LEGGE 3 maggio 2001, n. 6. Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1. Risultati differenziali
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale 27 aprile
1999, n. 10 e considerati gli effetti della presente legge, il livello massimo
del saldo netto da finanziare per l'anno 2001 resta determinato in termini di
competenza in lire 463,475 miliardi e, tenuto conto delle operazioni di rimborso
di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno
medesimo resta fissato in termini di competenza in lire 1.000 miliardi.
2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio
pluriennale a legislazione vigente, per gli anni 2002 e 2003 è determinato un
saldo netto da finanziare ed impiegare rispettivamente pari a lire 131,475
miliardi e a lire 705,603 miliardi ed un livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per l'anno 2002 pari a lire 800 miliardi.
3. Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e
successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le
finanze è autorizzato ad effettuare le operazioni finanziarie di cui ai commi 1
e 2 nei limiti massimi ivi stabiliti. Sono applicabili, in quanto compatibili,
le disposizioni della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6.
4. In relazione all'assegnazione a favore della Regione, disposta
dall'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da corrispondere in
quindici annualità costanti di lire 21 miliardi a decorrere dall'anno 2001,
corrispondente ad un capitale mutuabile di almeno 200 miliardi di lire,
l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, per l'anno
2001, ad effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione del relativo
credito. L'entrata derivante dalle operazioni finanziarie di cui al presente
comma, prevista per l'anno 2001 in lire 200 miliardi, è vincolata al
finanziamento di interventi diretti a:
a) contenere i consumi ed i costi energetici delle piccole e medie imprese
per lire 66,6 miliardi;
b) fronteggiare la crisi del settore agrumicolo per lire 66,7 miliardi;
c) sostenere iniziative ed investimenti nei comuni sede di impianti di
raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi per lire 66,7
miliardi.
5. L'erogazione delle somme di cui al comma 4 è subordinata alla definizione
delle operazioni di attualizzazione del limite di impegno assegnato dallo Stato.
Art. 2. Fondi globali e tabelle
1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge
regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, per il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo
l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003 nelle misure indicate nelle tabelle A e B, allegate alla presente
legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per
il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10, le dotazioni da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento
di leggi di spesa sono stabilite negli importi indicati, per ciascuno degli anni
2001, 2002 e 2003, nella tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d) della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella
tabella D allegata alla presente legge sono ridotte degli importi stabiliti, per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nella tabella medesima.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e) della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere
pluriennale indicate nella tabella E allegata alla presente legge sono
rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2001,
2002 e 2003, nella tabella medesima.
5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f) della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10, le leggi di spesa che si abrogano in quanto i relativi
effetti sono esauriti o non sono più idonee alla realizzazione degli indirizzi
fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria, sono quelle
indicate nella tabella F allegata alla presente legge.
Art. 3. Contributo di solidarietà nazionale
1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, è così
sostituito:
"3. In relazione all'assegnazione del contributo di solidarietà nazionale
ex articolo 38 dello Statuto della Regione, disposta dall'articolo 55 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, da corrispondere in quindici annualità costanti
di lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2001 ed in quindici annualità
costanti di lire 94 miliardi a decorrere dall'anno 2002, l'Assessore regionale
per il bilancio e le finanze è autorizzato, per ciascuno degli anni 2000 e
2001, ad effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione dei relativi
crediti. Le entrate derivanti dalle operazioni finanziarie di cui al presente
comma, previste per ciascuno degli anni 2000 e 2001 rispettivamente in lire 548
miliardi ed in lire 921 miliardi, sono accertate con imputazione al capitolo di
entrata del bilancio della Regione relativo al Fondo di solidarietà nazionale
di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana e sono destinate a
spese di investimento".
2. Le operazioni finanziarie autorizzate per l'anno 2000 dall'articolo 1, comma
3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, come sostituito dal comma 1, sono
effettuate entro l'esercizio 2001, con imputazione alla competenza
dell'esercizio medesimo.
3. Ai fini dell'ottimizzazione del risultato finanziario derivante dalla
cessione del credito, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è
autorizzato a prestare le garanzie fidejussorie richieste.
Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 4. Disposizioni in materia di residui attivi
1. Le entrate del bilancio della Regione accertate contabilmente fino
all'esercizio 1999 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2000, non
corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono
eliminate dalle scritture contabili ed i relativi importi contribuiscono alla
determinazione del risultato finanziario di gestione dell'esercizio 2000
medesimo.
2. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentite le
competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da
eliminare ai sensi del comma 1; copia di detti decreti è allegata al rendiconto
generale consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 2000.
3. Qualora a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo
sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della
riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di
entrata.
Art. 5. Tributo ambientale
1. E' istituito un tributo ambientale (inciso omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto), il cui gettito
è destinato a finanziare iniziative volte alla salvaguardia, alla tutela e al
miglioramento della qualità dell'ambiente.
2. Il tributo trova applicazione a decorrere dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge. Per l'anno 2001 il
gettito è valutato in lire 160 miliardi.
3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi
dell'art. 28 dello Statuto).
4. Il soggetto passivo del tributo è il possessore del gas metano vettoriato il
quale è tenuto alla presentazione di una dichiarazione annuale, contenente gli
elementi necessari a quantificare l'importo dovuto. La dichiarazione va
presentata all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento
finanze e credito, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello a cui
si riferisce il prelievo.
5. Il versamento del tributo deve essere effettuato direttamente alle casse
regionali entro la fine di ciascun mese in rate mensili a titolo di acconto,
ciascuna pari ad un dodicesimo dell'imposta commisurata alla base imponibile
dell'anno precedente. Il conguaglio va effettuato, prima della presentazione
della dichiarazione annuale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo.
Eventuali somme che dalla dichiarazione annuale risultino versate in eccedenza
possono essere chieste a rimborso ovvero detratte dai versamenti relativi al
periodo di imposta successivo.
6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto).
7. I poteri in materia di liquidazione, di accertamento, di riscossione,
di rimborso e di irrogazione delle sanzioni competono all'Assessorato regionale
del bilancio e delle finanze - dipartimento finanze e credito.
8. Con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da
emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono fissate le modalità di versamento del tributo alla Casse regionali. Con
successivo decreto dello stesso Assessore, da emanarsi entro il 31 dicembre
2001, è approvato il modello della dichiarazione annuale.
9. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze controlla le
dichiarazioni presentate, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati
ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse, provvede anche a
correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. L'Assessorato
emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati,
dell'imposta o maggiore imposta dovuta nonché delle sanzioni e degli interessi.
L'avviso deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il
termine del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione.
10. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvede
all'accertamento in rettifica delle dichiarazioni nel caso di infedeltà ovvero
all'accertamento di ufficio nel caso di omessa presentazione. A tale fine emette
avviso di accertamento motivato recante anche la liquidazione dell'imposta o
maggiore imposta dovuta nonché delle sanzioni e degli interessi. L'avviso deve
essere notificato al contribuente, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del
terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione,
ovvero, nel caso di omessa presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione si sarebbe dovuta presentare.
11. La notifica dell'avviso di liquidazione nonché dell'avviso di
accertamento può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale mediante
raccomandata con avviso di ricevimento.
12. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e di
accertamento l'Assessorato può invitare i contribuenti, indicandone il motivo,
ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari
relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli
compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti agli uffici
pubblici competenti.
13. Le somme liquidate dall'Assessorato regionale del bilancio e delle
finanze per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità di
cui al comma 8, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione
dell'avviso di liquidazione o delldi accertamento, sono riscosse coattivamente
mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Il ruolo deve essere formato e reso
esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui
l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al
contribuente.
14. Il contribuente può richiedere all'Assessorato del bilancio e delle
finanze il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre
anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente
accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente
spettano gli interessi legali sino alla data dell'ordinativo di pagamento.
15. In caso di mancato versamento entro il termine previsto dalla presente
legge trova applicazione una sanzione amministrativa consistente nel pagamento
di una somma di denaro pari al trenta per cento dell'importo non versato. Per
l'omessa presentazione dichiarazione entro il termine previsto dalla presente
legge si applica una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma di denaro dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta. Se la
dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100
per cento della maggiore imposta dovuta. In materia di sanzioni trovano
applicazione le norme contenute nel decreto legislativo 18 novembre 1997, n.
472. In ogni caso sono altresì dovuti gli interessi legali sino alla data del
versamento del tributo dovuto.
16. Le controversie sono attribuite alla giurisdizione delle Commissioni
tributarie ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 6. Tassa per i rifiuti solidi urbani
1. L'importo della tassa ed accessori dovuti per la raccolta ed il
trasporto dei rifiuti solidi urbani per i locali adibiti a sede di istituti
scolastici pubblici di ogni ordine e grado non può superare la categoria
iniziale delle relative tariffe.
2. L'onere relativo alla tassa ed accessori di cui al comma 1 è posto a
carico dei comuni per quanto attiene alle scuole materne, elementari e medie
statali, ed alle province per quanto riguarda le istituzioni scolastiche statali
di istruzione secondaria di secondo grado.
Art. 7. Convenzioni agenzie fiscali delle entrate e delle dogane
1. Per la gestione delle funzioni esercitate dal Dipartimento delle finanze e
del credito in materia di riscossione dei tributi erariali di pertinenza
regionale, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a
stipulare con le agenzie fiscali delle entrate e delle dogane le occorrenti
convenzioni.
2. Con le stesse convenzioni può essere affidata alle agenzie fiscali la
gestione delle funzioni inerenti l'accertamento, la riscossione ed il versamento
dei tributi propri della Regione.
Art. 8. Recupero fondi di rotazione
1. I fondi di rotazione istituiti presso il Banco di Sicilia S.p.A. ai
sensi delle seguenti leggi sono ridotti dell'importo a fianco di ciascuna di
esse indicato:
- legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, articolo 15 e successive modifiche
ed integrazioni lire 35.000 milioni;
- legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, articolo 47 e successive modifiche
ed integrazioni lire 5.000 milioni.
2. I fondi di rotazione istituiti presso l'Istituto regionale per il
finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) ai sensi delle seguenti leggi
sono ridotti dell'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:
- legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, articolo 11 e successive modifiche
ed integrazioni con riferimento allo stanziamento disposto dall'articolo 26
della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 (prestiti partecipativi) lire
20.000 milioni;
- legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, articolo 1 e successive modifiche
ed integrazioni lire 5.000 milioni;
- legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, articolo 1 e successive modifiche
ed integrazioni lire 2.000 milioni.
3. I fondi di rotazione istituiti presso l'Ente siciliano per la
promozione industriale (ESPI) ai sensi delle seguenti leggi regionali sono
ridotti dell'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:
- legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, articolo 19 e successive modifiche
ed integrazioni lire 496 milioni;
- legge regionale 27 maggio 1987, n. 27, articolo 11 e successive
modifiche ed integrazioni lire 1.055 milioni;
- legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, articolo 18 e successive
modifiche ed integrazioni lire 1.314 milioni.
4. Il fondo di rotazione istituito presso l'Ente di sviluppo agricolo (ESA) ai
sensi dell'articolo 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive
modifiche ed integrazioni è ridotto dell'importo di lire 35.000 milioni.
5. Le disponibilità derivanti dalle riduzioni di cui al presente articolo sono
versate in entrata del bilancio della Regione entro e non oltre trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE
Art. 9. Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti
1. Le somme eliminate per perenzione amministrativa fino all'esercizio
1992 non reiscritte in bilancio entro la data di entrata in vigore della
presente legge sono eliminate dal conto generale del patrimonio della Regione
per l'esercizio 2000. All'eventuale pagamento delle spese relative a somme
eliminate si provvede, nei casi in cui sussista l'obbligo della Regione e sia
documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, con le disponibilità
dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente
le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle
relative somme da effettuarsi con decreti dell'Assessore regionale per il
bilancio e le finanze ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978,
n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge
regionale 7 agosto 1997, n. 30.
2. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze si
procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1; copia
di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per
l'esercizio 2000.
3. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della
Regione fino all'esercizio 1999 e quelli di conto capitale assunti fino
all'esercizio 1998, ad eccezione degli interventi disposti dalla legge regionale
11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, o qualora trattasi
di investimenti diretti in opere e lavori pubblici fino all'esercizio 1995 cui,
alla chiusura dell'esercizio 2000, non corrispondono obbligazioni da pagare,
sono eliminati dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono al
miglioramento del risultato di gestione dell'esercizio 2000 medesimo.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano qualora, alla data
di entrata in vigore della presente legge, il progetto dell'opera finanziata sia
esecutivo, così come definito dall'articolo 20, comma 3, della legge regionale
12 gennaio 1993, n. 10 e gli enti appaltanti abbiano già adottato le
deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto, ovvero
vi siano comunque obbligazioni giuridicamente vincolanti alla stessa data.
5. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze su
proposta delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle
somme da eliminare ai sensi del comma 3; copia di detti decreti è allegata al
rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 2000.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla Azienda
delle foreste demaniali della Regione siciliana.
7. Le disposizioni dell'articolo 6, commi 2 e 4, della legge regionale 17 marzo
2000, n. 8, non si applicano agli impegni di spesa scaturenti dall'applicazione
della legge regionale 9 agosto 1988, n. 15, relativi agli interventi nel settore
dell'edilizia scolastica, per i quali alla data del 31 dicembre 2000 siano state
avviate le procedure per l'utilizzo dei relativi finanziamenti.
Art. 10. Reiscrizione di somme perente
1. Le somme perente di cui all'articolo 10 della legge regionale 18 giugno
1977, n. 39, sostituito dall'articolo 52 della legge regionale 15 maggio 1986,
n. 27 (capitolo ex 85359), escluse quelle per la concessione di contributi
relativi ad opere già aggiudicate alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono reiscritte con provvedimento dell'Assessore regionale per il
bilancio e le finanze, su richiesta dell'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente, nel capitolo di competenza per le finalità previste dall'articolo
2, comma 6, dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3052 del 31 marzo 2000
e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente impegna, anche in deroga
al disposto dell'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, come
modificato dall'articolo 64 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le
somme di cui al comma 1 e successivamente le trasferisce, in base alle effettive
esigenze, alla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione,
nella qualità di commissario delegato del Ministro dell'interno per gli
interventi previsti dall'articolo 2, comma 6, della citata ordinanza
ministeriale.
Art. 11. Rinnovi contrattuali
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 il fondo di cui all'articolo 9
della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38 e successive modifiche ed
integrazioni è destinato alla contrattazione economica biennale del personale
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato escluso quello con
qualifica dirigenziale.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 nel bilancio della Regione è
istituito un fondo destinato alla contrattazione economica biennale per il
personale con qualifica dirigenziale, prevista dall'articolo 13 della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10.
3. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38
e successive modifiche ed integrazioni le parole "contrattazione
triennale" sono sostituite con le parole "contrattazione economica
biennale", e le parole "legge di bilancio" sono sostituite con le
parole "legge finanziaria".
4. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38 e
successive modifiche ed integrazioni le parole "accordo triennale"
sono sostituite con le parole "accordo economico biennale".
5. Al fondo destinato alla contrattazione economica biennale per il personale
con qualifica dirigenziale di cui al comma 2 si applicano le disposizioni
dell'articolo 9, commi da 2 a 6, della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38 e
successive modifiche ed integrazioni.
6. Il fondo di cui al comma 1 è determinato in lire 43.000 milioni per l'anno
2001 relativamente agli oneri per il biennio 2000-2001 e in lire 8.900 milioni
per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
7. Il fondo di cui al comma 2 è determinato in lire 11.000 milioni per l'anno
2001 relativamente agli oneri per il biennio 2000-2001 e in lire 2.100 milioni
per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
Art. 12. Fondo di cui all'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e
fondo efficienza servizi
1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e per
la prima applicazione dell'articolo medesimo, è istituito nel bilancio della
Regione per l'esercizio 2001 - rubrica bilancio e tesoro il fondo per il
trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale con qualifica
dirigenziale, con una dotazione finanziaria di lire 60.000 milioni.
2. Con decreto del Presidente della Regione sono stabilite le linee guida per la
definizione dei contratti individuali della dirigenza.
3. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito fra i rami dell'Amministrazione
regionale con decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze in base alle
linee guida di cui al comma 2 e sentite le competenti amministrazioni.
4. In dipendenza dell'applicazione del comma 1 lo stanziamento per fondo
efficienza servizi destinato al finanziamento della parte variabile della
retribuzione del personale è rideterminato in lire 100.000 milioni per l'anno
2001 ed è destinato esclusivamente al personale con qualifica diversa da quella
dirigenziale; per gli anni successivi detto stanziamento viene previsto nel
medesimo importo dell'anno 2001.
