COMUNE DI CAMASTRA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

(Approvato con deliberazione consiliare n.—---- del —-—--—--)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!NDICE SISTEMATICO

 

 

Titolo I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Finalità

Art.2 - Durata in carica Art.3 - La sede delle adunanze

 

 

CAPO Il

IL PRESIDENTE

Art.4 - Presidenza delle adunanze

 

Art.5 - Compiti e poteri del Presidente

Art.6 – Destituzione del Presidente

 

 

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

Art.7 - Costituzione Art.8 - Conferenza dei capi gruppo

 

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 9 - Costituzione e composizione
Art.10
- Presidenza e convocazione delle commissioni Art.11 - Funzionamento delle commissioni
Art.12
- Funzioni delle commissioni

Art.13 - Pubblicità dei lavori

 

 

CAPO V

COMMISSIONI SPECIALI

Art.14 - Commissioni d’indagine
Art.15
- Incarichi di studio

CAPO VI

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art.16 - Designazione e funzioni

Titolo Il

I CONSIGLIERI COMUNALI

 

 

CAPO I

NORME GENERALI

Art.17 - Riserva di legge

 

 

CAPO Il

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art.18 - Entrata in carica Art.19 - Dimissioni
Art.20
- Decadenza e rimozione dalla carica

Art.21 - sospensione dalla carica - sostituzione

 

CAPO III

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art.22 - Diritto d’iniziativa
Art.23
- Attività ispettiva - interrogazioni interpellanze e mozioni
Art.24
- Richiesta di convocazione del Consiglio Art.25 - Diritto d’informazione e di accesso agli atti amministrativi

Art.26 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

Art.27 - Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta a controllo preventivo di legittimità

CAPO IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art.28 - Diritto di esercizio del mandato elettivo- Indennità – aspettative – permessi- Art.29 - Divieto di mandato imperativo

Art.30 - Partecipazione alle adunanze
Art.31
- Obbligo di astensione
Art.32
- Responsabilità personale -

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO V

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art.33 - Nomine e designazioni di consiglieri comunali - divieti
Art.34
- Funzioni rappresentative

Titolo III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

 

 

CAPO I

CONVOCAZIONE

Art.35 - Competenza
Art.36
- Avviso di convocazione
Art.37
- Ordine del giorno
Art.38
- Avviso di convocazione - consegna - modalità
Art.39
- Avviso di convocazione - consegna - termini
Art.40
- Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione

 

 

 

 

CAPO Il

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art.41 - Deposito degli atti
Art.42
- Adunanze di prima convocazione
Art.43
- Adunanze di seconda convocazione
Art.44
- Partecipazione del Sindaco e degli Assessori.

 

 

CAPO III

PUBBLICITA DELLE ADUNANZE

Art.45 - Adunanze pubbliche

Art.46 - Adunanze segrete

Art.47 - Adunanze "aperte"

 

 

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art.48 - Comportamento dei consiglieri
Art.49
- Ordine della discussione
Art.50
- Comportamento del pubblico
Art.51
- Ammissione di funzionari e consulenti in aula

 

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

Art.52 - Comunicazioni - interrogazioni
Art.53
- Ordine di trattazione degli argomenti
Art.54
- Discussione - norme generali
Art.55
- Questione pregiudiziale e sospensiva
Art.56
- Fatto personale

 

 

 

 

CAPO VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

IL VERBALE

Art. 57 - La partecipazione del Segretario all’adunanza

 

Art.58 - Il verbale dell’adunanza - redazione e firma

Art.59 - Verbale - deposito - rettifiche - approvazione

 

Titolo IV

LE DELIBERAZIONI

 

 

CAPO I

COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art.60 - La competenza esclusiva

 

 

CAPO Il

LE DELIBERAZIONI

Art.61 - Forma e contenuti

Art.62 - Approvazione - revoca - modifica

CAPO III

LE VOTAZIONI

Art.63 - Modalità generali

Art.64 - Votazioni in forma palese
Art.65
- Votazione per appello nominale

Art.66 - Votazioni segrete
Art.67
- Esito delle votazioni

Art. 68 - deliberazioni immediatamente eseguibili

 

 

 

Titolo V

CESSAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Art.69 scioglimento

 

Titolo VI

 

 

Art.70 Autonomia contabile

Art. 71 Servizi Consiliari

Art. 72 Disciplina dell’autonomia contabile

Art.73 Gestione delle risorse spettanti al Consiglio

Art.74 Presidente del Consiglio

 

 

 

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art.75 - Entrata in vigore - diffusione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo I

ORGAN IZZAZION E

DEL CONSIGLIO

COMUNALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

 

Art.1

Finalità

 

 

1. lI Consiglio comunale organizza l’esercizio delle proprie funzioni ed i lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto delle norme vigenti e dei principi stabiliti dallo Statuto.

 

 

 

 

Art.2

Durata in carica

 

 

1. lI Consiglio comunale dura in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l’indicazione dei motivi d’urgenza che ne hanno resa necessaria l’adozione.

2.la durata in carica dell’Organo Consiliare è stabilita dalla legge in cinque anni.-

Art.3

La sede delle adunanze

 

 

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.

 

2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.

 

3. Su proposta del Presidente la Conferenza dei capigruppo può stabilire, a maggioranza dei consiglieri rappresentati, che l’adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall’inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si certificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l’impegno e la solidarietà generale del la comunità.

 

4. La sede ove si tiene l’adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell’avviso di convocazione.

 

5. lI giorno nel quale si tiene l’adunanza all’esterno della sede viene esposta la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell’Unione Europea.

