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Gli
organi collegiali sono convocati in seduta ordinaria con preavviso
di almeno 5 giorni e, in seduta straordinaria con preavviso di
almeno 24 ore |
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La
convocazione del consiglio d’Istituto deve essere effettuata con
lettera ai singoli componenti e mediante affissione all’albo con
apposito avviso |
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Le
convocazioni del collegio e dei Consigli di Classe sono effettuate
con avvisi a tutti i docenti che ne prenderanno visione apponendovi
la firma |
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Le
comunicazioni devono contenere gli argomenti da trattare |
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Di
ogni seduta viene redatto verbale che, steso su apposito registro a
pagine numerate, viene sottofirmato dal presidente e dal segretario |
ART. 2
·
Ciascun organo collegiale programma proprie attività nel
tempo ed in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare,
nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse.
ART. 3
·
Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli
altri collegiali che esercitano competenze parallele ma con rilevanza
diversa in determinate materie
ART. 4
·
Il Consiglio di Classe è convocato dal Preside o, su
richiesta scritta e motivata, dalla maggioranza dei suoi membri,
escludendo da computo il Presidente.
·
Il consiglio di Classe si riunisce, di regola, ogni due mesi.
ART. 5
·
Il Collegio dei Docenti si riunisce all’inizio di ciascun
anno scolastico e ogni qualvolta il Preside ne ravvisi la necessità,
oppure quando almeno un terzo dei sui componenti ne faccia richiesta.
ART. 6
·
La prima convocazione del Consiglio d’Istituto è disposta
dal Preside entro i successivi 15 giorni dalla nomina dei relativi
componenti.
ART. 7
·
Nella prima seduta del Consiglio d’Istituto è presieduta
dal Preside ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori, un presidente e
un vice-presidente.
·
La votazione ha luogo a scrutinio segreto e viene eletto il
rappresentante dei genitori che ottiene la maggioranza assoluta degli
aventi diritto al voto.
·
Nella seconda votazione occorre la maggioranza relativa e, a parità dei voti è eletto il più
anziano d’età
ART. 8
In
attesa ella riforma degli OO.CC. , il Consiglio d’Istituto è
convocato dal presidente del consiglio stesso. |
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Il
presidente del Consiglio è tenuto, entro il termine massimo di 10
giorni, a disporre la convocazione del Consiglio stesso su richiesta
del presidente della Giunta Esecutiva o di 1/3 dei componenti del
Consiglio stesso. |
ART. 9
Il
Consiglio d’Istituto invia annualmente al Provveditorato agli
Studi e al Consiglio Scolastico Provinciale una relazione,
predisposta dalla G.E. , e approvata dal consiglio entro il mese di
ottobre. |
ART. 10
Gli
atti del Consiglio d’Istituto vengono pubblicizzati mediante
affissione all’albo della copia integrale del testo delle
deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. L’affissione viene
entro il termine massimo di 8 giorni e la copia deve rimanere
esposta per un periodo di 10 giorni. |
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I
verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati
nell’ufficio di segreteria dell’Istituto e, per lo stesso
periodo, una copia autenticata di essi sarà esibita a chiunque ne
faccia richiesta purchè appartenente ad una delle componenti
dell’Istituto. |
|
Non
sono soggetti a pubblicazioni e visione gli atti e le deliberazioni
concernenti singole persone, salvo contraria richiesta
dell’interessato. |
ART. 11
Il
comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è
convocata dal preside: |
a)
a norma dell’art. 66 del DPR 417/74 dell’art. 448 del D.L.
n° 297/94, su richiesta dei singoli interessati;
b)
a norma dell’art. 58 del DPR 417/74
dell’art. 440 del D.L. n°
297/94; (valutazione periodi di prova);
c)
ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
ART. 12
Gli
allievi entrano nei 5 minuti che precedono l’inizio delle lezioni
e devono essere nell’aula loro assegnata al secondo suono della
campana. |
ART. 13
I
docenti devono essere in classe
5 minuti prima dell’inizio delle lezioni
per accogliere gli allievi dai quali devono esigere puntualità
e compostezza. |
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Durante
il cambio dell’ora gli insegnanti siano solleciti perché gli
alunni non debbano rimanere da soli più del necessario. |
|
Al
termine delle lezioni il docente accompagna gli allievi curando che
l’uscita sia tranquilla e ordinata. |
ART. 14
·
Il personale non docente ha l’obbligo di segnalare alla
presidenza, sia all’inizio delle lezioni, che al cambio dell’ora,
quelle classi che fossero sprovviste di insegnante.
ART 15
·
Per la vigilanza sugli alunni durante l’ingresso e la
permanenza nella scuola e durante l’uscita dalla medesima valgono le
seguenti norme:
A.