Art. 13. Strutture museali
1. Al fine di agevolare lo sviluppo di sistemi economici intorno alla fruizione
dei beni artistici, archeologici e museali, di archeologia industriale e delle
tradizioni popolari, sono concessi ai comuni nel cui territorio i beni stessi
ricadono contributi per la istituzione, il potenziamento e la gestione di
strutture museali, nonché per l'adeguamento ambientale di elementi
architettonici in centri storici.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 11.600
milioni per l'esercizio finanziario 2001, di cui lire 1.000 milioni al comune di
Centuripe per la gestione e l'acquisto di attrezzature necessarie per il buon
funzionamento della struttura museale; 1.000 milioni al comune di Sciara per la
istituzione di un museo archeologico e delle tradizioni da utilizzare per la
sistemazione di manufatto esistente anche se realizzato per finalità diverse;
1.000 milioni al comune di Casteltermini per il riattamento, la sistemazione e
la manutenzione delle strutture del "Museo Miniera Cozzo Disi", per la
realizzazione delle cui opere il comune si avvarrà del Corpo regionale delle
miniere; 2.000 milioni destinati al comune di Calatafimi-Segesta per la
istituzione del museo archeologico e per l'adattamento e la sistemazione di
manufatto esistente, anche se realizzato per altre finalità nonché per gli
arredi; 1.000 milioni al comune di Tremestieri Etneo per la realizzazione del
"Museo del carretto siciliano", da destinare all'acquisizione o alla
realizzazione del manufatto nonché alla sua sistemazione ed all'acquisizione
dei beni da esporre; 1.000 milioni al comune di Bisacquino per l'ampliamento, la
sistemazione e l'acquisto di manufatti espositivi nonché per l'acquisto di
strumenti tecnologici a servizio della struttura; 500 milioni al comune di
Siracusa per la sistemazione dei locali destinati al "Museo del mare"
e 500 milioni per l'acquisto o la sistemazione di manufatti espositivi, nonché
per l'acquisto di strumenti tecnologici al servizio della struttura, per il
"Museo del Teatro classico"; 500 milioni al comune di Alcamo per la
realizzazione, all'interno del Castello dei Conti di Modica, del "Museo del
vino e delle tradizioni"; lire 600 milioni al comune di Mistretta da
destinare all'acquisizione e sistemazione di manufatti espositivi, nonché di
manufatti attinenti le finalità museali; lire 700 milioni al comune di Mazara
del Vallo al fine di realizzare un intervento di compatibilità architettonica
tra gli edifici pubblici della Piazza della Repubblica; 800 milioni al comune di
Gibellina per la manutenzione e valorizzazione delle opere d'arte contemporanea;
1.000 milioni al comune di Bronte per la sistemazione di manufatti espositivi e
l'acquisto di strumenti tecnologici per l'istituzione del Museo della pietra
lavica e delle tradizioni artigiane ed agricole dell'Etna, nei locali del
Castello Nelson.
Art. 14. Museo archeologico in Catania
1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione è autorizzato ad erogare all'ente locale competente la somma di lire
1.000 milioni per l'acquisto o la realizzazione di elementi espositivi da
ubicare nel sito museale in forza di protocollo d'intesa con la Regione per
l'istituzione di un museo archeologico in Catania.
Art. 15. Atlante linguistico
1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione è autorizzato a stipulare una convenzione con il Dipartimento di
scienze filologiche e linguistiche dell'Università degli studi di Palermo per
la realizzazione dell'Atlante linguistico della Sicilia e dell'Archivio delle
parlate siciliane.
2. Nella convenzione di cui al comma 1 deve essere previsto che il Dipartimento
di scienze filologiche e linguistiche dell'Università degli studi di Palermo si
avvalga, per la realizzazione dell'Atlante, anche della collaborazione di
docenti e ricercatori delle Università degli studi di Catania e Messina.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è stanziata per l'anno
2001 la somma di lire 1.000 milioni.
Art. 16. Museo degli arazzi di Marsala
1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la
pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo di lire 400 milioni
all'Associazione "Amici del Museo della Matrice - Museo degli Arazzi di
Marsala", per l'acquisto o la sistemazione di manufatti espositivi, nonché
per l'acquisto di strumenti tecnologici al servizio della struttura.
Art. 17. Teatro comunale di Caltanissetta
1. Al Teatro comunale di Caltanissetta è concesso, per l'esercizio finanziario
2001, un contributo di lire 500 milioni per l'acquisizione di strumenti
tecnologici e la realizzazione di materiali di scena.
Art. 18. Museo interdisciplinare di Caltanissetta
1. Al Museo interdisciplinare di Caltanissetta è concesso, per l'esercizio
finanziario 2001, un contributo di lire 500 milioni per l'acquisto o la
realizzazione di attrezzature espositive, didattiche e tecnologiche.
Art. 19. Celebrazioni Vincenzo Bellini e Giuseppe Verdi
1. Al fine di incrementare il flusso turistico culturale e musicale, l'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è
autorizzato a predisporre un programma di iniziative, di intesa con l'Ente
autonomo Teatro Bellini di Catania, per celebrare la ricorrenza del bicentenario
della nascita del grande compositore siciliano Vincenzo Bellini e per il
centenario della morte di Giuseppe Verdi. Per le finalità di cui al presente
articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire
2.000 milioni.
Art. 20. Teatro Pirandello di Agrigento
1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione è autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 500
milioni per l'esercizio finanziario 2001 al Teatro comunale Luigi Pirandello di
Agrigento per la realizzazione o l'acquisto di attrezzature scenografiche,
strumenti e materiali didattici e tecnologici per la scuola.
Art. 21. Parco Museo Jalari
1. In considerazione della grande rilevanza culturale, etnografica,
paesaggistica ed ambientale ed al fine di incrementare le attività
istituzionali, l'organizzazione di mostre e convegni, escursioni
etno-antropologiche con fruizione del Parco anche da parte di categorie
disagiate, la preparazione dei giovani alla guida ambientale e la conservazione
di antichi mestieri, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e
per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere in favore del Parco Museo
Jalari, associazione culturale di Barcellona Pozzo di Gotto, un contributo di
lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 2001, per l'acquisto o la
sistemazione di manufatti espositivi, nonché per l'acquisto di strumenti
tecnologici al servizio della struttura.
Art. 22.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi
dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 23. Archivio dell'Autonomia siciliana
1. Al fine di diffondere le conoscenze relative all'attività istituzionale ed
alla storia, anche parlamentare, della Regione, è istituito l'Archivio
audiovisivo e multimediale dell'Autonomia siciliana.
2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la
pubblica istruzione è autorizzato ad acquisire il materiale ed i relativi
diritti, riguardanti le riprese video delle sedute dell'Assemblea.
3. Il materiale, opportunamente digitalizzato, viene conservato presso le
strutture dell'Assemblea regionale siciliana che può renderlo disponibile anche
tramite il proprio sistema informativo automatizzato.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di
lire 700 milioni per l'esercizio finanziario 2001.
Art. 24. Personale docente universitario
1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 9 ottobre 1998,
n. 26, aggiungere le parole:
"Al fine di incentivare la mobilità del personale docente universitario ed
in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto ministeriale 27
luglio 2000, n. 340, la somma di lire 1.000 milioni è destinata, a decorrere
dall'anno 2001, al relativo intervento".
Art. 25. Scuola regionale di sport
1. La disposizione prevista dall'articolo 48 della legge regionale 4 gennaio
2000, n. 4, così come integrata e modificata dall'articolo 2, tabella
"C", della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, è interpretata
autenticamente nel senso che il contributo previsto può essere utilizzato per
tutte le funzioni ed attività necessarie al funzionamento della scuola
regionale di sport per la Sicilia ivi comprese le spese per:
a) attività didattica, di formazione e di aggiornamento;
b) attività di studio, di ricerca e sperimentazione;
c) organizzazione e partecipazione a seminari, corsi mostre e convegni;
d) stampa e redazione di documentazione;
e) produzione editoriale ed audiovisiva;
f) progetti finalizzati;
g) acquisto di libri, riviste, CD, strumenti audiovisivi, apparecchiature
informatiche, macchine e arredi d'ufficio e relativa manutenzione, beni di
consumo e mezzi di trasporto, attrezzatura sportiva;
h) noleggi e canoni;
i) compensi, spese, rimborsi per prestazioni e collaborazioni
professionali ed incarichi di studio e ricerca.
Art. 26. Banca del sangue cordonale
1. Per consentire il potenziamento ed il miglior funzionamento della banca del
sangue cordonale del centro di riferimento regionale, di cui al D.A. n. 30449
del 28 ottobre 1999, viene stanziata, a decorrere dall'esercizio finanziario
2001, una somma di lire mille milioni l'anno per tre anni. Dopo il terzo anno,
il finanziamento è ridotto, ogni anno, di una somma pari al ricavo ottenuto
dalla concessione delle unità ai centri trapianto che ne fanno richiesta. La
somma stanziata ogni anno è utilizzata per il personale che opera nella banca,
per le spese relative al trasferimento delle unità dai centri di raccolta alla
banca del sangue cordonale di Sciacca, per lo studio, la tipizzazione e la
criopreservazione delle unità, per il rinnovo delle attrezzature, per
promuovere campagne di informazione sulla donazione di sangue cordonale e
midollo osseo ed infine per i corsi di addestramento per il personale ostetrico
di tutte le divisioni di ostetricia degli ospedali e delle cliniche private
della Sicilia. Ogni anno è presentata, da parte del responsabile del servizio
trasfusionale dell'azienda di Sciacca, una dettagliata relazione sull'attività
svolta. Nella relazione si deve fare riferimento al numero di unità
criopreservate e al numero di unità cedute ai Centri di trapianto di midollo.
2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 gravano sul fondo sanitario regionale.
Art. 27. Trasporto non di linea in servizio di piazza
1. A valere sullo stanziamento di cui all'articolo 5 della legge regionale 6
aprile 1996, n. 29, per l'anno 2001, l'Assessore regionale per il turismo, le
comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad utilizzare la somma di lire 2.000
milioni per far fronte ai pagamenti di cui alle istanze relative alle annualità
1998 e 1999.
Art. 28. Filiera lattiero casearia
1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a
disporre, per ciascuno degli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003, al consorzio
per la ricerca sulla filiera lattiero casearia, istituito ai sensi del combinato
disposto di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88 e
all'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 81, finanziamenti pari
a lire 4.000 milioni.
2. All'onere di cui al comma 1, si fa fronte a carico delle disponibilità del
capitolo 143305 del bilancio della Regione.
Art. 29. Cartolarizzazione dei crediti delle imprese
1. Al fine di accelerare le procedure di accertamento dei contributi richiesti
ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e relative
disposizioni di attuazione, per i quali non sia stata completata, entro la data
di entrata in vigore della presente legge, la verifica dell'Ispettorato
provinciale del lavoro, le imprese presentano una dichiarazione di conformità
resa da soggetto abilitato all'esercizio della professione di cui all'articolo 1
della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Tale dichiarazione è resa nella forma di
dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n.
445 ed è presentata, a pena di decadenza dal diritto ai contributi, entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2.
2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione, entro 20 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, emana con proprio decreto disposizioni attuative
concernenti il contenuto e le modalità di presentazione della dichiarazione di
conformità e delle eventuali verifiche da effettuarsi da parte degli Uffici
provinciali del lavoro.
3. La dichiarazione di conformità attesta in via definitiva l'ammontare
dei contributi dovuti a ciascuna impresa in relazione alla totalità delle
domande dalla stessa presentate ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale
15 maggio 1991, n. 27, fatta eccezione per i contributi già accertati a seguito
di verifica da parte dell'Ispettorato provinciale del lavoro.
4. Decorsi 90 giorni dalla data finale di presentazione delle
dichiarazioni di conformità, e comunque entro 120 giorni da tale data,
l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione emana apposito decreto di riconoscimento di debito
e di liquidazione dello stesso nei confronti dei beneficiari. Il debito
complessivo riconosciuto non può superare il limite di impegno autorizzato con
il comma 9.
5. I crediti certificati dal decreto emanato di cui al comma 4 possono formare
oggetto di cessione nel quadro di operazioni di cartolarizzazione poste in
essere ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 e
secondo le modalità previste dalla stessa legge.
6. Per favorire il perfezionamento di operazioni di cartolarizzazione dei
crediti derivanti dall'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27,
la Regione ritiene validi ed efficaci gli atti di cessione tra le imprese e le
società per la cartolarizzazione dei crediti (inciso omesso in quanto
impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
7. Gli atti di cessione devono essere notificati, mediante lettera
raccomandata, all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale,
della formazione professionale e dell'emigrazione e sono resi pubblici dalle
società per la cartolarizzazione dei crediti secondo le modalità di cui
all'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130.
8. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione è autorizzato a sottoscrivere con le società per
la cartolarizzazione dei crediti gli atti e i documenti necessari per il
perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione dei contributi di cui
all'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, concordando, altresì,
che successivamente alla cessione in favore della società per la
cartolarizzazione dei crediti, le eventuali contestazioni relative al possesso
dei requisiti per l'erogazione dei contributi possano essere fatte valere dalla
Regione esclusivamente nei confronti delle imprese cedenti.
9. Per provvedere al pagamento dei debiti di cui al comma 4 la Regione è
autorizzata ad assumere un limite di impegno settennale di lire 55.000 milioni
per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Le erogazioni annuali devono essere
effettuate entro il 30 ottobre di ciascun anno.
Art. 30. Cartolarizzazione dei crediti della sanità
1. I crediti vantati dalle aziende unità sanitarie locali e dalle aziende
ospedaliere nei confronti della Regione, ammontanti complessivamente a lire
1.217.772 milioni, di cui lire 527.637 milioni relativi all'esercizio 1995, lire
436.953 milioni relativi all'esercizio 1997 e lire 253.182 milioni relativi
all'esercizio 1998 e riconosciuti da un apposito decreto emanato dall'Assessore
regionale per la sanità, sono pagati dalla Regione con le modalità di cui ai
successivi commi.
2. I crediti certificati dal decreto emanato ai sensi del comma 1 possono
formare oggetto di cessione nel quadro di operazioni di cartolarizzazione poste
in essere ai sensi e con le modalità di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130.
3. Gli atti di cessione sono effettuati (inciso omesso in quanto
impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) e
sono validi ed efficaci nei confronti della Regione.
4. Le società per la cartolarizzazione dei crediti provvedono a comunicare
l'elenco e l'ammontare dei crediti ad esse ceduti secondo le modalità di cui
all'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130.
5. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono autorizzate
a sottoscrivere con le società per la cartolarizzazione dei crediti gli atti e
i documenti necessari per il perfezionamento delle operazioni di
cartolarizzazione.
6. Per provvedere al pagamento delle somme di cui al comma 1 la Regione è
autorizzata ad assumere un limite di impegno decennale di lire 61.000 milioni
per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Il pagamento delle rate annuali deve essere
effettuato entro il 30 giugno di ogni anno.
7. La Regione è autorizzata a cancellare dal proprio patrimonio,
nell'esercizio finanziario 2001, i debiti di cui al comma 1 per complessive lire
1.217.772 milioni.
Art. 31. Mondiali di ciclismo 1994
1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è
autorizzato ad assumere direttamente a proprio carico gli oneri finanziari
relativi ai pagamenti residui per le forniture di beni e servizi commissionati
dal Comitato organizzatore mondiali di ciclismo 1994 per la realizzazione della
manifestazione ciclistica, quali risultanti già agli atti dell'Amministrazione.
2. Per far fronte agli oneri previsti dal comma 1 è autorizzata la spesa, per
l'esercizio finanziario 2001, di lire 4.000 milioni, quantificata in ragione
delle somme non ancora erogate a beneficio della realizzazione della
manifestazione e già deliberate ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale
25 maggio 1990, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. E' fatta salva la
facoltà dell'Amministrazione di ridurre percentualmente i pagamenti assentiti
in virtù delle previsioni contenute al precedente comma in proporzione allo
stanziamento finanziario autorizzato.
3. I pagamenti autorizzati ai sensi del presente articolo sono effettuati
per le forniture di beni e le prestazioni di servizi che risultino conformi a
quanto prescritto nel Protocollo d'intesa intercorso tra l'Assessorato regionale
del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ed il Comitato organizzatore
mondiali di ciclismo 1994 e nelle norme di contabilità di Stato e sono
liquidati nei limiti di tale conformità.
Art. 32. Contributi agli esercenti autoservizi pubblici locali
1. Una quota di lire 30.000 milioni dello stanziamento previsto nell'esercizio
finanziario 2001 sul capitolo 478104 del bilancio della Regione è destinata al
saldo dei contributi relativi all'esercizio 2000. La rimanente quota di lire
50.000 milioni è destinata ad acconto dei contributi afferenti l'esercizio 2001
agli attuali concessionari degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di
persone.
Art. 33. Cerisdi
1. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato ad avvalersi del
Cerisdi per l'attività di formazione delle imprese che operano in Sicilia e nel
bacino del Mediterraneo ai fini dell'utilizzazione dei finanziamenti dei
programmi di iniziativa comunitaria che realizzano forme di partenariato e
collaborazione transnazionale e transfrontaliera; a tal fine è autorizzata per
l'anno 2001 la spesa di lire 500 milioni.
Art. 34. Polo universitario di Enna
1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la
pubblica istruzione è autorizzato a concedere al Presidente della provincia di
Enna un contributo di lire 4.000 milioni al fine di acquisire o realizzare
strutture, apparati tecnologici e didattici per il funzionamento ed il
potenziamento del IV polo universitario con sede a Enna.
Art. 35. Definizione rapporti economici Regione-Università di Palermo
1. In analogia a quanto disposto per le aziende sanitarie dall'articolo 6, comma
1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'Assessore regionale per la sanità, a
chiusura del contenzioso esistente, è autorizzato a corrispondere in favore
dell'Università degli studi di Palermo le somme relative al rimborso dei costi
per beni, servizi e personale, sostenuti dalla medesima per la erogazione
dell'assistenza sanitaria in convenzione riguardante il periodo 1° gennaio 1991
- 31 dicembre 1994, secondo l'importo che risulterà dalla ricognizione
straordinaria dei debiti relativi a tale periodo, certificata dall'organo di
revisione della stessa università.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, si fa fronte mediante
l'utilizzo del fondo sanitario regionale fino all'importo di lire 120.000
milioni.
Art. 36. Cofinanziamenti regionali
1. Il cofinanziamento regionale degli interventi per la continuità territoriale
della Sicilia, previsti dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, è determinato
come segue:
a) per l'articolo 133 nella misura del 50 per cento del contributo statale
pari a lire 12.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 25.000 milioni a decorrere
dall'anno 2002;
b) per l'articolo 134 nella misura del 40 per cento del contributo statale
pari a lire 40.000 milioni per l'anno 2001;
c) per l'articolo 135 nella misura del 50 per cento del contributo statale
pari a lire 25.000 milioni per l'anno 2001 e a lire 50.000 milioni a decorrere
dall'anno 2002.
