REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE ATTIVITA' CHE PRODUCONO INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Art. 1

(Fonti e finalità)

 

In attuazione dell'art. 8 comma 6° della L. 22.02.2001, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, il presente regolamento disciplina l'installazione, l'attivazione, la modifica ed il controllo degli impianti fissi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza compresa fra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti provvisori di qualsiasi potenza installati nel territorio del Comune di Paternò.

 

Restano escluse le antenne trasmittenti radioamatoriali, per le quali restano valide le norme vigenti.

 

Art. 2

(Limiti sanitari)

 

I limiti di esposizione sono quelli prescritti dal D. M. 10.09.1998, n. 381.

 

Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere nazionale e regionale intervengano con disposizioni diverse.

 

Art. 3

(Misure di cautela ed obiettivi di qualità)

 

Fermi restando i limiti di cui all’articolo 2, la progettazione e la realizzazione dei sistemi di teleradiocomunicazione indicati all’art. 1 del presente regolamento ed operanti nell’intervallo compreso tra 100 KHz e 300 GHz, devono avvenire utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione.

 

Per quanto previsto al precedente comma, viene fissato il seguente obiettivo di qualità:

 

 

Art. 4

(Localizzazione delle sorgenti di campi elettromagnetici)

 

Le sorgenti di campi elettromagnetici di cui all’art.1, indipendentemente dalla potenza cui operano non possono essere installate nelle aree del Piano Regolatore Generale Comunale sottoposte a vincolo di tutela o classificate come siti di interesse paesaggistico-ambientale, artistico, storico, architettonico, monumentale e archeologico.

 

Sono, altresì, vietate le installazioni nei parchi pubblici, parchi gioco, aree di verde attrezzato, impianti sportivi, scuole, ospedali, case di cura e simili, pubbliche o private.

 

All'interno delle zone classificate come A e B dal PRG sono vietate le installazioni su traliccio.

 

Nel rispetto delle precedenti disposizioni la localizzazione degli impianti di cui all’art. 1 deve rispettare le seguenti condizioni:

 

  1. le sorgenti di campi elettromagnetici che operano ad una potenza superiore a 150 W possono essere installati solo in zone agricole;
  2. le sorgenti di campi elettromagnetici di cui all’art. 1 che operano ad una potenza superiore a 5 W ed inferiore a 150 W possono essere installate in tutta la residua parte del territorio comunale alle seguenti condizioni:

- antenne a palo infisse a terra: distanza di 100 mt. dall’edificio più vicino;

- antenne poste sul tetto degli edifici: possono essere installate a condizione che non esistano edifici più alti ad una distanza inferiore a 50 mt..

Nel caso di concentrazione di più impianti in uno stesso sito la potenza di riferimento è quella complessiva dei vari impianti.

Art. 5

(Distanze e limiti di intensità di campo)

 

Oltre al rispetto delle disposizioni indicate nell’art 4, l'installazione dell'impianto tecnologico dovrà avere caratteristiche tecniche tali che l'intensità di campo elettromagnetico generato rispetti i limiti di esposizione prescritti dalla normativa vigente come indicato nel precedente art. 2 e dovrà dimostrare all’interno del piano – programma, come previsto dal successivo art. 10, il perseguimento dell’obiettivo di qualità fissato nel precedente art. 3.

 

Art. 6

(Controlli)

 

La verifica del rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità, previsti dalle normative vigenti per l’attivazione di nuovi impianti o la modifica di quelli esistenti, nonché per tutti gli impianti esistenti e regolarmente autorizzati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, verrà effettuata dalla struttura periferica dell'ARPA, competente per territorio, con la seguente frequenza minima dei controlli:

- valore massimo di campo elettrico valutato e/o stimato da 1 V/m a 3 V/m: annuale;

- valore massimo di campo elettrico valutato e/o stimato da 3 V/m a 6 V/m: semestrale.

Contemporaneamente il Comune potrà effettuare, in proprio, controlli a sua discrezione utilizzando personale dipendente o incaricato, a spese del gestore che dovrà provvedere al relativo versamento delle stesse nei modi e termini previsti all'art. 5 dell'allegato schema di atto unilaterale d'obbligo.

 

Tutti i controlli saranno effettuati in prossimità degli spazi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore al giorno, come stabilito dall’art. 4 del DM 381/98, e saranno a totale carico del gestore.

 

I risultati dei rilevamenti verranno resi noti alla ditta concessionaria.

