Inquinamento da campi elettromagnetici. Spazi disponibili per un legittimo esercizio della potestà regolamentare comunale alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali.

di Leonardo Misuraca/Segretario comunale

Premessa.

"Il contenzioso insorto tra gestori ed amministrazioni locali sul fronte delle autorizzazioni per l’attivazione di impianti per teleradiocomunicazioni generanti campi elettromagnetici e radiazioni non ionizzanti, partito in sordina, sembra prevedibilmente destinato ad arricchirsi di nuovi capitoli, in vista di quella che si preannuncia, con l’ingresso di nuovi gestori bisognosi di occupare anch’essi spazio nel settore della telefonia mobile e con l’introduzione di nuovi servizi e di reti telefoniche locali come una massiccia ed inarrestabile operazione di conquista di spazi vitali per l’espansione del mercato.

Riaffiorano così antichi timori ed emerge quel conflitto di interessi, non nuovo, che, in questo caso come in altri similari, contrappone una società divisa tra il bisogno ed il desiderio di disporre degli strumenti più avanzati offerti dal progresso tecnologico, essenziali per competere efficacemente nella realtà selettiva ed aggressiva delle economie forti, e la paura di essere chiamata a subire sulla propria pelle gli effetti di rischi taciuti o volutamente sottovalutati per non ostacolare investimenti e disegni strategici in settori considerati di rilievo essenziale.

Nulla forse, per ora, autorizza a ritenere che i timori da molti paventati siano reali e che abbiano una consistenza apprezzabile le paure di chi reclama normative assai più restrittive e di controllo, ma è anche vero che il timore se non dal dato reale è giustificato dal ricordo delle tante tragedie annunciate, sofferte od evitate per poco, che caratterizzano la storia di un paese come il nostro dove molti errori sono stati compiuti in nome dello sviluppo economico, del decollo delle aree sottosviluppate, della riconversione industriale, della politica energetica e qui ci si può fermare ma solo per non appesantire l'elenco.

Nessuno, si ritiene , ha interesse ad ostacolare senza ragione lo sviluppo dei settori che producono ricchezza e benessere sociale, poichè ciò sarebbe chiaramente autolesionistico, ma nondimeno, in una società che per certi aspetti appare vittima e al tempo stesso carnefice di se stessa, l’idea che per il vantaggio dei più si possa concentrare il danno su pochi ha rappresentato in molti casi la soluzione cinica ma geniale del problema; e questo è ciò che veramente preoccupa.

In realtà, com’è già avvenuto in altri settori (smaltimento dei rifiuti e scorie inquinanti, attività di cava, opere pubbliche, vincoli di carattere ambientale etc.) nessun interesse economico per quanto rilevante per la collettività può prevalere al punto di sacrificare le condizioni dell'essere (e il bene della salute è la prima di tali condizioni) per la ricerca del benessere.

Il punto di equilibrio accettabile consiste perciò nel garantire, attraverso una ragionevole ricerca della compatibilità tra mezzi e fini, in che misura e con quali garanzie ovvero in che limiti e con quali restrizioni è possibile consentire che le attività finalizzate al perseguimento di interessi considerati essenziali non involgano o non espongano a rischi altri interessi primari." (1)

Le ragioni del contenzioso

"Le controversie alla quali si fa riferimento in premessa, in parte già definite ed in parte pendenti presso il giudice amministrativo, presentano una sostanziale analogia.

Esse apparentemente vertono su provvedimenti di carattere urbanistico edilizio (tali sono le concessioni o autorizzazioni per l’installazione dell’impianto) ma in realtà, l'interesse primario che le motiva e le giustifica è rappresentato dal timore che gli impianti in questione, emettano radiazioni (onde elettromagnetiche) la cui pericolosità per gli effetti termici ed atermici sviluppati sul corpo umano, unitamente all’incertezza che esiste allo stato sui limiti di sicurezza, induce a ritenere concreto il rischio, per i soggetti esposti, di subire, nel breve o nel lungo periodo, danni irreparabili alla salute.

I timori nascono in massima parte dal fatto che non esiste in atto una normativa nazionale organica sull’esposizione a campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde, né per gli ambienti di lavoro né per la popolazione in generale.

Esistono invece alcune raccomandazioni protezionistiche emesse da competenti organismi nazionali ed internazionali quali l’IRPA (International Radiation Protection Association), operanti sotto l’egida dell’OMS, e, a livello europeo il CENELEC, emanazione dei comitati elettrotecnici nazionali, ed è entro i limiti di sicurezza raccomandati da questi organismi che allo stato delle conoscenze l’entità del rischio viene considerato insussistente e in ogni caso indimostrato.

L’Istituto Superiore di Sanità sollecitato da una ordinanza del T.A.R. Lazio in una relazione datata 26 settembre 1996 ha ritenuto di poter formulare le seguenti affermazioni: "i risultati della ricerca scientifica attualmente noti non suffragano alcuna ipotesi di effetti a lungo termine dell’esposizione a campi elettromagnetici che abbiano frequenza ed intensità confrontabili con quelle dei campi generati nei normali ambienti di vita, dalle stazioni radio base" ed ha concluso:

1) che i livelli dei campi elettromagnetici a cui è esposta la popolazione a seguito dell’installazione delle antenne radio base dei sistemi di telefonia cellulare sono tali da escludere categoricamente qualsiasi ipotesi di rischio da esposizione acuta;

2) che non esistono, per tali campi, evidenze scientifiche di effetti sanitari a lungo termine da esposizione cronica.

Questa attestazione di fiducia tuttavia non convince evidentemente chi si trova nella sgradevole condizione di dover vivere nel raggio di azione di impianti che per quanto sicuri si vorrebbero sempre collocati il più lontano possibile.

L'esperienza dimostra, infatti, che nel nostro paese, e non solo nel nostro, la percezione dei rischi e la disciplina di controllo delle attività che coinvolgono elementi vitali quali l'acqua, l'aria e l'integrità del territorio, è stata avvertita con grande ritardo ed in molti casi con colpevole superficialità.

Le ragioni del contenzioso sono quindi comprensibili". (1) 

Ma entriamo nel merito.