2. Il cofinanziamento regionale dei programmi a favore dei Centri
assistenza tecnica (CAT) di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, è determinato, per l'anno 2001, in lire 6.602 milioni.
3. Il cofinanziamento regionale degli interventi a favore
dell'imprenditoria femminile di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, è
determinato, per l'anno 2001, in lire 11.000 milioni.
4. Il cofinanziamento regionale degli interventi previsti dall'articolo 26
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, è determinato, per l'esercizio
finanziario 2001, in lire 5.661 milioni.
5. Il cofinanziamento regionale del fondo nazionale per gli interventi nel
settore del commercio, previsto dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n.
266, è determinato in lire 6.602 milioni, di cui lire 6.500 milioni già
iscritti nel bilancio dell'esercizio finanziario 2000 e lire 102 milioni a
carico dell'esercizio finanziario 2001.
6. Al fine di incentivare nella Regione la produzione di energia
alternativa, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a:
a) cofinanziare per l'anno 2001 il programma "Tetti fotovoltaici" di
cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'ambiente del 22 dicembre 2000,
con l'importo di lire 1.500 milioni;
b) partecipare alla costituzione, come azionista di minoranza con un apporto di
lire 250 milioni ed una quota non superiore al 25 per cento del capitale
sociale, di una società con l'ENEA ed altri soggetti pubblici e privati per la
realizzazione di impianti di produzione energetica mediante lo sfruttamento
dell'energia solare termoelettrica, nell'ambito delle previsioni dell'articolo
111 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
7. La Presidenza della Regione è autorizzata a partecipare, a titolo di
cofinanziamento, a progetti e studi di partenariato transnazionale finanziati
dall'Unione europea o da organismi associativi internazionali della quale la
Regione fa parte. A tal fine è stanziata, per l'anno 2001, la somma di lire 300
milioni.
Art. 37. Servizio di riscossione
1. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi
dell'art. 28 dello Statuto) l'Assessore regionale per il bilancio e le
finanze è autorizzato a corrispondere all'agente della riscossione il rimborso
delle anticipazioni relative a domande di inesigibilità oggetto di definizione
automatica di cui all'articolo 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
2. L'importo globale da corrispondere di cui al comma 1 non può essere
superiore a lire 64.800 milioni ed è erogato in sette rate annuali di lire
9.257 milioni a decorrere dall'esercizio 2001.
3. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 17
marzo 2000, n. 8, è autorizzata una integrazione di spesa di lire 21.686
milioni, da corrispondere all'agente della riscossione in sette rate annuali di
lire 3.098 milioni a decorrere dall'esercizio 2001.
4. Per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2001 sono corrisposte al
concessionario della riscossione, a valere sugli stanziamenti del capitolo
216516 del bilancio della Regione, somme pari all'eventuale differenza tra la
metà della media delle remunerazioni spettanti per gli anni 1997 e 1998 ai
sensi dell'articolo 61, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43 ed ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 10
novembre 1997, n. 42 e quelle spettanti in applicazione dell'articolo 17, comma
1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'erogazione di tali somme è
effettuata, sulla base di rilevazioni infrannuali delle esigenze, con decreto
dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
Art. 38. Assegnazioni alle province regionali
1. Al fine del riequilibrio delle assegnazioni effettuate alle province
regionali nell'anno 1999, il capitolo 183304 è incrementato della somma di lire
25.000 milioni mediante pari riduzione del capitolo 183303.
Art. 39. Trasporto gratuito soggetti portatori di handicap
1. La copertura degli oneri per il trasporto gratuito urbano ed extraurbano in
favore dei soggetti portatori di handicap, sancito dall'articolo 21 della legge
regionale 18 aprile 1981, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, deve
ritenersi aggiuntiva ai contributi corrisposti alle aziende pubbliche e private,
agli enti locali e loro consorzi esercenti i trasporti pubblici di persone di
cui alla legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modifiche ed
integrazioni, nel limite dell'importo di lire 1.000 milioni.
Art. 40. Anticipazioni contributi comunitari
1. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse assegnate
dall'Unione europea a valere sul Sotto-Asse prioritario 2.4 Sotto-Quadro
comunitario di sostegno Sicilia 1994-1999, per le Sovvenzioni globali, di cui
all'articolo 5 del Regolamento CE del 20 luglio 1993, n. 2081, il dirigente
generale del Dipartimento regionale bilancio e tesoro è autorizzato, previo
rilascio, da parte della Presidenza della Regione, delle certificazioni di cui
all'articolo 21 del Regolamento CE 20 luglio 1993, n. 2082, ad anticipare agli
organismi intermediari BIC Sicilia S.p.A., COSVIS S.p.A. e Gela Sviluppo S.p.A,
la quota di saldo del contributo comunitario. Detti organismi, a tal fine,
presentano preliminarmente apposita garanzia fidejussoria in favore della
Regione, prestata da istituti di credito o primarie compagnie di assicurazione o
intermediari finanziari con oneri a totale loro carico, in base allo schema di
cui al decreto del Ministro del Tesoro del 22 aprile 1997. Le somme anticipate
per conto dell'Unione europea sono recuperate sugli accrediti che sono disposti
dall'Unione stessa a titolo di saldo delle Sovvenzioni globali di cui al
presente articolo. Per gli eventuali mancati o parziali rientri delle somme
anticipate, a causa del non riconoscimento della spesa da parte dell'Unione
europea, sono attivate le necessarie azioni di recupero nei confronti degli
Organismi intermediari di cui al presente articolo, ai fini del reintegro delle
somme anticipate. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato lo
stanziamento di lire 23.000 milioni per l'esercizio finanziario 2001. Sulle
disponibilità del predetto stanziamento gravano altresì gli oneri necessari al
rilascio delle certificazioni di competenza della Regione sulle domande di
pagamento a saldo degli Organismi intermediari di cui al presente articolo.
Art. 41. Reiscrizione
1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la reiscrizione della somma
di lire 393 milioni sul capitolo 642808, per provvedere al pagamento delle
obbligazioni non soddisfatte a causa della loro eliminazione dal conto del
patrimonio della Regione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10.
Art. 42. Garanzie in favore IACP di Catania
1. Al fine di definire l'esposizione debitoria dell'Istituto autonomo delle case
popolari di Catania nei confronti della Sicilcassa S.p.A. in liquidazione coatta
amministrativa, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è
autorizzato a prestare garanzia sussidiaria fino all'importo di lire 35.000
milioni a favore del suddetto Istituto di credito. L'onere per l'anno 2001 è
valutato in lire 200 milioni e grava sul capitolo 214102.
Art. 43. Esecuzione opere
1. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato, per
l'esercizio finanziario 2001, ad impegnare sugli stanziamenti di competenza dei
seguenti capitoli le somme a fianco di ciascuno di essi indicate, relative
all'esecuzione delle opere per le quali è stata indetta la gara di appalto
entro il 31 dicembre 2000:
milioni di lire
- capitolo 672005
2.340
- capitolo 672006
6.820
- capitolo 672009
569
Art. 44. Interventi in favore dei lavoratori della K&M
1. A carico del "Fondo di riserva speciale" del bilancio del
Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati,
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del Presidente della Regione 18
aprile 1951, n. 25, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di
lire 600 milioni per il pagamento di una mensilità ordinaria in favore dei
lavoratori della società K&M con sede in Palermo, rimasti privi di
retribuzione a seguito dello stato di crisi della medesima società. La somma
autorizzata dal presente articolo è accreditata all'Ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione di Palermo, che provvede ai relativi
pagamenti sulla base degli elenchi nominativi dei dipendenti risultanti iscritti
alla data del 31 marzo 2001 nei registri obbligatori della società medesima. La
somma autorizzata, per la parte effettivamente utilizzata, costituisce
anticipazione di provvidenze che saranno disposte dallo Stato a seguito della
dichiarazione dello stato di crisi della società K&M.
Art. 45. Attività ispettiva
1. A valere sulle disponibilità del capitolo 343701 del bilancio della Regione
siciliana per l'esercizio finanziario 2001, la somma di lire 1.500 milioni è
destinata al pagamento delle spese relative all'attività ispettiva svolta negli
anni dal 1995 al 1999 dalle associazioni di rappresentanza e tutela del
movimento cooperativistico della Sicilia nei confronti delle cooperative
aderenti, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 23 maggio
1991, n. 36.
Art. 46. Teatro stabile di Palermo
1. Lo stanziamento del capitolo 377318, relativo all'esercizio finanziario 2001,
è destinato quanto a lire 280 milioni quale contributo di partecipazione
all'Associazione Teatro stabile di Palermo relativo all'esercizio finanziario
1998.
Art. 47. Contributi all'Associazione culturale ricerche teologiche e sociali e allo
Studio teologico San Paolo
1. Il contributo annuo autorizzato dall'articolo 1 della legge regionale 4
giugno 1980, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, è destinato, a
decorrere dall'esercizio finanziario 2001, per due terzi all'Associazione
culturale per la promozione degli studi e delle ricerche teologiche e sociali in
Sicilia, con sede in Palermo, e per un terzo allo Studio teologico San Paolo,
con sede in Catania.
2. Le assegnazioni disposte ai sensi del presente articolo in favore
dell'Associazione culturale per la promozione degli studi e delle ricerche
teologiche e sociali in Sicilia, con sede in Palermo, nei limiti di cento
milioni, sono destinate alla Curia arcivescovile di Palermo per la manutenzione
ordinaria della Cattedrale.
Art. 48. Contributo straordinario ARCES
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 marzo 1982,
n. 8, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2001, un
contributo straordinario di lire 400 milioni all'Associazione Centro
attrezzature residenziali culturali educative siciliane (ARCES).
Art. 49. Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata
1. Nell'ambito delle iniziative previste dal POR Sicilia 2000-2006 per la
sicurezza e la legalità, è istituito l'Osservatorio permanente sulla
criminalità organizzata quale strumento di garanzia di trasparenza nella
gestione di fondi regionali, statali e comunitari, con particolare riferimento
ai fondi di cui alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. L'Osservatorio è
organo di consulenza della Presidenza della Regione e degli enti locali
territoriali anche per la gestione dei fondi strutturali comunitari relativi ai
cofinanziamenti in Sicilia; contribuisce, altresì, ad incrementare lo studio
dei problemi concernenti il fenomeno della criminalità organizzata, nei suoi
aspetti regionali, nazionali ed internazionali. L'Osservatorio può stipulare
una convenzione con l'Istituto superiore internazionale di scienze criminali di
Siracusa anche per ubicare la sede centrale dell'Osservatorio presso lo stesso
istituto. L'Osservatorio può altresì articolarsi in sedi distaccate.
2. Il Consiglio di Presidenza dell'Osservatorio è costituito:
a) dal Presidente dell'Istituto di scienze criminali di Siracusa;
b) da quattro membri scelti tra i componenti del consiglio di amministrazione
dell'Istituto superiore di scienze criminali di Siracusa;
c) dal responsabile delle relazioni esterne dell'Istituto;
d) da altri due membri di nomina, rispettivamente del Presidente dell'Assemblea
regionale siciliana e del Presidente della Regione siciliana.
3. La carica di membro del consiglio di presidenza dell'Osservatorio è
incompatibile con la carica di membro del Parlamento, di deputato dell'Assemblea
regionale siciliana e con le altre cariche elettive presso gli enti locali
territoriali.
4. I componenti del Consiglio di Presidenza dell'Osservatorio nonché il
personale addetto all'attività dell'Osservatorio o che collabora o svolge
attività per esso sono tenuti al segreto sui fatti e documenti per i quali il
consiglio di Presidenza stabilisca che non debbano essere divulgati.
5. Nel quadro delle finalità di cui al comma 1 l'Osservatorio svolge, oltre
alle attività promosse dal Consiglio di Presidenza, quella di raccolta e
analisi degli studi giuridici e delle ricerche di carattere informativo prodotte
da enti ed organismi nazionali ed internazionali interessati al fenomeno sulla
criminalità organizzata, anche al fine di incentivare la collaborazione tra
l'autorità giudiziaria e l'autorità politico-amministrativa.
6. L'Osservatorio produce un rapporto riepilogativo delle attività svolte nel
corso dell'anno che è inviato, oltre che al Presidente della Regione siciliana,
alla Commissione dell'Assemblea regionale siciliana di inchiesta e vigilanza sul
fenomeno della mafia in Sicilia, ai Ministeri della giustizia, dell'Interno,
degli Affari esteri, nonché ad ogni altra istituzione che si ritiene utile
informare sull'attività dell'Osservatorio.
7. Il Consiglio di Presidenza dell'Osservatorio, entro novanta giorni
dall'istituzione dell'Osservatorio stesso, disciplina l'attività del medesimo
con apposito regolamento.
8. Per la costituzione dell'Osservatorio è autorizzata per l'anno finanziario
2001 la spesa di lire 2000 milioni.
9. Per lo svolgimento dell'attività dell'Osservatorio è autorizzata
l'erogazione di un contributo annuo di lire 800 milioni a decorrere dall'anno
2002.
Art. 50. Vittime della mafia
1. Il sostegno alla formazione in favore degli orfani delle vittime della mafia
e della criminalità organizzata previsto dall'articolo 3 della legge regionale
13 settembre 1999, n. 20, è erogato, a domanda, con decorrenza dall'anno in cui
si è verificato l'evento delittuoso.
Art. 51. Fruizione sociale beni confiscati alla mafia
1. Per il riuso e la fruizione sociale dei beni confiscati alla mafia e
assegnati ai comuni, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, è istituito un
fondo di rotazione di lire 1.000 milioni nell'anno 2001 per la redazione di
piani di utilizzo e di studi di fattibilità nonché per la progettazione
tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali e/o
produttivi individuati nei suddetti piani e studi.
2. Il fondo è alimentato dalle somme che i comuni provvederanno a rimborsare
all'atto dell'erogazione del finanziamento degli interventi e delle opere,
qualora questo comprenda anche le spese di progettazione. Indipendentemente dal
finanziamento delle opere i comuni sono comunque tenuti, entro novanta giorni
dalla consegna dei lavori, a versare al fondo di rotazione istituito col
presente articolo le somme anticipate dalla Regione.
Titolo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIO E CONTABILITÀ
Art. 52. Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 47/1977 e alla legge
regionale n. 10/1999
1. I commi della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed
integrazioni sono numerati mediante numeri cardinali.
2. L'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive
modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"Articolo 1 - Bilancio annuale di previsione
1. La gestione finanziaria della Regione si svolge in base al bilancio annuale.
L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1°
gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Le previsioni del bilancio annuale della Regione sono formulate in termini di
competenza e di cassa.
3. La Regione adotta ogni anno, insieme con il bilancio annuale di previsione,
un bilancio pluriennale.
4. Il bilancio annuale e quello pluriennale sono presentati dal Governo
regionale all'Assemblea regionale siciliana, allegati ad un unico disegno di
legge, entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre e sono approvati
dall'Assemblea, entro il mese di dicembre.
5. Il bilancio annuale di previsione è costituito dallo stato di previsione
dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale
riassuntivo.
6. Il bilancio annuale di previsione è articolato, sia per l'entrata che per la
spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità
corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata
la relativa gestione. Le unità previsionali di base sono determinate con
riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui
si articolano le competenze della Regione.
7. Con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio della Regione
sono annualmente individuate, in allegati alla legge medesima, le unità
previsionali di base e le funzioni-obiettivo determinate con riguardo alle
esigenze di definire le politiche regionali di settore e di misurare il prodotto
delle attività amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali
resi ai cittadini.
8. Lo stato di previsione dell'entrata è articolato per:
a) centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri
uffici equiparati cui è affidata la relativa gestione;
b) titoli, secondo che riguardino entrate correnti, entrate in conto capitale,
entrate per accensione di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze
dell'amministrazione, entrate per contabilità speciali e per partite di giro;
c) aggregati economici, secondo la natura delle entrate (tributi erariali
spettanti alla Regione, altre entrate erariali spettanti alla Regione, tributi
propri, entrate proprie extratributarie, trasferimenti correnti, trasferimenti
in conto capitale, altre entrate in conto capitale);
d) unità previsionali di base secondo la tipologia dei cespiti, su cui si
manifesta la volontà di voto o decisionale dell'Assemblea regionale siciliana.
9. Lo stato di previsione della spesa è articolato per:
a) centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri
uffici equiparati cui è affidata la relativa gestione;
b) titoli, secondo che riguardino spese correnti, spese in conto capitale, spese
per rimborso di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze
dell'amministrazione, spese per contabilità speciali e per partite di giro;
c) aggregati economici, secondo la natura delle spese (spese di funzionamento,
spese per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o
sostitutivi, spese per interventi di parte corrente, spese per oneri del debito
pubblico regionale, oneri comuni, spese per investimenti, altre spese per
interventi in conto capitale, oneri comuni);
d) unità previsionali di base secondo la tipologia delle spese, su cui si
manifesta la volontà di voto o decisionale dell'Assemblea regionale siciliana.
10. Per ogni unità previsionale di base del bilancio annuale di previsione sono
indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura
dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si
prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce. Con riguardo alle
entrate erariali spettanti alla Regione si intendono per accertate le somme
versate nelle apposite contabilità speciali o direttamente nella cassa
regionale;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare o delle spese che si
prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra
operazioni in conto competenza e in conto residui. Si intendono per incassate le
somme versate nella cassa regionale e per pagate le somme erogate dalla cassa
regionale.
11. Fra le previsioni di competenza di cui alla lettera b) del comma 10 è,
altresì, iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al
termine dell'esercizio precedente, mentre fra le previsioni delle entrate di
cassa, di cui alla lettera c) del medesimo comma è iscritto l'ammontare
presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si
riferisce.
