REGOLAMENTO D’ISTITUTO

 

FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI

ALUNNI: VIGILANZA E COMPORTAMENTO

DISCIPLINA ALUNNI

CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI

USO DEGLI SPAZI E DEI LABORATORI E DELLA BIBLIOTECA

NORME FINALI

 

 

FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI

 

ART.1

Gli organi collegiali sono convocati in seduta ordinaria con preavviso di almeno 5 giorni e, in seduta straordinaria con preavviso di almeno 24 ore
La convocazione del consiglio d’Istituto deve essere effettuata con lettera ai singoli componenti e mediante affissione all’albo con apposito avviso
Le convocazioni del collegio e dei Consigli di Classe sono effettuate con avvisi a tutti i docenti che ne prenderanno visione apponendovi la firma
Le comunicazioni devono contenere gli argomenti da trattare
Di ogni seduta viene redatto verbale che, steso su apposito registro a pagine numerate, viene sottofirmato dal presidente e dal segretario

ART. 2

·         Ciascun organo collegiale programma proprie attività nel tempo ed in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse.

ART. 3

·         Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri collegiali che esercitano competenze parallele ma con rilevanza diversa in determinate materie

ART. 4

·         Il Consiglio di Classe è convocato dal Preside o, su richiesta scritta e motivata, dalla maggioranza dei suoi membri, escludendo da computo il Presidente.

·         Il consiglio di Classe si riunisce, di regola, ogni due mesi.

ART. 5

·         Il Collegio dei Docenti si riunisce all’inizio di ciascun anno scolastico e ogni qualvolta il Preside ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei sui componenti ne faccia richiesta.

ART. 6

·         La prima convocazione del Consiglio d’Istituto è disposta dal Preside entro i successivi 15 giorni dalla nomina dei relativi componenti.

ART. 7

·         Nella prima seduta del Consiglio d’Istituto è presieduta dal Preside ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori, un presidente e un vice-presidente.

·         La votazione ha luogo a scrutinio segreto e viene eletto il rappresentante dei genitori che ottiene la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

·         Nella seconda votazione occorre  la maggioranza relativa e, a parità dei voti è eletto il più anziano d’età

ART. 8

In attesa ella riforma degli OO.CC. , il Consiglio d’Istituto è convocato dal presidente del consiglio stesso.
Il presidente del Consiglio è tenuto, entro il termine massimo di 10 giorni, a disporre la convocazione del Consiglio stesso su richiesta del presidente della Giunta Esecutiva o di 1/3 dei componenti del Consiglio stesso.

ART. 9

Il Consiglio d’Istituto invia annualmente al Provveditorato agli Studi e al Consiglio Scolastico Provinciale una relazione, predisposta dalla G.E. , e approvata dal consiglio entro il mese di ottobre.

 

ART. 10

Gli atti del Consiglio d’Istituto vengono pubblicizzati mediante affissione all’albo della copia integrale del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. L’affissione viene entro il termine massimo di 8 giorni e la copia deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.
I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell’ufficio di segreteria dell’Istituto e, per lo stesso periodo, una copia autenticata di essi sarà esibita a chiunque ne faccia richiesta purchè appartenente ad una delle componenti dell’Istituto.
Non sono soggetti a pubblicazioni e visione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.

 ART. 11

Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocata dal preside:

a)       a norma dell’art. 66 del DPR  417/74 dell’art. 448 del D.L.  n° 297/94, su richiesta dei singoli interessati;

b)       a norma dell’art. 58 del DPR 417/74  dell’art. 440  del D.L.  n° 297/94; (valutazione periodi di prova);

c)       ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

 

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ALUNNI: VIGILANZA E COMPORTAMENTO

 

ART. 12

Gli allievi entrano nei 5 minuti che precedono l’inizio delle lezioni e devono essere nell’aula loro assegnata al secondo suono della campana.

ART. 13

I docenti devono essere in classe  5 minuti prima dell’inizio delle lezioni  per accogliere gli allievi dai quali devono esigere puntualità e compostezza.
Durante il cambio dell’ora gli insegnanti siano solleciti perché gli alunni non debbano rimanere da soli più del necessario.
Al termine delle lezioni il docente accompagna gli allievi curando che l’uscita sia tranquilla e ordinata.

ART. 14

·         Il personale non docente ha l’obbligo di segnalare alla presidenza, sia all’inizio delle lezioni, che al cambio dell’ora, quelle classi che fossero sprovviste di insegnante.