Il personale ausiliario vigila sugli allievi dall’entrata
all’uscita dalla scuola ed avverte prontamente il docente della classe o
la presidenza in caso di inadempienze degli stessi;
B.
Gli allievi in ritardo che non portino la giustifica delle
assenze sono accettati in classe con decisione del preside, del docente
delegato o del docente della 1^ ora; quando il ritardo è reiterato gli
allievi saranno accolti solo se accompagnati dai genitori;
C.
Gli allievi che non portino la giustifica delle assenze sono
accettati in classe nel 1° giorno dopo l’assenza e vengono diffidati a
non presentarsi il giorno successivo se non con la giustificazione scritta
o accompagnati dai genitori; il docente della 1^ ora annota il tutto sul
registro; il docente della 1^ ora del giorno successivo controlla che il
provvedimento sia rispettato;
D.
Gli allievi, iniziate le lezioni, non usciranno dall’aula
se non per stretta necessità
e sempre con l’autorizzazione; mai negli ultimi 10 minuti dell’ora;
E.
Gli allievi potranno accedere al servizio di segreteria
nell’orario stabilito; il presidenza rappresentando la necessità al
personale ausiliario che se ne farà portatore e fornirà risposta
affermativa o negativa;
F.
Qualora gli allievi debbano lasciare la scuola prima del
termine delle lezioni, il preside ne valuterà i motivi, salvo che
l'uscita prima del termine delle lezioni non avvenga a richiesta personale
dei genitori per i minori di 18 anni; l'uscita non è consentita nel mese
di maggio;
G.
La presenza degli alunni è obbligatoria oltre che alle
lezioni, a tutte le altre attività programmate (ricerche culturali,
lavori di gruppo, visite guidate, ecc.) che vengono svolte nel contesto
dei lavori scolastici;
H.
Per le assenze causate da malattia è necessario esigere il
certificato medico di guarigione quando esse si protraggono per oltre 5
giorni, per assenze della stessa durata, dovute ad altre cause, si esige
la giustificazione con la presenza dei genitori;
I.
Durante l'intervallo delle lezioni che è di 10 minuti oltre
al personale ausiliario, il docente che si trova in classe al momento del
suono della campana, che da inizio all'intervallo vigilerà sul
comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi
pregiudizio alle persone e alle cose;
J.
Al termine delle lezioni l'uscita degli alunni avviene
ordinatamente e per piano con la vigilanza del personale ausiliario e del
personale docente di turno;
K.
Gli allievi devono possedere il libretto delle
giustificazioni delle assenze con firma depositata di uno dei genitori;
solo i maggiorenni possono giustificarsi autonomamente salvo risponderne
con la convocazione dei genitori in casi particolari, ritenuti tali dal
preside e dai docenti;
L.
Gli allievi devono comportarsi in modo da non recare
pregiudizio alle persone e alle cose, evitando schiamazzi e risse nelle
aule, nei corridoi e per le scale dell'Istituto;
M. In tutti casi di inosservanza dei doveri scolastici il coordinatore della classe convoca tempestivamente i genitori degli allievi.
ART. 16
A.
Per mancanza ai doveri previsti dall'art. 3 comm.1 del DPR
249/98 (elevato numero di assenze ingiustificate o strategiche - ritardi e
uscite anticipate e reiterate - ripetute in preparazioni - lavori
scolastici non eseguiti, ecc.) è previsto l'ammonimento verbale e/o
scritto dal professore a carico dello studente o della studentessa in
privato o in classe. Nel caso
la stessa mancanza dovesse ripetersi lo studente o la studentessa saranno
ammoniti verbalmente e/o per iscritto e saranno avvisati genitori;
B.
Per atti o comportamenti che turbino le attività didattiche
(insulti o volgarità tra studenti - interventi inopportuni durante le
lezioni - interruzioni del ritmo delle lezioni .- lanci di oggetti -
utilizzo del telefonino, ecc.) lo studente o la studentessa potranno
essere allontanati dalle lezioni del professore che darà comunicazione
scritta del fatto ai genitori;
C.
Per mancanza di rispetto verso il personale della scuola o
verso i propri compagni lo studente o la studentessa potranno essere
allontanati dalla scuola fino a tre (3) giorni su provvedimento del
Consiglio di Classe, anche per fatti avvenuti fuori dalla scuola;
D.
Nel caso la mancanza di cui alla lett. C dovesse reiterarsi,
il Consiglio di Classe potrà allungare il periodi di allontanamento dalla
scuola fino a (6) sei giorni;
E.
Nel caso di offese gravi al personale scolastico, alle
religioni, alle istituzioni, il Consiglio di Classe potrà allontanare lo
studente o la studentessa dalla scuola fino a (15) quindici giorni anche
per fatti verificatisi fuori dalla scuola
F.