12. Formano oggetto di approvazione dell'Assemblea regionale siciliana solo le
previsioni del bilancio di cui alle lettere b) e c) del comma 10. Le previsioni
di spesa di cui alle medesime lettere costituiscono il limite per le
autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento.
13. Nel quadro generale riassuntivo, redatto per titoli, con riferimento alle
dotazioni di competenza e di cassa, è data distinta indicazione:
a) del risultato differenziale fra il totale delle entrate correnti ed il totale
delle spese correnti (risparmio pubblico);
b) del risultato differenziale fra tutte le entrate e le spese, escluse le
operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la
concessione e riscossione di crediti e l'accensione e il rimborso di prestiti
(indebitamento o accrescimento netto);
c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte
le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di
prestiti (saldo netto da finanziare o da impiegare);
d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale
delle spese (ricorso al mercato).
14. Al quadro generale riassuntivo sono allegati:
1) un riepilogo delle categorie in cui viene classificata la spesa secondo
l'analisi economica, distintamente per ciascuna amministrazione;
2) un riepilogo per funzioni-obiettivo in cui viene ripartita la spesa secondo
l'analisi funzionale, distintamente per ciascuna amministrazione. Le
classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in
contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;
3) l'elenco delle entrate derivanti da assegnazioni dell'Unione europea, dello
Stato e di altri enti, e delle correlative spese, ivi compresi i cofinanziamenti
a carico della Regione.
15. Appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi
criteri di ripartizione.
16. In apposito allegato tecnico al bilancio le unità previsionali di base sono
ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli, secondo l'oggetto per
l'entrata e secondo il contenuto economico funzionale per la spesa. E' altresì
indicato per ciascun capitolo il carattere giuridicamente obbligatorio o
discrezionale delle spese, con il rinvio, anche in apposito allegato, alle
relative disposizioni legislative. I capitoli costituiscono le unità elementari
ai fini della gestione e della rendicontazione.
17. Una nota preliminare al bilancio di previsione illustra le previsioni di
entrata e di spesa ed indica i criteri adottati per la loro quantificazione, con
riguardo anche alla presumibile evoluzione dei principali aggregati
socio-economici ed alle scelte di programmazione, rimanendo preclusa ogni
quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale.
18. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'Assessore regionale
per il bilancio e le finanze, sulla base dell'allegato tecnico di cui al comma
16, provvede a ripartire, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana, le unità previsionali di base in capitoli e,
ove necessario, in articoli ai fini della gestione e della rendicontazione
(bilancio gestionale per capitoli).
19. La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unità previsionali di base,
delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle
necessità della codificazione meccanografica.
20. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, il
Presidente della Regione e gli Assessori, secondo le rispettive competenze,
assegnano le risorse ai dirigenti generali responsabili della gestione.
21. Su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti dell'Assessore
competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, all'Assessore
regionale per il bilancio e le finanze, possono essere effettuate variazioni
compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione
per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità
e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Sono
escluse le variazioni compensative fra le unità di spesa oggetto della
deliberazione parlamentare. La legge di assestamento del bilancio o eventuali
ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare
compensazioni tra le diverse unità previsionali.
22. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare,
con apposita nota di variazioni, formano oggetto di ripartizione in capitoli,
fino all'approvazione della legge di bilancio.".
3. L'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive
modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"Articolo 2 - Bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato in termini di competenza
per unità previsionali e copre un periodo non inferiore a tre anni.
2. Il bilancio pluriennale è costituito dallo stato di previsione dell'entrata,
dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo per
titoli. Nel quadro generale riassuntivo è data distinta indicazione dei
risultati differenziali come individuati dall'articolo 1.
3. Esso rappresenta il quadro delle risorse, che la Regione prevede di acquisire
e di impiegare, nel periodo di durata dello stesso, esponendo separatamente,
l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e
regionale in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente) e le
previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli
effetti degli interventi programmati nel documento di programmazione
economico-finanziaria regionale (bilancio pluriennale programmatico).
4. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente è integrato con gli effetti
della legge finanziaria.
5. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede per il
riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da
leggi della Regione a carico di esercizi futuri.
6. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione ad accertare e riscuotere
le entrate nè ad impegnare e pagare le spese ivi previste ed è aggiornato
annualmente".
4. L'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive
modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"Articolo 3 - Relazione sulla situazione economica della Regione
1. Entro il 15 luglio di ciascun anno il Governo regionale presenta
all'Assemblea regionale siciliana la Relazione sulla situazione economica della
Regione per l'anno precedente, contenente anche indicazioni sullo stato di
attuazione dei programmi e delle leggi di spesa, con evidenziazione dei
risultati conseguiti in termini finanziari ed economici e degli interventi ed
opere in termini fisici realizzati.".
5. L'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive
modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"Articolo 4 - Previsione e situazione trimestrale di cassa e
stato di attuazione della spesa regionale e delle relative leggi
1. Il Governo regionale presenta ogni trimestre all'Assemblea regionale
siciliana la situazione e la previsione trimestrale di cassa e di tesoreria
della Regione nel termine stabilito dalla legge 5 agosto 1978, n. 468 e
successive modifiche ed integrazioni per l'analoga comunicazione al Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Il Governo regionale presenta, altresì, entro il 30 aprile ed il 31 ottobre
di ciascun anno, la situazione finanziaria sullo stato di attuazione della spesa
regionale e delle relative leggi riferita rispettivamente all'esercizio
precedente ed al primo semestre di quello in corso.".
6. L'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive
modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:
"Articolo 8 - Fondi relativi ad assegnazioni dell'Unione
europea, dello Stato e di altri enti
1. Le somme che l'Unione europea, lo Stato e altri enti assegnano alla Regione,
nonché i relativi cofinanziamenti regionali, sono iscritte con legge di
bilancio o con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da
pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, in appositi
capitoli degli stati di previsione della entrata e della spesa.
2. Le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli istituiti in
forza del comma 1 possono essere reiscritte nei successivi esercizi ai
pertinenti capitoli con le modalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge 5
agosto 1978, n. 468.
3. La Regione ha facoltà di iscrivere in un esercizio somme eccedenti quelle
assegnate dall'Unione europea, dallo Stato e da altri enti, compensando tali
maggiori spese con minori stanziamenti per lo stesso scopo negli esercizi
successivi.
4. La Regione ha altresì facoltà, in relazione all'epoca in cui avviene
l'assegnazione dei fondi di cui al comma 1, di iscrivere le relative spese
nell'esercizio successivo allorché non sia possibile procedere all'iscrizione
ed al relativo impegno nell'esercizio in cui le somme sono state assegnate.
5. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad
istituire, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa -
dipartimento bilancio e tesoro, appositi fondi nei quali iscrivere le
assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti relativi ad
interventi a carattere plurisettoriale la cui competenza spetta ad
amministrazioni regionali diverse.
6. Il trasferimento di somme da detti fondi e la loro iscrizione ai relativi
capitoli delle pertinenti amministrazioni regionali hanno luogo mediante decreti
dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze su specifica richiesta
dell'amministrazione che coordina gli interventi.
7. Le somme non utilizzate o le economie comunque realizzate sugli stanziamenti
dei capitoli di cui al comma 6 possono essere trasferite, mediante decreti
dell'Assessore per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'amministrazione
che coordina gli interventi e sentiti i competenti assessorati, ai fondi di cui
al comma 5 per la successiva riassegnazione anche ad altri assessorati per il
finanziamento di progetti nell'ambito dei medesimi interventi plurisettoriali".
7. Il sesto comma dell'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e
successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"6. Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico
dell'esercizio successivo, ovvero a carico di più esercizi qualora trattasi di
spese per affitti o di altre spese continuative e ricorrenti, previo assenso del
dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, su proposta dei
competenti dirigenti generali o degli altri dirigenti responsabili della
gestione delle relative spese, ove ciò sia indispensabile per la continuità
dei servizi, a norma della consuetudine o qualora l'Amministrazione riconosca la
necessità o la convenienza.".
8. L'ottavo comma dell'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e
successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"8. Tutte le quote di stanziamento non impegnate a norma del presente
articolo costituiscono alla chiusura dell'esercizio economie di spesa, salvo le
somme stanziate per spese in conto capitale relative all'esecuzione di opere e
di lavori pubblici in genere che, anche se non impegnate, possono essere
mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento, nel solo esercizio
successivo, mediante decreti motivati delle competenti amministrazioni, al
termine del quale, se ancora non impegnate, costituiscono economie di
spesa."
9. Il quarto comma dell'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e
successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:
"4. Le somme eliminate a norma dei commi 2 e 3 possono essere riprodotte in
bilancio, con le modalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto
1978, n. 468 e successive modifiche e integrazioni, contestualmente
all'emissione dei relativi titoli di spesa e senza necessità di ulteriori
formali provvedimenti di impegno."
10. Per quanto non previsto dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e
successive modifiche ed integrazioni, come risulta altresì integrata e
modificata dal presente articolo, si applicano le disposizioni della contabilità
generale dello Stato, ivi comprese quelle contenute negli articoli 10 e 11 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e, ove compatibili, quelle della legge
quadro sulla contabilità delle regioni a statuto ordinario. Le norme contenute
nella legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed
integrazioni, incompatibili con il nuovo assetto del bilancio della Regione,
sono abrogate.
11. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente
della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le
finanze, emana un testo coordinato delle norme in materia di bilancio e di
contabilità applicabili alla Regione in base alle leggi regionali in materia e
alle leggi nazionali riguardanti la contabilità dello Stato e delle altre
regioni, da approvarsi con proprio decreto e da pubblicare nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.
12. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 10 del presente articolo
trovano applicazione a decorrere dall'anno finanziario 2002. Per l'anno
finanziario 2001, in considerazione della gestione provvisoria in corso
autorizzata dalle relative leggi regionali, il bilancio previsionale della
Regione è ancora strutturato per capitoli e coincide con quello gestionale
secondo la prevista classificazione per amministrazioni, rubriche (dipartimenti
ed uffici equiparati che rappresentano i centri di responsabilità), titoli,
categorie (secondo il sistema economico europeo SEC 95 già adottato dallo
Stato) e capitoli. Per la classificazione per dipartimenti si applicano le
disposizioni della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Possono essere
istituite rubriche relative ad uffici speciali in relazione alle esigenze
dell'Amministrazione regionale.
13. All'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 aprile 1999, n.
10 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "bilancio
pluriennale a legislazione vigente" sono aggiunte le parole "e
programmatico".
14. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile
1999, n. 10, è sostituita dalla seguente:
"c) all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo
esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;".
15. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è
così sostituito:
"3. I singoli rami dell'Amministrazione regionale hanno cura di elaborare
annualmente un'apposita relazione sullo stato di realizzazione delle entrate per
i capitoli alle stesse attribuiti, da trasmettere, entro il 30 aprile dell'anno
successivo all'esercizio scaduto, all'Assessorato regionale del bilancio e delle
finanze per il tramite delle coesistenti Ragionerie centrali, che esprimono il
loro avviso.".
Art. 53. Contabilità economico-patrimoniale
1. Al comma 3 dell'articolo 52 della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26,
dopo il primo periodo è inserito il seguente:
"Quelle aziende che alla data della presente legge abbiano già adottato la
contabilità economico-patrimoniale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come sostituito integralmente
dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono autorizzate
al mantenimento di essa in via definitiva ed esclusiva.".
Art. 54. Contributi legge regionale n. 26/2000
1. L'erogazione a favore dei soggetti beneficiari dei contributi di
funzionamento derivanti dalle variazioni apportate al bilancio della Regione
siciliana con legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26, può essere effettuata
nell'anno 2001 in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 32 della
legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
Art. 55. Variazioni di bilancio
1. Le variazioni di bilancio concernenti le reiscrizioni di somme perente e le
riproduzioni di economie ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 8
luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le variazioni
di bilancio compensative tra spese correnti di amministrazione di cui
all'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, con esclusione di
quelle in diminuzione di spese obbligatorie, sono effettuate con decreti del
dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, su proposta dei
competenti dirigenti generali o degli altri dirigenti responsabili della
gestione delle relative spese.
Art. 56. Abrogazioni e modifiche di norme e proroga termini
1. All'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 aprile 1999, n.
10, le parole "alla determinazione" sono sostituite dalle seguenti:
"all'eventuale rimodulazione".
2. Il comma 6 dell'articolo 37 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, è
abrogato.
3. All'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 è aggiunto il
seguente comma:
"7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 inerenti le
materie di competenza dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, al
personale dell'Assessorato medesimo si applicano, con decreto dell'Assessore per
il bilancio e le finanze, su proposta del dirigente generale del dipartimento
bilancio e tesoro, le disposizioni di cui al comma 3.".
4. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26,
dopo le parole "Telefono arcobaleno" sono aggiunte le parole "ed
uno di analogo importo in favore dell'Associazione Telefono azzurro".
5. Il termine di cui all'articolo 68, comma 8 della legge regionale 27 aprile
1999, n. 10, riguardante la conferma da parte della Giunta regionale degli
Organi collegiali di ciascun ramo dell'Amministrazione regionale, è prorogato
al 30 settembre 2001.
6. All'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 1979, n. 234, dopo la parola
"Catania" sono aggiunte le parole "alla Società italiana per
l'organizzazione internazionale (SIOI)".
7. Al comma 15 dell'articolo 1 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, dopo
le parole "provincia di Agrigento" aggiungere le parole "e di
Caltanissetta".
8. I benefici di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 9 ottobre 1998, n.
27, sono estesi alle aziende che hanno subito danni a seguito della tromba
d'aria verificatasi tra il 16 ed il 17 novembre 1999 in alcune zone della
provincia di Palermo.
9. All'articolo 54, comma 1, lettera b) della legge regionale 27 aprile 1999, n.
10, le parole "dall'avvenuta verifica" sono sostituite dalle seguenti
"dalla nomina".
10. L'articolo 258 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato
con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, per effetto della riforma delle
autonomie locali operata dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e
successive modifiche ed integrazioni ed a seguito dell'abolizione dell'articolo
69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, attuata
dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 597, è abrogato.
11. All'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive
modifiche ed integrazioni, al paragrafo "Assessorato del bilancio e delle
finanze" sopprimere le parole da "diretta da un dirigente del ruolo
tecnico" fino a "su proposta del direttore regionale al bilancio e
tesoro".
12. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 è
sostituito dal seguente:
"6. Una quota pari al 2 per cento del ricavato annuo delle vendite
conseguito da ciascuno istituto confluisce in un apposito capitolo di entrata
del bilancio della Regio-ne, quale concorso nella spesa derivante dal pagamento
dei contributi in conto interessi di cui al successivo articolo 4".
13. Dopo il comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43
è aggiunto il seguente:
"8. Agli assegnatari di cui al comma 1, utilmente inseriti nelle
graduatorie provinciali per l'accesso alle agevolazioni previste dal presente
articolo, si applicano, al fine della determinazione del prezzo degli alloggi e
di ogni altra modalità di cessione, le norme vigenti alla data di pubblicazione
delle graduatorie, se più favorevoli.".
14. Sono abrogati il comma 7 dell'articolo 3 e il comma 5 dell'articolo 12 della
legge regionale 3 novembre 1994, n. 43.
15. L'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 è abrogato.
16. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e
successive modifiche ed integrazioni è abrogato.
17. L'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26 è abrogato.
18. All'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dopo
le parole "decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80" sono aggiunte le
seguenti: "; lo stesso svolge altresì i poteri di spesa rientranti nella
competenza del proprio ufficio".
19. All'articolo 36, comma 1, lettera i) della legge regionale 17 marzo 2000, n.
8, le parole "entro il termine di definizione delle operazioni di chiusura
del rendiconto generale consuntivo della Regione" sono sostituite dalle
seguenti "entro la data del 31 marzo dell'anno successivo a quello di
competenza.".
20. Il sesto comma dell'articolo 23 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13,
è abrogato.
21. Al comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26,
le parole "articolo 14" sono sostituite dalle parole "articolo
12".
22. Il termine del 31 gennaio 2000 di cui all'articolo 55, comma 3, della legge
regionale 4 gennaio 2000, n. 4, è prorogato al 31 dicembre 2001.
23. A decorrere dall'esercizio finanziario 2002, all'articolo 5 comma 1 della
legge regionale 6 aprile 1996, n. 23 le parole "ordinaria e" sono
soppresse.
24. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35,
è soppresso.
25. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36 la
parola "vigente" è sostituita dalla parola "stipulata".
26. Il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 55 della legge regionale 4
gennaio 2000, n. 4 relativamente agli interventi finanziari finalizzati
all'acquisto ed al rinnovo del patrimonio tecnologico delle aziende sanitarie
siciliane, è prorogato al 31 ottobre 2001.
27. Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 17
marzo 2000, n. 8, relativamente agli interventi finanziari finalizzati
all'acquisto ed al rinnovo del patrimonio tecnologico delle aziende sanitarie
siciliane, è prorogato al 31 ottobre 2001.
28. L'articolo 4 della legge regionale 31 agosto 2000, n. 19 con effetto dalla
entrata in vigore della stessa legge è così modificato:
"Art. 4
1. I termini previsti dagli articoli 1, 7, 13 e 16 della legge regionale 24
luglio 1997, n. 25 e successive modifiche e integrazioni sono ulteriormente
prorogati al 31 dicembre 2003".
29. Gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 della legge regionale 18
maggio 1988, n. 6 sono abrogati.
30. Il comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è
soppresso.
31. Al comma 8 dell'articolo 16 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6
l'inciso "presso la Direzione dei rapporti extraregionali" è
sostituito con l'inciso "presso la Presidenza della Regione".
32. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 sono
abrogate le parole da "stessa" a "regionale".
