Indirizzi per la predisposizione del bilancio per l'esercizio 2001  

a cura del Dott. Leonardo Misuraca Segretario comunale e Direttore generale del Comune di Caltabellotta ( AG ). 

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 è fissato al 31 dicembre. Per l’anno 2001 il predetto termine è stato prorogato al 28 febbraio, come previsto dal D.M. del 21/12/2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 301 del 28/12/2000.

Entro la data di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388, occorre determinare le tariffe e le aliquote di imposta per tributi e servizi locali, nonché istituire o variare l'aliquota dell'addizionale IRPEF di cui al comma 3, dell'art. 1, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modifiche.

Al riguardo si precisa che l'addizionale IRPEF, di pertinenza comunale, riveste carattere facoltativo e qualora istituita per il 1° anno di applicazione non può superare l'aliquota dello 0,2% e con valore massimo dello 0,5% nell'arco di un triennio. Il gettito stimato è determinato moltiplicando il reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili, per l'aliquota applicata;

Ai sensi dell’art. 54, comma 1, lettera a), della L. n. 388 del 23/12/2000, è consentito agli Enti di modificare le tariffe e i prezzi pubblici nel corso dell’esercizio finanziario, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi; l'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

In ordine alla competenza per la variazione delle tariffe si ricorda che il COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO, SEZ. CENTRALE con decisione n. 15466 del 23 novembre 1995 si è così espresso : "L'art. 55 della legge n. 142/1990, così come introdotto nella Regione siciliana dall'art. 1 della L. reg. sic. n. 48/1991, riserva espressamente alla legge dello Stato l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Le norme finanziarie e quelle che istituiscono imposte a favore degli enti locali trovano quindi immediata applicazione nel territorio della Regione siciliana nelle parti in cui contengono disposizioni di carattere contabile e tributario. Non trovano applicazione invece le parti di tali norme finanziarie o tributarie attribuitive di competenze ad organi comunali o di disciplina dell'accesso alle cariche, nei casi in cui la materia sia stata diversamente disciplinata dal legislatore regionale. In tali casi, trattandosi di norme ordinamentali, rientranti quindi nella competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana, si verifica il cosiddetto effetto preclusivo della legislazione regionale nei confronti della legislazione statale. In materia di tariffe, la competenza a deliberare l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 142/1990, recepito dal legislatore regionale, è propria del consiglio comunale, mentre la competenza ad apportare ad esse variazioni quando le stesse non abbiano natura regolamentare spetta all'organo esecutivo, che in Sicilia deve essere individuato nel Sindaco, quale organo a cui spetta in via residuale la competenza".

Si precisa, inoltre , che ai sensi dell'art 273 del T.U. per la Finanza locale modificato con l'art. 19 legge L.19/03/1993 n° 68, qualora non vengano adottate (entro il 28 / 02 / 2001 ) le tariffa da applicarsi nell'anno 2001 per ogni imposta, tassa, contributo ecc... si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno decorso ( 2000 ), ad eccezione dell'aliquota I.C.I. che si applica nella misura minima di legge del 4 per mille ( art. 3, comma 53, della L. 662 / 1996) e della maggiorazione dell'imposta sulla Pubblicità e Pubbliche affissioni di cui all'art 30 c. 17 della L. 488 / 99, i cui aumenti alla tariffa base vanno deliberate annualmente ai sensi dell'art 10 c, 18 della L. 133/99.

Ai sensi dell'art 33 della L.23/12//99, n° 488 la soppressione della TARSU e la contemporanea istituzione della relativa tariffa avverrà in via graduale:

a. dal 01/01/2003 per i comuni che abbiano raggiunto, nell'anno 1999, un grado di copertura dei costi superiore al 85%;

b. dal 01/01/2005 per i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 99, un grado di copertura tra il 55% e 85%;

c. dal 01/01/2008 per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e per quelli con grado di copertura inferiore al 55%.