 

 

 

 

CAPO Il

IL PRESIDENTE

 

 

Art.4

Presidenza delle adunanze

 

 

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono presiedute dal Presidente del Consiglio Comunale.

 

2.Nel caso di assenza, impedimento temporaneo, sospensione dalla carica del Presidente il vice Presidente lo sostituisce nelle relative funzioni.

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3. lI Vice Presidente svolge inoltre le funzioni di Presidente del Consiglio nel caso di impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, sino all’elezione del nuovo Consiglio.

 

 

Art.5

 

Compiti e poteri del Presidente

 

 

 

1. Il Presidente rappresenta l’intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Provvede alla convocazione ed al proficuo funzionamento dell’assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l’ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

 

3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l’ordine e per assicurare l’osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

 

4. Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

 

  1. Il Presidente cura i rapporti del Consiglio Comunale con la Giunta e il Revisore dei conti.

 

 

 

 

Art.6

Destituzione del Presidente

1. In caso di grave negligenza nei compiti assegnategli, violazione di doveri di ufficio, o nel caso di ripetute violazioni, debitamente documentate, dei poteri e prerogative di cui ai commi precedenti, il Presidente del Consiglio può essere destituito dalla carica con il voto, a scrutinio segreto, della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

 

 

 

CAPO III

 

I GRUPPI CONSILIARI

 

 

Art.7

Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

 

2. Ciascun gruppo è costituito da almeno tre consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

 

3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del capo gruppo. In mancanza ditali comunicazioni viene considerato capo gruppo il consigliere del gruppo "anziano" secondo la legge.

 

4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.

 

5. lI consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi costituisce un gruppo autonomo. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente, da parte dei consiglieri interessati.

 

6. Ai capi gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata a cura del

Segretario Comunale la comunicazione dell’elenco delle deliberazioni adottate dalla

Giunta Comunale.

 

 

 

Art.8

Conferenza dei capi gruppo

 

1. La conferenza dei capi gruppo è organismo consultivo del Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant’altro risulti utile per il proficuo andamento dell’attività del Consiglio.

 

2. La conferenza dei capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente .Alla riunione partecipa, se richiesto dal Presidente, il Segretario comunale.

 

3. La conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due capigruppo.

 

 

 

CAPO IV

 

 

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

 

Art.9

Costituzione e composizione

 

1. lI Consiglio comunale può costituire al suo interno commissioni permanenti o temporanee, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.

 

2. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi.

 

3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il consiglio comunale provvede alla sostituzione.

 

4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del capo gruppo che provvede ad informarne il Presidente della commissione.

 

 

 

 

 

 

Art. 10

Presidenza e convocazione delle commissioni

 

 

1. Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. La presidenza delle commissioni consiLiari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, ècomunque attribuita alle opposizioni consiliari.

 

2. L’elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che è tenuta, entro 20 giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomina, ed è presieduta e convocata dal consigliere più anziano per età.

 

 

3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.

 

4. lI Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l’iscrizione all’ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.

 

5. La convocazione è disposta a cura del Presidente, con avviso scritto, contenente l’indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell’ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l’adunanza. Della convocazione è inviata copia al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale entro lo stesso termine.

 

 

 

 

 

Art. 11

 

Funzionamento delle commissioni

 

1. La riunione della commissione è valida quando sono presenti almeno la metà dei componenti, e purchè siano rappresentati almeno due gruppi consiliari.

 

2. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all’ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.

 

3. Gli atti relativi agli affari iscritti all’ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale, a disposizione dei membri della commissione.

 

4. Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio, sull’avanzamento dei lavori. Dei lavori della Commissione viene sommario a cura di un componente della Commissione stessa Presidente della Commissione.

 

 

Art. 12

Funzioni delle commissioni

1. Le commissioni provvedono all’esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio se alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o richiesti dalle commissioni.

2. Le commissioni hanno potere d’iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell’ambito delle materie di loro competenza.

 

 

Art. 13

Pubblicità dei lavori

 

 

 

1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione, Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell’adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune.

 

2. Le sedute delle Commissioni si tengono di norma presso l’Aula consiliare.

 

 

CAPO V

COMMISSIONI SPECIALI

 

 

 

Art. 14

Commissioni d’indagine

 

1. Su proposta del Presidente del C.C., su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal revisore dei conti, il Consiglio comunale, nell’esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali di indagine sull’attività dell’amministrazione.

 

2. La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri, costituisce la commissione, definisce l’oggetto e l’ambito dell’indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il Presidente.

 

3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l’espletamento dell’incarico. Su richiesta del Presidente, il Segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all’oggetto dell’inchiesta od allo stesso connessi.

 

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l’espletamento dell’incarico ricevuto, la commissione può effettuare l’audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. I componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d’ufficio.

 

5. La redazione dei verbali della commissione viene effettuata dal consigliere più giovane per età.

 

6. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle

indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni

e l’inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con

l’ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d’ufficio di cui al

precedente quarto comma.

 

7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare.

 

8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell’archivio dell’ente.

 

Art. 15

Incarichi di studio

1. Il Consiglio comunale può conferire alle commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza particolare, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

 

2. Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull’avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell’incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

 

 

 

 

CAPO VI

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

 

Art. 16

Designazione e funzioni

1. All’inizio di ciascuna seduta, ove necessario, effettuato l’appello, il Presidente designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore, La minoranza deve essere sempre rappresentata con almeno un proprio consigliere, fra gli scrutatori.

