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Giovanni Paolo II
Ecclesia in Urbe


Costituzione Apostolica circa il nuovo ordinamento del Vicariato di Roma

1° gennaio 1998

1. La Chiesa che è in Roma è chiamata a svolgere un compito del tutto singolare: essa, afferma il Libro del Sinodo, è " la prima nella grande famiglia della Chiesa, nella famiglia delle Diocesi sorelle " e " partecipa alla sollecitudine universale del suo Vescovo: è per se stessa aperta e riferita in maniera singolare all'universalità dell'unica Chiesa; in tal modo deve vivere il suo stesso essere Chiesa particolare ".(1) Infatti in Roma dagli Apostoli Pietro e Paolo è stata fondata e costituita quella Chiesa " con la quale, in ragione della sua autorità superiore, deve accordarsi ogni Chiesa, cioè i fedeli di tutto il mondo, poiché in essa è stata conservata la tradizione apostolica attraverso i suoi capi ": (2) ad essa guardano tutte le altre Chiese, come a colei " che presiede alla carità ".(3)

2. Nasce di qui la vocazione di esemplarità che è affidata alla Chiesa di Roma e che il Libro del Sinodo ha chiaramente definito nei suoi aspetti spirituali, ecclesiali e pastorali: " si tratta di una esemplarità nella fedeltà a Cristo e nell'unione vitale a Lui, intessuta di amore, di umiltà, conversione e servizio, interamente orientata alla gloria di Dio Padre e fiduciosa soltanto della sua grazia ".(4)

3. La nuova evangelizzazione e lo slancio missionario impresso dal Sinodo pastorale sono una scelta permanente della Chiesa di Roma, che esige un forte impegno di crescita nella comunione tra tutte le sue molteplici componenti.

Dalla comunione infatti scaturisce la necessità di quella concorde convergenza pastorale che è particolarmente richiesta alla Diocesi di Roma, caratterizzata da un'eccezionale ricchezza e varietà di presenze e iniziative ecclesiali. " In realtà la Diocesi di Roma è chiamata ad essere come il paradigma, il punto di partenza e di riferimento del governo della Chiesa universale affidata da Cristo a Pietro e ai suoi successori. Al Vescovo di Roma per primo spetta infatti di onorare il criterio ecclesiologico secondo il quale ciascun Vescovo, ben governando la propria Chiesa come porzione del Popolo di Dio, contribuisce efficacemente al bene di tutto il Corpo mistico che è anche un corpo di Chiese ".(5)

4. Accogliendo il voto formulato dal Sinodo Diocesano di Roma,(6) ho predisposto che si procedesse alla revisione della Costituzione apostolica Vicariae potestatis,(7) che regola la struttura ed il funzionamento del Vicariato dell'Urbe ed è stata promulgata dal mio Predecessore di venerata memoria Paolo VI il 6 gennaio 1977, in modo da renderla più consona alle norme del nuovo Codice di Diritto Canonico e agli orientamenti sinodali definiti nel Libro del Sinodo, da me promulgato il 24 giugno 1993. La presente Costituzione pertanto intende sostenere l'ecclesiologia di comunione e l'impegno missionario a cui il Sinodo ha concretamente orientato la Chiesa di Roma, mediante una migliore definizione e organizzazione dei compiti propri del Vicariato che va considerato, sotto questo profilo, a tutti gli effetti una Curia diocesana, secondo la definizione del can. 469 del C.I.C. Accogliendo le puntuali indicazioni contenute nel Libro del Sinodo, questa revisione della Vicariae potestatis ha tenuto conto di vari fattori sia di ordine tradizionale sia nuovi che caratterizzano la complessa realtà della città di Roma, nella quale il clero e il popolo romano - uniti al loro Pastore - testimoniano nella vita quotidiana la propria fede e la propria carità.

