PRESENTAZIONE

Lo Statuto in commento puo' rappresentare una buona base di partenza per i colleghi che si trovino dinanzi alla necessita' di dover adeguare l'ordinamento interno dei propri Comuni alle recentissime innovazioni legislative in materia di EE.LL.  Ritengo che questo schema di Statuto possa ben adattarsi a tutti i Comuni Siciliani di dimensioni ridotte (sino a 5000 ab.) e, con qualche accorgimento ,anche a quelli medio-piccoli(sino a 10000 ab.). Inutile sottolineare che lo Statuto rappresenta e configura il modus agendi di una data comunita',avente caratteristiche proprie e spesso diverse da quelle di paesi limitrofi; ne consegue che ogni statuto debba fotografare la propria realta',ed essere peculiare e significativo per quella comunita'. Il mio, pertanto, vuole solo essere un contributo ed un aiuto per quei colleghi che dovranno accingersi ad un lavoro di riordino dei propri ordinamenti. Personalmente ritengo che lo statuto, non a caso atto fondamentale, debba essere costruito e vissuto non come adempimento amministrativo, bensi' quale base legittimante di uno sviluppo locale . A tutti auguro un buon lavoro!!                                                                              

                                                                                                    PIERO  AMOROSIA

 

STATUTO COMUNALE

TITOLO I

IL COMUNE DI CAMASTRA

Art.1

(Il Comune)

1. Il Comune di Camastra, di seguito chiamato Comune, è costituito dalla comunità

e dal territorio di Camastra.

 

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq.16,19 e confina con i territori dei Comuni di Naro, Licata e Palma di Montechiaro .

 

3. Il Comune ha il proprio stemma e il gonfalone su cui vengono rappresentati una Torre, un cane ed un leone.

 

4. Il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze e, comunque, ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune a una particolare iniziativa.

 

5. La giunta comunale può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse

 

6. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Corso Vittorio Veneto.

 

Art. 2

(Autonomia Statutaria)

 

1. Lo Statuto Comunale, di seguito chiamato Statuto, è la fonte normativa primaria dell’ordinamento comunale che, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione del Comune e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

 

2. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina dell’esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono

limite inderogabile per l’autonomia normativa dei comuni . L’entrata in vigore di

nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

 

  1. Il Comune, nel rispetto della sua autonomia di azione, ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri enti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.

 

Art. 3

( Autonomia regolamentare )

 

1. Nell’ambito dei principi fissati dalla legge, ed in osservanza delle disposizioni del presente Statuto, il Comune adotta regolamenti per la disciplina delle materie e delle funzioni di propria competenza.

2. La competenza circa l’adozione, la modifica e l’abrogazione è attribuita al Consiglio Com.le, salvo quanto previsto al successivo art. 25.

 

Art. 4

(Principi e finalità)

 

1. Il Comune ispira la sua azione ai principi che mirano a rimuovere gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui e a promuovere una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale.

 

2. Ai fini della promozione e del perseguimento dello sviluppo civile, economico e sociale della comunità locale, il Comune nel rispetto delle competenze e delle leggi vigenti può sviluppare rapporti con altri popoli, altre pubbliche amministrazioni e altri enti, pubblici e privati, per attività di comune interesse.

 

3. Il Comune collabora con lo stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti e istituzioni, nazionali ed internazionali, che hanno competenza su materie di interesse locale per lo studio e la ricerca di soluzioni a problematiche relative alla popolazione locale.

 

4. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può decidere gemellaggi con uno o più comuni nazionali ed internazionali al fine di incrementare la pace, la solidarietà e la conoscenza tra i popoli, assumendo le conseguenti spese di rappresentanza nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

 

 

Art. 5

 

( Albo Pretorio )

 

  1. Un apposito spazio del Palazzo Civico è destinato ad " Albo Pretorio " per la pubblicazione di atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

 

2.La pubblicazione deve garantire l’integralità, l’accessibilità e la facilità di lettura.

 

3.Le deliberazioni, le determinazioni, nonché tutti gli atti monocratici di natura gestionale ricevono adeguata pubblicazione mediante affissione di copia integrale di esse all’Albo dell’Ente, per gg. 15 consecutivi decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data dell’atto, salvo specifiche disposizioni di legge.

 

4. Il Segretario dell’Ente è responsabile della pubblicazione, e si avvale della collaborazione del Messo com.le in ordine alle attestazioni di avvenuta pubblicazione.

 

 

 

Art. 6

 

(Funzioni)

 

 

 

1.Il Comune, nell’ambito dell’autonomia riconosciuta dall’ordinamento giuridico, è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

 

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

 

3. il Comune esercita, altresì, le funzioni attribuite dallo stato e dalla regione, in osservanza del principio di sussidiarietà.

 

 

 

 

 

Art. 7

 

(Organi)

 

 

 

1. Sono organi del Comune: il consiglio comunale, la giunta comunale e il Sindaco.

 

2. Il Comune promuove ed assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali propri, nonché degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.

 

3. La durata in carica degli organi comunali è fissata dalla legge in cinque anni.

 

 

 

 

 

 

Art. 8

 

(Consiglio Comunale)

 

 

 

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

 

2. Il consiglio comunale è presieduto dal suo Presidente, in caso di sua assenza è presieduto dal vice Presidente. In mancanza di entrambi, la presidenza della seduta è assunta dal Consigliere più anziano.

 

3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nel regolamento del consiglio comunale.

 

4. Il regolamento del consiglio comunale, approvato a maggioranza assoluta, prevede le modalità di funzionamento dell’organo, determina le modalità per fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie e la disciplina della gestione delle risorse assegnate anche per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

 

5. Il medesimo regolamento disciplina, altresì, la costituzione, i poteri ed il ruolo dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di garanzia, di inchiesta e di studio. Le commissioni devono essere composte con criterio proporzionale. La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia, se costituite, deve essere attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

 

6. Le adunanze consiliari, di norma, sono pubbliche e hanno luogo nella sala della sede municipale all’uopo destinata. Possono svolgersi in altra sede nei casi previsti dal regolamento del consiglio comunale. Il medesimo regolamento stabilisce, inoltre, i casi in cui è necessaria la seduta segreta al fine di garantire la libertà di espressione dei consiglieri e la riservatezza delle persone interessate.

