AUTONOMIA SCOLASTICA

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Vademecum dell'autonomia

Circolare Ministeriale n. 766 del 27 novembre 1997

Regolamento Autonomia

 

              Vademecum dell'Autonomia

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1999, supplemento ordinario n. 152/L, del Regolamento sull'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche (classificato come Dpr n.275 dell' 8 marzo 1999) si è concluso il lungo iter normativo di un provvedimento che riveste un grande rilievo nel quadro della riforma della scuola italiana.

L’autonomia nasce sulla traccia dall’art. 21 della Legge delega n. 59/97, meglio nota come "Bassanini-1", e sarà completata entro il 1° settembre dell'anno prossimo (in coincidenza con l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001), ma le sperimentazioni già in atto continueranno in maniera più organica nell'anno scolastico che sta per cominciare.

Il Consiglio dei ministri aveva approvato il 25 febbraio 1998 il Regolamento, già passato al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti e del Consiglio di Stato, dopo un'approvazione in prima lettura del Governo il 30 ottobre 1998.
La bozza era stata inviata alle scuole di tutta l'Italia nei mesi scorsi e quasi il 70% degli istituti (circa 9mila secondo i dati forniti dal Ministero) aveva risposto alla consultazione. I limiti concessi alle scelte in sede locale, gli obiettivi formativi, il sistema di valutazione nazionale, ma anche maggiori risorse alle scuole e per l'aggiornamento dei docenti: sono stati questi gli argomenti che hanno maggiormente interessato il mondo della scuola.

Dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri, il Regolamento è rimasto fermo per mesi alla Corte dei Conti: i rilievi della sezione di controllo sono stati poi superati con il vaglio delle sezioni unite nella seconda metà di luglio, dopo che il Governo aveva chiesto la registrazione con riserva.

Nella nuova scuola ci saranno percorsi didattici individualizzati e verrà posta più attenzione alle differenze e alle attitudini personali degli studenti. Questo, almeno, è l’auspicio del ministro Berlinguer. I programmi delle varie discipline, ora rigidi e uguali per tutti, lasceranno il posto ad "obiettivi nazionali" di apprendimento.

Il Piano dell’offerta formativa (Pof), elaborato dal collegio dei docenti e adottato dal consiglio di istituto, sarà la vera "carta d'identità" della scuola e ne espliciterà la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa. Con l’autonomia didattica gli istituti potranno, nel rispetto delle libertà di insegnamento, della libertà di scelta delle famiglie e delle finalità generali del sistema, adottare le varie forme di flessibilità finalizzate a un migliore utilizzo del monte-ore annuale, all’attivazione di percorsi didattici individualizzati, all’articolazione modulare di gruppi di alunni, all’aggregazione delle discipline in ambiti e aree disciplinari e anche insegnamenti in lingua straniera.

L’autonomia organizzativa consentirà una maggiore flessibilità nell’impiego dei professori, l’adattamento del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell’offerta formativa, l’organizzazione dell’orario complessivo del curricolo e quello delle singole discipline in modo elastico anche sulla base di una programmazione plurisettimanale. Non si tocca però l’articolazione delle lezioni in meno di cinque giorni settimanali (ma diventa quindi possibile la settimana corta) e il monte-ore annuale. Singolarmente o tra loro associate, le istituzioni scolastiche, possono esercitare l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo e curare la formazione e l’aggiornamento del personale, l’innovazione metodologica e disciplinare, attuare collegamenti fra loro, estensibili alle università e ad altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

Docenti e studenti non avranno più programmi ufficiali "chiusi", ma percorsi di studio composti dalle materie definite dal ministero entro "obiettivi nazionali" di apprendimento, dalle attività scelte autonomamente dalla scuola (prevedibilmente dal 10 al 20% del monte-ore, entro il 15% durante la fase sperimentale 1999-2000) e, infine, da quelle scelte facoltativamente dagli studenti (che potranno farle valere come "credito formativo" nella valutazione per l'esame finale).

E' inoltre previsto un organismo nazionale autonomo per verificare il raggiungimento degli obiettivi nazionali di apprendimento e degli standard di qualità: si tratta dell'ex-Centro europeo per l'educazione di Roma-Frascati, che il Dlgs n. 258 del 20 luglio 1999 ha trasformato in Istituto nazionale per la valutazione.

