Circolare Ministeriale
n. 766 del 27 novembre 1997
OGGETTO: Sperimentazione
dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche.
1. Con il decreto che si trasmette con la
presente, si intendono promuovere e sviluppare, nel quadro di un
programma da realizzare in ambito nazionale, sperimentazioni rivolte a
meglio utilizzare gli spazi di esercizio dell'autonomia attualmente
offerti dall'ordinamento, in attesa della prossima emanazione dei
regolamenti di cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.59,
contenente disposizioni riguardanti l'autonomia delle istituzioni
scolastiche.
Le ipotesi di sperimentazione dell'autonomia previste dall'allegato
provvedimento sono coerenti con i principi espressi nell'art.21 citato e
si caratterizzano rispetto al passato per l'indicazione di una maggiore
flessibilità nell'organizzazione delle attività scolastiche e per un
ampliamento dell'offerta formativa, utilizzando a tal fine significative
interazioni e integrazioni con il contesto territoriale e i fabbisogni
formativi locali.
Tali iniziative intendono favorire un processo sistematico di diffusione
della cultura dell'autonomia, sollecitando le istituzioni scolastiche a
farsene "soggetto protagonista". Il programma si inserisce in
un quadro più ampio che vede impegnata l'Amministrazione in un processo
di rinnovamento complessivo del sistema scolastico nel quale rientrano,
tra l'altro, le iniziative, recentemente assunte, di sperimentazione del
biennio in alcuni istituti di istruzione secondaria e i progetti di
aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale docente
sull'autonomia.
Resta comunque fermo l'impegno dell'Amministrazione e del Governo ad
emanare nei tempi previsti i regolamenti, già in itinere,
sull'autonomia di cui all'art. 21 della legge n. 59/97.
2. Per facilitare il compito delle scuole
nell'attuazione della presente sperimentazione si ritiene utile fornire
alcuni suggerimenti di tipo operativo.
La partecipazione al programma nazionale in oggetto costituisce una
facoltà e non un obbligo per le istituzioni scolastiche.
Tenuto conto che le attività in parole si inseriscono nella
programmazione della scuola, esse di norma dovrebbero essere attivate
all'inizio dell'anno scolastico; purtuttavia, attese le evidenziate
finalità di favorire la diffusione della cultura dell'autonomia, si
ritiene utile consentire alle scuole, che ne ravvisino l'opportunità di
aderire al progetto anche in corso d'anno attraverso l'adattamento della
programmazione educativa; è inoltre possibile partecipare soltanto ad
alcuni aspetti della sperimentazione.
In ogni caso va tenuto presente che sono gli organi responsabili di
ciascuna istituzione scolastica a decidere modalità e tempi per la
partecipazione; a tal fine, nell'ambito del Collegio dei docenti potrà
essere costituito un Gruppo di lavoro per la progettazione e il
monitoraggio della sperimentazione.
La sperimentazione sarà tanto più proficua quanto più largo sarà il
consenso delle varie componenti scolastiche e l'adesione da parte degli
studenti, delle famiglie e del contesto territoriale in cui opera la
scuola.
Nel caso in cui il progetto sperimentale preveda la flessibilità
dell'orario settimanale di uno o più insegnamenti, al fine di garantire
il rispetto del monte ore annuale per ciascuna disciplina compresa nei
piani di studio, si fa presente che, in relazione al numero di settimane
comprese in 200 giorni di lezione, un'ora settimanale corrisponde a 33
ore annuali. Tale calcolo nel rispetto di detto parametro può essere
rapportato anche a periodi inferiori all'anno scolastico (ad esempio
singolo mese, trimestre o quadrimestre).
Nel caso che venga prevista una diversa articolazione della durata della
lezione trovano applicazione le disposizioni contenute nell'accordo di
interpretazione autentica raggiunto presso l'ARAN con le OO.SS. di
categoria il 17 settembre 1997 in materia di durata delle ore di
lezione.
Se il progetto comporta orari prolungati, dovrà essere verificata la
compatibilità del nuovo quadro orario con l'esigenza di assicurare
l'efficacia didattica ai fini del raggiungimento degli obiettivi
formativi e con il sistema dei trasporti utilizzato dagli studenti. Si
dovrà altresì tener conto della disponibilità di risorse umane
adeguate e di locali idonei.