 

  1. Alle sedute del consiglio comunale possono partecipare, senza diritto di voto, Il Sindaco, la Giunta Comunale, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.

 

Art. 9

 

( Convocazione del Consiglio Comunale )

 

1. La convocazione dei consiglieri deve essere disposta dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti contenenti le questioni iscritte all’ordine del giorno, da consegnarsi al domicilio o nel diverso luogo comunicato dal consigliere interessato. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

 

  1. La prima convocazione del Consiglio è disposta con i criteri e le modalita’ stabilite dalla legge. Al Consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, spettera’ la presidenza provvisoria dell’assemblea fino all’elezione del Presidente.
  2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale dopo le operazioni di giuramento, convalida e surroga, con la maggioranza assoluta di voti nella prima votazione; è richiesta, invece, la maggioranza semplice nella seconda votazione. Il Consiglio, nella medesima seduta, elegge altresì un vice Presidente.

     

  3. Le sedute del consiglio comunale possono essere di prima o di seconda convocazione. Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati. Per la validità delle sedute di seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo alla stessa ora, è richiesta la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati. E’ fatto, comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da norme di legge vigenti.

 

 

 

4. A tutela dei diritti delle opposizioni, l’avviso della convocazione deve contenere la data della seconda convocazione, nonché l’avviso che, nel caso in cui in prima convocazione non venga raggiunto il quorum necessario la seduta viene sospesa per un’ora; se alla ripresa permane la mancanza del numero legale richiesto per la prima convocazione, la seduta avverrà in seconda convocazione.

 

5. Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

 

6. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per la riunione mentre quelle straordinarie almeno tre giorni lavorativi prima.

 

7. In caso di eccezionale urgenza il consiglio comunale può essere convocato con un anticipo di almeno 24 ore.

 

8. L’elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del consiglio comunale deve essere pubblicato nell’albo pretorio lo stesso giorno in cui viene consegnato ai consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più ampia presenza dei cittadini ai lavori consiliari.

 

9. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al precedente comma i e deve essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta. In tale caso, qualora il consiglio non ne ravvisasse l’opportunità o l’urgenza della trattazione, può rinviare la deliberazione

alla seduta successiva.

 

10. L’elenco degli argomenti da trattare nelle sedute convocate d’urgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti all’ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati all’albo pretorio almeno 24 ore prima della riunione.

 

11. I fascicoli inerenti le proposte di deliberazioni e la relativa documentazione, saranno posti in visione ai consiglieri comunali almeno cinque giorni prima della seduta di convocazione, in caso di sessione ordinaria, ridotte a tre giorni nel caso di sessione straordinaria.

 

 

 

Art. 10

 

(Consiglieri Comunali)

 

 

 

1. L’entrata in carica, la surrogazione, le dimissioni, la supplenza, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge.

 

2. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l’intera comunità. Hanno il dovere di partecipare alle riunioni del consiglio comunale e delle commissioni consiliari e comunali di cui fanno parte.

 

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e gli atti in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. L’esercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per l’accesso agli atti e per il funzionamento del consiglio comunale.

 

4. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio. La proposta di deliberazione, redatta dal consigliere, è trasmessa al Presidente che la iscrive all’ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale dopo che l’ufficio competente ne ha concluso l’istruttoria. Il diritto di iniziativa si esercita anche mediante presentazione di emendamenti scritti su proposte di deliberazione all’esame del consiglio comunale.

 

5. Ogni consigliere può rivolgere al Sindaco e agli assessori comunali interrogazioni su problematiche di competenza dell’amministrazione comunale ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il regolamento del consiglio comunale disciplina le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte.

 

6. Per l’esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni sono attribuiti ai consiglieri comunali le indennità, i compensi e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

 

  1. I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

 

8. Un quinto dei Consiglieri Comunali può richiedere la convocazione del Consiglio su argomenti di competenza dell’Organo medesimo. In tal caso, il Presidente dovrà provvedervi entro giorni 20 decorrenti dall’assunzione al protocollo dell’ente della relativa richiesta. In caso di inerzia del Presidente, si osserveranno le norme di settore vigenti.

 

 

 

 

 

Art.11

 

( Forme di garanzia o di partecipazione delle minoranze )

 

 

  1. Il C.C. può istituire, nel suo seno, commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; in tal caso la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
  2.  

     

  3. Le modalità di funzionamento e di costituzione di dette commissioni saranno stabilite dal Regolamento del consiglio comunale.
  4.  

     

  5. Per gruppo di opposizione si intende quel gruppo appartenente ad una lista elettorale diversa da quella del Sindaco in carica.
  6.  

     

     

     

     

    Art.12

     

     

    (Gruppi consiliari)

     

     

     

    1.I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al segretario comunale unitamente all’indicazione del nominativo del capogruppo.

     

    2. I gruppi Consiliari possono essere costituiti dal numero minimo di un componente se originati, nella denominazione e nella composizione, da una lista elettorale, o se formati da candidati alla carica di Sindaco risultati non eletti.

    3. I gruppi consiliari devono essere costituiti dal numero minimo di tre componenti se originati da diversa collocazione politica dei consiglieri rispetto alle liste elettorali, o da variazioni interne ai gruppi intervenute nel corso del mandato.

     

     

    4. Qualora non si eserciti tale facoltà , i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

     

    5. E’ istituita la conferenza dei capigruppo, anche allo scopo di fornire ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri comunali un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio comunale.

     

    6. La convocazione della conferenza avviene senza particolari formalità e le relative decisioni sono assunte a maggioranza relativa dei presenti, indipendentemente dal loro numero.