 

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l’assistenza dei consiglieri scrutatori.

 

3. L’assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Essi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

 

4. NeI verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l’esito della votazione è stato verificato con l’intervento dei consiglieri scrutatori.

 

 

 

 

Titolo Il

I CONSIGLIERI COMUNALI

 

 

CAPO I

NORME GENERALI

 

Art. 17

Riserva di legge

 

 

1. L’elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

 

 

 

CAPO Il

 

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

 

 

 

Art. 18

Entrata in carica

1. Nella prima adunanza successiva all’elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l’osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, procedendo alla loro immediata surrogazione.

 

2. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando l’elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell’insussistenza delle cause di ineleggibilità .

 

 

 

Art. 19

 

Dimissioni

 

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio comunale ed allo stesso rimessa tramite il Presidente..

 

2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

 

3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci nel momento in cui siano assunte al protocollo dell’Ente.

 

4. lI Consiglio comunale procede,nella prima seduta utile, alla surrogazione in seduta pubblica, previo accertamento dell’insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante.

 

 

 

 

Art. 20

Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l’esistenza di una causa di ineleggibilità -

preesistente all’elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla legge,il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica e consigliere interessato.

 

2. Quando successivamente all’elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità prevista dalla legge predetta, il Consiglio di cui l’interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui alla legge citata. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

 

3. I consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione; o per gravi o persistenti violazioni di legge, o per gravi motivi di ordine pubblico.

 

 

4. I consiglieri comunali decadono di diritto dalla carica nei casi di cui all’art.15 della L. 55/90 e s.m.i. La decadenza dalla carica si verifica anche nel caso di sanzione penale irrogata su richiesta dell’interessato ai sensi dell’art.444 del Codice di procedura penale.

 

5. Il Presidente, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi e adotta le deliberazioni conseguenti.

 

6. La decadenza dalla carica di consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dallo statuto. Verificandosi le condizioni dallo stesso previste, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito dallo statuto. Prima di dichiarare la decadenza, il consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto dall’interessato, e decide conseguentemente.

 

7. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell’insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art.21

Sospensione dalla carica - sostituzione

1. I consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica quando sopravviene, dopo l’elezione, una delle condizioni previste a tal fine dalla legge.

 

2. La sospensione di diritto dalla carica di consigliere comunale consegue altresì quando è disposta l’applicazione di una delle misure coercitive di cui agli artt.284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere), 286 (custodia cautelare in luogo di cura) del Codice di procedura penale.

 

 

3. lI Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni da essa, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

4. Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse

e conseguenti alla carica, sia nell’ambito nel comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi.

 

 

 

 

CAPO III

 

 

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

 

 

 

Art.22

Diritto d’iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio comunale.

 

2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale.

 

3. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Presidente il quale la trasmette al Segretario comunale per l’istruttoria. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio o non legittima, il Presidente comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capi gruppo. Se l’istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all’ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l’oggetto, il consigliere proponente.

 

4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno del Consiglio comunale.

 

5. Costituiscono emendamenti le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in scritto, al Presidente, entro il secondo giorno precedente quello dell’adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, in scritto, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.

 

6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell’adunanza sono subito trasmesse dal Presidente al Segretario comunale che ne cura con procedura d’urgenza l’istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell’adunanza il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell’ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale per acquisire i necessari elementi di valutazione, l’ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l’ultimo punto all’ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all’adunanza successiva.

 

 

 

 

 

Art.23

 

Attività ispettiva - interrogazioni , interpellanze e mozioni

 

 

 

1. I consiglieri nell’esercizio dell’attività e del sindacato ispettivo hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo

statuto.

 

2. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate al Sindaco e sono sempre formulate per scritto e firmate dai proponenti.

 

3. Il Sindaco o l’Assessore da lui delegato risponde, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. La risposta è data, di norma, nella prima adunanza del consiglio che si tiene entro il termine di cui sopra. Nel caso in cui entro il termine predetto non si tengano adunanze del Consiglio, la risposta è data per scritto. Se il consigliere interessato lo richiede, l’interrogazione e la risposta sono comunicate per riassunto al Consiglio, alla prima adunanza, nel corso della trattazione delle interrogazioni.

 

4. L’interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all’oggetto medesimo.

 

5. L’interrogazione può essere effettuata verbalmente anche durante l’adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari, Il Presidente può dare risposta immediata se dispone degli elementi necessari, In caso contrario si riserva di dare risposta scritta all’interrogante entro trenta giorni da quello di presentazione.

 

6. L’interpellanza consiste nella domanda rivolta al Presidente circa i motivi o gli intendimenti della condotta dell’Amministrazione su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.

 

7. Le mozioni devono essere presentate per scritto al Presidente, sottoscritte dal consigliere proponente e sono iscritte all’ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio convocata dopo la loro presentazione.

 

8. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell’ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell’ambito dell’attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all’approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

 

Art. 24

 

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri, o il Sindaco, inserendo all’ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell’ente.

 

3. Nel caso che sia proposta l’adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l’adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli artt.23 e 24 del presente regolamento.

 

4. Nel caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvederanno in via sostitutiva gli organi a ciò preposti dalla legge.

 

 

Art. 25

Diritto d’informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del mandato elettivo.

 

2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell’amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento.

 

3. L’esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al segretario comunale ed ai responsabili preposti ai singoli uffici e servizi.