3. Al fine di fornire un contributo utile
alla progettazione e realizzazione delle iniziative sperimentali in
parola, presso ciascun Provveditorato agli Studi sono costituiti,
secondo quanto previsto dall'art. 3 dell'allegato decreto, "nuclei
di supporto tecnico-amministrativo all'autonomia" che siano
funzionali alla realizzazione degli obiettivi prima indicati , ma che
prefigurino anche i nuovi compiti di indirizzo, programmazione, supporto
e monitoraggio dell'Amministrazione secondo le linee della riforma.
Ciascun nucleo sarà costituito con atto del Provveditore agli Studi,
che vi convoglierà, anche su indicazione dell'IRRSAE, competenze
diverse per assicurare la più ampia disponibilità di risorse culturali
a sostegno dell'attività di gestione dell'autonomia mediante la
presenza di figure professionali interne all'Amministrazione (docenti,
dirigenti scolastici, responsabili amministrativi, rappresentanti
IRRSAE, funzionari, ecc.) ed esterne (università, enti di ricerca,
agenzie formative, associazioni professionali, enti locali ,ecc.),
individuate in base ad esperienze qualificate in modo da attivare un
circuito "virtuoso" che faccia emergere e assicuri una
comunicazione di qualità. Tale nucleo dovrà essere comunque non
pletorico, ma snello e mobile sul territorio, aperto ai rapporti e alle
collaborazioni interistituzionali e capace di una comunicazione chiara e
interattiva, nei suoi compiti di qualificato contenuto propositivo,
restando precluso ogni intento di controllo e sanzionatorio. Per la
costituzione dei nuclei si farà ricorso opportunamente anche al
personale della scuola in posizione di utilizzazione facente parte dei
gruppi di lavoro che già operano presso ciascun ufficio scolastico
provinciale.
Per quanto concerne l'attività di monitoraggio che dovranno svolgere i
nuclei di supporto - fermo restando che le istituzioni scolastiche
potranno avviare ugualmente le attività di sperimentazione - si fa
riserva di far pervenire apposite istruzioni finalizzate a realizzare
una effettiva ricognizione di dati omogenei.
Il Provveditore agli Studi convoca periodici incontri con la
partecipazione, oltre che dei componenti del nucleo, di capi di istituto
e di docenti facenti parte dei gruppi di lavoro costituiti all'interno
delle istituzioni scolastiche che attuano la sperimentazione, allo scopo
di discutere delle modalità di sensibilizzazione delle istituzioni
scolastiche verso le tematiche dell'autonomia e per concordare
eventualmente modalità e tempi di intervento dei membri dei nuclei sul
territorio.
Per le necessità di consulenza e di studio nel rispetto delle autonome
scelte delle istituzioni scolastiche è costituito un punto di
riferimento presso l'Amministrazione centrale - Ufficio di Gabinetto,
nell'esercizio dell'attività di coordinamento ad esso spettante.
Il CEDE, la BDP, e gli IRRSAE sono invitati a dedicare una particolare
attenzione, nei loro piani di attività - sia nel settore degli studi e
ricerche, sia in quello dell'aggiornamento, sia in quello della
produzione e diffusione della documentazione - alle iniziative
sperimentali in corso o da promuovere rivolte ad utilizzare
concretamente gli spazi di autonomia offerti dall'ordinamento, in modo
da sostenere le iniziative avviate dalle istituzioni scolastiche,
operando d'intesa ed in opportuno collegamento con i nuclei di supporto.
Decreto Ministeriale n.
765 del 27 novembre 1997
Art. 1
1. In attesa della piena adozione dei
regolamenti di cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
autorizzate, nel quadro di un programma da realizzare in ambito
nazionale, sperimentazioni volte a promuovere e sostenere i processi di
autonomia delle istituzioni scolastiche.
2. Le sperimentazioni di cui al comma 1
attengono ai seguenti aspetti:
- adattamento del calendario scolastico;
- flessibilità dell'orario e diversa
articolazione della durata della lezione nel rispetto del monte ore
annuale complessivo previsto per ciascun curriculum e per ciascuna
delle discipline ed attività comprese nei piani di studio, fermi
restando la distribuzione dell'attività didattica in non meno di
cinque giorni settimanali e il rispetto dei complessivi obblighi
annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi;
- articolazione flessibile del gruppo
classe, delle classi o sezioni, anche nel rispetto del principio
dell'integrazione scolastica degli alunni con handicap;
- organizzazione di iniziative di
recupero e sostegno;
- attivazione di insegnamenti
integrativi facoltativi;
- realizzazione di attività organizzate
in collaborazione con altre scuole e con soggetti esterni per
l'integrazione della scuola con il territorio;
- iniziative di orientamento scolastico
e professionale.