     

    7. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni della conferenza dei capigruppo sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

     

     

     

     

    Art. 13

     

    (Decadenza dalla carica)

     

     

     

    1. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del consiglio comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale scopo, il Presidente a seguito dell’avvenuto accertamento della terza assenza consecutiva non giustificata, provvede con propria comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241, a comunicare al consigliere interessato l’avvio del procedimento amministrativo.

     

    2. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento della medesima.

     

    3. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio comunale esamina gli atti e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Art. 14

     

    (Sindaco)

     

     

     

    1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione.

     

    2.Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite al Comune.

     

    3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione. Analogo giuramento dovra’ essere prestato dal vice-sindaco per tutti i casi di sostituzione permanente del Sindaco.

     

     

  7. Il Sindaco può delegare singole attività ad assessori e consiglieri comunali. Ad essi può conferire anche l’incarico di rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente.

 

5. Distintivo del Sindaco e’ la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

 

 

Art. 15

 

(Cessazione dalla carica)

 

 

 

1. Il Sindaco dura in carica sino alla elezione del successore. Nelle more intercorrenti tra la scadenza naturale del mandato ed il subentro del successore,potra’ compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

 

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni, o decesso del Sindaco, la giunta comunale decade, mentre il C.C. rimane in carica fino a nuove elezioni.

 

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco sono immediatamente esecutive ed irrevocabili,non necessitano di presa d’atto, e dovranno essere comunicate dal Segretario Comunale al CO.RE.CO.,al consiglio comunale ed all’Assessorato Regionale degli Enti Locali.

 

Art. 16

 

(Impedimento permanente del Sindaco)

 

1. L’impedimento permanente del Sindaco, quando non è oggettivamente riscontrabile da parte del consiglio comunale, viene accertato da una commissione di tre persone nominata dalla giunta comunale e composta da soggetti estranei all’amministrazione comunale, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

 

2. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi provvede sentita la conferenza dei capigruppo.

 

3. La commissione nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla nomina, relaziona al consiglio comunale sulle ragioni dell’impedimento.

 

4. Il consiglio comunale si pronuncia sulla relazione in seduta segreta entro dieci giorni dalla sua presentazione

 

Art. 17

 

(Linee programmatiche di mandato)

 

 

1. Con le modalità previste dalla legge, il Sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

 

2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate nel regolamento del consiglio comunale.

 

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente agli adempimenti di cui all’art. 193 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, il consiglio comunale provvede a verificare l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori comunali. In tale occasione è facoltà del Sindaco e dei singoli consiglieri proporre al consiglio comunale l’approvazione di modifiche ed integrazioni delle linee programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero emergere nel corso del mandato.

 

 

 

Art. 18

 

(Mozione di sfiducia)

 

 

 

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

 

 

2. Il Sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con la maggioranza dei 4/5 dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

 

  1. Se la mozione viene approvata si procede alla cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta com.le, e si procede, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore agli EE.LL., alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune, nonché all’amministrazione dell’Ente ex art. 11 L.R. 11/9/1997 n° 35.

 

Art. 19

 

(Vicesindaco)

 

 

 

1. Il Sindaco procede alla nomina del vicesindaco con il medesimo decreto di nomina della giunta comunale.

 

2. L’incarico di vicesindaco può essere in qualsiasi momento revocato dal Sindaco.

 

3. Il vicesindaco è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza.o impedimento; in tali casi, la delega opera automaticamente.

 

 

4. Il vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco anche nel caso di una sua sospensione dall’esercizio della funzione e in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

 

5. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall’assessore comunale più anziano di età.

 

 

 

Art. 20

 

(Nomina della Giunta Comunale)

 

 

 

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a cinque .

 

2 Il Sindaco nomina gli assessori, decidendone il numero esatto, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

 

  1. Ad essi il Sindaco può conferire la cura di settori specifici di governo o specifiche deleghe nelle materie di sua competenza, compresa la firma di atti. Il rilascio delle deleghe da parte del Sindaco deve essere comunicato al consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge e ne deve essere data adeguata informazione ai cittadini.
  2.  

     

  3. La legge determina i casi di decadenza, rimozione e sospensione della giunta comunale.
  4.  

  5. Il Sindaco comunica al consiglio comunale la nomina della Giunta entro 10 giorni dall’insediamento, oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più assessori.

 

6.Gli assessori partecipano alle sedute di consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto e possono presentare proposte ed emendamenti nelle materie di propria competenza.

 

7.I singoli assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca, decadenza e impedimento permanente,

 

  1. Le dimissioni sono presentate alla segreteria per iscritto e divengono operative dal momento della presentazione.

 

 

9.La revoca dalla carica di assessore è decretata dal Sindaco. Egli deve in tal caso, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il Consiglio comunale può esprimere valutazioni rilevanti ai fini della consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del Sindaco.

 

10.La decadenza è dichiarata dal Sindaco nei casi previsti dalla legge.

E’, altresì,causa di decadenza la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della giunta.

 

11. Alla sostituzione degli assessori cessati dalla carica provvede il Sindaco, con provvedimenti propri che sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all’Assessorato regionale degli enti locali.

La cessazione dalla carica di Sindaco, per qualsiasi motivo comporta la cessazione dalla carica dell’intera giunta.

 

 

Art 21

(Competenze della Giunta Comunale)

 

 

  1. La giunta comunale esercita le funzioni conferitele dalla legge, dai regolamenti comunali e dallo Statuto.
  2.  

  3. La giunta comunale collabora con il Sindaco nell’esercizio delle funzioni di governo, anche per l’attuazione degli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale, e si esprime attraverso deliberazioni collegiali alle quali concorrono gli assessori comunali.

 

3. La giunta adotta gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.

 

4. In particolare, la giunta adotta il piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi e i programmi da attuare, li assegna ai responsabili dei servizi con le relative risorse, verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione dei responsabili agli indirizzi impartiti.