Vizi di legittimità dei provvedimenti amministrativi rilevati dai soggetti gestori

Gli enti locali, stimolati dalla presenza di richieste di autorizzazione per l'installazione di impianti per telecomunicazioni, hanno provveduto, anche sulla scorta del manifestato timore popolare, a dotarsi di apposito regolamento onde minimizzare l'impatto sulla popolazione dei campi elettromagnetici. Le determinazioni comunali, sottoposte al vaglio di legittimità del giudice amministrativo, nella quasi generalità dei casi, non hanno retto alle diverse cesure addotte dai gestori con la conseguenza dell'annullamento dei provvedimenti posti in essere e la vanificazione degli effetti sperati.

I profili di illegittimità dei provvedimenti adottati dai comuni rilevati in modo ricorrente nei ricorsi dai gestori di telefonia mobile possono essere così sintetizzati :

1) Incompetenza assoluta del Consiglio Comunale. Violazione e falsa applicazione dell'art. 102 del D.P.R. 616/77, dell'art. 4 della l. 833/78, dell'art. 1 della l. 59/97, degli artt. 83 e 112 del D.Lgs. 112/98, dell'art. 1 della l. 249/97, degli artt. 4 e 5 del D.M. 381/98.

La disciplina dell'installazione degli impianti sotto il profilo della tutela sanitaria delle popolazioni dalle emissioni elettromagnetiche - ivi compresa l'introduzione di misure di protezione ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge - sarebbe preclusa dall'epigrafata normativa all'Autorità comunale, in capo alla quale difetterebbe la necessaria attribuzione di competenza in subiecta materia.

Viene in proposito sottolineato come la protezione sanitaria delle popolazioni dal c.d. inquinamento elettromagnetico risulti di esclusiva competenza statale essendo altresì inibito, finanche alle Amministrazioni regionali, l'introduzione di misure protezionistiche aventi più restrittivo contenuto rispetto a quelle fissate con legge.

2) Incompetenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del D.M. 381/98.

Viene ribadita l'incompetenza dell'Amministrazione comunale per la disciplina dell'installazione degli impianti in discorso poichè tale disciplina è riservata esclusivamente alla potestà regionale.

3) Violazione della l. 7 agosto 1990 n. 241 (in particolare, artt. 7, 8, 9 e 10). Violazione del principio del contraddittorio.

Viene lamentata l'omissione del necessario avviso di inizio del procedimento amministrativo in quanto preliminarmente all'adozione dei testi regolamentari avversati, non risultano essere stati attivati i necessari adempimenti atti a garantire l'effettività del principio partecipativo, direttamente postulati dal testo di legge in epigrafe.

4) Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, del D.M. 381 del 1998 e della legge 249 del 1997.

Viene lamentata l'introduzione nei regolamenti comunali di ulteriori limiti e/o preclusioni, quanto all'installazione di impianti di radio telefonia, rispetto alle indicazioni contenute nell'epigrafato decreto ministeriale 10 settembre 1998 n. 381.

A tale riguardo, viene sottolineata spesso l'illegittimità delle disposizioni che precludono la collocazione degli impianti in determinati siti, ovvero che impongono il trasferimento di questi ultimi in altri luoghi.

5) Eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione e difetto di istruttoria.

Viene contestata dalle ricorrenti il criterio della "distanza" al fine di individuare gli ambiti di collocabilità degli impianti in questione, confutando che il relativo fondamento non sia assistito da concludenti argomentazioni di carattere scientifico.

6) Eccesso di potere per irragionevolezza ed assurdità manifeste. Mancata valutazione dell'interesse pubblico, del diritto di impresa e del principio di imparzialità dell'attività della P.A.

Le limitazioni imposte dai regolamenti impugnati quanto alla possibilità di installazione di antenne su edifici condizionerebbero in maniera estremamente gravosa l'esercizio del diritto di impresa in capo ai gestori, nonché l'espletamento del servizio pubblico di telecomunicazioni, dimostrandosi - ulteriormente - incompatibili con le peculiarità della rete degli impianti di telefonia cellulare ed i criteri per il relativo funzionamento.

Quadro normativo di riferimento. Riparto delle competenze.

Al fine di meglio comprendere le difficoltà di ordine giuridico che rendono oltremodo difficoltosa la regolamentazione della materia da parte dell'Ente locale è necessaria una, seppur sintetica, ricognizione del quadro normativo onde stabilire le diverse competenze attribuite ai diversi soggetti istituzionali coinvolti e per verificare la fondatezza delle pretese di parte avversa.

Va in primo luogo osservato che con l'art. 1, comma IV, lett. c), della l. 15 marzo 1997 n. 59, legge di attuazione del federalismo amministrativo, il legislatore ha disposto il decentramento di numerose funzioni dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali escludendo espressamente dal trasferimento di funzioni i compiti di rilievo nazionale attinenti al sistema di protezione civile, di difesa del suolo, di tutela dell’ambiente e della salute e di distribuzione di energia".

In attuazione della citata legge 59 del 1997 il legislatore, con successivo D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ha specificato che , relativamente a quanto di interesse per la presente relazione, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

alla disciplina del monitoraggio della qualità dell'aria;

ai metodi di analisi, ai criteri di installazione e funzionamento delle stazioni di rilevamento;

alla fissazione dei valori minimi e massimi di emissione, ai metodi di campionamento, i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e i criteri di adeguamento degli impianti esistenti.

Compiti, quindi, che risultano riservati alla esclusiva competenza statale.

E' quindi intervenuta la legge 31 luglio 1997 n. 249 (che ha previsto l’istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dettato norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) la quale ha disposto che:

l'Autorità "vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni" ;

"il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), deve fissare con apposito decreto entro sessanta giorni i tetti di radiofrequenza compatibili con la salute tenendo conto anche delle norme comunitarie".

Il decreto interministeriale risulta essere stato poi emanato (dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Ministri delle Comunicazioni e della sanità) in data 10 settembre 1998 con il n. 381.

Con questo decreto sono stati fissati:

i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi e mobili delle telecomunicazioni;

le misure di cautela e gli obiettivi di qualità ;

le azioni di risanamento.