Alla Chiesa di Roma appartengono a proprio titolo i membri del Collegio Cardinalizio, ai quali spetta di eleggere, a norma di diritto, il Vescovo di Roma. Qui hanno sede i Dicasteri della Curia Romana, dei quali si avvale la Santa Sede per l'esercizio delle sue funzioni universali. Vi si trovano inoltre gli organi di governo di un gran numero di Istituti di Vita consacrata e Società di Vita apostolica, qualificate istituzioni culturali della Chiesa e gli uffici centrali di diverse organizzazioni cattoliche internazionali. Roma è altresì la sede primaziale d'Italia e la sede della Conferenza Episcopale Italiana, nonché di varie organizzazioni apostoliche nazionali. Di conseguenza la Città eterna è luogo di residenza di un elevato numero di sacerdoti, di religiosi e di laici provenienti dalle varie parti del mondo, la presenza e l'opera dei quali - se ben coordinata - arricchisce la vita cristiana di Roma dell'apporto delle diverse spiritualità ed esperienze.

6. Roma presenta anche tutte le caratteristiche proprie della capitale di uno Stato moderno, nella quale si riflettono come in uno specchio i problemi e le difficoltà dell'intera Nazione. Quale sede delle principali istituzioni nazionali e centro culturale, sociale e politico di primaria importanza, essa contribuisce a creare nei suoi abitanti particolari esigenze.

7. Le crescenti difficoltà economiche e sociali dell'Urbe hanno creato un numero rilevante di persone e famiglie in situazione di disagio, bisognose di una cura particolarmente attenta alle loro necessità spirituali e materiali; il fenomeno dell'immigrazione, di così vaste proporzioni, rappresenta una realtà complessa ma anche uno stimolo per testimoniare il tradizionale spirito di accoglienza e di solidarietà proprio della Chiesa di Roma nel corso dei secoli. Anche il decentramento della stessa amministrazione civile della città esige da parte dei cristiani presenza e partecipazione con acuto senso di responsabilità.

8. La sua singolare storia rende Roma meta di turismo, che sempre più spesso assume la forma di un pellegrinaggio religioso ispirato dalla memoria degli Apostoli, dei Martiri e dei Santi nonché dalla presenza del Vicario di Cristo, offrendo così l'occasione privilegiata per una catechesi destinata a mostrare quasi visibilmente la perenne originalità del Vangelo, qui annunziato dagli apostoli Pietro e Paolo, fecondato con il loro sangue e con quello di altri innumerevoli Martiri, testimoniato dalla vita esemplare di molti Santi e Sante.

9. Per la sua stessa singolare vocazione, non può non stare particolarmente a cuore alla Chiesa di Roma l'intento ecumenico che non proviene da iniziative contingenti, ma dalla stessa volontà di Cristo, dalla fede in Lui e dal Battesimo che accomunano i cristiani. La ricerca della piena unità, alimentata di conoscenza reciproca, carità vicendevole e fraterna collaborazione con i fratelli e sorelle di altre Chiese e Confessioni cristiane, rappresenta un impegno prioritario della Diocesi in vista della testimonianza evangelizzatrice nella Città e nel mondo.

10. Anche il dialogo interreligioso con la Comunità ebraica è un obiettivo che la Chiesa di Roma intende perseguire in fedeltà ai dettami del Concilio Vaticano II.

11. Verso i seguaci dell'Islam e di altre religioni presenti a Roma, si sviluppa un'opera di accoglienza e di solidarietà sociale, insieme al dialogo e alla collaborazione, in modo da offrire loro una chiara testimonianza della fede e della vita cristiana.

12. La memoria viva dei missionari, che nel corso dei secoli sono partiti dalla Chiesa dei santi apostoli Pietro e Paolo per annunziare il Vangelo in ogni parte della Terra, sollecita in tutta la Diocesi e in ogni fedele di Roma l'apertura alla " missio ad gentes ", per rendere testimonianza della carità universale che anima la missione apostolica del proprio Vescovo, Pastore Universale della Chiesa.

13. Alla luce di queste considerazioni è bene richiamare alcuni dei più gravi e urgenti impegni che attendono la Chiesa di Roma e meritano pertanto la più attenta azione pastorale del Vicariato e di ogni componente diocesana: la nuova evangelizzazione e l'impegno missionario verso ogni abitante della Città e in ogni ambiente; la pastorale familiare e giovanile; l'impegno nell'ambito della cultura e delle comunicazioni; l'impegno sociale e la testimonianza della carità verso le vecchie e nuove povertà di cui soffrono tante persone e famiglie nella città; le vocazioni al ministero sacerdotale e alle diverse forme di vita consacrata; la formazione di catechisti e collaboratori pastorali laici; l'incontro ecumenico e il dialogo interreligioso; la costruzione delle nuove parrocchie, in particolare nelle periferie della città.