 

5.La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

 

  1. I verbali delle sedute sono sottoscritti da chi presiede la seduta, dall’assessore anziano e dal Segretario Comunale.

 

7. Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, le deliberazioni della G.C. sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari, nonche’ in copia integrale per le materie specificate dall’art.4, comma 3, L.R. 23/97.

 

 

 

 

Art. 22

 

(Funzionamento della Giunta Comunale)

 

 

1. La giunta comunale è convocata dal Sindaco senza alcuna particolare formalità. Il Sindaco determina gli oggetti all’ordine del giorno della seduta. Gli assessori comunali possono chiedere l’inserimento all’ordine del giorno di argomenti di loro competenza.

 

2. La giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.

 

3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della giunta e assicura l’unità dell’indirizzo politico amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

 

4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il vicesindaco o, in caso di sua contemporanea assenza, l’assessore anziano. L’anzianità tra gli assessori è determinata dall’età.

 

5. Alle sedute della giunta comunale possono partecipare se richiesti, senza diritto di voto, consiglieri comunali, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.

 

6. Nel caso in cui la G.C. sia formata da n. 6 componenti, incluso il Sindaco, per la validità delle relative sedute sarà richiesta la presenza di almeno 4 componenti, e le relative proposte di deliberazioni non si riterranno approvate se non riporteranno il voto favorevole di almeno 4 componenti.

 

 

Art. 23

 

(Verbali degli organi collegiali)

 

 

  1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese, a maggioranza dei presenti, salvo diversi quorum previsti dalla legge. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

 

 

2. L’istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione avviene attraverso i responsabili degli uffici. La proposta deve essere corredata con i pareri prescritti dalla normativa vigente e con gli allegati che il consiglio è chiamato ad approvare. Ogni allegato deve essere sottoscritto dall’autore che in tale modo se ne assume ogni responsabilità circa il suo contenuto.

 

3.Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

 

4. La proposta di deliberazione consiliare, corredata con i prescritti pareri e gli eventuali allegati, è depositata a libera visione e consultazione degli interessati a partire dal giorno in cui viene consegnato l’avviso di convocazione della seduta. Nel caso di proposta di deliberazione giuntale il deposito è effettuato di norma lo stesso giorno in cui si riunisce la giunta comunale.

 

5.La proposta di deliberazione è sottoposta a votazione previa lettura. E’ fatta salva la possibilità di chiedere la lettura della sola parte dispositiva.

 

6. Il componente dell’organo deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di suoi parenti e affini sino al quarto grado, ad eccezione dei provvedimenti normativi di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra la deliberazione e gli interessi dell’amministratore o di suoi parenti o affini.

 

7. Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi è computato nel numero dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

 

8. Il verbale della deliberazione riproduce il contenuto della proposta con la indicazione delle modifiche ed integrazioni apportate dall’organo deliberante. E’ completato con gli elementi necessari al perfezionamento dell’atto pubblico amministrativo, tra i quali l’esito della votazione e i nominativi dei componenti astenuti o che nelle votazioni palesi hanno votato contro l’approvazione dell’atto.

 

9. Il segretario comunale redige il verbale della seduta del consiglio comunale sostanzialmente e sinteticamente descrivendo ogni fatto o avvenimento che abbia avuto luogo nel corso della discussione dell’ordine del giorno e inserendo gli interventi dei consiglieri comunali in merito ai singoli atti deliberati e qualsiasi dichiarazione o documento da essi espressamente richiesti, purché attinenti agli argomenti discussi. Nel verbale della seduta sono richiamate, mediante il riferimento all’oggetto e alla numerazione, le deliberazioni formalmente assunte dal consiglio comunale.

 

10 L’originale del verbale della seduta del consiglio comunale è sottoscritto dal segretario comunale e da chi, a norma di legge o di Statuto, ha presieduto la seduta, nonché dal Consigliere anziano. Le relative copie sono dichiarate conformi all’originale dal segretario comunale o dal dipendente dell’ufficio segreteria da lui delegato.

 

 

 

TITOLO II

 

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

 

 

 

Art. 24

 

(Principi e criteri organizzativi)

 

 

 

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi.

 

2. Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

 

3. La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal consiglio e dalla giunta comunale.

 

4. La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi, di funzionari dell’area direttiva o equivalente o di alta specializzazione individuati nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti.

 

5. L’esercizio della rappresentanza del Comune negli atti di gestione viene attribuita al Direttore Generale, al segretario comunale o al responsabile di ufficio o servizio a seconda della rispettiva competenza nella materia trattata.

 

6. L’esercizio della rappresentanza in giudizio del Comune, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, è attribuita dal Sindaco, al segretario comunale, al Direttore Generale o al responsabile di ufficio o servizio, a seconda della rispettiva competenza professionale nella materia oggetto della lite.

 

7. Resta affidata al Sindaco la rappresentanza in giudizio nelle liti promosse avverso atti degli organi istituzionali del Comune.

 

8. La giunta comunale, nell’interesse generale del Comune, può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.

 

 

 

 

Art. 25

 

(Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

 

 

 

1. La giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, approva il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

 

2. Il regolamento sull’ordinamento stabilisce la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per il funzionamento degli uffici, il ruolo del segretario comunale e del direttore generale, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun responsabile di ufficio o servizio e dei rispettivi sostituti, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale, il segretario comunale e gli organi elettivi.

 

3. Il medesimo regolamento individua gli uffici e i servizi a cui deve essere preposto un responsabile con funzioni dirigenziali, individua i loro sostituti in caso di assenza ed elenca, in maniera esemplificativa, le specifiche competenze dei responsabili in materia di personale dipendente, di entrate, di appalti, di sottoscrizione di contratti, di ordinanze, di concessioni, di autorizzazioni, di certificazioni e di atti comunque definiti di gestione.