 

Art. 7

(Catasto degli impianti)

 

Al fine di ridurre le emissioni elettromagnetiche, minimizzare l’esposizione della popolazione e perseguire gli obiettivi di qualità di cui al precedente art. 3 è istituito il catasto degli impianti di cui all’art. 1, realizzato e tenuto aggiornato da parte del Comune sulla base delle comunicazioni dei gestori di cui al successivo art. 8 e delle domande di concessione edilizia di nuovi impianti.

 

Art. 8

(Impianti esistenti)

 

I gestori degli impianti di cui al precedente art. 1, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono presentare al Comune, entro 90 giorni dalla suddetta data, una comunicazione corredata della documentazione di cui al successivo art. 9. Nel caso di documentazione già presentata al Comune è necessario indicare gli estremi della concessione/autorizzazione edilizia che la contiene e integrarla con le parti mancanti secondo quanto previsto dall'art. 9.

 

Anche i gestori degli impianti già esistenti sono obbligati al rispetto dell’art. 6 ed alla stipula dell'atto unilaterale d’obbligo di cui all'allegato A).

 

Art. 9

(Domanda di concessione edilizia e allegati tecnici)

 

La domanda di concessione e/o autorizzazione edilizia, relativa alla installazione o modifica degli impianti di cui all’art. 1, da presentare con le modalità previste dal vigente regolamento edilizio comunale, dovrà contenere le seguenti indicazioni e allegati (in quattro copie) così suddivisi:

  1. elaborati tecnici e documenti da allegare alla richiesta di concessione e/o autorizzazione edilizia per stazioni radio base per telefonia mobile:

- progetto dell’impianto in scala 1:200;

- relazione geologica;

- planimetria dell’edificio o del traliccio in scala 1:200, corredata dai prospetti verticali in scala 1:200 con il posizionamento delle antenne;

- cartografia aggiornata almeno in scala 1:2000 con l’indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d’uso, ove noto, e delle aree di pertinenza in un raggio di 300 mt. dall’impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmittenti (rispetto al nord geografico). Devono altresì essere opportunamente indicati gli insediamenti di cui al precedente art. 4;

- precisazioni di quali e quante altre stazioni radio base per telefonia mobile ed emittenti radio TV sono installate nella zona interessata per un raggio di mt. 300 dalla sorgente da installare con il corredo di carte topografiche in scala 1:2000;

- scheda tecnica dell’impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmittenti, altezza del centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all’irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);

- direzioni di puntamento rispetto al nord geografico;

- caratteristiche di irradiazione di ciascuna antenna trasmittente quali: diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale, completi della scala, direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali, attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi, altezza dell’asse di massima irradiazione dalla base del traliccio o palo in cui è ancorata l’antenna con riferimento da terra;

- range di frequenza e numero massimo di canali di trasmissione previsti per ogni cella;

- potenza massima immessa in antenna e potenza massima per ogni canale;

- relazione descrittiva dell’area di installazione dell’impianto con l’indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell’ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;

- valutazione strumentale del fondo elettromagnetico prima dell’installazione dell’impianto;

- valutazione del campo elettrico generato dall’impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenendo conto anche del campo elettromagnetico esistente nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori alle 4 ore;

- autorizzazione della proprietà dove installare l’impianto tecnologico mediante:

  1. atto notorio del proprietario;
  2. verbali di assemblea condominiale con unanimità di voti;
  3. copia di convenzione, se trattasi di Ente Pubblico.

- il progetto elettrico dell’impianto deve rispondere ai requisiti richiesti dalla legge 46/90 ed includere in forma dettagliata: la descrizione dei materiali impiegati, dei componenti, della messa in opera a regola d’arte e di tutti quei dispositivi che compongono l’impianto;

- il progetto ai sensi della L 626/94 deve contenere un Piano di Sicurezza. In particolare per quanto riguarda i locali adibiti ad ospitare gli apparati elettronici il progetto deve rispondere ai requisiti delle norme di prevenzione incendi.

- relazione attestante il rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore causato dall’impianto.

2) elaborati tecnici e documenti da allegare alla richiesta di concessione e/o autorizzazione edilizia per emittenti radiofoniche e televisive:

- progetto dell’impianto in scala 1:200;

- relazione geologica;

- cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l’indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d’uso, ove noto, e delle aree di pertinenza in un raggio di 300 mt. dall’impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmittenti (rispetto al nord geografico). Devono altresì essere opportunamente indicati gli insediamenti di cui al precedente art. 4;

- precisazioni di quali e quante altre emittenti radio televisive e stazioni radio base per telefonia mobile sono installate nella zona interessata per un raggio di mt. 300 dalla sorgente da installare con il corredo di carte topografiche in scala 1:2000;

- costruttore, tipo, modello e caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, con la frequenza di trasferimento del segnale;