33. Al comma 1 dell'articolo 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 dopo
le parole "realizzati in economia" sono aggiunte le parole "sia
in amministrazione diretta che mediante cottimo". (Inciso omesso in
quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
34. Il comma 3 dell'articolo 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è
sostituito dal seguente:
"3. Sui progetti relativi ad interventi colturali, manutentori e di
prevenzione antincendio, nonché sulle relative perizie di variante e
suppletive, da eseguirsi in amministrazione diretta o mediante cottimo
fiduciario da parte dell'Amministrazione forestale, il parere tecnico previsto
dall'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21 è espresso
dall'Ispettore tecnico forestale competente per territorio, ovvero
dall'Ispettore regionale tecnico forestale se di importo superiore a mille
milioni di lire, ad esclusione degli interventi ricadenti all'interno delle aree
naturali protette per i quali il parere viene reso dall'Ispettore regionale
tecnico forestale qualunque sia l'importo dei lavori".
35. I commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6,
sono sostituiti dal seguente:
"Art. 17. - Scuole materne regionali
1. Gli oneri relativi alla locazione degli immobili da destinare a sedi di
scuole materne regionali, nonché alla pulizia, fornitura di acqua, energia
elettrica, riscaldamento, spese telefoniche e manutenzioni ordinarie sono a
carico delle amministrazioni comunali. Sono abrogati l'articolo 18, commi 1 e 2,
della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, così come sostituiti dall'articolo
5 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15 nonché i commi 2, 3, 4, 5 e 6
dell'articolo 5 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15.".
36. L'articolo 12, comma 5 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, è cosi
modificato:
"5. Le norme di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal
1° ottobre 2002; nella fase transitoria l'Assessorato regionale dei beni
culturali ed ambientali e della pubblica istruzione continua a svolgere i
compiti e le funzioni per l'organizzazione della rete scolastica, sulla base
delle proposte formulate dai dirigenti degli uffici scolastici periferici del
Ministero della pubblica istruzione, previo parere dei consigli scolastici
provinciali".
37. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, dopo
le parole "rurali private" sono cassate le parole "e
sussidiate".
38. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è
così sostituito:
"2. Il sindaco, con provvedimento motivato, può revocare e sostituire i
rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni anche prima della
scadenza del relativo incarico".
39. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, è
così sostituito:
"2. Le operazioni finanziarie, comprensive del capitale da consolidare e
degli interessi del consolidamento di cui al comma 1, che gli istituti di
credito hanno posto o porranno in essere, sono assistite esclusivamente da
fidejussione regionale che ha carattere sussidiario e diviene operante previa
escussione del debitore principale".
40. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 9 ottobre 1998,
n. 26, è aggiunto il seguente comma:
"1bis. Ulteriori contributi possono essere concessi alla Provincia
regionale di Enna per l'istituzione del quarto polo universitario
siciliano".
Titolo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLA SPESA
Art. 57. Attuazione organica della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10
1. Al fine di consentire una organica attuazione della riforma prevista dalla
legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, la procedura per la contrattazione
collettiva prevista dagli articoli 24 e seguenti della medesima legge, sarà
avviata dal 1° gennaio 2002.
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi
dell'art. 28 dello Statuto).
3. Nelle more della adozione del regolamento di cui all'articolo 4, comma 4,
della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e fino a quando non saranno
definite le relative procedure, al fine di garantire l'immediato e coerente
rispetto dei principi funzionali della legge medesima, le strutture intermedie
dell'Amministrazione regionale e le norme applicative sono provvisoriamente
quelle individuate dalla Giunta regionale.
Art. 58. Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione
1. All'articolo 16, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le
parole "Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione"
sono soppresse.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge costituiscono Uffici
alle dirette dipendenze del Presidente della Regione esclusivamente la
segreteria della Giunta regionale, l'Ufficio di rappresentanza e del
cerimoniale, l'Ufficio di Roma, il Servizio tecnico idrografico regionale e
l'Ufficio stampa e documentazione; in aggiunta alle funzioni di coordinamento al
capo dell'Ufficio stampa ai sensi dell'articolo 72, comma 1, della legge
regionale 29 ottobre 1985, n. 41, lo stesso adotta gli atti ed i provvedimenti
per il funzionamento dell'Ufficio esercitando i relativi poteri di spesa e per
le attività di supporto si avvale di unità di personale il cui numero è
determinato con apposito decreto del Presidente della Regione. Le spese per il
funzionamento dei predetti Uffici gravano sulla corrispondente rubrica
dell'Amministrazione Presidenza.
3. Le competenze svolte dagli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente
della Regione, non più riportati al comma 2, sono attribuite, con decreto del
Presidente della Regione, ai Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali per
affinità di materia o di settore con i medesimi dipartimenti, ferma restando
per l'anno 2001 la attuale collocazione nel bilancio dei relativi capitoli di
spesa.
Art. 59.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi
dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 60.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi
dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 61. Incarichi
1. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, è
così sostituito:
"6. Gli incarichi di cui alla presente legge non sono cumulabili, fatta
eccezione per quelli ricoperti da soggetti che non siano dipendenti di pubbliche
amministrazioni e che siano nominati, sulla base della vigente legislazione, per
designazione di associazioni rappresentative di interessi economici e sociali.
Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni non possono coesistere in capo al
medesimo soggetto più di due incarichi di cui alla presente legge".
Art. 62.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi
dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 63. Utilizzazione personale RESAIS
1. La Presidenza della Regione è autorizzata ad avanzare richiesta alla RESAIS
S.p.a. per continuare ad utilizzare personale della stessa società, per le
esigenze funzionali dei propri uffici, nei confronti del quale non trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 20
gennaio 1999, n. 5, salvo quanto disposto dall'articolo 4 della stessa n. 5 del
1999.
Art. 64. Aree artigianali SIRAP
1. Le aree artigianali SIRAP per le quali sono state completate le operazioni di
esproprio sono trasferite immediatamente ai comuni nel cui territorio ricadono.
2. L'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1997, n. 46 è sostituito dal
seguente:
"1. Le opere relative alle aree artigianali attrezzate, finanziate
dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e
della pesca, la cui realizzazione, affidata alla SIRAP S.p.A., non è stata
portata a termine a seguito della dichiarazione di fallimento della suddetta
società, sono trasferite alle amministrazioni dei comuni dove insistono le aree
previo verbale analitico di consistenza delle suddette opere redatto dal comune
con la presenza della curatela fallimentare della SIRAP e degli eventuali
soggetti creditori di cui al successivo articolo 2. La eventuale non
collaudabilità o la impossibilità a procedere alla contabilizzazione delle
opere già eseguite non pregiudica il trasferimento delle opere alle
amministrazioni dei comuni.
2. Gli oneri per il completamento delle suddette opere possono essere posti a
carico degli assegnatari, in alternativa all'intervento del comune, scomputando
i relativi importi dal canone di affitto da determinare con le modalità di cui
al regolamento tipo predisposto dall'Assessore regionale per la cooperazione, il
commercio, l'artigianato e la pesca".
Art. 65. Convenzione con organismi di ricerca scientifica
1. Al fine di realizzare una azione efficace e tempestiva in materia di pesca,
di protezione civile, di difesa dell'ambiente e della salvaguardia del
territorio, la facoltà di stipulare convenzioni con enti e società aventi
particolare specializzazione nel settore dello studio e della ricerca
scientifica di cui all'articolo 14 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10
è estesa agli assessori regionali competenti.
Art. 66. CIAPI di Palermo e Priolo
1. Nelle more della riorganizzazione dei CIAPI di Palermo e Priolo, le somme
previste dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 25, iscritte al capitolo 317703
del bilancio della Regione, sono destinate prioritariamente alla copertura delle
retribuzioni ed accessori, compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali.
Art. 67. Adeguamento strutture sanitarie
1. Al fine di consentire la pianificazione e la programmazione delle risorse
finanziarie necessarie per l'adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche e
private al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, la Regione
determina, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i
requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio
dell'attività sanitaria da parte delle strutture pubbliche e private, e quelli
ulteriori in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1997, nonché le modalità per l'accertamento e la verifica del rispetto dei
requisiti minimi e di quelli ulteriori.
2. Il termine di cinque anni, previsto al comma 3 dell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 per l'adeguamento ai requisiti
minimi strutturali delle strutture già autorizzate ed in esercizio, decorre
dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma precedente.
3. Al fine di consentire all'Assessore regionale per la sanità ed ai Direttori
generali delle aziende sanitarie una corretta pianificazione delle risorse
necessarie per la completa applicazione delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, i
Direttori generali delle Aziende ospedaliere e delle Aziende unità sanitarie
locali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
trasmettono all'Assessorato regionale della sanità una relazione sulle
condizioni delle strutture sanitarie e degli impianti, nella quale, tenendo
conto della valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell'articolo 4 del
medesimo decreto legislativo n. 626 del 1994 e sue modificazioni, sono
individuati i costi ed i tempi necessari per l'adeguamento strutturale ed
impiantistico delle loro aziende, da prevedersi nell'arco massimo di cinque
anni, decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge. Nel caso di
ammende comminate ai Direttori amministrativi o sanitari o ai Direttori generali
delle Aziende ospedaliere o di Aziende unità sanitarie locali per violazioni
delle norme sulla regolarità strutturale ed impiantistica, di cui al medesimo
decreto legislativo n. 626 del 1994 e sue modificazioni, per fatti non
manifestamente ascrivibili alla loro attività, il Direttore generale trasmette
gli atti all'Assessorato regionale della sanità che avvia un'indagine, da
concludersi entro il termine di novanta giorni dal loro invio, per
l'individuazione dei soggetti responsabili, anche ai fini dell'eventuale
rivalsa.
Art. 68. Incidente di mare al largo delle coste di Marina di Avola
1. Ai familiari delle vittime dell'incidente di mare verificatosi al largo delle
coste di Marina di Avola il 25 marzo 2001, si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.
Art. 69. Acquisizione beni immobili
1. La Regione può acquisire i beni immobili di proprietà delle società in
liquidazione a totale partecipazione degli enti economici regionali posti in
liquidazione dalla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.
2. I beni di cui al comma 1 possono essere destinati a finalità istituzionali
della Regione o degli enti dalla medesima controllati o dati in locazione ad
imprenditori privati per finalità produttive.
3. A fronte dell'acquisizione di cui al comma 1 gli enti economici regionali
sono autorizzati a ridurre corrispondentemente il valore della propria
partecipazione nelle società controllate.
4. Per il pagamento dell'IVA dovuta sul valore dei beni acquisiti è autorizzata
per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.000 milioni cui si provvede
mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 243301 del bilancio della
Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 70. Utilizzo beni immobili
1. La Regione può utilizzare a titolo gratuito per fini istituzionali i beni
immobili di proprietà degli enti e delle aziende autonome, finanziati dalla
Regione o sottoposti a tutela e vigilanza della medesima.
Art. 71. Collegamenti isole minori
1. In conformità agli indirizzi stabiliti dal Regolamento CE n.3577/92 del 7
dicembre 1992 e dal decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, l'Assessore
regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti provvede alla
individuazione della rete di servizi per il collegamento delle isole minori.
Nelle more dei relativi adempimenti il piano per il servizio di collegamento
marittimo delle isole minori relativo all'anno 2000, previsto dall'articolo 10
della legge regionale 13 maggio 1987, n. 18, è prorogato fino al 30 settembre
2001.
Art. 72. Contributi ASI
1. Le lettere b) e d) dell'articolo 29 della legge regionale 4 gennaio 1984, n.
1 e successive modifiche ed integrazioni, sono così sostituite:
"b) contributi annui per spese di funzionamento e di organizzazione dei
consorzi. Tali contributi vengono concessi sulla base dei dati risultanti dal
bilancio di previsione adottato dagli organi del consorzio e corredato del
parere analitico del collegio dei revisori in misura non superiore al 90 per
cento delle spese correnti, con particolare riguardo agli oneri diretti e
riflessi per gli organi, per il personale in servizio ed in quiescenza;
d) contributi per spese di gestione diretta ed indiretta di infrastrutture e di
servizi comuni nella misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta,
restando a carico delle imprese o enti fruitori la restante parte.".
Art. 73. Controlli ASI
1. Ai fini dell'ottimizzazione dei tempi di gestione della spesa, il controllo
previsto dall'articolo 15 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, è
limitato ai seguenti atti fondamentali dei consorzi:
a) statuto e sue modificazioni;
b) programmi triennali delle opere pubbliche e di interventi di cui all'articolo
22;
c) bilanci preventivi e consuntivi;
d) regolamenti.
I predetti atti possono essere annullati entro trenta giorni dalla loro
ricezione. Tutte le altre deliberazioni, adottate con il parere di legittimità
del direttore del consorzio, che può avvalersi della facoltà di richiedere
appositi pareri all'organo tutorio, sono portati a conoscenza dell'Assessorato
regionale dell'industria.
Art. 74. Contributi trasporti turistici
1. Il primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31,
come modificato per effetto dell'articolo 117 della legge regionale 1 settembre
1993, n. 25, è così sostituito:
"I contributi previsti dagli articoli 24 e 25 della legge regionale 12
aprile 1967, n. 46, diretti ad agevolare i trasporti turistici a mezzo di voli
charter, destinati agli operatori turistici che assumono il noleggio di
aeromobili per il trasporto di turisti in Sicilia sono corrisposti fino al 18
per cento del costo sostenuto per l'anno 2000, fino al 16 per cento per l'anno
2001 e fino al 14 per cento per l'anno 2002. Il contributo è soppresso a
partire dall'anno 2003".
2. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, così
come sostituto dall'articolo 117 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25,
è abrogato. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i
trasporti stabilisce con proprio decreto le modalità, le condizioni e le
prescrizioni per l'ottenimento del contributo.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente
articolo le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo
di lire 100.000 milioni. Gli interventi di cui al presente articolo sono
subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti
di Stato nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88,
paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea. Si applica il
comma 3 dell'articolo 185 ed il comma 1 dell'articolo 200 della legge regionale
23 dicembre 2000, n. 32.
Art. 75. Garanzie soci cooperative
1. Conformemente alle disposizioni di cui al comma 1 bis dell'articolo 1 del
decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge
19 luglio 1993, n. 237, nonché dell'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, il pagamento da parte della Regione delle garanzie ammesse per le
finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37 è
effettuato secondo l'ordine stabilito nell'elenco approvato con decreto
dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca del
28 aprile 2000, salve le integrazioni già disposte dal medesimo Assessorato o
le successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa
o giurisdizionale.
2. L'intervento della Regione ai sensi dell'articolo 2 della legge
regionale 10 ottobre 1994, n. 37, nei confronti dei soci, come individuati ai
sensi del comma 1 che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido
con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i
soci garanti o loro eredi.
3. Subordinatamente alle cooperative ammesse a godere dei benefici
previsti dall'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, devono
essere ammessi a godere degli stessi benefici i soci garanti delle cooperative e
loro consorzi che abbiano presentato la documentazione richiesta dal decreto
presidenziale 16 gennaio 1997, n. 9, entro i termini previsti dallo stesso
decreto, anche nel caso in cui gli stessi soci non abbiano presentato istanza
entro i termini previsti dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 10
ottobre 1994, n. 37, purchè le fidejussioni siano state prestate entro il 19
luglio 1993.
Art. 76. Cessione di crediti nel settore agricolo
1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a
stipulare, senza oneri per la Regione, apposita convenzione con istituti di
credito ed enti creditizi per l'applicazione di condizioni uniformi nel caso in
cui gli operatori agricoli intendano procedere alla cessione dei crediti vantati
nei confronti degli enti pagatori incaricati di provvedere alla liquidazione
delle somme relative ai prezzi comunitari di intervento e di ritiro delle
produzioni agricole.
1. I saldi positivi del bilancio finale di liquidazione dell'Ente
Siciliano per la Promozione Industriale (ESPI), dell'Azienda Asfalti Siciliani (AZASI)
e dell'Ente Minerario Siciliano (EMS) confluiscono in un apposito fondo del
bilancio della Regione, per essere destinati dalla Giunta regionale, in base ad
un programma negoziato di finanziamento di opere infrastrutturali e di
interventi di sostegno allo sviluppo produttivo, da realizzare nei territori
delle province nelle quali ricadono gli stabilimenti dismessi dei tre enti
suindicati e delle società partecipate dai medesimi enti.
Art. 78. Svolgimento attività informatiche
1. Per lo svolgimento delle attività informatiche di competenza delle
amministrazioni regionali, ivi comprese quelle necessarie per l'attuazione della
misura 6.2.1. - Reti e servizi per la società dell'informazione del P.O.R.
Sicilia 2000-2006, la Regione si avvale di una apposita struttura societaria,
con unica ed esclusiva funzione di servizio per la Regione stessa, che opera
secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Governo e secondo le direttive
tecniche determinate dal Coordinamento dei sistemi informativi. La relativa
partecipazione azionaria è posseduta interamente dalla Regione. L'organismo
societario previsto dal presente comma è equiparato, per gli effetti di cui al
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, alle amministrazioni pubbliche
previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo medesimo. Detto
organismo societario è individuato o costituito con decreto del Presidente
della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le
finanze, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per la
costituzione della predetta società è autorizzata la spesa di lire 1.000
milioni a carico del bilancio per l'esercizio in corso.