14. Affinché il Vicariato - Curia diocesana dell'Urbe - risulti uno strumento idoneo di rinnovamento e di crescita pastorale di Roma, come auspicato dai documenti postconciliari per ogni Curia diocesana, ed in particolare dal nuovo Codice di Diritto Canonico e dal Sinodo pastorale di Roma, dovranno essere osservati i principi e le norme qui di seguito riportati, che si sostituiscono a quelli finora vigenti, derogando per quanto è necessario a tutte le disposizioni generali e particolari di documenti antecedenti.

Titolo I

PRINCIPI ORIENTATIVI

Art. 1

Ogni attività svolta nell'ambito del Vicariato di Roma, a qualsiasi livello e con qualsiasi grado di responsabilità, è sempre di natura sua pastorale, orientata cioè alla realizzazione del mistero della salvezza per la Chiesa di Cristo che è in Roma, e favorisce così quell'esemplarità di cui questa Chiesa particolare di origine apostolica è debitrice all'intera Chiesa cattolica e a tutti gli uomini nel mondo.(8)

Art. 2

Il fine di ogni attività svolta dagli uffici del Vicariato di Roma è quello di sostenere e promuovere la nuova evangelizzazione seguendo gli indirizzi del programma pastorale diocesano e ponendosi altresì a servizio di tutti i soggetti e realtà ecclesiali, in specie le parrocchie, per far crescere - mediante un'assidua opera di formazione e coordinamento - la loro comunione e l'unità pastorale, in vista di un più incisivo e permanente impegno missionario nella Città e nel mondo.

Art. 3

Pur nella distinzione dei compiti e nella responsabilità propria di ciascuno, tutti coloro che lavorano a qualsiasi titolo negli uffici del Vicariato dell'Urbe, scelti in base a pietà, competenza, zelo ed esperienza pastorale, prestino la loro valida collaborazione in spirito di servizio, guardando alla diaconia di Cristo che è venuto a servire e non ad essere servito.(9)

Art. 4

I singoli uffici, pur rispondendo a peculiari finalità, avranno fra loro unità e stretta coordinazione di indirizzi, di scelte e di attività, al fine di ottenere una organica e fruttuosa azione pastorale, secondo gli orientamenti del programma pastorale diocesano.(10)

Art. 5

La vitalità degli uffici deve essere assicurata anche mediante un'integrazione vicendevole e, ove possibile, mediante un opportuno avvicendamento del personale direttivo. Per una più efficace mediazione con le comunità ecclesiali presteranno la loro collaborazione, anche a tempo parziale e secondo la loro specifica competenza, sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose, laici di diversi ambienti pastorali.(11)

Art. 6

Da parte di tutti dovrà esserci l'impegno di una costante personale assiduità e di un progressivo aggiornamento, nonché un concreto inserimento nella vita e nell'azione pastorale diocesana; e da parte dei sacerdoti anche un'attiva partecipazione alla cura d'anime.(12)

Art. 7

Nel nuovo Regolamento Generale per il personale del Vicariato di Roma,(13) che dovrà essere da me approvato, sarà contenuta la normativa circa le funzioni e le attività del personale in servizio presso il medesimo Vicariato, sotto il profilo organizzativo, disciplinare ed economico.

Titolo II

STRUTTURA CENTRALE DEL VICARIATO

Art. 8

Il Vicariato di Roma, organo della Santa Sede dotato di personalità giuridica ed amministrazione propria, svolge la funzione di Curia diocesana (14) caratterizzata dalla peculiare natura della Diocesi di Roma. Pertanto in via sussidiaria si applicano ad esso le norme del diritto universale, in quanto compatibili con la sua indole e funzione.