Dal 1° settembre 2000 è stata trasferita agli istituti scolastici anche una parte delle funzioni di competenza dell'amministrazione centrale che riguardano: carriera scolastica e rapporto con gli alunni, contabilità, stato giuridico ed economico del personale. Al ministero della Pubblica istruzione, d'intesa con quello del Tesoro, si sta predisponendo il decreto per la gestione del patrimonio e la redazione del bilancio, che rappresenta uno degli ultimi tasselli mancanti del mosaico normativo.

 

Ministero della Pubblica Istruzione

Circolare Ministeriale n. 766 del 27 novembre 1997


OGGETTO: Sperimentazione dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche.

1. Con il decreto che si trasmette con la presente, si intendono promuovere e sviluppare, nel quadro di un programma da realizzare in ambito nazionale, sperimentazioni rivolte a meglio utilizzare gli spazi di esercizio dell'autonomia attualmente offerti dall'ordinamento, in attesa della prossima emanazione dei regolamenti di cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.59, contenente disposizioni riguardanti l'autonomia delle istituzioni scolastiche.
Le ipotesi di sperimentazione dell'autonomia previste dall'allegato provvedimento sono coerenti con i principi espressi nell'art.21 citato e si caratterizzano rispetto al passato per l'indicazione di una maggiore flessibilità nell'organizzazione delle attività scolastiche e per un ampliamento dell'offerta formativa, utilizzando a tal fine significative interazioni e integrazioni con il contesto territoriale e i fabbisogni formativi locali.
Tali iniziative intendono favorire un processo sistematico di diffusione della cultura dell'autonomia, sollecitando le istituzioni scolastiche a farsene "soggetto protagonista". Il programma si inserisce in un quadro più ampio che vede impegnata l'Amministrazione in un processo di rinnovamento complessivo del sistema scolastico nel quale rientrano, tra l'altro, le iniziative, recentemente assunte, di sperimentazione del biennio in alcuni istituti di istruzione secondaria e i progetti di aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale docente sull'autonomia.
Resta comunque fermo l'impegno dell'Amministrazione e del Governo ad emanare nei tempi previsti i regolamenti, già in itinere, sull'autonomia di cui all'art. 21 della legge n. 59/97.

2. Per facilitare il compito delle scuole nell'attuazione della presente sperimentazione si ritiene utile fornire alcuni suggerimenti di tipo operativo.
La partecipazione al programma nazionale in oggetto costituisce una facoltà e non un obbligo per le istituzioni scolastiche.
Tenuto conto che le attività in parole si inseriscono nella programmazione della scuola, esse di norma dovrebbero essere attivate all'inizio dell'anno scolastico; purtuttavia, attese le evidenziate finalità di favorire la diffusione della cultura dell'autonomia, si ritiene utile consentire alle scuole, che ne ravvisino l'opportunità di aderire al progetto anche in corso d'anno attraverso l'adattamento della programmazione educativa; è inoltre possibile partecipare soltanto ad alcuni aspetti della sperimentazione.
In ogni caso va tenuto presente che sono gli organi responsabili di ciascuna istituzione scolastica a decidere modalità e tempi per la partecipazione; a tal fine, nell'ambito del Collegio dei docenti potrà essere costituito un Gruppo di lavoro per la progettazione e il monitoraggio della sperimentazione.
La sperimentazione sarà tanto più proficua quanto più largo sarà il consenso delle varie componenti scolastiche e l'adesione da parte degli studenti, delle famiglie e del contesto territoriale in cui opera la scuola.
Nel caso in cui il progetto sperimentale preveda la flessibilità dell'orario settimanale di uno o più insegnamenti, al fine di garantire il rispetto del monte ore annuale per ciascuna disciplina compresa nei piani di studio, si fa presente che, in relazione al numero di settimane comprese in 200 giorni di lezione, un'ora settimanale corrisponde a 33 ore annuali. Tale calcolo nel rispetto di detto parametro può essere rapportato anche a periodi inferiori all'anno scolastico (ad esempio singolo mese, trimestre o quadrimestre).
Nel caso che venga prevista una diversa articolazione della durata della lezione trovano applicazione le disposizioni contenute nell'accordo di interpretazione autentica raggiunto presso l'ARAN con le OO.SS. di categoria il 17 settembre 1997 in materia di durata delle ore di lezione.
Se il progetto comporta orari prolungati, dovrà essere verificata la compatibilità del nuovo quadro orario con l'esigenza di assicurare l'efficacia didattica ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi e con il sistema dei trasporti utilizzato dagli studenti. Si dovrà altresì tener conto della disponibilità di risorse umane adeguate e di locali idonei.

