 della legge, al netto dei conferimenti al Mediocredito Centrale S.p.A. di cui all'articolo 8, comma 4, sono così ripartiti:

 

a) una quota pari al 10 per cento è destinata alla concessione delle agevolazioni previste per la promozione dei corsi di formazione e dei servizi di consulenza e assistenza;

 

b) una quota pari al 10 per cento è destinata alle regioni e province autonome che attuano i programmi di cui all'articolo 12 della legge;

 

c) una quota pari al 10% è destinata alla concessione delle agevolazioni previste per l'acquisizione dei servizi reali;

 

d) la rimanente quota è destinata alla concessione delle agevolazioni previste per le nuove attività e per i progetti aziendali innovativi.

 

2. Qualora una delle quote riservate di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 risulti superiore alle richieste, l'eccedenza di fondi viene utilizzata per la concessione di agevolazioni ai soggetti di cui alla lettera d) del precedente comma 1.

 

 

 

Capo II

- Agevolazioni per la promozione di nuove imprenditorialità femminili e per l'acquisizione di servizi reali

 

5. Modalità di presentazione delle domande e procedura per la concessione delle agevolazioni.

 

- 1. Ai fini della concessione delle agevolazioni previste dagli articoli 4 e 5 della legge le piccole imprese aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della stessa legge trasmettono al Ministero:

 

a) una domanda di ammissione agli interventi, in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2, nonché agli allegati da 2B a 2F;

 

b) una certificazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale e redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2/A. In mancanza del collegio sindacale, la certificazione può essere rilasciata da un revisore dei conti ovvero da un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri e periti commerciali;

 

c) una perizia giurata, asseverata, sottoscritta da un ingegnere o da un perito industriale, ovvero da un agronomo o perito agrario, iscritti nei rispettivi albi professionali, esterni alla struttura dell'impresa richiedente, con la quale è attestata la validità tecnica del progetto e la congruità dei costi esposti.

 

2. Copia della domanda e dei documenti indicati al precedente comma 1 è contestualmente inviata, per conoscenza, alla regione ove è ubicata l'iniziativa. La regione può esprimere al Ministero il proprio motivato parere entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

 

3. Nel caso in cui l'impresa richiede, per i medesimi investimenti, anche il finanziamento agevolato di cui all'articolo 8 della legge, la domanda è contestualmente inoltrata all'istituto di credito interessato. Di ciò è fatta espressa menzione nella domanda inviata al Ministero. Gli istituti informeranno il Ministero delle determinazioni comunque adottate.

 

4. Le domande e i documenti indicati nel precedente comma 1 sono trasmessi, in originale e copia, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento. E' escluso ogni altro mezzo di trasmissione.

 

5. Il Ministero provvede all'istruttoria delle domande pervenute, in particolare verificando:

 

a) la completezza e i contenuti della documentazione prodotta e la conformità di quest'ultima a quanto richiesto dalla legge e dal presente regolamento;

 

b) la sussistenza dei requisiti di legge stabiliti per le imprese richiedenti;

 

c) la validità tecnico-economica del progetto ed il relativo piano di copertura finanziaria.

 

6. Le domande pervenute sono inserite in elenchi, distinti per settore di appartenenza, tra quelli previsti dalla legge, in ordine cronologico di arrivo ed esaminate con lo stesso ordine.

 

7. Le domande ritenute ammissibili sono selezionate in base all'applicazione dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato, previo parere del Comitato per l'imprenditoria femminile (5).

 

8. Qualora le disponibilità finanziarie non permettono l'accoglimento di tutte le richieste, i fondi disponibili sono ripartiti tra i vari settori in misura proporzionale al totale delle domande da approvare.

 

Per ciascun settore le domande sono agevolate nell'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di selezione di cui al precedente comma 7, con eventuale riduzione, ad esaurimento dei fondi, dell'ultima domanda che rientra parzialmente nell'importo dei fondi assegnato al settore.

 

9. Il Ministero, sentito il parere del Comitato per l'imprenditoria femminile, provvede, di concerto con le Amministrazioni competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari, all'approvazione delle domande, fissando per ognuna l'ammontare dell'agevolazione e dandone comunicazione alle imprese.