La legge quadro 36/2001 si pone, infine, quale coerente punto d'arrivo di un complesso di disposizioni - talora succedutesi con carattere di non sempre apprezzabile organicità e ha ribadito taluni principi di carattere generale :

in primo luogo, l'esclusiva attribuzione allo Stato della funzione di fissazione dei criteri e dei limiti rilevanti al fine della protezione della popolazione dalle potenzialità nocive insite nell'esposizione a campi elettromagnetici;

in secondo luogo il conferimento alle Regioni, Province ed ai Comuni di compiti aventi rilievo attuativo, esecutivo, di controllo e di vigilanza.

In particolare quanto alle attribuzioni riservate alle Regioni, alle Province ed ai Comuni, l'art. 8 della l. 36/2001 ha stabilito che:

rientra nelle competenze delle Regioni, "nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati dallo Stato … l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile e la definizione delle competenze delle province e dei comuni;

i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici" .

Dal quadro delineato emerge con estrema chiarezza la esclusiva competenza statale sulla disciplina delle emissioni elettromagnetiche imposta dall'esigenza di fissare, nell'ambito dell’intero territorio nazionale, principi e criteri uniformi ed omogenei ed evitare che interventi di regolamentazione lasciati alla mera iniziativa delle Autorità locali determinino situazioni significativamente disarmoniche.

L'unitarietà della tutela del bene-salute giustifica, giusto quanto precedentemente osservato, la persistenza di una concentrata attribuzione statale in subiecta materia.

Se da un lato può ritenersi apprezzabile l’intento perseguito dalla singole Amministrazioni comunali al fine di pervenire ad una migliore tutela del bene - salute dei cittadini residenti nel proprio territorio, non si può tuttavia omettere di valutare gli effetti pregiudizievoli derivanti dall'eventuale ammissibilità di un generalizzato potere derogatorio in capo ai singoli Comuni.

Un siffatto "decentramento" decisionale di fatto introdurrebbe una differenziata tutela della salute dei cittadini in ragione dell'insediamento di essi su un (particolare) territorio comunale potendo dar luogo a fenomeni di concentrazione degli insediamenti di impianti in ambiti territoriali nei quali l'Autorità comunale abbia posto parametri e limiti meno rigidi, con incremento dell'esposizione della popolazione ivi residente ad una accresciuta irradiazione elettromagnetica.

Siffatte conclusioni inevitabilmente confliggono con l'esigenza - di diretta promanazione costituzionale - di omogeneità della disciplina di tutela della salute pubblica sull'intero territorio nazionale e contribuiscono a confermare l'assunto - scaturente dalla condotta disamina del quadro normativo di riferimento - di una necessaria fissazione unitaria (valevole per l'intero territorio nazionale) dei parametri e dei limiti atti a proteggere la salute dei cittadini dalle potenzialità nocive insite nelle radiazioni elettromagnetiche.

La disciplina dell'installazione degli impianti sotto il profilo della tutela sanitaria delle popolazioni dalle emissioni elettromagnetiche - ivi compresa l'introduzione di misure di protezione ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge è quindi preclusa all'Autorità comunale, in capo alla quale difetterebbe la necessaria attribuzione di competenza in subiecta materia.

La protezione sanitaria delle popolazioni dal c.d. inquinamento elettromagnetico risulta pertanto di esclusiva competenza statale e in presenza della stessa sarebbe altresì inibito, finanche alle Amministrazioni regionali, l'introduzione di misure protezionistiche aventi più restrittivo contenuto rispetto a quelle fissate con legge.

Il Consiglio di Stato (sez. VI, ord.za n. 865 del 6 febbraio 2001) ha affermato che "non spetta ai Comuni la disciplina dell'installazione degli impianti di radiocomunicazione sotto il profilo della compatibilità con la salute umana (di competenza dello Stato ed anche delle Regioni e delle Province autonome)" ai sensi del III comma dell'art. 4 del D.I. 381/98.

Analoga posizione interpretativa risulta essere stata assunta non soltanto dal T.A.R. Marche in sede cautelare (cfr. ord.za n. 205 del 19 aprile 2001), ma anche dal T.A.R. Toscana (sent. n. 412 dell'8 marzo 2001), laddove viene rilevato che "in materia di rilascio di concessioni edilizie per l'installazione di impianti di telefonia mobile, l'attività del Comune deve … limitarsi alla verifica dei profili urbanistici e all'accertamento del rispetto delle soglie di emissioni prescritte dal D.M. n. 381/98".

Alla luce delle considerazioni che precedono il fatto, poi, che le disposizioni regolamentari vengano motivate, come spesso accade, con ragioni afferenti più alla tutela della salute degli abitanti delle zone limitrofe non soltanto non giova perché presta il fianco al vizio di sviamento, ma presupporrebbe l'esistenza di un accertamento significativo sul punto del rischio, non potendo la semplice allegazione d’esso concretizzare idonea motivazione.

L’assenza, quindi, di competenza da parte del Comune con riferimento al profilo della sicurezza dal rischio di radiazioni, rende il provvedimento comunale adottato cieco e sordo rispetto a questa esigenza, atteso che in forza del principio di tipicità degli atti amministrativi l'amministrazione locale non può occuparsi di questo profilo e non potrebbe quindi negare l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto per ragioni diverse da quelle strettamente urbanistico edilizie, al punto che menzionare o anche adombrare esigenze diverse da queste ultime nei regolamenti rappresenterebbe, come già anticipato, la confessione del vizio di sviamento e renderebbe l’atto manifestamente illegittimo.

Il deficit di tutela non può, comunque, ascriversi al giudice amministrativo che sistematicamente pronuncia l'illegittimità di atti supportati anche da tale motivazione , poichè, essendo giudice di legittimità, non può apprezzare di sua iniziativa interessi diversi da quelli voluti dal legislatore, per cui allo stato il giudice amministrativo, chiamato a dirimere controversie contro i provvedimenti regolamentari o di concessione o diniego, non può garantire interessi diversi, ordinando di tener conto di misure da lui stesso ritenute congrue a salvaguardia della salute pubblica, posto che se lo facesse si sostituirebbe al legislatore ed occuperebbe uno spazio (quello della definizione delle regole di sicurezza per la salute in concreto) che, come detto, rientra nella competenza esclusiva del legislatore nazionale che definisce i valori  al di sotto dei quali non sussiste pericolo di rischio da radiazioni elettromagnetiche emessi da impianti di radiotelecomunicazione .

Per le considerazioni su esposte si rileva la fondatezza, per giurisprudenza pressocchè costante, del primo motivo di doglienza eccepito dalle società che gestiscono il servizio di telefonia mobile.

