Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 20 aprile 2001, recante: "Norme per il riconoscimento del periodo pre ruolo per il restante personale inquadrato a norma della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39".

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956).
Ricorso n. 23 depositato il 7 maggio 2001


ALLA ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE ROMA

L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 20 aprile 2001 ha approvato il disegno di legge n. 1147 dal titolo "Norme per il riconoscimento del periodo pre ruolo per il restante personale inquadrato a norma della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39", pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 23 aprile 2001.
Il provvedimento legislativo in questione con cui la disciplina dell'art. 39, comma 9, della legge regionale 10/2000 viene estesa al personale in servizio presso le Aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere nonché ai dipendenti degli enti sottoposti a vigilanza della Regione si ritiene illegittimo e pertanto assoggettabile al vaglio di codesta Corte per violazione degli artt. 3, 97 e 81, 4° comma, della Costituzione nonché dell'art. 17, lett. b) dello Statuto Speciale.
Il legislatore siciliano richiamando il rinvio operato dall'art. 39, 9° comma, della legge regionale n. 10/2000 all'art. 41 del D.P.R. n. 347 del 1983 che riguarda il contratto collettivo del personale dipendente degli enti locali, intende estendere a categorie di personale di altri comparti un istituto specifico, quello del riequilibrio di anzianità e del relativo salario individuale di anzianità, frutto peraltro di accordi con i rappresentanti sindacali di lavoratori appartenenti a categoria (quella del personale degli enti locali) affatto diversa da quella oggetto dell'attuale disposizione.
Siffatta estensione di disciplina specifica di un determinato settore della pubblica amministrazione, operata "tout court" nei riguardi di categorie non omogenee di personale e non sorretta da alcuna plausibile motivazione se non quella generica di eliminare una disparità di trattamento configura innanzitutto una violazione dell'art. 17 lett. b) dello Statuto speciale che attribuisce alla Regione, secondo ormai consolidata giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, una competenza meramente integrativa in materia di personale appartenente al servizio sanitario nazionale (ex plurimis sentenza CC. n. 484/91), competenza da cui palesemente si esorbita nel momento in cui viene introdotta una nuova e apposita disciplina per determinare una componente del trattamento economico.
La norma in questione inoltre, nel'individuare soltanto alcune categorie di destinatari quali beneficiari della rideterminazione dell'anzianità di servizio, ingenera ulteriori disparità di trattamento non solo tra il personale già individuato dalla legge regionale n. 39/85, giacché non vengono richiamati tutti gli uffici sede di servizio dei soggetti ivi contemplati, ma anche rispetto alla generalità dei dipendenti delle Aziende del servizio sanitario e degli enti sottoposti a vigilanza della Regione, ai quali non viene estesa la normativa di favore in argomento, causando inevitabili refluenze negative sul buon andamento delle pubbliche amministrazioni interessate.
Considerato, altresì, che dall'applicazione della disposizione in questione non potrebbero che derivare e nuovi e maggiori oneri finanziari a carico degli enti e delle amministrazioni presso i quali i lavoratori destinatari del beneficio in parola prestano servizio, senza che nella previsione legislativa si faccia alcun riferimento né alla quantificazione della spesa né tantomeno alle risorse con cui farvi fronte, la stessa è censurabile per violazione dell'art. 81, 4° comma, Cost.
P.Q.M.

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto Gianfranco Romagnoli, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, visto l'art. 28 dello Statuto siciliano con il presente atto
IMPUGNA

Il disegno di legge n. 1147 dal titolo "Norme per il riconoscimento del periodo pre ruolo per il restante personale inquadrato a norma della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39" approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 20 aprile 2001 per violazione degli artt. 3, 97 e 81, 4° comma, della Costituzione.
Palermo, 27 aprile 2001
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: ROMAGNOLI
(2001.21.1070)