 

10. L'impresa beneficiaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 9, provvede ad indicare al Ministero, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il tipo di agevolazione, contributo in conto capitale o credito d'imposta, per cui intende optare. Entro quindici giorni dal ricevimento di tale ultima comunicazione il Ministero comunica all'impresa l'avvenuta concessione dell'agevolazione.

 

11. L'opzione per il credito d'imposta può essere effettuata esclusivamente se gli investimenti sono già realizzati alla data dell'opzione stessa, ai sensi dei commi 5 e 6 del successivo articolo 9.

 

12. L'opzione per il contributo in conto capitale può essere effettuata sia se gli investimenti sono realizzati, secondo quanto indicato al precedente comma 11, sia se sono ancora da realizzare.

 

13. Non è consentita la richiesta del credito d'imposta e del contributo in conto capitale per i medesimi investimenti.

 

14. Eventuali variazioni di quanto attestato con le domande, le certificazioni e le perizie giurate di cui al precedente comma 1 sono tempestivamente comunicate al Ministero, nonché all'istituto finanziatore nel caso in cui è richiesto anche il finanziamento ai sensi dell'articolo 8 della legge.

 

15. Se la concessione del contributo in conto capitale riguarda investimenti già effettuati, nel senso indicato all'articolo 9, commi 5 e 6, il Ministero provvede contestualmente all'erogazione dell'intera agevolazione. Nel caso in cui il contributo è stato concesso a fronte di investimenti da realizzare, il Ministero provvede, contestualmente alla concessione, all'erogazione di un acconto pari al 40% dell'agevolazione concessa. L' erogazione del saldo avviene dopo l'ultimazione degli investimenti, secondo quanto disposto dal successivo articolo 8.

 

 

 

6. Termini per la presentazione delle domande.

 

- 1. Il primo termine di presentazione delle domande è fissato al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro 120 giorni dalla scadenza di tale termine il Ministero provvede all'approvazione delle domande, ai sensi del precedente articolo 5, comma 9 (5/a).

 

2. Per gli anni successivi il Ministero provvede entro il 30 aprile di ciascun anno all'approvazione, ai sensi del precedente articolo 5, comma 9, delle domande pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

 

 

 

7. Controlli e relativa documentazione.

 

- 1. L'impresa interessata, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione ministeriale di concessione del credito d'imposta o di concessione e contestuale erogazione del saldo del contributo in conto capitale, invia al Ministero, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la documentazione prevista dall'allegato 3 del presente regolamento, per i necessari controlli. Tale documentazione non è necessaria nel caso di sola erogazione dell'acconto del contributo in conto capitale.

 

2. Nel caso in cui, oltre al credito di imposta o contributo in conto capitale, è stato concesso anche il finanziamento agevolato di cui all'articolo 8 della legge, la documentazione di cui al precedente comma 1 è inviata all'istituto finanziatore. L'istituto finanziatore informa il Ministero dell'avvenuta stipula del contratto di finanziamento e delle relative erogazioni, comunicando le risultanze degli accertamenti svolti a tal fine.

 

3. L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito Centrale S.p.A.) presenta al Ministero, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione circa l'utilizzo dei fondi conferitigli annualmente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge.

 

4. Il Ministero e le altre Amministrazioni competenti per la concessione delle agevolazioni possono disporre tutte le ispezioni e le verifiche ritenute opportune.

 

 

 

8. Disposizioni per la fruizione del contributo in conto capitale.

 

- 1. Nel caso in cui è stata ottenuta la sola concessione del contributo in conto capitale, gli investimenti sono effettuati entro 360 giorni a decorrere dalla comunicazione di concessione del contributo, di cui all'articolo 5 comma 10. Se entro detto termine perentorio gli investimenti sono stati effettuati solo in parte, il contributo è erogato in relazione ai soli investimenti realizzati, purché il valore complessivo superi il 60 per cento del costo totale ammesso ad agevolazione. In tal caso le condizioni stabilite dall'articolo 9, commi 5 e 6 si applicano con riferimento a detti investimenti.

