CIRCOLARE COMMISSARIALE 15 febbraio 2001, prot. n. 1555.
Interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati.

Ai comuni della Sicilia
e, p.c. Al Ministero dell'ambiente 


All'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
Ai Prefetti delle Province della Sicilia
Alle Province regionali della Sicilia
Premesso che:
-  l'art. 17, comma 12, del decreto legislativo n. 22/97 prevede che le regioni predispongano l'anagrafe dei siti da bonificare con l'individuazione:
- degli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello di inquinanti presenti;
-  dei soggetti a cui compete l'intervento di bonifica;
-  degli enti di cui si debba avvalere per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
-  della stima degli oneri finanziari;
-  l'art. 14, comma 3, del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 statuisce che gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza permanente e le misure di sicurezza (ferme restando le garanzie di cui all'art. 17, comma 10, del decreto legislativo n. 22/97) siano realizzati dal comune territorialmente competente ed, ove questo non provveda, dalla regione, nel caso in cui:
- non sia individuabile il responsabile dell'inquinamento ed il proprietario del sito non provveda;
-  il responsabile, seppure individuabile, e/o il proprietario del sito non provvedano;
-  il sito da bonificare sia di proprietà pubblica e il responsabile dell'inquinamento non provveda;
-  agli interventi suddetti provvede la regione o il comune secondo l'ordine di priorità stabilito nel "Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate" di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 22/97.
Nelle more della predisposizione di detto "Piano regionale" è fatto salvo l'obbligo di adottare gli interventi di messa in sicurezza necessari per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
A tal fine, fatti salvi i casi di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, qualora non sia individuabile il responsabile dell'inquinamento, né provveda il proprietario del sito, ovvero non sia attuato alcun intervento di messa in sicurezza, il comune oppure, ove questo non provveda, la regione, adotta gli interventi di messa in sicurezza di emergenza secondo i criteri previsti nell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 471/99, e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 22/97.
A tale proposito, si ricorda che l'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale n. 471/99 prevede che, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati o in fase di esecuzione, il comune, verificata l'efficacia degli stessi, può fissare prescrizioni ed interventi integrativi.
Pertanto, i comuni nel cui territorio ricadano siti interessati dagli interventi di messa in sicurezza di cui sopra, nel caso in cui ricorrano le condizioni di necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potranno far pervenire richiesta di finanziamento per i necessari interventi integrativi presentando la seguente documentazione:
1)  relazione dettagliata del capo dell'ufficio tecnico comunale dal quale risulti:
-  tipologia del sito e tipo di attività che si è svolta nel sito stesso;
-  tipologia e quantità dei materiali inquinanti;
-  presenza e descrizione di eventuali pozzi e/o corpi idrici superficiali;
-  stima dei costi, tenendo conto che la progettazione deve essere curata dall'ufficio tecnico comunale o dall'ufficio tecnico di altri enti pubblici;
2)  mappatura dettagliata dell'area e localizzazione del sito;
3)  analisi geologico-stratigrafica ed idrogeologica del sito e dell'area influenzata dal sito stesso;
4)  risultati di analisi svolte sulle acque profonde e superficiali o su altre matrici ambientali influenzate dal sito.
Le richieste di finanziamento saranno valutate secondo l'ordine di presentazione, fermo restando ogni necessario intervento per situazioni di particolare urgenza, nei limiti della risorse finanziarie disponibili.

Il Vice Commissario: LO MONTE