Art. 79. Collegio revisori dei conti
1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, è
sostituito dal seguente:
"2. Il presidente ed i componenti del collegio dei revisori devono essere
scelti tra i dipendenti in attività di servizio o in quiescenza delle
amministrazioni cui compete la designazione, che abbiano i requisiti di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive
modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui l'organo competente alla designazione
accerti che nel proprio organico manchino o siano insufficienti i funzionari in
possesso dei suddetti requisiti, procede alla designazione di un revisore
estraneo all'Amministrazione, purché iscritto nell'apposito registro,
privilegiando i dipendenti del Ministero del tesoro. Alle nomine del presidente
e dei componenti del collegio dei revisori dei conti nelle istituzioni
scolastiche statali e regionali non si applicano le disposizioni in materia di
cui alle leggi regionali 20 aprile 1976, n. 35, 11 maggio 1993, n. 15, 28 marzo
1995, n. 22, 20 giugno 1997, n. 19, nonché l'articolo 67 della legge regionale
27 aprile 1999, n. 10. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1 e 3
dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6. Ad uno stesso
collegio può essere affidato il riscontro di più istituti, anche di diverso
ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale. L'assegnazione
è operata dall'Assessorato competente. I presidenti dei collegi dei revisori
dei conti di cui agli articoli 9 e 16 della legge regionale 24 febbraio 2000, n.
6, per le istituzioni scolastiche di particolare rilievo finanziario o per le
quali sussistano specifiche ragioni di maggiore vigilanza e tutela dei principi
di legalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa possono essere
nominati tra il personale di cui al D.P.R. 27 luglio 1995, n. 388, in possesso
dei requisiti di cui al decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione 9 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 3 novembre 2000, concernente le
procedure per la scelta dei presidenti dei collegi dei revisori dei conti la cui
nomina o designazione è di competenza dell'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. I compensi da
corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio sono rideterminati con
decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta
regionale".
Art. 80. Gestione unificata delle spese
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34,
sono aggiunte le parole:
"Con lo stesso decreto sono individuati i dirigenti generali o gli altri
dirigenti responsabili incaricati della gestione delle spese e della firma dei
relativi atti inerenti i capitoli oggetto di gestione unificata.".
Art. 81. Contributi per la formazione civile degli alunni
1. Il termine per la presentazione delle istanze di cui al comma 4 dell'articolo
14 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è anticipato al 30 aprile di
ogni anno.
2. Per l'esercizio finanziario 2001 il termine è fissato al 30 maggio.
Art. 82. Destinazione indennità pecuniaria
1. In adempimento dell'articolo 164, comma 4, del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, le somme riscosse derivanti dall'applicazione dell'indennità
pecuniaria di cui alla norma anzidetta e quelle derivanti dall'applicazione
delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 9, comma 3, e all'articolo 10,
comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono utilizzate per le finalità
di salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di
riqualificazione delle aree degradate.
2. A tal fine è iscritto nel bilancio della Regione siciliana,
Dipartimento regionale beni culturali, ambientali ed educazione permanente,
apposito capitolo di spesa per finanziare specifici progetti di intervento
redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge dalle soprintendenze
ai beni culturali ed ambientali.
Art. 83. Compensi presidenti organi collegiali
1. I compensi da corrispondere ai presidenti di organi collegiali di
dimensione sovracomunale individuati nell'articolo 1 della legge regionale 11
maggio 1993, n. 15, sono stabiliti nella misura del 75 per cento della indennità
di funzione minima stabilita per i presidenti delle province regionali
corrispondenti, in attuazione dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale
23 dicembre 2000, n. 30.
2. L'onere conseguente l'applicazione del comma 1 grava sui bilanci degli enti
di pertinenza.
Art. 84.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi
dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 85. Autorizzazione alle aziende sanitarie, ospedaliere ed ai policlinici
1. Per garantire la regolare erogazione dell'assistenza sanitaria, l'Assessore
regionale per la sanità è autorizzato a consentire alle aziende unità
sanitarie locali, alle aziende ospedaliere ed ai policlinici la temporanea
utilizzazione, entro il limite del 5 per cento, delle quote di Fondo sanitario
disponibili finalizzate all'acquisizione di attrezzature, a titolo di
anticipazione con reintegro nel bilancio aziendale a valere sulle successive
erogazioni di finanziamenti in conto capitale su fondi dello Stato.
Art. 86. Esercizio attribuzioni
1. A decorrere dall'esercizio 2001 le attribuzioni di cui al decreto legge 30
dicembre 1985, n. 78, convertito dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44,
all'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive
modifiche ed integrazioni, alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, Titolo II
ed alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 sono esercitate dall'Assessorato
regionale dell'industria, ferma restando per detto anno l'attuale collocazione
nel bilancio dei relativi capitoli.
2. A decorrere dall'esercizio 2001 le attribuzioni in materia di dissalazione di
cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 134 e successive modifiche ed
integrazioni sono esercitate dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici,
Dipartimento regionale lavori pubblici, ferma restando per detto anno l'attuale
collocazione nel bilancio dei relativi capitoli.
Art. 87.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi
dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 88.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi
dell'art. 28 dello Statuto).
Titolo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Art. 89. Norme urbanistiche
1. Ai fini dell'approvazione dei progetti relativi agli interventi cofinanziati
con il POR Sicilia 2000/2006 e con i Programmi operativi nazionali e che
comportino varianti agli strumenti urbanistici comunali, il sindaco del comune
interessato indice una conferenza di servizi con le modalità di cui
all'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, dandone avviso
pubblico ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
In caso di opere di interesse intercomunale, la conferenza viene indetta dal
presidente della provincia.
2. Nelle more dell'approvazione della legge di riforma dei consorzi ASI e del
coordinamento con la normativa concernente i piani comunali per gli insediamenti
produttivi e le aree artigianali, gli insediamenti produttivi esistenti nella
zona D degli strumenti urbanistici comunali già regolarmente autorizzati,
possono effettuare, in deroga alle disposizioni contenute negli stessi strumenti
urbanistici, gli ampliamenti degli immobili aziendali strettamente necessari e
motivati da esigenze produttive in misura non superiore al 30 per cento della
superficie coperta e sempre che non abbiano in precedenza usufruito di deroghe
ampliative.
3. Le disposizioni previste dall'articolo 35 della legge regionale 7 agosto
1997, n. 30, relativa agli insediamenti produttivi in verde agricolo si
applicano a tutti gli interventi comunque previsti e finanziati nei patti
territoriali, nei contratti d'area e negli altri strumenti di programmazione
negoziata, statali e regionali. Le stesse disposizioni si applicano per le
iniziative imprenditoriali che abbiano ottenuto il finanziamento pubblico per la
realizzazione dei relativi investimenti qualora non siano disponibili aree per
insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunali o nelle
aree attrezzate artigianali ed industriali. L'approvazione da parte dei consigli
comunali costituisce variante (la parola "esecutiva" è stata
omessa a seguito dell'impugnativa del Commissario dello Stato ai sensi dell'art.
28 dello Statuto) agli strumenti urbanistici.
4. I lotti di terreno ricadenti nelle aree dei piani per gli insediamenti
produttivi comunali possono essere assegnati in proprietà alle imprese
beneficiarie fermo restando il diritto di prelazione da parte del comune nei
trasferimenti successivi all'assegnazione.
5. Alle aree gravate da usi civici sulle quali insistono tradizionali
attività produttive ancora in esercizio non si applicano le norme dei Piani
territoriali paesistici, se in contrasto con l'esercizio dell'uso civico nella
sua originaria estensione.
6. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17
sono soppresse le parole "alberghiero o ricettivo in genere".
7. Gli enti locali territoriali possono cambiare la destinazione d'uso di
immobili che, realizzati con fondi pubblici, per le ragioni più varie, non sono
stati mai utilizzati o si trovano in stato di abbandono. Il cambio di
destinazione d'uso è approvato con atto motivato e corredato di relazione
tecnica dall'organo deliberante. Ove la modifica di destinazione d'uso dovesse
risultare difficoltosa o troppo onerosa l'ente può alienare il bene.
8. All'articolo 10 della legge regionale 6 aprile del 1996, n. 16, come
sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nei boschi di superficie compresa tra 1 e 10 ettari la fascia di
rispetto di cui ai precedenti commi è così determinata: da 1,01 a 2 ettari
metri 75; da 2,01 a 5 ettari metri 100; da 5,01 a 10 ettari metri 150";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3 bis:
"3 bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i piani regolatori dei
comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di
rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia
territoriale di 0,03 mc/mq. Il comparto territoriale di riferimento per il
calcolo di tale densità è costituito esclusivamente dalla zona di
rispetto";
c) dopo il comma 11 è inserito il seguente com-ma 12:
"12. Il divieto di cui ai commi 1, 2 e 3 non opera nelle zone A e B degli
strumenti urbanistici comunali".
9. Si applica l'articolo 10, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 88.
10. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge regionale 12 giugno
1976, n. 78, è così sostituito:
"Sull'istanza del consiglio comunale l'Assessore regionale per il
territorio e l'ambiente provvede con proprio decreto, entro centoventi giorni
dalla richiesta, previo parere favorevole del Consiglio regionale
dell'urbanistica e previa acquisizione del concerto dell'Assessore regionale per
i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, che si pronuncia
entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta".
11. L'articolo 57 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è così
sostituito:
"Con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 16 della legge
regionale 12 giugno 1976, n. 78, possono essere concesse deroghe a quanto
previsto dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 15 della medesima legge
limitatamente a:
a) opere pubbliche o dichiarate di preminente interesse pubblico;
b) opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse ad impianti
turistico-ricettivi esistenti, nonché ad ammodernamenti strettamente necessari
alla funzionalità degli stessi complessi".
12. Per l'esecuzione delle opere da eseguirsi all'interno dei porti e per la
realizzazione degli impianti di depurazione non sussiste l'obbligo di
arretramento previsto dall'articolo 15, comma primo, lettera a), della legge
regionale 12 giugno 1976, n. 78.
Art. 90. Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale,
di cui al decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, da
esercitarsi nel rispetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni è istituita l'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente in sigla (A.R.P.A) ente strumentale della Regione e di
seguito denominata "Agenzia" con sede in Palermo.
2. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica,
gestionale, amministrativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza
dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente da cui promanano gli
indirizzi programmatici.
3. La Regione e gli enti pubblici sia singoli che consorziati devono avvalersi
delle funzioni e dei servizi dell'Agenzia per lo svolgimento dei compiti loro
attribuiti dalla legge in materia di prevenzione e di controllo ambientale. Le
aziende unità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 7 quinquies del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si avvalgono delle strutture
laboratoristiche dell'Agenzia.
4. L'Agenzia è articolata in una struttura centrale che svolge i compiti
di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), m), n) dell'articolo 1 del
decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, e successive modifiche ed integrazioni e
in nove strutture periferiche che svolgono i compiti di cui alle lettere h), i)
ed l) del suddetto articolo. Tali strutture periferiche hanno sede presso gli
attuali laboratori provinciali d'igiene e profilassi, i cui beni immobili e
strumentali ed il relativo personale, transitano all'Agenzia. Tale personale
mantiene in sede di prima applicazione il trattamento giuridico ed economico da
esso posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'organico delle strutture periferiche è adeguato, entro tre anni
dall'entrata in vigore della presente legge, ai valori medi nazionali rilevati
per addetto e riferito alla popolazione residente. La dotazione organica della
struttura centrale è assicurata senza oneri aggiuntivi tramite l'inquadramento
di personale regionale che ne faccia domanda, purché, per i profili tecnici, in
possesso di diploma di laurea e di relativa abilitazione professionale ed
iscrizione agli albi professionali.
6. Sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore, nominato dall'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata
esperienza in materia di protezione ambientale. Allo stesso competono i poteri
di gestione, amministrazione e rappresentanza dell'ente ed è assunto con
contratto di diritto privato di durata quinquennale non immediatamente
rinnovabile. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno e allo stesso si applica il
principio di esclusività di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
b) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e
da due supplenti, nominato con decreto del Presidente della Regione su conforme
deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per
il territorio e l'ambiente, tra gli iscritti al registro previsto dall'articolo
1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La durata del collegio è
fissata in cinque anni; i poteri dei membri del collegio sono comunque prorogati
fino alla nomina del nuovo collegio. I componenti possono essere riconfermati.
Ai membri del collegio spetta un gettone di presenza il cui ammontare è
determinato con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di quelli
spettanti ai revisori di analoghi enti.
7. Nella prima applicazione, le funzioni di direttore dei dipartimenti
periferici sono svolte dagli attuali direttori dei laboratori di igiene e
profilassi per le due divisioni.
8. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per
il territorio e l'ambiente, emana entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un regolamento che fissi la dotazione organica
del personale e le modalità di consulenza e supporto dell'Agenzia in favore
degli altri enti pubblici.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte
mediante istituzione di apposito capitolo nella parte relativa alla spesa del
bilancio della Regione. In tale capitolo affluiscono le somme portate in
diminuzione dai capitoli del bilancio della Regione riguardanti i beni mobili ed
immobili, le attrezzature ed il personale trasferito, ivi incluse le somme
destinate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, nonché per il
personale e le somme relative al salario accessorio.
10. Sulla base della spesa storica effettuata dalle aziende unità
sanitarie locali per il personale addetto ai laboratori provinciali di igiene e
profilassi, nonché per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni si
provvede a portare in diminuzione le somme relative ai trasferimenti effettuati
a favore delle aziende unità sanitarie locali.
11. Per l'anno 2001 gli oneri di cui al presente articolo, ed alla cui
copertura si provvede con le modalità descritte ai commi precedenti, sono
quantificati in misura non inferiore a lire 20.000 milioni e per gli anni
successivi a lire 40.000 milioni.
12. Concorrono alla formazione del capitolo di cui al comma 1 i capitoli
442519, 442521, 442522, 442523, 842002, 442517, 442518, 442528, 842005, 842401.
I fondi derivanti da finanziamenti di natura extraregionale sono assegnati per
le stesse finalità originarie.
Art. 91. Norme sulla valutazione di impatto ambientale
1. Nell'ambito della Regione siciliana la valutazione di impatto ambientale
viene svolta nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal D.P.R.
12 aprile 1996 atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo
40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in
materia di valutazione di impatto ambientale e dal D.P.C.M. del 3 settembre
1999, nonché dalle disposizioni contenute nel presente articolo.
2. L'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale
di competenza regionale è l'Assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente.
3. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ai fini della
formulazione del giudizio di compatibilità ambientale, si avvale di apposito
ufficio ivi istituito, ove sono altresì depositati permanentemente i documenti
e tutti gli atti inerenti i procedimenti conclusi ai fini della consultazione
del pubblico.
4. Le procedure di verifica previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 aprile 1996 si applicano alle proposte di modifica o
ampliamento di progetti già autorizzati, o realizzati o in fase di
realizzazione, che rientrano nell'elenco delle tipologie progettuali di cui agli
allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e
successive modifiche.
5. Il committente o l'autorità proponente, così come definiti dal decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, provvede a proprio carico alle
misure di pubblicità stabilite dall'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), del
sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.
6. Il giudizio di compatibilità ambientale è sostitutivo di ogni ulteriore
parere, nulla osta o autorizzazione di natura ambientale di competenza
dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in forza di leggi o
regolamenti regionali.
7. Le opere soggette al giudizio di compatibilità ambientale di
competenza statale non necessitano del rilascio del nulla-osta ex articolo 5
della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181.
8. Con regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, sono individuate le tipologie progettuali per le
quali i giudizi di compatibilità ambientali sono delegate alle province
regionali.
9. Con decreto l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente
definisce per le tipologie progettuali e/o aree predeterminate, sulla base degli
elementi indicati nell'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 12
aprile 1996, l'incremento o il decremento delle soglie di cui all'allegato B del
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 nella misura massima del
30 per cento.
10. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 8 gennaio 1996,
n. 4, il parere favorevole del Comitato tecnico amministrativo regionale sui
progetti relativi alle tipologie d'interventi di cui all'allegato B del decreto
del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 deve intendersi quale pronuncia
comprensiva delle procedure di verifica previste dal comma 6 dell'articolo 1 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
1. All'articolo 3 della legge regionale 31 agosto 2000, n. 19, viene aggiunto il
seguente comma:
"4. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, al fine
dell'accertamento dei requisiti dei soci delle cooperative edilizie ammesse ai
benefici previsti dalle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre
1977, n. 95, deve farsi riferimento a quanto previsto nella circolare del
Ministero dei lavori pubblici 1 agosto 1995, n. 3825.".
Art. 93. Interpretazione autentica dei commi 1 e 3 dell'articolo 54 della legge
regionale n. 26/2000
1. I limiti di cui al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 18 dicembre
2000, n. 26, comunque non possono essere superiori al limite del 12 per cento
del reddito imponibile del nucleo familiare di cui al comma 3 dello stesso
articolo. Il reddito imponibile di cui al comma 3 del medesimo articolo deve
comunque intendersi conforme alle previsioni dell'articolo 21 della legge 5
agosto 1978, n. 457.
Art. 94.
1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale n. 8 del 2000 è
abrogato.
3. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre
1994, n. 43, per usufruire della riduzione del prezzo di acquisto di alloggi di
edilizia residenziale pubblica, già prorogato dall'articolo 2, comma 1, della
legge regionale 21 aprile 1995, n. 37, e per ultimo dall'articolo 25 della legge
regionale 17 marzo 2000, n. 8, è prorogato al 31 dicembre 2001.
4. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è
sostituito dal seguente:
"2. Alla stipula dell'atto di erogazione finale e quietanza di mutuo resta
a carico del mutuatario, oltre al rimborso del capitale, un onere pari al 50 per
cento del tasso di riferimento così come determinato bimestralmente dal
Ministero del Tesoro. Il superiore tasso di interesse a carico del mutuatario,
comunque, non potrà superare il limite massimo del 5 per cento. A tutti gli
aventi diritto che hanno precedentemente già stipulato l'atto di erogazione e
quietanza di mutuo sarà rideterminato il calcolo degli oneri a carico dei
mutuatari secondo quanto previsto dal presente articolo a far data dall'entrata
in vigore della presente legge".