 

2. Nel caso di investimenti effettuati, ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6, entro il predetto termine perentorio, l'impresa beneficiaria, ai fini dell'erogazione del contributo, trasmette al Ministero:

 

a) una domanda di erogazione, conforme allo schema di cui all'allegato 4, sottoscritta dal legale rappresentante;

 

b) in caso di variazioni nella realizzazione del progetto, una perizia giurata asseverata, sottoscritta da un ingegnere o da un perito industriale, ovvero da un agronomo o perito agrario, iscritti nei rispettivi albi professionali, che attesta l'equivalenza funzionale degli investimenti effettuati con quelli oggetto della concessione.

 

3. Eventuali variazioni del costo complessivo dei beni oggetto dell'agevolazione sono considerate prive di efficacia, ai fini dell'erogazione dei contributi, in caso di aumento, mentre sono considerate valide in caso di diminuzione.

 

4. I documenti di cui al comma 2 sono trasmessi al Ministero entro 420 giorni a decorrere dalla data della comunicazione ministeriale di concessione di cui al comma 10 dell'articolo 5, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. E' escluso ogni altro mezzo di trasmissione. Il Ministero, verificata la completezza e i contenuti della documentazione prodotta e la conformità della stessa a quanto previsto dal presente regolamento, provvede all'erogazione del saldo del contributo e ne dà comunicazione all'impresa beneficiaria. L'impresa, a seguito della comunicazione di erogazione del saldo, si attiene alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7.

 

 

 

9. Investimenti ammissibili.

 

- 1. Sono ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 4, comma 1, articolo 5, comma 1, e all'articolo 8, della legge, gli investimenti effettuati successivamente al 21 marzo 1992 e finalizzati a:

 

a) avvio di nuove attività in uno dei settori previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge;

 

b) acquisto di attività preesistenti, nei medesimi settori;

 

c) realizzazione di progetti aziendali innovativi;

 

d) acquisizione di servizi reali.

 

2. Rientrano tra le spese ammissibili:

 

a) per avvio di nuove attività:

 

1) impianti generali;

 

2) macchinari ed attrezzature;

 

3) progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del 5 per cento del costo totale dell'investimento;

 

4) acquisto di brevetti;

 

5) acquisto di software;

 

b) per acquisto di attività preesistenti:

 

1) costo sostenuto per l' acquisto dell'attività preesistente, limitatamente al valore delle spese ammissibili indicate alla precedente lettera a). Tale valore deve essere espressamente indicato nella perizia giurata di cui all'articolo 5, comma 1;

 

2) spese per ammodernamento, ristrutturazione e ampliamento dell'attività acquistata, ivi comprese quelle relative ai locali;

 

c) per progetti aziendali innovativi:

 

1) progettazione e studi di fattibilità;

 

2) impianti, macchinari e attrezzature;

 

3) acquisto di brevetti;

 

4) acquisto di software;

 

5) personale specificamente adibito alla realizzazione del progetto;

 

d) per acquisizione di servizi reali: le spese sostenute per l'acquisizione di uno o più dei servizi di cui all'allegato 5, forniti da:

 

1) imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

 

2) enti pubblici e privati aventi personalità giuridica;

 

3) professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto.

 

3. Gli organismi e professionisti indicati al precedente comma 2, lettera d), possono avvalersi in misura parziale ma non prevalente, dell'apporto di professionalità esterna, non essendo ammissibile alcuna forma di semplice intermediazione.

 

4. Il costo agevolabile degli investimenti è da intendersi al netto dell'IVA.

 

5. Gli investimenti si intendono effettuati quando:

 

a) i beni sono stati tutti consegnati ovvero completamente realizzati;

 

b) il relativo costo agevolabile è stato interamente fatturato all'impresa acquirente, ovvero alla società di locazione finanziaria nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria;

 

c) l'impresa richiedente ha effettuato pagamenti, corrisposto canoni o rate, pari ad almeno il 30% del costo agevolabile del totale dei beni oggetto della fatturazione.

 

6. I servizi si intendono acquisiti quando:

 

a) è stato stipulato apposito contratto di fornitura;

 

b) il relativo costo è stato interamente fatturato all'impresa acquirente;

 

c) l'impresa richiedente ha effettuato pagamenti pari ad almeno il 60 per cento del costo

 

agevolabile oggetto della fatturazione.