Tutti i comuni comunque, sono tenuti a coprire almeno il 50% del costo del servizio, mentre quelli strutturalmente deficitari il 70%, e i dissestati il 100%.

Ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Commissario per l'emergenza rifiuti della Regione Sicilia 29/12/2000, nelle more dell'adeguamento della tariffa delle discariche di cui all'art. 7, commi 4 e 5, dell' O.M. n. 2983/99 e successive modifiche, i Comuni conferitori dovranno provvedere al pagamento di £. 30 per ogni chilogrammo conferito, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del decreto, quale quota aggiuntiva destinata a far fronte agli oneri per la gestione successiva alla chiusura ( c.d. "gestione post mortem" ) . La quota dovrà essere pagata a decorrere dal 1° gennaio 2001.  

A decorrere dal 01/01/1999 il canone del servizio fognatura e depurazione di cui alla legge 05/01/1994, n° 36 è trasformato in quota di tariffa. Fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato, l'adeguamento del servizio acquedottistico, fognatura e depurazione è fissato con deliberazione del C.I.P.E. ( art. 31, commi 29, 30, 31, della legge 23 / 12 /1998, n° 448 ).In proposito il C.I.P.E. con deliberazione 22 / 06 / 2000 (pubblicata nella G.U. n° 192 del 18 / 08 / 2000), ha diramato direttive per la determinazione delle tariffe relative ai servizi acquedottistici , di fognatura e depurazione. I proventi derivanti dai suddetti servizi vanno allocati al titolo III Entrate. Si soggiunge, che le entrate provenienti dalla tariffa depurazione e fognatura sono destinate prioritariamente alla gestione e manutenzione degli impianti medesimi come si dirà meglio di seguito.

Per i servizi a domanda individuale (mense, asili nido, ecc...) il tasso minimo di copertura del costo non può essere inferiore al 36%.

Il bilancio annuale e il bilancio pluriennale devono essere obbligatoriamente redatti secondo il modello approvato con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194.

Per quanto attiene alla relazione previsionale e programmatica la stessa va redatta secondo i modelli approvati con il D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326, salvo la sezione 1a, per la quale gli Enti hanno facoltà di diversa rappresentazione grafica.

La coerenza dei tre documenti (bilancio annuale, pluriennale e relazione previsionale e programmatica) costituisce presupposto di legittimità, ai sensi dell'art. 133, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, "lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta municipale e da questa presentati all’Organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell’Organo di revisione"; al riguardo si evidenzia che la presentazione all’organo consiliare, presuppone la convocazione di una riunione consiliare.

Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs 18/2/2000 n. 56, dal 2001 è abolita la compartecipazione dei Comuni al gettito dell’IRAP prevista dall’art. 27 del D. LGS n. 446/97; con la stessa decorrenza ai Comuni vengono assicurati trasferimenti erariali ( e non più regionali ) di importo pari alla compartecipazione IRAP per l’anno 1998, incrementata del tasso programmato di inflazione per gli anni 1999, 2000 e 2001 a valere sul fondo ordinario per il finanziamento del bilancio degli Enti Locali. Pertanto, la relativa entrata va iscritta al titolo II e non più al Tit. I° categoria III. Invece l'I.R.A.P. a carico del datore di lavoro, calcolata sulla retribuzione dei dipendenti, va prevista in Uscita al Tit. I "intervento 07 - Imposte e tasse" del servizio interessato.

I beni patrimoniali disponibili (fabbricati, terreni, ecc.. ) di regola devono essere dati in affitto e a prezzo di mercato. Il relativo canone va' aggiornato annualmente ai sensi del disposto di cui all'art. 9 della L. 24/12/1993, n° 537 e successive modifiche (art. 32 della L.23/12/94 n° 724 " Beni del patrimonio Indisponibile" comma 8).