Art. 95. Programmi sperimentali di edilizia residenziale pubblica
1. Al fine di reperire risorse da destinare a programmi sperimentali di edilizia
residenziale pubblica da realizzare con il concorso finanziario dello Stato ex
articolo 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, che incrementino l'offerta di
alloggi da destinare permanentemente in locazione a canone convenzionato ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 o da assegnare alle
condizioni determinate dalle leggi regionali in materia di edilizia residenziale
pubblica, prioritariamente per rispondere alle esigenze abitative di categorie
sociali deboli, gli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica,
entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, tenuto conto dei
limiti massimi previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560 e dalla legge
regionale 3 novembre 1994, n. 43, devono predisporre piani di vendita che
incrementino del 20 per cento i piani ad oggi già approvati.
Art. 96.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi
dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 97. Assegnazione aree per interventi edilizia sovvenzionata e convenzionata
1. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente nomina il
commissario ad acta, che assume i poteri del consiglio comunale e della giunta
municipale, per l'assegnazione delle aree necessarie alla realizzazione degli
interventi di edilizia sovvenzionata e convenzionata-agevolata che godono di
finanziamento pubblico e per i quali comuni non hanno provveduto a tale
assegnazione alla data di entrata in vigore della presente legge; lo stesso
commissario provvede altresì ad adottare tutti i provvedimenti necessari fino
alla stipula delle relative convenzioni comunali.
Art. 98. Canoni di locazione
1. Per i nuclei familiari che percepiscono redditi imponibili derivanti
esclusivamente da lavoro dipendente o pensioni di importo non superiore a due
pensioni minime INPS si applicano i canoni di locazione previsti dalla fascia A
del decreto dell'Assessore per i lavori pubblici 23 luglio 1999, n. 1112.
Art. 99. Cooperative edilizie - Istanze di riammissione ai benefici
1. Le cooperative edilizie che hanno partecipato al bando di cui al decreto
assessoriale n. 1436 del 20 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, parte prima, n. 37 del 27 luglio 1991, e che sono state
escluse per vizi riguardanti tutte le modalità di presentazione degli elenchi
soci prenotatari e riservatari, possono presentare, entro il termine perentorio
di giorni 60 dalla pubblicazione della presente legge, istanza di riammissione
ai benefici costruttivi. L'Assessore per la cooperazione, il commercio,
l'artigianato e la pesca, previa verifica, da effettuarsi nel libro soci, della
sussistenza del requisito di appartenenza alla compagine sociale dei nominativi
riportati negli elenchi "Soci prenotatari e riservatari" prodotti
dalle cooperative al momento della domanda o successivamente integrati e previa
verifica altresì dei requisiti societari, è autorizzato ad inserire in calce,
nelle rispettive graduatorie, e secondo l'ordine di priorità determinato dalla
data di ricevimento e protocollo delle domande di ammissione, le cooperative che
hanno avanzato le istanze di che trattasi.
Art. 100. Disposizioni in materia di concessione di opere pubbliche
1. All'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, dopo il
comma 5, è aggiunto il seguente:
"5 bis. I procedimenti avviati con offerte di finanza di progetto
presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del
comma 4 dell'articolo 42 ter della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21,
introdotto dall'articolo 21 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, vengono
conclusi secondo quanto previsto dall'articolo 42 ter medesimo".
2. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 42 bis della legge
regionale 29 aprile 1985, n. 21, introdotto dal comma 3 dell'articolo 20 della
legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, sono sostituite dalle seguenti:
"a) contributo in conto capitale in misura non superiore al 50 per cento
del costo dell'opera;
b) contributo sugli interessi dovuti su mutui, prestiti, obbligazioni o altre
operazioni finanziarie, appositamente compiute allo scopo di realizzare l'opera,
per una quota non superiore al cinquanta per cento dell'opera stessa".
3. Il comma 3 dell'articolo 42 bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21
è così sostituito:
"3. In ogni caso, il contributo finanziario pubblico, qualora siano
previste cumulativamente forme diverse, non può superare la quota del cinquanta
per cento del costo dell'opera".
Titolo VII
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL POR SICILIA 2000/2006, PER LA
SEMPLIFICAZIONE DELLE RELATIVE PROCEDURE ED INTERVENTI A SOSTEGNO DEI SETTORI
PRODUTTIVI
Art. 101. Finalità
1. Ai fini della piena attuazione delle misure del POR Sicilia 2000-2006,
dell'attuazione della normativa comunitaria e dei principi fondamentali della
normativa nazionale in materia di ambiente, dell'attivazione della spesa degli
interventi cofinanziati e della semplificazione delle procedure stabilite dalla
vigente normativa, nonché al fine di adempiere a quanto stabilito dal
Regolamento CE n. 1260/1999 e dal Quadro comunitario di sostegno in ordine ai
profili finanziari e all'assegnazione delle quote premiali sono introdotte le
disposizioni di cui al presente titolo.
Art. 102. Disposizioni relative al P.O.R. 2000-2006
1. Al fine di consentire una immediata attivazione del Programma operativo
regionale della Sicilia 2000-2006, a decorrere dall'anno 2001 lo stanziamento
dei capitoli di spesa del bilancio della Regione relativi alle singole misure
del P.O.R. può contenere somme relative ad interventi coerenti con le misure
medesime, finanziati con fondi regionali.
2. In dipendenza delle disposizioni di cui al comma 1 le disponibilità
dei capitoli di spesa sotto elencati confluiscono nel fondo, di cui all'articolo
39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed
integrazioni, per essere successivamente iscritti nei pertinenti capitoli
relativi alle misure del P.O.R. con le modalità di cui al predetto articolo 39,
ovvero direttamente in detti capitoli del P.O.R.:
a) Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste: capitoli:
542004, 542802, 542803, 542806, 542835, 542838, 542839, 542860, 542862, 550005,
550006, 550007, 550008, 550011, 550014, 550801;
b) Assessorato regionale dell'industria: capitoli: 642401, 642402, 645604;
c) Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica
istruzione: capitoli: 776003, 776007, 776010, 776401.
3. Con decorrenza dall'esercizio 2002 i capitoli elencati nel comma 2 sono
soppressi.
4. Dopo il comma 7 dell'articolo 39 della legge regionale 17 marzo 2000,
n. 8, così come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre
2000, n. 34, sono aggiunti i seguenti commi:
"8. In applicazione dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento CE 21 giugno
1999, n. 1260, le spese sostenute a decorrere dalla data di presentazione
all'Unione europea del Programma operativo regionale possono essere ammesse alla
rendicontazione dei fondi strutturali.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire i progetti già
finanziati, inseriti nelle misure del POP Sicilia 1994-1999 in esubero rispetto
alle esigenze della rendicontazione comunitaria, in un apposito programma
regionale mantenendo il finanziamento sui capitoli originali senza determinare
ulteriori oneri per il bilancio regionale. I dipartimenti regionali possono
imputare tali progetti al POR Sicilia 2000-2006, dopo averne accertato la
coerenza programmatica e la compatibilità tecnica con le schede tecniche di
misura del Complemento di programmazione dello stesso POR Sicilia.".
Art. 103. Interventi statali e comunitari
1. I contributi relativi al periodo 1994-1999, concessi dall'Unione europea e
dallo Stato per l'attuazione degli obiettivi indicati nell'articolo 1 del
Regolamento CE n. 2052/88 del 24 giugno 1988, come modificato dall'articolo 1
del Regolamento CE n. 2081/93 del 20 luglio 1993, vengono iscritti nel bilancio
con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su proposta
della Presidenza della Regione, in relazione alla necessità di realizzazione
degli interventi previsti e per i quali sono state assunte obbligazioni
giuridicamente vincolanti entro e non oltre il 31 dicembre 1999. Al relativo
cofinanziamento regionale si provvede con le disponibilità iscritte al capitolo
di spesa 613919.
2. Con le disponibilità di cui al medesimo capitolo di spesa 613919 si provvede
a cofinanziare gli interventi comunitari relativi al periodo di programmazione
2000-2006 non compresi nel POR Sicilia.
Art. 104. Interventi POP 1990-1993. Proroga termini
1. Il termine per il completamento degli interventi del Programma
operativo plurifondo 1990-1993 di cui all'articolo 1, comma 21, della legge
regionale 9 ottobre 1998, n. 27, è prorogato al 31 dicembre 2001.
2. Gli enti responsabili della realizzazione di tali interventi sono
obbligati a trasmettere, all'Amministrazione regionale competente per misura, i
dati di monitoraggio secondo le modalità e le scadenze stabilite dalla
Presidenza della Regione.
Art. 105. Costituzione società mista
1. Al fine di consentire una più efficace utilizzazione delle risorse destinate
dal POR Sicilia 2000-2006 e dal relativo complemento di programmazione, alla
realizzazione di interventi per l'occupazione e di politiche attive per il
lavoro, il Presidente della Regione è autorizzato a promuovere la costituzione,
secondo le modalità previste dalla legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, di una
società mista con Italia lavoro S.p.a. con compiti di supporto alle iniziative
volte a promuovere l'occupazione ed a realizzare le politiche sociali sul
territorio.
2. La convenzione per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1
è stipulata dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione.
3. Per la partecipazione della Regione al capitale sociale di detta società è
autorizzata la spesa di lire 510 milioni.
Art. 106. Programmi triennali opere pubbliche
1. In deroga al disposto dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale
29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche, per l'anno finanziario 2001 i
programmi triennali delle opere pubbliche sono adottati, anche se separatamente
dall'approvazione del bilancio di previsione, entro il 31 maggio 2001.
Art. 107. Programmi regionali opere pubbliche
1. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, così
come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10,
aggiungere "Si può prescindere dalla immediata fruibilità per opere
acquedottistiche, fognanti e di depurazione inserite in sistemi
consortili.".
Art. 108. Appalti di servizi
1. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 14 della legge
regionale 6 aprile 1996, n. 22 e all'articolo 19, comma 2, della legge regionale
8 gennaio 1996, n. 4, e, comunque, per non più di due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, per gli appalti di servizi, di cui alle
categorie 11 e 12 dell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157
è consentito per l'Amministrazione regionale il ricorso alle modalità previste
dal comma 1 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, per importi inferiori ai
limiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
2. Gli affidamenti di cui al comma 1 sono pertanto soggetti ai divieti di
cui ai commi 15 e 16 dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21
e successive modifiche ed integrazioni e devono essere conferiti in conformità
ai criteri di cui al comma 9 del predetto articolo 5 della legge regionale 29
aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente
agli appalti finalizzati all'attuazione del Programma operativo regionale
2000-2006.
Art. 109. Rimboschimento nell'ambito delle misure del P.O.R.
1. Per i rimboschimenti da operare nell'ambito delle misure previste nel Piano
operativo regionale (POR) e nel Piano di sviluppo rurale (PSR) 2000-2006 si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 19 agosto
1999, n. 13 relative alla certificazione del materiale vivaistico.
Art. 110. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32
1. Alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate le modifiche e
le integrazioni di cui al presente articolo.
2. All'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole "del tasso applicato
alle operazioni di credito, comunque non superiore al limite massimo stabilito
alla lettera a)", sono sostituite con le parole "del tasso di
riferimento fissato dalla Commissione europea per ogni Stato membro per il
calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti di Stato, senza
alcuna maggiorazione.".
3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 16 non si applicano alle
operazioni a tasso agevolato perfezionate nei limiti della regola comunitaria
"de minimis" prima dell'entrata in vigore della presente legge.
4. All'articolo 26, comma 1, le parole da "volti" a "paese
estero" sono sostituite dalle parole "volti alla realizzazione dei
progetti di cui alla misura 4.1.1 del POR Sicilia 2000/2006".
5. All'articolo 27, comma 1, sopprimere le parole "attraverso appositi
bandi"; al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente: "b)
contributi in favore di iniziative finalizzate alla realizzazione di
investimenti produttivi su base territoriale"; al comma 3 sopprimere le
parole da "il quale stabilisce" fino alla fine; al comma 4 sostituire
le parole "per il finanziamento dei predetti PIT" con le parole
"su base territoriale".
6. All'articolo 28, comma 1, sopprimere le parole "e nel limite del 35 per
cento delle disponibilità economiche delle relative misure".
7. Gli aiuti di cui all'articolo 38 possono essere erogati nell'ambito della
regola "de minimis".
8. All'articolo 43, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"6. Le garanzie da costituire in favore dell'ente erogatore, per le finalità
della legge regionale 28 agosto 1997, n. 31, a valere dall'entrata in vigore
della stessa, consistono esclusivamente in garanzie reali sui terreni e/o sugli
immobili, qualora questi siano oggetto del programma di finanziamento. Nel caso
in cui il programma di finanziamento non preveda l'acquisto di terreno e/o di
immobile non è richiesta alcuna forma di garanzia e le eventuali insolvenze
restano a carico dei fondi di rotazione istituiti presso gli enti erogatori nel
rispetto delle modalità e dei limiti indicati nell'articolo 4 della legge
regionale 19 agosto 1999, n. 15.".
9. Il comma 2 dell'articolo 49 è così modificato:
"2. I contributi in conto capitale per gli interventi di cui al comma 1
sono concessi nella misura del 35 per cento della spesa ammissibile e per un
importo non superiore a lire 250 milioni, elevabili di lire 10 milioni per ogni
nuova assunzione effettuata con decorrenza 1 gennaio 2001 e, comunque, fino
all'importo massimo di lire 300 milioni; detti importi sono elevabili per i
consorzi e le cooperative d'imprese sino a un massimo di un miliardo.".
10. All'articolo 55, comma 2, lettera c), le parole "del tasso agevolato ai
sensi della" sono sostituite con le parole "del tasso di riferimento
di cui alla".
11. All'articolo 66, comma 5, le parole "alla data di pubblicazione della
presente legge" sono sostituite con le parole "alla data in cui il
nuovo fondo sarà operativo".
12. All'art. 72 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"d) finanziamento per la normalizzazione dell'equilibrio finanziario delle
imprese operanti nel settore dei materiali lapidei di pregio, di cui al fondo di
rotazione previsto dall'articolo 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n.
127, come disciplinato dall'articolo 20 della legge 18 febbraio 1986, n.
7.".
13. All'articolo 75, comma 5, lettera c), le parole "contributo
complessivo" sono sostituite con "investimento complessivo".
14. L'articolo 88 è così modificato:
a) al comma 6 vengono sostituite le parole da "L'esercizio di attività di
alloggio" fino alle parole "di tutte le informazioni" con le
seguenti "L'esercente l'attività di Bed and Breakfast presenta la
dichiarazione di inizio attività al comune e alla provincia di residenza,
autocertificando il possesso dei requisiti richiesti, comunica alla provincia
nei termini usuali, tutte le informazioni";
b) al comma 10 le parole "a fondo perduto per l'esercizio" sono
sostituite dalle seguenti: "a fondo perduto per i lavori di adeguamento
strutturale dei locali, dell'impiantistica e per acquisto attrezzature idonee a
migliorare i locali ai fini dell'esercizio";
c) al comma 12 sono abrogate le parole "in riferimento agli esercizi
alberghieri rispettivamente a tre, due ed una stella".
15. All'articolo 94, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
"per i consorzi fidi operanti nel settore artigianale, commerciale e in
altri settori, con esclusione di quelli di cui all'allegato I del Trattato CE
gli importi del presente comma sono ridotti rispettivamente a lire 700 milioni,
di cui lire 200 milioni per il credito di esercizio o forme ad esso
assimilabili, e a lire 1.000 milioni".
16. All'articolo 95 è aggiunto il seguente comma:
"5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare ai consorzi fidi
di primo grado un contributo annuale erogato nella misura del 2 per cento dei
finanziamenti in essere al 31 dicembre, al netto dei rientri, diretto alla
costituzione di un apposito fondo che può essere utilizzato dai consorzi stessi
per reintegrare prelevamenti, anche a titolo provvisorio, effettuati sui propri
fondi di garanzia da parte degli istituti di credito convenzionati, a fronte di
insolvenze relative a qualsivoglia finanziamento per cui il consorzio ha
prestato garanzia".
17. All'articolo 97, comma 1, lettera c), l'ultimo periodo è sostituito
dal seguente: "Per i consorzi artigiani e commerciali il limite
rispettivamente è fissato in lire 700 milioni, di cui lire 200 milioni per
credito di esercizio o forme ad esso assimilabili, e in lire 1.000
milioni".
18. Gli aiuti previsti dagli articoli 92, con esclusione dei consorzi fidi
riguardanti l'agricoltura e la pesca, 94, 95 e 96 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32 possono essere concessi nell'ambito del "de
minimis".
19. L'articolo 108 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è sostituito
dal seguente:
"Art. 108
1. Si continua ad applicare fino al 31 dicembre 2006 la legge regionale 27
novembre 1995, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato
a concedere aiuti agli imprenditori agricoli singoli e associati, a condizione
che siano rispettati, conformemente a quanto stabilito per gli analoghi
interventi del P.O.R., i seguenti requisiti:
a) possesso da parte dell'imprenditore agricolo di adeguate conoscenze e
competenze professionali;
b) dimostrazione della redditività dell'azienda oggetto dell'intervento;
c) rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e
benessere degli animali.
3. L'aiuto è concesso nella misura del 40 per cento delle spese ammissibili a
finanziamento, elevabile al 50 per cento nelle zone svantaggiate, e del 45 per
cento per i giovani, elevabile al 55 per cento nelle zone svantaggiate, per un
importo massimo fino a 500.000 euro per azienda singola e fino a 1.500.000 euro
per azienda associata.
4. Le azioni previste agli articoli 8 e 19 della legge regionale 27
settembre 1995, n. 65 possono essere finanziate nel rispetto delle norme
comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.
5. Sono abrogati gli articoli 4 e 18 della legge regionale 27 settembre
1995, n. 65.".