 

7. Sono esclusi dalle agevolazioni:

 

a) acquisto di terreni e fabbricati;

 

b) i beni materiali comunque connessi alla fornitura dei servizi;

 

c) investimenti realizzati mediante commesse interne o oggetto di autofatturazione.

 

 

 

10. Mantenimento della percentuale di donne nell'impresa e della proprietà dei beni. - 1. I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono obbligati, per un periodo di cinque anni dalla data della concessione, a rispettare le condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge.

 

2. I beni acquistati per la realizzazione del programma di investimenti devono essere di nuova fabbricazione e rimanere di proprietà dell'impresa per almeno 3 anni dalla data di concessione.

 

 

 

11. Revoca delle agevolazioni.

 

- 1. Il Ministero, ai sensi dell'articolo 7 della legge, provvede, di concerto con le Amministrazioni competenti per settore, alla revoca dei crediti d'imposta o dei contributi in conto capitale concessi, quando:

 

a) i beni oggetto dell'agevolazione risultano essere stati ceduti, alienati o distratti nei tre anni successivi alla data di concessione;

 

b) gli investimenti oggetto dell'agevolazione risultano essere stati ammessi anche ad altre agevolazioni statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano ovvero ad azioni comunitarie cofinanziate, fatti salvi, ove previsti, i benefìci finanziari disposti con atti delle Comunità Europee; la revoca riguarda la quota eccedente i limiti di cui all'articolo 3;

 

c) i controlli effettuati evidenziano l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge e dal presente regolamento, ovvero il venir meno delle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge in ordine alla presenza femminile nelle imprese;

 

d) gli Istituti finanziatori comunicano la mancata stipula ovvero la rescissione o risoluzione del contratto di finanziamento.

 

2. In caso di revoca del credito di imposta, il Ministero ne dà immediata comunicazione al Ministero delle finanze.

 

3. Le somme da restituire, pari all'intero importo percepito, sono maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento del contributo in conto capitale o alla data di concessione del credito d'imposta.

 

4. In caso di revoca delle agevolazioni, disposta ai sensi del comma 1, si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (6).

 

 

 

Capo III

Agevolazioni per corsi di formazione imprenditoriale e per servizi di consulenza e assistenza e contributi alle regioni

 

12. Modalità di presentazione delle domande.

 

1. Ai fini della concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, comma 3, della legge, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della stessa legge trasmettono al Ministero:

 

a) una domanda di ammissione agli interventi, in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo e sottoscritta dal legale rappresentante, redatta secondo lo schema di cui agli allegati 6 e 6A;

 

b) una perizia giurata, asseverata, sottoscritta da un professionista esterno alla struttura del soggetto richiedente, in possesso di specifica e documentata esperienza nel campo della formazione professionale e dei servizi di consulenza e assistenza tecnica e manageriale. Detta perizia attesta la validità tecnica del progetto e la congruità dei costi esposti;

 

c) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;

 

d) per le imprese, comunque costituite, certificato di iscrizione al registro imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

2. Copia della domanda e dei documenti indicati al precedente comma 1 è contestualmente inviata, per conoscenza, alla regione ove è ubicata l'iniziativa. La regione può esprimere al Ministero il proprio motivato parere entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

 

3. Le domande e i documenti indicati nel precedente comma 1 sono trasmessi in originale e copia, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento. E' escluso ogni altro mezzo di trasmissione.

 

 

 

13. Caratteristiche dei corsi di formazione imprenditoriale.

 

- 1. I corsi di formazione imprenditoriale sono finalizzati all'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche necessarie per intraprendere attività di impresa o per migliorare le capacità gestionali in un settore merceologico specificamente individuato.

 

2. Il numero minimo di partecipanti è di 5 unità. Se, durante lo svolgimento del corso, il numero dei partecipanti scende al di sotto di 5, il contributo concesso è revocato.

 

 

 

14. Termini per la presentazione delle domande.

 

1. Il termine di presentazione delle domande è fissato al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro 120 giorni dalla scadenza di detto termine il Ministero provvede alla concessione del contributo ai sensi del successivo articolo 15 (6/a).