ART 15

·         Per la vigilanza sugli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola e durante l’uscita dalla medesima valgono le seguenti norme:

A.      Il personale ausiliario vigila sugli allievi dall’entrata all’uscita dalla scuola ed avverte prontamente il docente della classe o la presidenza in caso di inadempienze degli stessi;

B.      Gli allievi in ritardo che non portino la giustifica delle assenze sono accettati in classe con decisione del preside, del docente delegato o del docente della 1^ ora; quando il ritardo è reiterato gli allievi saranno accolti solo se accompagnati dai genitori;

C.      Gli allievi che non portino la giustifica delle assenze sono accettati in classe nel 1° giorno dopo l’assenza e vengono diffidati a non presentarsi il giorno successivo se non con la giustificazione scritta o accompagnati dai genitori; il docente della 1^ ora annota il tutto sul registro; il docente della 1^ ora del giorno successivo controlla che il provvedimento sia rispettato;

D.      Gli allievi, iniziate le lezioni, non usciranno dall’aula se non per stretta  necessità e sempre con l’autorizzazione; mai negli ultimi 10 minuti dell’ora;

E.      Gli allievi potranno accedere al servizio di segreteria nell’orario stabilito; il presidenza rappresentando la necessità al personale ausiliario che se ne farà portatore e fornirà risposta affermativa o negativa;

F.      Qualora gli allievi debbano lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, il preside ne valuterà i motivi, salvo che l'uscita prima del termine delle lezioni non avvenga a richiesta personale dei genitori per i minori di 18 anni; l'uscita non è consentita nel mese di maggio;

G.     La presenza degli alunni è obbligatoria oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività programmate (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite guidate, ecc.) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici;

H.      Per le assenze causate da malattia è necessario esigere il certificato medico di guarigione quando esse si protraggono per oltre 5 giorni, per assenze della stessa durata, dovute ad altre cause, si esige la giustificazione con la presenza dei genitori;

I.         Durante l'intervallo delle lezioni che è di 10 minuti oltre al personale ausiliario, il docente che si trova in classe al momento del suono della campana, che da inizio all'intervallo vigilerà sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;

J.       Al termine delle lezioni l'uscita degli alunni avviene ordinatamente e per piano con la vigilanza del personale ausiliario e del personale docente di turno;

K.      Gli allievi devono possedere il libretto delle giustificazioni delle assenze con firma depositata di uno dei genitori; solo i maggiorenni possono giustificarsi autonomamente salvo risponderne con la convocazione dei genitori in casi particolari, ritenuti tali dal preside e dai docenti;

L.       Gli allievi devono comportarsi in modo da non recare pregiudizio alle persone e alle cose, evitando schiamazzi e risse nelle aule, nei corridoi e per le scale dell'Istituto;

M.     In tutti casi di inosservanza dei doveri scolastici il coordinatore della classe convoca tempestivamente i genitori degli allievi.

 

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DISCIPLINA ALUNNI

ART. 16

A.      Per mancanza ai doveri previsti dall'art. 3 comm.1 del DPR 249/98 (elevato numero di assenze ingiustificate o strategiche - ritardi e uscite anticipate e reiterate - ripetute in preparazioni - lavori scolastici non eseguiti, ecc.) è previsto l'ammonimento verbale e/o scritto dal professore a carico dello studente o della studentessa in privato  o in classe. Nel caso la stessa mancanza dovesse ripetersi lo studente o la studentessa saranno ammoniti verbalmente e/o per iscritto e saranno avvisati genitori;

B.      Per atti o comportamenti che turbino le attività didattiche (insulti o volgarità tra studenti - interventi inopportuni durante le lezioni - interruzioni del ritmo delle lezioni .- lanci di oggetti - utilizzo del telefonino, ecc.) lo studente o la studentessa potranno essere allontanati dalle lezioni del professore che darà comunicazione scritta del fatto ai genitori;

C.      Per mancanza di rispetto verso il personale della scuola o verso i propri compagni lo studente o la studentessa potranno essere allontanati dalla scuola fino a tre (3) giorni su provvedimento del Consiglio di Classe, anche per fatti avvenuti fuori dalla scuola;

D.      Nel caso la mancanza di cui alla lett. C dovesse reiterarsi, il Consiglio di Classe potrà allungare il periodi di allontanamento dalla scuola fino a (6) sei giorni;

E.      Nel caso di offese gravi al personale scolastico, alle religioni, alle istituzioni, il Consiglio di Classe potrà allontanare lo studente o la studentessa dalla scuola fino a (15) quindici giorni anche per fatti verificatisi fuori dalla scuola

F.      Avverso i provvedimenti di cui alle lett. C, D, E, è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione al Provveditore agli Studi o al Direttore Generale Regionale quando e se verranno meno le funzioni dei Provveditori;

G.     Avverso le sanzioni disciplinari di altro tipo è ammesso ricorso, entro (15) quindici giorni all’organo di garanzia della scuola;

H.      Possono essere comminate sanzioni alternative a quelle previste alle precedenti lett. C, D, E, quali ad esempio attività in favore della scuola.