- scheda tecnica dell’impianto, con indicato il modello e le dimensioni delle antenne trasmittenti, l’altezza dal centro elettrico del sistema radiante, il guadagno rispetto all’irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);

- direzioni di puntamento rispetto al nord geografico;

- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell’attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;

- frequenza di trasmissione utilizzata;

- potenza massima immessa in antenna e potenza massima in uscita dal trasmettitore;

- relazione descrittiva dell’area di installazione dell’impianto con l’indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell’ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;

- copia della concessione per diffusione radio o televisiva rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni;

- valutazione strumentale del fondo elettromagnetico prima dell’installazione dell’impianto;

- valutazione del campo elettrico generato dall’impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenendo conto anche del campo elettromagnetico preesistente, nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori alle 4 ore;

- autorizzazione della proprietà dove installare l’impianto tecnologico mediante:

  1. atto notorio del proprietario;
  2. verbali di assemblea condominiale con unanimità di voti;
  3. copia di convenzione, se trattasi di Ente Pubblico.

- esecuzione delle opere nel rispetto della legge 46/90 e delle normative e leggi inerenti la sicurezza e i criteri costruttivi nonché delle norme di prevenzione incendi;

- il progetto elettrico dell’impianto deve rispondere ai requisiti richiesti dalla legge 46/90 ed includere in forma dettagliata: la descrizione dei materiali impiegati, dei componenti, della messa in opera a regola d’arte e di tutti quei dispositivi che compongono l’impianto;

- il progetto ai sensi della L 626/94 deve contenere un Piano di Sicurezza. In particolare per quanto riguarda i locali adibiti ad ospitare gli apparati elettronici il progetto deve rispondere ai requisiti delle norme di prevenzione incendi.

- relazione attestante il rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore causato dall’impianto.

L’istanza per il rilascio della concessione e/o autorizzazione edilizia dovrà essere completa in ogni suo documento allegato come previsto ai commi precedenti e dovrà essere corredata da:

 

  1. Parere e valutazione tecnica della struttura periferica dell'ARPA, competente per territorio;
  2. Parere espresso dalla A. U. S. L. competente per territorio;
  3. Schema di atto unilaterale d'obbligo a firma del Gestore secondo lo schema di cui all'allegato A).

 

La struttura periferica dell'ARPA, competente per territorio e la A. U. S. L., ove lo ritengano opportuno, potranno richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per il rilascio del parere di competenza.

 

Il rilascio della concessione e/o autorizzazione edilizia è subordinato:

 

1) alla corretta e completa presentazione della istanza di concessione secondo quanto indicato nei punti precedenti del presente articolo;

  1. al parere favorevole della struttura periferica dell'ARPA, competente per territorio, e della A. U. S. L.;
  2. al rispetto delle norme in materia urbanistica, di salvaguardia e tutela paesaggistico-ambientale, storico-architettonica, monumentale ed archeologica;
  3. alla dichiarazione di compatibilità paesistico – ambientale, rilasciata, ai sensi della vigente normativa regionale in materia, dalla competente autorità provinciale o regionale, ove esistente, qualora la concessione riguardi l’installazione di nuove antenne a traliccio con altezza superiore a ml. 12 o installazione di nuove antenne con schermo o parabola riflettente di superficie superiore a mq. 36;
  4. al parere favorevole della commissione edilizia.

Qualsiasi modifica e/o variante al progetto iniziale dovrà essere sottoposta nuovamente al procedimento previsto nel presente articolo.

 

Art. 10

(Piano generale e programma delle nuove installazioni e/o modifiche degli impianti esistenti)

 

Al fine di garantire la collocazione ottimale degli impianti nel territorio comunale, con particolare riferimento alla riduzione dell’esposizione alla popolazione, i gestori di rete per telefonia mobile e i titolari di emittenti radiotelevisive, che intendano procedere alla installazione di nuovi impianti, debbono presentare all’Amministrazione Comunale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e così entro il 31 gennaio di ogni triennio successivo, un Piano Generale (Piano di Rete) per la programmazione annuale delle installazioni fisse e mobili da realizzare nel triennio successivo.