 

2. Per gli anni successivi il Ministero provvede entro il 30 aprile di ciascun anno all'approvazione delle domande pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

 

 

 

15. Procedura per la concessione del contributo.

 

1. Il Ministero provvede all'istruttoria delle domande pervenute, in particolare verificando:

 

a) la completezza e i contenuti della documentazione prodotta e la conformità di quest'ultima a quanto richiesto dalla legge e dal presente regolamento;

 

b) la validità tecnico-economica del progetto ed il relativo piano di copertura finanziaria.

 

2. Le domande ritenute ammissibili sono selezionate sulla base dell'applicazione dei criteri di selezione definiti con decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato, previo parere del Comitato per l'imprenditoria femminile.

 

3. Le domande sono agevolate nell'ordine di selezione risultante, con eventuale riduzione, ad esaurimento dei fondi, dell'ultima domanda che rientra parzialmente nell'importo dei fondi disponibili.

 

4. Il Ministero, sentito il parere del predetto Comitato, provvede alla concessione del contributo di concerto con le Amministrazioni competenti per settore, qualora le iniziative sono indirizzate a settori specifici.

 

 

 

16. Inizio dei corsi di formazione e registro presenze.

 

1. All'avvio dell'attività formativa sono comunicati al Ministero la data di effettivo inizio del corso e l'elenco degli allievi partecipanti, con indicazione, per ciascuno, del comune di residenza.

 

2. Sono tenuti registri o fogli di presenza, numerati, vidimati e bollati da un notaio o dall'Ufficio provinciale dell'industria, commercio e artigianato (UPICA) competente per territorio. Detti registri sono sottoscritti dal responsabile del corso e tenuti aggiornati.

 

3. I registri o fogli di presenza sono tenuti presso il luogo di svolgimento dell'attività didattica al fine di essere esibiti nel corso delle verifiche ispettive e contengono le seguenti informazioni:

 

a) sede di svolgimento delle attività e denominazione dell'organismo responsabile dell'attività formativa;

 

b) elenco degli allievi partecipanti all'iniziativa, con indicazione del comune di residenza;

 

c) giorno, mese ed anno di svolgimento dell'attività;

 

d) firma, in entrata ed uscita degli allievi;

 

e) numero dei presenti;

 

f) descrizione degli argomenti trattati, con l'indicazione delle ore e la firma del docente;

 

g) per le esercitazioni pratiche i docenti indicano il tipo di attività svolta e le ore impiegate.

 

4. Periodi di sospensione, assenze anche temporanee, argomenti trattati, sono evidenziati in maniera scrupolosa.

 

5. I periodi di sospensione delle attività sono immediatamente comunicati al Ministero e adeguatamente motivati. La constatazione in sede ispettiva di una sospensione dell'attività, non accompagnata dalla sopraddetta comunicazione, costituisce causa di revoca del contributo.

 

 

 

17. Inizio dell'attività di consulenza e registro dell'attività.

 

1. All'avvio dell'attività di consulenza e assistenza è comunicata al Ministero la data di effettivo inizio.

 

2. Lo svolgimento di tale attività deve essere adeguatamente documentato. A tal fine è tenuto un registro numerato, vidimato e bollato da un notaio o dall'Ufficio provinciale industria, commercio e artigianato (UPICA) competente per territorio. Nel registro sono annotate tutte le informazioni utili a qualificare il tipo di servizio reso e ad individuare il destinatario dello stesso. Il registro è sottoscritto dal rappresentante legale del soggetto beneficiario del contributo e tenuto a disposizione per essere esibito nel corso delle previste verifiche ispettive.

 

 

 

18. Erogazione e controlli.

 

1. Un anticipo pari al 40% dell'agevolazione concessa è erogato all'avvio dell'attività, sulla base delle comunicazioni di cui agli articoli 16, comma 1, e 17, comma 1.

