LEGGE 25 febbraio 1992, n. 215
Azioni  positive per l’imprenditoria femminile.
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 1992, n. 56)

Testo vigente a seguito delle abrogazioni operate dal D.P.R 28-07-2000, n. 314

  

Art. 1.

 Principi generali.

 

 1.      La presente legge è diretta a promuovere l’uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell’attività economica e imprenditoriale.

 

2.      Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:

  1. favorire la creazione e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;
  2. promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici;
  3. agevolare l’accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile;
  4. favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;
  5. promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.

 

 

Art. 2.

 

       Beneficiari.

 

 

1.      Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:

 

a.       le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché , le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura del commercio, del turismo e dei servizi;

 

b.      le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne

 

 

Art. 3.

 

    Fondo nazionale per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile

 

1.      E’ istituito il Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, di seguito denominato Fondo, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in lire trenta miliardi per il triennio 1992-1994, in ragione di lire dieci miliardi annui.

 

                                                Art.4.

 

Incentivazioni per la promozione di nuove imprenditorialità femminili e per l’acquisizione di servizi reali.

 

1.      A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 3, ai soggetti indicati all’articolo 2, comma 1, lettera a), possono essere concessi:

  1. contributi in conto capitale per impianti ed attrezzature sostenute per l’avvio o per l’acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell’industria, dell’artigianato, del commercio o dei servizi, nonché, per i progetti aziendali connessi all’introduzione di qualificazione e  di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;
  2. contributi per l’acquisizione di servizi destinati all’aumento della produttività, all’innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca  di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all’acquisizione di nuove tecniche di  produzione,  di gestione e di commercializzazione, nonché, per lo sviluppo di sistemi di qualità.

 

2.      A valere sulle disponibilità di cui al comma 1 sono concessi contributi fino ad un ammontare pari al 50 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), per le attività ivi previste.

 

 

Art.5.

  Comitato per l’imprenditoria femminile  

1.      Presso il Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato è istituito il Comitato per l’imprenditoria femminile composto dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste, dal Ministero del tesoro, o da loro delegati; da un rappresentante degli istituti di credito, da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura, del turismo e dei servizi.

2.      I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell’industria ,del commercio e dell’artigianato, su designazione delle organizzazioni di appartenenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e restano in carico tre anni. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente.

3.      Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti; per l’adempimento delle  proprie funzioni esso si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dai Ministeri di cui al comma 1.

4.      Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine agli eventi previsti dalla legge; promuove altresì lo studio, la ricerca e l’informazione imprenditorialità femminile.

5.      Per le finalità di cui al presente articolo il Comitato stabilisce gli opportuni collegamenti con il servizio centrale per la piccola industria e l’artigianato di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a), della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e si avvale di consulenti, individuati  tra persone aventi specifiche competenze professionali ed esperienze in materia di imprenditoria femminile.

6.      Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa annua di lire cinquecento milioni a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 3.

 

 Art.6 .

 

Relazione al Parlamento.

 

1.      Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato verifica lo stato di attuazione della presente legge, presentando a tal fine una relazione annuale al Parlamento.

  

   Art.7.

Iniziative delle regioni   

 

1.      Le regioni, anche a statuto speciale, nonché, le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con la presente legge, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonché, la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle attività agevolate dalla presente legge.

2.      Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilità e consolida esperienza in materia e che siano presenti sull’intero territorio regionale.

  

Art.8.
 

Copertura finanziaria

 

1.      All’onere derivante dalla presente  legge, pari a lire dieci miliardi per l’anno 1992, lire dieci miliardi per l’anno 1993 e dieci  miliardi per l’anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1992, all’uopo utilizzando l’accantonamento interventi vari nel campo sociale ( Imprenditorialità femminile).

 

2. Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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