 

4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

 

 

 

 

 

Art. 26

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le specifiche finalità d’uso connesse all’esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di determinazioni dei responsabili di servizio, di verbali delle commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o dai suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

 

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal consigliere presso la segreteria comunale. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il consigliere deve indicare gli estremi dell’atto di cui richiede copia ed appone la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l’esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta.

3. Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

 

4. lI Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

 

5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all’esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di consigliere comunale, ai sensi dell’allegato B, n.1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642.

 

6.Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio sia perché l’esercizio del diritto di accesso attiene all’esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è portatore, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.

 

7.Sono vietate le richieste tendenti ad ottenere il rilascio di copia di delibere riferendesi ad uno o più anni di attività Amministrativa.

 

 

 

Art. 27

Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta a controllo preventivo di

legittimità

 

1. Le deliberazioni di competenza della Giunta comunale sono comunicate in elenco ai capi gruppo consiliari contestualmente all’affissione all’albo. I consiglieri comunali possono prenderne visione e chiederne copia alla segreteria comunale negli orari di apertura al pubblico. Quando le deliberazioni riguardano le materie di cui al comma 3 art.4, L.R. 23/97, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità, nei limiti delle illegittimità denunciate, quanto un quinto dei consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta e motivata con l’indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall’affissione dell’atto all’albo pretorio.

 

2. Tali richieste, contenenti i nominativi e la sottoscrizione dei consiglieri, la data, il numero e l’oggetto della deliberazione, devono essere indirizzate al Segretario comunale e, per conoscenza, al Sindaco ed all’Organo di controllo e fatte pervenire entro il termine indicato nel precedente comma. Il Segretario comunale provvede all’invio dell’atto al comitato di controllo entro i due giorni non festivi successivi a quello in cui perviene la richiesta.

 

3. lI Segretario comunale comunica mensilmente con lettera, ai consiglieri di cui al primo e secondo comma, l’esito del controllo sulle deliberazioni dagli stessi richiesto.

 

4. Qualora la richiesta di controllo eventuale non venga presentata nei termini di cui al comma 1, la deliberazione diverrà esecutiva per decorrenza dei termini e non più sottoponibile al controllo preventivo di legittimità.

 

5. All’inizio della seduta il Presidente informa il Consiglio delle deliberazioni da questo adottate che sono state annullate dal comitato regionale di controllo, precisandone l’oggetto, le date di adozione e di annullamento e le motivazioni di quest’ultimo. Sulla comunicazione non ha luogo discussione. Un consigliere può proporre al Consiglio che l’argomento sia iscritto all’ordine del giorno della prima adunanza ordinaria successiva. li Consiglio decide con votazione palese, a maggioranza dei votanti.

 

 

CAPO IV

 

 

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

 

Art. 28

Diritto di esercizio del mandato elettivo

Indennità- Aspettative – Permessi.

 

 

 

 

1.I consiglieri comunali, per l’esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

 

2.Ai consiglieri comunali è dovuta l’indennità di presenza per l’effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un’adunanza al giorno.

 

3. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l’indennità di carica prevista da1la legge, non è dovuta l’indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti.

 

4. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Presidente a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all’indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali, delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

 

5.L’ammontare dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti agli Amministratori, viene determinato con Regolamento del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta Regionale e sentita la Conferenza Regione-Autonomia locale, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge.

 

 

6.Le indennità di cui al comma precedente si applicano automaticamente, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 19 L.R. 30/2000.

Eventuali aumenti o diminuzioni rispetto alla soglia minima stabilita dal Regolamento del Presidente della Regione dovranno essere deliberati dall’Organo di pertinenza degli Amministratori interessati, a maggioranza assoluta, e nel rispetto degli stanziamenti e dei vincoli di Bilancio.

7.Per il caso di incremento della soglia minima, fissata ai sensi del precedente 5° comma, sarà onere dell’Organo deliberante individuare i fondi di Bilancio con cui far fronte alla maggiore spesa.

 

8. Il regime dei permessi, licenze, rimborsi spese, indennità di missione ed aspettative per mandato elettorale, segue le prescrizioni di cui agli artt. 18 e segg. Della L.R. 30/2000.

 

9. Il tempo necessario agli Amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal Comune ove ha sede il rispettivo ente, non viene computato nel monte ore mensile previsto dalla legge per la partecipazione agli organi collegiali dell’Ente di cui fanno parte.

Art. 29

Divieto di mandato imperativo

 

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell’adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà di espressione e di voto.

 

 

Art. 30

Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

 

2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente il quale ne dà notizia al Consiglio. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.

 

3. lI consigliere che si assenta definitivamente dall’adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.

 

 

 

Art. 31

Obbligo di astensione

1. Nell’ipotesi in cui un argomento messo all’Ordine del giorno del Consiglio investa un interesse proprio o di parenti o dì affini entro il quarto grado dello stesso consigliere, egli deve astenersi allontanandosi dall’aula non potendo partecipare né alla discussione né alla votazione.

2. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l’obbligo di assentarsi dall’adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

3. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell’avvenuta osservanza ditale obbligo.

 

 

 

Art. 32

Responsabilità personale-

 

1. lI consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. E’ esente da responsabilità il consigliere assente all’adunanza.

3.E’ parimenti esente da responsabilità conseguente all’adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso ed abbia espresso voto contrario, ovvero che abbia motivato la propria astensione.

4. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità previste dalla legge.