Art. 2
1. Su proposta e delibera dei consigli di
classe o di interclasse o di intersezione ovvero dei collegi dei docenti
o dei consigli di circolo o di istituto e su delibera dei collegi dei
docenti, per gli aspetti didattici, e dei consigli di circolo o di
istituto, per gli aspetti organizzativi e finanziari, le istituzioni
scolastiche possono aderire in tutto o in parte ed anche per periodi
determinati alle iniziative di cui all'art. 1, nel rispetto degli
obiettivi fondamentali propri deltipo e ordine di scuola.
2. La sperimentazione, di cui all'art. 1,
si realizza adattando la programmazione educativa, attraverso
l'inserimento, in un disegno complessivo, degli elementi innovativi che
consentano di meglio rispondere alle esigenze formative degli alunni.
3. La sperimentazione è promossa dagli
organi menzionati nel precedente comma 1, anche su richiesta dei
comitati dei genitori e degli studenti, ed è attutata ricercando
l'adesione e la collaborazione di tutte le componenti della scuola,
nonché degli enti locali territoriali. Gli organi responsabili ai
diversi livelli si adopereranno affinché venga, altresì, perseguito
l'obiettivo della semplificazione, snellezza e rapidità delle
procedure; secondo tale criterio, le iniziative di cui alla lettera f)
del precedente articolo 1 possono essere promosse e realizzate anche in
difformità dalle procedure previste dal DPR 10 ottobre 1996, n. 567.
4. Le delibere di adesione alla
sperimentazione sono predisposte in modo da consentire l'individuazione
del problema da affrontare, degli obiettivi da perseguire, degli
strumenti, delle condizioni organizzative e delle responsabilità di
attuazione, nonché delle metodologie prescelte, che possono essere
differenziate in relazione alle proposte di singoli o di gruppi di
insegnanti, anche in coerenza con il principio della libertà
d'insegnamento. Esse prevedono le modalità di verifica, anche mediante
autovalutazione, dei processi attivati e dei risultati e indicano
l'eventuale preventivo di spesa, ove necessario. In aggiunta alla
normale pubblicazione, è opportuno che le delibere siano comunicate
alle famiglie degli alunni.
5. Le istituzioni scolastiche collocano
le loro iniziative in una prospettiva di cooperazione con le altre unità
scolastiche operanti sul territorio favorendo l'organizzazione di reti
di scuole in senso orizzontale e verticale anche sulla base di accordi
per la realizzazione di progetti comuni, di iniziative di formazione e
di progetti per l'uso integrato delle risorse e dei servizi. E' comunque
importante che sia assicurata la pubblicità e la circolarità delle
esperienze.
6. L'utilizzazione dei docenti e del
personale ATA avviene nel rispetto dei complessivi obblighi annuali di
servizio previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti,
invece che in 5 giorni settimanali, anche sulla base di un'apposita
programmazione plurisettimanale.
7. Nel caso in cui comportino oneri
aggiuntivi, le sperimentazioni sono attuate nei limiti delle
disponibilità di bilancio delle singole istituzioni scolastiche. A tal
fine sono consentite le conseguenti variazioni di bilancio che si
rendano necessarie.
8. Le sperimentazioni di cui al presente
decreto adottate dalle istituzioni scolastiche non sono soggette ad
autorizzazione e sono inviate per conoscenza al Provveditore agli Studi,
al Consiglio Scolastico provinciale e all'IRRSAE.
Art. 3
1. Presso ciascun Provveditorato agli
studi sono costituiti «Nuclei di supporto tecnico-amministrativo
all'autonomia», con il compito di sostenere, ove richiesto, le
sperimentazioni deliberate dalle istituzioni scolastiche, di monitorare
le iniziative realizzate, di favorire la loro diffusione e fruibilità e
di promuovere la messa in rete delle esperienze.
2. Ciascun nucleo è composto in modo da
garantire la presenza di tutte le competenze amministrative e tecniche,
anche non appartenenti all'amministrazione scolastica, necessarie per
sostenere adeguatamente le iniziative, e deve prioritariamente
comprendere al suo interno docenti e dirigenti scolastici che abbiano già
effettuato qualificate esperienze in merito.