Art. 9

Nell'ambito della Diocesi di Roma, i fedeli che si trovano nel territorio della Città del Vaticano sono soggetti alla giurisdizione dell'Arciprete pro tempore della Basilica Vaticana, mio Vicario Generale per la Città del Vaticano.(15)

Art. 10

Il Cardinale Vicario, a mio nome e per mio mandato, esercita il ministero episcopale di magistero, santificazione e governo pastorale per la Diocesi di Roma con potestà ordinaria vicaria nei termini da me stabiliti. Egli, perciò, ha l'alta ed effettiva direzione del Vicariato ed è giudice ordinario della Diocesi di Roma.(16)

Art. 11

Il Cardinale Vicario provvederà a riferirmi periodicamente e ogniqualvolta lo riterrà necessario circa l'attività pastorale e la vita della Diocesi. In particolare, non intraprenderà iniziative importanti senza aver prima a me riferito.(17)

Art. 12

Il Cardinale Vicario è il legale rappresentante della Diocesi di Roma e del Vicariato di Roma.

Art. 13

Il Cardinale Vicario non cessa dal suo Ufficio nella vacanza della Sede Apostolica.(18)

Art. 14

Il Cardinale Vicario è coadiuvato dal Vicegerente e dai Vescovi ausiliari da me nominati.(19)

Art. 15

§ 1 - Il Vicegerente, insignito del titolo di Arcivescovo, esercita la giurisdizione ordinaria vicaria in stretta comunione ed in costante raccordo con il Cardinale Vicario entro i limiti stabiliti, avendo cura che le direttive impartite dal Cardinale Vicario vengano attuate e promuovendo un autentico spirito di comunione fra tutte le realtà operanti nella Curia diocesana.(20)

§ 2 - Esercita anche i poteri propri del Cardinale Vicario quando questi sia impedito o assente o l'Ufficio del medesimo sia vacante.(21)

Art. 16

L'Ufficio del Vicegerente non cessa durante la vacanza della Sede Apostolica.(22)

Art. 17

§ 1 - I Vescovi ausiliari sono Vicari episcopali ed esercitano il loro ministero nel settore territoriale o nell'ambito pastorale per cui sono stati nominati, o in entrambi.(23)

§ 2 - Essi hanno la facoltà ordinaria, in tutta la Diocesi, di celebrare i sacramenti ed i sacramentali nonché di assistere ai matrimoni. Hanno altresì tutte le facoltà che il Cardinale Vicario con suo decreto conferirà loro. Nel caso delle Sacre Ordinazioni, sono soggetti al disposto dei cann. 1015-1017 C.I.C.(24)

§ 3 - Alle facoltà di cui al paragrafo precedente si applica il can. 409 § 2 C.I.C.

Art. 18

Il Prelato Segretario, da me nominato su presentazione del Cardinale Vicario, ha il compito di moderatore degli Uffici del Vicariato. A lui spetta di coadiuvare il Cardinale Vicario ed il Vicegerente nell'esercizio delle loro funzioni, come pure di coordinare le attività connesse alla trattazione degli affari amministrativi e di curare che gli altri addetti del Vicariato svolgano fedelmente l'ufficio a loro affidato.(25)

Titolo III

ORGANI CONSULTIVI DEL VICARIATO

Art. 19

Il Consiglio episcopale è presieduto dal Cardinale Vicario ed è composto dal Vicegerente, dai Vescovi ausiliari (26) e dal Prelato Segretario.

Art. 20

Il Cardinale Vicario si avvale del parere del Consiglio dei Parroci prefetti per l'elaborazione e la verifica del programma pastorale diocesano e per la formulazione delle linee direttive dell'immediata azione pastorale.(27)

Art. 21

Il Cardinale Vicario si avvale parimenti del parere di altri organismi consultivi diocesani: (28) il Collegio dei consultori,(29) il Consiglio presbiterale (30) ed il Consiglio pastorale,(31) retti da propri statuti da lui approvati.

Art. 22

§ 1 - Il Consiglio diocesano degli affari economici,(32) presieduto dal Cardinale Vicario o dal Vicegerente, ha il compito di predisporre ogni anno il preventivo della gestione economica della Diocesi e di approvare il rendiconto consuntivo delle entrate e delle uscite.