 

4. Il medesimo regolamento può attribuire competenze e funzioni gestionali su specifiche materie al segretario comunale.

 

5. Il regolamento disciplina, altresì, le modalità, i limiti ed i criteri con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato di diritto pubblico per dirigenti, alte specializzazioni, ovvero per la copertura dei posti di responsabili delle posizioni organizzative; tali contratti non potranno avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.

 

 

 

 

Art. 26

 

(Segretario Comunale)

 

 

 

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all’Albo dei Segretari Comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

 

2. La nomina a segretario del Comune ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco, che lo nomina. Il segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.

 

3. Il segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, per violazioni gravi e reiterate di doveri d’ufficio,debitamente documentate e circostanziate, ed in garanzia del principio del contraddittorio,con facolta’ per il Segretario Comunale di presentare proprie controdeduzioni. E’ illegittima la revoca fondata sulla semplice cessazione del rapporto fiduciario ,o in cui non siano indicate le motivazioni dell’anticipata risoluzione del rapporto o ,infine, qualora la revoca non trovi giustificazione nel mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici dell’ente a causa di gravi e ripetute violazioni dei doveri d’ufficio da parte del Segretario.

E’ parimenti illegittima la revoca del Segretario Comunale adottata dal Sindaco neo-eletto nei primi sessanta giorni del proprio mandato.

4. Il segretario comunale svolge le funzioni che la normativa vigente gli attribuisce. Lo statuto comunale, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi ed il Sindaco possono attribuirgli ulteriori competenze, anche gestionali, che non siano espressamente attribuiti ad altri responsabili.

 

5. Per l’esercizio delle sue funzioni il segretario comunale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.

 

6. Il segretario comunale può delegare le proprie funzioni purché non vi ostino la legge, lo Statuto, i regolamenti o le direttive del Sindaco.

 

 

 

 

Art. 27

 

(Direttore Generale)

 

 

 

1. E’ consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione con altri comuni con le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

 

2. La nomina è fatta con contratto a tempo determinato secondo criteri di professionalità stabiliti dalla convenzione.

 

3. Al di fuori del caso di cui al comma 1, le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al segretario del Comune.

 

4. Il direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

 

 

 

5.Il direttore generale svolge le funzioni che la legge, lo Statuto, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi o gli atti di indirizzo assunti dagli organi comunali gli attribuiscono.

 

6.Per l’esercizio delle sue funzioni il direttore generale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.

 

7. Al segretario comunale incaricato delle funzioni di direttore generale competera’ un’indennita’ di responsabilita’ nella misura determinata dal c.c.n.l. di categoria dei segretari comunali e provinciali.

 

 

 

Art. 28

 

(Responsabili degli uffici e dei servizi)

 

 

 

1. La gestione amministrativa, contabile e tecnica del Comune è affidata, ai responsabili degli uffici e dei servizi.

 

2. I responsabili sono nominati con decreto del Sindaco nel rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

 

3. Ai responsabili di uffici e servizi comunali spettano i compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa l’adozione di atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. A tale scopo la giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio, con il piano delle risorse e degli obiettivi affida loro annualmente le necessarie risorse finanziarie ed in modo analitico, nell’ambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale.

 

4. Sono fatte salve le funzioni e le competenze che le leggi, lo Statuto, i regolamenti ed il piano delle risorse e degli obiettivi attribuiscono ad altri organi o funzionari del Comune.

 

5. I predetti responsabili, nel rispetto del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, possono affidare l’istruttoria dei procedimenti di competenza al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo responsabili in proprio della regolare gestione delle competenze e funzioni assegnate.

 

6. Il Sindaco può affidare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni e compiti non previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dal piano delle risorse e degli obiettivi, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

 

  1. Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento dell’attività dei responsabili di ufficio o servizio sono affidate al direttore generale o al segretario comunale, nel caso in cui il direttore generale non sia stato nominato o le relative funzioni non siano state affidate al segretario comunale.
  2.  

     

  3. Nelle materie di propria competenza, i responsabili degli uffici e servizi adottano appositi atti, di natura monocratica, denominati determinazioni, idonei ad impegnare l’Ente nei rapporti con terzi esterni all’Amministrazione.

Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi disciplina l’iter di approvazione, adozione e pubblicazione delle determinazioni.

 

 

 

 

 

Art.29

 

(Dipendenti comunali)

 

 

 

1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

 

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con professionalità, correttezza e tempestività alle funzioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.

 

3. Il regolamento sull’ordinamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune garantisce le pari opportunità, promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

 

4. La giunta comunale, sentito il direttore generale, assegna il personale dipendente ai diversi uffici

e servizi sulla base delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi affidati con gli strumenti di

programmazione, nel rispetto delle professionalità possedute.

6. Rientra nella competenza esclusiva del Direttore Generale la gestione ottimale delle risorse umane, nel rispetto della dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale.

5. Il Comune recepisce e applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 30

 

(Servizi pubblici comunali)

 

 

 

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile e economico della comunità locale.

 

2. Il consiglio comunale delibera l’istituzione e l’esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

 

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

 

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

 

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

 

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

 

  1. a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

 

3.L’affidamento a terzi e l’esercizio dei servizi pubblici locali, nelle forme di cui alle lett. b)-c)-d)-e)-f) del precedente comma, avviene secondo i principi stabiliti dalle leggi di settore, e comunque, osservando le procedure di evidenza pubblica ed il principio di concorrenzialita’.

 

Art.31

(Aziende Speciali ed Istituzioni)

 

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva il relativo statuto che disciplina struttura, funzionamento, attività e controlli.

 

2. Il consiglio comunale può costituire le istituzioni , organismi strumentali del Comune con personalità giuridica e dotate di autonomia gestionale, e di proprio Statuto, approvato dal consiglio comunale.

 

3. Il consiglio di amministrazione e il presidente delle istituzioni sono nominati dal Sindaco tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per titoli professionali, per funzioni esercitate o per uffici ricoperti.