3. Al fine di fornire un contributo utile alla progettazione e realizzazione delle iniziative sperimentali in parola, presso ciascun Provveditorato agli Studi sono costituiti, secondo quanto previsto dall'art. 3 dell'allegato decreto, "nuclei di supporto tecnico-amministrativo all'autonomia" che siano funzionali alla realizzazione degli obiettivi prima indicati , ma che prefigurino anche i nuovi compiti di indirizzo, programmazione, supporto e monitoraggio dell'Amministrazione secondo le linee della riforma.
Ciascun nucleo sarà costituito con atto del Provveditore agli Studi, che vi convoglierà, anche su indicazione dell'IRRSAE, competenze diverse per assicurare la più ampia disponibilità di risorse culturali a sostegno dell'attività di gestione dell'autonomia mediante la presenza di figure professionali interne all'Amministrazione (docenti, dirigenti scolastici, responsabili amministrativi, rappresentanti IRRSAE, funzionari, ecc.) ed esterne (università, enti di ricerca, agenzie formative, associazioni professionali, enti locali ,ecc.), individuate in base ad esperienze qualificate in modo da attivare un circuito "virtuoso" che faccia emergere e assicuri una comunicazione di qualità. Tale nucleo dovrà essere comunque non pletorico, ma snello e mobile sul territorio, aperto ai rapporti e alle collaborazioni interistituzionali e capace di una comunicazione chiara e interattiva, nei suoi compiti di qualificato contenuto propositivo, restando precluso ogni intento di controllo e sanzionatorio. Per la costituzione dei nuclei si farà ricorso opportunamente anche al personale della scuola in posizione di utilizzazione facente parte dei gruppi di lavoro che già operano presso ciascun ufficio scolastico provinciale.
Per quanto concerne l'attività di monitoraggio che dovranno svolgere i nuclei di supporto - fermo restando che le istituzioni scolastiche potranno avviare ugualmente le attività di sperimentazione - si fa riserva di far pervenire apposite istruzioni finalizzate a realizzare una effettiva ricognizione di dati omogenei.
Il Provveditore agli Studi convoca periodici incontri con la partecipazione, oltre che dei componenti del nucleo, di capi di istituto e di docenti facenti parte dei gruppi di lavoro costituiti all'interno delle istituzioni scolastiche che attuano la sperimentazione, allo scopo di discutere delle modalità di sensibilizzazione delle istituzioni scolastiche verso le tematiche dell'autonomia e per concordare eventualmente modalità e tempi di intervento dei membri dei nuclei sul territorio.
Per le necessità di consulenza e di studio nel rispetto delle autonome scelte delle istituzioni scolastiche è costituito un punto di riferimento presso l'Amministrazione centrale - Ufficio di Gabinetto, nell'esercizio dell'attività di coordinamento ad esso spettante.
Il CEDE, la BDP, e gli IRRSAE sono invitati a dedicare una particolare attenzione, nei loro piani di attività - sia nel settore degli studi e ricerche, sia in quello dell'aggiornamento, sia in quello della produzione e diffusione della documentazione - alle iniziative sperimentali in corso o da promuovere rivolte ad utilizzare concretamente gli spazi di autonomia offerti dall'ordinamento, in modo da sostenere le iniziative avviate dalle istituzioni scolastiche, operando d'intesa ed in opportuno collegamento con i nuclei di supporto.


Decreto Ministeriale n. 765 del 27 novembre 1997


Art. 1

1. In attesa della piena adozione dei regolamenti di cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono autorizzate, nel quadro di un programma da realizzare in ambito nazionale, sperimentazioni volte a promuovere e sostenere i processi di autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. Le sperimentazioni di cui al comma 1 attengono ai seguenti aspetti:

  1. adattamento del calendario scolastico;
  2. flessibilità dell'orario e diversa articolazione della durata della lezione nel rispetto del monte ore annuale complessivo previsto per ciascun curriculum e per ciascuna delle discipline ed attività comprese nei piani di studio, fermi restando la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi;
  3. articolazione flessibile del gruppo classe, delle classi o sezioni, anche nel rispetto del principio dell'integrazione scolastica degli alunni con handicap;
  4. organizzazione di iniziative di recupero e sostegno;
  5. attivazione di insegnamenti integrativi facoltativi;
  6. realizzazione di attività organizzate in collaborazione con altre scuole e con soggetti esterni per l'integrazione della scuola con il territorio;
  7. iniziative di orientamento scolastico e professionale.