 

 

 

 

CAPO V

 

 

 

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

 

Art. 33

Nomine e designazioni di consiglieri comunali - divieti

1. Nei casi in cui la legge, Io statuto od i regolamenti prevedono che di un organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, essere sempre nominato o designato dal Consiglio.

determinato questi deve

 

2. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto espresso con scheda segreta.

 

3. Si osservano disposizioni stabilite dalla legge per assicurare condizioni di pari opportunità.

 

 

 

Art. 34

Funzioni rappresentative

1. I consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall’amministrazione comunale.

 

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.

 

3. La delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d’urgenza, dalla conferenza dei capi gruppo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo III

 

 

 

FUNZIONAMENTO

DEL CONSIGLIO

COMUNALE

 

 

 

 

 

CAPO I

CONVOCAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 35

Competenza

 

 

  1. La convocazione del Consiglio comunale è effettuata dal Presidente. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente la convocazione viene effettuata dal suo vice.

mento temporaneo del Siri~co la convocazione viene effettuata dal ~ vice S~eee.

 

2.La prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni deve essere convocata dal Presidente uscente entro il termine perentorio di 15 giorni dalla proclamazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede il consigliere neo-eletto più anziano, a cui spetta, in ogni caso la presidenza provvisoria dell’assemblea fino all’elezione del Presidente.

3. Nel caso di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il Segretario Comunale da tempestiva comunicazione all’Assessorato Reg.le EE.LL. per il controllo sostitutivo.

 

Art.36

Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le

modalità di cui al presente regolamento.

 

2. L’avviso di convocazione contiene l’indicazione del giorno e dell’ora dell’adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi.

 

3. L’avviso di convocazione precisa se l’adunanza ha carattere ordinario o straordinario e se viene convocata d’urgenza.

 

4. lI consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l’esercizio delle funzioni e l’adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.

 

5. lI consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia ritenuta necessaria dal Presidente o sia richiesta da almeno un quinto dei consiglieri. L’adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

 

6. lI Consiglio è convocato d’urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l’adunanza.

 

7. Nell’avviso deve essere sempre precisato se l’adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d’urgenza e se la stessa si tiene in prima o seconda convocazione. Nell’avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell’ordine del giorno.

 

8. L’avviso di convocazione e l’ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo dal Vice Presidente.

 

 

Art. 37

 

Ordine del giorno

 

1. L’elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del costituisce l’ordine del giorno.

 

2. Spetta al Presidente di stabilire, rettificare od integrare l’ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l’obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.

 

3. L’iniziativa delle proposte da iscrivere all’ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai consiglieri comunali.

4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt.23 e 24.

5. lI referto dell’organo di revisione economico-finanziaria su gravi irregolarità rilevate sulla gestione è iscritto dal Presidente all’inizio dell’ordine del giorno dell’adunanza del Consiglio da tenersi entro 15 giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga nei termini d’urgenza.

 

6. Gli argomenti sono indicati nell’ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l’oggetto.

 

7. Sono elencati distintamente nell’ambito dell’ordine del giorno, sotto l’indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all’art.48. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

 

8. L’ordine del giorno è inserito od allegato all’avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

 

 

 

Art. 38

Avviso di convocazione - consegna - modalità

1. L’avviso di convocazione del consiglio, con l’ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri, a mezzo di un messo comunale e pubblicato all’Albo Pretorio.

 

2. lI messo rimette alla segreteria comunale la dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l’indicazione del giorno e dell’ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma dei ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco -ricevuta, comprendente i destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell’adunanza consiliare.

3. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco ed al Presidente del C.C., il nominativo e l’indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l’amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

 

4. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente provvede a far spedire l’avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. Le spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell’avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l’obbligo di consegna dell’avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

 

 

 

Art.. 39

 

Avviso di convocazione- consegna - termini

1. L’avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.

 

2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell’avviso deve avvenire almeno tre giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.

 

3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

 

4. Per le adunanze convocate d’urgenza, l’avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

 

5.Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all’ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l’oggetto degli argomenti aggiunti.

 

6.I motivi dell’urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all’ordine del giorno di cui al comma 5° possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L’avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall’adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

 

7.L’eventuale ritardata consegna dell’avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all’adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

 

Art. 40

 

Ordine del giorno- pubblicazione e diffusione

 

  1. L’elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è

pubblicato all’albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione.

 

 

 

  1. L’elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d’urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all’ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all’Albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

 

3. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell’avviso di convocazione e dell’ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi ,viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito al revisore dei conti ed agli organi d’informazione.

4. Il Sindaco dispone la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l’ora di convocazione del Consiglio.

 

 

 

 

 

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

 

 

 

 

Art. 41

Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell’avviso di convocazione, entro i termini previsti dallo Statuto.

 

2.Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma, nel testo completo dei pareri, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l’esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d’ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.

 

3.All’inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell’adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

 

  1. Le proposte relative alla modifica dello statuto e dei regolamenti devono essere

comunicate ai capi gruppo consiliari almeno cinque giorni prima dell’adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l’esame.

 

5. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, entro il quale sono presentati dalla Giunta ai consiglieri comunali gli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, con gli allegati prescritti e la relazione dell’organo di revisione.

 

6. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, non inferiore a 20 giorni dalla data dell’adunanza del Consiglio stabilita per l’esame, entro il quale devono essere depositati a disposizione dei consiglieri comunali il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell’organo di revisione, Il rendiconto è approvato dal Consiglio entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello al quale lo stesso si riferisce.

