Art.
1.
Principi
generali.
1.
La presente legge è diretta a promuovere l’uguaglianza sostanziale e
le pari opportunità per uomini e donne nell’attività economica e
imprenditoriale.
2.
Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette
a:
Art.
2.
Beneficiari.
1.
Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i seguenti
soggetti:
a.
le società cooperative e le società di persone, costituite in misura
non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di
partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui
organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne,
nonché , le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori
dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura del commercio, del
turismo e dei servizi;
b.
le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di
promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri
di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione
imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale
riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne
Art.
3.
1.
E’ istituito il Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile,
di seguito denominato Fondo, con apposito capitolo nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in lire trenta miliardi per il
triennio 1992-1994, in ragione di lire dieci miliardi annui.
Art.4.
Incentivazioni
per la promozione di nuove imprenditorialità femminili e per l’acquisizione
di servizi reali.
1.
A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 3, ai
soggetti indicati all’articolo 2, comma 1, lettera a), possono essere
concessi:
2.
A valere sulle disponibilità di cui al comma 1 sono concessi contributi
fino ad un ammontare pari al 50 per cento delle spese sostenute dai soggetti di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), per le attività ivi previste.
Art.5.
1.
Presso il Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato
è istituito il Comitato per l’imprenditoria femminile composto dal Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato o, per sua delega, da un
Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente, dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste, dal
Ministero del tesoro, o da loro delegati; da un rappresentante degli istituti di
credito, da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale della cooperazione, della piccola industria,
del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura, del turismo e dei
servizi.
2.
I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro
dell’industria ,del commercio e dell’artigianato, su designazione delle
organizzazioni di appartenenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e restano in carico tre anni. Per ogni membro effettivo
viene nominato un supplente.
3.
Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti; per
l’adempimento delle proprie
funzioni esso si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dai
Ministeri di cui al comma 1.
4.
Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in
ordine agli eventi previsti dalla legge; promuove altresì lo studio, la ricerca
e l’informazione imprenditorialità femminile.
5.
Per le finalità di cui al presente articolo il Comitato stabilisce gli
opportuni collegamenti con il servizio centrale per la piccola industria e
l’artigianato di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a), della legge 5
ottobre 1991, n. 317, e si avvale di consulenti, individuati
tra persone aventi specifiche competenze professionali ed esperienze in
materia di imprenditoria femminile.
6.
Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è
autorizzata la spesa annua di lire cinquecento milioni a valere sulle
disponibilità del Fondo di cui all’articolo 3.
Art.6
.
Relazione
al Parlamento.
1. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato verifica lo stato di attuazione della presente legge, presentando a tal fine una relazione annuale al Parlamento.
Art.7.
1.
Le regioni, anche a statuto speciale, nonché, le province autonome di
Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con la presente legge, in
accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione
di informazioni mirate, nonché, la realizzazione di servizi di consulenza e di
assistenza tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle attività
agevolate dalla presente legge.
2.
Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono stipulare
apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di
affidabilità e consolida esperienza in materia e che siano presenti
sull’intero territorio regionale.
Art.8.
Copertura
finanziaria
1.
All’onere derivante dalla presente
legge, pari a lire dieci miliardi per l’anno 1992, lire dieci miliardi
per l’anno 1993 e dieci miliardi
per l’anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1992,
all’uopo utilizzando l’accantonamento interventi vari nel campo sociale (
Imprenditorialità femminile).
2.
Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.