Art. 2

1. Su proposta e delibera dei consigli di classe o di interclasse o di intersezione ovvero dei collegi dei docenti o dei consigli di circolo o di istituto e su delibera dei collegi dei docenti, per gli aspetti didattici, e dei consigli di circolo o di istituto, per gli aspetti organizzativi e finanziari, le istituzioni scolastiche possono aderire in tutto o in parte ed anche per periodi determinati alle iniziative di cui all'art. 1, nel rispetto degli obiettivi fondamentali propri deltipo e ordine di scuola.

2. La sperimentazione, di cui all'art. 1, si realizza adattando la programmazione educativa, attraverso l'inserimento, in un disegno complessivo, degli elementi innovativi che consentano di meglio rispondere alle esigenze formative degli alunni.

3. La sperimentazione è promossa dagli organi menzionati nel precedente comma 1, anche su richiesta dei comitati dei genitori e degli studenti, ed è attutata ricercando l'adesione e la collaborazione di tutte le componenti della scuola, nonché degli enti locali territoriali. Gli organi responsabili ai diversi livelli si adopereranno affinché venga, altresì, perseguito l'obiettivo della semplificazione, snellezza e rapidità delle procedure; secondo tale criterio, le iniziative di cui alla lettera f) del precedente articolo 1 possono essere promosse e realizzate anche in difformità dalle procedure previste dal DPR 10 ottobre 1996, n. 567.

4. Le delibere di adesione alla sperimentazione sono predisposte in modo da consentire l'individuazione del problema da affrontare, degli obiettivi da perseguire, degli strumenti, delle condizioni organizzative e delle responsabilità di attuazione, nonché delle metodologie prescelte, che possono essere differenziate in relazione alle proposte di singoli o di gruppi di insegnanti, anche in coerenza con il principio della libertà d'insegnamento. Esse prevedono le modalità di verifica, anche mediante autovalutazione, dei processi attivati e dei risultati e indicano l'eventuale preventivo di spesa, ove necessario. In aggiunta alla normale pubblicazione, è opportuno che le delibere siano comunicate alle famiglie degli alunni.

5. Le istituzioni scolastiche collocano le loro iniziative in una prospettiva di cooperazione con le altre unità scolastiche operanti sul territorio favorendo l'organizzazione di reti di scuole in senso orizzontale e verticale anche sulla base di accordi per la realizzazione di progetti comuni, di iniziative di formazione e di progetti per l'uso integrato delle risorse e dei servizi. E' comunque importante che sia assicurata la pubblicità e la circolarità delle esperienze.

6. L'utilizzazione dei docenti e del personale ATA avviene nel rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti, invece che in 5 giorni settimanali, anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

7. Nel caso in cui comportino oneri aggiuntivi, le sperimentazioni sono attuate nei limiti delle disponibilità di bilancio delle singole istituzioni scolastiche. A tal fine sono consentite le conseguenti variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

8. Le sperimentazioni di cui al presente decreto adottate dalle istituzioni scolastiche non sono soggette ad autorizzazione e sono inviate per conoscenza al Provveditore agli Studi, al Consiglio Scolastico provinciale e all'IRRSAE.

Art. 3

1. Presso ciascun Provveditorato agli studi sono costituiti «Nuclei di supporto tecnico-amministrativo all'autonomia», con il compito di sostenere, ove richiesto, le sperimentazioni deliberate dalle istituzioni scolastiche, di monitorare le iniziative realizzate, di favorire la loro diffusione e fruibilità e di promuovere la messa in rete delle esperienze.

2. Ciascun nucleo è composto in modo da garantire la presenza di tutte le competenze amministrative e tecniche, anche non appartenenti all'amministrazione scolastica, necessarie per sostenere adeguatamente le iniziative, e deve prioritariamente comprendere al suo interno docenti e dirigenti scolastici che abbiano già effettuato qualificate esperienze in merito.

3. Il nucleo deve essere composto da un numero ristretto di persone per operare con la massima rapidità e per prestare, ove richietso, la propria consulenza direttamente nelle sedi scolastiche.