 

3. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati con provvedimento della giunta comunale soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità di operato rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal consiglio comunale.

 

4.E’ di competenza del Consiglio Comunale la deliberazione di trasformazione dell’azienda speciale in S.p.A. ,in conformita’ alle procedure ed alle modalita’ disciplinate dalla legge.

 

 

Art. 32

 

(Società per azioni o a responsabilità limitata)

 

 

 

1. Il consiglio comunale approva la partecipazione del Comune a società per azioni,anche a capitale pubblico minoritario, o a societa’ a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

 

2. L’atto costitutivo e lo statuto devono essere approvati dal consiglio comunale. In ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

 

  1. Il consiglio comunale, nel caso di servizi ritenuti di primaria importanza, può richiedere che la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, sia obbligatoriamente maggioritaria.
  2. L’acquisto e la sottoscrizione delle singole quote o azioni è demandata alla competenza della Giunta Com.le.
  3. 5. Le modalita’ di partecipazione,costituzione, affidamento e scelta del socio sono regolate dalla legge.

    Art 33

     

    (Convenzioni)

     

    1. Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi per atto pubblico amministrativo con altri enti locali al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

     

    2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

     

    3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

     

     

     

    Art. 34

     

    (Consorzi)

     

     

     

    1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

     

    2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

     

     

     

     

    Art. 35

    (Accordi di Programma,Conferenze di Servizi e contratti di Sponsorizzazione)

     

     

     

    1. L’accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all’attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l’azione integrata e coordinata della regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.

     

    2. Allo stesso modo si procede per l’approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell’amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.

     

    3. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Comune indice di regola una conferenza di servizi.

     

    4. La conferenza può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

     

    5. La legge disciplina procedure ed effetti degli accordi di programma e delle conferenze di servizi.

     

    6. In applicazione dell’art.43 L.449/1997, il Comune puo’ stipulare ,con soggetti pubblici o privati,contratti di sponsorizzazione al fine di favorire una migliore qualita’ dei servizi prestati ovvero per fornire consulenze e servizi aggiuntivi.

    Le maggiori risorse che ne deriveranno integreranno le normali fonti di finanziamento dell’attivita’ dell’ente locale.

     

    7. Compete al responsabile della Posizione Organizzativa interessata la stipula dei contratti di sponsorizzazione,nel rispetto della legislazione di settore,e previo indirizzo specificato nel PEG, o , in mancanza, previa deliberazione di indirizzo politico adottata dalla Giunta Comunale.

     

     

    TITOLO III

     

    ORDINAMENTO FINANZIARIO

     

     

     

    Art. 36

     

    (Finanza e Contabilità)

     

     

     

    1. Nell’ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

     

    2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione: I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica. Dei beni di proprietà del Comune è tenuto un inventario, costantemente aggiornato.

     

    3. Il regolamento comunale di contabilità, nel rispetto dei principi inderogabili di legge, disciplina l’ordinamento contabile del Comune.

     

     

    4. Nell’ambito dei servizi comunali aventi rilevanza contabile devono essere istituiti il servizio finanziario e il servizio di economato per le minute spese d’ufficio.

     

     

     

    Art. 37

     

    (Ordinamento tributario)

     

     

     

    1. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

     

    2. Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpello.

     

    3. La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.

     

     

     

     

    Art.38

     

    (Bilancio e Rendiconto di Gestione)

     

     

     

    1. Il Comune, nel rispetto dei principi, dei termini e delle procedure previste dalla normativa vigente, delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo.

     

    2. Al bilancio è allegata la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Sicilia e gli altri atti e documenti prescritti dalla legge.

    3.Compete alla G.C. l’adozione del PEG ,su proposta del Direttore Generale, e sulla scorta del Bilancio di Previsione approvato dal Consiglio. Nel PEG vengono definiti gli obiettivi gestionali da affidare ai responsabili di servizi,unitamente alle risorse umane,finanziarie e strumentali.

    3. Nei termini e secondo le procedure di legge sono rilevati anche i risultati di gestione mediante contabilità economica. I risultati sono dimostrati nel rendiconto di gestione comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

     

    4. Al rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

     

     

    Art. 39

     

    (Disciplina dei contratti)

     

    1. Il Comune, nel rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, all’assunzione di mutui, alle locazioni e alle altre attività necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

     

    2. Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune deve prevedere, per gli atti contrattuali di non rilevante entità, procedure semplificate e informali con utilizzo anche dei mezzi telematici per lo scambio di corrispondenza e informazioni.

     

    3. I contratti del Comune, che di norma sono redatti in forma pubblica amministrativa, devono essere preceduti da apposita determinazione del responsabile competente indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.

     

  4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del comune, il responsabile di posizione organizzativa individuato secondo i criteri del regolamento di cui al precedente art.25.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 40

 

(Revisione economico-finanziaria)

 

 

 

1. Il revisore dei conti del Comune di Camastra è eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri.

 

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

 

3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

 

4. Nella relazione di cui al comma precedente il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

 

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale

 

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

 

7. Il revisore partecipa anche agli organismi di controllo ed al nucleo di valutazione operanti nell’ambito del Comune.

 

 

Art. 41

 

(Principi generali del controllo interno)

 

 

1. Il Comune è impegnato ad istituire e attuare i controlli interni di cui all’art. 147 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. La loro organizzazione è effettuata anche in deroga agli altri principi di cui alI’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30.7.1999, n. 286.

 

2. Il regolamento di contabilità ed il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ciascuno per l’ambito di competenza, possono disciplinare ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzionamento con altri comuni e ad incarichi esterni.

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO IV

 

PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE

 

 

Art. 42

 

(Partecipazione dei cittadini)

 

 

 

1. L’amministrazione comunale promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’attività politico-amministrativa del Comune al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

 

2. La partecipazione popolare si realizza attraverso le consultazioni dei cittadini da parte dell’amministrazione comunale e la presentazione agli organi elettivi comunali di petizioni, proposte e istanze.