 

7. Del deposito del rendiconto è data comunicazione ai consiglieri.

 

 

 

 

Art. 42

Adunanze di prima convocazione

1. lI Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

 

2.L’adunanza si tiene all’ora fissata nell’avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l’appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.

 

 

3. Nel caso in cui, ed eseguito l’appello, sia constatata la mancanza dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara che l’adunanza verrà sospesa per un’ora. Se alla ripresa dei lavori, continua a persistere la maggioranza del quorum valido, l’adunanza viene rinviata in seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo alla medesima ora stabilita per la prima convocazione, e col medesimo ordine del giorno.

 

4. Dopo l‘appello effettuato all’inizio dell’adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione, I consiglieri che entrano o che si assentano dall’adunanza dopo l’appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell’appello. Nel caso che dall’appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell’adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo tesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per l validità dell’ adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

 

5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza.

 

 

Art.43

 

 

Adunanze di seconda convocazione

 

1. Nell’adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati all’ente.

 

3. Nelle adunanze di seconda convocazione non può, essere discusso e deliberato se non vi sia la partecipazione di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune, lo Statuto e relative modifiche.

 

 

Art.44

 

Partecipazione del Sindaco e degli Assessori

1. Il Sindaco e gli Assessori , partecipano alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

 

2. La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

 

 

 

 

CAPO III

 

 

PUBBLICITA’ DELLE ADUNANZE

 

 

Art. 45

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito

2. Nell’apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.

 

 

 

 

Art. 46

 

 

 

 

Adunanze segrete

 

1. L’adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

 

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell’ordine del giorno dell’adunanza.

 

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. li Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall’aula.

 

4. Durante le adunanze segrete restano in aula solo i componenti del Consiglio ed il Segretario comunale, tutti vincolati al segreto d’ufficio, nonché il Sindaco ed i componenti della Giunta, se presenti.

 

 

 

 

 

Art. 47

 

Adunanze " aperte’’

 

1. Quando si verificano motivi di particolare e rilevante interesse per la comunità il Presidente, sentita la Conferenza dei capi gruppo, può convocare l’adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dal l’art.4 del presente regolamento.

 

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

 

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà d’espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra indicati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.

 

 

 

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

 

 

 

Art. 48

 

Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti poi itico-amministrativi

 

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell’educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l’onorabilità di persone.

 

3. Se un consigliere turba l’ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

 

  1. Dopo un secondo richiamo all’ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirgli la parola fino alla conclusione dell’affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

 

Art. 49

 

Ordine della discussione

 

1. I consiglieri comunali prendono posto nell’aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l’attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la conferenza dei capi gruppo.

 

2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all’inizio del dibattito od al termine dell’intervento di un collega.

 

3. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.

 

4. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

 

5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all’ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

 

 

 

 

Art. 50

Comportamento del pubblico

1. lI pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell’apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

 

2. Non è consentita l’esposizione di cartelli, striscioni e l’uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l’esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

 

3. I poteri per il mantenimento dell’ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell’opera dei vigili urbani.

 

4. La forza pubblica può entrare nell’aula, intendendosi per aula lo spazio delimitato da apposite transenne all’interno del quale si svolgono i lavori del Consiglio, solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

 

5. Quando da parte di persone che assistono all’adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l’allontanamento dalla sala fino al termine dell’adunanza.

 

6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell’adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

 

 

 

Art. 51

 

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

 

1. Il Presidente, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i responsabili dei servizi comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant’altro risulti necessario.

 

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell’amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

 

3.Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l’aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

 

 

 

 

 

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 52

Comunicazioni interrogazioni

 

1. All’inizio dell’adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull’attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.

 

2. Dopo l’intervento del Presidente, un consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.

 

3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore ai cinque minuti per ogni argomento trattato.

 

4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.

 

5. La trattazione delle interrogazioni avviene esclusivamente nelle adunanze ordinarie, nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.

 

6. L’esame delle interrogazioni e delle interpellanze viene effettuato nell’ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all’ordine del giorno dell’adunanza. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s’intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio od altra adunanza.

 

7. L’interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell’adunanza. Conclusa l’illustrazione il Presidente può dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare all’assessore incaricato di provvedervi. L’illustrazione e la risposta devono essere contenute complessivamente nel tempo di dieci minuti.

 

8. Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Presidente o dell’Assessore.

 

9. Nel caso che l’interrogazione e/o l’interpellanza sia stata presentata da più consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

 

10. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

 

11. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all’ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell’argomento al quale si riferiscono.

 

12. Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all’ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo Gomma, consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti. Il Presidente o l’Assessore incaricato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all’interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Presidente assicura il consigliere interrogante che la stessa gli sarà inviata entro trenta giorni successivi all’adunanza.

 

13. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo statuto, il bilancio preventivo, il rendiconto, il piano regolatore, e le sue varianti generali, non è iscritta all’ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.

 

14. Quando i consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro trenta giorni dalla richiesta, salvo i casi d’urgenza, e l’interrogazione non viene iscritta all’ordine del giorno del Consiglio

 

15. Se i consiglieri interroganti non richiedono espressamente l’iscrizione dell’interrogazione all’ordine del giorno del Consiglio comunale, si intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

 

 

 

 

Art. 53

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, procede all’esame degli argomenti secondo l’ordine del giorno. L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

 

2. lI Consiglio non può discutere nè deliberare su argomenti che non risultino iscritti all’ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

 

3. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all’ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

 

 

 

Art. 54

 

Discussione - norme generali

 

 

1. Terminata l’illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell’ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, proposta viene messa in votazione.