4. Nelle provincie in cui sono costituiti più nuclei di supporto tecnico-amministrativo, occorre assicurare le condizioni per realizzare una pianificazione coordinata e coerente degli interventi.


Il Ministro


REGOLAMENTO IN MATERIA DI AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE


TITOLO I

Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia


CAPO I
DEFINIZIONI E OGGETTO


Art.1
(Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche)

1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alla Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 . A tal fine interagiscono tra loro e con gli enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.

2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Art.2
(Oggetto)

1. Il presente regolamento detta la disciplina generale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, individua le funzioni ad esse trasferite e provvede alla ricognizione delle disposizioni di legge abrogate.

2.Fatta eccezione delle disposizioni transitorie, si applica alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° settembre 2000.

3. Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente riconosciute entro il termine di cui al comma 2 adeguano, in coerenza con le proprie finalità, il loro ordinamento alle disposizioni del presente regolamento relative alla determinazione dei curricoli, e lo armonizzano con quelle relative all'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e alle iniziative finalizzate all'innovazione. A esse si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13.

4. Il presente regolamento riguarda tutte le diverse articolazioni del sistema scolastico, i diversi tipi e indirizzi di studio e le esperienze formative e le attività nella scuola dell'infanzia. La terminologia adottata tiene conto della pluralità di tali contesti.

CAPO II
AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA, DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO

Art. 3
(Piano dell'offerta formativa)

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.

3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.

4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.

5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

Art. 4
(Autonomia didattica)

1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:

a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8,degli spazi orari residui;
c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.

4. Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.

5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.

6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.

7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento.

Art. 5
(Autonomia organizzativa)

1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.

2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.

4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.

Art. 6
(Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo)

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro:

a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
c) l'innovazione metodologica e disciplinare;
d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;
f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.

2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista dall'articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all'articolo 11.

3. Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni attivando collegamenti reciproci, nonché con il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi; tali collegamenti possono estendersi a università e ad altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca.

Art. 7
(Reti di scuole)

1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento della proprie finalità istituzionali.

2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.

3. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.

4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà.

6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:

a) la ricerca didattica e la sperimentazione;
b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
c) la formazione in servizio del personale scolastico;
d) l'orientamento scolastico e professionale.

7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6.

8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.

9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.

CAPO III
CURRICOLO NELL'AUTONOMIA

Art. 8
(Definizione dei curricoli)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:

a) gli obiettivi generali del processo formativo;
b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;
d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo;
f) gli standard relativi alla qualità del servizio;
g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali.

2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e).

3. Nell'integrazione tra la quota nazionale del curricolo e quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalità della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

4. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.

5. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali.

6. L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto.

Art. 9
(Ampliamento dell'offerta formativa)

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti.

2. I curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative, che per la realizzazione di percorsi formativi integrati le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali.

3. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.

4. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, e accertate esperienze di autoformazione. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione.

5. Nell'ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.

Art.10
(Verifiche e modelli di certificazione)

1. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio il Ministero della pubblica istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche. Fino all'istituzione di un apposito organismo autonomo le verifiche sono effettuate dal Centro europeo dell'educazione, riformato a norma dell'articolo 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere le scuole per l'efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso l'attivazione di iniziative nazionali e locali di perequazione, promozione, supporto e monitoraggio, anche avvalendosi degli ispettori tecnici.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate.

Art. 11
(Iniziative finalizzate all'innovazione)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, anche su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, del Servizio nazionale per la qualità dell'istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, di una o più Regioni o enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento. Riconosce altresì progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell'articolo 8. Sui progetti esprime il proprio parere il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

2. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui all'articolo 8. Possono anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione.

3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere elaborate e attuate anche nel quadro di accordi adottati a norma dell'articolo 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. E' riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che promuove o riconosce le iniziative stesse.

5. Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca dei relativi decreti, le specificità ordinamentali e organizzative delle scuole riconosciute ai sensi dell'articolo 278, comma 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

CAPO IV
DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 12
(Sperimentazione dell'autonomia)

1. Fino alla data di cui all'articolo 2, comma 2, le istituzioni scolastiche esercitano l'autonomia ai sensi del decreto ministeriale n. 251 del 29 maggio 1998, i cui contenuti possono essere progressivamente modificati ed ampliati dal Ministro della pubblica istruzione con successivi decreti.

