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Editoriali


La prescrizione del reato determina l'estinzione dello stesso reato sul presupposto del trascorrere di un determinato periodo di tempo.
L'art. 157 c.p. disciplina il tempo necessario a prescrivere un reato in considerazione della pena stabilita.

La prescrizione estingue il reato:

  1. in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
  2. in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
  3. in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
  4. in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
  5. in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’arresto;
  6. in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’ammenda.

Dicono che il problema siano le carceri piene; ma allora invece di fare leggi sull'indulto che riguardano anche reati finanziari e di mafia; perchè non abolire la prescrizione che obbligherebbe e favorirebbe la velocizzazione dei processi.

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