La Potestà regolamentare dell'Ente locale. Profili di legittimità.

In quasi tutti i ricorsi si rileva, tra l'altro, che le società ricorrenti eccepiscono, in primis, l’incompetenza assoluta del soggetto agente (nella specie l’amministrazione comunale) a disciplinare la localizzazione e l’installazione delle antenne per la telefonia cellulare, ed in secondo luogo censurano i provvedimenti impugnati deducendo ulteriori vizi sotto il duplice profilo dell’eccesso di potere e della violazione di legge.

"La giurisprudenza più recente ( ex multis sentenze n. 4015 e 4016 del 9.5.2001 della Sez. I del Tribunale Amministrativo di Milano ) rilevano l’infondatezza dei motivi addotti.

In particolare, per quanto riguarda il potere, in capo al Comune di disciplinare la materia della localizzazione ed installazione delle antenne, sul proprio territorio, mediante atto regolamentare, il TAR Lombardia ha affermato la piena competenza dell’amministrazione comunale e conseguentemente la legittimità del procedimento seguito da quest’ultima per l’adozione del regolamento.

Si espongono qui di seguito le argomentazioni giuridiche poste a fondamento delle decisioni de quibus che si ritengono rilevanti ai fini delle determinazioni da assumere.

Anzitutto il TAR Lombardia riconosce la sussistenza in capo al Comune, del potere di disciplinare la localizzazione delle antenne mediante l’adozione di un atto regolamentare, sulla base del combinato disposto degli artt. 3, 2° comma e 7 del D. Lgs. 267/2000.

In particolare il giudice amministrativo ha rilevato che le previsioni del regolamento circa la localizzazione delle antenne costituiscono legittimo esercizio della potestà discrezionale pacificamente riconosciuta alle Amministrazioni Comunali in materia di disciplina dell’assetto del territorio; disciplina che, nella circostanza, limitandosi, per così dire ad organizzare l’inserimento delle strutture in questione nel territorio medesimo, non inibisce, ovvero impedisce o devia in qualche maniera la possibilità di applicare le prescrizioni del D.M. 381/98.

Il TAR ha anche riconosciuto la validità del procedimento adottato dall’amministrazione comunale per l’adozione del regolamento affermando che, ai sensi dell’art. 13 della L. n. 241/90, le disposizioni relative alla partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo, non operano qualora la P.A. eserciti attività dirette all’emanazione di atti normativi e di carattere generale tra cui rientra, per le sue caratteristiche, anche l’atto regolamentare (nella specie adottato per la disciplina della localizzazione e posa delle antenne cellulari).

Circa gli altri motivi di censura dei provvedimenti di diniego, il giudice rileva la loro infondatezza sotto diversi profili; in particolare, afferma che le antenne per la telefonia cellulare sono strutture la cui realizzazione è comunque assoggettata al rilascio di un espresso provvedimento amministrativo autorizzatorio, non essendo all’uopo sufficiente la presentazione di una Denuncia di Inizio di Attività – DIA.

Su quest’ultimo punto le sentenze sopra illustrate recepiscono e confermano principi già affermati dalla giustizia amministrativa (Cfr. nello stesso senso Cons. Stato, sez. V, sentenza 6 aprile 1998 n. 415; TAR Liguria-Genova, sez. I, ordinanza 5 gennaio 2001 n. 21; TAR Emilia Romagna, sez, II, sentenza 4 aprile 2000 n. 432; Emilia Romagna-Parma, sentenza 17 aprile 2000 n. 229; TAR Veneto, Sez. III, sentenza 24 maggio 2000 n. 1120).

Interessanti spunti di novità si rinvengono invece laddove il giudice di prime cure ritiene che il Comune sia titolare, nella materia in esame, di una potestà regolamentare.

Infatti, nel panorama della giurisprudenza amministrativa in materia, se è possibile riscontrare alcuni precedenti che riconoscono la potestà dei comuni a disciplinare la localizzazione delle antenne, deve però essere rilevato che tale potestà regolamentare viene circoscritta al solo ambito della disciplina urbanistica ed edilizia.

Si veda al riguardo TAR Veneto, sez. II, ordinanza 14 giugno 2000 n. 1010; Sez. III, sentenza 24 maggio 2000 n. 1120; TAR Puglia - Bari, Sez. II, ordinanza 9 novembre 2000 n. 1287; TAR Emilia Romagna - Parma, sentenza 20 aprile 2001 n. 226.

Nei casi controversi la disciplina regolamentare relativa alle antenne risultava inserita nell’ambito dei regolamenti edilizi, strumenti che regolano e disciplinano l’attività edilizia, e quindi strettamente collegata al più ampio contesto urbanistico ed edilizio.

Le sentenze in esame, invece affermano il principio per cui i comuni godono di una potestà regolamentare indipendente rispetto alla disciplina dell’attività edilizia contenuta nel regolamento edilizio, la cui fonte normativa si rinviene direttamente negli artt. 3 e 7 del D. Lgs. 267/2001.

Tale autonomia trova ulteriore conferma normativa alla luce delle disposizioni contenute nella legge 241/90 ed in particolare nell’art. 13: infatti mentre il procedimento di adozione del regolamento de quo non deve garantire forme di partecipazione, perché preordinato all’emanazione di un atto normativo generale, rispetto al quale vige l’esclusione disposta dall’art. 13 della stessa legge, la normativa urbanistica ed edilizia contempla, per l’adozione dei regolamenti edilizi una fase di pubblicazione con conseguente possibilità per i soggetti interessati, di presentare eventuali osservazioni.

Dalle sentenze esaminate sembrerebbe desumersi che la potestà regolamentare del comune incontra, quanto al contenuto taluni limiti da ravvisarsi nel rispetto delle statuizioni contenute negli atti che costituiscono il presupposto (nel caso di specie il D.M. 381/98, le linee guida ad esso collegate)" (2).

Il principio affermato dalle sentenze del TAR Lombardia per cui i comuni possono adottare autonomamente regolamenti per la disciplina della localizzazione ed installazione delle antenne, trova, da ultimo una conferma nella recente legge 22 febbraio 2001 n. 36, "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

La norma nazionale, all’art. 8, comma 6, riconosce ed attribuisce ai comuni la facoltà, e quindi la potestà, di adottare regolamenti o altre iniziative per il coordinamento e razionalizzazione della localizzazione e distribuzione delle antenne sul territorio in conformità agli atti di indirizzo adottati dal governo e dalla giunta regionale.