Per quanto concerne i trasferimenti erariali per l'anno 2001 da attribuire ad ogni singolo ente locale si richiama l'articolo 53 della "Finanziaria 2001". Ad avvenuta approvazione del bilancio dello stato e della "finanziaria 2001" il Ministero dell'Interno determinerà i contributi spettanti a ciascun ente, ed i relativi dati finanziari sono consultabili sull'apposito sito internet.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 22/1997 e successive modifiche, la soppressione della TARSU è disciplinata dal regime transitorio di cui all’art. 11 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ferma restando la facoltà dell'ente di attivare il sistema tariffario prima dei termini fissati dal citato articolo.

Si richiama, a tale riguardo, la circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle entrate, 17 febbraio 2000, n. 25/E. Si precisa che ai sensi dell’art. 53, comma 17 della L. 23/12/2000, n. 388, è attribuita all’Ente la facoltà di determinare, con apposita delibera consiliare, il costo di esercizio della nettezza urbana considerato l’intero costo dello spazzamento di rifiuti solidi urbani come definito dall'art. 7 del D.Lgs 22/1997.

L'art. 62 del D.Lgs. n. 446/97, riconosce ai Comuni la facoltà di non applicare l'imposta sulla pubblicità, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa; in tale ipotesi, come chiarito dal Ministero delle Finanze, con circolare n. 256/E, del 3 novembre 1998, l'entrata riveste natura patrimoniale e, conseguentemente, deve essere correttamente allocata al titolo III.

Ai sensi del comma 1, del successivo art. 63, del citato D.Lgs. n. 446/97, così come sostituito dall'art. 31, comma 20, della L. n. 448/98, le Province ed i Comuni possono, con apposito regolamento, adottato a norma del precedente art. 52, escludere l'applicazione nel proprio territorio della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. n. 507/93; in sua sostituzione possono istituire un canone di concessione, calcolato in base a tariffa per l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade ed aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati. Anche in questo caso, il canone assume la configurazione giuridica di entrata non tributaria e deve essere iscritto a bilancio al titolo III dell'entrata. I regolamenti relativi ai tributi locali approvati entro la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.

I proventi della sepoltura in campi comuni e in loculi vanno allocati al titolo III, cat. 2a, "Proventi dei beni dell’ente", mentre l’entrata riferita alla concessione delle aree cimiteriali per la costruzione di sepolcri privati, va allocata al titolo IV, "Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti", in quanto comporta la nascita, a favore di terzi, di diritti reali su terreni comunali.

L'avanzo di amministrazione presunto derivante dall’esercizio immediatamente precedente è applicabile al bilancio annuale, con le limitazioni e per le finalità previste dall'art. 187, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 1, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Nell’ipotesi di applicazione di avanzo è necessario allegare apposita tabella dimostrativa del risultato di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 167, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 "gli Enti Locali iscrivono nell’apposito intervento di ciascun servizio l’importo dell’ammortamento accantonato per i beni relativi, almeno per il trenta per cento del valore calcolato secondo i criteri dell’art. 229". L’applicazione delle disposizioni del citato art.167, relativamente all'ammortamento di beni, decorre obbligatoriamente dall'esercizio finanziario 2002, con la graduazione prevista dall’art. 117, comma 1, del D.Lgs. n. 77/95 così come specificato dall'art. 28, comma 2 bis, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiunto dall’art. 30, comma 8, della L. n. 488/99, così come modificato dall’art. 53, comma 6, della L. 23/12/2000, n. 388. Pertanto, nel bilancio di previsione 2002 dovrà essere iscritto nell’apposito intervento di ciascun servizio l’importo dell’ammortamento previsto dal citato art. 117 nelle seguenti percentuali del valore dei beni riportati nell'Inventario:

-0,18 % per gli edifici, anche demaniali, e manutenzione straordinarie;

-0,12 % per le strade , ponti e gli altri beni demaniali ;

-0,90 % per i macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili;

-1,20% per automezzi, sistemi informatici ed altri beni;

Non va calcolato l'ammortamento sul valore dei terreni anche boschivi, "Diritti reali sui beni di terzi" (usufrutto diritto di superficie, servitù, enfiteusi, censi, canoni, livelli ecc..) nonché sulle "Immobilizzazioni in corso " cioè beni non ancora giuridicamente acquisiti al patrimonio dell'Ente (es. procedure di occupazione ed espropriative non ancora perfezionate ecc.).