 

3. Le consultazioni della popolazione vengono indette dal consiglio o dalla giunta comunale, a seconda della competenza, allo scopo di acquisire pareri e proposte in riferimento ad atti di interesse generale.

 

4. Le petizioni possono essere rivolte per sollecitare l’intervento dell’organo competente su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La raccolta delle adesioni può avvenire senza particolari formalità in calce al testo comprendente le richieste rivolte all’amministrazione.

 

5. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 100 persone avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza del Comune in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuti il parere dei responsabili interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo competente che, sentita eventualmente una rappresentanza dei proponenti, assume le proprie decisioni.

 

6. Qualunque cittadino, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa alla cui conoscenza è interessato.

 

 

7. Alle petizioni, alle proposte e alle istanze il Sindaco fornisce risposta di norma entro trenta giorni, il consiglio e la giunta comunale di norma entro sessanta giorni.

 

8. Il regolamento per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione disciplina ogni altro aspetto inerente l’esercizio dei diritti riconosciuti nel presente articolo, nonché le forme e le modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi, assicurando, al contempo, il diritto di partecipazione del privato.

 

 

 

 

Art. 43

 

(Referendum comunale)

 

 

 

1. Il Comune istituisce il referendum quale forma di partecipazione della popolazione alle scelte politico-amministrative di interesse pubblico.

 

2. I referendum sono indetti su decisione del consiglio comunale, approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

 

3. L’indizione del referendum può essere chiesta anche dal 10% degli elettori del Comune, regolarmente iscritti nelle liste elettorali.

 

4. I quesiti referendari devono riguardare materie di competenza comunale e soddisfare ai principi della chiarezza, semplicità ed univocità.

 

5. Non è ammesso il ricorso al referendum in materie vincolante da leggi statali o regionali, nonché in materia di tributi, di tariffe, di canoni, di contribuzioni e rette. Non è ammesso il referendum quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio.

 

6. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 5.

 

7. I risultati del referendum di cui al presente articolo devono essere discussi dal consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data della consultazione.

 

8. Il regolamento disciplina i tempi, le modalità di svolgimento dei referendum e la costituzione di una commissione di garanti incaricata di sovrintendere alle operazioni referendarie.

 

Art. 44

 

(Associazionismo e strumenti di Programmazione Negoziata)

 

 

 

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative che perseguono finalità di promozione umana, sociale e civile nelle sue più ampie forme.

 

2. Il Comune, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, è autorizzato a concedere alle associazioni aventi sede od operanti nel territorio comunale, con esclusione dei partiti politici, contributi ordinari o straordinari e a mettere a loro disposizione, a titolo gratuito, le strutture e le attrezzature di cui dispone, nel rispetto delle modalità previste dallo specifico regolamento comunale.

 

3. Il Comune può affidare ad associazioni operanti sul territorio comunale o a comitati appositamente costituiti l’organizzazione di manifestazioni di interesse pubblico assegnando i fondi necessari sulla base di un preventivo di spesa e fissando le opportune eventuali direttive.

 

4.Al fine di favorire la determinazione degli obiettivi dello sviluppo locale,a concertare con istituzioni,soggetti pubblici e privati, gli interventi e risorse impiegabili, i tempi e le modalita’ di intervento,nonche’ le responsabilita’ e gli obblighi derivanti dagli impegni assunti, il Comune progetta lo sviluppo della propria comunita’ utilizzando gli strumenti offerti dalla Programmazione Negoziata,nel rispetto dell’art.2,comma 203,L.662/1996.

A tal fine, il Comune stipula Accordi di Programma Quadro, Patti Territoriali, Contratti di Programma e Contratti d’Area, a seconda delle caratteristiche degli interventi da attuare,e tenendo in debito conto gli specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale,nonche’ i bisogni e le priorita’ della collettivita’ locale.

 

 

5. Al fine di dare concreta attuazione agli strumenti di cui al comma precedente, il Comune deroga alle norme ordinarie di amministrazione e contabilita’ ,in un’ottica di accelerazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi , delle valutazioni di stampo urbanistico e dei procedimenti concessori dei contributi comunitari (Fondi Strutturali) previsti in Agenda 2000 dall’Unione Europea, negli specifici settori dello sviluppo economico,della crescita sostenibile,del mercato del lavoro e della politica agricola comune.

ART.45

(VOLONTARIATO)

1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

 

2. Il Comune può partecipare con proprie strutture, attrezzature e contributi affinché le attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo o ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

 

3. La Giunta Comunale dispone gli interventi dell’Amministrazione nel rispetto del documenti programmatici e delle normative vigenti nel settore.

 

 

 

Art. 46

 

(Accesso agli atti)

 

 

 

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza e delle modalità stabilite nel regolamento comunale per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione.

 

2. Il medesimo regolamento determina per ciascun tipo di procedimento comunale l’ufficio competente a trattare l’affare, il responsabile del procedimento, il responsabile dell’istruttoria se diverso dal responsabile del procedimento, il titolare del potere di assumere il provvedimento finale se diverso dal responsabile del procedimento, i termini massimi entro i quali il provvedimento richiesto o il suo diniego deve essere assunto e le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini.

 

3. Il Comune istituisce l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico. La titolarità e la gestione dell’ufficio sono attribuiti dal regolamento sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi. Il regolamento previsto dal primo comma ne stabilisce le modalità di funzionamento.

 

4. L’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico e’ organizzato al fine di garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e di perseguire gli altri obiettivi indicati nella legge 7 giugno 2000, n. 150.

 

 

 

Art. 47

 

(Diritto di informazione)

 

 

 

1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici e, ad esclusione di quelli sottratti per motivi di riservatezza, devono essere pubblicizzati secondo tempi e modalità previste dalla legge e dai regolamenti e, in mancanza, ritenute idonee dalla giunta comunale.