A questo punto, però, sorge un problema posto che la Regione Siciliana non risulta aver regolamentato l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione nonchè le modalità e i tempi di esecuzione per le azioni di risanamento ma si è limitata a divulgare le " Linee guida applicative" del D. Lgs 381/1998 alle quali gli Enti debbono far riferimento per l'applicazione delle norme nell'ambito dei procedimenti autorizzatori o nella definizione di più specifiche regolamentazioni locali ( Circolare Assessorato del Territorio e dell'Ambiente 17 aprile 2000 prot. 2818 ).

Soccorrono a tal proposito le considerazioni in diritto formulate Tar Toscana - Sezione I - Sentenza n. 53 del 15/1/2001 secondo le quali l'art. 4, comma 3, del D.M. 381/98 che riserva alle Regioni la disciplina in tema di installazioni, modifica e risanamento di impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti e dei valori stabiliti per i campi elettromagnetici, non impedisce che nella stessa materia ( in conformità anche alle "linee guida applicative " del citato D.M., che costituiscono interpretazione "quasi autentica" di quest'ultimo ) sussistano o residuino spazi per l'espletamento dell'autonomia regolamentare del Comune in tema di impianti per la telefonia cellulare ( maggiormente in assenza di una legge regionale ). Pertanto, deve ammettersi la possibilità anche per i Comuni di intervenire con propri appositi regolamenti nei limiti evidentemente delle disposizioni di produzione nazionale poste dal D.M. citato che pone un quadro di principi e limiti cautelativi già di per sè abbastanza completo e dettagliato, tale, quindi, da postulare solo integrazioni applicative più di ordine procedurale che sostanziale. In buona sostanza il regolamento comunale può essere legittimamente adottato purchè occupi spazi propri e disponibili all'autonomia regolamentare di livello comunale. 

I limiti della potestà regolamentare.

Come evidenziato, quindi la potestà regolamentare dei comuni nella specifica materia è oramai espressamente prevista dalla legge. Della potestà regolamentare attribuita ai comuni in materia, occorre, tuttavia, individuare la concreta portata applicativa, considerando in un quadro complessivo tutti gli elementi rilevanti.

E’ utile, a questo punto, puntualizzare brevemente quali siano le caratteristiche della telefonia mobile, sia dal punto di vista delle modalità tecnico-operative che da quello della qualificazione giuridica del servizio svolto. L'analisi che di seguito si riporta, e che si ritiene meritevole di ampia considerazione, è stata effettuata dal TAR Puglia - Sezione II - con sentenza n. 3136/2001.

" Secondo quanto previsto dai provvedimenti autorizzatori rilasciati per il servizio radiomobile di comunicazione, i gestori devono costruire una rete al fine di garantire la progressiva copertura del territorio nazionale con il proprio segnale. In tale prospettiva, va rilevato che la completezza e l’efficienza della rete, è attualmente ottenibile mediante l’installazione di numerose stazioni ricestrasmittenti (le stazioni radio base), a bassa potenza, da collocare sul territorio, secondo una struttura reticolare/cellulare (di qui, com’è noto, la denominazione di telefonia cellulare). Tale configurazione costituisce il risultato di una attività istruttoria, nella quale intervengono alcune imprescindibili variabili, quali le dimensioni demografiche, le caratteristiche orografiche del territorio, la preesistenza di altri impianti. Pertanto, la scelta di un sito in cui installare una postazione è effettuata valutando tali variabili, in modo da garantire la copertura del territorio, anche con l’impianto funzionante al minimo della potenza di emissione.

D’altra parte, le infrastrutture del servizio di telefonia mobile si vengono a collocare, come ultime arrivate, su un territorio già segnato da una moltitudine di sorgenti di campi elettromagnetici, finora localizzati esclusivamente in base a criteri attinenti alla funzionalità del servizio da svolgere, e quindi al di fuori di ogni considerazione dei livelli di esposizione complessivi.

Da tali considerazioni discendano due ordini di conseguenze:

-la realizzazione di una rete di telefonia cellulare efficiente sarebbe impedita nel caso in cui sul territorio vigessero normative improntate a criteri differenti o comportanti estesi divieti, tali da precludere o addirittura impedire una dislocazione omogenea o coordinata degli impianti. Tale ragione di ordine tecnico rafforza quelle discendenti dall’esigenza di tutela uniforme della salute dei cittadini e dell’ambiente, quale fondamento della riserva allo Stato nella disciplina della materia dei limiti di esposizione.

-l’attuazione del principio di minimizzazione delle esposizioni deve avvenire in un ambito territoriale sufficientemente vasto per poter operare le compensazioni tra celle (intervenendo sull’orientamento e sulla potenza degli impianti) eventualmente necessarie per sopperire all’impossibilità (o inopportunità) di collocare gli impianti nei siti che sarebbero ideali dal punto di vista radioelettrico, ma viceversa appaiono inidonei per l’eccessivo accumulo di emissioni derivanti dalla preesistenza di altre sorgenti. Senza contare che un reticolo di impianti tra loro ravvicinati, diminuisce il livello delle emissioni prodotte dagli apparecchi telefonici mobili (tale tipo di esposizione è certamente estraneo alla disciplina in esame e sottende una scelta volontaria da parte dell’utilizzatore del c.d. telefonino, ma non per questo deve essere trascurato in sede di interpretazione del sistema complessivo di tutela).

Sotto il profilo delle qualificazioni giuridiche, occorre tener presente, altrimenti si rischia di non comprendere bene i termini del problema, che l’installazione, l’esercizio e la fornitura di reti di telecomunicazione nonché la prestazione dei servizi ad esse relativi accessibili al pubblico rappresentano attività di preminente interesse generale (art. 2 del D.P.R. 318/1997), che gli impianti installati dai gestori delle predette attività rivestono il carattere di opere di pubblica utilità (art. 231 del codice postale -D.P.R. 156/1973), e che il possesso della licenza governativa per la gestione ed erogazione di servizi di telefonia mobile in tecniche digitali DCS 1800 e GSM 900 costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere di realizzazione della relativa rete di telecomunicazione (art. 4 della legge 249/1997).