§ 2 - Il Cardinale Vicario chiede il parere del Consiglio negli affari di particolare rilievo.

Titolo IV

GLI UFFICI DEL VICARIATO

Art. 23

Il Vicariato o Curia diocesana di Roma si articola in uffici pastorali e amministrativi ed in organi giudiziari.(33)

Art. 24

A sostegno dell'attività propria del Cardinale Vicario, del Vicegerente, dei Vescovi ausiliari e del Prelato Segretario generale è costituito l'Ufficio di segreteria.

Art. 25

§ 1 - Ogni Ufficio, oltre al Direttore, può avere un Vicedirettore ed uno o più Addetti.

§ 2 - I Direttori di tutti gli Uffici, come i Parroci della Diocesi di Roma, sono nominati dal Cardinale Vicario previa mia approvazione; i Vicedirettori e gli altri Addetti sono nominati dal Cardinale Vicario.

Art. 26

Il Cancelliere ha le competenze previste dal Codice di Diritto Canonico (34) e dirige l'Ufficio di cancelleria.

Art. 27

§ 1 - L'Economo ha le competenze previste dal Codice di Diritto Canonico e dirige l'Ufficio amministrativo.

§ 2 - L'Economo diocesano è nominato per un quinquennio (35) e può essere riconfermato anche per più mandati consecutivi.

Art. 28

Per rispondere alle esigenze della Diocesi, in conformità ai principi ed alle norme di cui sopra, sono istituiti nel Vicariato i seguenti uffici, centri e servizi, la cui diversa denominazione non comporta differenze di grado:

di carattere pastorale:

- Ufficio catechistico e Servizio per il catecumenato

- Ufficio per la pastorale scolastica e l'insegnamento della religione

- Ufficio scuola cattolica

- Ufficio liturgico

- Ufficio clero

- Servizio per la formazione permanente del clero

- Ufficio per la vita consacrata

- Servizio per le vocazioni

- Ufficio per le aggregazioni laicali e le confraternite

- Centro per la cooperazione missionaria tra le Chiese

- Ufficio per l'ecumenismo, il dialogo interreligioso ed i nuovi culti

- " Caritas " diocesana

- Ufficio per la pastorale delle migrazioni

- Centro per la pastorale familiare

- Servizio per la pastorale giovanile

- Ufficio per la pastorale universitaria

- Centro per la pastorale sanitaria

- Ufficio per la pastorale sociale

- Ufficio comunicazioni sociali

- Ufficio per la pastorale del tempo libero, del turismo e dello sport

di carattere amministrativo:

- Ufficio di cancelleria

- Ufficio matrimoni

- Archivio generale

- Archivio storico diocesano

- Ufficio amministrativo

- Ufficio giuridico

- Ufficio per l'edilizia di culto

- Centro elaborazione dati.

Art. 29

Presso il Vicariato di Roma è costituita, sotto la presidenza del Cardinale Vicario, l'Opera Romana Pellegrinaggi, che per il raggiungimento delle sue specifiche finalità è dotata di un proprio statuto e di un proprio regolamento, approvati dallo stesso Cardinale Vicario.

Art. 30

§ 1 - Il Cardinale Vicario - previa mia approvazione - ha la potestà di costituire nuovi Uffici pastorali e di modificare o sopprimere quelli esistenti, con la flessibilità richiesta dal graduale adeguamento delle strutture alle esigenze pastorali.

§ 2 - Il Cardinale Vicario può costituire commissioni diocesane con carattere consultivo, che nella loro attività fanno riferimento agli Uffici competenti per materia.

Titolo V

I TRIBUNALI

Art. 31

Presso il Vicariato di Roma sono costituiti tre distinti

Tribunali:

- il Tribunale Ordinario della Diocesi di Roma; (36)

- il Tribunale di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio della Regione Lazio; (37)

- il Tribunale di Appello.(38)

Art. 32

§ 1 - Il Cardinale Vicario, in virtù della potestà ordinaria vicaria che esercita in nome del Sommo Pontefice, è giudice ordinario (39) della Diocesi di Roma e Moderatore dei Tribunali.(40)

§ 2 - Il Vicegerente di Roma esercita la potestà propria del Cardinale Vicario sui Tribunali nel caso di impedimento o di assenza del medesimo, o qualora l'ufficio resti vacante.(41)

Art. 33

I singoli Tribunali sono costituiti dal Vicario Giudiziale, da un numero conveniente di Vicari Giudiziali aggiunti, da Giudici, da Promotori di Giustizia e Difensori del Vincolo, dal Cancelliere, da un congruo numero di Notari (42) e dal personale ausiliario.

