LEGGE 16 dicembre 2000, n. 25.

Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco ed al presidente della provincia regionale.

 

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.


1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è sostituito dal seguente:
"2. La durata in carica del sindaco e del consiglio comunale è fissata in cinque anni".
2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:
"2. La durata in carica del presidente e del consiglio della provincia regionale è fissata in cinque anni".
3. Gli organi elettivi dei comuni e delle province le cui scadenze sono previste secondo la vigente legislazione nel secondo semestre si rinnovano nella tornata elettorale dell'anno successivo alla scadenza del quadriennio.
4. Il turno elettorale previsto per la primavera del 2001 si svolge nello stesso anno in un periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre e quello che ai sensi della legislazione vigente scade nell'autunno del 2001 è rinviato alla tornata elettorale successiva.
5. Fatta eccezione per quanto previsto dai commi 3 e 4 le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai comuni e alle province regionali i cui organi elettivi sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i comuni ricompresi nel secondo turno elettorale dell'anno 2000.

Art. 2.


1. L'articolo 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, è sostituito dal seguente:
"1. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65 per cento dei consiglieri assegnati o, nei comuni aventi popolazione sino a diecimila abitanti, con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale o del presidente e della giunta provinciale e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli enti locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune o della provincia, nonché all'amministrazione dell'ente con le modalità dell'articolo 11 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 35".
2. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, è così modificato:
"1. La cessazione dalla carica di sindaco o di presidente della provincia per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica delle rispettive giunte ma non dei rispettivi consigli che rimangono in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente rispettivamente alle elezioni del sindaco o del presidente della provincia regionale da effettuare nel primo turno elettorale utile".

Art. 3.


1. L'articolo 169 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche è sostituito dal seguente:
"1. Le elezioni congiunte degli organi dei comuni e delle province regionali si svolgono in un unico turno annuale, da tenersi nel periodo compreso fra il 15 aprile e il 30 giugno, se il mandato, decorrente dalla data della prima domenica di elezione, scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.
2. Nell'ipotesi di ricorso ad elezioni congiunte per anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi, l'elezione si svolge nel turno elettorale dell'anno di ricorrenza ove la definizione dei provvedimenti certativi intervenga entro i termini per l'emanazione del decreto di indizione delle elezioni".

Art. 4.


1. Nei comuni compresi nella fascia tra 5.000 e 10.000 abitanti il numero massimo degli assessori è sei.

Art. 5.


1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 16 dicembre 2000.

 

NOTE


Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 1:
L'art. 1 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo che qui si annota, è il seguente:

Art. 1


1. Nei comuni della Regione il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.
2. La durata in carica del sindaco e del consiglio comunale è fissata in cinque anni.
3. Le norme vigenti in materia di legislazione elettorale e di ordinamento regionale degli enti locali si applicano tenendo conto delle disposizioni di cui ai successivi articoli.
Nota all'art. 1, comma 2:
L'art. 1 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo che qui si annota, è il seguente:

Art. 1


1. Nelle province regionali il presidente è eletto a suffragio popolare dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia.
2. La durata in carica del presidente e del consiglio della provincia regionale è fissata in cinque anni.
3. Abrogato.
4. Abrogato.
5. Si applicano le norme per la elezione dei consigli delle province regionali, tenendo conto delle disposizioni di cui ai successivi articoli.
Nota all'art. 2, comma 2:
L'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, a seguito delle modifiche apportate dell'articolo che qui si annota è il seguente:

Art. 11


1. La cessazione dalla carica di sindaco o di presidente della provincia per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica delle rispettive giunte ma non dei rispettivi consigli che rimangono in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente rispettivamente alle elezioni del sindaco o del presidente della provincia regionale da effettuare nel primo turno elettorale utile.
2. La cessazione del consiglio comunale o del consiglio provinciale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali, secondo le disposizioni di cui all'art. 11, comma 4, di un commissario, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali e provinciali per scadenza naturale.
3. Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli organi comunali o provinciali, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali compete, rispettivamente, al segretario comunale o provinciale.
4. Le competenze del sindaco, del presidente della provincia, delle rispettive giunte e dei rispettivi consigli sono esercitate da un commissario nominato ai sensi degli articoli 55 e 145 dell'ordinamento regionale degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata utile.