 

3. Per ciascun intervento, ogni consigliere ha a disposizione 5 minuti, termine raddoppiato per le discussioni relative all’approvazione dello Statuto, Bilancio, Rendiconto, Regolamenti e P.R.G..

 

 

4. lI Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l’argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenite solo quando sia intervenuto almeno un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l’opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

 

  1. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo.
  2.  

     

     

     

     

    Art.55

     

    Questione pregiudiziale o sospensiva

    Ritiro e rinvio dei punti all’ordine del giorno

     

     

    1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

     

    2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell’argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

     

    3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell’inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all’esame dell’argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente

    - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri - un consigliere per ciascun gruppo, Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

     

     

     

     

    Art.56

     

    Fatto personale

    1. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato difatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell’accusa.

    2. La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.

    3. lI Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

     

     

    CAPO VI

     

     

    PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

    IL VERBALE

     

     

     

    Art.57

    La partecipazione del Segretario all’adunanza

    1. lI Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l’esame dell’argomento in discussione.

     

     

     

     

    Art 58

     

    Il verbale dell’adunanza - relazione e firma

     

    1. lI verbale delle adunanze è l’atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale. Alla sua redazione provvede il Segretario Comunale.

     

    2. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell’andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

     

    3. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo sinteticamente, con la massima chiarezza e completezza possibile, i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.

     

    4. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale ed il Segretario comunale provvede ad escluderle. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta scritta, nel corso dell’adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

     

    5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

     

     

  3. il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell’adunanza e dal Segretario comunale.

 

Art.59

Verbale - deposito - rettifiche- approvazione

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei consiglieri cinque giorni prima dell’adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.

 

2. All’inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all’unanimità.

 

3.Quando un consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni.

 

 

4. E’ fatto divieto richiedere al Segretario Com.le la lettura di tutti i verbali relativi alle delibere approvate nella precedente seduta, ad eccezione della sola parte deliberativa.

 

5.Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell’argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta dì rettifica.

 

5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale dell’adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l’indicazione della data dell’adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate.

 

6. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell’archivio comunale a cura del Segretario comunale.

 

7. lI rilascio di copie, estratti e certificazioni desunti dai predetti registri è disposto dal Segretario comunale.

 

 

Titolo IV

 

 

 

LE DELIBERAZIONI

 

 

 

 

 

 

CAPO I

COMPETENZA DEL CONSIGLIO

 

 

Art. 60

La competenza esclusiva

1. lI Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l’adozione degli atti deliberativi, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l’organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell’ente.

 

2.Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti dalla legge nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali, alla loro surrogazione ed alla supplenza nel caso di sospensioni di diritto.

 

3. Il Consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d’urgenza, provvedimenti nelle

 

 

 

 

 

CAPO Il

 

LE DELIBERAZIONI

 

Art 61

Forma e contenuti

1. L’atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

 

2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione.

3. Nel caso in cui l’ente non abbia responsabili dei servizi, il parere e espresso dal segretario comunale, in relazione alle sue competenze e su espressa richiesta del Sindaco.

 

4. L’istruttoria della deliberazione è effettuata dal responsabile del servizio proponente, il quale assicura al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

 

5. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso è sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un consigliere comunale, precisandone i motivi.

 

6. lI coordinamento tecnico dell’atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

 

 

Art.62

Approvazione - revoca modifica

1. lI consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui al successivo capo III, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.

 

2. Il Consiglio comunale, secondo i principi deIl’autotutela, ha il potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell’adozione del provvedimento.

 

3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell’organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

 

4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituitesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono gli interventi diretti a disciplinare i relativi rapporti.

 

 

 

 

 

CAPO III

 

 

LE VOTAZIONI

 

Art. 63

Modalità generali

1. L’espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.

2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi

articoli.

3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l’apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l’adunanza, e nei casi previsti dalle legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione stessa.

 

5. Su ogni argomento l’ordine delle votazioni è il seguente:

 

a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell’argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

 

b) le proposte di emendamento si votano nell’ordine di cui appresso:

 

- emendamenti soppressivi;

 

- emendamenti modificativi

 

- emendamenti aggiuntivi,

 

 

c) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

 

6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

 

7. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

 

a) per i regolamenti il Presidente invita i consiglieri a far conoscenza su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;

 

b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli contenuti, presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato dalla relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all’approvazione preliminare di eventuali modifiche.

 

8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

 

 

 

Art.64

Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano. Spetta al Presidente indicare, prima dell’inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata.

 

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

 

3. Controllato l’esito della votazione con la collaborazione del segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

 

4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso assistono al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i consiglieri scrutatori.

 

5. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima dell’espressione del voto o dell’astensione.

 

Art.65

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o

di almeno un quinto dei consiglieri.

 

2. lI Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

 

3. lI Segretario comunale effettua l’appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori e del segretario stesso.

 

4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

 

 

 

Art.66

Votazioni segrete

 

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.

2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:

a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive si segni di riconoscimento;

b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell’ordine, dal primo in eccedenza.

 

4. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

 

5. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

 

6. Terminata la votazione il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

 

7. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.

 

8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l’immediata ripetizione.

 

9. lI carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l’assistenza dei consiglieri scrutatori.

 

 

 

 

Art.67

 

Esito delle votazioni

 

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali sì richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiate, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

 

2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.

