Eccolo quà: una associazione ha, tra gli altri, il dovere della trasparenza
ma lo scopo di pubblicare lo statuto sul sito non è solo quello ..

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STATUTO DEL COMITATO LOMBARDO
PER LA VITA INDIPENDENTE
DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Art. 1: Denominazione e sede

Si costituisce il Comitato lombardo per la Vita Indipendente delle persone con disabilità, riferimento regionale di ENIL (European Network on Independent Living) Italia.
Per il primo esercizio, il Comitato lombardo per la Vita Indipendente delle persone con disabilità ha sede legale a Como, in via Carloni n. 82; successivamente la sede legale può essere collocata ovunque sul territorio regionale, mediante deliberazione dell'Assemblea dei Soci.
I Soci si riservano il diritto di aprire sedi secondarie e succursali su tutto il territorio regionale.

Art. 2: Tipologia e durata

L'associazione non ha finalità di lucro ed ha durata illimitata.

Art. 3: Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.
Il primo esercizio andrà dalla data di costituzione al trentuno dicembre dello stesso anno.

Art. 4: Scopi

Il Comitato lombardo per la Vita Indipendente delle persone con disabilità intende coinvolgere attivamente le persone con disabilità, direttamente e in modo continuativo, ad attivare tutte quelle iniziative che possano garantire loro il diritto ad una Vita Indipendente ed autodeterminata.
Le decisioni relative agli strumenti con cui si realizza tale diritto (supporti alla persona, servizi esterni, scuola e lavoro, ausili tecnici, etc.) vengono assunte nel rispetto della volontà della persona con disabilità a cui sono destinati, sulla base delle sue reali necessità, trattandosi di requisiti essenziali per vivere liberamente.
Le iniziative dovranno mirare a promuovere una completa autodeterminazione delle persone con disabilità ed il conseguimento delle pari opportunità.
Tali iniziative, anche tramite adeguati percorsi formativi, saranno condotte prevalentemente da persone con disabilità che abbiano già acquisito le capacità necessarie a gestire il proprio ambiente fisico e sociale.
Il Comitato lombardo per la Vita Indipendente delle persone con disabilità promuove ed attua tutte le iniziative tendenti al raggiungimento dei suoi obiettivi tramite:

Art. 5: Aderenti

Possono aderire al Comitato lombardo per la Vita Indipendente delle persone con disabilità, in numero illimitato: persone fisiche, associazioni, enti e organismi pubblici e privati.

Art. 6: Tipi di aderenti

Esistono due tipi di aderenti:
•  Soci: parte costituente ed operativa del Comitato lombardo per la Vita Indipendente delle persone con disabilità;
•  Sostenitori: coloro che, pur esterni alla struttura del Comitato lombardo per la Vita Indipendente delle persone con disabilità, contribuiscono finanziariamente o in altri modi alle sue finalità.

Art. 7: Esclusione degli aderenti

L'esclusione del Socio o del Sostenitore è deliberata dalla Segreteria Operativa per gravi inadempienze alle norme statutarie.
L'aderente escluso può presentare ricorso scritto entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, in tale caso l'esclusione viene temporaneamente mutata in sospensione e il caso viene discusso, a porte chiuse, nella successiva Assemblea dei Soci, che delibera con votazione a scrutinio segreto la conferma o l'annullamento del provvedimento.
Il Comitato lombardo per la Vita Indipendente delle persone con disabilità, una volta divenuta definitiva l'esclusione del Socio o del Sostenitore, per salvaguardare la propria immagine e il proprio operato, si riserva di comunicare la decisione, con qualunque mezzo ed a chiunque ritenga necessario.
Il Socio o il Sostenitore che non versa la quota annuale decade, perdendo così ogni diritto. Il reintegro avviene solo dopo il pagamento della quota di competenza.