La rete infrastrutturale -ai sensi dell’art. 1, lettera n), del D.P.R. 318/1997, il “sistema costituito dall’installazione e dalla gestione di un’infrastruttura di reti mobili, collegate o meno a punti terminali di una rete pubblica di telecomunicazioni, ai fini della trasmissione e della prestazione di servizi di radiocomunicazione agli utenti mobili”- è strettamente funzionale all’esercizio di un “servizio pubblico” (così, il servizio di telefonia radiomobile è espressamente definito nei provvedimenti autorizzatori emanati dal Ministero delle comunicazioni e nelle convenzioni o capitolati d’oneri ad esse accessivi).

Non può disconoscersi che detto servizio, con le sue decine di milioni di utenti, sia divenuto in Italia uno strumento quasi indispensabile per il mondo del lavoro, nelle relazioni sociali e per scopi di varia utilità, tra cui le richieste di soccorso o di intervento delle forze dell’ordine.

Dalla considerazione congiunta degli elementi di fatto e delle qualificazioni giuridiche ricordati, si trae la conclusione che la localizzazione, a fini di tutela ambientale, degli impianti che compongono la rete infrastrutturale del servizio di telefonia mobile (al pari, del resto, delle altre reti di telecomunicazioni) non possa essere definita applicando semplicemente le disposizioni generali che disciplinano i procedimenti di pianificazione.

Ne è indice eloquente l’art. 4 del DM 381/1998, laddove, nell’affermare il principio della minimizzazione dell’esposizione della popolazione alle emissioni elettromagnetiche, stabilisce contestualmente che ciò debba avvenire “compatibilmente con la qualità del servizio”. Tale fondamentale relativizzazione del principio non è stato riprodotta nella legge 36/2001, ma, per quanto esposto, deve ritenersi comunque immanente al sistema.

E’ qui, infatti, che si colloca il punto di equilibrio tra i contrapposti interessi della tutela ambientale (sotto il profilo, va ribadito, del tendenziale conseguimento di soglie di esposizione più basse di quelle inderogabili relative alla tutela della salute in senso stretto) e della salvaguardia della libertà di iniziativa economica e dell’accesso universale agli strumenti di fruizione della libertà di comunicazione, per quanto attiene allo svolgimento del servizio pubblico di telefonia mobile.

Alla luce di quanto esposto, possono svolgersi le seguenti considerazioni circa la portata concreta della competenza regolamentare del Comune.

E’ certamente più agevole la individuazione dei contenuti che esorbitano da detta competenza.

Deve anzitutto escludersi che in capo ai comuni sussista un’attribuzione di competenza in materia di limiti a protezione della salute dai campi elettromagnetici in senso stretto.

Si è detto della riserva statale in materia di limiti puntuali.

Può ipotizzarsi in materia una competenza legislativa integrativa (nel senso della fissazione di limiti più restrittivi) delle regioni (cfr. quanto affermato, a proposito di limiti di esposizione relativi agli elettrodotti, da Corte Cost., 7/10/1999 n. 382), ma non certamente una competenza regolamentare dei comuni.

Non può condurre a diversa conclusione la considerazione della competenza in tema di regolamenti d’igiene, prevista dall’art. 344 del T.U.LL.SS.-R.D. n. 1265/1934, delle competenze che il d.lgs. 502/1992 ha lasciato ai comuni o ai Sindaci, dopo aver trasformato le U.S.L. in enti strumentali delle regioni, delle funzioni, altresì attribuite ai Sindaci quali rappresentanti delle comunità locali, ai sensi dell’art. 117 del d.lgs n. 112/98, per interventi d’urgenza “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere eclusivamente locale” (oggi, cfr. art. 50, d.lgs. 267/2000), o, infine, le residue competenze in tema di disciplina di aspetti igienico-sanitari strettamente locali (agibilità/abitabilità degli edifici, lavorazioni insalubri) altresì previste dagli artt. 216-221 del T.U.LL.SS..

Si tratta, infatti, di competenze attinenti alla tutela sanitaria, ma non riguardanti la specifica materia in esame, e comunque limitate, per oggetto e finalità. Da esse, pertanto, non può trarsi il fondamento di una potestà integrativa di quella statale, dovendo invece nel caso in questione trovare applicazione il principio (art. 13 d.lgs. 267/2000) secondo cui la competenza generale del comune per tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale si arresta laddove vi sia una specifica attribuzione di competenza ad altri soggetti da parte della legge.

Pertanto, con il regolamento comunale non possono essere introdotti limiti di esposizione diversi per valore assoluto, unità di misura o metodologie di rilevamento, rispetto a quelli vigenti in base alla normativa statale, anche se più rigorosi. Occorre, per contro, ribadire che, in materia di limiti sanitari, i comuni hanno soltanto:

-preventivamente al rilascio della concessione, una funzione di verifica del (prevedibile, sulla base della documentazione presentata) rispetto da parte dell’impianto dei limiti vigenti;

-successivamente all’attivazione dell’impianto, una funzione di vigilanza e controllo attribuita dall’art. 14 della legge 36/2001.

Al di là dei limiti sanitari, quindi con riferimento all’ambito della tutela ambientale, entra in gioco la competenza comunale in materia urbanistica.

Che l’esercizio di detta competenza (oltre a considerare le installazioni di impianti per finalità connaturate all’urbanistica, come sembra voler ricordare il riferimento al “corretto insediamento urbanistico territoriale degli impianti”), possa essere rivolto anche alla finalità di tutela ambientale dai campi elettromagnetici è espressamente sancito dall’art. 8, comma 6, della legge 36/2001, attraverso il riferimento all’attuazione del principio di minimizzazione delle esposizioni .

Quanto agli strumenti ed ai contenuti, se, in via di principio, nella formazione degli strumenti urbanistici assumono rilievo profili di interesse generale –tra i quali, come esposto, la tutela dagli inquinamenti e quella paesaggistica- la cui valutazione può concorrere a determinare le scelte dei comuni e segnatamente quelle di localizzazione degli insediamenti e definizione dei limiti alle attività di trasformazione del territorio, nel settore in questione la natura del servizio che utilizza la rete infrastrutturale e la circostanza che quest’ultima deve essere necessariamente estesa su tutto il territorio nazionale attraverso un sistema di celle limitatamente modificabile, conducono ad affermare che l’esercizio delle competenze urbanistiche da parte dei comuni non possa prescindere dalla previa considerazione della compatibilità con le esigenze del servizio.