3. Il nucleo deve essere composto da un
numero ristretto di persone per operare con la massima rapidità e per
prestare, ove richietso, la propria consulenza direttamente nelle sedi
scolastiche.
4. Nelle provincie in cui sono costituiti
più nuclei di supporto tecnico-amministrativo, occorre assicurare le
condizioni per realizzare una pianificazione coordinata e coerente degli
interventi.
Il Ministro
REGOLAMENTO
IN MATERIA DI AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
TITOLO I
Istituzioni scolastiche nel quadro
dell'autonomia
CAPO I
DEFINIZIONI E OGGETTO
Art.1
(Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche)
1. Le istituzioni scolastiche sono
espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla
realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni
delegate alla Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti
locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 . A tal fine interagiscono tra loro e con gli enti
locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le
potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di
istruzione.
2. L'autonomia delle istituzioni
scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo
culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di
interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo
della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle
famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al
fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le
finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con
l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di
apprendimento.
Art.2
(Oggetto)
1. Il presente regolamento detta la
disciplina generale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche,
individua le funzioni ad esse trasferite e provvede alla ricognizione
delle disposizioni di legge abrogate.
2.Fatta eccezione delle disposizioni
transitorie, si applica alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1°
settembre 2000.
3. Le istituzioni scolastiche
parificate, pareggiate e legalmente riconosciute entro il termine di cui
al comma 2 adeguano, in coerenza con le proprie finalità, il loro
ordinamento alle disposizioni del presente regolamento relative alla
determinazione dei curricoli, e lo armonizzano con quelle relative
all'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e
sviluppo e alle iniziative finalizzate all'innovazione. A esse si
applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13.
4. Il presente regolamento riguarda
tutte le diverse articolazioni del sistema scolastico, i diversi tipi e
indirizzi di studio e le esperienze formative e le attività nella
scuola dell'infanzia. La terminologia adottata tiene conto della
pluralità di tali contesti.
CAPO II
AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA, DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E
SVILUPPO
Art. 3
(Piano dell'offerta formativa)
1. Ogni istituzione scolastica
predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano
dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale
costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni
scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare,
educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito
della loro autonomia.
2. Il Piano dell'offerta formativa è
coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e
indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo
8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico
della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale
dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni
metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti
professionalità.
3. Il Piano dell'offerta formativa è
elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali
per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di
amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto
conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle
associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie
superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo
o di istituto.
4. Ai fini di cui al comma 2 il
dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e
con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche
operanti sul territorio.
5. Il Piano dell'offerta formativa è
reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto
dell'iscrizione.
Art. 4
(Autonomia didattica)
1. Le istituzioni scolastiche, nel
rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta
educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma
dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi
formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla
crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le
diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le
iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.
2. Nell'esercizio dell'autonomia
didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento
e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più
adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A
tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di
flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:
a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di
ciascuna disciplina e attività;
b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità
oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo
obbligatorio di cui all'articolo 8,degli spazi orari residui;
c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto
del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e
nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap
secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla
stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.
3. Nell'ambito dell'autonomia
didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi
manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più
discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera in
attuazione di intese e accordi internazionali.
4. Nell'esercizio della autonomia
didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la
realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di
orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative
eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi
integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i
criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa
nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati
conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi
prefissati.
5. La scelta, l'adozione e
l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi
compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta
formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di
trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e
l'utilizzazione di tecnologie innovative.
6. I criteri per il riconoscimento dei
crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei
singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto
riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8
e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi
tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi
formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione
professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri
per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività
realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o
liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o
certificate.
7. Il riconoscimento reciproco dei
crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono
effettuati ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17 della legge
24 giugno 1997 n. 196, fermo restando il valore legale dei titoli di
studio previsti dall'attuale ordinamento.
Art. 5
(Autonomia organizzativa)
1. Le istituzioni scolastiche
adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità
organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente
con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di
studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il
miglioramento dell'offerta formativa.
2. Gli adattamenti del calendario
scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione
alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto
delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico
esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d)
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. L'orario complessivo del curricolo
e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati
in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione
plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non
meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale,
pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività
obbligatorie.
4. In ciascuna istituzione scolastica
le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle
varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni
nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano
dell'offerta formativa.
