All'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
Ai Prefetti delle Province della Sicilia
Alle Province regionali della Sicilia
Premesso che:
- l'art. 17, comma 12, del decreto legislativo n. 22/97 prevede che le
regioni predispongano l'anagrafe dei siti da bonificare con l'individuazione:
- degli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello di inquinanti
presenti;
- dei soggetti a cui compete l'intervento di bonifica;
- degli enti di cui si debba avvalere per l'esecuzione d'ufficio in caso
di inadempienza dei soggetti obbligati;
- della stima degli oneri finanziari;
- l'art. 14, comma 3, del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471
statuisce che gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale, di messa in sicurezza permanente e le misure di sicurezza (ferme
restando le garanzie di cui all'art. 17, comma 10, del decreto legislativo n.
22/97) siano realizzati dal comune territorialmente competente ed, ove questo
non provveda, dalla regione, nel caso in cui:
- non sia individuabile il responsabile dell'inquinamento ed il proprietario del
sito non provveda;
- il responsabile, seppure individuabile, e/o il proprietario del sito non
provvedano;
- il sito da bonificare sia di proprietà pubblica e il responsabile
dell'inquinamento non provveda;
- agli interventi suddetti provvede la regione o il comune secondo
l'ordine di priorità stabilito nel "Piano regionale per la bonifica delle
aree inquinate" di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 22/97.
Nelle more della predisposizione di detto "Piano regionale" è fatto
salvo l'obbligo di adottare gli interventi di messa in sicurezza necessari per
la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
A tal fine, fatti salvi i casi di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 25
ottobre 1999, n. 471, qualora non sia individuabile il responsabile
dell'inquinamento, né provveda il proprietario del sito, ovvero non sia attuato
alcun intervento di messa in sicurezza, il comune oppure, ove questo non
provveda, la regione, adotta gli interventi di messa in sicurezza di emergenza
secondo i criteri previsti nell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 471/99, e
nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo n.
22/97.
A tale proposito, si ricorda che l'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale n.
471/99 prevede che, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa
agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati o in fase di
esecuzione, il comune, verificata l'efficacia degli stessi, può fissare
prescrizioni ed interventi integrativi.
Pertanto, i comuni nel cui territorio ricadano siti interessati dagli interventi
di messa in sicurezza di cui sopra, nel caso in cui ricorrano le condizioni di
necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potranno far
pervenire richiesta di finanziamento per i necessari interventi integrativi
presentando la seguente documentazione:
1) relazione dettagliata del capo dell'ufficio tecnico comunale dal quale
risulti:
- tipologia del sito e tipo di attività che si è svolta nel sito stesso;
- tipologia e quantità dei materiali inquinanti;
- presenza e descrizione di eventuali pozzi e/o corpi idrici superficiali;
- stima dei costi, tenendo conto che la progettazione deve essere curata
dall'ufficio tecnico comunale o dall'ufficio tecnico di altri enti pubblici;
2) mappatura dettagliata dell'area e localizzazione del sito;
3) analisi geologico-stratigrafica ed idrogeologica del sito e dell'area
influenzata dal sito stesso;
4) risultati di analisi svolte sulle acque profonde e superficiali o su
altre matrici ambientali influenzate dal sito.
Le richieste di finanziamento saranno valutate secondo l'ordine di
presentazione, fermo restando ogni necessario intervento per situazioni di
particolare urgenza, nei limiti della risorse finanziarie disponibili.
Il Vice Commissario: LO MONTE