Art. 34

§ 1 - I Vicari Giudiziali dei suddetti Tribunali sono da me nominati per un quinquennio (43) e possono essere riconfermati anche per più mandati consecutivi. Per il Tribunale Ordinario della Diocesi di Roma la nomina avverrà su presentazione del Cardinale Vicario; per il Tribunale di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio e per il Tribunale di Appello avverrà su presentazione del Cardinale Vicario, previo consenso della Conferenza Episcopale del Lazio.

§ 2 - I Vicari Giudiziali aggiunti ed i Giudici sono nominati dal Cardinale Vicario, previa mia approvazione, per un quinquennio,(44) e possono essere riconfermati anche per più mandati consecutivi. Nel caso di nomina per il Tribunale di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio (45) e per il Tribunale di Appello,(46) il Cardinale Vicario conferirà l'Ufficio udita la Conferenza Episcopale del Lazio.

§ 3 - I Promotori di Giustizia, i Difensori del Vincolo, i Cancellieri, i Notari e gli altri addetti sono tutti nominati dal Cardinale Vicario. Nel caso di nomina dei Promotori di Giustizia e dei Difensori del Vincolo per il Tribunale di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio e per il Tribunale di Appello, il Cardinale Vicario conferirà l'ufficio udita la Conferenza Episcopale del Lazio.

Art. 35

§ 1 - Salvo il prescritto del can. 1490 C.I.C., nei suddetti Tribunali fungono da Patroni e Procuratori delle parti nelle cause matrimoniali coloro che, iscritti all'Albo dei Procuratori e degli Avvocati del Tribunale della Rota Romana, sono stati approvati dal Cardinale Vicario.

§ 2 - Altri Patroni e Procuratori, compresi quelli iscritti negli elenchi degli altri Tribunali ecclesiastici, possono assumere il patrocinio solo se approvati nei singoli casi dal Cardinale Vicario.(47)

§ 3 - Possono fungere da Periti coloro che sono stati ammessi dal Cardinale Vicario con suo decreto.

Art. 36

§ 1 - Il Vicario Giudiziale esercita l'autorità amministrativa, disciplinare ed economica sul proprio Tribunale ed è tenuto a renderne conto al Moderatore.(48)

§ 2 - Ogni Tribunale è dotato di una propria amministrazione.(49)

§ 3 - I Tribunali si atterranno, per quanto compatibile con la loro condizione giuridica, alle disposizioni emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana in materia di regime amministrativo e di regolamentazione dell'attività di patrocinio.

Art. 37

Il Vicario Giudiziale di ogni Tribunale presenta il regolamento interno del proprio Tribunale al Cardinale Vicario che lo approva con suo decreto, udita la Conferenza Episcopale del Lazio quando si tratti del regolamento per il Tribunale di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio e per il Tribunale di Appello. Tale regolamento, complementare a quanto in materia già prevedono il Codice di diritto canonico e le disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana di cui all'articolo precedente, deve stabilire i criteri per l'attività amministrativa disciplinare ed economica del Tribunale.(50)

Art. 38

§ 1 - Il Tribunale Ordinario della Diocesi di Roma, retto dai cann. 1419 1437 C.I.C., ha competenza nelle cause che il Codice attribuisce al Tribunale diocesano di primo grado, eccetto le cause di nullità di matrimonio.

§ 2 - Il Tribunale Ordinario tratta altresì le cause dei Santi, in conformità alle disposizioni speciali emanate dalla Santa Sede, le cause di dispensa " super rato et non consummato ", le cause di scioglimento del vincolo " in favorem fidei ".