In concreto:

- non può legittimamente introdursi un divieto generalizzato all’installazione di impianti su tutto il territorio comunale, perché ciò equivarrebbe alla negazione dell’esercizio del servizio pubblico;

- divieti di localizzazioni con riferimento a zone omogenee, previsioni di distanze minime (dai centri abitati, dagli insediamenti produttivi), previsioni di caratteristiche strutturali (altezze massime) o funzionali (potenze massime) degli impianti, possono essere legittimamente introdotti soltanto se ed in quanto: 

a) finalizzati ad un corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti (ed in questo caso, viene in rilievo la considerazione di interessi estetici e paesaggistici); 

b) finalizzati alla minimizzazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici sul territorio comunale, sulla base di una concreta rilevazione dei livelli di esposizione presenti nelle diverse aree; 

c) compatibili (in entrambi i casi predetti), con una adeguata funzionalità del servizio pubblico di telefonia radiomobile (funzionalità che deve essere riferita alla rete di ogni gestore interessato, per evidenti motivi di tutela della concorrenza e del mercato).

- nei limiti della strumentalità al conseguimento di dette finalità, dovrà essere valutata anche la legittimità di eventuali previsioni di oneri aggiuntivi (oneri informativi, certificativi, manutentivi relativi agli impianti) posti in capo al gestore dell’impianto.

Quanto esposto implica essenzialmente l’esigenza che la pianificazione e regolamentazione introdotta dal Comune preveda delle aree o dei siti puntuali dove collocare efficacemente gli impianti.

La individuazione di siti di installazione presuppone, però , tanto la conoscenza di elementi tecnici sugli impianti e sul servizio, quanto la conoscenza del territorio sotto il profilo dell’attuale incidenza delle sorgenti dei campi elettromagnetici e dei livelli di esposizione in atto.

Le informazioni del primo tipo sono in prevalenza patrimonio dei gestori interessati all’installazione, che quindi possono metterle a disposizione delle Amministrazioni pubbliche.

In questa prospettiva, alle diffuse carenze informative di partenza, una volta soddisfatte le più elementari esigenze di strumentazione di rilevamento e di organizzazione delle attività di valutazione tecnica (direttamente o attraverso l’avvalimento delle A.R.P.A. o dei P.M.P., dell’A.N.P.A., dell’I.S.P.E.S.L. o degli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni -cfr. l’art. 14 della legge 36/2001), potrà supplire una dialettica procedimentale con i gestori. 

 Nell’ipotesi che sussista la indicata carenza di informazioni (ipotesi che può, ragionevolmente, ritenersi la regola, almeno nei Comuni di media o piccola dimensione), va sottolineata l’esigenza (a pena di incorrere in illegittimità per difetto di istruttoria e di motivazione) che il Comune metta i gestori (tutti i gestori) in condizione di partecipare al procedimento formativo del regolamento, e che le osservazioni e proposte da essi prospettate (meglio se in relazione a programmi riferiti a tutti gli impianti prevedibilmente necessari in un dato arco di tempo), prima o dopo l’adozione del regolamento, e concretizzanti possibili ipotesi alternative per siti e/o caratteristiche degli impianti, con i correlati livelli di esposizione conseguibili, vengano valutate dal Comune prima dell’approvazione, alla luce del principio di minimizzazione delle esposizioni.

La soluzione esposta non costituisce una costruzione astratta, volta a dare una risposta ad esigenze trascurate dalla normativa vigente, bensì risulta dalla trasposizione del modello di pianificazione (in un certo senso, negoziata) previsto dall’art. 9, comma 1, della legge 36/2001 per i risanamenti degli impianti radioelettrici (come esposto, si tratta degli interventi di riduzione a conformità e delocalizzazione degli impianti preesistenti, per rispettare i limiti di esposizione). 

La disposizione citata, tenendo conto che un modello simile è previsto dall’art. 9, commi 2 e 3 per gli elettrodotti, può essere considerata (anche se manca nella legge quadro un’espressa analoga disposizione riferita agli impianti di telefonia mobile, ed alle localizzazioni ex novo degli stessi impianti radioelettrici), espressione di un principio di opportuna partecipazione propositiva degli operatori e considerazione delle compatibilità tecniche da essi rappresentate, così giustificando quanto sopra prospettato.

E’ certamente prevedibile che l’elaborazione negoziata della pianificazione comunale (ma anche regionale) dia luogo a contrasti tra gestori ed Amministrazioni pubbliche, ma tale prospettiva di per sé non può indurre ad abbandonare lo strumento, in quanto la natura tecnico - scientifica (e non discrezionale) delle valutazioni sottostanti consente di sottoporre l’eventuale contenzioso ad un efficace sindacato giurisdizionale.

Tanto,  in quanto il potere regolamentare del Comune è, come si è osservato esposto e condizionato dalla valutazione di compatibilità con le esigenze del servizio.

Tale valutazione e conseguente determinazione deve essere prontamente attuata posto che, in assenza di specifica previsione di localizzazione (sia negativa che positiva), la realizzazione degli impianti funzionali all’esercizio del servizio pubblico è ritenuta compatibile con qualsiasi tipo di zonizzazione.      

Gli effetti nella Regione Siciliana del vuoto normativo sulle procedure di rilascio delle autorizzazioni per l’installazione di nuovi impianti.

Come accennato nel precedente paragrafo nella nostra Regione non esiste alcuna disciplina specifica relativa alla attivazione degli impianti per teleradiocomunicazioni.

In presenza di questo vuoto normativo e in assenza di apposita regolamentazione a livello comunale la procedura per il rilascio di autorizzazioni si sviluppa, di solito, seguendo esclusivamente il tipico paradigma dei provvedimenti edilizi.

Non esistendo una specifica normativa che disciplini l'autorizzazione, infatti, i gestori chiedono ora la concessione edilizia, ora l’autorizzazione ora si attivano con la semplice denuncia di inizio dei lavori.