Avverso i provvedimenti di cui alle lett. C, D, E, è ammesso
ricorso entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione al Provveditore
agli Studi o al Direttore Generale Regionale quando e se verranno meno le
funzioni dei Provveditori;
G.
Avverso le sanzioni disciplinari di altro tipo è ammesso
ricorso, entro (15) quindici giorni all’organo di garanzia della scuola;
H.
Possono essere comminate sanzioni alternative a quelle
previste alle precedenti lett. C, D, E, quali ad esempio attività in
favore della scuola.
ART. 17
·
E’ istituito l’organo di garanzia (O.G.) della scuola,
nominato dal Consiglio d’Istituto, è composto dal Preside, da uno
studente eletto alla Consulta, da un genitore, dal collaboratore vicario
(o dal collaboratore della sezione staccata o dal fiduciario del plesso) e
dal coordinatore del Consiglio di Classe a cui appartiene lo studente o la
studentessa.
·
Esso si riunisce per valutare il funzionamento del
regolamento, prende le sue decisioni a maggioranza e decide, in via
definitiva, sui ricorsi relativi alle sanzioni di cui alle lettere A e B
dell’art. 16.
ART. 18
·
La conservazione delle aule e delle suppellettili è affidata
alla cura e all’educazione degli allievi.
·
Degli eventuali danni arrecati all’arredamento scolastico e
ai locali, mediante rotture, incisioni, scritte ad inchiostro o vernici,
sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati, se identificati
o l’intera scolaresca con una ammenda pari al danno arrecato, il cui
ammontare sarà determinato dal Consiglio d’Istituto.
·
Ogni addetto e/o utente è responsabile delle dotazioni e dei
sussidi di cui fa uso abitualmente o dietro autorizzazione.
ART. 19
La
scuola non è responsabile di beni preziosi, denaro o altri oggetti
di valore lasciati o dimenticati nel suo ambito. |
USO
DEGLI SPAZI E DEI LABORATORI E DELLA BIBLIOTECA
ART. 20
L’uso
degli spazi, dei laboratori o dei sussidi è regolato dal Preside
secondo le esigenze previste dall’orario scolastico. |
ART. 21
Il
funzionamento della biblioteca, sentito il Collegio de Docenti, è
disciplinato in modo da assicurare: |
ART. 22
I
gabinetti scientifici e i laboratori sono affidati ai direttori
designati dal Collegio dei docenti. |
|
Il
loro funzionamento è regolato in maniera tale da facilitarne
l’uso da parte degli studenti, possibilmente anche in ore
pomeridiane per studi e ricerche con la presenza di un docente,
dell’I.T.P. o dell’aiutante tecnico. |
ART. 23
·
Gli studenti comunicano con il personale della scuola negli
orari stabiliti e resi pubblici. Lo stesso dicasi per i genitori, i quali
potranno fissare appositi appuntamenti anche tramite telefono.
ART. 24
·
Le assemblee di studenti e genitori si organizzeranno e si
svolgeranno nel rispetto delle vigenti norme
·
In alternativa alle assemblee di classe o d’Istituto
possono essere organizzate attività parascolastiche, manifestazioni
sportive o altro che saranno concesse dal preside
ART. 25
·
Di tutte le riunioni organizzate e/o programmate viene data
divulgazione così come saranno pubblicizzati gli atti relativi.
ART. 26
·
L’intervallo, di cui all’art. 15 c.i. , potrà essere
revocato in qualsiasi momento ad insindacabile parere del Preside.
ART. 27
·
E’ istituito il comitato degli ex studenti della scuola
che, previa autorizzazione del Preside potrà riunirsi nei locali
scolastici, proporre e realizzare iniziative di natura sociale e
culturale.
ART. 28
·
Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa
riferimento al T.U. delle
disposizioni legislative in materia di istruzione, pubblicato con D.L.
n° 297/94 al C.C.N.L. del 1994/97 e a tutte le altre norme vigenti
in materia cui si ha l’obbligo di ottemperare.
ART. 29
·
Il presente regolamento, dopo l’adozione del Consiglio
d’Istituto, entra in vigore in sostituzione del precedente e lo
sostituisce in ogni sua parte. Lo stesso potrà essere modificato ove se
ne ravviserà la necessità.
ART. 30
·
I docenti titolari delle F.O. svolgono le funzioni che da
queste derivano.
·
Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio
d’Istituto nella seduta del 7 maggio 2001 e si compone di 30 articoli.
·
E’ stato affisso all’albo il 15 maggio 2001 e depositato
presso la segreteria nello stesso giorno.
·
La duplicazione presso la segreteria si ottiene al costo di
£ 100 a facciata
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Francesco Gentile)