§ 3 - Al suo Vicario Giudiziale è riservato l'accertamento dei requisiti previsti per la determinazione del foro di competenza dal can. 1673 nn. 3 - 4 C.I.C., e il relativo consenso.(51)

§ 4 - Da questo Tribunale si appella al Tribunale di Appello del Vicariato di Roma o al Tribunale della Rota Romana.(52)

Art. 39

§ 1 - Il Tribunale di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio ha competenza, in armonia con quanto stabilito dalle norme del Motu proprio Qua cura,(53) sulle cause di nullità di matrimonio della Regione Lazio.

§ 2 - Da questo Tribunale si appella al Tribunale di Appello del Vicariato di Roma o al Tribunale della Rota Romana.

Art. 40

§ 1 - Il Tribunale di Appello tratta le cause decise in primo grado:

- dal Tribunale Ordinario della Diocesi di Roma;

- dal Tribunale di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio della Regione Lazio;

- dai Tribunali Regionali Campano e Sardo per le cause di nullità di matrimonio;

- dai Tribunali Diocesani delle Diocesi del Lazio;

- dal Tribunale dell'Ordinariato Militare per l'Italia; (54)

- dal Tribunale della Prelatura Personale della Santa Croce e Opus Dei.(55)

§ 2 - Da questo Tribunale si appella al Tribunale della Rota Romana.(56)

Stabilisco che queste leggi e norme abbiano piena efficacia ora e in futuro a partire dal giorno 1° maggio 1998, nonostante qualsiasi circostanza in contrario, pure se prescritta dalle Costituzioni Apostoliche e dagli Ordinamenti dei miei Predecessori o da qualsiasi altra disposizione, anche se meritevole di specialissima menzione.

Dato a Roma, presso san Pietro, il 1° gennaio dell'anno 1998, solennità di Maria Santissima, Madre di Dio, ventesimo di Pontificato.

 

(1) Libro del Sinodo della Diocesi di Roma. II Sinodo Diocesano celebrato sotto la presidenza di S. S. Giovanni Paolo II, Roma 1993, n. 11.

(2) S. Ireneo di Lione, Adversus haereses, III, 3, 2: Sch 211, 33.

(3) S. Ignazio d'Antiochia, Lettera ai Romani, indirizzo e saluto: Patres Apostolici I, ed. F. X. Funk, Romae 1901, p. 253.

(4) Libro del Sinodo. II Sinodo Diocesano celebrato sotto la presidenza di S. S. Giovanni Paolo II, Roma 1993, n. 11.

(5) Ibid.

(6) Cfr ibid., Indicazioni Pastorali 1,10.

(7) Cfr Paolo VI, Cost. ap. Vicariae potestatis (6 gennaio 1977): AAS 69 (1977), 5-18.

(8) Cfr ibid. 1 § 1, l.c., 8.

(9) 2 Cfr ibid., 1 § 2, l.c.

(10) Cfr ibid., 1 § 3, l.c., 9.

(11) Cfr ibid., 1 § 4, l.c.

(12) Cfr ibid., 1 § 5, l.c.

(13) Cfr ibid., Regulae Vicariatus, 24, l.c., 18.

(14) Cfr ibid., Principia directoria, 1, l.c., 8.

(15) Cfr ibid., Normae 2 § 2, l.c., 10; Giovanni Paolo II, Chirografo Dopo la costituzione (14 gennaio 1991): AAS 83 (1991), 147-148.

(16) Cfr Paolo VI, Cost. ap. Vicariae potestatis (6 gennaio 1977), 2 § 1; 3 § 2: AAS 69 (1977), 9-10; 12.

(17) Cfr ibid., 2 §§ 10-11, l.c., 11-12.

(18) Cfr ibid., 2 § 1, l.c., 10-11; Giovanni Paolo II, Cost. ap. Universi Dominici Gregis (22 febbraio 1996), 14: AAS 88 (1996), 305-343.

(19) Cfr Paolo VI, Cost. ap. Vicariae potestatis (6 gennaio 1977), 2 § 3: AAS 69 (1977), 10.

(20) Cfr ibid., 2 § 4; 3 § 3, l.c., 10; 12.

(21) Cfr ibid., 2 § 4, l.c., 10.