 

Esso è costituito da:

- planimetria in scala 1: 25.000 recante la localizzazione degli impianti esistenti e proposti;

- relazione tecnica riportante i criteri ai quali i gestori si sono attenuti nella redazione del piano con particolare riferimento alle misure impiegate per perseguire gli obiettivi di qualità di cui al precedente art. 3;

- descrizione particolareggiata del piano con indicazione della posizione ottimale dei siti e dei seguenti dati:

  1. aree destinate ad ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, parchi pubblici, parchi-gioco, aree verdi attrezzate, impianti sportivi rientranti in un raggio di 150 mt. dalle posizioni ottimali dei siti;
  2. anno presunto di attivazione;
  3. attestazione dei responsabili rappresentanti o delegati dei gestori concessionari che, a seguito della realizzazione dei singoli impianti previsti nel piano, verranno rispettate le condizioni riportate nel presente regolamento comunale relativo ai campi elettromagnetici, in particolare per quanto attiene il perseguimento degli obiettivi di qualità di cui al precedente art. 3.

 

Entro 60 giorni dalla presentazione il Responsabile Comunale dell'Urbanistica convoca in conferenza dei servizi tutti gli Enti gestori che hanno presentato i piani per il triennio successivo al fine di determinare i siti più idonei per la localizzazione degli impianti.

 

L’Amministrazione Comunale sulla base del Piano-Programma delle installazioni può richiedere agli Enti gestori la predisposizione di progetti di concentrazione degli impianti indipendenti utilizzabili da diversi gestori su di uno stesso sito, regolamentandone la disposizione, tenendo conto della sommatoria dei campi elettromagnetici così generati, nel rispetto dei limiti e delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità previsti dalle normative vigenti.

 

Il progetto di concentrazione degli impianti dovrà essere validato da una relazione della struttura periferica dell'ARPA, competente per territorio.

 

I gestori nel caso di concentrazione di più antenne su una stessa struttura si impegnano a progettare i rispettivi impianti in modo che la struttura degli stessi sia idonea all’utilizzo anche da parte di altri gestori e la sommatoria delle emissioni sia ecocompatibile.

 

Il Comune, terminata la fase della concertazione con gli Enti gestori ed acquisiti i piani di rete di tutti i gestori e apportate le eventuali variazioni, trasmette all’ARPA, territorialmente competente, copia del Piano-Programma per il relativo parere.

 

Il Comune, acquisito il parere dell’ARPA, territorialmente competente, approva con deliberazione della Giunta Municipale il "Piano Generale" delle installazioni.

 

L’approvazione può riguardare anche singole parti del Piano-Programma.

 

Tale Piano potrà essere oggetto di modifiche e di integrazioni nell’arco dei tre anni nei seguenti casi:

 

  1. dismissione dell’impianto per cessazione dell’attività;
  2. diversa dislocazione dell’impianto per cause di forza maggiore o per accordi intercorsi con l’Amministrazione quando il nuovo sito venga giudicato più idoneo al perseguimento degli obiettivi di qualità;
  3. nel caso in cui intervenga sul mercato un nuovo gestore che intenda agire sul territorio comunale.

 

Non potranno essere rilasciate concessioni per nuove installazioni se non previste nell’apposito Piano Programma.

 

Art. 11

(Comunicazione fine lavori)

 

Entro 15 giorni dalla fine dei lavori di installazione dell'impianto o la modifica di uno esistente, il Gestore dovrà comunicare al Comune l’avvenuta attivazione dell’impianto e contestualmente trasmettere una perizia asseverata a firma di tecnico abilitato che certifichi la corrispondenza di quanto installato alle caratteristiche ed elaborati tecnici presentati ai sensi del precedente art. 9.

 

Art. 12

Sanzioni

 

Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente, nonché dal precedente art. 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 310.000,00.

 

In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata e viene disposta la temporanea sospensione degli atti autorizzatori dell’impianto fino alla regolarizzazione dello stesso nel rispetto dei limiti di esposizione previsti.

 

Ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, nel caso di installazione di un nuovo impianto o di modifica di un impianto esistente in difetto di concessione e nel caso di inosservanza, inadempienza o difformità delle prescrizioni riportate nella concessione per l'installazione e l'esercizio degli impianti, disciplinati dal presente regolamento, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi tramite apposita ordinanza sindacale.

 

In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è definitivamente sospeso.

 

Restano salve le sanzioni penali e amministrative per la violazione edilizia di cui alla vigente normativa in materia.

 

Art. 13

Entrata in vigore

 

Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso e dopo la pubblicazione di legge.

 

Art. 14

Durata

 

Il presente regolamento, per le parti non compatibili, cesserà di avere efficacia nel momento in cui entreranno in vigore i decreti nazionali e le normative regionali e provinciali che regolamenteranno in maniera specifica e più puntuale l’installazione, l’attivazione, il monitoraggio ed i risanamenti e di sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nelle frequenze sopra riportate, il tutto in riferimento a quanto previsto dalla legge 22.02.2001 n. 36.

