IL PARLAMENTO
 

La Costituzione definisce l’Italia come una REPUBBLICA DEMOCRATICA PARLAMENTARE DIVISA IN DUE ORGANI

CAMERA DEI DEPUTATI                                                             SENATO DELLA REPUBBLICA
630 deputati eletti a suffragio                                                                 315 senatori + ex presidenti della Repubblica
universale diretto                                                                                 + 5 senatori a vita
                                                                                                                               (durata di 5 anni)




POTERE LEGISLATIVO

- Potere di REVISIONE COSTITUZIONALE
- Potere di ELEZIONE del PRESIDENTE
- Potere di FIDUCIA al GOVERNO nominato dal Capo dello Stato
- Potere di GUERRA
- Potere di ISPEZIONE su qualsiasi materia di pubblico interesse
- Potere di COORDINAMENTO delle autonomie territoriali

STORIA

- La necessità per il sovrano di contrattare con i feudatari portò alla formazione in tutta Europa di assemblee capaci condizionare in qualche misura il potere regio.
- Acquistò sempre più importanza e fu in Inghilterra che, attraverso lotte secolari, queste assemblee riuscirono ad affermare sempre più saldamente la loro autorità.
- Punto cruciale è nel XVII sec. la lotta che la borghesia (rappresentata dalla Camera dei Comuni)che portò avanti contro la pretesa aristocratica degli Stuart.
- 1689. Emanazione del Bill Of Rights, con cui si stabiliva che il re non potesse controllare gli Statuti emanati dal Parlamento, che inoltre controllava i bilanci dell’autorità regia.
- Oggigiorno quasi tutti i paesi del mondo hanno un Parlamento. Dove però è presente un partito unico (Asia, Sud America, …) si ridimensionano notevolmente le norme che garantiscono la giustizia e l’equità.
 

FUNZIONI

- Funzione LEGISLATIVA
- Funzione di CONTROLLO
- Funzione d’INCHIESTA sulle amministrative
- Funzione di INDIRIZZO POLITICO
- Funzione di APPROVARE (o meno) i GOVERNI
 

BICAMERALISMO DEL PARLAMENTO

Il sistema bicamerale italiano viene definito paritario o perfetto, per via dei pari poteri conferiti alle due Camere.

Il Parlamento italiano rimane costantemente separato, se non in casi eccezionali.

Per decreto della Costituzione le due Camere si riuniscono per:
- l’elezione del Presidente della Repubblica e ricezione del giuramento;
- l’elezione dei 5 giudici della Corte Costituzionale e la votazione dell’elenco dei cittadini da sorteggiare membri aggregati della Corte per giudicare sulle accuse costituzionali;
- l’elezione di 1/3 dei componenti del Consiglio della Magistratura;
- porre in stato d’accusa il Presidente della Repubblica per alto tradimento o attentato alla Costituzione.

La Presidenza delle Camere riunite spetta al Presidente della Camera dei Deputati, che applica il regolamento di quest’ultima.

I membri delle Camere in riunione sono costituiti dai deputati e i senatori in carica permanente e da rappresentanti delle regioni (tre per regione tranne Molise, 2, e Val D’Aosta, 1), eletti dai Consigli Regionali.

Altri modelli di bicameralismo sono:
- modello inglese, con una  camera elettiva e l’altra vitalizia o di nomina regia. Esso veniva visto, nel secolo precedente, come un eccellente compromesso tra le istanze democratiche di cui era interprete la Camera elettiva e il tradizionale potere del re e della nobiltà di cui era interprete la cosiddetta Camere Alta;
- modello giacobino, affermatosi negli anni più roventi della rivoluzione francese: tutto il potere veniva concentrato in un'unica Camera, interprete diretta della volontà nazionale e rispetto alla quale anche gli altri poteri dello Stato rivestono il ruolo di semplici esecutori;
- modello federale, vigente negli Stati Uniti e costituito da due camere elettive (Camera dei Rappresentanti e Senato). Mentre la prima gode di maggiori poteri, in quanto rispecchia direttamente la volontà nazionale, la seconda riveste un ruolo di minore importanza, poichè i suoi membri sono due per ogni stato appartenente alla federazione, senza distinzioni in base alla sua grandezza o alla sua popolazione
 

SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE

La durata del Parlamento è in genere sufficientemente lunga da garantirne la stabilità. Non mancano i casi (vedi i paesi in cui vige il sistema socialista), tuttavia, in cui il Parlamento rimane in carica per poco tempo, a causa dell’esigenza di un puntuale raccordo tra organo elettivo e corpo elettorale.

Lo scioglimento delle due Camere in Italia può essere decretato
- dal Capo dello Stato;
- attraverso una votazione delle Camere stesse, quando ad esempio consultazioni elettorali o referendum abbiano dimostrato che le Camere, o una di esse, non rispecchiano nelle loro composizione gli orientamenti politici del paese;
ed il suo scopo è di
- ristabilire la corrispondenza tra Parlamento e elettori
- evitare l’immobilità delle istituzioni quando il Parlamento non riesce ad esprimere una maggioranza.