Art. 6
(Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo)
1. Le istituzioni scolastiche,
singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto
culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra
l'altro:
a) la progettazione formativa e la ricerca
valutativa;
b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del
personale scolastico;
c) l'innovazione metodologica e disciplinare;
d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei
processi formativi;
e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della
scuola;
f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico
e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi
sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.
2. Se il progetto di ricerca e
innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la
flessibilità curricolare prevista dall'articolo 8, le istituzioni
scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le
modalità di cui all'articolo 11.
3. Ai fini di cui al presente articolo
le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di
documentazione e di informazioni attivando collegamenti reciproci, nonché
con il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione
pedagogica e gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi; tali collegamenti possono estendersi a
università e ad altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività
di ricerca.
Art. 7
(Reti di scuole)
1. Le istituzioni scolastiche possono
promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento della
proprie finalità istituzionali.
2. L'accordo può avere a oggetto
attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di
formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma
restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi,
di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità
istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca,
sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato,
oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei
docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria
competenza.
3. L'accordo può prevedere lo scambio
temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni
che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico
omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che
prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro
impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di
contrattazione collettiva.
4. L'accordo individua l'organo
responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle
finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi
poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a
disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è
depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati
possono prenderne visione ed estrarne copia.
5. Gli accordi sono aperti
all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano
parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla
rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di
difficoltà.
6. Nell'ambito delle reti di scuole,
possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:
a) la ricerca didattica e la sperimentazione;
b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale
per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di
ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
c) la formazione in servizio del personale scolastico;
d) l'orientamento scolastico e professionale.
7. Quando sono istituite reti di
scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in
modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche
esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo
interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6.
8. Le scuole, sia singolarmente che
collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali
o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti
sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di
specifici obiettivi.
9. Anche al di fuori dell'ipotesi
prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e
partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività
di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più
scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali
accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole
dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
10. Le istituzioni scolastiche possono
costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti
istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa di cui
all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo
svolgimento dei compiti di carattere formativo.
CAPO III
CURRICOLO NELL'AUTONOMIA
Art. 8
(Definizione dei curricoli)
1. Il Ministro della pubblica
istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari
sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell'articolo
205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di
studio:
a) gli obiettivi generali del processo formativo;
b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze
degli alunni;
c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei
curricoli e il relativo monte ore annuale;
d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo
della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria
riservata alle istituzioni scolastiche;
e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni
tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo;
f) gli standard relativi alla qualità del servizio;
g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il
riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi
finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza,
da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro,
sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie
locali.
2. Le istituzioni scolastiche
determinano, nel Piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio
per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota
definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende
le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella
determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le
scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e).
3. Nell'integrazione tra la quota
nazionale del curricolo e quella riservata alle scuole è garantito il
carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il
pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalità
della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.
4. La determinazione del curricolo
tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente
rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e
di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie,
dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del
territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte
possibilità di opzione.
5. Il curricolo della singola
istituzione scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra
sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali
negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, può essere personalizzato in relazione ad
azioni, progetti o accordi internazionali.
6. L'adozione di nuove scelte
curricolari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto
delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla
conclusione del corso di studi prescelto.
Art. 9
(Ampliamento dell'offerta formativa)
1. Le istituzioni scolastiche,
singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano
ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del
contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I
predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le
proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con
eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore della
popolazione giovanile e degli adulti.
2. I curricoli determinati a norma
dell'articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività
facoltative, che per la realizzazione di percorsi formativi integrati le
istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni
e gli Enti locali.
3. Le istituzioni scolastiche possono
promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello
nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici
progetti.
4. Le iniziative in favore degli
adulti possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche
mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi
formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione
finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel
mondo del lavoro, debitamente documentati, e accertate esperienze di
autoformazione. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini
della personalizzazione dei percorsi didattici, che può implicare una
loro variazione e riduzione.
5. Nell'ambito delle attività in
favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di
informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.
Art.10
(Verifiche e modelli di certificazione)
1. Per la verifica del
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di
qualità del servizio il Ministero della pubblica istruzione fissa
metodi e scadenze per rilevazioni periodiche. Fino all'istituzione di un
apposito organismo autonomo le verifiche sono effettuate dal Centro
europeo dell'educazione, riformato a norma dell'articolo 21, comma 10
della legge
15 marzo 1997, n. 59.