(22) Cfr ibid.

(23) Cfr ibid., 2 § 5, l.c., 12.

(24) Cfr ibid.

(25) Cfr ibid., 3 § 4; 4, l.c., 12-13.

(26) Cfr ibid., 2 § 6; 3 § 4, l.c., 11-12.

(27) Cfr ibid., 2 § 8, l.c., 11.

(28) Cfr ibid., 2 § 7, l.c.

(29) Cfr Codice di Diritto Canonico, can. 502.

(30) Cfr ibid., can. 495 ss.

(31) Cfr ibid., can. 511 ss.

(32) Cfr ibid., can. 492 ss.

(33) Cfr Paolo VI, Cost. ap. Vicariae potestatis (6 gennaio 1977), 3 § 1: AAS 69 (1977), 12; art. 8 della presente Costituzione e - per quanto compatibile - Codice di Diritto Canonico, cann. 469-494.

(34) Cfr cann. 474 e 482-488, per quanto compatibili.

(35) Codice di Diritto Canonico, can. 494.

(36) Cfr Paolo VI, Cost. ap. Vicariae potestatis (6 gennaio 1977), 12 § 1: AAS 69 (1977), 15; Codice di Diritto Canonico, can. 1419 § 1.

(37) Cfr Pio XI, Motu proprio Qua cura (8 dicembre 1938): AAS 30 (1938), 410-413; Codice di Diritto Canonico, can. 1423.

(38) Cfr Giovanni Paolo II, Motu proprio Sollicita cura (26 dicembre 1987): AAS 80 (1988), 121-124; Codice di Diritto Canonico, can. 1439.

(39) Cfr Codice di Diritto Canonico, can. 1419.

(40) Cfr Paolo VI, Cost. ap. Vicariae potestatis (6 gennaio 1977), 12 § 2: AAS 69 (1977), 15; Giovanni Paolo II, Motu proprio Sollicita cura (26 dicembre 1987), sub " b ": AAS 80 (1988), 123.

(41) Cfr Paolo VI, Cost. ap. Vicariae potestatis (6 gennaio 1977), 12 § 2: AAS 69 (1977), 15.

(42) Cfr ibid., 13, l.c.; Codice di Diritto Canonico, cann. 1420-1437.

(43) Codice di Diritto Canonico, can. 1422; Paolo VI, Cost. ap. Vicariae potestatis (6 gennaio 1977), 14: AAS 69 (1977), 15.

(44) Cfr Codice di Diritto Canonico, can. 1422.

(45) Cfr Paolo VI, Cost. ap. Vicariae potestatis (6 gennaio 1977), 14: AAS 69 (1977), 15.

(46) Cfr Giovanni Paolo II, Motu proprio Sollicita cura (26 dicembre 1987), sub " c ": AAS 80 (1988), 123.

(47) Cfr Conferenza Episcopale Italiana, Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali Ecclesiastici Regionali italiani e l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi, 5 § 1: Notiziario della C.E.I., n. 2, 26 marzo 1997.

(48) Cfr Paolo VI, Cost. ap. Vicariae potestatis (6 gennaio 1977), 15: AAS 69 (1977), 15-16.

(49) Cfr ibid., 13, l.c., 15; Giovanni Paolo II, Motu proprio Sollicita cura (26 dicembre 1987), sub " d ": AAS 80 (1988), 123.

(50) Cfr Paolo VI, Cost. ap. Vicariae potestatis (6 gennaio 1977), 16-17: AAS 69 (1977), 16.

(51) Pont. Commissione per l'interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico, Responsio del 28 febbraio 1986: AAS 78 (1986), 1323.

(52) Giovanni Paolo II, Motu proprio Sollicita cura (26 dicembre 1987), sub " a ": AAS 80 (1988), 123.

(53) Cfr sub I: AAS 30 (1938), 412; Codice di Diritto Canonico, can. 1423 § 2.

(54) Cfr Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Decr. prot. 442088 SAT., del 22 settembre 1988.

(55) Cfr id., Decr. prot. 4419196 SAT., del 15 gennaio 1996.

(56) Codice di Diritto Canonico, can. 1444.


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