Il fondo di riserva non può essere inferiore allo 0,30% ne superare il 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio (art. 166 D. Lgs. n. 267/2000). Si ritiene possibile un incremento del fondo in corso di esercizio, mediante variazione di bilancio, purchè entro il limite massimo sopra indicato.

Gli allegati al bilancio sono individuati dall'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000.

Al bilancio è obbligatorio allegare i seguenti atti :

1. Relazione previsionale e programmatica compilata secondo modello ufficiale;

2. Bilancio pluriennale 2001 – 2003 (tasso di inflazione programmato nel 2002 e 2003 pari all'1,2% annuo);

3. Rendiconto esercizio 1999 ( già acquisito agli atti del Co.Re.Co);

4. Deliberazioni Consiliari da adottarsi prima del Bilancio con le quali si verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, attività produttive, ecc.. che potranno essere ceduti, stabilendo contestualmente il relativo prezzo di cessione. Ove non ricorrono i presupposti il Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio deve dare atto della situazione;

5. Programma triennale delle opere pubbliche;

6. Copia delle determinazioni con le quali sono determinate per l'anno 2001 le tariffe e aliquote dei tributi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i relativi tassi di copertura dei costi di gestione; 7. Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione deficitaria (vedi rendiconto 1999 );

8. Documento certificativo del Bilancio di previsione (1 originale + n° 7 copie ) secondo il modello prescritto dal Ministero dell'Interno ( dattiloscritto, sottoscritto, e compilato in ogni codice e secondo le previsioni iscritte in Bilancio);

9. Relazione e parere obbligatorio dell'organo di revisione dei conti sulla proposta di bilancio e documenti allegati in cui sia espresso motivato giudizio di congruità , coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni del Bilancio, dei programmi e progetti....ai sensi dell'art. 239 del D.L.vo 267 /2000;

10. Prospetto dei mutui in ammortamento al 01/01/2001 con la suddivisione della spesa in conto interessi e quote capitale, nonché prospetto del personale con indicazione degli oneri diretti e riflessi (documenti utili per gli opportuni riscontri contabili.) .

11. Eventuali certificazioni richieste in relazione al "patto di stabilità interno".

Oltre a quanto sopra descritto , ai fini del controllo di legittimità, occorre trasmettere al Co.Re.Co.:

a) prospetto delle spese d'investimento, con l'indicazione dei relativi mezzi di finanziamento;

b) prospetto delle spese di manutenzione del patrimonio comunale finanziate con i proventi delle concessioni edilizie;

c) prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada;

d) prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dal canone dei servizi di depurazione e fognatura;

e) tabella riassuntiva dei programmi per l'esercizio 2001;

f) prospetto dei trasferimenti erariali, come da comunicazione del Ministero dell'Interno; in assenza della suddetta comunicazione, dovrà essere fornita idonea dimostrazione della congruità della variazione prevista.

Ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000, il parere del Collegio dei revisori sulla proposta di bilancio di previsione e relativi documenti allegati deve esprimere un motivato giudizio, di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile.

Ai sensi dell’art. 161 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, gli Enti Locali sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione, secondo i modelli di cui al D.M. 11/12/2000.

I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui agli articoli 15 e 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono destinabili per le finalità previste dall’art. 12 della stessa L. n. 10/77; ai sensi dell’art. 49, comma 7, della L. n. 449/97 possono essere destinati anche al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio comunale. Gli impianti cimiteriali parificati alle opere di urbanizzazione primaria dall’art. 26 bis del D.L. n. 415/89, convertito nella L. n. 38/90 e successive modifiche e integrazioni, sono quelli indicati dall’art. 56, comma 2, del D.P.R. n. 285/90, con esclusione, pertanto, delle opere destinate alla realizzazione di loculi.