2. Le rilevazioni di cui al comma 1
sono finalizzate a sostenere le scuole per l'efficace raggiungimento
degli obiettivi attraverso l'attivazione di iniziative nazionali e
locali di perequazione, promozione, supporto e monitoraggio, anche
avvalendosi degli ispettori tecnici.
3. Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni,
le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite
e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle
discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento
dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente
certificate.
Art. 11
(Iniziative finalizzate all'innovazione)
1. Il Ministro della pubblica
istruzione, anche su proposta del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, del Servizio nazionale per la qualità dell'istruzione, di
una o più istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, di una o più
Regioni o enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi
finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio,
progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare
possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro
articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi
di continuità e orientamento. Riconosce altresì progetti di iniziative
innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli
ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell'articolo 8. Sui
progetti esprime il proprio parere il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
2. I progetti devono avere una durata
predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli
attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base
dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni
degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui all'articolo 8.
Possono anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si
caratterizzano per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione.
3. Le iniziative di cui al comma 1
possono essere elaborate e attuate anche nel quadro di accordi adottati
a norma dell'articolo 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
4. E' riconosciuta piena validità
agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative di cui al
comma 1, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del
Ministro della pubblica istruzione che promuove o riconosce le
iniziative stesse.
5. Sono fatte salve, fermo restando il
potere di revoca dei relativi decreti, le specificità ordinamentali e
organizzative delle scuole riconosciute ai sensi dell'articolo 278,
comma 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
CAPO IV
DISCIPLINA TRANSITORIA
Art. 12
(Sperimentazione dell'autonomia)
1. Fino alla data di cui all'articolo
2, comma 2, le istituzioni scolastiche esercitano l'autonomia ai sensi
del decreto ministeriale n. 251 del 29 maggio 1998, i cui contenuti
possono essere progressivamente modificati ed ampliati dal Ministro
della pubblica istruzione con successivi decreti.
2. Le istituzioni scolastiche possono
realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli
attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività
è possibile entro il quindici per cento del relativo monte orario
annuale.
3. Nella scuola materna ed elementare
l'orario settimanale, fatta salva la flessibilità su base annua
prevista dagli articoli 4, 5 e 8, deve rispettare, per la scuola
materna, i limiti previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 104 e, per la
scuola elementare, le disposizioni di cui all'articolo 129, commi 1, 3,
4, 5, 7 e all'articolo 130 del decreto legislativo del 16 aprile 1994,
n. 297.
4. Le istruzioni generali
di cui all'articolo 21, commi 1 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59
sono applicate in via sperimentale e progressivamente estese a tutte le
istituzioni scolastiche dall'anno finanziario immediatamente successivo
alla loro emanazione.
Art. 13
(Ricerca metodologica)
1. Fino alla definizione dei curricoli
di cui all'articolo 8 si applicano gli attuali ordinamenti degli studi e
relative sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche
possono contribuire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento
di cui all'articolo 8 riorganizzando i propri percorsi didattici secondo
modalità fondate su obiettivi formativi e competenze.
2. Il Ministero della pubblica
istruzione garantisce la raccolta e lo scambio di tali ricerche ed
esperienze, anche mediante l'istituzione di banche dati accessibili a
tutte le istituzioni scolastiche.
TITOLO II
Funzioni amministrative e gestione del servizio di istruzione
CAPO I
ATTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI
Art. 14
(Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche)
1. A decorrere dal 1° settembre 2000
alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di
competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla
carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e
alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed
economico del personale non riservate, in base all'articolo 15 o ad
altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e
periferica. Per l'esercizio delle funzioni connesse alle competenze
escluse di cui all'articolo 15 e a quelle di cui all'articolo 138 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le istituzioni scolastiche
utilizzano il sistema informativo del Ministero della pubblica
istruzione. Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella
competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente
regolamento.
2. In particolare le istituzioni
scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera
scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione
vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la
documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti
in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi,
la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a
progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi
educativi internazionali. A norma dell'articolo 4 del regolamento
recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25
giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il regolamento
di disciplina degli alunni.