 

2. Entro 45 giorni dal termine dei corsi di formazione o del programma di spesa previsto per la realizzazione dei servizi di consulenza e assistenza, i soggetti beneficiari del contributo trasmettono al Ministero una domanda di erogazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 7, nonché la documentazione e i rendiconti di spesa di cui all'allegato 7A. Il Ministero, verificata la completezza e i contenuti della documentazione prodotta e la conformità della stessa a quanto previsto nel presente regolamento, esaminate le risultanze dei controlli ispettivi effettuati ai sensi del successivo comma 3, provvede all'erogazione del rimanente 60%.

 

3. I controlli sulla documentazione di cui al precedente comma 2, nonché sull'effettivo e regolare svolgimento dei corsi e delle attività di consulenza e assistenza finanziati, sono effettuati dal Ministero, che a tal fine può disporre le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche tramite i propri organi periferici.

 

 

 

19. Spese ammissibili.

 

1. Per quanto riguarda i corsi di formazione, sono ammesse al contributo di cui all'articolo 4, comma 3, della legge le spese rientranti nelle seguenti categorie:

 

a) preparazione dei corsi;

 

b) gestione dei corsi;

 

c) alloggio, vitto e viaggi allievi.

 

2. Per quanto riguarda i servizi di consulenza e assistenza, sono ammesse al contributo di cui all'articolo 4, comma 3, della legge le spese rientranti nelle seguenti categorie:

 

a) preparazione dei servizi;

 

b) gestione dei servizi: soltanto le spese relative al primo anno di attività.

 

3. La specifica delle voci di costo agevolabili rientranti nelle categorie indicate ai precedenti commi

 

1 e 2 è riportata nell'allegato 8.

 

4. I costi agevolabili sono da intendersi al netto dell'IVA.

 

 

 

20. Revoca delle agevolazioni.

 

1. Il Ministero, ai sensi dell'articolo 7 della legge, provvede, di concerto con le Amministrazioni competenti per settore, alla revoca dei contributi in conto capitale concessi, quando:

 

a) la percentuale di donne partecipanti ai corsi di formazione o utilizzatrici dei servizi di consulenza e assistenza risulta, a consuntivo, inferiore al limite del 70% stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge;

 

b) il numero dei partecipanti dei corsi di formazione scende al di sotto delle 5 unità;

 

c) l'attività formativa è stata sospesa o interrotta senza la prevista comunicazione al Ministero;

 

d) le attività ammesse al contributo risultano ammesse ad altre agevolazioni statali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;

 

e) i controlli disposti dal Ministero evidenziano l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

 

2. Le somme da restituire, pari all'intero importo percepito, sono maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento del contributo in conto capitale.

 

3. In caso di revoca delle agevolazioni, disposta ai sensi del precedente comma 1, si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (7).

 

 

 

21. Contributi alle regioni.

 

1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che attuano i programmi di diffusione informativa, di consulenza e assistenza tecnica e di progettazione organizzativa previsti dal comma 1 del medesimo articolo 12, presentano al Ministero una domanda contenente le seguenti indicazioni:

 

a) descrizione del programma e obiettivi perseguiti;

 

b) modalità e tempi di realizzazione dell'iniziativa;

 

c) collegamento con le esigenze di sviluppo del territorio;

 

d) costo previsto, con elenco dettagliato delle singole voci di spesa;

 

e) eventuali iniziative analoghe intraprese in passato e risultati conseguiti;

 

f) piano di copertura finanziaria.

 

2. Alla domanda sono allegate le convenzioni eventualmente stipulate con gli enti di cui all'articolo 12, comma 2, della legge, nonché la documentazione necessaria a comprovare l'esperienza specifica degli stessi in relazione ai contenuti del programma.

 

3. Il Ministero, istruita la domanda, provvede alla concessione del contributo, previo parere del Comitato per l'imprenditoria femminile.

 

4. L'erogazione del contributo avviene in due quote: la prima, pari al 40% dell'agevolazione concessa, è erogata sulla base di una comunicazione della regione, attestante il concreto avvio del programma di spesa; il rimanente 60% è erogato sulla base di un rendiconto di spesa presentato dalla regione e comprovante l'avvenuta realizzazione del programma.

 

5. Per quanto concerne le spese ammissibili al contributo, si fa riferimento a quanto previsto all'articolo 19 in ordine ai servizi di consulenza e assistenza.

 

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