In base al successivo comma 15 del citato art. 49 della L. n. 449/97 gli Enti Locali possono, inoltre, procedere all'estinzione anticipata di passività onerose derivanti dai mutui in essere al 31 dicembre 1996, mediante entrate in conto capitale, compresi gli oneri di urbanizzazione, a condizione che si tratti di mutui contratti per le medesime finalità alle quali è vincolato l'utilizzo degli oneri stessi. A questo proposito, si ricorda che gli interventi relativi all'estinzione anticipata di mutui, comunque finanziati, devono essere allocati al titolo III della spesa.

Il 50% dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada è soggetto a vincolo di destinazione. Gli interventi finanziabili con tali proventi sono individuati dall'art. 208, comma 4, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato, dall'art. 31, comma 17, delle legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dall’art. 18, comma 2, della L. n. 472/1999, nonché dall’art. 53, comma 20, della L. 23/12/2000, n. 388  . Con determinazione sindacale, da comunicare al Ministero dei Lavori Pubblici, debbono essere determinate le quote da destinare alle finalità prescritte dalle norme citate. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

Il corrispettivo dei servizi di depurazione e fognatura, a decorrere dal 1° gennaio 1999, costituisce, in base all'art. 31, comma 28, della L. n. 448/98, quota di tariffa ai sensi degli artt. 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36. La quota relativa alla depurazione è dovuta, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della citata L. n. 36/94, anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione, o questi siano temporaneamente inattivi; in tale ipotesi, l'entrata deve essere esclusivamente destinata alla realizzazione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione. Nel caso in cui, invece, il Comune sia già provvisto di impianti di depurazione funzionanti e non si trovi in situazione di dissesto, ai sensi del comma 1 bis dello stesso art. 14, così come introdotto dal comma 31 del più volte citato art. 31, della L. n. 448/98, i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura sono solo prioritariamente destinati alla gestione e manutenzione degli impianti medesimi.

Ai sensi dell’art. 20 della L.R. 30/2000 occorre prevedere nella parte uscita il rimborso degli oneri ai datori di lavoro per i dipendenti di altri Enti che esercitano funzioni pubbliche presso il Comune. Analoga previsione deve essere prevista nella parte entrata.

Per quanto attiene le indennità di funzione e i gettoni di presenza previsti per amministratori e consiglieri dall’art. 19 della L.R. 30/2000 occorrerà attendere l’apposito regolamento da adottarsi da parte del Presidente della Regione che determinerà la misura minima delle indennità.

Anche la previsione di risorse finanziarie da destinare al Consiglio comunale per le finalità previste dall’art. 6 della L. R. 30/2000 è subordinata all’adozione di apposite norme regolamentari.

La legge finanziaria 2001 all’art. 53 prosegue sul cammino dell’applicazione del patto di stabilità prevedendo per i Comuni una serie di adempimenti. Anzitutto, nel 2001 il disavanzo non può superare quello del 1999 al netto delle spese per interessi passivi e per l’assistenza sanitaria, aumentato del 3%. In occasione della predisposizione del bilancio di previsione 2001, l’ente locale deve sottoporre all’approvazione dell’organo consiliare i prospetti dimostrativi del calcolo del disavanzo per gli anni 1999 e 2001, riferiti sia alla gestione di competenza sia a quella di cassa, che sostanzialmente divengono allegati al bilancio di previsione. Il calcolo del disavanzo del 2001 va effettuato in base alle indicazioni contenute nell'art. 28, comma 1, della legge 448/1998 e successive modifiche. Le disposizioni relative al patto di stabilità non si applicano ai Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti. 

Si rammenta che nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione da parte dell'Organo di Controllo, il Consiglio delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, ai sensi dell'art 163 D.L.vo 267 / 2000.

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Fonti : Servizi di Ragioneria dei Co.Re.Co di Avellino, Milano e Brescia.