20. Al comma 6 dell'articolo 126 dopo le parole "erogare agli enti
locali" eliminare "incaricati".
21. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 52 della legge
regionale 4 gennaio 2000, n. 4 gli aiuti a finalità regionale sono concessi
nell'ambito del "de minimis" fino a quando non siano stati autorizzati
dalla Commissione europea i regimi di aiuto previsti dalla legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32.
Art. 111. Interventi a favore dell'artigianato e norme transitorie
1. Agli articoli 48, comma 1, 49, comma 1, e 52, comma 1, della legge regionale
23 dicembre 2000, n. 32 le parole "l'Assessorato regionale della
cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca", sono
sostituite dalle seguenti "La Cassa regionale per il credito alle imprese
artigiane (CRIAS)". Per le finalità di cui agli articoli 48, 49 e 52 della
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 la CRIAS utilizza le disponibilità del
fondo a gestione separata istituito ai sensi dell'articolo 64 della legge
regionale 7 marzo 1997, n. 6 e per la parte degli interventi cofinanziati con
fondi comunitari utilizza le risorse del POR Sicilia 2000-2006. Gli interventi
di cui all'articolo 48 possono essere concessi sotto forma di contributo in
conto capitale, di prestiti a tasso agevolato della durata massima di venti
anni, di cui due di preammortamento, di contributi in conto interessi ovvero di
contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria, di durata
massima di otto anni per i beni immobili e di cinque anni per i beni mobili,
ovvero in forma mista nella misura stabilita dall'Assessore regionale per la
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
2. I contributi in conto capitale previsti dagli articoli 48 e 49 sono
concessi erogati dalle province regionali fino a quando non saranno adottate le
disposizioni esecutive per il conferimento delle relative funzioni alla CRIAS,
con le procedure attuative degli articoli 42, 43, 47 della legge regionale 18
febbraio 1986, n. 3.
3. Il termine previsto dall'articolo 26 della legge regionale 17 marzo
2000, n. 8 per la regolarizzazione delle pratiche relative alle istanze di
contributo presentate negli anni precedenti, va considerato come ordinatorio.
Art. 112. Associazionismo d'impresa
1. Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 54 della legge
regionale 18 febbraio 1986, n. 3, come sostituito dall'articolo 51, comma 3,
della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 si applicano altresì alle forme
associative di cui all'articolo 35 di quest'ultima legge.
Art. 113. Aiuti all'investimento per il commercio
1. Per il finanziamento del fondo a gestione separata istituito dall'articolo 60
della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata per l'esercizio
finanziario 2001 la spesa di lire 5.000 milioni. Fino alla data di
perfezionamento della convenzione con l'ente gestore del fondo, e comunque fino
alla data comunicata dallo stesso ente in cui il nuovo fondo sarà operativo, lo
stanziamento previsto affluisce nel fondo di rotazione di cui all'articolo 9
della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26.
Art. 114. Compenso sociale per interruzione temporanea di attività di pesca
1. Il compenso annuale forfettario di natura sociale di cui all'articolo 171
della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è corrisposto ai componenti degli
equipaggi anche nel caso di interruzione temporanea della attività di pesca
dovuta all'attuazione dei piani di conservazione delle risorse acquatiche
previsti dall'articolo 170, comma 2, ovvero delle misure di cui all'articolo 175
della medesima legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. Il compenso è
corrisposto nella misura di lire 106.000 per ciascuna giornata di interruzione
dell'attività di pesca ai componenti degli equipaggi che abbiano effettuato
almeno 181 giorni di navigazione su natanti iscritti nei compartimenti marittimi
della Sicilia per gli interventi previsti dagli articoli 170, comma 2, 171 e 175
della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e non può in ogni caso superare
l'importo annuale di lire 4.800.000.
Art. 115. Interventi concessi dall'IRCAC
1. L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), previa
convenzione con gli Assessorati competenti, concede gli aiuti alle imprese a
finalità regionale previsti dagli articoli 31 e 32 e gli aiuti "de
minimis" previsti dagli articoli 40, 41, 45 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32.
2. Gli aiuti alle imprese cooperative previsti dalle disposizioni di legge
previgenti all'entrata in vigore della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4
continuano ad essere concessi dall'IRCAC nei limiti stabiliti per gli aiuti
"de minimis".
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 l'IRCAC utilizza le disponibilità del
fondo a gestione separata istituito con l'articolo 63 della legge regionale 7
marzo 1997, n. 6 e successive modifiche e integrazioni che viene incrementato
fino alla concorrenza delle risorse finanziarie stabilite dalle disposizioni di
legge richiamate al comma 1.
4. Il Consiglio di Amministrazione dell'IRCAC entro 90 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge provvede alla modifica dello Statuto per adeguarlo
alle disposizioni di cui al comma 1.
Art. 116. Interventi concessi dall'IRFIS
1. Agli aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 11 della legge regionale
5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 43
della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed
integrazioni, all'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e
successive modifiche e integrazioni, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 13, 15 e 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
Art. 117. Regimi di aiuto esenti
1. I regimi di aiuto previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32,
agli articoli 27 (aiuti all'investimento), 29 (imprenditoria giovanile), 30
(imprenditoria femminile), 32 (talassoterapia e servizi sociosanitari), 33 (beni
culturali), 48 (aiuti investimenti artigianato), 49 (artigianato di servizi), 60
(investimenti imprese commerciali), 67 (investimenti industria) - con esclusione
degli interventi di cui al comma 8 -, 68 (prestiti partecipativi), 70 (riuso e
riciclo rifiuti), 75 (strutture ricettive), 76 (contributi sulle operazioni di
mutuo), 77 (contributi in conto capitale) e 87 (agriturismo), per quanto
destinati alle piccole e medie imprese, rientrano nell'ambito di applicazione
del Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001
"Applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Comunità europea, serie L - 10, del 13 gennaio 2001. I
singoli aiuti di importo elevato di cui all'articolo 6 del Regolamento CE n.
70/2001 sono individualmente notificati alla Commissione europea e possono
essere attuati soltanto dopo che sia intervenuta l'autorizzazione comunitaria
2. I regimi di aiuto previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32,
all'articolo 19 (aiuti alla formazione) rientrano nell'ambito di applicazione
del Regolamento CE n. 68/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001
"Applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato
destinati alla formazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Comunità europea serie L - 10 del 13 gennaio 2001. I singoli aiuti di
importo elevato di cui all'articolo 5 del Regolamento CE n. 68/2001 sono
individualmente notificati alla Commissione europea e possono essere attuati
soltanto dopo che sia intervenuta l'autorizzazione comunitaria.
Art. 118. Contratti di programma regionali
1. Gli aiuti di Stato di cui alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32
possono essere concessi anche tramite contratti di programma regionali.
2. I contratti di programma regionali sono utilizzati per la realizzazione di
grandi investimenti legati allo sviluppo integrato del territorio o comunque
aventi contenuto innovativo.
3. I contratti di programma vengono stipulati dal Presidente della Regione o
dall'Assessore da lui delegato, in coerenza con le linee di programmazione
regionale, anche utilizzando risorse trasferite dallo Stato. Essi devono
comportare investimenti, comprensivi anche della quota di aiuto pubblico, di
norma superiori ai 30 miliardi di lire e devono altresì alternativamente essere
proposti:
a) da imprese o da gruppi nazionali o internazionali di rilevante dimensione
operanti nei settori industriale, turistico, dell'agricoltura, della pesca, dei
servizi, dell'artigianato, del commercio, dell'edilizia, dell'energia, della
multimedialità e delle telecomunicazioni che abbiano ad oggetto piani
progettuali a contenuto innovativo o integrati, anche di carattere
intersettoriale o di filiera, articolati sul territorio ovvero in aree definite,
atti a generare significative ricadute sull'apparato produttivo e sull'economia
locale. I contratti possono essere promossi pure da consorzi di medie e piccole
imprese, anche operanti in più settori, purchè abbiano ad oggetto iniziative
facenti parte di organici piani per la realizzazione di nuove iniziative
produttive o di ampliamenti;
b) da un soggetto promotore che assuma gli oneri derivanti dalla redazione dello
studio di prefattibilità riguardante iniziative integrate negli stessi settori
di cui alla lettera a), atte ad attrarre investimenti e/o a creare occupazione
ai fini dello sviluppo sostenibile del territorio e che si riservi di
individuare, entro la fase di programmazione finanziaria del contratto, gli
operatori di cui alla stessa lettera a).
4. Le procedure della contrattazione programmata sono definite con decreto del
Presidente della Regione, previa delibera di Giunta.
5. La Regione può altresì partecipare ai contratti di programma statali con i
fondi stanziati per i regimi di aiuto aventi finalità analoghe.
Art. 119. Sgravi fiscali
1. Possono essere stabiliti sgravi fiscali e riduzioni delle imposte e tasse
anche erariali, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 20 della
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 in favore delle imprese operanti in
Sicilia nel caso in cui si verifichino calamità naturali o altri eventi
eccezionali.
Art. 120. Contributo straordinario in favore delle imprese commerciali
1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e
della pesca è autorizzato a concedere, nell'ambito del "de minimis",
un contributo straordinario a titolo di indennizzo agli imprenditori i cui
esercizi siano ubicati nell'ambito di centri urbani la cui attività abbia
subito danni per effetto della chiusura prolungata al traffico per almeno un
mese nei centri medesimi. Per le finalità del presente comma è autorizzata a
carico del bilancio della Regione per l'anno 2001 la spesa di lire 500 milioni.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 è erogato per il tramite della Camera di
commercio, sulla base della documentazione presentata dall'impresa, a ristoro
del danno effettivamente subito.
1. In attuazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle forme e
modalità ivi previste, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è
autorizzato a porre in essere quanto necessario per l'istituzione dell'organismo
pagatore regionale.
2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede altresì a
disciplinare con proprie direttive:
a) i poteri, gli obblighi e le responsabilità dell'organismo, quali definiti
agli articoli 2 e 3 del Regolamento CE n. 1258/99, nonché la struttura
amministrativa dello stesso;
b) l'attribuzione delle responsabilità e le funzioni nel pieno rispetto del
Regolamento CE n. 1663/95 e del relativo allegato.
Titolo VIII
NORME IN MATERIA DI PARCHI, RISERVE NATURALI E DIFESA DEL SUOLO
Art. 122. Progetti integrati territoriali ricadenti nei parchi e riserve naturali
1. Nelle more dell'approvazione degli strumenti pianificatori dei Parchi e delle
riserve naturali, l'approvazione e la realizzazione delle opere ivi ricadenti
previsti dai Progetti integrati territoriali del POR 2000-2006 è effettuata
previa indizione della Conferenza di servizi indetta dal presidente del Parco
per gli interventi ricadenti nelle aree di competenza dell'ente e dall'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente per gli interventi ricadenti nelle
riserve naturali.
2. Sulle determinazioni della Conferenza il consiglio del Parco si pronuncia
definitivamente previo parere del comitato tecnico-scientifico.
Art. 123. Programmi di intervento
1. I programmi di intervento dei Parchi regionali, di cui all'articolo 24 della
legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'articolo 27 della
legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, ed integrato dall'articolo 11 della legge
regionale 3 ottobre 1995, n. 71, hanno la stessa efficacia attribuita al piano
triennale delle opere pubbliche, prevista dalla legislazione vigente in materia
di opere pubbliche.
2. L'Ente parco redige il programma di intervento sulla base dello schema di
programma, previsto dall'articolo 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98
e successive modifiche ed integrazioni, e lo approva, previo parere del comitato
tecnico scientifico che lo esamina solo ai fini della compatibilità dei singoli
interventi alle finalità istitutive del Parco.
3. La delibera di approvazione del programma di intervento è sottoposta al
controllo di legittimità da parte dell'Assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente, previsto dall'articolo 10, lettera g) della legge regionale 3
ottobre 1995, n. 71.
Art. 124. Pareri tecnici
1. I pareri tecnici sui progetti di opere pubbliche degli Enti parco sono
espressi dai settori tecnici di ciascun Ente per progetti di importo sino a 2
milioni di Euro e sulle perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ente parco
provvede a modificare il proprio regolamento in conformità al disposto di cui
al comma 1, e a trasmetterlo all'Assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente.
Art. 125. Nulla osta Ente parco
1. Il comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14,
sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 34, è così
modificato:
"5. Il nulla osta di cui al comma precedente è rilasciato dal presidente
dell'Ente parco, secondo criteri e modalità generali attuativi del regolamento
dell'Ente e sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e
successive modifiche, nonché le autorizzazioni e/o i nulla osta concernenti i
terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici previsti dalla normativa
vigente.".
Art. 126. Comitato esecutivo
1. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, della legge regionale 3
ottobre 1995, n. 71, si applicano, a decorrere dalla nomina dei nuovi comitati
esecutivi, in tutti i casi in cui un sindaco decade a qualsiasi titolo dalla
carica.
Art. 127. Fondo per la progettazione
1. Per la progettazione degli interventi di sistemazione idraulico forestale e
di difesa del suolo a carico del bilancio di previsione dell'Assessorato
regionale dell'agricoltura e delle foreste - Dipartimento regionale delle
foreste, è istituito un fondo di lire 1.000 milioni.
2. L'Amministrazione forestale può avvalersi delle disponibilità del fondo di
cui al comma 1 anche per il finanziamento delle indagini preliminari necessarie
per le opere da realizzare, per indagini geologiche e relative relazioni
geognostiche e geotecnica e per il pagamento delle somme di cui all'articolo 5,
undicesimo comma, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come modificato
dall'articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
Art. 128. Programma triennale delle opere pubbliche per le riserve naturali
1. All'attuazione del programma triennale delle opere pubbliche dell'Assessorato
regionale del territorio e dell'ambiente per il settore riserve naturali si
provvede anche con le disponibilità dei capitoli 45905 e 86104 del bilancio
della Regione.
Art. 129. Ente parco fluviale dell'Alcantara
1. Al fine di consentire il completamento della rete ecologica siciliana e
mettere a sistema le aree naturali protette coerentemente ai principi e linee
guida del POR Sicilia 2000-2006, è istituito il Parco naturale regionale
"Ente parco fluviale dell'Alcantara" la cui gestione, amministrazione
e rappresentanza è affidata all'omonimo ente di gestione secondo le norme di
cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed
integrazioni.
2. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente da
emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sono
disciplinate l'organizzazione, la dotazione organica, il funzionamento dell'ente
parco, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 98 del 1981 e successive
modifiche ed integrazioni.
Art. 130. Piano stralcio di bacino
1. In attesa della emanazione di un'organica normativa in materia di difesa del
suolo al fine di ottemperare a quanto previsto dal Programma operativo regionale
2000-2006 e di dare attuazione alle disposizioni di cui alle leggi 3 agosto
1998, n. 267, 13 luglio 1999, n. 226, e 11 dicembre 2000, n. 365, concernenti
l'assetto idrogeologico, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente
predispone il progetto di piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico
di cui al decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, anche per stralci relativi a
bacini idrografici o sottobacini. A tal fine, con decreto dell'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente, sono individuati i bacini ai quali è
data priorità nella redazione del piano stralcio. Il progetto di piano e la
relativa documentazione sono trasmessi alle province e ai comuni
territorialmente competenti per la pubblicazione all'Albo pretorio. Gli atti
rimangono disponibili per la consultazione per i successivi trenta giorni dalla
pubblicazione all'Albo pretorio. Chiunque può presentare all'Assessorato
regionale del territorio e dell'ambiente, alle province ed ai comuni
territorialmente competenti, osservazioni al progetto di piano nei trenta giorni
successivi alla scadenza del periodo di consultazione.
2. Nei successivi trenta giorni l'Assessore per il territorio e l'ambiente
convoca la Conferenza programmatica di cui al comma 3 dell'articolo 1 bis del
decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge
11 dicembre 2000, n. 365. Alla Conferenza partecipano le province ed i comuni
rientranti nel bacino idrografico oggetto del progetto di piano. La Conferenza
programmatica esprime il parere previsto dal comma 4 dell'articolo 1 bis del
decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge
11 dicembre 2000, n. 365, tenuto altresì conto delle osservazioni presentate ai
sensi del comma 1. Il piano di bacino è adottato, su proposta dell'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente, con decreto del Presidente della
Regione previa delibera della Giunta regionale che si esprime sulla proposta
tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza programmatica.
Art. 131. Pareri. Riduzione di termini
1. Per l'emanazione dei provvedimenti di competenza dell'Assessorato regionale
del territorio e dell'ambiente in materia di tutela dell'ambiente i termini
temporali stabiliti dal comma 9 dell'articolo 68 della legge regionale 17 aprile
1999, n. 10 sono ridotti a quarantacinque giorni.
Art. 132. Autorizzazione integrata ambientale
1. Ai fini dell'attuazione in Sicilia del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
372, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
è l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
2. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente stabilisce, entro i
termini indicati al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372, il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande,
garantendone il necessario e più efficace regime di pubblicità.
Art. 133. Effetti della manovra finanziaria
1. Gli effetti della manovra finanziaria derivanti dalla presente legge sono
indicati nell'allegato prospetto.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1°
gennaio 2001.
Art. 134.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione.
Palermo, 3 maggio 2001.
D.D.L. n. 1168
"Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Leanza) su
proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Nicolosi) il 31 ottobre
2000.
Trasmesso alla Commissione bilancio (II) il 9 novembre 2000.
Discusso in Commissione bilancio (II) nelle sedute n. 239 del 14 marzo; n. 254
del 4 aprile; n. 256 del 5 aprile 2001.
Licenziato per l'Aula nella seduta n. 256 del 5 aprile 2001.
Relatore: Sanzarello.
Discusso ed approvato dall'Assemblea nella seduta n. 380 del 19-20 aprile 2001.
(2001.17.871)