 

3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

 

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l’argomento posto all’ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione "non approvata" alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

 

6. Dopo l’annuncio dell’esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato".

 

7. NeI verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

 

 

 

 

Art.68

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

 

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l’avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

 

 

 

 

 

Titolo V

 

 

 

 

 

CESSAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

 

Art.69

Scioglimento

 

 

1.. Il Consiglio comunale viene sciolto nei casi, con i criteri e le modalità stabilite dalla legge.

 

2. La cessazione dalla carica di Sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente, non comporta la cessazione dei rispettivi consiglieri, che rimangono in carica fino a nuove elezioni.

 

 

TITOLO VI

 

 

 

Art. 70

Autonomia contabile

 

 

 

  1. Con norme regolamentari il comune fissa le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie, che il medesimo consiglio, attraverso le strutture amministrative previste dalla dotazione organica, può gestire ai fini di funzionamento proprio e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

 

Art. 71

 

Servizi consiliari

 

 

1.Nell’ambito della dotazione organica, il Servizio "Affari Generali ed Organi Istituzionali " è preposto ad assicurare l’autonomia funzionale e contabile del consiglio.

 

2.Presso detto servizio è costituito l’ufficio di presidenza, posto alle dipendenze funzionali del presidente del consiglio e alle dipendenze tecniche del responsabile del settore.

 

 

Art. 72

 

Disciplina dell’autonomia contabile

 

 

1.La relazione revisionale e programmatica deve essere integrata da apposita relazione riguardante i programmi e le risorse relative all’attività del consiglio, redatti dai dipendenti del servizio di cui all’articolo precedente, sotto le direttive emanate in accordo del Presidente del Consiglio il Resp. Del Settore, tenendo conto delle richieste presentate anche dai gruppi consiliari regolarmente costituiti

2. Tra gli allegati al bilancio di previsione è obbligatorio inserire uno specifico prospetto analitico dei fondi destinati all’autonoma gestione del Consiglio. Il dettaglio di tale prospetto deve corrispondere a quello previsto, per gli altri servizi del Peg.

 

3. Il Peg. Deve essere redatto tenendo conto di quanto disposto dal bilancio di previsione in merito al Consiglio. Il Peg. Deve riportare, in apposito quadro allegato, le risultanze economiche e finanziarie previste dal bilancio di previsione, separando le spese relative al Consiglio dalle altre spese iscritte in bilancio.

 

4. Alla Giunta è vietato apportare variazioni al Peg., per la parte che riguarda il Consiglio Com.le, il quale, nell’esercizio della sua autonomia contabile, prevista dalla legge e dal presente Regolamento, è l’unico legittimato ad apportare variazioni alle voci del bilancio di propria pertinenza.

 

Art. 73

 

Gestione delle risorse spettanti al Consiglio

 

 

1. Al Servizio per l’autonomia funzionale e contabile del Consiglio il bilancio e il Peg., nelle parti specificamente destinate al Consiglio, assegnano le risorse finanziarie ed economiche necessarie per il migliore funzionamento dell’organo e dei gruppi Consiliari.

 

2. Alla materiale gestione delle risorse, attraverso il Peg. , è preposto il Resp. del Servizio, il quale cura l’istruttoria tecnica di tutti gli atti gestionali relativi, nonché verifica l’andamento delle spese e acquisisce le richieste dei consiglieri e dei gruppi per assicurare l’ottimale gestione.

 

3. Il Rsp., sulla base della gestione e delle richieste dei consiglieri e dei gruppi, propone al Presidente del Consiglio eventuali modifiche ai progetti o agli stanziamenti che possono sfociare in modifiche al Peg, o al bilancio.

4. Il servizio gestisce tutte le risorse relative al consiglio, e in particolare provvede: a), alla liquidazione dell’indennità per il Presidente del Consiglio; b) alla liquidazione dei gettoni di presenza dei consiglieri Com.li; c) all’istruttoria delle pratiche relative agli aumenti o diminuzioni dell’indennità o dei gettoni; d) alla liquidazione dei rimborsi ai datori di lavoro, per le assenze retribuite,; e) alla liquidazione delle indennità di missione del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri; f) al rimborso di spese di viaggio effettivamente sostenute dai consiglieri residenti fuori dal capoluogo per la partecipazione alle sedute consiliari, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni; g) all’acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento di consiglio e gruppi consiliari.

 

 

Art. 74

 

Presidente del Consiglio

 

 

1. Ferme restando le attribuzioni del Presidente del consiglio, come previste dal Regolamento per il funzionamento del consiglio ai fini dell’autonomia contabile, il Presidente emana ogni direttiva finalizzata all’attuazione o redazione dei programmi di funzionamento del consiglio utilizzando la conferenza dei capi gruppo consiliari quale organo di consultazione.

 

2. Il Presidente del consiglio autorizza i consiglieri Com.li che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del Comune in missione. La successiva liquidazione, è sottoscritta dal Responsabile del settore.

 

3. Il Presidente del Consiglio può recarsi in missione senza autorizzazione preventiva, è ha diritto al rimborso spese e all’indennità di missione sulla base della presentazione di una dichiarazione sulla durata e finalità della missione, corredata da documentazione delle spese.

 

 

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI

 

 

 

Art.75

Entrata in vigore Diffusione

1.lI presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, pubblicazione che segue all’avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.

 

2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri. Copia del regolamento è inviata ai consiglieri neo - eletti, dopo la proclamazione dell’elezione.

 

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabili, alle norme di diritto parlamentare ed alla legislazione vigente in materia.