La Costituzione definisce l’Italia come una REPUBBLICA DEMOCRATICA PARLAMENTARE DIVISA IN DUE ORGANI
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA
630 deputati eletti a suffragio
315 senatori + ex presidenti della Repubblica
universale diretto
+ 5 senatori a vita
(durata di 5 anni)
POTERE LEGISLATIVO
- Potere di REVISIONE COSTITUZIONALE
- Potere di ELEZIONE del PRESIDENTE
- Potere di FIDUCIA al GOVERNO nominato dal Capo dello Stato
- Potere di GUERRA
- Potere di ISPEZIONE su qualsiasi materia di pubblico interesse
- Potere di COORDINAMENTO delle autonomie territoriali
STORIA
- La necessità per il sovrano di contrattare con i feudatari
portò alla formazione in tutta Europa di assemblee capaci condizionare
in qualche misura il potere regio.
- Acquistò sempre più importanza e fu in Inghilterra
che, attraverso lotte secolari, queste assemblee riuscirono ad affermare
sempre più saldamente la loro autorità.
- Punto cruciale è nel XVII sec. la lotta che la borghesia (rappresentata
dalla Camera dei Comuni)che portò avanti contro la pretesa aristocratica
degli Stuart.
- 1689. Emanazione del Bill Of Rights, con cui si stabiliva che il
re non potesse controllare gli Statuti emanati dal Parlamento, che inoltre
controllava i bilanci dell’autorità regia.
- Oggigiorno quasi tutti i paesi del mondo hanno un Parlamento. Dove
però è presente un partito unico (Asia, Sud America, …) si
ridimensionano notevolmente le norme che garantiscono la giustizia e l’equità.
FUNZIONI
- Funzione LEGISLATIVA
- Funzione di CONTROLLO
- Funzione d’INCHIESTA sulle amministrative
- Funzione di INDIRIZZO POLITICO
- Funzione di APPROVARE (o meno) i GOVERNI
BICAMERALISMO DEL PARLAMENTO
Il sistema bicamerale italiano viene definito paritario o perfetto, per via dei pari poteri conferiti alle due Camere.
Il Parlamento italiano rimane costantemente separato, se non in casi eccezionali.
Per decreto della Costituzione le due Camere si riuniscono per:
- l’elezione del Presidente della Repubblica e ricezione del giuramento;
- l’elezione dei 5 giudici della Corte Costituzionale e la votazione
dell’elenco dei cittadini da sorteggiare membri aggregati della Corte per
giudicare sulle accuse costituzionali;
- l’elezione di 1/3 dei componenti del Consiglio della Magistratura;
- porre in stato d’accusa il Presidente della Repubblica per alto tradimento
o attentato alla Costituzione.
La Presidenza delle Camere riunite spetta al Presidente della Camera dei Deputati, che applica il regolamento di quest’ultima.
I membri delle Camere in riunione sono costituiti dai deputati e i senatori in carica permanente e da rappresentanti delle regioni (tre per regione tranne Molise, 2, e Val D’Aosta, 1), eletti dai Consigli Regionali.
Altri modelli di bicameralismo sono:
- modello inglese, con una camera elettiva e l’altra vitalizia
o di nomina regia. Esso veniva visto, nel secolo precedente, come un eccellente
compromesso tra le istanze democratiche di cui era interprete la Camera
elettiva e il tradizionale potere del re e della nobiltà di cui
era interprete la cosiddetta Camere Alta;
- modello giacobino, affermatosi negli anni più roventi della
rivoluzione francese: tutto il potere veniva concentrato in un'unica Camera,
interprete diretta della volontà nazionale e rispetto alla quale
anche gli altri poteri dello Stato rivestono il ruolo di semplici esecutori;
- modello federale, vigente negli Stati Uniti e costituito da due camere
elettive (Camera dei Rappresentanti e Senato). Mentre la prima gode di
maggiori poteri, in quanto rispecchia direttamente la volontà nazionale,
la seconda riveste un ruolo di minore importanza, poichè i suoi
membri sono due per ogni stato appartenente alla federazione, senza distinzioni
in base alla sua grandezza o alla sua popolazione
SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE
La durata del Parlamento è in genere sufficientemente lunga da garantirne la stabilità. Non mancano i casi (vedi i paesi in cui vige il sistema socialista), tuttavia, in cui il Parlamento rimane in carica per poco tempo, a causa dell’esigenza di un puntuale raccordo tra organo elettivo e corpo elettorale.
Lo scioglimento delle due Camere in Italia può essere decretato
- dal Capo dello Stato;
- attraverso una votazione delle Camere stesse, quando ad esempio consultazioni
elettorali o referendum abbiano dimostrato che le Camere, o una di esse,
non rispecchiano nelle loro composizione gli orientamenti politici del
paese;
ed il suo scopo è di
- ristabilire la corrispondenza tra Parlamento e elettori
- evitare l’immobilità delle istituzioni quando il Parlamento
non riesce ad esprimere una maggioranza.