Questa incertezza generalizzata si giustifica sia con il fatto che la giurisprudenza, nel suo complesso registra non poche dissonanze, sia con le continue novità che riserva il regime edilizio sia infine per la caratteristiche differenziate degli impianti che talora richiedono la realizzazione di consistenti manufatti di sostegno o di contenimento al suolo e talora consistono in tralicci ed antenne da collocare sul tetto di edifici preesistenti.

A ciò va aggiunto che difficilmente la disciplina di questo genere di installazioni è rinvenibile nei piani regolatori generali o nei regolamenti edilizi ed anche quando le norme prevedono lo strumento autorizzativo (concessione o autorizzazione), residua spazio per altre problematiche quale quella ricorrente se le strutture in sé (tralicci o antenne) siano soggetti alle distanze legali come le altre costruzioni ovvero solo a limiti di sicurezza inerenti la loro funzione.

Già su queste basi si capisce che per i dirigenti competenti all'adozione dei provvedimenti l’operazione non è semplice ed ancor meno lo diviene quando, prima, durante o dopo il provvedimento concessorio scattano le reazioni che fanno leva sulla pericolosità dell’impianto, sul suo ingombro e più in generale "sul fatto che tutti, possessori e non del telefonino, concordano nel ritenere che questo tipo di impianti debba essere collocato nel posto più remoto e meno visibile del territorio comunale e cioè dove essi sarebbero verosimilmente del tutto inservibile" (passaggio estratto da memoria difensiva dell’Omnitel).

Dal punto di vista edilizio ed urbanistico, occorre comunque precisare quanto segue. Con due recentissime decisioni, il TAR per l'Emilia Romagna, ( Sezione II, sentenza 4 aprile 2000 n.432 e Sezione staccata di Parma, sentenza 17 aprile 2000 n.229 ) ha affermato che : <<Per la realizzazione di stazioni radio base per sistemi di telefonia mobile è necessario il rilascio di concessione edilizia.>>

Le due sentenze pongono un punto fermo nella questione relativa all'installazione delle stazioni radio per sistemi di telefonia mobile. Esse affrontano il problema sotto il profilo urbanistico- edilizio, pervenendo, anche sulla scorta di un trend giurisprudenziale ormai unanime (ex multis, puntuale decisione del Consiglio di Stato, sezione V, 18 marzo 1991 n.280) alla conclusione che necessita, al riguardo, la concessione edilizia e non già la semplice autorizzazione o la D.I.A., trattandosi di opere di rilevante impatto sul territorio. I Giudici emiliani hanno in particolare negato che le stazioni in questione possano essere riguardate quali impianti tecnologici al servizio degli edifici su cui essi vengono istallati e ciò in quanto la loro funzione trascende l'utilità di tale immobile e si riferisce, per contro, a una ben vasta utenza sparsa nel territorio. Va anche segnalato che la sentenza resa dalla seconda sezione bolognese del TAR per l'Emilia Romagna introduce, sia pure come problematico obiter dictum, anche la questione attualmente più dibattuta, ossia il pericolo per la salute che da più parti si sostiene sussista in dipendenza dell'installazione di tali impianti.

Nella decisione si legge, infatti, che <<trattandosi di opera potenzialmente dannosa per l'emissione di onde magnetiche conseguente all'attivazione della stazione radio, l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto accertare la sua compatibilità con le disposizioni vigenti in materia e considerare la compatibilità della struttura con la destinazione residenziale del luogo in cui è allocata.>>

E' comunque evidente che non possono confondersi le collocazioni delle normali antenne televisive con la realizzazione di tralicci porta antenne e opere connesse (quali box, piattaforme, ecc.).

Se le dimensioni della struttura sono tali da concretizzare, ai sensi dell’art. 1 della L. 10/1977, una trasformazione di carattere edilizio o urbanistico, tali opere necessitano di concessione edilizia.

In tale senso si è espresso anche il TAR Lombardia, Sez. II, che con sentenza 8.10.1992 n. 613 ha statuito quanto segue:

<<Anche se insiste sul lastrico solare di un edificio adibito a centrale telefonica, un traliccio porta antenne di notevoli dimensioni, a differenza dei camini o delle consuete antenne televisive, altera, per la sua rilevante entità, l’assetto urbanistico circostante ed è pertanto soggetto al rispetto dei parametri e degli indici edilizi>> (cfr., altresì, TAR Lazio, Sez. II, 16.11.93 n. 406).

Si è osservato che, ai fini dell’assoggettamento a concessione edilizia, <<a nulla rilevano i materiali con i quali i tralicci porta antenne sono costruiti, né l’assenza di volumi interni utilizzabili>>, sempre a causa del notevole impatto ambientale e della trasformazione edilizio-urbanistica che la costruzione comporta (Pretura Milano, 19.11.1993 in Riv. Giur. Ed. 1994, I, 1188).

Si può affermare, a tal proposito che la giurisprudenza è ferma nel ritenere necessaria, ai fini dell’installazione degli impianti (c.d. stazioni radio base) della telefonia mobile e degli impianti delle telecomunicazioni in genere, l’acquisizione di un titolo autorizzatorio edilizio, di regola (salvo previsioni delle leggi regionali o dei regolamenti comunali che considerino sufficiente l’autorizzazione) la concessione edilizia, trattandosi di opere che determinano una significativa trasformazione del territorio, per le dimensioni delle opere e dei relativi ingombri, per la visibilità dai luoghi circostanti o, comunque, per gli effetti potenzialmente inquinanti (cfr. da ultimo: Cons. Stato, V, 6/4/1998 n. 415; TAR Milano, II, 7/4/1997 n. 430; TAR Piemonte, I, 5/12/1996 n. 884; TAR Marche 15/1/1999 n. 73; TAR Puglia, Bari, II, 17/3/2000 n. 1041; TAR Emilia Romagna, Parma 20/4/2001 n. 226).

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(1) Angelo De Zotti - Consigliere del Tar Veneto - Dalla relazione tenuta al convegno su " Onde elettromagnetiche e salute pubblica" organizzato il 6/12/1997 dalla provincia di Siracusa e dall'AssQual.

(2) Avv. Piercarlo Sironi : Nota alle sentenze n. 4015 e 4016 del 9/5/2001 della Sez. I del Tribunale Amministrativo di Milano - Dalla rivista telematica Giust.it di Giovanni Virga.