Art. 8: Recesso degli aderenti

E' facoltà del Socio o del Sostenitore di recedere dal Comitato lombardo per la Vita Indipendente delle persone con disabilità, è obbligo del recedente comunicare tale decisione alla Segreteria Operativa con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 9: Soci

Sono Soci le persone con dichiarata disabilità che partecipano, nei modi e nelle forme concordate, all'attività e alla gestione associativa per l'attuazione degli scopi sociali.
I Soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa determinata annualmente dalla Assemblea dei Soci.
I diritti dei Soci sono i seguenti: di voto, di candidarsi ad una qualsiasi carica sociale, di essere convocato per le assemblee, di venire informato sui corsi, seminari, convegni, dibattiti ed ogni iniziativa intrapresa.
Ogni Socio, eletto o meno ad una delle cariche sociali, svolge il suo compito gratuitamente, salvo i rimborsi delle spese documentate. La qualità di Socio non è trasmissibile.

Art. 10: Sostenitori

Sono Sostenitori coloro che, alla gestione associativa, contribuiscono alla realizzazione delle finalità indicate negli scopi sociali.
Sono Sostenitori le associazioni, gli enti, gli organismi pubblici e privati, le persone fisiche che nella domanda di ammissione non dichiarano la loro disabilità.
I Sostenitori hanno l'obbligo di versare la quota di solidarietà determinata annualmente dall'Assemblea dei Soci.
I diritti dei Sostenitori sono i seguenti: di essere convocati per le assemblee, di parola nelle assemblee, di ricevere notiziario sulla vita indipendente, di essere informati sui corsi, seminari, convegni, dibattiti ed ogni iniziativa intrapresa.
Le persone che, in qualità di rappresentanti di associazioni, enti e organismi pubblici e privati iscritti come Sostenitori, intendono partecipare alle assemblee, devono essere adeguatamente accreditate.

Art. 11: Patrimonio ed entrate

Il patrimonio del Comitato lombardo per la Vita Indipendente delle persone con disabilità può essere costituito da:
•  beni mobili ed immobili acquistati od acquisiti in virtù di donazioni o lasciti;
•  eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le entrate del Comitato lombardo per la Vita Indipendente delle persone con disabilità sono costituite da:

Art. 12: Organi sociali

Sono organi sociali:

Art.13: Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni obbligano tutti, anche i non intervenuti o i dissenzienti. Le eventuali impugnazioni devono essere proposte ai sensi e nei termini di legge.
L'assemblea è validamente costituita:

Ogni deliberazione è valida se viene approvata con il voto della maggioranza dei votanti presenti.
Hanno diritto di voto nelle assemblee i Soci che risultino iscritti da almeno sei mesi.
Non sono ammesse deleghe o voti per corrispondenza.
E' ammesso il voto a distanza (telefono, e-mail, etc.) sia per le cariche elettive che per gli argomenti all'ordine del giorno. Non è ammesso il voto a distanza per gli argomenti che sorgono al di fuori dell'ordine del giorno.
E' ammessa la candidatura alle cariche elettive, anche con l'ausilio di un interprete, solo dei Soci presenti all'Assemblea.
All'Assemblea dei Soci compete:

L'assemblea può anche essere convocata per le delibere che riguardino:

In tal caso l'assemblea è validamente costituita se sono presenti in prima convocazione almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto o, in seconda convocazione, la maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto.
Le deliberazioni su tali argomenti devono essere approvate con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti presenti.

Art.14: Convocazione dell'assemblea

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per le deliberazioni sui bilanci.
Le convocazioni delle assemblee devono essere fatte a cura della Segreteria Operativa, anche fuori della sede legale, con lettera spedita ai Soci ed ai Sostenitori almeno trenta giorni prima dell'adunanza.
L'assemblea deve essere convocata qualora ne faccia richiesta motivata la maggioranza del Collegio Sindacale.
L'assemblea deve essere convocata anche quando un decimo dei Soci ne faccia espressa richiesta motivata.
La Segreteria Operativa ha il compito di redigere l'ordine del giorno. Può inserire in tale ordine del giorno argomenti eventualmente presentati, con motivata richiesta scritta, da almeno un decimo dei Soci.