3. Per quanto attiene
all'amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni e alle
modalità di definizione e di stipula dei contratti di prestazione
d'opera di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, le istituzioni scolastiche provvedono in conformità a quanto
stabilito dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 21, commi
1 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che può contenere deroghe alle
norme vigenti in materia di contabilità dello Stato, nel rispetto dei
principi di universalità, unicità e veridicità della gestione e
dell'equilibrio finanziario. Tale regolamento stabilisce le modalità di
esercizio della capacità negoziale e ogni adempimento contabile
relativo allo svolgimento dell'attività negoziale medesima, nonché
modalità e procedure per il controllo dei bilanci della gestione e dei
costi.
4. Le istituzioni scolastiche
riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto del
nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei
compiti ad esse affidati, per garantire all'utenza un efficace servizio.
Assicurano comunque modalità organizzative particolari per le scuole
articolate in più sedi. Le istituzioni scolastiche concorrono, altresì,
anche con iniziative autonome, alla specifica formazione e
aggiornamento. culturale e professionale del relativo personale per
corrispondere alle esigenze derivanti dal presente regolamento.
5. Alle istituzioni scolastiche sono
attribuite competenze in materia di articolazione territoriale della
scuola. Tali competenze sono esercitate a norma dell'articolo 4, comma
2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 1998, n. 233.
6. Sono abolite tutte le
autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle
istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15.
Ove allo scadere del termine di cui al comma 1 non sia stato ancora
adottato il regolamento di contabilità di cui al comma 3, nelle more
della sua adozione alle istituzioni scolastiche seguitano ad applicarsi
gli articoli 26, 27, 28 e 29 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
7. I provvedimenti adottati dalle
istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in
materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono
definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione
nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può
proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve
pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il
quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi
a seguito della decisione sul reclamo.
Art. 15
(Competenze escluse)
1. Sono escluse dall'attribuzione alle
istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale il
cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello
di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie
particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento:
a) la formazione delle graduatorie
permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della
singola istituzione scolastica;
b) reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e
ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del
personale eccedente l'organico funzionale di istituto;
d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia
previsto un contingente nazionale; comandi, utilizzazioni e
collocamenti fuori ruolo;
e) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto
previsto nell'articolo 14, comma 2.
2. Resta ferma la normativa vigente in
materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale
docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.
Art. 16
(Coordinamento delle competenze)
1. Gli organi collegiali della scuola
garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.
2. Il dirigente
scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo
1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.
3. I docenti hanno il compito e la
responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di
insegnamento e di apprendimento.
4. Il responsabile amministrativo
assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro
dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico.
5. Il personale della scuola, i
genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo
dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità.
6. Il servizio prestato dal personale
della scuola ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), purchè
riconducibile a compiti connessi con la scuola, resta valido a tutti gli
effetti come servizio di istituto.
TITOLO III
Disposizioni finali
CAPO I
ABROGAZIONI
Art.17
(Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate)
1. Ai sensi dell'articolo
21, comma 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono abrogate con effetto
dal 1° settembre 2000, le seguenti disposizioni del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
articolo 5, commi 9, 10 e 11; articolo 26; articolo 27, commi 3, 4, 5,
6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20; articolo 28, commi 1, 2, 3,4
,5, 6, 7 limitatamente alle parole "e del consiglio scolastico
distrettuale", 8 e 9; articolo 29, commi 2, 3, 4, 5; articolo 104,
commi 2, 3 e 4; articoli 105 e 106; articolo 119, commi 2 e 3; articolo
121; articolo 122, commi 2 e 3; articolo 123; articoli 124, 125 e 126;
articolo 128, c. 2, 5, 6, 7, 8 e 9; articolo 129, commi 2, 4
limitatamente alla parola "settimanale" e 6; articolo 143,
comma 2; articoli 144, 165, 166, 167, 168; articolo 176, commi 2 e 3;
articolo 185, commi 1 e 2; articolo 193, comma 1, limitatamente alle
parole "e ad otto decimi in condotta"; articoli 193 bis e 193
ter ; articoli. 276, 277, 278, 279, 280 e 281; articolo 328, commi 2, 3,
4, 5 e 6; articoli 329 e 330; articolo 603.
2. Resta salva la facoltà di emanare,
entro l'1 settembre 2000 regolamenti che individuino eventuali ulteriori
disposizioni incompatibili con le norme del presente regolamento.
3.Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.