 

Art. 15

Informazione alla popolazione

 

L'Amministrazione Comunale predispone un piano di campagna informativa, nel rispetto di quanto previsto in materia, riguardante la percezione dei pericoli e la percezione dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, rivolto alla popolazione in generale e in particolare alla popolazione scolastica.

 

Ai fini dell'attuazione del piano informativo potrà essere predisposto del materiale divulgativo redatto di concerto con l'A. U. S. L. e l’ARPA, competente per territorio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A)

Schema di atto unilaterale d'obbligo

 

Il sottoscritto ____________________, nato a ________________ il _______________ e residente a ____________ via ______________, in qualità di legale rappresentante della Società _________________ con sede a _______________ via ____________________ di seguito denominata "Gestore", in riferimento alla domanda di concessione e/o autorizzazione edilizia per l'installazione di un impianto tecnologico di teleradiocomunicazione, su 1. proprietà comunale (lotto o su tetto edificio) via_______________________________ 2. proprietà privata (lotto o su tetto edificio) via _________________________________, presentata con nota del __________ prot. n. __________, esaminata con parere favorevole della Commissione Edilizia nella seduta del____________ (pratica edilizia ___________) e fatta oggetto della concessione edilizia n. _______ del _____________, presa visione, conoscenza ed accettazione del Regolamento Edilizio Comunale, nonché del Regolamento Comunale per il controllo dei campi elettromagnetici, con la presente si impegna a rispettare quanto disposto nei seguenti articoli.

Art. 1

Il Gestore a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi, i lavori e le procedure di adattamento necessari, ivi compresa la posa in opera ed il mantenimento di tutti i cavi funzionali all’impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici, sia aerei che sotterranei, con i relativi appoggi e manufatti.

Art. 2

Il Gestore deve comunicare con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'eventuale dismissione dell'impianto procedendo, entro i successivi 40 giorni, alla rimozione dell'impianto ed al ripristino dello stato preesistente.

Analogamente il Gestore è tenuto alla rimozione dell’impianto ed al ripristino dello stato preesistente qualora indipendentemente dalla validità e vigenza della concessione decida autonomamente di disattivare l’impianto.

E' fatto espresso divieto al Gestore di cedere ad altri il suo contratto.

Art.3

Il Gestore si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno ad altri impianti esistenti nell'area concessa.

Il Gestore solleva il Comune da ogni responsabilità civile e penale per gli eventuali danni che possono derivare a persone, animali e cose dall'impianto realizzato dallo stesso Gestore. A tali fini il Gestore dichiara di aver provveduto a stipulare idonea polizza assicurativa n. ____________, emessa dalla compagnia ______________________ in data ______________.

Art. 4

Il Gestore, una volta eseguiti i lavori concessi, si obbliga a non apportare qualsiasi modifica e/o variante al progetto iniziale, pena la revoca della relativa autorizzazione all'attivazione.

Qualsiasi modifica e/o variante al progetto iniziale dovrà essere sottoposta nuovamente al procedimento previsto nell’art 9 del regolamento per il controllo dei campi elettromagnetici.

Il Gestore si obbliga altresì a disattivare l'impianto qualora non adempia alle prescrizioni previste nella concessione edilizia e/o violi i limiti previsti dalla normativa vigente e dal regolamento per il controllo dei campi elettromagnetici.

Art.5

Il Gestore si obbliga a sopportare tutte le spese necessarie per le attività di vigilanza e controllo come previsto dall’art 6 del regolamento per il controllo dei campi elettromagnetici quantificate nel seguente modo:

- valore massimo di campo elettrico valutato e/o stimato da 1 V/m a 3 V/m: € 2.800,00 annui;

- valore massimo di campo elettrico valutato e/o stimato da 3 V/m a 6 V/m: € 3.700,00 annui.

Il pagamento delle suddette somme, per il primo anno di attivazione, dovrà essere eseguito in un’unica soluzione all’atto del ritiro della concessione edilizia; per gli anni successivi le somme dovute dovranno essere versate anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni anno. In caso di mancato pagamento si procederà alla sospensione dell’autorizzazione.

Il gestore dovrà presentare al Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione una polizza fidejussoria a garanzia degli adempimenti cui è tenuto.

Art. 6

Il Gestore si impegna a dismettere immediatamente l'impianto qualora motivi di salute pubblica, pubblica incolumità o protezione ambientale rendessero necessario un provvedimento in tal senso da parte delle autorità competenti anche a seguito di nuove leggi, regolamenti o circolari ministeriali.

Art. 7

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, comprese quelle di registrazione, sono a carico del Gestore.

Il presente atto viene registrato presso l'Ufficio del Registro di Catania e in copia depositato presso l'Ufficio Contratti del Comune di Paternò.

Il Gestore