2. Le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile entro il quindici per cento del relativo monte orario annuale.

3. Nella scuola materna ed elementare l'orario settimanale, fatta salva la flessibilità su base annua prevista dagli articoli 4, 5 e 8, deve rispettare, per la scuola materna, i limiti previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 104 e, per la scuola elementare, le disposizioni di cui all'articolo 129, commi 1, 3, 4, 5, 7 e all'articolo 130 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297.

4. Le istruzioni generali di cui all'articolo 21, commi 1 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono applicate in via sperimentale e progressivamente estese a tutte le istituzioni scolastiche dall'anno finanziario immediatamente successivo alla loro emanazione.

Art. 13
(Ricerca metodologica)

1. Fino alla definizione dei curricoli di cui all'articolo 8 si applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche possono contribuire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze.

2. Il Ministero della pubblica istruzione garantisce la raccolta e lo scambio di tali ricerche ed esperienze, anche mediante l'istituzione di banche dati accessibili a tutte le istituzioni scolastiche.

TITOLO II
Funzioni amministrative e gestione del servizio di istruzione

CAPO I
ATTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI

Art. 14
(Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche)

1. A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica. Per l'esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di cui all'articolo 15 e a quelle di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le istituzioni scolastiche utilizzano il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione. Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente regolamento.

2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma dell'articolo 4 del regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni.

3. Per quanto attiene all'amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni e alle modalità di definizione e di stipula dei contratti di prestazione d'opera di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le istituzioni scolastiche provvedono in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 21, commi 1 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che può contenere deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato, nel rispetto dei principi di universalità, unicità e veridicità della gestione e dell'equilibrio finanziario. Tale regolamento stabilisce le modalità di esercizio della capacità negoziale e ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dell'attività negoziale medesima, nonché modalità e procedure per il controllo dei bilanci della gestione e dei costi.

4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad esse affidati, per garantire all'utenza un efficace servizio. Assicurano comunque modalità organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi. Le istituzioni scolastiche concorrono, altresì, anche con iniziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento. culturale e professionale del relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal presente regolamento.

5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in materia di articolazione territoriale della scuola. Tali competenze sono esercitate a norma dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.

6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15. Ove allo scadere del termine di cui al comma 1 non sia stato ancora adottato il regolamento di contabilità di cui al comma 3, nelle more della sua adozione alle istituzioni scolastiche seguitano ad applicarsi gli articoli 26, 27, 28 e 29 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

7. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.

Art. 15
(Competenze escluse)

1. Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento:

a) la formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola istituzione scolastica;
b) reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di istituto;
d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale; comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;
e) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 14, comma 2.

2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.

Art. 16
(Coordinamento delle competenze)

1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.

2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.

3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.

4. Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico.

5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità.

6. Il servizio prestato dal personale della scuola ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), purchè riconducibile a compiti connessi con la scuola, resta valido a tutti gli effetti come servizio di istituto.

TITOLO III
Disposizioni finali

CAPO I
ABROGAZIONI

Art.17
(Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate)

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono abrogate con effetto dal 1° settembre 2000, le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
articolo 5, commi 9, 10 e 11; articolo 26; articolo 27, commi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20; articolo 28, commi 1, 2, 3,4 ,5, 6, 7 limitatamente alle parole "e del consiglio scolastico distrettuale", 8 e 9; articolo 29, commi 2, 3, 4, 5; articolo 104, commi 2, 3 e 4; articoli 105 e 106; articolo 119, commi 2 e 3; articolo 121; articolo 122, commi 2 e 3; articolo 123; articoli 124, 125 e 126; articolo 128, c. 2, 5, 6, 7, 8 e 9; articolo 129, commi 2, 4 limitatamente alla parola "settimanale" e 6; articolo 143, comma 2; articoli 144, 165, 166, 167, 168; articolo 176, commi 2 e 3; articolo 185, commi 1 e 2; articolo 193, comma 1, limitatamente alle parole "e ad otto decimi in condotta"; articoli 193 bis e 193 ter ; articoli. 276, 277, 278, 279, 280 e 281; articolo 328, commi 2, 3, 4, 5 e 6; articoli 329 e 330; articolo 603.

2. Resta salva la facoltà di emanare, entro l'1 settembre 2000 regolamenti che individuino eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con le norme del presente regolamento.

3.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.