Art. 15: Segreteria Operativa

Il Comitato lombardo per la Vita Indipendente delle persone con disabilità è amministrato da una Segreteria Operativa composta da tre o cinque Soci eletti dall'Assemblea dei Soci.
La Segreteria Operativa dura in carica un anno ed ogni suo componente non è rieleggibile consecutivamente per più di tre mandati.
Per la validità delle sue delibere è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica.
Alle riunioni della Segreteria Operativa possono essere presenti i componenti il Collegio Sindacale, a tal fine devono essere loro comunicati per tempo il luogo e la data della riunione.

Art.16: Funzioni della Segreteria Operativa

La Segreteria Operativa svolge funzioni di coordinamento per la gestione fattiva del Comitato lombardo per la Vita Indipendente delle persone con disabilità, ha facoltà di compiere tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria che ritenga opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge e lo statuto riservano tassativamente all'assemblea.
La Segreteria Operativa si autoconvoca su iniziativa del legale rappresentante, del tesoriere o della maggioranza dei componenti.
Compiti della Segreteria Operativa sono:

La Segreteria Operativa deve consegnare copia dell'elenco dei Soci ad un Socio che ne faccia motivata richiesta scritta; dall'elenco saranno esclusi i Soci che chiedano la riservatezza.

Art.17: Assemblee Locali

Il Comitato lombardo per la Vita Indipendente delle persone con disabilità favorisce la costituzione di Assemblee Locali del Comitato lombardo per la Vita Indipendente delle persone con disabilità, che hanno il compito di prendere, in ambito locale, iniziative finalizzate alla vita indipendente, di informare la Segreteria Operativa sulle relative realtà e di elaborare proposte per l'Assemblea dei Soci.
Al fine di costituire un archivio delle esperienze e delle iniziative, è fatto obbligo alle Assemblee Locali di inviare alla Segreteria Operativa copia del materiale informativo di cui dispone, nonché di ogni comunicazione epistolare inviata e ricevuta. Il Socio o il Sostenitore iscritto all'Assemblea Locale ha la facoltà di decidere quale parte della quota versata sia destinata al Comitato lombardo per la Vita Indipendente delle persone con disabilità e quale rimanga a disposizione dell'Assemblea Locale, con l'obbligo di riservare al Comitato lombardo per la Vita Indipendente delle persone con disabilità almeno la quota minima indicata dall'Assemblea dei Soci.
Le iniziative intraprese dalle Assemblee Locali devono essere comunicate alla Segreteria Operativa, la quale, dopo aver valutato il progetto, può negare il nome del Comitato lombardo per la Vita Indipendente delle persone con disabilità, o ritirarlo, nel caso l'attività sia già stata iniziata.
L'Assemblea Locale è direttamente responsabile delle attività svolte, essendo in questo caso compito della Segreteria Operativa soltanto il coordinamento e, subordinandone l'uso del nome Comitato lombardo per la Vita Indipendente delle persone con disabilità, la verifica della congruità e coerenza delle iniziative rispetto alla lettera ed allo spirito dello statuto e dei principi dei Comitato lombardo per la Vita Indipendente delle persone con disabilità.

Art. 18: Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è formato da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.
I suoi componenti restano in carica per tre anni, sono rieleggibili, non decadono dal mandato anche se dovesse sciogliersi la Segreteria Operativa.
Il Collegio Sindacale:
•  verifica i bilanci consuntivo e preventivo, rilasciando parere scritto su di essi, parere che dovrà essere comunicato all'Assemblea dei Soci;
•  si riunisce almeno una volta ogni sei mesi per verificare l'andamento economico e finanziario del Comitato lombardo per la Vita Indipendente delle persone con disabilità e la consistenza di cassa.

Art. 19: Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'Assemblea dei Soci, con la procedura ed i vincoli elencati nell'art. 14, può deliberare lo scioglimento del Comitato lombardo per la Vita Indipendente delle persone con disabilità e nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.
I fondi e i beni che residuano dopo il pagamento di tutte le passività sono devoluti a fini di pubblica utilità conformi allo spirito ed agli scopi del Comitato lombardo per la Vita Indipendente delle persone con disabilità.

Art. 20: Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme dettate in materia dal codice civile e dalle leggi speciali.

 

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