 ART. 17

·         E’ istituito l’organo di garanzia (O.G.) della scuola, nominato dal Consiglio d’Istituto, è composto dal Preside, da uno studente eletto alla Consulta, da un genitore, dal collaboratore vicario (o dal collaboratore della sezione staccata o dal fiduciario del plesso) e dal coordinatore del Consiglio di Classe a cui appartiene lo studente o la studentessa.

·         Esso si riunisce per valutare il funzionamento del regolamento, prende le sue decisioni a maggioranza e decide, in via definitiva, sui ricorsi relativi alle sanzioni di cui alle lettere A e B dell’art. 16.

 

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CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI

 

ART. 18

·         La conservazione delle aule e delle suppellettili è affidata alla cura e all’educazione degli allievi.

·         Degli eventuali danni arrecati all’arredamento scolastico e ai locali, mediante rotture, incisioni, scritte ad inchiostro o vernici, sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati, se identificati o l’intera scolaresca con una ammenda pari al danno arrecato, il cui ammontare sarà determinato dal Consiglio d’Istituto.

·         Ogni addetto e/o utente è responsabile delle dotazioni e dei sussidi di cui fa uso abitualmente o dietro autorizzazione.

ART. 19

La scuola non è responsabile di beni preziosi, denaro o altri oggetti di valore lasciati o dimenticati nel suo ambito.

 

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USO DEGLI SPAZI E DEI LABORATORI E DELLA BIBLIOTECA

ART. 20

L’uso degli spazi, dei laboratori o dei sussidi è regolato dal Preside secondo le esigenze previste dall’orario scolastico.

ART. 21

Il funzionamento della biblioteca, sentito il Collegio de Docenti, è disciplinato in modo da assicurare:
  1. L’accesso al prestito ai docenti, allievi e genitori a partire dal mese di ottobre e fino al mese di maggio;
  2. Il prestito, della durata massima di 10 giorni, passa attraverso il bibliotecario, eletto dal Collegio dei Docenti (uno per la sede centrale e un altro per la sezione staccata) che annota tutto sul registro dei prestiti e vigila su eventuali responsabilità anche economiche, in caso di smarrimento, che sono  a carico di chi ha avuto il prestito;
  3. La consultazione di volumi che fanno parte di collane e che non possono essere dati in prestito;
  4. L’istituzione di biblioteche di classe con la responsabilità di un docente che ne cura il funzionamento con le modalità di cui al punto B. 

ART. 22

I gabinetti scientifici e i laboratori sono affidati ai direttori designati dal Collegio dei docenti.
Il loro funzionamento è regolato in maniera tale da facilitarne l’uso da parte degli studenti, possibilmente anche in ore pomeridiane per studi e ricerche con la presenza di un docente, dell’I.T.P. o dell’aiutante tecnico.

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 NORME FINALI

 

ART. 23

·         Gli studenti comunicano con il personale della scuola negli orari stabiliti e resi pubblici. Lo stesso dicasi per i genitori, i quali potranno fissare appositi appuntamenti anche tramite telefono.

ART. 24

·         Le assemblee di studenti e genitori si organizzeranno e si svolgeranno nel rispetto delle vigenti norme

·         In alternativa alle assemblee di classe o d’Istituto possono essere organizzate attività parascolastiche, manifestazioni sportive o altro che saranno concesse dal preside

ART. 25

·         Di tutte le riunioni organizzate e/o programmate viene data divulgazione così come saranno pubblicizzati gli atti relativi.

ART. 26

·         L’intervallo, di cui all’art. 15 c.i. , potrà essere revocato in qualsiasi momento ad insindacabile parere del Preside.

ART. 27

·         E’ istituito il comitato degli ex studenti della scuola che, previa autorizzazione del Preside potrà riunirsi nei locali scolastici, proporre e realizzare iniziative di natura sociale e culturale.

ART. 28

·         Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa riferimento al T.U.  delle disposizioni legislative in materia di istruzione, pubblicato con D.L.  n° 297/94 al C.C.N.L. del 1994/97 e a tutte le altre norme vigenti in materia cui si ha l’obbligo di ottemperare.

ART. 29

·         Il presente regolamento, dopo l’adozione del Consiglio d’Istituto, entra in vigore in sostituzione del precedente e lo sostituisce in ogni sua parte. Lo stesso potrà essere modificato ove se ne ravviserà la necessità.

ART. 30

·         I docenti titolari delle F.O. svolgono le funzioni che da queste derivano.

·         Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 7 maggio 2001 e si compone di 30 articoli.

·         E’ stato affisso all’albo il 15 maggio 2001 e depositato presso la segreteria nello stesso giorno.

·         La duplicazione presso la segreteria si ottiene al costo di £ 100 a facciata

 

Il Dirigente Scolastico

(Prof. Francesco Gentile)

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