 

2. La pubblicizzazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti e situato nell’ambito della sede municipale, denominato "Albo Pretorio". Può essere effettuata, a seconda dell’interesse pubblico, in altri luoghi del territorio comunale a ciò destinati.

 

3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere portati a sua conoscenza secondo le disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, nelle forme più idonee.

 

4. Il Comune può dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

 

5.L’ufficio stampa è costituito e diretto nel rispetto della normativa vigente e della legge 7 giugno 2000, n. 150.

 

6. Per garantire la massima diffusione di atti avente rilevanza collettiva, il Comune si avvale delle tecnologie informatiche di Internet.

 

 

Art.48

 

( Nomina difensore civico)

 

  1. Il difensore civico è nominato dal consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata dei consiglieri assegnati al Comune, nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta.
  2.  

  3. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all’insediamento del successore e può essere rieletto una sola volta.
  4.  

  5. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni nel solo scopo del pubblico bene".

 

 

Art. 49

 

( Incompatibilità e decadenza)

 

  1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
  2.  

  3. Non può essere nominato difensore civico:
  4.  

    1. chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Com.le;
    2. i parlamentari, i consiglieri Reg.li, Prov.li e Com.li, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
    3. i Ministri di culto;
    4. gli amministratori ed i dipendenti di Enti, Istituti e Aziende pubblica o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l’Amm.ne Com.le, o che comunque ricevano da essa titolo, sovvenzioni o contributi;
    5. chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l’oggetto di rapporti giuridici con l’amministrazione comunale;
    6. chi ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, segretari o dipendenti del comune.

 

3.Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di un delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall’ufficio con deliberazione motivata del consiglio per grave inadempienza ai doveri d’ufficio.

 

 

 

Art.50

 

( mezzi e prerogative )

 

  1. L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale, di attrezzature di ufficio e di quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’ufficio stesso.
  2.  

  3. il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l’amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell’ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
  4.  

  5. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato a richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.
  6.  

  7. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
  8.  

  9. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ha richiesto l’intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

 

6.L’amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell’atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a proporre la questione all’ordine del giorno del primo consiglio comunale.

 

7.Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all’attività del difensore civico.

 

8.Il difensore civico esercita tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge.

 

Art. 51

 

( rapporti con il consiglio )

 

1.Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.

 

2.La relazione viene discussa dal consiglio nella prima seduta utile e resa pubblica.

 

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore, in qualsiasi momento,puo’ farne relazione al consiglio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO V

 

NORME FINALI

 

Art. 52

 

 

( Statuto)

 

  1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’Ordinamento Comunale; ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
  2. Le norme dello Statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, su proposta di apposito schema predisposto dalla G.C. e pubblicizzato con le modalita’ ed i criteri previsti dalla legge.

     

  3. Qualora il quorum di cui al precedente comma non venga raggiunto, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le norme Statutarie sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

 

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, si osservano anche per il caso di approvazione di norme integrative e modificative dello Statuto

 

4.Si osservano in proposito le disposizioni di cui alla L.R. 48/91, così come modificata dalla L.R. 30/2000.

 

Art.53

(Entrata in vigore dello Statuto)

 

 

 

1. Il presente Statuto Comunale e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche entrano in vigore, dopo l’espletamento delle procedure di legge, decorsi trenta giorni dalla loro affissione all’albo pretorio del Comune.

 

2. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano le disposizioni legislative regionali vigenti, ovvero quelle nazionali se, ed in quanto applicabili e recepite dalla Regione siciliana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE GENERALE

TITOLO I-IL COMUNE DI CAMASTRA

 

 

Art. 1 Il Comune
Art. 2 Autonomia Statutaria
Art3.Autonomia regolamentare

Art.4 Principi e finalità

Art. 5 Albo Pretorio

Art.6 Funzioni

Art.7 Organi

Art.8 Consiglio Comunale
Art. 9 Convocazione del Consiglio Comunale
Art. 10 Consiglieri Comunali
Art. 11 Forme di garanzia o di partecipazione delle minoranze

Art.12 Gruppi consiliari
Art. 13 Decadenza dalla carica
Art. 14 Sindaco
Art. 15 Cessazione dalla carica
Art. 16 Impedimento permanente del Sindaco
Art. 17 Linee programmatiche di mandato

Art. 18 Mozione di sfiducia
Art. 19 Vicesindaco
Art. 20 Nomina della Giunta Comunale
Art. 21 Competenze della Giunta Comunale
Art. 22 Funzionamento della Giunta Comunale
Art. 23 Verbali degli organi collegiali

TITOLO Il - ORDiNAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 24 Principi e criteri organizzativi
Art. 25 Regolamento sull ‘ordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 26Segretario Comunale
Art. 27 Direttore Generale
Art. 28 Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 29 Dipendenti comunali
Art. 30 Servizi pubblici comunali
Art. 31 Aziende Speciali ed Istituzioni
Art. 32 Società per azioni o a responsabilità limitata
Art. 33 Convenzioni
Art. 34 Consorzi
Art. 35 Accordi di programma, Conferenze di servizi e sponsorizzazioni

TITOLO III - ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 36 Finanza e Contabilità
Art. 37 Ordinamento tributario
Art. 38 Bilancio e rendiconto di gestione
Art. 39 Disciplina dei contratti
Art. 40 Revisione economico-finanziaria
Art. 41 Principi generali del controllo interno

TITOLO IV - PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE

Art. 42 Partecipazione dei cittadini
Art. 43 Referendum comunale
Art. 44 Associazionismo e strumenti di Programmazione Negoziata
Art. 45 Volontariato
Art. 46 Accesso agli atti
Art. 47 Diritto di informazione

Art. 48 Nomina difensore civico

Art. 49 Incompatibilità e decadenza

Art. 50 Mezzi e prerogative

Art. 51 Rapporti con il consiglio

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 52 Statuto
Art. 53 Entrata in vigore dello Statuto